REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 25 ottobre 1999, n. 27

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE E DEI SOTTOCOMITATI PER SETTORE OMOGENEO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L.R. 4 SETTEMBRE 1981, N. 28, SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA                                      
il seguente regolamento                                                         
          Art. 1                                                                
1. Il Comitato regionale delle Associazioni di produttori                       
riconosciute ed i Sottocomitati per settore produttivo omogeneo, di             
cui all'art. 6 della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, hanno sede presso            
la Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura.                     
2. Il Comitato e' supportato, per le funzioni di Segreteria, da un              
collaboratore regionale della Direzione generale competente per                 
l'agricoltura.                                                                  
NOTA AL TITOLO                                                                  
Il testo dell'art. 6 della L.R. 4 settembre 1981, n. 28 concernente             
Attuazione della Legge 20 ottobre 1978, n. 674 "Norme                           
sull'associazionismo dei produttori agricoli" e del Regolamento del             
Consiglio delle Comunita' Europee del 19 giugno 1978, n. 1360,                  
concernente le Associazioni di produttori e le relative Unioni, e' il           
seguente:                                                                       
"Art. 6 - Comitato regionale                                                    
Il Comitato regionale, di cui all'art. 11 della Legge 20 ottobre                
1978, n. 674, e' nominato con decreto del Presidente della Giunta               
regionale ed e' costituito dai rappresentanti designati da ciascuna             
Unione regionale riconosciuta, in numero proporzionale ai produttori            
delle Associazioni riconosciute ad essa aderenti e nella misura di              
almeno un rappresentante per ciascuna Unione, con voto deliberativo,            
ed e' integrato da:                                                             
a) un rappresentante, designato dal rispettivo organo regionale, per            
ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente               
rappresentative a livello nazionale, con voto consultivo;                       
b) un rappresentante, designato dal rispettivo organo regionale, per            
ciascuna delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza e                
tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuti, con               
voto consultivo.                                                                
Il Comitato e' articolato, per ognuno dei settori produttivi omogenei           
di cui al Regolamento della Commissione delle Comunita' Europee del             
31 luglio 1980, n. 2083, in Sottocomitati di settori.                           
Il Comitato regionale dura in carica tre anni.                                  
Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in            
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per il                 
funzionamento del Comitato regionale e dei Sottocomitati per settore            
omogeneo.                                                                       
Al Comitato regionale spetta il compito di coordinare l'attivita'               
delle Unioni riconosciute ed in particolare:                                    
a) esprimere i pareri previsti agli articoli 3 e 8 della presente               
legge;                                                                          
b) favorire la stipulazione di accordi interprofessionali concernenti           
i rispettivi programmi produttivi tra le Associazioni di produttori e           
relative Unioni e le industrie o loro organizzazioni, nonche' aziende           
commerciali, loro forme associate e cooperative di consumo;                     
c) formulare pareri e proposte circa le iniziative delle Associazioni           
di produttori e relative Unioni riconosciute con particolare                    
riferimento alle attivita' previste all'art. 2, secondo comma, punti            
4, 7, 8, 9 e 10 della Legge 20 ottobre 1978, n. 674, al fine di                 
stimolarne la corrispondenza agli obiettivi della programmazione                
agroalimentare.                                                                 
Il Comitato regionale ed il relativo Sottocomitato di settore                   
esprimono pareri sugli atti e sulle iniziative regionali di                     
programmazione agro-alimentare.".                                               
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 6 della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, citata alla            
nota al Titolo, e' riportato alla nota al Titolo.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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