REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE FORMATIVE

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE FORMATIVE

Direttive attuative per la formazione professionale e per l'orientamento - Triennio 1997-99. Testo integrale con le modifiche e le integrazioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 528/99 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

INDICE                                                                          
Premessa                                                                        
Cap. I - Tipologie di attivita' e modalita' attuative                           
I.1 Norme generali e modalita' attuative                                        
I.2  Le Unita' di programmazione                                                
I.3 Tipologie di attivita' e di servizi programmabili                           
Cap. II - La certificazione dei percorsi formativi e delle competenze           
acquisite                                                                       
II.1 Il significato nuovo della certificazione                                  
II.2 Tipologie di certificazione                                                
II.3 Le qualifiche: definizione e validazione                                   
II.4 Applicazione del DL 12/3/1996 sulla trasparenza delle                      
certificazioni: modi e tempi                                                    
II.5 Procedura per la certificazione delle competenze ed il rilascio            
degli attestati                                                                 
II.6 La validazione delle competenze acquisite al di fuori dei                  
percorsi formativi regionali                                                    
II.7 Procedura per il rilascio degli attestati di frequenza                     
II.8 Procedura per il rilascio di attestati di conformita' agli                 
standards formativi regionali                                                   
Cap. III - Criteri e procedure per l'accreditamento degli organismi             
attuatori di iniziative formative e di servizi di orientamento                  
III.1 Valenza ed ambiti di accreditamento                                       
III.2 Requisiti generali per l'accreditamento degli organismi di                
formazione                                                                      
III.3 Requisiti e specifiche da rispettare per ambiti specifici                 
III.4 Casi speciali                                                             
III.5 Procedura per la richiesta e il rilascio dell'accreditamento              
III.6 Periodo transitorio e accreditamento provvisorio  per gli                 
organismi di recente costituzione                                               
III.7 Durata di validita'/perdita/revoca dell'accreditamento                    
III.8 La certificazione ISO 9001: linee guida, effetti della                    
certificazione e relativi incentivi                                             
Cap. IV - Criteri per la valutazione e per la selezione delle                   
attivita' e dei progetti di formazione e di orientamento                        
Criteri generali e loro "declinazione" per ambiti specifici                     
Cap. V - Norme per il finanziamento delle attivita'                             
V.1 Norme generali                                                              
V.2 Parametri di costo                                                          
V.3 Voci di spesa ammesse e articolazione dei preventivi                        
V.4 Il finanziamento degli incentivi per la qualificazione del                  
sistema formativo                                                               
V.5 Quota di partecipazione finanziaria                                         
V.6 Ricorso ai contratti di prestazione d'opera intellettuale                   
V.7 Norme per la vendita dei materiali didattici FAD, materiali                 
prodotti dall'attivita' cofinanziati con risorse pubbliche                      
Cap .VI - Procedure per il coordinamento e il monitoraggio dei piani            
(provinciali e regionali)                                                       
VI.1 Programmi poliennali provinciali e modalita' di rilascio della             
conformita' agli indirizzi regionali                                            
VI.2 Contenuti minimi dei bandi                                                 
VI.3 I piani annuali delle attivita'                                            
VI.4 Articolazione delle risorse assegnate alle Province                        
VI.5 Monitoraggio/controllo di gestione sullo stato di avanzamento              
dei piani                                                                       
VI.6 Verifiche globali di efficienza e di impatto dei piani                     
Cap. VII - Standard procedurali ed informativi                                  
VII.1 Finanziamento delle scuole specializzate                                  
VII.2 Proposte di attivita' da parte  dei  soggetti gestori                     
VII.3 Istruttoria tecnica e valutazione ex-ante dei progetti e dei              
soggetti                                                                        
VII.4 Gli impegni delle parti                                                   
VII.5 Variazioni in corso d'opera                                               
VII.6 Pubblicizzazione delle  attivita' approvate e regole per                  
l'iscrizione e la selezione                                                     
VII.7 Monitoraggio attuativo sulle attivita' approvate                          
VII.8 Visite ispettive e controllo-qualita' in itinere                          
VII.9 Rendicontazione                                                           
VII.10 Controlli di carattere economico  finanziario                            
VII.11 Irregolarita' nell'uso dei fondi comunitari                              
VII.12 Norme generali                                                           
Premessa                                                                        
Le direttive 1997/99, frutto di una ampia consultazione con tutti i             
soggetti a vario titolo coinvolti nella programmazione, nella                   
gestione e nel controllo della attivita' di formazione e di                     
orientamento, rappresentano la normativa applicativa degli Indirizzi            
adottati dal Consiglio regionale con atto n. 487 del 21 novembre                
1996.                                                                           
In armonia con quanto previsto da tali Indirizzi, hanno validita'               
triennale salvo lievi modifiche annuali rese necessarie dalla                   
sperimentalita' di alcuni aspetti attuativi.                                    
In particolare, l'approvazione del "Pacchetto Treu", della proposta             
di Legge Quadro sulla riforma della scuola e la firma del protocollo            
d'intesa Regione - Province - Ministero della Pubblica istruzione e             
Ministero del Lavoro per la sperimentazione di modelli di governo               
locale ed integrato del sistema formativo potranno richiedere una               
ulteriore messa a punto delle tipologie.                                        
Si tratta di un documento concepito in modo nuovo, che intende                  
fornire con chiarezza le regole comuni all'insieme del sistema                  
regionale garantendo a tutti la certezza del diritto in un rapporto             
innovativo tra "rigidita'" alle quali debbono attenersi tutti e                 
"flessibilita'" in grado di tener conto delle situazioni e dei                  
contesti specifici.                                                             
In un documento unico, vengono raggruppati i testi applicativi                  
relativi alla formazione prevista in piu' leggi (L.R. 19/79, L.R.               
39/83 e L.R. 45/96); si raccolgono altresi' in un testo unico,                  
normative che in passato facevano riferimento a direttive separate              
(direttive sui piani e le attivita' di formazione, direttive sulle              
commissioni d'esame).                                                           
Nell'ottica delle omogeneizzazioni delle procedure e della qualita'             
delle iniziative, potranno essere adottati documenti di orientamento            
relativo all'applicazione delle presenti direttive.                             
Il campo di applicazione e' relativo all'insieme dei piani e dei                
progetti approvati dalla Regione e dalle Province nei vari settori              
della formazione e dell'orientamento:                                           
- piani provinciali di formazione e orientamento                                
- piani regionali e progetti sperimentali                                       
- progetti comunitari a titolarita' regionale                                   
- progetti multiregionali facenti riferimento ad una approvazione da            
parte della Regione (Legge n. 236, Parco progetti, ecc.)                        
In base a specifici accordi con il Ministero del Lavoro, tali                   
direttive potranno essere estese anche a progetti comunitari gestiti            
in Emilia-Romagna da parte di soggetti pubblici e privati.                      
Il presente documento definisce gli aspetti comuni a tutti i piani e            
a tutti i progetti, rinviando ad atti dirigenziali (circolari) - piu'           
snelli e di piu' rapida adozione - gli aspetti attuativi fortemente             
evolutivi che richiedono un aggiornamento frequente.                            
In particolare, per quanto riguarda il settore socio assistenziale,             
si rimanda a successive circolari integrative la definizione degli              
aspetti relativi all'organizzazione didattica dei corsi e a quanto di           
specifico dovesse emergere nel corso dell'applicazione delle presenti           
direttive.                                                                      
Come previsto negli Indirizzi regionali 1997-99, le iniziative                  
formative sono ricondotte in via ordinaria alla programmazione                  
provinciale, fermo restando la titolarita' regionale per le                     
iniziative sperimentali e a piu' elevato carattere innovativo,                  
nonche' per quelle di rilievo regionale.                                        
Le presenti direttive entreranno in vigore dalla data della loro                
esecutivita', e verranno applicate nel 1997 in modo differenziato in            
funzione degli argomenti specifici normati.  La loro applicazione               
integrale e' prevista a partire dall'1 gennaio 1998.                            
Tenuto conto dell'articolazione del processo di                                 
programmazione/gestione/controllo della formazione e                            
dell'orientamento, si specifica quanto segue:                                   
- le attivita' approvate in base alle direttive 1994/97 in data                 
anteriore alla entrata in vigore delle presenti direttive andranno              
portate a termine secondo le norme con le quali sono state approvate            
(le regole per la gestione e la rendicontazione non vanno cambiate in           
corso d'opera);                                                                 
- le norme relative al coordinamento dei piani provinciali e                    
regionali entrano in vigore sin dalla data di approvazione delle                
presenti direttive;                                                             
- i bandi pubblicati nel 1997 in data successiva alla entrata in                
vigore delle direttive e relativi ad attivita' da attuare nel '98               
dovranno fare riferimento alle presenti direttive;                              
- per il settore socio-assistenziale l'apertura a soggetti gestori              
privati entrera' in vigore alla data di abrogazione dell'art. 21                
della Legge 39/83;                                                              
- le norme relative alla certificazione dei percorsi e delle                    
competenze saranno oggetto di sperimentazione nel 1997 e entreranno a           
regime dall'1 gennaio 1998;                                                     
- le norme relative alla rendicontazione mediante il bilancio di                
esercizio saranno oggetto di sperimentazione nel corso del 1997 e del           
1998  e entreranno a regime l'1 gennaio 1999 .                                  
Al fine di facilitare il lavoro di tutti i responsabili e operatori             
del settore, la Regione pubblichera' annualmente sul Bollettino                 
Ufficiale, con una edizione unica, il quadro aggiornato delle norme             
vigenti (Indirizzi + direttive + circolari applicative).                        
Come previsto dagli Indirizzi 1997/99, l'attuazione delle direttive             
attuative verra' accompagnata durante tutto il triennio con i lavori            
del "Comitato regionale di sorveglianza" che, sulla base dei rapporti           
semestrali sullo stato di attuazione dei vari piani di attivita',               
potra' valutare l'andamento complessivo della programmazione ed                 
apportare i relativi correttivi.                                                
Il Comitato di sorveglianza potra' intervenire in particolare per:              
- ristabilire l'omogeneita' di comportamenti procedurali delle                  
Amministrazioni responsabili dei piani;                                         
- sollecitare, fissando termini per l'adempimento, l'attuazione della           
programmazione mediante adozione dei piani attuativi ovvero il                  
rispetto dei termini per la rendicontazione delle attivita'                     
realizzate;                                                                     
- proporre all'Assessore regionale alla formazione professionale la             
redistribuzione fra gli assi di un medesimo programma operativo                 
comunitario delle risorse originariamente ripartite fra le Province o           
a favore di una singola Provincia delegata, sulla base del concreto             
andamento della realizzazione degli interventi o di mutate esigenze             
della programmazione;                                                           
- proporre alla Giunta regionale, tramite l'Assessore alla formazione           
professionale, la rideterminazione delle assegnazioni finanziarie dei           
tetti provinciali, al fine di redistribuire fra le altre Province               
delegate fondi non impegnati dalle Province inadempienti.                       
Tale Comitato di sorveglianza sostituisce a tutti gli effetti il                
"Comitato tecnico regionale di monitoraggio sulla attuazione delle              
direttive" che ha operato nel precedente triennio 1994/97.                      
CAP. I - TIPOLOGIE DI ATTIVITA' E MODALITA' ATTUATIVE                           
I.1. Norme generali e modalita' attuative                                       
Per quanto riguarda le norme generali e le modalita' attuative,                 
vengono stabiliti i seguenti criteri:                                           
I.1.1. Destinatari delle attivita'  formative e di orientamento                 
Possono iscriversi alle iniziative formative e di orientamento tutti            
i cittadini e cittadine italiani, comunitari ed extracomunitari in              
possesso dei requisiti stabiliti dai singoli bandi.                             
Le attivita' di formazione professionale sono rivolte alle persone              
che hanno l'esigenza di acquisire una professionalita' per motivi               
lavorativi (salvo eccezioni previste esplicitamente dai bandi per               
piani specifici).                                                               
In tali categorie possono rientrare le persone che hanno l'esigenza             
di acquisire una professionalita' nell'ambito del settore                       
socio-assistenziale normate dalla Legge 39/83 e successive                      
modificazioni.                                                                  
In tali categorie possono rientrare anche gli amministratori di                 
strutture economiche o territoriali, cosi' come le persone che                  
prestano in modo continuativo collaborazioni a carattere                        
professionale anche nell'ambito del volontariato.                               
I disabili possono ovviamente partecipare a tutte le tipologie                  
formative per le quali sono in possesso dei necessari requisiti e non           
solo a quelle loro riservate.                                                   
I.1.2. Frequenza alle attivita'                                                 
Tutte le iniziative formative, specie quelle di formazione iniziale e           
superiore, comportano l'obbligo di frequenza da parte dei                       
partecipanti.                                                                   
I partecipanti che dimostrano assenze per una quota superiore al 30%            
del monte ore totale non possono candidarsi alla verifica finale per            
il rilascio di una certificazione ufficiale delle competenze                    
acquisite salvo assenze giustificate per gravi motivi di malattia o             
per tutela alla maternita'.                                                     
Per la natura complessa che attiene alla tutela dei diritti degli               
utenti dei servizi, i partecipanti ad iniziative formative di                   
professioni del settore socio-assistenziale fatto salvo quanto                  
previsto dal precedente paragrafo se superano il 10% di assenze del             
monte ore globale, devono essere sottoposti ad azioni di recupero.              
Il numero dei partecipanti previsti per ciascuna iniziativa di                  
formazione iniziale o superiore dovra' di norma essere compreso tra             
12 e 25, con facolta' da parte del soggetto responsabile del piano di           
abbassare il limite minimo in presenza di casi particolari o di                 
elevare il limite massimo per rispondere ad esigenze organizzative              
motivate.                                                                       
Per l'insieme delle iniziative formative, nel rispetto di quanto                
sopra e senza finanziamento aggiuntivo rispetto a quello approvato,             
e' facolta' dei soggetti gestori ammettere alle iniziative un numero            
di partecipanti superiore a quello approvato (quando trattasi di                
persone in possesso dei requisiti previsti dal bando).                          
I.1.3. Durata  delle  iniziative ed orari di svolgimento                        
Le iniziative formative non possono prevedere piu' di 8 ore                     
giornaliere di attivita', salvo nel caso di iniziative residenziali             
intensive che prevedano anche sedute serali di lavoro.                          
Le ore dedicate all'esame finale vanno contabilizzate all'interno del           
monte ore totale del corso.                                                     
Le ore di trasferimento presso sedi formative esterne (per stage,               
scambi e moduli transnazionali, visite di studio) non possono essere            
contabilizzate quali ore effettive di formazione.                               
Le sedute serali di formazione (oltre le ore 20) non possono                    
prevedere una durata superiore a 3 ore.                                         
Le iniziative corsuali di formazione continua e permanente rivolte              
agli imprenditori e lavoratori autonomi possono svolgersi anche di              
sabato e nei giorni festivi. Le iniziative corsuali rivolte ai                  
lavoratori dipendenti possono svolgersi anche il sabato ma non nei              
giorni festivi.                                                                 
I.1.4. Modalita' attuative                                                      
Le modalita' attuative debbono rappresentare l'elemento di                      
innovazione e di qualificazione che conferisce alla formazione                  
professionale la sua vera valenza di formazione per l'acquisizione di           
competenze professionali (trasversali e specifiche) spendibili nel              
mondo del lavoro. Si individua nella simulazione pedagogica di                  
impresa (per le originali caratteristiche organizzative, gestionali e           
didattiche) uno dei modelli innovativi da diffondere.                           
Le attivita' formative debbono svolgersi in modo "ordinario" mediante           
un "mix" di modalita' attuative differenziate che contano in                    
particolare:                                                                    
- le lezioni teoriche (con docenze dirette, videoconferenze assistite           
da un tutor in aula, teleinsegnamento ...);                                     
- esercitazioni pratiche, simulazioni, analisi di casi reali,                   
produzione di elaborati individuali e manufatti esercitativi. Tali              
esercitazioni pratiche, di importanza fondamentale per la padronanza            
delle competenze professionali, vanno svolte preferibilmente dal                
docente che cura gli insegnamenti teorici corrispondenti;                       
- stages aziendali (in una o piu' situazioni lavorative) da svolgere            
singolarmente o a piccoli gruppi sotto la diretta responsabilita' del           
tutor aziendale e/o del tutor dell'Ente di formazione;                          
- visite guidate;                                                               
- scambi di durata significativa in Italia o all'estero;                        
- studio individuale coordinato e lavoro di gruppo presso la sede               
dell'organismo di formazione, sotto la responsabilita' del tutor;               
- ore di formazione individuale in autoapprendimento/formazione a               
distanza.                                                                       
Al fine di favorire l'apprendimento, gli organismi di formazione sono           
invitati ad adottare una articolazione oraria che preveda una                   
alternanza tra teoria e pratica, e ad inserire momenti di studio                
individuale guidato durante la giornata.                                        
Il soggetto gestore titolare di un progetto formativo nei confronti             
dell'Ente pubblico puo' assegnare commesse finalizzate di lavoro a              
soggetti terzi dotati della necessaria professionalita', ma e' tenuto           
a svolgere direttamente almeno il 30% del lavoro assegnato rispetto             
al costo complessivo dell'iniziativa.                                           
Per quanto riguarda le modalita' attuative, vengono fissate le                  
seguenti regole:                                                                
- le esercitazioni pratiche previste nell'ambito di corsi rivolti a             
lavoratori autonomi possono essere svolte in forma singola presso               
l'azienda di cui il partecipante e' titolare, solo a patto che si               
tratti di un project-work con compito formalizzato, svolto sotto la             
responsabilita' del tutor dell'organismo di formazione;                         
- le ore di formazione in autoapprendimento (formazione a distanza,             
open-learning) possono essere svolte presso il centro di formazione,            
presso l'azienda o presso domicilio del partecipante, in orario                 
lavorativo o extralavorativo, purche' vengano svolte sulla base di              
materiali didattici formalizzati, siano seguite da un tutor che ne              
attesta la veridicita' e validita' e che siano oggetto di prove                 
formalizzate di apprendimento che restano agli atti del progetto                
formativo.                                                                      
La durata delle ore di studio FAD e/o autoapprendimento sono                    
autocertificate dal partecipante e validate dal tutor, oppure                   
certificate dal sistema telematico di tutoring;                                 
- il coordinamento didattico-organizzativo dei singoli progetti, teso           
a garantire la qualita' del processo formativo, deve prevedere una              
duplice funzione:                                                               
- nei confronti dei docenti ed esperti per garantire l'integrazione e           
la sincronizzazione tra i vari moduli e modalita' attuative e fare il           
punto regolarmente sullo svolgimento dell'iniziativa;                           
- nei confronti dei partecipanti (tutoraggio) per garantire                     
l'integrazione effettiva progressiva dei diversi tipi di                        
insegnamento, esplicitare il filo conduttore del percorso formativo             
ed aiutare il gruppo a superare le difficolta' che potrebbero                   
sorgere.                                                                        
Inoltre, il coordinamento di progetto piu' ampiamente inteso svolge             
un compito di raccordo con la direzione e con l'Amministrazione                 
nonche' di raccordo esterno con i vari partners nell'attuazione del             
progetto.                                                                       
La funzione di coordinamento/tutoraggio puo' anche fare riferimento a           
piu' persone per ciascuna iniziativa. Essa non puo' comunque                    
risultare parcellizzata su piu' di 3 persone, una delle quali deve              
comunque assumersi nominativamente la responsabilita' del progetto              
nei confronti dei partecipanti;                                                 
- gli stages aziendali parte integrante delle attivita' di formazione           
iniziale e formazione superiore, debbono di norma prevedere:                    
- una fase di preparazione presso il centro di formazione prima                 
dell'inserimento nelle aziende/enti ospitanti;                                  
- un coordinamento puntuale del periodo di inserimento aziendale, con           
tutoraggio a cura dell'organismo di formazione e/o a cura                       
dell'azienda in raccordo con l'organismo di formazione;                         
- una fase di scambio, analisi e sistematizzazione delle esperienze             
svolte a cura dell'Ente di formazione.                                          
La scelta dell'azienda (o del reparto) presso la quale inserire il              
partecipante per periodi di stages deve essere coerente con il                  
profilo professionale oggetto dell'iniziativa formativa o con il                
progetto formativo in caso di stage finalizzato all'orientamento.               
Nelle medie e grandi imprese, tale scelta dovra' incentivare                    
l'identificazione di un referente aziendale motivato e                          
specificatamente preparato in grado di svolgere il compito di tutor             
aziendale;                                                                      
- il materiale didattico prodotto con finanziamento pubblico                    
prevalente e' di proprieta' dell'ente finanziatore.                             
Il materiale didattico FAD deve essere validato dalla Commissione               
regionale CERFAD compatibilmente con quanto previsto al punto 4.1.              
degli Indirizzi e deve essere messo a disposizione di tutti i                   
soggetti che lo richiedono al semplice costo di riproduzione, salvo             
diverso accordo formalizzato con l'ente finanziatore.                           
In tutti i casi, il materiale didattico deve riportare in copertina:            
- la denominazione del soggetto gestore, nonche' i nominativi                   
dell'autore/degli autori;                                                       
- l'anno di produzione e i riferimenti amministrativi del piano                 
nell'ambito del quale e' stato prodotto;                                        
- le fonti di finanziamento utilizzate, sia pubbliche che private,              
utilizzando il logo della UE se trattasi di cofinanziamento                     
comunitario;                                                                    
- i riferimenti dell'eventuale validazione da parte di CERFAD.                  
I.2. Le unita' di programmazione                                                
Le iniziative di formazione professionale e di orientamento possono             
essere programmate (cioe' messe a bando, candidate ed approvate)                
secondo diverse possibili "unita' di programmazione", cioe' secondo             
diversi tipi di aggregazione:                                                   
- progetti semplici;                                                            
- progetti complessi;                                                           
- progetti integrati.                                                           
a) per progetti semplici, si intendono le singole                               
attivita'/azioni/iniziative che costituiscono le unita' minime di               
programmazione.  Ogni progetto semplice e' riconducibile ad una                 
singola tipologia formativa.  Ad ogni progetto semplice corrisponde             
un soggetto attuatore (organismo di formazione o impresa). I progetti           
diffusi aziendali rientrano a tutti gli effetti nell'ambito dei                 
progetti semplici.                                                              
b) per progetti complessi e progetti integrati, si intendono progetti           
che combinano in modo sinergico una pluralita' di                               
azioni/attivita'/iniziative. I progetti complessi vanno candidati               
nell'ambito di un unico asse e obiettivo FSE. I progetti integrati              
fanno riferimento a piu' assi, a piu' obiettivi FSE, o a piu' fonti             
pubbliche di finanziamento. I progetti integrati vanno candidati da             
un unico soggetto attuatore con una finalita' di integrazione                   
esplicita, o da piu' soggetti attuatori purche' legati da rapporti              
contrattuali formalizzati.                                                      
Alle unita' di programmazione corrispondono le stesse unita' di                 
finanziamento, di rendicontazione e di controllo.                               
I.3. Tipologie di attivita' e di servizi programmabili                          
Le presenti direttive definiscono l'insieme delle tipologie di                  
attivita', corsuali e non corsuali, programmabili con finalita'                 
formative, orientative e di supporto all'intervento lavorativo,                 
nonche' quando pertinente gli ambiti di possibile programmazione.               
Nelle diverse tipologie di attivita' e di servizi programmabili, si             
favorisce la flessibilita' e la sperimentazione.                                
La descrizione analitica delle singole tipologie sara' oggetto di una           
guida adottata con atto dirigenziale che riporta agli standards                 
formativi ed un insieme di indicazioni utili sia per chi progetta che           
per chi valuta i progetti. Tali standards ed indicazioni non                    
intendono pertanto costituire norme invalicabili da rispettare in               
tutti i contesti. Una particolare attenzione verra' posta alle                  
caratteristiche evolutive delle tipologie integrate tra scuola e                
formazione e ai contratti per causa mista.                                      
Le tipologie di seguito elencate sono valide anche per il settore               
socio-assistenziale tenendo conto che per il settore specifico uno              
dei requisiti per l'accesso alle diverse tipologie corsuali deve                
essere l'eta' superiore al 18o anno. Inoltre per quanto concerne la             
formazione continua potranno essere indicati specifici requisiti                
d'accesso.                                                                      
Per quanto riguarda l'area del volontariato, come definito dalla L.R.           
37/96, l'unica tipologia consentita e' quella prevista dai punti 4.2            
e 7.2 delle presenti direttive.                                                 
Al fine di garantire l'analisi statistica, la leggibilita' e la                 
compatibilita' tra i vari piani, tutte le attivita' e le azioni                 
programmate dovranno essere ricondotte alle tipologie di seguito                
elencate:                                                                       
1. Servizi e attivita' di orientamento                                          
1.1. Informazione                                                               
1.2. Consulenza                                                                 
1.3. Formazione con finalita' orientativa                                       
2. Formazione iniziale                                                          
2.1. Qualificazione di base post-scuola dell'obbligo                            
2.2. Qualificazione di base abbreviata                                          
2.3. Qualificazione post-biennio secondaria superiore                           
2.4. Specializzazione post-qualifica                                            
2.5. Formazione iniziale per soggetti con deficit di opportunita'               
2.6. Moduli professionalizzanti integrati con la scuola secondaria              
superiore                                                                       
2.7. Corsi integrativi extra-curricolari                                        
2.8. Percorsi in alternanza tra formazione e lavoro                             
2.9. Corsi di raccordo tra scuola e lavoro                                      
3. Formazione superiore                                                         
3.1. Qualificazione superiore post-diploma                                      
3.2. Qualificazione superiore post-diploma in collaborazione con la             
scuola secondaria superiore                                                     
3.3. Percorsi integrati con l'Universita' per la preparazione dei               
diplomi universitari                                                            
3.4. Raccordo formazione/lavoro di livello superiore                            
3.5. Specializzazione post-laurea                                               
3.6. Raccordo post-laurea                                                       
4. Formazione continua e permanente                                             
4.1. Qualificazione sul lavoro                                                  
4.2. Aggiornamento                                                              
4.3. Perfezionamento/specializzazione                                           
4.4. Riqualificazione professionale                                             
4.5. Riconversione professionale (percorsi individuali)                         
4.6. Formazione a supporto di processi di innovazione aziendale                 
4.7. Master sul lavoro per imprenditori, imprenditrici e dirigenti              
d'impresa                                                                       
5. Formazione prevista da specifiche leggi o normative comunitarie,             
statali e regionali                                                             
6. Follow-up                                                                    
7. Iniziative formative personalizzate, iniziative di accompagnamento           
e di supporto                                                                   
7.1. Percorsi individuali di formazione iniziale, superiore o                   
permanente assistiti                                                            
7.2. Cicli di incontri seminariali di informazione e                            
sensibilizzazione                                                               
7.3. Programmi di animazione e scambi finalizzati                               
7.4. Produzione di materiali didattici per la FAD                               
7.5. Erogazione di pacchetti didattici aperti mediante FAD                      
(formazione a distanza)                                                         
7.6. Dimostrazione applicata                                                    
7.7. Progetti di ricerca e sviluppo                                             
7.8. Produzione di materiali di supporto all'orientamento                       
7.9. Formazione dei formatori                                                   
7.10. Varie                                                                     
8. Attivita' di tirocinio                                                       
8.1. Percorsi in alternanza fra sistema educativo e lavoro                      
8.2. Tirocini previsti dalla L.R. 45/96                                         
Per quanto riguarda l'orientamento, le tipologie relative alle azioni           
non corsuali (informazione e consulenza) sono da considerare per ora            
come tipologie sperimentali, cosi' come le tipologie attuative della            
L.R. 45/96.                                                                     
1. Servizi e attivita' di orientamento                                          
L'orientamento si esplica attraverso la realizzazione di iniziative             
volte a supportare le persone nella:                                            
- individuazione, valutazione e scelta di opportunita' formative,               
professionali e lavorative;                                                     
- valorizzazione delle competenze professionali;                                
- identificazione di opportunita' di sviluppo professionale.                    
Le azioni di orientamento si riferiscono a tre aree specifiche:                 
informazione, consulenza, formazione con finalita' orientative e                
possono strutturarsi in percorsi complessi che integrano fra loro le            
tre aree dell'orientamento.                                                     
Le singole iniziative e i percorsi di orientamento sono progettati in           
funzione dei bisogni delle diverse tipologie di destinatari.                    
Le attivita' possono avere carattere individuale e/o essere rivolte a           
gruppi di persone in funzione della natura, della finalita'                     
dell'attivita' stessa ed in rapporto alla tipologia dei destinatari.            
Le iniziative di orientamento dovranno essere concertate con le                 
istituzioni e le parti sociali interessate, a livello locale, e                 
prevedere la partecipazione delle istituzioni scolastiche e                     
universitarie e dei servizi per l'impiego in funzione del tipo di               
destinatari coinvolti.                                                          
1.1. Informazione                                                               
Programmazione diretta provinciale e regionale                                  
L'area della informazione per l'orientamento identifica un insieme              
strutturato di azioni e mezzi finalizzati a fornire le informazioni             
utili ai processi di scelta formativa professionale e lavorativa.               
I Servizi di informazione si possono articolare in specifiche forme             
di azione.                                                                      
Accoglienza e prima informazione, consultazione autonoma,                       
consultazione guidata, iniziative di informazione e di                          
sensibilizzazione.                                                              
1.2. Consulenza                                                                 
L'area della consulenza identifica un insieme strutturato di azioni e           
mezzi finalizzati a sostenere e facilitare i processi di scelta                 
formativa, professionale e lavorativa, la identificazione delle                 
opportunita' di sviluppo professionale e lavorativo, la definizione             
di progetti e piani di azione. Si realizza sia come intervento                  
individuale e personalizzato sia attraverso piccoli gruppi.                     
I servizi di consulenza possono prevedere consulenza orientativa,               
counselling orientativo e bilanci di competenze.                                
1.3. Formazione con finalita' orientativa                                       
L'area della formazione orientativa comprende un insieme di moduli              
che possono essere svolti singolarmente o nell'ambito di percorsi               
articolati.                                                                     
Tale formazione si distingue dalle iniziative di selezione e di                 
preparazione finalizzate a favorire l'inserimento dei partecipanti              
all'interno di uno specifico corso di formazione professionale. Tali            
moduli vengono cosi' articolati:                                                
A. L'educazione alla scelta: rivolto sia a studenti dell'obbligo,               
della scuola secondaria superiore e della formazione professionale,             
destinatari finali dell'azione, sia a soggetti intermediari                     
significativi del processo di scelta, fra cui famiglia ed insegnanti.           
Tale tipologia comprende i moduli orientativi a supporto delle                  
esperienze di studio/lavoro. Durata: di norma da 15 a 40 ore.                   
B. Il mercato del lavoro e il sistema delle professioni: rivolto a              
tutti i potenziali destinatari delle azioni di orientamento.  Durata:           
di norma da 15 a 40 ore.                                                        
C. Prevenzione, recupero motivazionale e riorientamento, rivolto a:             
- giovani a rischio di abbandono o che hanno abbandonato la scuola              
dell'obbligo e la scuola secondaria superiore; - adulti disoccupati             
di lungo periodo. Durata: di norma da 30 a 60 ore.                              
D. Reinserimento lavorativo: rivolto a lavoratori adulti ed in                  
particolare a donne con caratteristiche non piu' rispondenti alle               
esigenze del mercato del lavoro.  Durata: di norma da 50 a 150 ore.             
E. Inserimento o reinserimento lavorativo per persone con deficit di            
opportunita': rivolto a soggetti con disagio psichiatrico e                     
psicologico, disabili fisici, mentali, sensoriali, ex-tossici e                 
tossicodipendenti in fase di recupero, immigrati o emigrati                     
rientranti dall'estero e/o loro familiari, giovani con gravi disagi             
sociali e/o a rischio di provvedimenti giudiziari, ristretti e                  
nomadi.    Durata: di norma da 30 a 150 ore. Per alcuni progetti                
rivolti a disabili o disagio grave il periodo puo' avere la durata di           
un intero anno formativo.                                                       
F. Le tecniche di ricerca del lavoro: rivolto a tutte le persone in             
fase di inserimento o reinserimento nel lavoro.  Durata: di norma da            
15 a 30 ore.                                                                    
G. L'orientamento all'imprenditorialita': comprende iniziative                  
finalizzate a sviluppare nei soggetti atteggiamenti imprenditivi                
rispetto al proprio progetto professionale.                                     
2. Formazione iniziale                                                          
2.1. Qualificazione di base post-scuola dell'obbligo                            
Finalita': preparare i giovani e le giovani orientati a non                     
proseguire gli studi ad un inserimento lavorativo qualificato, in               
continuita' con la scuola media.                                                
Requisiti di accesso: assolvimento dell'obbligo scolastico.                     
Durata: da 900 ad 2400 ore in funzione del profilo professionale di             
riferimento.                                                                    
Attestato rilasciato: certificato di qualifica professionale per chi            
supera l'esame finale di qualifica.                                             
2.2. Qualificazione di base abbreviata                                          
Finalita': consentire a chi e' gia' in possesso di una preparazione             
scolastica superiore alla scuola media, o a chi ha gia' acquisito una           
esperienza lavorativa pertinente, di acquisire una qualifica di base            
secondo un percorso abbreviato che tiene conto delle competenze e               
conoscenze gia' acquisite, o di crediti formativi formalizzati gia'             
acquisiti.                                                                      
Requisiti di accesso:                                                           
- eta' superiore a 16 anni, frequenza di almeno un anno di scuola               
secondaria superiore o esperienza lavorativa di un anno;                        
- corso e/o colloquio individuale di orientamento con analisi                   
formalizzata delle conoscenze e competenze possedute.                           
Durata: da 450 a 1500 ore in funzione del profilo  professionale di             
riferimento e delle caratteristiche del "gruppo classe". (Durata                
identificata dal soggetto gestore sulla base di una argomentazione              
dettagliata).                                                                   
Per l'acquisizione di qualifiche semplici relative a lavori                     
stagionali, la durata potra' anche essere inferiore a 450 ore.                  
Attestato rilasciato: come per i corsi di qualifica di base (punto              
2.1).                                                                           
2.3. Qualificazione post biennio di scuola secondaria superiore                 
Tipologia finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale           
con maggiore contenuto culturale rispetto alla qualifica di base.               
Requisiti di accesso: avere frequentato con successo un biennio di              
scuola secondaria superiore.                                                    
Durata: da 600 a 2400 ore in funzione del profilo professionale di              
riferimento.                                                                    
Attestato rilasciato: certificato di qualifica professionale valido             
come credito formativo per il proseguimento degli studi (da definire            
nell'ambito dell'accordo con MPI).                                              
2.4. Specializzazione post-qualifica                                            
Finalita': completare e specializzare la preparazione professionale             
dei qualificati su aspetti innovativi di particolare rilevanza per le           
imprese e per l'economia locale.                                                
Requisiti di accesso: essere titolare di una qualifica professionale            
di base pertinente rispetto all'area di specializzazione (qualifica             
ottenuta nell'ambito del sistema regionale o degli istituti                     
professionali).                                                                 
Durata: da 400 a 900 ore secondo l'area di specializzazione.                    
Le specializzazioni riferibili all'area socio-assistenziale possono             
derogare dalla durata sopracitata.                                              
Attestato rilasciato: certificato di specializzazione valido come               
credito formativo per il proseguimento degli studi (da definire                 
sperimentalmente di intesa con MPI).                                            
2.5. Formazione iniziale per soggetti con deficit di opportunita'               
Finalita': le iniziative formative, che prevedono un'adeguata fase di           
orientamento, vogliono preparare i soggetti all'integrazione sociale            
e lavorativa. Tali iniziative vanno progettate ad hoc, tenendo conto            
dell'utenza, dei vincoli legati alle condizioni oggettive e                     
soggettive.                                                                     
Requisiti di accesso: gruppi omogenei per tipologie di deficit di               
opportunita'.                                                                   
Durata a progetto: non superiore a 3 anni limitatamente ai disabili e           
a soggetti con grave disagio psichico.                                          
Attestato rilasciato: attestato di frequenza, certificazione delle              
competenze acquisite o certificato di qualifica professionale secondo           
i casi.                                                                         
2.6. Moduli di formazione professionale integrati con la scuola                 
secondaria superiore                                                            
Trattasi, mediante percorsi di collaborazione tra istituti scolastici           
ed enti di formazione facenti riferimento al sistema regionale, di              
portare a termine, in orario scolastico, percorsi integrati che                 
abbiano una valenza secondo i casi, orientativa e/o formativa e/o               
professionalizzante, con particolare riferimento alla attuazione del            
protocollo d'intesa recentemente firmato.                                       
Destinatari: studenti frequentanti gli Istituti secondari superiori.            
Durata: fino a 900 ore nell'arco di 2 anni.                                     
Attestato rilasciato: certificato di competenze nei casi previsti               
dalle parti.                                                                    
Il progetto sperimentale regionale, contenente l'indicazione delle              
finalita', ambiti e settori prioritari, modalita', criteri, durata e            
tempi, viene demandato ad atti successivi alle presenti direttive, e            
sara' formulato dalla Regione, d'intesa con le Province.                        
Nell'ambito della presente tipologia, e' possibile attivare anche               
progetti di sostegno ai portatori di handicap nei percorsi di scuola            
secondaria superiore. Le Province possono attivare autonomamente tali           
progetti in raccordo con i Provveditorati agli studi.                           
Deve esistere un progetto concordato tra la scuola e il centro di               
formazione che indichi il livello di integrazione tra le due                    
istituzioni per il singolo partecipante.                                        
2.7. Corsi integrativi extra-curricolari                                        
La formazione professionale integrativa extracurricolare si rivolge             
agli studenti di III, IV e V anno degli Istituti secondari (di norma            
non professionali) in orario extra-scolastico, offrendo moduli                  
professionalizzanti di interesse generale (informatica ed office                
automation, tecniche della comunicazione, economia aziendale, ecc.).            
Tali iniziative vanno organizzate in collaborazione con gli Istituti            
scolastici.                                                                     
Durata: da 60 a 600 ore con possibilita' di articolazione su un                 
triennio.                                                                       
Titolo rilasciato: attestato di frequenza, certificato di competenze            
o qualifica professionale secondo i tipi di accordi tra le parti.               
2.8. Percorsi di qualificazione in alternanza tra formazione e lavoro           
Tipologia di grande rilevanza che puo' rappresentare una alternativa            
rispetto ai percorsi tradizionali di qualificazione iniziale.                   
