REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 25 ottobre 1999, n. 27

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE E DEI SOTTOCOMITATI PER SETTORE OMOGENEO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L.R. 4 SETTEMBRE 1981, N. 28, SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI

          Art. 2                                                                
1. In base alle caratteristiche della produzione agricola e                     
zootecnica regionale sono individuati i seguenti settori produttivi             
omogenei e conseguentemente i corrispondenti Sottocomitati:                     
1) carni: bovini, suini;                                                        
2) latte, formaggi e latticini di vacca;                                        
3) zootecnia minore: avicunicoli, ovi-caprini (latte e carne),                  
apicoltura, ecc.;                                                               
4) cereali e oleaginose: frumento tenero e granoturco, frumento duro,           
riso, ecc.; soja, girasole, colza, ecc.;                                        
5) uva da vino e olio;                                                          
6) patate;                                                                      
7) piante vive e prodotti della floricoltura; piante utilizzate                 
principalmente in profumeria, medicina, ecc.;                                   
8) sementi.                                                                     
2. Le riunioni dei Sottocomitati sono convocate su richiesta almeno             
di un'Associazione appartenente al settore interessato. La                      
convocazione puo' essere effettuata, a richiesta, dalla Segreteria              
del Comitato e di essa deve essere data comunicazione al Presidente.            
3. I pareri di cui all'art. 6, ultimo comma, della L.R. 28/81 assunti           
dai Sottocomitati devono essere convalidati in sede di Comitato.                
4. Alle riunioni dei Sottocomitati possono partecipare rappresentati            
delle organizzazioni professionali e cooperative, a cui l'invito e'             
trasmesso per conoscenza.                                                       
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 3                                                                         
Il testo dell'ultimo comma dell'art. 6 della L.R. 4 settembre 1981,             
n. 28, citata alla nota al Titolo, e' riportato alla nota al Titolo.            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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