REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 35

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA REGIONALE A FONDI DI SOLIDARIETA' COSTITUITI PER INTERVENTI CONTRO ERWINIA AMYLOVORA

          Art. 2                                                                
Fondi di solidarieta'                                                           
1. I Fondi di solidarieta' sono finalizzati alla erogazione di                  
contributi alle aziende aderenti che, pur avendo attuato i prescritti           
interventi di prevenzione nei confronti di Erwinia amylovora, hanno             
subito danni agli impianti di pero derivanti da tale batterio. Tali             
contributi possono essere erogati anche da aziende iscritte al Fondo            
di solidarieta' per gli impianti di melo interessati da attacchi di             
Erwinia amylovora.                                                              
2. Il contributo e' determinato per ettaro di superficie                        
effettivamente interessata alla malattia. Esso puo' essere finanziato           
con fondi di provenienza regionale fino ad massimo di Lire 400.000              
(Euro 206,58) per ettaro.                                                       
3. Le risorse finanziarie costituenti il Fondo di solidarieta' sono             
amministrate da Enti gestori.                                                   
4. Possono essere Enti gestori i Consorzi Fitosanitari provinciali              
istituiti ai sensi della L.R. 22 maggio 1996, n. 16, i Consorzi di              
produttori agricoli di cui alla Legge 25 maggio 1970, n. 364, ovvero            
organismi appositamente costituiti con la finalita' di sostenere le             
aziende agricole colpite da fitopatie.                                          
5. L'Ente gestore adotta un regolamento di gestione, da trasmettere             
alla struttura regionale competente in materia fitosanitaria, nel               
quale sono definite in particolare:                                             
a) le modalita' di partecipazione al Fondo delle aziende agricole;              
b) le modalita' di erogazione dei contributi;                                   
c) le modalita' per l'effettuazione dei controlli sulla corretta                
attuazione degli interventi di prevenzione prescritti;                          
d) la revoca del contributo nel caso in cui i controlli di cui alla             
lettera c) risultassero negativi.                                               
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 4                                                                         
1) La L.R. 22 maggio 1996, n. 16 concerne Riorganizzazione dei                  
Consorzi Fitosanitari provinciali. Modifiche alle Leggi regionali 28            
luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7.                                     
2) La Legge 25 maggio 1970, n. 364 concerne Istituzione del Fondo di            
solidarieta' nazionale.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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