Tali percorsi sono caratterizzati da una successione alternata ed               
interdipendente di fasi presso un centro di formazione e fasi in                
azienda, per il raggiungimento di obiettivi formativi comuni.                   
Nell'ambito di tale tipologia, il lavoro deve essere strutturato in             
modo tale da poter avere una valenza formativa e l'impresa deve                 
assumere una responsabilita' diretta nel raggiungimento degli                   
obiettivi formativi, a fianco dell'organismo di formazione.                     
Modalita' particolarmente rivolta ai giovani che hanno bisogno di               
rimotivazione allo studio tramite una esperienza positiva                       
inizialmente centrata sulla pratica operativa e la                              
responsabilizzazione individuale, per "riscoprire" in modo induttivo            
il valore della preparazione teorica.                                           
Requisiti di accesso: diploma di scuola media o eta' superiore a 16             
anni piu' frequenza di un corso di orientamento o colloquio                     
individuale di orientamento.                                                    
Durata: da 900 ore a 2400 ore in funzione del profilo professionale             
di riferimento. Di norma il percorso e' biennale.                               
Attestato rilasciato: certificato di qualifica professionale per chi            
supera l'esame finale (equipollenza ipotizzata: livello 2 europeo).             
2.8.1. Percorsi formativi in attuazione dei contratti di                        
apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro                            
Tenuto conto della presenza prevalente di piccole e medie imprese con           
livelli elevati di dispersione dei giovani apprendisti e                        
contrattisti, i progetti dovranno di norma ricoprire una valenza                
territoriale.                                                                   
Progetti aziendali potranno essere attivati in presenza di un numero            
sufficiente di partecipanti (di norma almeno 8).                                
Per quanto concerne le attivita' formative esterne all'azienda per              
apprendisti, esse andranno  svolte nel rispetto di quanto stabilito             
dalla Legge 196/97.                                                             
Ogni progetto dovra' comunque comportare:                                       
- azioni significative di promozione e pubblicizzazione;                        
- la previsione di formulare patti formativi individuali da                     
sottoscrivere tra azienda, centro di formazione ed apprendisti;                 
- azioni di formazione dei tutor aziendali e dei formatori.                     
Durata: almeno 120 ore di formazione esterne all'azienda per anno per           
la durata del contratto.                                                        
Per quanto concerne le attivita' formative previste nell'ambito dei             
CFL, esse verranno svolte secondo quanto previsto dai rispettivi                
contratti ed affidate in gestione ad organismi accreditati.                     
Attestati rilasciati: come da direttive vigenti.                                
2.9. Corsi di raccordo tra scuola/lavoro                                        
Corsi rivolti a giovani in cerca di prima occupazione, disoccupati o            
neo-assunti, finalizzati a prepararli ad un inserimento lavorativo              
mirato su un profilo professionale specifico corrispondente a sbocchi           
occupazionali gia' identificati da parte di una o piu' imprese, o               
all'avvio verso l'imprenditoria.                                                
Attestato rilasciato: certificato di competenze.                                
Durata: da 400 a 1000 ore.                                                      
3. Formazione superiore                                                         
La formazione superiore raggruppa l'insieme delle iniziative                    
formative professionalizzanti riservate alle persone in possesso di             
un diploma di scuola media superiore o di un titolo equivalente a               
fini lavorativi ottenuto associando una qualificazione professionale            
regionale ed una prima esperienza lavorativa.                                   
3.1. Qualificazione superiore post-diploma                                      
Tipologia finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale           
superiore per un inserimento lavorativo pertinente.                             
Requisiti di accesso:                                                           
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore;              
- oppure essere in possesso di una qualifica piu' 3 anni di                     
esperienza lavorativa pertinente.                                               
Durata: da 600 a 2400 ore.                                                      
Attestato rilasciato: diploma di qualificazione superiore per chi               
supera l'esame finale.                                                          
3.2. Qualificazione superiore post-diploma integrata con la scuola              
secondaria superiore                                                            
Finalita': favorire l'integrazione tra sistema scolastico superiore,            
formazione professionale e lavoro, nel rispetto delle strategie e               
degli obiettivi programmati nell'ambito del protocollo                          
Regione-Province-Ministero Pubblica istruzione-Lavoro, per un mirato            
ed efficace inserimento lavorativo dei neo-diplomati.                           
Requisiti d'accesso: essere in possesso di un diploma di scuola                 
secondaria superiore.                                                           
Durata: da 600 a 900 ore (moduli professionalizzanti).                          
Attestato rilasciato: diploma di qualificazione superiore per chi               
supera l'esame.                                                                 
Nel 1998 la Regione ha dato avvio ad un Piano regionale di progetti             
pilota di Istruzione e Formazione tecnico-superiore (IFTS) integrati            
tra organismi di formazione, imprese, istituto di scuola secondaria             
superiore e Universita', che rientrano in una sperimentazione                   
nazionale promossa dal Ministero della Pubblica istruzione, alla                
quale hanno aderito tutte le Regioni italiane.                                  
I percorsi IFTS costituiscono un nuovo canale di  alta formazione               
post-secondaria, alternativo ai corsi universitari e in                         
discontinuita' con la scuola secondaria superiore, per la                       
preparazione di figure professionali necessarie ai settori produttivi           
caratterizzati da profonde trasformazioni tecnologiche e                        
professionali e dalla internazionalizzazione dei mercati, con                   
particolare attenzione alle piccole e medie imprese.                            
Per i progetti sperimentali, la durata sara' determinata in rapporto            
alle esigenze didattico-formative del progetto stesso nel rispetto              
delle indicazioni nazionali.                                                    
3.3. Percorsi integrati con l'Universita' diplomi universitari                  
Finalita': concorrere allo sviluppo dei diplomi universitari di I               
livello mediante la gestione congiunta tra Ateneo e sistema                     
regionale, di moduli professionalizzanti del  percorso universitario.           
I progetti, concordati preventivamente con l'universita' interessata,           
saranno presentati da un organismo di formazione professionale.                 
Attestato rilasciato: diploma universitario di I livello da parte               
dell'Universita' e certificato di competenze valido come credito                
formativo per l'ottenimento di un diploma regionale di                          
specializzazione.                                                               
Programmazione: piani regionali. I progetti rientranti nella                    
programmazione regionale non possono usufruire di ulteriori                     
finanziamenti comunitari.                                                       
Durata: da 500 ore annuali a 1500 ore pluriennali.                              
3.4. Raccordo formazione/lavoro di livello superiore                            
Tali iniziative sono rivolte a giovani diplomati in cerca di prima              
occupazione, disoccupati o neo-assunti, e sono finalizzate a                    
prepararli ad un inserimento lavorativo mirato dipendente o autonomo            
su un profilo professionale superiore specifico corrispondente a                
sbocchi occupazionali gia' identificati da parte di una o piu'                  
imprese.                                                                        
In funzione del tipo di sbocco occupazionale previsto, le iniziative            
possono articolarsi come segue:                                                 
- raccordo per l'inserimento al lavoro dipendente o raccordo per                
l'avvio alla imprenditoria giovanile,  femminile o raccordo per                 
l'avvio al lavoro autonomo professionale.                                       
In tale tipologia possono rientrare anche le iniziative preparatorie            
all'esercizio di professioni autonome.                                          
Attestato rilasciato: certificato di competenze, valido quale credito           
formativo per l'ottenimento di un diploma di qualificazione                     
superiore.                                                                      
3.5. Specializzazione post diploma universitario e post laurea                  
Finalita': alta professionalizzazione di giovani che hanno concluso             
un percorso universitario su aree complementari rispetto                        
all'indirizzo di studi, o su aree di specializzazione attinenti                 
all'indirizzo iniziale ritenute di particolare interesse per                    
l'economia regionale.                                                           
Requisito di accesso: essere in possesso di un diploma universitario            
o di una laurea (o, in alcuni casi, essere laureando in fase                    
terminale).                                                                     
Tali iniziative possono essere collegate ai corsi di perfezionamento            
universitario, previo accordo formalizzato tra le parti.                        
Durata: da 800 a 1600 ore.                                                      
Attestato rilasciato: diploma regionale di specializzazione                     
professionale.                                                                  
Per i progetti sperimentali, la durata sara' determinata in rapporto            
alle esigenze didattico-formative del progetto stesso.                          
3.6. Raccordo post-laurea                                                       
Rispetto alla tipologia precedente, i corsi di raccordo post-laurea             
sono di durata piu' breve e strettamente finalizzati all'inserimento            
lavorativo su sbocchi occupazionali gia' identificati, di natura sia            
dipendente che autonoma.                                                        
Durata: da 300 a 900 ore.                                                       
Attestato rilasciato: certificato di competenze superiori.                      
4. Formazione continua e permanente                                             
La formazione continua e permanente rappresenta una offerta formativa           
molto flessibile adattabile alle condizioni organizzative specifiche            
dei partecipanti e delle partecipanti.                                          
Essa si rivolge:                                                                
- ai singoli lavoratori e alle singole lavoratrici, per consentire il           
recupero di una mancata o parziale formazione iniziale, per sostenere           
i percorsi di evoluzione e promozione professionale, per garantire il           
mantenimento delle conoscenze di fronte ai processi di trasformazione           
ed innovazione del lavoro;                                                      
- alle imprese e ai settori economici, come fattore di competitivita'           
e di innovazione aziendale per adattarsi ai mutamenti e migliorare i            
processi, i prodotti e i servizi offerti;                                       
- alle aree geografiche locali, come fattore di accompagnamento e               
facilitazione dei progetti territoriali di sviluppo promossi dagli              
enti locali. Per tutte le tipologie di formazione continua, il                  
dialogo sociale deve rappresentare una priorita' per la costruzione             
dei piani di intervento.                                                        
4.1. Qualificazione sul lavoro                                                  
Tali corsi consentono ai lavoratori che ne sono sprovvisti di                   
acquisire, sul lavoro tramite un percorso accelerato, una qualifica             
professionale pertinente rispetto al ruolo professionale esercitato.            
Durata: da 90 ore per le qualifiche relative a lavori stagionali                
semplici a 400 ore da attuarsi anche su due anni per le qualifiche              
piu' complesse.                                                                 
Per i lavoratori immigrati, tali corsi possono prevedere un modulo              
aggiuntivo di sostegno linguistico.                                             
Attestato rilasciato secondo i casi:                                            
- certificato di qualificazione professionale;                                  
- diploma di qualificazione professionale superiore.                            
4.2. Aggiornamento                                                              
I corsi di aggiornamento sono rivolti a tutti i lavoratori e                    
lavoratrici autonomi o dipendenti ai vari livelli di                            
professionalita'.                                                               
Tali corsi consentono ai partecipanti di aggiornare e mantenere le              
conoscenze o le abilita' su uno o piu' argomenti direttamente legati            
alla professione svolta.                                                        
Durata: da 15 a 90 ore, con possibilita' di combinare piu' moduli di            
aggiornamento in cicli ricorrenti sull'arco dell'anno.                          
Attestato rilasciato: attestato di frequenza.                                   
4.3. Perfezionamento/specializzazione                                           
I corsi di perfezionamento si rivolgono ai lavoratori e lavoratrici,            
sia dipendenti che autonomi, gia' in possesso di qualifiche o di una            
professionalita' riconosciuta, che si propongono autonomamente di               
ampliare o arricchire la propria professionalita' con finalita' di              
promozione professionale o di mobilita' lavorativa.                             
Durata: da 100 a 300 ore secondo i casi.                                        
Le specializzazioni riferibili all'area socio-assistenziale possono             
derogare dalla durata sopracitata.                                              
Attestato rilasciato: attestato di specializzazione.                            
4.4. Riqualificazione professionale                                             
I corsi di riqualificazione si rivolgono ai lavoratori e lavoratrici            
di una o piu' aziende coinvolte in processi di innovazione aziendale            
che comportino l'introduzione di nuove tecnologie, modificazioni                
dell'organizzazione del lavoro o altre innovazioni di tipo                      
strutturale che richiedono un adeguamento significativo della                   
professionalita' del personale.                                                 
I corsi di riqualificazione vanno programmati nell'ambito di                    
esplicite intese aziendali.                                                     
Si rivolgono ad un gruppo di partecipanti con un livello di                     
formazione e di esperienza professionale di partenza omogeneo.                  
Durata: definita di volta in volta sulla base degli obiettivi e delle           
condizioni iniziali specifiche.                                                 
Attestato rilasciato: secondo i casi:                                           
- certificato di qualifica professionale;                                       
- diploma di qualificazione superiore;                                          
- certificato di competenze.                                                    
4.5. Riconversione professionale (percorsi anche individuali)                   
I corsi di riconversione professionale comportano l'acquisizione di             
una professionalita' completa, diversa da quella posseduta.                     
Essi si rivolgono a disoccupati di lunga durata di eta' avanzata, ai            
lavoratori in CIG, a lavoratori intenzionati a reinserirsi nel                  
mercato del lavoro dopo un periodo di abbandono dell'attivita'                  
professionale, a lavoratori/trici alla ricerca di una diversa                   
collocazione lavorativa.                                                        
Tali iniziative sono promosse da aziende, enti di formazione,                   
associazioni di categoria, enti locali, parti sociali e attuate                 
nell'ambito di un accordo tra le parti e l'ente pubblico                        
finanziatore.                                                                   
Durata: definita di volta in volta sulla base della qualifica                   
specifica da raggiungere e delle caratteristiche dei singoli                    
candidati.                                                                      
Attestato rilasciato: da valutare caso per caso secondo le                      
caratteristiche delle persone e del percorso.                                   
Programmazione con valutazione delle candidature dinamica, anche                
fuori dai bandi.                                                                
4.6. Formazione a supporto di processi di innovazione aziendale                 
Trattasi di iniziative formative strettamente funzionali ai processi            
di innovazione gia' messi in atto dalle imprese o di iniziative tese            
a sollecitare tali innovazioni mediante un'azione mirata di                     
formazione, informazione ed assistenza tecnica.                                 
Tali iniziative possono essere attivate direttamente dalle imprese              
interessate, o da enti di formazione su esplicita commessa aziendale            
per le iniziative mono aziendali, o su richiesta di un soggetto                 
promotore o di enti di formazione per iniziative interaziendali.                
La durata, espressa in numero complessivo di ore/partecipante,                  
comporta di norma delle durate diversificate per ciascuno dei                   
partecipanti.                                                                   
I progetti diffusi si articolano in sub-progetti/moduli, ciascuno dei           
quali puo' interessare un diverso numero di partecipanti.                       
Nell'ambito di tale tipologia possono essere candidati programmi                
diffusi aziendali, programmi diffusi interaziendali, programmi                  
diffusi di formazione/informazione/assistenza tecnica, nonche'                  
interventi "spot" di breve durata e riservati alle imprese.                     
Tali iniziative spot (anche relative alle emergenze occupazionali)              
possono essere approvate di volta in volta sulla base delle                     
candidature avanzate dalle imprese interessate, al di fuori delle               
scadenze ufficiali dei bandi.                                                   
4.7. Master sul lavoro                                                          
Iniziative di perfezionamento imprenditoriale e manageriale rivolte             
ad imprenditori, dirigenti e quadri delle piccole e medie imprese dei           
vari settori.                                                                   
Requisiti per l'accesso: essere imprenditori o dimostrare almeno 2              
anni di permanenza nel ruolo dirigenziale o di funzione quadro.                 
Durata: da 600 a 1600 ore.                                                      
5. Formazione prevista da specifiche leggi o normative comunitarie,             
statali e regionali                                                             
Tale categoria di interventi comprende un insieme eterogeneo e                  
crescente di corsi che, secondo i casi, possono usufruire o no di               
contributi pubblici, casi che vanno di norma regolamentati e/o                  
certificati dalla Regione sulla base di indicazioni previste dalle              
norme specifiche.                                                               
Al fine di disciplinare in modo dinamico tale tipologia, la Regione             
recepira' le normative specifiche con atti dirigenziali.                        
Titoli rilasciati:                                                              
- abilitazione all'esercizio della professione;                                 
- attestati vari previsti dalle norme specifiche.                               
In fase di prima attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114, e al fine           
di favorire il perseguimento delle finalita' previste, le                       
Amministrazioni provinciali approvano e finanziano le azioni                    
formative per l'accesso alle attivita' previste all'art. 5 del                  
medesimo decreto legislativo.                                                   
6. Follow up                                                                    
Le iniziative di follow-up possono essere programmate come                      
"pacchetti" di iniziative relative agli ex partecipanti di piu'                 
corsi, ed essere attuati in un anno formativo diverso da quello di              
attuazione dei corsi medesimi.                                                  
Durata: da 15 a 40 ore in uno o piu' moduli.                                    
7. Iniziative formative personalizzate, iniziative di accompagnamento           
e di supporto                                                                   
7.1. Percorsi individuali di formazione iniziale, superiore o                   
permanente assistiti                                                            
Trattasi di iniziative previste dall'accordo nazionale sul lavoro del           
1996, da sperimentare per valutare le condizioni alle quali risulta             
possibile dare una risposta organizzata a costi compatibili.                    
Finalita': offrire una possibilita' di formazione professionale                 
permanente ai cittadini e alle cittadine che, per vari motivi, non              
possono frequentare o non necessitano di un corso completo o                    
collettivo (ad esempio persone gia' in possesso di crediti formativi,           
persone in fase di rientro nel mercato del lavoro per motivi vari).             
Le candidature possono essere avanzate sia dai singoli soggetti                 
interessati che dai soggetti gestori per conto dei richiedenti, anche           
al di fuori dei bandi.                                                          
Durata: da sperimentare sul triennio.                                           
Titolo rilasciato: da valutare caso per caso secondo i singoli casi.            
N.B. Nel caso di percorsi individuali rivolti a lavoratori in CIGS o            
iscritti nelle liste di mobilita', tali percorsi saranno progettati e           
attuati secondo gli accordi fra le parti firmatarie del protocollo              
regionale.                                                                      
7.2. Cicli di incontri seminariali di informazione e                            
sensibilizzazione                                                               
Finalita': attivare modalita' diffuse di aggiornamento degli                    
operatori economici e/o dei lavoratori sulle tematiche innovative               
legate alla evoluzione dei singoli comparti, sui problemi emergenti             
legati alla professionalita', sullo sviluppo di una cultura della               
formazione continua e dello sviluppo delle risorse umane nelle                  
imprese e nelle organizzazioni.                                                 
Durata di norma non superiore a 15 ore per ciclo con partecipazione             
aperta registrata di volta in volta.                                            
In tale tipologia possono rientrare anche cicli di teleconferenze,              
preferibilmente con luoghi organizzati di ascolto e teledibattito,              
assistiti da formatori.                                                         
7.3. Programmi di animazione e scambi finalizzati                               
Iniziative rivolte agli operatori economici e amministratori locali             
di una area geografica di un settore o di un comparto.                          
