REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

     CAPO I                                                                     
Disposizioni generali                                                           
          Art. 2                                                                
Ambiti territoriali ottimali                                                    
1. Nel territorio regionale sono delimitati, ai sensi dell'art. 8               
della Legge n. 36 del 1994 e dell'art. 23 del DLgs n. 22 del 1997, in           
corrispondenza con il territorio di ciascuna Provincia e con l'Area             
metropolitana di Bologna come determinata dalla L.R. 12 aprile 1995,            
n. 33, i seguenti ambiti:                                                       
1) Ambito territoriale ottimale di Piacenza                                     
2) Ambito territoriale ottimale di Parma                                        
3) Ambito territoriale ottimale di Reggio Emilia                                
4) Ambito territoriale ottimale di Modena                                       
5) Ambito territoriale ottimale di Bologna                                      
6) Ambito territoriale ottimale di Ferrara                                      
7) Ambito territoriale ottimale di Ravenna                                      
8) Ambito territoriale ottimale di Forli'-Cesena                                
9) Ambito territoriale ottimale di Rimini.                                      
2. Il Consiglio regionale, su richiesta degli Enti locali interessati           
avanzata prima della costituzione della forma di cooperazione di cui            
all'art. 3, puo' modificare le circoscrizioni e la denominazione                
degli ambiti territoriali ottimali con:                                         
a) l'unificazione di due o piu' ambiti contigui di cui al comma 1;              
b) il distacco di un gruppo di Comuni contermini da un ambito ed                
aggregazione degli stessi ad altro ambito contiguo a condizione che             
la popolazione residente in ogni ambito risulti superiore a 150.000             
unita'.                                                                         
3. L'unificazione di due o piu' ambiti territoriali ottimali di cui             
alla lett. a) del comma 2 puo' essere richiesta dalla Conferenza dei            
Sindaci, prevista all'art. 4, di ciascuno degli ambiti interessati              
con decisione assunta a maggioranza dei Sindaci che rappresentino               
almeno la maggioranza della popolazione residente quale risulta                 
dall'ultimo censimento.                                                         
4. Il distacco di un gruppo di Comuni contermini da un ambito e la              
loro aggregazione ad altro ambito contiguo di cui alla lett. b) del             
comma 2, puo' essere richiesto su proposta dei Comuni interessati               
dalla Conferenza dei Sindaci dell'ambito di appartenenza, prevista              
all'art. 4, con decisione assunta a maggioranza dei Sindaci che                 
rappresentino almeno la maggioranza della popolazione residente quale           
risulta dall'ultimo censimento, acquisito l'assenso della Conferenza            
dei Sindaci dell'ambito a cui vogliono essere aggregati espresso con            
la stessa maggioranza.                                                          
5. Dopo la costituzione della forma di cooperazione la modifica degli           
ambiti territoriali ottimali puo' essere richiesta, unicamente nei              
casi previsti al comma 2, decorsi cinque anni, con deliberazione                
dell'Assemblea della forma di cooperazione prevista all'art. 3.                 
6. Sulle richieste di cui ai commi 3, 4 e 5 il Consiglio regionale              
acquisisce il parere delle Province interessate e delibera comunque             
entro novanta giorni dal ricevimento delle stesse.                              
7. Il Consiglio regionale, su richiesta dei Comuni interessati puo',            
inoltre, modificare le circoscrizioni degli ambiti territoriali                 
ottimali, anche in deroga al termine previsto al comma 5, per                   
includervi Comuni limitrofi di altre regioni o per consentire a                 
Comuni dell'Emilia-Romagna di essere inseriti in ambiti contigui di             
altre regioni. Le richieste possono essere accolte previa                       
approvazione dell'Assemblea della forma di cooperazione dell'ambito             
interessato e intesa con la Regione contermine.                                 
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Primo comma                                                                     
1) Il testo dell'art. 8 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 concernente           
Disposizioni in materia di risorse idriche e' il seguente:                      
"Art. 8 -  Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato            
1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti                     
territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri:                    
a) rispetto dell'unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o dei           
bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei                
vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di             
cui alla Legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e            
nel Piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' della                   
localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione,                
anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati                   
interessati;                                                                    
b) superamento della frammentazione delle gestioni;                             
c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla              
base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle               
ripartizioni politico-amministrative.                                           
2. Le Regioni, sentite le Province interessate, nonche' le Province             
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attivita' di                 
programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17               
della Legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro           
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente           
legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali                  
ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della           
citata Legge n. 183 del 1989, le Regioni, sentite le Province                   
interessate, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano                
provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo           
aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorita' di bacino            
per la determinazione di competenza ai sensi dell'articolo 12, comma            
4, della citata Legge n. 183 del 1989.                                          
3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un                   
acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione assentita            
o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in                  
territori comunali ricadenti in piu' regioni, la delimitazione degli            
ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 e' effettuata d'intesa           
tra le Regioni interessate.                                                     
4. Le Regioni, sentite le Province interessate, nonche' le Province             
autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente,             
nonche' l'Autorita' di bacino, nell'ambito delle attivita' previste             
dagli articoli 3 e 17 della citata Legge n. 183 del 1989, e                     
successive modificazioni, per le finalita' di cui alla presente legge           
provvedono nei bacini idrografici di loro competenza                            
all'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti su             
scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi               
occorrenti in conformita' alle procedure previste dalla medesima                
Legge n. 183 del 1989.                                                          
5. Le Regioni, sentite le Province, nonche' le Province autonome di             
Trento e di Bolzano, stabiliscono norme integrative per il controllo            
degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle           
pubbliche fognature, per la funzionalita' degli impianti di                     
pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni                
previsti dalle relative autorizzazioni.                                         
6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze               
statali di cui all'articolo 91, numero 4), del DPR 24 luglio 1977, n.           
616, esercitate dal Ministro dei Lavori pubblici, su proposta                   
dell'Autorita' di bacino.".                                                     
2) Il testo dell'art. 23 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 concernente            
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui               
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di                 
imballaggio, e' il seguente:                                                    
"Art. 23 - Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali                   
ottimali                                                                        
1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli                
ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono            
le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province                   
assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono             
piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione                
degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.                      
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti             
urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello                
subprovinciale purche', anche in tali ambiti territoriali sia                   
superata la frammentazione della gestione.                                      
3. I Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma             
1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione                  
dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani                
secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicita'.                  
4. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le             
forme, anche obbligatorie, previste dalla Legge 8 giugno 1990, n.               
142, come integrata dall'articolo 12 della Legge 23 dicembre 1992, n.           
498.                                                                            
5. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 le Province, entro il              
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente             
decreto, coordinano, sulla base della legge regionale adottata ai               
sensi della Legge 8 giugno 1990,  n.142, e successive modificazioni,            
le forme ed i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti             
nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di                       
cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della Legge           
8 giugno 1990, n. 142, le Province individuano gli Enti locali                  
partecipanti, l'Ente locale responsabile del coordinamento, gli                 
adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle                     
convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della Legge 8 giugno               
1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le                   
procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del                   
servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di                    
controllo, nonche' gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma           
2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto           
termine le Regioni e le Province autonome provvedono in sostituzione            
degli enti inadempienti.".                                                      
3) La L.R. 12 aprile 1995, n. 33 reca Delimitazione territoriale                
dell'Area metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni.                  

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina