REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 35

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA REGIONALE A FONDI DI SOLIDARIETA' COSTITUITI PER INTERVENTI CONTRO ERWINIA AMYLOVORA

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA                                             
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna si propone di                
incentivare le misure di prevenzione nei confronti del batterio                 
fitopatogeno Erwinia amylovora e di aiutare finanziariamente,                   
nell'ambito di un programma di controllo della malattia attuato a               
livello nazionale e regionale, le aziende frutticole che hanno subito           
danni da tale batterio.                                                         
2. Per realizzare le finalita' di cui al comma 1 la Regione e'                  
autorizzata ad utilizzare proprie risorse per la partecipazione a               
Fondi di solidarieta' costituiti, uno per provincia, su iniziativa              
delle Organizzazioni professionali ovvero delle Organizzazioni dei              
produttori.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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