REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
INDICE                                                                          
          Art.  1 - Finalita'                                                   
          Art.  2 - Disposizioni generali                                       
          Art.  3 - Funzioni di Province e Comuni                               
          Art.  4 - Tipologie di intervento regionale                           
          Art.  5 - Programma regionale                                         
          Art.  6 - Comitato scientifico                                        
          Art.  7 - Convenzioni e accordi                                       
          Art.  8 - Attivita' dirette della Regione                             
          Art.  9 - Interventi per spese di investimento                        
          Art.  10 - Norme finanziarie                                          
          Art.  11 - Disposizioni transitorie                                   
          Art.  12 - Abrogazioni                                                
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La Regione riconosce lo spettacolo, aspetto fondamentale della               
cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di                     
formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di               
sviluppo economico.                                                             
2. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge fissa gli                    
obiettivi, le forme del concorso al loro perseguimento da parte dei             
soggetti istituzionali e individua le tipologie di intervento in                
materia di attivita' teatrali, musicali e di danza, nonche'                     
cinematografiche e audiovisive - di seguito denominate spettacolo -             
ponendo il pluralismo culturale e la qualita' artistica a fondamento            
di esse.                                                                        
3. La Regione orienta gli interventi in materia di spettacolo avendo            
riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli               
eventi, alla mobilita' ed alla formazione del pubblico, perseguendo             
la piu' ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata                  
distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal            
fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici,              
enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione                  
partecipa e soggetti privati, tendendo alla razionalizzazione delle             
risorse economiche ed organizzative.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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