LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 8 giugno 1990, n. 142,
della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e
al fine di dare attuazione ai principi della L.R. 21 aprile 1999, n.
3, la presente legge:
a) delimita gli ambiti territoriali ottimali per l'adempimento da
parte degli Enti locali di quanto previsto dall'art. 9 della Legge n.
36 del 1994, in tema di servizio idrico integrato e dall'art. 23 del
DLgs n. 22 del 1997, in tema di gestione dei rifiuti urbani;
b) disciplina le forme di cooperazione tra gli Enti locali, ricadenti
in ciascun ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle
funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza
dei servizi pubblici;
c) detta termini e procedure per l'organizzazione dei servizi
pubblici al fine di pervenire ad una gestione di tipo industriale
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', e di
assicurare la tutela dell'ambiente e del territorio;
d) prevede forme di garanzia per i consumatori e per assicurare la
qualita' dei servizi.
2. Relativamente ai servizi in materia di trasporto pubblico resta
fermo quanto previsto dalla L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, recante
"Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale".
NOTE ALL'ART. 1
Primo comma
1) La Legge 8 giugno 1990, n. 142 concerne Ordinamento delle
autonomie locali.
2) La Legge 5 gennaio 1994, n. 36 concerne Disposizioni in materia di
risorse idriche.
3) Il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 concerne Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio.
4) La L.R. 21 aprile 1993, n. 3 concerne Riforma del sistema
regionale e locale.
5) Il testo dell'art. 9 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 citata alla
nota 2) al presente articolo e' il seguente:
"Art. 9 - Disciplina della gestione del servizio idrico integrato
1. I Comuni e le Province di ciascun ambito territoriale ottimale di
cui all'articolo 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla
delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico
integrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f, al fine
di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia
e di economicita'.
2. I Comuni e le Province provvedono alla gestione del servizio
idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste
dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12,
Legge 23 dicembre 1992, n.498.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disciplinano, ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra
gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in
cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti
dell'articolo 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli Enti locali
partecipanti, l'Ente locale responsabile del coordinamento, gli
adempimenti e i termini previsti per la stipulazione delle
convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della Legge 8 giugno
1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le
procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione della
gestione del servizio idrico, le forme di vigilanza e di controllo,
nonche' gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della
Legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il termine fissato
dalle Regioni e dalle Province autonome, provvedono queste ultime in
sostituzione degli enti inadempienti.
4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacita' gestionali degli
organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di
efficacia e di economicita', i Comuni e le Province possono
provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una
pluralita' di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In
tal caso, i Comuni e le Province individuano il soggetto che svolge
il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra
misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la
pluralita' di soggetti gestori.".
6) Il testo dell'art. 23 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 citato alla
nota 3) del presente articolo e' il seguente:
"Art. 23 - Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali
ottimali
1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli
ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono
le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province
assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono
piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione
degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti
urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello
subprovinciale purche', anche in tali ambiti territoriali sia
superata la frammentazione della gestione.
3. I Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma
1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione
dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani
secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicita'.
4. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le
forme, anche obbligatorie, previste dalla Legge 8 giugno 1990, n.
142, come integrata dall'articolo 12 della Legge 23 dicembre 1992, n.
498.
5. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 le Province, entro il
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, coordinano, sulla base della legge regionale adottata ai
sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
le forme ed i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti
nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di
cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della Legge
8 giugno 1990, n.142, le Province individuano gli Enti locali
partecipanti, l'Ente locale responsabile del coordinamento, gli
adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle
convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della Legge 8 giugno
1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le
procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del
servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di
controllo, nonche' gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma
2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto
termine le Regioni e le Province autonome provvedono in sostituzione
degli enti inadempienti.".