LEGGE REGIONALE 4 maggio 1999, n. 7
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "REGGIO CHILDREN - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA DIFESA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE POTENZIALITA' DI TUTTI I BAMBINI"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere alla diffusione
dei diritti e delle potenzialita' dell'infanzia, e' autorizzata a
partecipare, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, alla Societa' a
responsabilita' limitata "Reggio Children - Centro internazionale per
la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialita' di tutti
i bambini" con sede legale a Reggio Emilia.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo dell'art. 47 dello Statuto regionale e' il seguente:
"Art. 47
1. La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico,
sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, puo', con
legge, istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed
amministrativa e partecipare a societa', associazioni o consorzi di
Enti pubblici.
2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali detta i
principi fondamentali della loro attivita' e organizzazione, ne
regola il funzionamento e ne disciplina i casi di approvazione dei
bilanci preventivi e consuntivi ed i controlli atti ad assicurare la
conformita' della loro azione agli indirizzi fissati.
3. Il Consiglio, in conformita' all'articolo 7, quarto comma, lettera
g), nomina i rappresentanti della Regione negli organi degli enti,
delle aziende regionali e delle societa', associazioni o consorzi ai
quali partecipa. La legge regionale determina altresi' i casi in cui
deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza consiliare,
nonche' modalita' e procedimenti volti a garantire la competenza e la
professionalita' dei candidati alle nomine.
4. Spetta al Consiglio regionale la elezione dei presidenti degli
organismi la cui nomina e' attribuita alla Regione.
5. La legge istitutiva deve prevedere modalita' atte ad assicurare la
partecipazione ed il controllo degli utenti e dei soggetti
direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti e dalle
aziende regionali.".