Trattasi di iniziative a partecipazione aperta, che possono                     
comportare visite di studio e scambi con altre realta' territoriali o           
settoriali che hanno gia' attivato o stanno attivando le innovazioni            
oggetto del programma.                                                          
Durata: da 15 a 50 ore.                                                         
7.4. Produzione di materiali didattici per la formazione a distanza             
I progetti di produzione di sussidi didattici finanziati ad hoc                 
nell'ambito dei vari piani di formazione professionale dovranno                 
essere sottoposti alla Commissione regionale di certificazione CERFAD           
e circolare liberamente nel sistema formativo solo se muniti di detta           
certificazione.                                                                 
Requisiti dei progetti:                                                         
- rispondere alle norme di qualita' definite da tale Commissione per            
quanto riguarda:                                                                
- la qualita' dell'approccio metodologico;                                      
- la qualita' dei contenuti tecnici, che dovranno essere predisposti            
o validati da un autore noto o da un organismo ufficiale di ricerca e           
sperimentazione;                                                                
- la qualita' della realizzazione tecnica;                                      
- non essere ripetitivi rispetto a quanto gia' prodotto e finanziato            
dall'Ente pubblico (elenco ufficiale dei materiali tenuto aggiornato            
dall'organismo di certificazione medesimo).                                     
7.5. Erogazione di pacchetti didattici aperti mediante FAD                      
(formazione a distanza)                                                         
Trattasi di offerta formativa integrale FAD proposta tramite catalogo           
ad una pluralita' di utenti singoli con percorsi differenziati.                 
Attestato rilasciato: attestato di frequenza o certificato di                   
competenze  (quando trattasi di una erogazione non rientrante in un             
progetto formativo complessivo).                                                
7.6. Dimostrazione applicata                                                    
Allestimento di campi dimostrativi, di prove permanenti di                      
simulazione, di mostre didattiche finalizzate ad una fruizione                  
ricorrente durante tutto l'anno da parte di utenti singoli o di                 
gruppi in visita di studio.                                                     
La fruizione non deve essere inferiore a 200 partecipanti per anno              
per iniziativa, con tutoraggio in loco da parte di un formatore.                
7.7. Progetti di ricerca e sviluppo                                             
Finalita': consentire alle istituzioni e ai soggetti gestori di                 
sviluppare una riflessione strategica relativa ai nuovi ambiti di               
intervento formativo e dell'orientamento alla evoluzione delle                  
tecnologie, nonche' di anticipare le risposte formative da dare nei             
confronti della innovazione nelle imprese e nei servizi.                        
Tali progetti potranno essere accolti solo se ricoprono una valenza             
di pubblico interesse, cioe' se prevedono la produzione di elaborati,           
supporti, risultati formalizzati trasferibili ad altri enti e ad                
altre strutture rispetto agli interessi del soggetto gestore.                   
Copia di tutte le pubblicazioni prodotte in riferimento ai progetti             
di ricerca e sviluppo finanziati ad hoc nell'ambito dei vari piani              
dovra' essere consegnata alla Regione che terra' aggiornato il                  
repertorio di tali pubblicazioni garantendo ai vari soggetti                    
l'accesso per la consultazione.                                                 
7.8. Produzioni di materiali di supporto per l'orientamento                     
I progetti dovranno: rispettare gli standard informativi, informatici           
e comunicativi definiti a livello regionale e nazionale nell'ambito             
della progettazione e realizzazione del "sistema informativo per                
l'orientamento"; non essere ripetitivi rispetto a quanto gia'                   
prodotto in ambito locale, regionale e nazionale; rispondere a norme            
di qualita' quali:                                                              
- rispondenza dei contenuti informativi ai bisogni dell'utenza                  
individuata;                                                                    
- aggiornamento dell'informazione;                                              
- qualita' tecnica della realizzazione;                                         
- flessibilita' e interscambiabilita' dei supporti tecnici.                     
7.9 La formazione dei formatori                                                 
Per "formatori", si intendono qui tutte le figure professionali                 
coinvolte a vario titolo nella ideazione, promozione, progettazione,            
gestione, controllo e valutazione delle attivita', sia nell'ambito              
delle istituzioni che nell'ambito delle strutture formative e delle             
imprese che partecipano al processo formativo.                                  
Alla categoria dei formatori intesa in senso lato possono essere                
associate anche le figure professionali specifiche dell'orientamento            
e dei servizi per l'impiego.                                                    
I programmi di formazione dei formatori si potranno pertanto                    
rivolgere:                                                                      
- ai collaboratori regionali, provinciali e comunali incaricati per             
la programmazione, valutazione istruttoria, monitoraggio attuativo e            
controllo formale e di qualita' delle attivita' di formazione e di              
orientamento;                                                                   
- ai dirigenti e al personale amministrativo degli enti e dei centri            
di formazione e di orientamento;                                                
- ai progettisti, coordinatori di progetti, tutors che operano sia              
nell'ambito delle strutture formative che nell'ambito delle aziende;            
- ai docenti, istruttori ed esperti che svolgono attivita' di docenza           
ed attivita' pratiche nei corsi;                                                
- a tutte le figure della scuola secondaria superiore nella gestione            
di percorsi integrati di formazione (previa intesa con le istituzioni           
di riferimento);                                                                
- ai consiglieri e figure specifiche dell'orientamento e dei servizi            
per l'impiego;                                                                  
- ai presidenti e ai componenti delle commissioni d'esame per il                
rilascio delle qualifiche ed altri attestati ufficiali;                         
- ai collaboratori delle associazioni di categoria impegnati nella              
promozione dei tirocini aziendali.                                              
Le iniziative di formazione dei formatori possono utilizzare le                 
stesse modalita' e tutte le tipologie formative rivolte all'insieme             
dei lavoratori, abbinando anche azioni continuative di assistenza.              
Attestato rilasciato: attestato di frequenza; certificato di                    
competenze o di qualificazione secondo i casi.                                  
7.10 Varie                                                                      
Tale tipologia puo' essere utilizzata per identificare, tra l'altro:            
- le attivita' di assistenza tecnica e supporto programmate dalle               
Amministrazioni provinciali e dalla Regione non rientranti nelle                
tipologie sopra citate;                                                         
- le azioni di accompagnamento al lavoro rivolte ai giovani al                  
termine dei percorsi formativi;                                                 
- le azioni di sostegno finalizzate alla realizzazione delle                    
iniziative di studio lavoro (borse estive, tirocini  di cui al punto            
8.1).                                                                           
8. Attivita' di tirocinio                                                       
8.1 Percorsi in alternanza fra sistema educativo e lavoro                       
Attivita' ricondotte all'alternanza fra percorsi di istruzione svolti           
nel sistema educativo (scuola ed universita') ed esperienze aziendali           
con finalita' orientative e di socializzazione con il lavoro, quali             
per esempio, i progetti orientativi destinati agli studenti delle               
scuole medie superiori e agli studenti universitari realizzati presso           
enti ed aziende private e pubbliche.                                            
Tali attivita' hanno di norma valenza extracurricolare. Sulla base di           
quanto indicato nelle convenzioni, possono essere attivate anche                
iniziative di carattere curricolare.                                            
Modalita' di realizzazione: le attivita' si svolgono sulla base di              
convenzioni o accordi fra scuole ed universita' e i soggetti di                 
programmazione, indicando anche la durata dell'iniziativa.                      
Gli enti di programmazione, mediante azioni di supporto tecnico,                
monitoraggio e valutazione delle attivita', assicurano il carattere             
formativo/orientativo delle esperienze di tirocinio. A tale fine, in            
attesa delle indicazioni che verranno dagli organismi di                        
coordinamento previsti dal protocollo regionale, copia delle                    
convenzioni saranno trasmesse alle Province e ai Provveditorati agli            
Studi affinche' tali esperienze vengano valutate all'interno del                
protocollo recentemente firmato.                                                
8.2 Tirocini                                                                    
Caratteristiche. I tirocini costituiscono uno strumento innovativo              
delle politiche del lavoro offrendo opportunita' di:                            
- socializzazione reciproca e conoscenza diretta fra imprese e                  
tirocinanti (cercatori di lavoro e studenti);                                   
- orientamento, mediando le scelte professionali attraverso una                 
conoscenza diretta del mondo del lavoro;                                        
- formazione, relativamente all'acquisizione di competenze                      
professionali specifiche.                                                       
I tirocini sono accordi formativi, di socializzazione con il lavoro e           
di orientamento regolati da una convenzione e da un progetto                    
specifico che definisce i rapporti fra gli allievi, le imprese presso           
le quali viene svolta l'attivita', il soggetto promotore, vale a dire           
il soggetto responsabile della gestione del singolo progetto, ai                
sensi del DM 142/98 e della LR 45/96.                                           
Essi costituiscono in se' un percorso orientativo-formativo per                 
favorire l'andamento al lavoro; possono essere previste attivita'               
realizzate al di fuori del contesto aziendale (di norma contenute               
entro il 10% della durata complessiva).                                         
Finalita'. Le finalita' specifiche sono:                                        
- sostenere il processo di apertura e di accoglienza delle imprese              
verso giovani formati prevalentemente all'interno del sistema                   
educativo-formativo tradizionale,                                               
- produrre la socializzazione fra tirocinanti e imprese;                        
- favorire le transizioni nel lavoro e in particolare l'inserimento             
di soggetti in difficolta' rispetto al mercato del lavoro,                      
- flessibilizzare l'offerta formativa in ragione delle esigenze degli           
utenti,                                                                         
- favorire opportunita' di informazione finalizzata ad esiti                    
autoimprenditoriali, di decentramento produttivo, di trasmissione               
d'impresa.                                                                      
Destinatari: soggetti inoccupati, disoccupati o in mobilita' che                
abbiano assolto all'obbligo scolastico.                                         
Soggetti proponenti e durata: sulla base delle disposizioni di cui al           
DM 142/98.                                                                      
Tipologia delle attivita': tali attivita' si configurano come                   
percorsi individuali. Possono essere presentate proposte relative a             
pacchetti di tirocini.                                                          
Programmazione: piani provinciali, con candidature anche al di fuori            
di bandi. La Regione puo' promuovere attivita' di carattere                     
sperimentale, con particolare valore innovativo o di valenza                    
regionale.                                                                      
Le proposte vanno presentate:                                                   
- sulla modulistica di cui al DM 142/98, integrata dalla modulistica            
regionale per le iniziative che richiedano finanziamenti;                       
- sulla modulistica (convenzione e progetto) di cui al DM 142/98 per            
le iniziative senza richiesta di finanziamenti, finalizzate al                  
riconoscimento da parte delle Provincie ai sensi dell'art. 10 della             
L.R. 19/79 ed all'autorizzazione ai soggetti gestori al rilascio ai             
partecipanti della dichiarazione di competenze del punto II.9.                  
Attestato rilasciato: dichiarazione di competenze.                              
CAP. II - LA CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI E DELLE COMPETENZE           
ACQUISITE                                                                       
II.1 Il significato nuovo della certificazione                                  
La certificazione dei percorsi formativi e delle competenze acquisite           
costituisce lo snodo fondamentale per avviare il mutuo riconoscimento           
dei titoli professionali tra formazione professionale, scuola e                 
universita', e per garantire il diritto alla mobilita' nello spazio             
europeo.                                                                        
Nella fase 1997/99 ed in carenza di un sistema nazionale compiuto di            
crediti formativi capitalizzabili, sara' comunque possibile                     
rilasciare, con procedure omogenee, una gamma di tipologie di                   
certificazioni, che fanno riferimento sia alla Legge quadro 845/79              
che alla Direttiva comunitaria 51/92 "Secondo sistema europeo di                
certificazione" attivata in Italia con il DLgs n. 319 del 2 maggio              
1994.                                                                           
In effetti, la Direttiva comunitaria 51/92 sul riconoscimento dei               
titoli fino a due anni post-secondari costituisce una tappa                     
fondamentale, e riguarda l'insieme dei titoli professionali che                 
richiedono una formazione fino a due anni dopo la maturita', ivi                
comprese le qualifiche professionali superiori.                                 
Con le presenti direttive, la gamma degli attestati rilasciati dalla            
Regione viene percio' ampliata, con l'obiettivo di riconoscere anche            
i percorsi intermedi, di dare maggiore flessibilita' al sistema delle           
certificazioni e di recepire normative europee, non di certo con                
l'obiettivo di introdurre nuove eterogeneita' o di complicare le                
procedure burocratiche. Numerose certificazioni dovranno trovare un             
proprio valore di scambio nell'ambito del nascente sistema nazionale            
dei crediti formativi capitalizzabili, previsto dal patto sul lavoro            
del settembre 1996.                                                             
Allo stato attuale ed in assenza di validazione dei percorsi e dei              
crediti da parte delle parti sociali, le certificazioni rilasciate              
non intendono garantire meccanismi automatici di riconoscimento in              
riferimento ai contratti collettivi di lavoro.                                  
La certificazione delle competenze acquisite attraverso l'esperienza            
lavorativa sara' oggetto di sperimentazioni e messa a punto di                  
metodologie specifiche, in particolare nell'ambito della formazione             
permanente, con l'obiettivo di capitalizzare l'insieme dei crediti              
acquisiti nella formazione professionale, nella scuola e sul lavoro.            
Per quanto riguarda le modalita' di certificazione, si fa ampio                 
riferimento agli aspetti positivi sviluppati negli ultimi anni                  
attraverso gli esami di qualifica, prevedendo tuttavia modalita'                
innovative, piu' snelle e flessibili, che recepiscono integralmente             
quanto previsto dal DLgs 319/94 sulla trasparenza delle                         
certificazioni.                                                                 
II.2. Tipologie di certificazione                                               
Le tipologie di certificazione rilasciabili a fronte di un percorso             
formativo completato e/o di una verifica formale delle competenze               
acquisite (nella scuola, nella formazione professionale o sul lavoro)           
sono le seguenti:                                                               
- Attestati ufficiali (con valore riconosciuto per la mobilita' nello           
spazio europeo e nell'ambito del sistema educativo/formativo):                  
- certificato di qualifica professionale, rilasciato dalla Regione o            
dalle Provincie per i percorsi post-obbligo scolastico che consente             
l'esercizio di una attivita' ben definita con le capacita' di                   
utilizzare i relativi strumenti e tecniche (livello 2 europeo);                 
- certificato di specializzazione rilasciato dalla Regione o dalle              
Provincie per i percorsi rivolti a persone gia' in possesso di una              
qualifica professionale, che corrisponde prevalentemente ad un lavoro           
tecnico che puo' essere svolto in modo autonomo e/o che comporta                
altre responsabilita' come quelle di programmazione operativa e                 
coordinamento operativo (livello 3 europeo);                                    
- diploma di qualificazione superiore, rilasciato dalla Regione o               
dalle Provincie, a fronte di percorsi post-diploma non superiori a              
due anni che richiedono conoscenze e attitudini di livello superiore            
senza tuttavia esigere la padronanza dei fondamenti scientifici delle           
varie materie; queste attitudini e conoscenze permettono in                     
particolare di assumere un lavoro di responsabilita' nel complesso              
autonomo o indipendente per una attivita' di concetto (programmazione           
e/o amministrazione e/o gestione) (livello 4 europeo);                          
- diploma di specializzazione, rilasciato dalla Regione, a fronte di            
percorsi professionalizzanti successivi ad una formazione                       
universitaria completa che implica la padronanza dei fondamenti                 
scientifici della professione. Riconducibile ai livelli europei  4 o            
5 secondo i casi;                                                               
- certificato di competenze, a valere quale credito formativo,                  
rilasciato dalla Regione o dalle Province, per tutti i percorsi                 
formativi e di professionalizzazione che consentono l'acquisizione di           
competenze relative ad una professionalita' non compiuta (crediti a             
valere, secondo i casi, per l'ottenimento di un certificato di                  
qualifica, di specializzazione, per l'ottenimento di un diploma di              
qualificazione superiore o per l'ottenimento di una maturita'                   
professionale o tecnica, sulla base di approfondimenti in sede di               
applicazione del protocollo con i Ministeri della Pubblica Istruzione           
e del Lavoro);                                                                  
- attestato di abilitazione all'esercizio di una professione o di una           
mansione specifica, rilasciato dalle Province o dalla Regione secondo           
le norme previste dalle singole leggi di riferimento ovvero, in                 
assenza di esse, secondo le modalita' regionali relative alle altre             
certificazioni;                                                                 
- Attestati non ufficiali (validi nell'ambito di autodichiarazioni:             
curriculum e portafoglio di competenze):                                        
- attestato di frequenza, rilasciato dall'organismo di formazione che           
gestisce l'iniziativa, che attesta, per ciascun partecipante, le                
caratteristiche del percorso formativo per la durata effettivamente             
frequentata;                                                                    
- attestato di conformita' agli standard formativi regionali                    
rilasciato dalla Regione agli organismi e alle aziende che ne fanno             
richiesta, per iniziative formative che non rientrano nei piani                 
provinciali o regionali (con particolare riferimento ai corsi gestiti           
in attuazione della Legge n. 626, della Legge n. 494, del piano                 
"amianto" o ad iniziative in attuazione di programmi comunitari);               
- dichiarazione di competenze, rilasciata nel caso di tirocini o nel            
caso di formazione continua, da parte del soggetto gestore delle                
attivita' e che attesta le caratteristiche del percorso individuale,            
la durata dell'iniziativa, le competenze acquisite.                             
Tutti i certificati, diplomi e attestati di abilitazione vanno                  
rilasciati nel rispetto delle procedure previste al punto 2.4.                  
Regione e Province sono tenute a registrare, tramite repertorio                 
ufficiale, gli estremi del rilascio di tutti gli attestati ufficiali            
rilasciati.                                                                     
I "certificati di qualifica professionale", "certificati di                     
specializzazione" e "diplomi di qualificazione superiore" rilasciati            
dalla Regione e dalle Province hanno valenza anche in ambito europeo,           
in quanto vengono rilasciati in attuazione della Direttiva                      
comunitaria 51/92, oltre che della Legge nazionale 845/79.                      
L'attribuzione sperimentale, nel 1995/96, di attestati di qualifica             
ai giovani che frequentano corsi di "raccordo tra scuola e lavoro"              
non e' stata valutata, al termine della sperimentazione, come                   
modalita' idonea per rilasciare un attestato spendibile sul mercato             
del lavoro.                                                                     
Nel rispetto delle norme nazionali, che prevedono comunque la                   
validazione formale delle competenze acquisite al termine di tutti i            
percorsi di media-lunga durata finanziati dal FSE, per i corsi di               
raccordo, dal 1997 gli attestati di qualifica verranno pertanto                 
sostituiti con attestati di competenze ufficialmente rilasciati, nel            
rispetto del DL sulla trasparenza delle certificazioni.                         
Profili professionali e standards formativi                                     
I profili professionali rappresentano la descrizione analitica delle            
caratteristiche comuni a piu' figure professionali che svolgono gli             
stessi tipi di compiti in ambiti lavorativi analoghi. Tali                      
caratteristiche comprendono in particolare i "profili dei compiti               
tipo" ed il "profilo delle competenze" indispensabili per esercitare            
tali compiti (competenze di base, competenze tecnico-professionali e            
competenze trasversali/relazionali).                                            
A ciascuna qualifica certificata corrisponde un profilo professionale           
tipo, profilo virtuale che puo' essere declinato su piu' indirizzi,             
tenuto conto dei vari contesti, settoriali o organizzativi, di                  
riferimento.                                                                    
Per standard formativi, si intendono le caratteristiche e i requisiti           
minimi dei percorsi formativi che consentono l'acquisizione delle               
competenze previste dal profilo professionale.                                  
Gli standard formativi si esprimono in durate minime, contenuti                 
minimi obbligatori, modalita' attuative necessarie. L'esplicitazione            
degli standard formativi puo' anche prendere la forma di un progetto            
formativo tipo.                                                                 
Nei casi in cui gli standard formativi non vengono formalizzati, si             
possono prendere a riferimento le competenze minime relative al                 
profilo di riferimento, assunte come obiettivi formativi e verificate           
per il rilascio di una qualifica o di altri attestati.                          
