REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 28

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 29/92 E N. 51/95

          Art. 2                                                                
Marchi collettivi                                                               
1. La Regione e' autorizzata a richiedere il brevetto per appositi              
marchi collettivi, ai sensi degli articoli 2 e 22, secondo comma, del           
RD 21 giugno 1942, n. 929, in relazione a prodotti agricoli ed                  
alimentari ottenuti mediante l'impiego di tecniche idonee al                    
conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.                            
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 2 e del secondo comma dell'art. 22 del RD 21                 
giugno 1942, n. 929, concernente Testo delle disposizioni legislative           
in materia di marchi registrati, e' il seguente:                                
"Art. 2                                                                         
1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la               
natura o la qualita' di determinati prodotti o servizi, possono                 
ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi,           
ed hanno la facolta' di concedere l'uso dei marchi stessi a                     
produttori o commercianti.                                                      
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli           
e le relative sanzioni, debbono essere allegati alla domanda di                 
registrazione; le modificazioni regolamentari debbono essere                    
comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi           
di cui al successivo art. 52, per essere incluse tra i documenti                
allegati alla domanda.                                                          
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi             
collettivi stranieri registrati nel Paese d'origine, purche' in esso            
sia accordata all'Italia reciprocita' di trattamento.                           
4. In deroga all'art. 18, comma 1, lettera b), un marchio collettivo            
puo' consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano                
servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o                  
servizi. In tale caso, peraltro, l'Ufficio puo' rifiutare, con                  
provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti              
possano creare situazioni d'ingiustificato privilegio, o comunque               
recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella             
regione.                                                                        
L'Ufficio anzidetto ha facolta' di chiedere al riguardo l'avviso                
delle Amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o               
competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo                     
costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a             
terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purche' quest'uso sia                
conforme ai principi della correttezza professionale e quindi                   
limitato, alla funzione di indicazione di provenienza.                          
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni              
della presente legge in quanto non contrastino con la natura di                 
essi.".                                                                         
"Art. 22                                                                        
omissis                                                                         
2. Non puo' ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi                
abbia fatto la domanda in malafede.                                             
omissis.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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