LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 28
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 29/92 E N. 51/95
Art. 2
Marchi collettivi
1. La Regione e' autorizzata a richiedere il brevetto per appositi
marchi collettivi, ai sensi degli articoli 2 e 22, secondo comma, del
RD 21 giugno 1942, n. 929, in relazione a prodotti agricoli ed
alimentari ottenuti mediante l'impiego di tecniche idonee al
conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo dell'art. 2 e del secondo comma dell'art. 22 del RD 21
giugno 1942, n. 929, concernente Testo delle disposizioni legislative
in materia di marchi registrati, e' il seguente:
"Art. 2
1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la
natura o la qualita' di determinati prodotti o servizi, possono
ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi,
ed hanno la facolta' di concedere l'uso dei marchi stessi a
produttori o commercianti.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli
e le relative sanzioni, debbono essere allegati alla domanda di
registrazione; le modificazioni regolamentari debbono essere
comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi
di cui al successivo art. 52, per essere incluse tra i documenti
allegati alla domanda.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi
collettivi stranieri registrati nel Paese d'origine, purche' in esso
sia accordata all'Italia reciprocita' di trattamento.
4. In deroga all'art. 18, comma 1, lettera b), un marchio collettivo
puo' consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano
servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o
servizi. In tale caso, peraltro, l'Ufficio puo' rifiutare, con
provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti
possano creare situazioni d'ingiustificato privilegio, o comunque
recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella
regione.
L'Ufficio anzidetto ha facolta' di chiedere al riguardo l'avviso
delle Amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o
competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo
costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a
terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purche' quest'uso sia
conforme ai principi della correttezza professionale e quindi
limitato, alla funzione di indicazione di provenienza.
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni
della presente legge in quanto non contrastino con la natura di
essi.".
"Art. 22
omissis
2. Non puo' ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi
abbia fatto la domanda in malafede.
omissis.".