REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1999, n. 2

PROROGA DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 16 GENNAIO 1997, N. 2 CONCERNENTE "MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE"

          Art. 2                                                                
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art.            
31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo              
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione                   
Emilia-Romagna.                                                                 
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 9 aprile 1999  VASCO ERRANI                                            
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 127                                                                       
omissis                                                                         
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale, e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 31                                                                        
omissis                                                                         
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 89 del 1 febbraio 1999; oggetto consiliare n. 4886 (VI                       
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 3 febbraio 1999;                           
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 288 in data 12 febbraio 1999;                                        
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio e                
Programmazione" in sede referente.                                              
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5/II.3 del 3           
febbraio 1999, con preannuncio di richiesta di relazione orale in               
aula del consigliere Ielo;                                                      
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 febbraio 1999,           
atto  n.157/99;                                                                 
- rinviato a nuovo esame con atto del Commissario del Governo                   
n.328/4.1.2/C.G. del 9 marzo 1999.                                              
Riesame, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 289              
del 10 marzo 1999; oggetto consiliare n. 5066 (VI legislatura);                 
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio e                
Programmazione" in sede referente;                                              
- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 9/II.3 del           
16 marzo 1999;                                                                  
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 marzo 1999,             
atto  n.159/99;                                                                 
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 476/4.1.2/C.G. del            
2 aprile 1999.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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