LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 35
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA REGIONALE A FONDI DI SOLIDARIETA' COSTITUITI PER INTERVENTI CONTRO ERWINIA AMYLOVORA
Art. 2
Fondi di solidarieta'
1. I Fondi di solidarieta' sono finalizzati alla erogazione di
contributi alle aziende aderenti che, pur avendo attuato i prescritti
interventi di prevenzione nei confronti di Erwinia amylovora, hanno
subito danni agli impianti di pero derivanti da tale batterio. Tali
contributi possono essere erogati anche da aziende iscritte al Fondo
di solidarieta' per gli impianti di melo interessati da attacchi di
Erwinia amylovora.
2. Il contributo e' determinato per ettaro di superficie
effettivamente interessata alla malattia. Esso puo' essere finanziato
con fondi di provenienza regionale fino ad massimo di Lire 400.000
(Euro 206,58) per ettaro.
3. Le risorse finanziarie costituenti il Fondo di solidarieta' sono
amministrate da Enti gestori.
4. Possono essere Enti gestori i Consorzi Fitosanitari provinciali
istituiti ai sensi della L.R. 22 maggio 1996, n. 16, i Consorzi di
produttori agricoli di cui alla Legge 25 maggio 1970, n. 364, ovvero
organismi appositamente costituiti con la finalita' di sostenere le
aziende agricole colpite da fitopatie.
5. L'Ente gestore adotta un regolamento di gestione, da trasmettere
alla struttura regionale competente in materia fitosanitaria, nel
quale sono definite in particolare:
a) le modalita' di partecipazione al Fondo delle aziende agricole;
b) le modalita' di erogazione dei contributi;
c) le modalita' per l'effettuazione dei controlli sulla corretta
attuazione degli interventi di prevenzione prescritti;
d) la revoca del contributo nel caso in cui i controlli di cui alla
lettera c) risultassero negativi.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 4
1) La L.R. 22 maggio 1996, n. 16 concerne Riorganizzazione dei
Consorzi Fitosanitari provinciali. Modifiche alle Leggi regionali 28
luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7.
2) La Legge 25 maggio 1970, n. 364 concerne Istituzione del Fondo di
solidarieta' nazionale.