LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 11
NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' RICETTIVA DIRETTA ALLA PRODUZIONE DI SERVIZI PER L'OSPITALITA' "BED AND BREAKFAST"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge detta disposizioni in materia di strutture
ricettive ad integrazione della L.R. 25 agosto 1988, n.34 e
successive modifiche al fine di qualificare lo sviluppo
dell'attivita' turistica ricettiva in tutte le sue forme.
2. La permanenza degli ospiti nelle strutture ricettive "Bed and
Breakfast" non potra' superare i 30 giorni consecutivi.
3. Costituisce attivita' ricettiva a conduzione familiare "Bed and
Breakfast", l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata in non
piu' di quattro stanze dell'unita' abitativa ad uso residenziale e
con un massimo di 10 posti letto.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
La L.R. 25 agosto 1988, n. 34, concerne Disciplina per la gestione
delle strutture ricettive extralberghiere.