Tenuto conto della valenza europea delle certificazioni rilasciate, i           
"diplomi di qualificazione superiore" potranno essere rilasciati solo           
a fronte di profili professionali che sviluppano in modo compiuto il            
profilo delle competenze e che dimostrano di rispettare standard                
formativi accertati (a scala regionale, nazionale o comunitaria).               
Gli standard di competenza e formativi, una volta definiti sulla                
modulistica regionale, costituiscono la base comune di competenze               
(per singolo profilo professionale), uguale per tutto il territorio             
regionale, sulla quale costruire i progetti formativi, diversamente             
interpretati a seconda dell'utenza, del territorio, delle strategie             
didattiche proprie del soggetto gestore.                                        
Tutti i profili-tipo disponibili e gli standard formativi relativi              
sono raccolti in collane distinte per aree professionali, il cui                
elenco viene adottato con atto dirigenziale, aggiornato annualmente,            
contestualmente al recepimento di qualifiche di nuova validazione o             
all'aggiornamento di quelle consolidate.                                        
La Regione fornira' l'elenco del materiale di documentazione censito,           
frutto delle ricerche regionali, di materiali inerenti le misure di             
assistenza tecnica finanziate sull'Obiettivo 4 FSE e di pubblicazioni           
aggiornate.                                                                     
Tale materiale documentale e' in grado di fornire il necessario                 
supporto teorico ed esperienziale per la predisposizione di standard            
formativi relativi a figure professionali non corredate da standard             
ufficiali e quindi assenti dalle collane sopra richiamate.                      
II.3. Le qualifiche: definizione e validazione                                  
Nell'ambito dei vari piani regionali e provinciali, si e' proceduto             
nel periodo 1994/97 al riordino ed alla razionalizzazione delle                 
qualifiche professionali relative a profili rispondenti  al mercato             
del lavoro.                                                                     
Le tabelle delle qualifiche adottate dalla Regione con atto separato,           
contengono l'elenco delle qualifiche riconosciute aggiornato al 1996,           
accompagnate in molti casi da indirizzi che ne mettono in risalto               
particolari elementi di specificita'.                                           
Si richiama che esplicitare l'indirizzo e' una opportunita'                     
facoltativa, poiche' l'applicazione del DM 12 marzo 1996 sulla                  
trasparenza delle certificazioni richiede, sul modello di attestato,            
la descrizione del profilo professionale, delle competenze relative e           
l'esplicitazione dell'ambito specifico in cui queste vengono                    
declinate.                                                                      
Le denominazioni ufficiali delle qualifiche vanno utilizzate per                
tutti gli atti interni al sistema formativo e nei momenti di                    
comunicazione con l'esterno, ivi compresi i verbali di commissioni di           
esami.                                                                          
Per ogni qualifica sono stati individuati:                                      
- il settore corrispondente;                                                    
- il comparto o la sub-area (quando pertinente);                                
- le tipologie formative alle quali e' collegabile ogni singola                 
qualifica;                                                                      
- il livello corrispondente alla qualifica, sulla base degli standard           
formativi minimi previsti;                                                      
- il codice di identificazione, che non cambia in presenza di un                
particolare indirizzo, poiche' le competenze di base del profilo                
professionale rimangono identiche, pur in presenza di una sua                   
specificazione.                                                                 
L'elenco delle qualifiche riconosciute e i relativi standard                    
formativi verranno aggiornati annualmente.                                      
In assenza di qualifiche standard definite, i soggetti istituzionali            
responsabili dei piani formativi potranno attivare in forma                     
provvisoria nuove qualifiche relative:                                          
- ai settori ed aree professionali che non sono ancora stati oggetto            
di analisi e sperimentazioni e per le quali non si dispone degli                
standard formativi di riferimento;                                              
- a livelli di qualificazione non compiutamente esplorati e definiti            
relativi alle aree professionali ed ai settori gia' oggetto di                  
analisi e definizioni.                                                          
Le condizioni da rispettare sono le seguenti:                                   
a) accertare che non vengano contraddette leggi o normative nazionali           
o regionali di settore che definiscono figure professionali                     
specifiche;                                                                     
b) dimostrare di avere attivato (a cura del soggetto gestore o                  
dell'Amministrazione proponente) un gruppo di lavoro composto da                
formatori, rappresentanti delle forze sociali ed uffici del lavoro,             
per la messa a punto della qualifica e la identificazione delle                 
possibili corrispondenze con qualifiche esistenti nell'ambito della             
contrattazione collettiva;                                                      
c) proporre qualifiche relative a professionalita' compiute e non a             
singole mansioni;                                                               
d) inviare alla Regione, contestualmente alla domanda di approvazione           
del corso, la richiesta di validazione provvisoria della nuova                  
qualifica, compilando in ogni sua parte la scheda relativa ed                   
evidenziando nella stessa gli estremi di tale trasmissione.                     
Sara' compito della Regione verificare la attendibilita' di tali                
nuove qualifiche e dei relativi standards formativi e validarle                 
provvisoriamente, inserendole nell'elenco delle qualifiche regionali            
dell'anno successivo.                                                           
A tale riguardo l'accordo di luglio del '93 tra Governo e Parti                 
sociali prevede in effetti la "definizione di standards formativi               
unici nazionali" predisposti e validati da un comitato nazionale di             
pilotaggio.                                                                     
II.4. Applicazione del DL 12 marzo 1996 sulla trasparenza delle                 
certificazioni: modi e tempi                                                    
Il decreto legislativo sulla trasparenza delle certificazioni, in               
fase di reintegrazione per il 1997, sancisce l'impegno a fornire agli           
interessati un modello di attestato omogeneo a livello nazionale,               
simile agli attestati rilasciati dagli altri Stati membri, che                  
espliciti il livello e le caratteristiche del percorso formativo                
oggetto di certificazione e non solo la denominazione della qualifica           
acquisita.                                                                      
Tale nuova modalita' di certificazione costituisce un elemento                  
importante di innovazione e di trasparenza del sistema formativo.               
La certificazione deve documentare in modo chiaro i contenuti del               
progetto formativo, deve  mettere in evidenza tutti i contenuti                 
professionalizzanti,  evitare le formulazioni generiche ed essere               
formulata con una modalita' comune, per offrire alle persone che                
utilizzano i percorsi della formazione professionale la spendibilita'           
dei propri titoli e la mobilita' sul mercato del lavoro nazionale ed            
europeo, rispetto alle competenze dichiarate.                                   
La certificazione trasparente consente di velocizzare le procedure di           
riconoscimento, in applicazione di quanto previsto dal DL 319/94 -              
art. 13 - relativo ai titoli nei casi di attivita' legata alla                  
formazione professionale (Legge 845/78) ed e' lo strumento di dialogo           
ed interfaccia con le altre componenti educative e con le imprese.              
Tale tipo di certificazione risulta possibile solo se le                        
caratteristiche del percorso formativo sono state correttamente                 
formulate ed approvate in fase di progettazione e di programmazione.            
Per questo motivo, il DL 12 marzo 1996 deve essere applicato in modo            
progressivo, accompagnato a monte da azioni puntuali di validazione             
dei progetti formativi, ed in itinere da misure di sostegno e di                
accompagnamento (formazione dei progettisti, predisposizione di                 
progetti tipo/di guide ecc.).                                                   
L'anno 1997 verra' dedicato alla sperimentazione del nuovo modello di           
attestato e alla predisposizione di tutti gli strumenti di supporto             
necessari.                                                                      
II.5. Procedura per la certificazione delle competenze ed il rilascio           
degli attestati                                                                 
Tale procedura e' relativa al rilascio dei seguenti attestati:                  
- certificato di qualifica (di base e post-biennio)                             
- certificato di specializzazione                                               
- diploma di qualificazione superiore                                           
- diploma di specializzazione                                                   
- certificato di competenze                                                     
- attestato di abilitazione.                                                    
Composizione della commissione per la certificazione                            
Tenuto conto delle norme stabilite dalla Legge n. 845 e                         
dall'esperienza sviluppata negli ultimi anni, vengono stabiliti i               
seguenti criteri:                                                               
- le commissioni d'esame debbono tendere a non superare 5 componenti            
ivi compreso il presidente;                                                     
- presidenti e commissari debbono poter svolgere tale ruolo in modo             
qualificato e non occasionale, essere in possesso di competenza ed              
esperienza professionale adeguata ai percorsi e alle competenze da              
certificare, ed essere messi nelle condizioni di poter usufruire di             
una preparazione specifica al ruolo;                                            
- la procedura di nomina delle commissioni d'esame deve risultare               
snella.                                                                         
Al fine di rispettare tali criteri generali, la nuova procedura                 
prevista per la composizione delle commissioni di                               
esame/certificazione prevede:                                                   
- conferma dell'elenco regionale dei presidenti di commissione                  
d'esame, nominati con decreto dell'Assessore regionale competente,              
aggiornato annualmente.                                                         
I presidenti di commissione vengono scelti secondo i criteri                    
stabiliti dalla delibera di Giunta n. 1442/93 e iscrivibili                     
all'elenco dopo avere frequentato un corso di formazione ad hoc a               
cura dell'Amministrazione regionale;                                            
- istituzione di un elenco regionale stabile di commissari esperti,             
designati dalle categorie a cio' abilitate dalla Legge nazionale                
845/79, e articolato per aree tematiche di competenze.                          
Al fine di consentire la riduzione del numero dei componenti delle              
commissioni, si sollecita la designazione congiunta e concertata                
degli stessi commissari da parte di due o piu' categorie.                       
Gli esperti designati (congiuntamente o singolarmente) dai datori di            
lavoro di categoria, dai sindacati di categoria, dalle                          
Amministrazioni periferiche del Ministero del Lavoro e della Pubblica           
Istruzione, o da altre componenti istituzionali (per esami relativi a           
particolari leggi dello Stato) verranno recepiti e nominati con atto            
del dirigente regionale competente e potranno operare come commissari           
sull'insieme delle commissioni regionali e provinciali che prevedono            
una procedura di certificazione.                                                
Essi sono tenuti a partecipare alle iniziative brevi di formazione al           
ruolo promosse dalla Regione.                                                   
La Commissione risulta cosi' composta:                                          
- il Presidente, nominato dalla Regione per i corsi a titolarita'               
regionale o dall'Amministrazione provinciale per i corsi compresi nei           
piani provinciali nonche' per quelli di cui all'art. 10 della L.R.              
19/79;                                                                          
- un esperto  designato congiuntamente dall'Organizzazione dei                  
datori di lavoro e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori                
(oppure due esperti in caso di designazioni non concordate), scelto/i           
nell'elenco regionale dei commissari nominati;                                  
- un esperto designato congiuntamente dalle Amministrazioni                     
periferiche dei Ministeri del Lavoro e della Pubblica Istruzione                
(oppure due esperti in caso di designazioni non concordate), scelto/i           
nell'elenco regionale dei commissari nominati;                                  
- il Responsabile dell'Ente o suo delegato;                                     
- un formatore esperto del profilo professionale specifico, designato           
dall'Ente di formazione.                                                        
Su richiesta dell'Ente di formazione, il Presidente di Commissione              
andra' nominato almeno 20 giorni prima della data prevista per                  
l'esame finale.                                                                 
Per quanto riguarda le iniziative programmate dalla Regione, e'                 
compito del Presidente designato scegliere nell'elenco dei commissari           
gli esperti membri di commissione, sulla base della tipologia                   
dell'esame, del settore professionale, degli standard di competenze             
che si e' chiamati a valutare, del tipo di attestato previsto, della            
disponibilita' di tempo dei singoli commissari.                                 
Il Presidente comunica, almeno 10 giorni prima della data prevista              
per l'esame, i nominativi all'Ente che provvedera' ad assistere il              
Presidente di Commissione per dare conferma scritta ai membri                   
componenti e comunicare il calendario delle sedute. Entro gli stessi            
tempi, l'Ente provvedera' ad identificare i propri commissari.                  
La composizione finale della Commissione risulta dal verbale di                 
insediamento, a cura del Presidente ufficialmente nominato.     Per             
quanto riguarda le iniziative programmate nell'ambito dei piani                 
provinciali, le Province potranno nominare l'intera commissione                 
d'esame, o adottare le procedure semplificate di nomina adottate                
dalla Regione medesima e sopra descritte.                                       
La commissione esprime al proprio interno un membro con funzioni di             
vicepresidente, che potra' firmare tutti gli atti in caso di                    
impedimento del Presidente.                                                     
Per le certificazioni relative all'attuazione di particolari leggi,             
si fa riferimento alle stesse, laddove dispongano precise indicazioni           
riguardo alle commissioni d'esame, alle prove d'esame o agli                    
attestati.                                                                      
In caso di piu' corsi nello stesso Ente di identica qualifica o                 
afferenti il medesimo comparto, puo' essere prevista la nomina di               
piu' commissioni aventi lo stesso Presidente e gli stessi membri                
esterni, mentre possono essere diversi i formatori esperti dei                  
singoli profili professionali.                                                  
Cio' e' consentito se le condizioni organizzative, di spazio, di                
tempi, di attrezzature permettono una corretta realizzazione delle              
prove d'esame.                                                                  
Svolgimento delle prove                                                         
All'organismo di formazione viene affidato il compito di organizzare            
l'insediamento della commissione, sotto la responsabilita' del                  
Presidente almeno 5 giorni prima dell'inizio delle prove.                       
Nel corso della seduta preliminare oltre alla formalizzazione e                 
verbalizzazione della composizione della Commissione medesima, la               
Commissione e' tenuta a prendere visione:                                       
- del profilo professionale di riferimento;                                     
- del progetto formativo complessivo e delle competenze oggetto di              
certificazione;                                                                 
- delle caratteristiche dei candidati;                                          
- del progetto d'esame;                                                         
- della adeguatezza all'esecuzione delle prove previste circa la                
disponibilita' di spazi, strumenti, attrezzature, materiali;                    
- del calendario delle prove e delle modalita' proposte per                     
l'attribuzione dei punteggi;                                                    
- delle particolari modalita' di svolgimento delle prove per i                  
soggetti portatori di handicap.                                                 
Durante lo svolgimento delle prove che per loro natura richiedono la            
presenza dei commissari al fine dell'espressione della valutazione,             
la commissione deve essere al completo.                                         
La valutazione degli elaborati scritti puo' essere affidata ad alcuni           
componenti la Commissione (almeno 2) con particolare riferimento a              
quelli maggiormente competenti sugli argomenti proposti nelle prove             
medesime.                                                                       
A correzione ultimata la commissione procede alla valutazione finale            
complessiva dei partecipanti secondo le modalita' previste al punto             
2.5.1.                                                                          
Su incarico del Presidente della Commissione l'Ente trasmette                   
all'Amministrazione titolare del piano formativo e lo espone presso             
l'Ente medesimo, un estratto del verbale dei lavori della                       
Commissione, relativo all'elenco dei                                            
qualificati/specializzati/abilitati.                                            
Ad ogni candidato va formalmente comunicato, a cura dell'ente di                
formazione, l'esito della valutazione espressa dalla Commissione.               
Casi particolari                                                                
Condizioni e modalita' di sostituzione del Presidente e dei                     
commissari                                                                      
In caso di impedimento del Presidente (malattia con certificato o               
grave impedimento di natura oggettiva) l'Amministrazione competente             
provvede alla sua sostituzione, anche in corso d'opera.                         
In caso di impedimento di un commissario, il Presidente provvede alla           
sua immediata sostituzione, che viene formalizzata nel verbale della            
Commissione.                                                                    
Condizioni e modalita' di affiancamento in caso di partecipanti con             
handicap                                                                        
concesso in caso di partecipanti portatori di handicap (anche                   
parziale e temporaneo) che questi possano essere affiancati nella               
prova scritta e nella simulazione da persone designate dalla                    
commissione. E' inoltre consentito l'uso di strumenti specifici                 
idonei a facilitare lo svolgimento dell'esame e a meglio esprimere le           
capacita' acquisite.                                                            
Modalita' di funzionamento in caso di malattia o impedimento grave              
del candidato                                                                   
In caso di malattia certificata o di grave impedimento di natura                
oggettiva documentabile si procede nel modo seguente:                           
- qualora la malattia o l'impedimento insorgano prima dell'esame ed             
abbiano una durata superiore ai tempi di insediamento della                     
commissione, viene disposta una sessione suppletiva di esami, da                
svolgersi entro tre mesi dalla data di inizio dell'esame;                       
- se malattia o impedimento si manifestano durante gli esami e se ne            
prevede in tempi rapidi la risoluzione, viene concesso al                       
partecipante di completare le prove entro i termini di conclusione              
dei lavori della commissione. Diversamente si ricade nel caso                   
precedente.                                                                     
Modalita' di ammissione all'esame di qualifica per i partecipanti in            
possesso di credito formativo                                                   
I partecipanti che siano in possesso di un attestato riconoscibile              
quale credito formativo possono partecipare all'esame di qualifica              
previo accertamento da parte del Soggetto Gestore del corso - tramite           
una commissione di docenti interni che esamina la documentazione                
prodotta e effettua un colloquio con il candidato - di competenze               
analoghe a quelle previste dall'iter formativo per il quale si                  
richiede di sostenere l'esame di qualifica.                                     
Tale accertamento vale come sostitutivo della valutazione del                   
percorso formativo, deve essere espresso con la valutazione prevista            
normalmente per la parte teorica, mentre per lo stage fa testo la               
documentazione prodotta e riferita ad esperienze di lavoro coerenti             
al profilo o stage effettuati all'interno di percorsi formativi                 
seguiti in precedenza e sulla base dei quali e' stato rilasciato il             
credito; in tal modo i candidati possono sostenere l'esame, indicati            
in un elenco a parte rispetto ai normali partecipanti al corso.                 
Questi candidati dovranno sostenere l'onere finanziario relativo al             
ticket di iscrizione al corso, al fine di compensare alla quota parte           
dell'esame e la domanda dovra' pervenire all'organismo di formazione,           
almeno un mese prima dello svolgimento delle prove.                             
Per tutte le questioni non espressamente definite, e' responsabilita'           
della commissione e in particolare del Presidente, che tutto avvenga            
in modo coerente con il progetto formativo, nel rispetto della                  
trasparenza, della legalita', dell'equita' e dei diritti dei                    
partecipanti.                                                                   
2.5.1 Modalita' di svolgimento degli esami e  valutazione finale                
Gli esami finali verificano l'acquisizione delle competenze                     
professionali al termine del percorso formativo oggetto di                      
certificazione.                                                                 
L'esame finale si svolge in riferimento agli obiettivi formativi                
definiti in sede di approvazione del corso/percorso e si articola in            
due prove cosi' strutturate:                                                    
- una prova di simulazione dei processi lavorativi piu' significativi           
del profilo professionale; tale prova puo' essere singola o per                 
piccoli gruppi, in quest'ultimo caso garantendo la visibilita' delle            
competenze dei singoli.                                                         
La simulazione puo' comprendere diverse attivita': prove pratiche,              
elaborati scritti, role-playng;                                                 
- una prova orale significativa ai fini della valutazione delle                 
competenze relazionali e comunicative insite nel profilo                        
professionale, di indagine e approfondimento sulla esperienza di                
stage, nonche' di altri aspetti che la Commissione ritiene utile                
verificare. La durata delle prove  non puo' comunque superare le tre            
giornate complessive e deve assicurare alla commissione la                      
possibilita' di valutare con sufficiente precisione, per ciascun                
partecipante, il possesso delle competenze di base,                             
tecnico-professionali e relazionali richieste dal profilo                       
professionale.                                                                  
La sede dove si svolgono le prove d'esame deve essere appositamente             
attrezzata presso la struttura formativa o presso strutture esterne.            
L'Ente cura la progettazione delle prove d'esame, propone i criteri             
di valutazione dei risultati alla Commissione che li convalida e/o li           
ridefinisce, se lo ritiene opportuno. La valutazione complessiva                
accerta il possesso o meno delle competenze richieste dal profilo               
professionale e tiene conto:                                                    
- della valutazione espressa dall'Ente relativa all'intero percorso             
formativo;                                                                      
- della valutazione espressa dall'impresa relativa al periodo di                
stage aziendale;                                                                
- dell'esito della prova di valutazione finale (esame).                         
Il peso attribuito a ciascuna delle tre componenti e' cosi'                     
suddiviso:                                                                      
- 20% alla valutazione dello stage;                                             
- 30% alla valutazione delle fasi d'aula (intero percorso formativo);           
- 50% alla valutazione dell'esame finale;                                       
salvo casi particolari in cui l'Ente ritenga di dover dare diversa              
consistenza alla valutazione dello stage o delle fasi d'aula,                   
documentando ed argomentando le diverse opzioni da presentare come              
proposta alla Commissione, cui spetta la decisione finale.                      
Modalita' di attribuzione dei punteggi                                          
Per la prova finale la commissione esprime la valutazione, quale                
accordo fra i vari membri, basato sulla valutazione globale e non la            
sommatoria di punteggi parziali delle diverse prove oggetto di esame.           
La valutazione dello stage e' a cura dell'azienda, ed e' effettuata             
sulla base delle schede di valutazione predisposte dall'Ente.                   
Per le attivita' d'aula la valutazione del partecipante e' a cura               
dell'Ente, ed e' effettuata sulla base delle verifiche intermedie di            
apprendimento.                                                                  
In alcun caso la valutazione delle attivita' d'aula o la valutazione            
finale dell'esame debbono essere formulate sulla base di                        
atteggiamenti comportamentali del candidato.                                    
Verbale della verifica finale                                                   
Al termine dei suoi lavori, la commissione predispone il verbale, che           
dovra' essere firmato in originale da tutti i componenti della                  
commissione e trasmesso entro 8 giorni all'Amministrazione                      
responsabile del piano per la registrazione degli esiti, e trasmesso            
contemporaneamente in copia all'organismo di formazione per la                  
predisposizione degli attestati.                                                
Ogni verbale deve essere predisposto secondo il modello ufficiale               
regionale (su supporto magnetico o in sola forma cartacea) e deve               
contenere:                                                                      
- l'elenco dei componenti della commissione con relative generalita'            
ed eventuali sostituzioni;                                                      
- il calendario dei lavori della commissione;                                   
- le caratteristiche e i dati di approvazione delle iniziative                  
formative per la quale e' stata insediata la Commissione;                       
- estremi di approvazione della iniziativa;                                     
- denominazione ufficiale della qualifica o del profilo professionale           
approvato;                                                                      
- obiettivi formativi approvati da raggiungere al termine delle                 
iniziative, espressi conformemente al DL sulla trasparenza delle                
certificazioni (con eventuali modificazioni autorizzate);                       
- elenco dei candidati con relativi dati anagrafici;                            
- copia delle prove finali;                                                     
- esito della valutazione finale espressa per ciascun candidato, con            
i relativi punteggi ottenuti;                                                   
- ogni altra considerazione che la commissione ritiene utile                    
trasmettere all'Amministrazione responsabile del piano.                         
Registrazione e tenuta del repertorio degli attestati rilasciati                
Sulla base del verbale della commissione, l'ente di formazione                  
provvedera', entro un mese, a stampare gli attestati e a trasmetterli           
all'Amministrazione responsabile del piano per la firma di competenza           
e la registrazione. Sara' cura degli enti di formazione consegnare              
tempestivamente gli attestati, firmati e registrati, ai singoli                 
partecipanti.                                                                   
La registrazione da parte dell'ente pubblico avviene mediante la                
tenuta di un repertorio, manuale o informatizzato, che risponde ai              
requisiti di sicurezza degli atti pubblici, e che verra' custodito da           
un pubblico funzionario appositamente nominato dal dirigente come               
responsabile del repertorio.                                                    
Nel repertorio dovranno essere registrati per ogni partecipante che             
ha conseguito qualifica, specializzazione, abilitazione, o                      
certificato di competenze, i seguenti dati: cognome e nome, luogo e             
data di nascita, sesso, cittadinanza, anno formativo, tipo di                   
certificazione e codice della qualifica o specializzazione                      
conseguita, durata complessiva del corso, in ore ed anni, delibera di           
approvazione del corso, ente gestore e centro. Ogni iscrizione avra'            
una numerazione annuale progressiva.                                            
L'Amministrazione titolare del piano e' tenuta a firmare e registrare           
gli attestati entro 20 giorni.                                                  
La stesura dei verbali delle commissioni, la stampa degli attestati e           
la tenuta dei repertori avviene mediante supporti informatici messi a           
disposizione dalla Regione.                                                     
Tali repertori possono essere consultati compatibilmente con le norme           
relative alla riservatezza dei dati di cui alla L.R. n. 30 del 26               
luglio 1988.                                                                    
A ciascun responsabile di repertorio competono i seguenti compiti:              
1) fare riscontro dei verbali delle commissioni d'esame (stampa del             
verbale informatizzato, con firme in originale);                                
2) controllare la compilazione del repertorio;                                  
3) convalidare l'avvenuta registrazione sui singoli attestati da                
rilasciare agli interessati;                                                    
4) curare la conservazione del repertorio;                                      
5) rilasciare, a richiesta degli interessati, eventuali duplicati               
degli attestati.                                                                
II.6 La validazione delle competenze acquisite al di fuori dei                  
percorsi formativi regionali                                                    
A titolo sperimentale, al fine di facilitare la mobilita' dei                   
lavoratori nello spazio europeo e di dare attuazione a prime                    
sperimentazioni sui crediti formativi, Regione e Province potranno,             
di comune accordo, certificare competenze acquisite al di fuori dei             
percorsi formativi attuati sulla base delle presenti direttive.                 
Tali casi particolari potranno riguardare ad esempio:                           
- il riconoscimento di attestati professionali o di crediti formativi           
acquisiti in altri Stati membri (al termine di un corso o sul                   
lavoro), al fine di partecipare ad iniziative formative o lavorative            
in Emilia-Romagna. Tali riconoscimenti non possono abilitare                    
all'esercizio delle professioni regolamentate dalle direttive                   
comunitarie 48/89 e 51/92;                                                      
- la certificazione di competenze acquisite sul lavoro in Italia, al            
fine di poterla capitalizzare nell'ambito di percorsi formativi                 
sperimentali (ivi comprese le competenze acquisite nell'ambito di CFL           
e contratti di apprendistato, compatibilmente con quanto previsto dal           
DDL Treu);                                                                      
- la trascrizione, con le modalita' del DL sulla trasparenza delle              
certificazioni, di attestati di qualifica acquisiti negli anni                  
precedenti, per lavoratori italiani che intendono trasferirsi in                
altri Paesi dell'U.E.;                                                          
- la certificazione di competenze acquisite in Emilia-Romagna da                
parte di partecipanti di altri Paesi membri, nell'ambito di stage               
transnazionali o scambi di durata significativa.                                
Per quanto riguarda la certificazione sperimentale delle competenze             
acquisite sul lavoro, essa verra' rilasciata da commissioni nominate            
a norma della Legge n. 845 del 1978, ma con modalita' specifiche                
ispirate alla certificazione dei bilanci di competenze.                         
II.7 Procedura per il rilascio degli attestati di frequenza                     
Gli organismi di formazione e le imprese che gestiscono attivita' di            
formazione approvate nell'ambito dei piani regionali e provinciali, o           
attivita' conforme agli standard formativi regionali, possono                   
rilasciare, sotto la propria responsabilita', attestati di frequenza            
mediante l'uso dei modelli regionali, per la durata effettivamente              
frequentata da ciascun partecipante.                                            
II.8 Procedura per il rilascio di attestati di conformita' agli                 
standard formativi regionali                                                    
Tali attestati vengono rilasciati sulla base dell'esame documentale             
del progetto formativo per il quale viene richiesto l'attestato,                
prendendo in considerazione la sua corrispondenza o meno con:                   
- le caratteristiche della tipologia formativa corrispondente;                  
- i requisiti e/o standard formativi specifici definiti con atti                
dirigenziali, ivi compresi i criteri e pre-requisiti per la selezione           
dei partecipanti e l'accesso alle iniziative e i criteri per la                 
selezione delle iniziative.                                                     
Per il rilascio di tali attestati, la Regione potra' avvalersi della            
collaborazione esterna dei Presidenti e Commissari inseriti negli               
elenchi regionali.                                                              
In tale caso, il costo della prestazione e' equiparato alle tariffe             
unitarie previste per le commissioni di certificazione e gli oneri              
corrispondenti vengono posti a totale carico dell'azienda o                     
dell'organismo richiedente.                                                     
II.9 Procedure per il rilascio delle dichiarazioni di competenza                
I soggetti gestori dei tirocini e di formazione continua programmati            
nell'ambito dei piani regionali e provinciali rilasciano, sotto la              
propria responsabilita' e mediante l'uso dei modelli regionali,                 
dichiarazioni di competenze attestanti le caratteristiche del                   
percorso individuale, la durata delle iniziative e le competenze                
acquisite dei partecipanti.                                                     
Le iniziative formative "libere" riconosciute in base all'art. 10               
della LR 19/79, per i quali viene richiesto il rilascio ai                      
partecipanti di un attestato ufficiale, possono essere approvate                
nell'ambito dei piani formativi senza comportare oneri finanziari               
pubblici. In tale caso, l'organismo di formazione attuatore deve                
essere in possesso dei requisiti per l'accreditamento, ma non e'                
soggetto ai controlli rendicontuali da parte della pubblica                     
Amministrazione.                                                                
CAP. III - CRITERI E PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI             
ATTUATORI INIZIATIVE FORMATIVE E DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO                     
III.1 Valenza ed ambiti di accreditamento                                       
Come definito al punto 4.1 degli Indirizzi regionali,                           
l'accreditamento corrisponde al riconoscimento di idoneita' dei                 
soggetti che si candidano a gestire iniziative nell'ambito dei bandi            
provinciali e regionali, dando "sufficienti garanzie" di competenze e           
di dotazione di risorse strumentali. Trattasi di un riconoscimento di           
requisiti minimi, (di processo e di risultati pregressi), a                     
prescindere dalle scelte organizzative autonome degli organismi di              
formazione.                                                                     
La procedura di accreditamento intende favorire una selezione                   
dinamica a monte tra i soggetti che si candidano per la gestione di             
attivita' formative, senza creare peraltro situazioni monopolistiche            
e senza disincentivare la candidatura di nuovi soggetti qualificati             
che intendono concorrere nell'ambito dei bandi.                                 
L'accreditamento riguarda i soggetti che gestiscono l'attivita'                 
formativa in regime di concessione, ivi comprese le scuole, quando              
esse si candidano per acquisire la co-titolarita' diretta di                    
progetti. Non si applica ai soggetti che svolgono prestazioni di                
servizi legati in particolare alle azioni di assistenza tecnica.                
Per "attivita' formative" si intende sia le attivita' a carattere               
prettamente corsuale, sia le attivita' erogate con modalita' "aperte"           
e personalizzate (formazione a distanza; open learning; coordinamento           
dei tirocini di cui all'art. 4 della L.R. 45/96; coordinamento dei              
percorsi individuali di formazione continua), sia lo svolgimento di             
singole fasi del processo formativo nell'ambito di progetti                     
integrati.                                                                      
Nel rispetto delle varie forme organizzative autonomamente adottate             
dagli organismi di formazione (organismi regionali, organismi locali,           
sistemi a rete che combinano in vario modo sedi regionali e sedi                
locali), l'accreditamento mette l'accento sulle garanzie offerte                
dalla "unita' locale" presso la quale viene realizzata la formazione,           
sul raccordo esplicito con il territorio per la quale tale sede                 
formativa deve poter rappresentare un luogo di incontro e un                    
potenziale fattore di sviluppo.                                                 
L'accento posto sulla sede attuativa non intende favorire una visione           
autarchica delle risorse umane e strumentali disponibili presso la              
sede locale accreditata: tale sede attuativa puo' usufruire                     
pienamente delle risorse messe a disposizione dal proprio sistema               
piu' ampio di appartenenza, a patto che si tratti di risorse                    
chiaramente identificate, reperibili con continuita' presso la sede             
attuativa.                                                                      
La procedura di accreditamento costituisce una procedura complessa              
che deve tenere conto dei vari livelli organizzativi e dei vari                 
livelli di responsabilita' presenti all'interno degli organismi di              
formazione, e che deve altresi' tenere conto delle peculiarita' delle           
grandi categorie di interventi formativi,  che non richiedono tutti             
gli stessi livelli di garanzie per quanto riguarda le risorse umane,            
le risorse strumentali e la presenza stanziale sul territorio.                  
Le norme di seguito riportate sono ispirate a tali considerazioni               
generali.                                                                       
- Per ciascuna delle proprie sedi attuative (regionale e/o locale)              
gli organismi di formazione potranno richiedere l'accreditamento per            
uno o piu' tra i seguenti ambiti:                                               
- Formazione iniziale;                                                          
- Formazione superiore;                                                         
- Contratti per causa mista (apprendistato e CFL);                              
- Formazione continua/permanente;                                               
- Progetti integrati d'area.                                                    
Per gestire progetti integrati che ricomprendono attivita' formative            
relative a due o piu' tra i sopra richiamati ambiti, occorre essere             
in possesso degli accreditamenti corrispondenti.                                
- Fatto salvo quanto previsto al paragrafo successivo,                          
l'accreditamento e' valido per la preparazione all'insieme delle                
figure professionali, indipendentemente dal tipo di rapporto di                 
lavoro (dipendente o autonomo) o dal settore produttivo al quale                
viene rivolta la formazione.                                                    
Per alcuni ambiti molto specifici, che richiedono competenze o                  
attrezzature particolari, occorrera' disporre di alcuni requisiti               
aggiuntivi. Cio' riguarda chi intende operare:                                  
- con i portatori di handicap e con l'area del disagio sociale;                 
- con il settore socio-assistenziale;                                           
- con i percorsi individuali di reinserimento lavorativo per                    
disoccupati di lunga  durata e lavoratori in C.I.G.                             
- I soggetti accreditati per la formazione continua (a livello                  
regionale o locale) potranno svolgere la propria attivita' anche                
presso sedi occasionali, purche' tali sedi siano in possesso dei                
seguenti requisiti:                                                             
- rispondenza alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;                     
- locale di libero accesso per tutti gli utenti;                                
- dotazione di attrezzature didattiche "mobili";                                
- nessuna promiscuita' con altre attivita' durante lo svolgimento               
delle azioni formative.                                                         
Le imprese singole che attuano direttamente iniziative formative in             
modo occasionale per il proprio personale non sono tenute a                     
richiedere l'accreditamento. Esse sono comunque tenute a rispettare i           
requisiti specifici di cui al punto VII.3.                                      
Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei d'impresa, tutti i              
soggetti titolari di azioni formative dovranno essere accreditati.              
Per i consorzi e le societa' consortili con finalita' prevalentemente           
formative, i requisiti per l'accreditamento potranno essere                     
soddisfatti sia da risorse proprie del consorzio o societa' con-                
sortile, sia da quelle dei soci, messe a disposizioni attraverso                
convenzioni.                                                                    
III.2 Requisiti generali  per  l'accreditamento  degli organismi di             
formazione                                                                      
Gli organismi accreditati dovranno possedere i seguenti requisiti.              
a) Natura giuridica                                                             
In conformita' con quanto previsto all'art. 7 LR 19/79, i soggetti              
dovranno dimostrare:                                                            
- di avere tra i propri fini istituzionali la formazione                        
professionale a titolo prevalente;                                              
- di essere soggetti pubblici, oppure soggetti privati senza fini di            
lucro (salvo per i soggetti che chiedono riconoscimento in base                 
all'art. 10 Legge 19/79).                                                       
Le imprese singole possono richiedere l'accreditamento regionale per            
attivita' interne. Tale accreditamento non le abilita a svolgere                
attivita' formative al di fuori delle proprie esigenze.                         
b) Situazione economica del soggetto                                            
I soggetti accreditati sono tenuti a rendere pubblici i propri                  
bilanci.                                                                        
I soggetti accreditati per l'uso di risorse pubbliche debbono dotarsi           
di strumenti per la valutazione dell'efficienza e economicita' della            
gestione.                                                                       
Sono tenuti a:                                                                  
- redigere il bilancio di esercizio secondo lo schema CEE;                      
- adottare un sistema di contabilita' analitica conforme a quanto               
indicato nel regolamento per la "Rendicontazione attraverso il                  
bilancio";                                                                      
- fornire alla P.A. le informazione ed i quadri di raccordo previsti            
dal suddetto regolamento.                                                       
c) Locali dedicati alla formazione                                              
I locali utilizzati dal soggetto accreditato dovranno risultare                 
idonei rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza.            
d) Dotazione minima di personale                                                
L'accreditamento e' legato al possesso di risorse umane minime                  
indispensabili per esercitare in modo qualificato e continuativo le             
funzioni strategiche, senza peraltro compromettere la flessibilita'             
organizzativa.                                                                  
Nelle funzioni strategiche rientrano direzione e/o responsabilita'              
amministrativa, progettazione e coordinamento didattico, promozione e           
reperimento dei partecipanti, rapporti con le imprese, facilitazione            
e valutazione dell'impatto occupazionale.                                       
Per esercizio continuativo di funzioni si ricomprendono tutti i                 
rapporti di lavoro continuativo (piu' di due anni) che identificano             
in modo nominativo le persone incaricate, prevedendo una loro                   
disponibilita' di almeno 30% del proprio tempo presso la sede                   
accreditata.                                                                    
Inoltre, il personale che presta in modo continuativo la propria                
attivita' presso la sede accreditata deve coprire almeno il 30% e non           
piu' del 70% del budget complessivo di personale necessario lo                  
svolgimento delle attivita' presso detta sede.                                  
e) Applicazione, nei confronti dei lavoratori dipendenti, di                    
condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti             
dal contratto collettivo delle categorie di riferimento.                        
f) Garantire competenze generali sufficienti per il personale che               
opera presso o a supporto della sede accreditata:                               
Direzione:                                                                      
- dimostrare di possedere almeno 5 anni di responsabilita'                      
significative nel campo della formazione/educazione e/o nel campo dei           
servizi alle imprese;                                                           
- preparazione personale/esperienza significativa in materia di                 
gestione delle RU, gestione dei sistemi qualita', organizzazione                
aziendale;                                                                      
- titolo di studio di livello superiore.                                        
Progettisti/coordinatori/valutatori del processo formativo:                     
- titoli di studio di livello superiore (con almeno 50% laureati)               
- almeno 50% dei collaboratori con piu' di 5 anni di esperienza come            
docenti/tutori/coordinatore/progettista/valutatore                              
- almeno 50% dei collaboratori con una formazione                               
metodologica/didattica generale, (fatti salvi i normali casi di                 
turn-over).                                                                     
Docenti (cioe' personale che svolge docenze per piu' di 30 ore                  
nell'ambito dei singoli corsi/attivita'):                                       
- almeno 50% con esperienza di lavoro professionale o lavoro presso             
le imprese (salvo criteri piu' stretti per ambiti specifici)                    
- almeno 50% con preparazione metodologica sul processo di                      
insegnamento/apprendimento.                                                     
Tutors:                                                                         
- disponibilita' di tutors con formazione metodologica alla                     
conduzione dei gruppi in formazione                                             
- disponibilita' di almeno un tutor con esperienza/competenze sulla             
erogazione FAD.                                                                 
Esperti:                                                                        
- tutti con almeno 5 anni di esperienza lavorativa pertinente (da               
curriculum).                                                                    
Direzione amministrativa:                                                       
- dimostrare di possedere almeno 2 anni di esperienza significativa             
nella gestione amministrativa di fondi pubblici.                                
III.3 Requisiti e specifiche da rispettare per ambiti specifici                 
In aggiunta ai requisiti generali di cui al precedente punto 3.2, per           
ciascun ambito di accreditamento vengono richiesti i seguenti                   
requisiti specifici.                                                            
FORMAZIONE INIZIALE                                                             
a) Locali ed attrezzature didattiche adeguate:                                  
disporre (direttamente o in collaborazione con terzi) di:                       
- aule spaziose, arredate in modo piu' vicino possibile agli ambienti           
professionali;                                                                  
- 1 o piu' laboratori di informatica con almeno 1 PC per 2                      
partecipanti;                                                                   
- tanti laboratori specifici per esercitazioni specifiche quanti sono           
gli indirizzi di studio proposti in modo ricorrente;                            
- postazioni PC multimediale adeguate per studio individuale ad                 
accesso libero (lingue straniere ed Open Learning);                             
- 1 biblioteca sufficientemente dotata con area per lo studio                   
individuale;                                                                    
- possibilita' di accesso a strutture di carattere sportivo e/o                 
ricreativo pubbliche o private.                                                 
b) Competenze del personale:                                                    
in aggiunta a quanto previsto al precedente punto 3.2, dimostrare di            
disporre (direttamente o in collaborazione con terzi):                          
- di uno psicologo/psicopedagogista (per seguire i singoli                      
partecipanti e per consulenza ai formatori);                                    
- un esperto di orientamento professionale;                                     
- di organizzare incontri ricorrenti di coordinamento e formazione              
psicopedagogica per i formatori.                                                
c) Dimensioni minime di intervento:                                             
- proporre una gamma di indirizzi di formazione iniziale ampia e                
diversificata (anche in collaborazione tra piu' organismi di                    
formazione).                                                                    
d) Affidabilita':                                                               
- tasso di attuazione >>90% (ore/partecipanti rendicontate -                    
ore/partecipanti programmate);                                                  
- tasso di abbandoni i occupazione + proseguimento studi >>70%.                 
In sede di valutazione per il rilascio dell'accreditamento, una                 
particolare attenzione verra' posta alle oggettive maggiori                     
difficolta' incontrate dagli organismi prevalentemente impegnati                
nella formazione delle figure professionali necessarie, ma non piu'             
ambite sul piano sociale (conservazione di mestieri tradizionali o              
altri).                                                                         
e) Qualita' e solidita' del sistema delle relazioni:                            
- numero cospicuo di imprese utilizzate in modo ricorrente per stages           
aziendali (di cui almeno 50% da piu' di due anni);                              
- collaborazione diretta con le principali associazioni                         
imprenditoriali/sindacati/enti bilaterali dell'area provinciale o               
locale (specificare tipo e modalita' di collaborazione);                        
- collaborazione con le scuole secondarie superiori dell'area                   
(specificare tipo e modalita' di collaborazione);                               
- collaborazione con rete provinciale di orientamento (specificare              
tipo e modalita');                                                              
- dimostrare di organizzare incontri ricorrenti di informazione e               
confronto con le famiglie dei partecipanti (incontri singoli e                  
collegiali).                                                                    
FORMAZIONE SUPERIORE                                                            
a) Locali ed attrezzature didattiche adeguate:                                  
disporre (direttamente o in collaborazione con terzi) di almeno:                
- 2 aule arredate in modo piu' vicino possibile agli ambienti                   
professionali;                                                                  
- laboratorio di informatica con PC multimediali collegati in rete (1           
PC per due partecipanti di norma);                                              
- collegamento Internet e collegamento con centri risorse per la                
didattica FAD;                                                                  
- 1 biblioteca specializzata utilizzabile sia per la consultazione              
individuale che per il lavoro di gruppo;                                        
- laboratori applicativi corrispondenti agli indirizzi di studio                
proposti con maggior frequenza.                                                 
b) Competenze del personale (a livello della sede attuativa                     
accreditata):                                                                   
- almeno 50% dei docenti laureati;                                              
- almeno 90% dei docenti (interni/esterni) con almeno 2 anni di                 
esperienza lavorativa pertinente in impresa o a livello professionale           
(ivi compresi stages e tirocini finalizzati);                                   
- tutor FAD con preparazione metodologica specifica.                            
c) Affidabilita' (a livello dell'ente per la formazione superiore):             
- tasso di attuazione:                                                          
- corsi attivati/corsi approvati >>90%                                          
- partecipanti iscritti/partecipanti approvati >>85%                            
- tasso di abbandoni i occupazione >>70%                                        
- tasso di occupazione pertinente >>50%                                         
- tasso di efficienza >>80% (importi rendicontati/importi approvati)            
- tasso di sperimentazione adeguato                                             
Nota bene: come per formazione inziale.                                         
d) Qualita' e solidita' del sistema delle relazioni:                            
- disporre un archivio delle imprese convenzionate per stages                   
significativo a livello territoriale, rapportato ai settori                     
produttivi pertinenti con gli indirizzi di studio (di cui 50% con               
tutor aziendale identificato e specificatamente preparato);                     
- disporre di un archivio docenti/esperti provenienti dal mondo della           
ricerca applicata e da esperienze aziendali significative;                      
- collaborazione con le Universita' e con organismi produttori di               
know how professionale (specificare tipo e modalita');                          
- collaborazione diretta con le principali associazioni                         
imprenditoriali/sindacati di categoria/enti bilaterali provinciali e            
regionali relative alle aree tematiche di intervento (specificare               
tipo e modalita').                                                              
CONTRATTI PER CAUSA MISTA (CFL E APPRENDISTATO)                                 
In assenza di definizione delle condizioni di attuazione dei CFL e              
dell'apprendistato riformati secondo quanto previsto dall'accordo sul           
lavoro del settembre 1996, le attivita' formative corrispondenti                
rientreranno nell'ambito di progetti sperimentali regionali e                   
provinciali e non prevedono, per ora, forme prestabilite di                     
accreditamento degli organismi.                                                 
FORMAZIONE CONTINUA/PERMANENTE:                                                 
a) Locali ed attrezzature didattiche adeguate:                                  
disporre (direttamente o in convenzione con terzi) di almeno:                   
- n. 1 aula arredata in modo confacente alla formazione di adulti               
(per consentire massima interattivita' ed espressione individuale dei           
partecipanti);                                                                  
- attrezzature multimediali adeguate;                                           
- n. 1 laboratorio con PC multimediali ad accesso anche individuale             
per FAD (almeno 8 postazioni);                                                  
- disporre di una raccolta di materiali didattici formalizzati                  
(almeno 15 titoli);                                                             
- disporre di una raccolta di esercitazioni/casi di studio preparati            
e didatticamente programmati;                                                   
- collegamento con almeno un centro per la didattica FAD.                       
b) Competenze del personale:                                                    
- almeno 90% dei docenti (interni/esterni) con almeno 2 anni di                 
esperienza lavorativa in impresa a livello professionale;                       
- almeno 10% degli esperti con preparazione didattico/metodologica.             
c) Affidabilita' (a livello dell'ente per la formazione continua):              
- tasso di attuazione:                                                          
- iniziative attuate/iniziative approvate >>70%                                 
- partecipanti iscritti/partecipanti approvati >>70%                            
- tasso di efficienza: >>85% (importi rendicontati/importi approvati)           
d) Qualita' e solidita' del sistema delle relazioni:                            
- collaborazione diretta con le associazioni di categoria, sindacati            
di categoria (provinciale e/o regionale) relative alle aree tematiche           
di intervento (specificare tipo e modalita');                                   
- disporre di un archivio docenti/esperti provenienti dal mondo della           
ricerca applicata e da esperienze aziendali significative;                      
- collaborazione con le universita' e con organismi produttori di               
know how professionale (specificare tipo e modalita');                          
- collaborazione con centri di servizi alle imprese (specificare tipo           
e modalita').                                                                   
PROGETTI INTEGRATI D'AREA                                                       
Disporre dei requisiti specifici relativi agli ambiti di formazione             
che compongono il progetto integrato.                                           
Inoltre, per essere soggetto gestore "capo fila" di un progetto                 
integrato d'area in Emilia Romagna, dimostrare di possedere i                   
seguenti requisiti aggiuntivi.                                                  
a) Competenze del personale:                                                    
- disporre di un progettista/coordinatore con competenze                        
socio-economiche e con competenze metodologiche sulla progettazione             
integrata formazione/sviluppo socio economico.                                  
b) Solidita' del sistema di relazioni e radicamento sul territorio:             
conoscere l'area mediante una esperienza precedente significativa e             
qualificata di intervento di almeno un anno nell'area;                          
- collaborazione diretta e formalizzata con gli enti locali                     
responsabili dello sviluppo sociale ed economico dell'area                      
(specificare oggetto e modalita').                                              
Ambiti "speciali" con accreditamento "aggiuntivo"                               
Formazione  rivolta ai portatori di handicap ed altre utenze                    
"speciali" (tossicodipendenti - ristretti - migranti - giovani "a               
rischio").                                                                      
In aggiunta rispetto ai requisiti generali e ai requisiti per i                 
singoli ambiti di accreditamento, si richiede:                                  
Competenze del personale:                                                       
- disporre di almeno 1 coordinatore didattico e 2 docenti con                   
preparazione metodologica specifica (acquisita nell'ambito dei                  
progetti sperimentali regionali, dell'universita', di esperienze                
lavorative equivalenti)                                                         
Sistema delle relazioni:                                                        
- dimostrare di fare parte di una o piu' reti locali finalizzate per            
il supporto all'inserimento lavorativo delle persone in difficolta'             
(con enti locali, associazioni imprenditoriali, sindacali,                      
associazioni del volontariato, altre associazioni di tutela di                  
singole categorie, laboratori per il reinserimento lavorativo ecc.).            
Settore Socio assistenziale                                                     
Competenze del personale:                                                       
- tutto il personale didattico (progettisti, coordinatori, docenti)             
deve essere in possesso di una preparazione contenutistica e di una             
formazione metodologica e psico-pedagogica adeguata.                            
In particolare, i docenti dovranno possedere accertata esperienza               
nell'ambito dei servizi sociali e sanitari.                                     
Percorsi individuali di reinserimento lavorativo per disoccupati di             
lunga durata (art. 9 legge 45/96) e per lavoratori in CIG.                      
In aggiunta rispetto ai requisiti generali e ai requisiti per la                
formazione continua, si richiede:                                               
Competenze del personale:                                                       
- disporre di almeno un esperto in bilanci di competenze e funzioni             
di tutoring ad adulti in fase di reinserimento.                                 
Area informazione, consulenza e formazione orientativa                          
Competenze del personale:                                                       
- i soggetti che intendono candidare progetti nelle aree                        
dell'orientamento devono poter disporre di personale le cui                     
competenze professionali rispondano ai requisiti definiti nei                   
documenti della Regione Emilia-Romagna:                                         
- analisi della professionalita' dei servizi di orientamento (1996);            
- unita' formative e capitalizzabili per l'orientamento (1997).                 
Sistema delle relazioni:                                                        
- dimostrare rapporti di collaborazione con la rete dei servizi di              
orientamento di emanazione provinciale, regionale e nazionale e con             
la rete dei servizi per l'impiego.                                              
Aree coperte da Scuole regionali specializzate                                  
Per i settori nell'ambito dei quali operano scuole specializzate                
("Ristorazione", "Polizia municipale", ecc..) l'eventuale                       
accreditamento di altri organismi formativi al di fuori delle scuole            
medesime potra' avvenire, previo confronto tra i soggetti interessati           
(Regione Emilia-Romagna, Scuola specializzata, Amministrazione                  
provinciale interessata) ed esclusivamente per particolari fabbisogni           
formativi tali da richiedere una presenza territoriale strutturata.             
In ogni caso va salvaguardata l'esigenza di un raccordo forte ed                
organico tra le scuole specializzate e gli eventuali ulteriori                  
organismi che venissero accreditati nello stesso settore.                       
Da tale regolamentazione fanno eccezione i soggetti accreditati per             
l'area "utenze speciali" e "percorsi individuali di reinserimento               
lavorativo per disoccupati di lunga durata" che potranno operare sui            
profili medio-bassi del settore ristorazione senza specifica                    
abilitazione generale su tale settore.                                          
III.4 Casi speciali                                                             
L'accreditamento rappresenta una procedura "ordinaria" per abilitare            
i soggetti che intendono candidarsi regolarmente sui bandi                      
provinciali e regionali o che intendono candidarsi sui bandi                    
comunitari dotati di un riconoscimento di idoneita' da parte della              
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Soggetti coinvolti occasionalmente dalla Regione e dalle Province per           
l'attuazione di iniziative sperimentali altamente innovative o per              
progetti particolari in attuazione di nuove norme o nuovi programmi,            
possono essere incaricati anche in assenza di accreditamento. In tale           
caso, l'accertamento dei requisiti avviene di volta in volta in                 
concomitanza con la valutazione dei progetti.                                   
Gli organismi misti (gestori di poli integrati tra formazione/servizi           
alle imprese/ricerca) possono scegliere di farsi accreditare secondo            
una delle seguenti formule:                                                     
- accreditamento complessivo del soggetto "misto" che opera quale               
polo integrato (a patto che svolga l'attivita' di formazione senza              
finalita' di lucro)                                                             
oppure:                                                                         
- accreditamento limitato all'organismo di formazione che gestisce la           
formazione nell'ambito del polo integrato (a patto che la formazione            
venga erogata esclusivamente dall'organismo di formazione all'interno           
di detto polo integrato).                                                       
Come gia' specificato, le imprese non sono tenute a richiedere                  
l'accreditamento.                                                               
III.5 Procedura per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento             
Il gap esistente ora tra l'insieme dei requisiti richiesti per                  
l'accreditamento e la situazione attuale di buona parte delle sedi              
attuative consiglia l'adozione di tempi ragionevoli (periodo                    
transitorio) lasciati ai soggetti gestori per adeguare le proprie               
strutture, prima che l'ottenimento dell'accreditamento diventi                  
condizione indispensabile.                                                      
Data la natura sperimentale della procedura regionale, ed in attesa             
della definizione dei criteri minimi nazionali di cui all'art. 17               
della Legge 196/97, i requisiti relativi al personale come sopra                
individuati ai punti:                                                           
- III.2 lettere d) ed f);                                                       
- III.3 "Formazione superiore" lettera b);                                      
- III.3 "Formazione continua - permanente" lettera b);                          
- III.3 "Area informazione consulenza e formazione orientativa"                 
relativamente alle competenze professionali;                                    
sono da ritenere fissate quali obiettivi di miglioramento qualitativo           
che il sistema regionale si propone di raggiungere. La rispondenza ai           
requisiti verra' valutata in sede di istruttoria per la formulazione            
del primo elenco di soggetti accreditati.                                       
Dalla data di esecutivita' delle presenti direttive, gli organismi di           
formazione interessati potranno comunque inoltrare alla Regione                 
richieste di accreditamento, facendo pervenire la documentazione                
specifica prevista.                                                             
Tale richiesta potra' essere formulata anche in piu' fasi successive,           
relativamente a piu' sedi operative e/o per piu' ambiti specifici di            
accreditamento.                                                                 
La complessita' della valutazione per il rilascio dell'accreditamento           
non puo' essere ridotta ad un insieme di requisiti oggettivi, essa              
richiede una valutazione accurata in loco ed una assunzione di                  
responsabilita' da parte di chi valuta.                                         
Tramite bando specifico, la Regione identifichera', tra gli organismi           
ufficialmente riconosciuti da SINCERT per la certificazione dei                 
sistemi qualita' nell'area dei servizi, (con particolare riferimento            
ai servizi formativi) non piu' di 4 organismi esterni specializzati             
incaricati di coadiuvare la Regione nelle funzioni di auditing in               
loco e di valutazione dei requisiti dei soggetti proponenti.                    
Tenuto conto dell'esame documentale e del parere di merito rilasciato           
da tali organismi, gli uffici regionali competenti formulano la                 
proposta di accreditamento all'Assessore.                                       
Nei confronti della documentazione trasmessa per la richiesta di                
accreditamento, la Regione rispettera' la legge sulla privacy.                  
Gli organismi di formazione valutati positivamente entreranno a fare            
parte dell'elenco regionale degli organismi accreditati, con                    
specificazione delle sedi operative accreditate e dei relativi ambiti           
di accreditamento. Tale elenco verra' aggiornato in modo ricorrente e           
pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.                  
Agli organismi che non superano positivamente la valutazione verra'             
rilasciato un documento con l'indicazione dei punti specifici sui               
quali l'organismo non risulta in possesso dei requisiti richiesti.              
Tale organismo si potra' ricandidare successivamente.                           
Potra' essere rilasciato altresi' un provvedimento amministrativo del           
Dirigente competente che subordini la concessione dell'accreditamento           
all'ottemperanza ad alcune specifiche prescrizioni entro un termine             
assegnato. Le prescrizioni potranno riguardare la carenza di atti o             
certificazioni o di strumentazioni ecc. che costituiscono indicatori            
di requisiti previsti per l'accreditamento.                                     
Gli organismi che intendono candidarsi potranno usufruire, nel                  
periodo transitorio, di azioni di sostegno messe in campo dalla                 
Regione (con particolare riferimento alla formazione dei formatori)             
compatibilmente con le risorse disponibili.                                     
III.6 Periodo transitorio e accreditamento  provvisorio per gli                 
organismi di recente costituzione                                               
Per periodo transitorio, si intende il periodo che intercorre tra               
l'approvazione delle presenti direttive e la prima pubblicazione nel            
Bollettino Ufficiale, dell'elenco degli organismi accreditati. Tale             
periodo transitorio e' previsto orientativamente sino al 31 dicembre            
1999.                                                                           
Per i bandi pubblicati in data anteriore alla pubblicazione, nel                
Bollettino Ufficiale della Regione, dell'elenco dei soggetti                    
accreditati, si fara' riferimento a quanto previsto al punto VII.3              
delle presenti Direttive.                                                       
Al termine del periodo transitorio, l'accreditamento costituira'                
requisito obbligatorio per l'accesso ai bandi regionali e provinciali           
(salvo casi speciali di cui al punto 3.5).                                      
