REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1999, n. 7

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "REGGIO CHILDREN - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA DIFESA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE POTENZIALITA' DI TUTTI I BAMBINI"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere alla diffusione             
dei diritti e delle potenzialita' dell'infanzia, e' autorizzata a               
partecipare, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, alla Societa' a               
responsabilita' limitata "Reggio Children - Centro internazionale per           
la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialita' di tutti            
i bambini" con sede legale a Reggio Emilia.                                     
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 47 dello Statuto regionale e' il seguente:                   
"Art. 47                                                                        
1. La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico,                  
sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, puo', con              
legge, istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed               
amministrativa e partecipare a societa', associazioni o consorzi di             
Enti pubblici.                                                                  
2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali detta i             
principi fondamentali della loro attivita' e organizzazione, ne                 
regola il funzionamento e ne disciplina i casi di approvazione dei              
bilanci preventivi e consuntivi ed i controlli atti ad assicurare la            
conformita' della loro azione agli indirizzi fissati.                           
3. Il Consiglio, in conformita' all'articolo 7, quarto comma, lettera           
g), nomina i rappresentanti della Regione negli organi degli enti,              
delle aziende regionali e delle societa', associazioni o consorzi ai            
quali partecipa. La legge regionale determina altresi' i casi in cui            
deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza consiliare,            
nonche' modalita' e procedimenti volti a garantire la competenza e la           
professionalita' dei candidati alle nomine.                                     
4. Spetta al Consiglio regionale la elezione dei presidenti degli               
organismi la cui nomina e' attribuita alla Regione.                             
5. La legge istitutiva deve prevedere modalita' atte ad assicurare la           
partecipazione ed il controllo degli utenti e dei soggetti                      
direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti e dalle                
aziende regionali.".                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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