LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2
Ambiti territoriali ottimali
1. Nel territorio regionale sono delimitati, ai sensi dell'art. 8
della Legge n. 36 del 1994 e dell'art. 23 del DLgs n. 22 del 1997, in
corrispondenza con il territorio di ciascuna Provincia e con l'Area
metropolitana di Bologna come determinata dalla L.R. 12 aprile 1995,
n. 33, i seguenti ambiti:
1) Ambito territoriale ottimale di Piacenza
2) Ambito territoriale ottimale di Parma
3) Ambito territoriale ottimale di Reggio Emilia
4) Ambito territoriale ottimale di Modena
5) Ambito territoriale ottimale di Bologna
6) Ambito territoriale ottimale di Ferrara
7) Ambito territoriale ottimale di Ravenna
8) Ambito territoriale ottimale di Forli'-Cesena
9) Ambito territoriale ottimale di Rimini.
2. Il Consiglio regionale, su richiesta degli Enti locali interessati
avanzata prima della costituzione della forma di cooperazione di cui
all'art. 3, puo' modificare le circoscrizioni e la denominazione
degli ambiti territoriali ottimali con:
a) l'unificazione di due o piu' ambiti contigui di cui al comma 1;
b) il distacco di un gruppo di Comuni contermini da un ambito ed
aggregazione degli stessi ad altro ambito contiguo a condizione che
la popolazione residente in ogni ambito risulti superiore a 150.000
unita'.
3. L'unificazione di due o piu' ambiti territoriali ottimali di cui
alla lett. a) del comma 2 puo' essere richiesta dalla Conferenza dei
Sindaci, prevista all'art. 4, di ciascuno degli ambiti interessati
con decisione assunta a maggioranza dei Sindaci che rappresentino
almeno la maggioranza della popolazione residente quale risulta
dall'ultimo censimento.
4. Il distacco di un gruppo di Comuni contermini da un ambito e la
loro aggregazione ad altro ambito contiguo di cui alla lett. b) del
comma 2, puo' essere richiesto su proposta dei Comuni interessati
dalla Conferenza dei Sindaci dell'ambito di appartenenza, prevista
all'art. 4, con decisione assunta a maggioranza dei Sindaci che
rappresentino almeno la maggioranza della popolazione residente quale
risulta dall'ultimo censimento, acquisito l'assenso della Conferenza
dei Sindaci dell'ambito a cui vogliono essere aggregati espresso con
la stessa maggioranza.
5. Dopo la costituzione della forma di cooperazione la modifica degli
ambiti territoriali ottimali puo' essere richiesta, unicamente nei
casi previsti al comma 2, decorsi cinque anni, con deliberazione
dell'Assemblea della forma di cooperazione prevista all'art. 3.
6. Sulle richieste di cui ai commi 3, 4 e 5 il Consiglio regionale
acquisisce il parere delle Province interessate e delibera comunque
entro novanta giorni dal ricevimento delle stesse.
7. Il Consiglio regionale, su richiesta dei Comuni interessati puo',
inoltre, modificare le circoscrizioni degli ambiti territoriali
ottimali, anche in deroga al termine previsto al comma 5, per
includervi Comuni limitrofi di altre regioni o per consentire a
Comuni dell'Emilia-Romagna di essere inseriti in ambiti contigui di
altre regioni. Le richieste possono essere accolte previa
approvazione dell'Assemblea della forma di cooperazione dell'ambito
interessato e intesa con la Regione contermine.
NOTE ALL'ART. 2
Primo comma
1) Il testo dell'art. 8 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 concernente
Disposizioni in materia di risorse idriche e' il seguente:
"Art. 8 - Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato
1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti
territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri:
a) rispetto dell'unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o dei
bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei
vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di
cui alla Legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e
nel Piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' della
localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione,
anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati
interessati;
b) superamento della frammentazione delle gestioni;
c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla
base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle
ripartizioni politico-amministrative.
2. Le Regioni, sentite le Province interessate, nonche' le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attivita' di
programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17
della Legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della
citata Legge n. 183 del 1989, le Regioni, sentite le Province
interessate, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo
aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorita' di bacino
per la determinazione di competenza ai sensi dell'articolo 12, comma
4, della citata Legge n. 183 del 1989.
3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un
acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione assentita
o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in
territori comunali ricadenti in piu' regioni, la delimitazione degli
ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 e' effettuata d'intesa
tra le Regioni interessate.
4. Le Regioni, sentite le Province interessate, nonche' le Province
autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente,
nonche' l'Autorita' di bacino, nell'ambito delle attivita' previste
dagli articoli 3 e 17 della citata Legge n. 183 del 1989, e
successive modificazioni, per le finalita' di cui alla presente legge
provvedono nei bacini idrografici di loro competenza
all'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti su
scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi
occorrenti in conformita' alle procedure previste dalla medesima
Legge n. 183 del 1989.
5. Le Regioni, sentite le Province, nonche' le Province autonome di
Trento e di Bolzano, stabiliscono norme integrative per il controllo
degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle
pubbliche fognature, per la funzionalita' degli impianti di
pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni
previsti dalle relative autorizzazioni.
6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze
statali di cui all'articolo 91, numero 4), del DPR 24 luglio 1977, n.
616, esercitate dal Ministro dei Lavori pubblici, su proposta
dell'Autorita' di bacino.".
2) Il testo dell'art. 23 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 concernente
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio, e' il seguente:
"Art. 23 - Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali
ottimali
1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli
ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono
le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province
assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono
piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione
degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti
urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello
subprovinciale purche', anche in tali ambiti territoriali sia
superata la frammentazione della gestione.
3. I Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma
1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione
dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani
secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicita'.
4. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le
forme, anche obbligatorie, previste dalla Legge 8 giugno 1990, n.
142, come integrata dall'articolo 12 della Legge 23 dicembre 1992, n.
498.
5. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 le Province, entro il
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, coordinano, sulla base della legge regionale adottata ai
sensi della Legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni,
le forme ed i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti
nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di
cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della Legge
8 giugno 1990, n. 142, le Province individuano gli Enti locali
partecipanti, l'Ente locale responsabile del coordinamento, gli
adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle
convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della Legge 8 giugno
1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le
procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del
servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di
controllo, nonche' gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma
2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto
termine le Regioni e le Province autonome provvedono in sostituzione
degli enti inadempienti.".
3) La L.R. 12 aprile 1995, n. 33 reca Delimitazione territoriale
dell'Area metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni.