REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
     CAPO I                                                                     
Disposizioni generali                                                           
          Art. 1                                                                
Oggetto e finalita'                                                             
1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 8 giugno 1990, n. 142,                
della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e            
al fine di dare attuazione ai principi della L.R. 21 aprile 1999, n.            
3, la presente legge:                                                           
a) delimita gli ambiti territoriali ottimali per l'adempimento da               
parte degli Enti locali di quanto previsto dall'art. 9 della Legge n.           
36 del 1994, in tema di servizio idrico integrato e dall'art. 23 del            
DLgs n. 22 del 1997, in tema di gestione dei rifiuti urbani;                    
b) disciplina le forme di cooperazione tra gli Enti locali, ricadenti           
in ciascun ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle                   
funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza              
dei servizi pubblici;                                                           
c) detta termini e procedure per l'organizzazione dei servizi                   
pubblici al fine di pervenire ad una gestione di tipo industriale               
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', e di                  
assicurare la tutela dell'ambiente e del territorio;                            
d) prevede forme di garanzia per i consumatori e per assicurare la              
qualita' dei servizi.                                                           
2. Relativamente ai servizi in materia di trasporto pubblico resta              
fermo quanto previsto dalla L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, recante                 
"Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale".                
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Primo comma                                                                     
1) La Legge 8 giugno 1990, n. 142 concerne Ordinamento delle                    
autonomie locali.                                                               
2) La Legge 5 gennaio 1994, n. 36 concerne Disposizioni in materia di           
risorse idriche.                                                                
3) Il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 concerne Attuazione delle direttive           
91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui             
rifiuti di imballaggio.                                                         
4) La L.R. 21 aprile 1993, n. 3 concerne Riforma del sistema                    
regionale e locale.                                                             
5) Il testo dell'art. 9 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 citata alla           
nota 2) al presente articolo e' il seguente:                                    
"Art. 9 - Disciplina della gestione del servizio idrico integrato               
1. I Comuni e le Province di ciascun ambito territoriale ottimale di            
cui all'articolo 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla               
delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico              
integrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f, al fine           
di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia           
e di economicita'.                                                              
2. I Comuni e le Province provvedono alla gestione del servizio                 
idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste                
dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12,             
Legge 23 dicembre 1992,  n.498.                                                 
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, le Regioni e le                
Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei               
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,                      
disciplinano, ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e                     
successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra             
gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in             
cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti                        
dell'articolo 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, le Regioni e le             
Province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli Enti locali            
partecipanti, l'Ente locale responsabile del coordinamento, gli                 
adempimenti e i termini previsti per la stipulazione delle                      
convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della Legge 8 giugno               
1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le                   
procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione della                 
gestione del servizio idrico, le forme di vigilanza e di controllo,             
nonche' gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della             
Legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il termine fissato             
dalle Regioni e dalle Province autonome, provvedono queste ultime in            
sostituzione degli enti inadempienti.                                           
4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacita' gestionali degli            
organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di                  
efficacia e di economicita', i Comuni e le Province possono                     
provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una            
pluralita' di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In              
tal caso, i Comuni e le Province individuano il soggetto che svolge             
il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra                 
misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la                
pluralita' di soggetti gestori.".                                               
6) Il testo dell'art. 23 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 citato alla            
nota 3) del presente articolo e' il seguente:                                   
"Art. 23 - Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali                   
ottimali                                                                        
1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli                
ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono            
le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province                   
assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono             
piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione                
degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.                      
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti             
urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello                
subprovinciale purche', anche in tali ambiti territoriali sia                   
superata la frammentazione della gestione.                                      
3. I Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma             
1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione                  
dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani                
secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicita'.                  
4. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le             
forme, anche obbligatorie, previste dalla Legge 8 giugno 1990, n.               
142, come integrata dall'articolo 12 della Legge 23 dicembre 1992, n.           
498.                                                                            
5. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 le Province, entro il              
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente             
decreto, coordinano, sulla base della legge regionale adottata ai               
sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,            
le forme ed i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti             
nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di                       
cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della Legge           
8 giugno 1990,  n.142, le Province individuano gli Enti locali                  
partecipanti, l'Ente locale responsabile del coordinamento, gli                 
adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle                     
convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della Legge 8 giugno               
1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le                   
procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del                   
servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di                    
controllo, nonche' gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma           
2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto           
termine le Regioni e le Province autonome provvedono in sostituzione            
degli enti inadempienti.".                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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