Per gli organismi di recente costituzione, che risultano in possesso            
dei requisiti fondamentali senza tuttavia disporre delle serie                  
storiche sufficienti per dimostrare i propri livelli di efficienza              
attuativa ed efficacia occupazionale, la Regione riconoscera' un                
accreditamento provvisorio per la durata di un anno rinnovabile per             
un massimo di tre anni durante i quali attivera' una verifica annuale           
della efficienza ed efficacia dei primi risultati raggiunti.                    
Durante la fase transitoria (1997 e 1998) la Regione agevolera'                 
l'accesso, da parte dei soggetti interessati, alle iniziative di                
formazione dei formatori promosse quali "azioni di sistema"                     
nell'ambito dei piani e progetti che lo consentono; cio' affinche' i            
soggetti candidati all'accreditamento possano adeguarsi ai mutamenti            
del mercato della formazione, conformemente alle nuove esigenze di              
accreditamento.                                                                 
III.7 Durata di validita'/perdita/revoca dell'accreditamento                    
L'accreditamento ha di norma validita' per 3 anni dalla data del                
rilascio.                                                                       
Gli organismi accreditati che modificano nel frattempo le proprie               
caratteristiche (statuto, locali ed attrezzature, personale) sono               
tenuti a darne comunicazione alla Regione, che valutera' il permanere           
o meno delle condizioni che hanno consentito l'ottenimento                      
dell'accreditamento.                                                            
Gli organismi accreditati perdono l'accreditamento nei seguenti casi            
accertati:                                                                      
- mancanza di rispetto delle norme per l'accesso dei partecipanti ai            
servizi formativi (scarsa pubblicizzazione, procedure di selezione              
non idonee);                                                                    
- modificazioni organizzative interne (statuto, personale, locali,              
attrezzature) non conforme ai requisiti richiesti;                              
- carenze gravi riscontrate relativamente al rispetto delle norme               
contabili ed amministrative;                                                    
- carenze gravi riscontrate relativamente alla qualita' del processo            
formativo (in sede di verifiche in itinere e verifiche finali di                
merito);                                                                        
- calo del livello di efficienza attuativa al di sotto della soglia             
fissata;                                                                        
- calo del livello di efficacia occupazionale al di sotto della                 
soglia fissata per ciascun ambito specifico;                                    
- condanna da parte della magistratura.                                         
Gli organismi che perdono l'accreditamento per una parte o per la               
totalita' degli ambiti di accreditamento potranno anche ricandidarsi            
in fase successiva.                                                             
In tale caso verranno trattati in modo analogo rispetto agli                    
"organismi di recente costituzione" di cui al punto 3.7.                        
Per il rinnovo allo scadere dei tre anni, si procede mediante un                
riesame di tutti i requisiti previsti.                                          
III.8 La certificazione ISO 9001: linee-guida, effetti della                    
certificazione e relativi incentivi                                             
La certificazione ISO 9001 rappresenta una procedura molto                      
impegnativa per gli organismi di formazione, centrata sulle garanzie            
date attraverso l'esistenza di un "sistema qualita'" aziendale                  
adeguato alla norma europea, mentre la procedura di accreditamento              
regionale e' centrata sul possesso di caratteristiche strutturali e             
strumentali e sui risultati pregressi.Per quanto riguarda le garanzie           
sostanziali richieste dalla Regione, la certificazione ISO 9001,                
anche se diversa nei contenuti e nelle modalita', offre garanzie                
maggiori rispetto al semplice accreditamento regionale; essa                    
garantisce in particolare l'esistenza di una struttura organizzativa            
di ente articolata e finalizzata alla produzione di servizi formativi           
di qualita'.                                                                    
Per questo motivo e con l'obiettivo di incentivare la diffusione                
della certificazione europea, gli organismi certificati ISO 9001                
secondo la interpretazione regionale non dovranno sottoporsi alla               
doppia procedura di certificazione e di accreditamento, e verranno              
iscritti automaticamente nell'elenco dei soggetti che possono                   
partecipare ai bandi regionali e provinciali assieme agli organismi             
accreditati.                                                                    
Tenuto conto delle specificita' del processo formativo richiamate al            
punto 4.1 degli Indirizzi 1997/99 ed al fine di non introdurre                  
elementi di non coerenza all'interno del sistema formativo regionale,           
sono state predisposte linee-guida che interpretano la norma ISO 9001           
alla luce dei criteri di qualita'/efficienza/efficacia della                    
formazione adottati in Emilia-Romagna, in armonia con la norma ISO              
9001/2.                                                                         
Tale interpretazione e' da intendere come parte integrante del                  
contratto tra Regione o Province e organismo di formazione;                     
l'organismo di formazione e' pertanto tenuto a rispettarla e a                  
consegnarla all'organismo di certificazione.                                    
Gli organismi certificati ISO 9001 secondo quanto sopra richiamato              
sono anch'essi tenuti a fornire i propri indicatori di efficienza ed            
efficacia, da inserire nella banca dati regionale.                              
Al fine di sostenere l'attivita' autonoma degli organismi di                    
formazione certificati in base alle norme ISO 9001 (e successive), la           
Regione potra' contribuire al finanziamento dei costi straordinari              
occasionati da tale procedura.                                                  
Il sostegno finanziario, che rientra a tutti gli effetti nelle azioni           
di assistenza tecnica per il miglioramento del sistema qualita' e per           
l'adeguamento del processo, costituisce un sostegno "una tantum" e              
potra' coprire:                                                                 
a) il rimborso delle spese vive sostenute dall'organismo di                     
formazione per farsi certificare (ad esclusione degli oneri per il              
tempo di lavoro prestato dal personale dipendente dell'organismo                
certificato e della relativa quota di spese generali);                          
b) i costi vivi per la formazione interna del personale necessaria              
per accompagnare il processo di certificazione;                                 
c) il costo dello start-up per l'adeguamento della propria struttura            
relativo alle funzioni continuative di autovalutazione dei risultati            
formativi ed occupazionali (a patto che tale funzione non abbia                 
usufruito in precedenza di altri incentivi pubblici).                           
Tale sostegno finanziario, relativo ad uno o piu' tra i punti                   
precedenti, non potra' comunque superare l'importo complessivo di 50            
milioni per ciascun organismo certificato, e potra' essere erogato              
anche in piu' tranches in corrispondenza con piu' ambiti specifici              
successivi per i quali l'organismo chiede la certificazione.                    
Per "organismo certificato" si intende la sede/le sedi specifiche di            
svolgimento della formazione oggetto della certificazione, e non                
l'entita'  giuridica di appartenenza.                                           
Inoltre, ai progetti formativi candidati da soggetti certificati                
potra' essere attribuito un riconoscimento in sede di valutazione dei           
progetti.                                                                       
CAP. IV - CRITERI PER LA VALUTAZIONE E PER LA SELEZIONE DELLE                   
ATTIVITA' E DEI PROGETTI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO                        
Per poter accedere alla fase di valutazione, i progetti candidati sui           
singoli bandi debbono essere in possesso dei requisiti formali, ed in           
specifico:                                                                      
- essere candidati da un soggetto accreditato per l'ambito/gli ambiti           
specifici, o da una impresa quando trattasi di formazione aziendale             
gestita direttamente dalla impresa o da un organismo specializzato di           
servizi per le azioni di anticipazioni/assistenza tecnica (salvo                
periodo transitorio);                                                           
- essere completo e formulato secondo le regole previste dal singolo            
bando;                                                                          
- essere pervenuto entro il termine previsto.                                   
Ogni progetto in possesso dei requisiti formali verra' valutato sulla           
base dei criteri definiti al punto 4.1 degli Indirizzi 1997/99. Alla            
valutazione verra' associata un punteggio globale frutto della                  
valutazione dei singoli criteri.                                                
Tutti i progetti che superano la soglia di punteggio minimo indicata            
dai singoli bandi (progetti idonei) potranno accedere alla fase di              
selezione che, oltre al rispetto della qualita' globale espressa dai            
punteggi, dovra' tenere conto:                                                  
- del grado di sovrapposizione dei progetti sullo stesso territorio;            
- della distribuzione dei progetti rispetto ai vari settori                     
produttivi e dei servizi;                                                       
- di tutti gli altri fattori di possibile sovrapposizione previsti              
dal singolo bando.                                                              
In ogni caso, i progetti sovrapposti o ripetitivi verranno                      
selezionati sulla base della qualita' globale piu' elevata espressa,            
e percio' sulla base del punteggio piu' elevato ottenuto.                       
IV.1 Criteri generali e loro "declinazione" per ambiti specifici                
I criteri generali di valutazione dei progetti specificati al punto             
4.1 degli Indirizzi 1997/99, andranno declinati in corrispondenza               
degli ambiti che sono stati individuati anche per l'accreditamento              
degli organismi di formazione.                                                  
I nuclei di valutazione incaricati a livello regionale e provinciale            
attiveranno alcuni seminari congiunti di confronto per scambiare le             
proprie metodologie e per giungere alla formulazione di un vademecum            
comune condiviso da utilizzare come riferimento per tutti i piani di            
intervento (entro l'anno 1997).                                                 
Gli elementi di valutazione previsti a livello nazionale dai P.O. FSE           
dovranno trovare riscontro nel vademecum o nei requisiti per                    
l'accreditamento.                                                               
I pesi attribuiti a ciascun criterio di valutazione andranno definiti           
nell'ambito dei singoli bandi.                                                  
CAP. V - NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'                             
V.1 Norme generali                                                              
Ogni singola azione non puo' godere di finanziamenti pubblici                   
assegnati attraverso piu' piani.                                                
Nel caso di mancata realizzazione delle attivita' secondo il progetto           
approvato, il corrispettivo si intende revocato.                                
Nel caso di parziale realizzazione delle attivita' rispetto al                  
progetto approvato, il corrispettivo pattuito per le attivita'  e'              
soggetto a riduzioni legate all'effettivo svolgimento della                     
attivita'.                                                                      
V.2 Parametri di costo                                                          
Il parametro ora/partecipanti si ottiene dividendo il totale dei                
costi richiesti a preventivo per il numero delle ore complessive                
della attivita' e per il numero dei partecipanti.                               
costo complessivo (quote pubbliche e private)                                   
ore attivita' X numero partecipanti                                             
Il parametro ora/partecipanti riconosciuto in fase di approvazione              
determina il finanziamento pubblico accordato al progetto.                      
I parametri ora/partecipanti massimi per la progettazione e                     
l'approvazione dei progetti sono i seguenti:                                    
A) per le iniziative di orientamento e per la formazione iniziale:              
17.500 (pari a Euro 9,04);                                                      
B) per la formazione superiore: 23.000 (pari a Euro 11,88);                     
C) per la formazione continua: 40.000 (pari a Euro 20,66);                      
D) i parametri di riferimento per i tirocini sono Lire 11.000 (pari a           
Euro 5,68), elevabili fino a Lire 17.500 (pari a Euro 9,04) per                 
soggetti in condizione di svantaggio documentata, ovvero a fronte di            
particolari esigenze connesse alle caratteristiche dell'iniziativa da           
valutare caso per caso.                                                         
Tali attivita' possono essere approvate anche senza oneri finanziari            
da parte del soggetto di programmazione.                                        
Tali parametri massimi potranno essere superati solo in casi                    
particolari, e tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle              
iniziative (alta sperimentalita', transnazionalita', ecc.).                     
Il finanziamento e' pieno se i partecipanti effettivi sono almeno il            
70% dei partecipanti approvati. Per partecipanti effettivi si                   
intendono coloro che hanno frequentato almeno il 70% delle ore                  
approvate.                                                                      
In caso contrario il finanziamento verra' ridefinito sulla base dei             
partecipanti effettivi attraverso il parametro ora/partecipante come            
sopra definito.                                                                 
Qualora il risultato del calcolo non sia un numero intero, deve                 
intendersi arrotondato all'unita' inferiore.                                    
V.3 Voci di spesa ammesse e articolazione dei preventivi                        
Tenuto conto di quanto stabilito all'art. 3 del regolamento CEE n.              
4255 del 19 dicembre 1988, al fine di garantire la comparabilita'               
dell'analisi e lettura dei dati finanziari su scala provinciale e               
regionale, nonche' al fine di poter predisporre le statistiche e gli            
indicatori di efficienza richiesti dallo Stato e dalla Comunita', i             
preventivi e i consuntivi di tutte le iniziative di formazione e di             
orientamento debbono essere articolati secondo i seguenti aggregati e           
con esclusivo riferimento alle seguenti voci, in fase di                        
progettazione il preventivo puo' essere richiesto in forma                      
semplificata.                                                                   
AGGREGATO                                                                       
1. Spese dirette dell'attivita'                                                 
Voci di spesa                                                                   
- 1.1 Preparazione Comitato di progetto/Pubblicizzazione e bandi                
Indagine preliminare                                                            
Progettazione formativa                                                         
Promozione, orientamento e selezione partecipanti                               
Produzione di materiale didattico                                               
- 1.2 Coordinamento e tutoraggio                                                
(coordinamento organizzativo e didattico)                                       
- 1.3 Formatori                                                                 
Voci                                                                            
Retribuzioni, oneri e spese docenti interni (ivi comprese liberta'              
sindacali)                                                                      
Corrispettivi e spese per collaborazioni professionali docenti ed               
esperti esterni                                                                 
Retribuzioni, corrispettivi, oneri e spese per tutoraggio (FAD -                
Tutors aziendali - Altri tutors)                                                
Sostegno handicap (coordinamento e docenze)                                     
Formatori aggiuntivi ad hoc per tecnologie avanzate                             
Interpreti e collaborazioni aggiuntive per moduli transnazionali                
Fase post-corso di supporto all'inserimento                                     
- 1.4 Uso locali e attrezzature finalizzate                                     
Locazione/leasing/uso sedi formative ammortamento e manutenzione sedi           
Locazione/leasing/ammortamento attrezzature (ivi compreso software)             
- 1.5 Materiali di consumo                                                      
Materiale didattico in uso individuale o collettivo                             
Materie prime e materiali per esercitazioni e per funzionamento                 
laboratorio e attrezzature                                                      
- 1.6 Commissione d'esame                                                       
- 1.7 Formazione personale docente                                              
AGGREGATO                                                                       
2. Spese generali                                                               
- 2.1. Quota direzione, amministrazione e segreteria                            
Retribuzioni oneri e spese personale non docente                                
Collaborazioni professionali a carattere generale                               
Pubblicita'/marketing soggetto gestore                                          
Ricerca e sviluppo                                                              
- 2.2 Quota per mobili ed immobili a carattere generale                         
Ammortamenti e quote manutenzione straordinaria                                 
Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili                                   
Affitto sede fissa                                                              
Affitto e leasing attrezzature generali                                         
- 2.3 Quota oneri generali di gestione                                          
Utenze varie (illuminazione, forza motrice, acqua, ecc...)                      
Riscaldamento                                                                   
Telefono                                                                        
Spese postali                                                                   
Cancelleria e stampati; Biblioteca e abbonamenti; Assicurazioni                 
Varie                                                                           
- 2.4 Oneri fiscali a carico dell'Ente                                          
IVA indetraibile                                                                
- 2.5 Altri costi di personale a carattere generale                             
Retribuzioni, oneri e spese per attivita' formative non imputabili              
direttamente                                                                    
- personale di progettazione                                                    
- personale di coordinamento                                                    
- personale docente                                                             
Solo le voci di spesa 2.1, 2.2, 2.3 sono soggette al limite del 35%             
del costo complessivo accertato del corso.                                      
Le voci: 2.4 "Oneri fiscali a carico dell'Ente" e 2.5 "Altri costi di           
personale a carattere generale" sono utilizzabili esclusivamente per            
le iniziative formative realizzate negli anni 1996 e 1997 dai                   
soggetti gestori che sperimentano il sistema di "rendicontazione                
attraverso il bilancio". Tali soggetti sono tenuti ad applicare il              
"Regolamento" in merito alla contabilita' ed al bilancio di                     
esercizio, nonche' ai relativi allegati di raccordo con le                      
rendicontazioni.                                                                
AGGREGATO                                                                       
3. Spese legate ai partecipanti                                                 
- 3.1 Indennita' partecipanti e costi accessori                                 
Indennita' di frequenza ai disoccupati                                          
Indennita' e oneri personale in CFL/Apprendistato                               
Retribuzione e oneri personale in formazione                                    
Mancato reddito lavoratori autonomi Assicurazione INAIL partecipanti            
Spese servizi di custodia e personale a carico                                  
- 3.2 Residenzialita' e trasporti partecipanti                                  
Vitto/Alloggio partecipanti                                                     
Spese trasporti individuali (ivi compreso accompagnamento portatori             
di handicap)                                                                    
Spese speciali per transnazionalita' e visite guidate                           
Personale di convitto per attivita' residenziale                                
Gli importi relativi ai servizi resi da parte delle sedi regionali              
alle proprie sedi decentrate rientrano nelle voci di spesa ammesse di           
cui al presente punto V.3.                                                      
La variazione in diminuzione o in aumento puo' avvenire fino al 20%             
tra le singole voci di spesa nell'ambito dell'Aggregato 1 e senza               
limiti nell'ambito dell'Aggregato 2, per cui l'aumento di una voce di           
spesa comporta necessariamente la diminuzione di un'altra voce di               
spesa.                                                                          
Puo' altresi' avvenire fino al 20%, tra gli aggregati 1 e 2.                    
Non esiste possibilita' di flessibilita' dell'Aggregato 3 agli altri            
Aggregati.                                                                      
Le variazioni superiori al 20% fra le diverse voci di spesa                     
dell'Aggregato 1 e fra gli Aggregati 1 e 2 debbono essere                       
preventivamente autorizzate.                                                    
GIUSTIFICATIVI DI SPESA                                                         
In conformita' a quanto previsto dalla Legge finanziaria 1994, dall'1           
gennaio 1994 gli importi dovuti ai soggetti gestori relativamente               
alle attivita' vanno documentati mediante note o fatture.                       
Le spese relative alle prestazioni di servizi erogate tra gli enti              
accreditati (interfornitura di servizi) possono essere ammesse a                
rendiconto entro il limite del costo effettivamente sostenuto dal               
soggetto fornitore del servizio, comprensivo di una quota di spesa              
generale nel rispetto della percentuale complessiva delle spese                 
generali dell'Ente.                                                             
Eventuali anticipazioni sui finanziamenti concessi vanno garantiti              
mediante fideiussioni bancarie o assicurative.                                  
In conformita' alle direttive nazionali sull'utilizzo dei                       
finanziamenti nazionali  e comunitari e fino al loro superamento, le            
spese dovranno essere supportate da idonei giustificativi relativi ai           
costi sostenuti dai soggetti gestori.                                           
Anche dopo tale superamento, l'importo fatturato relativo alle spese            
legate ai partecipanti di cui alla voce 3, deve corrispondere ai                
costi effettivi sostenuti dal soggetto gestore.                                 
Quali oneri accessori all'importo dell'acquisto o della prestazione             
sono ammessi l'IVA, nella misura in cui costituisce un costo per il             
soggetto gestore, la quota del contributo previdenziale a carico del            
soggetto gestore, nonche', limitatamente al costo del personale                 
dipendente e delle collaborazioni esterne imponibili, l'aliquota IRAP           
in vigore.                                                                      
Le causali delle note o fatture riepilogative a saldo emesse dai                
soggetti gestori dovranno riportare in modo analitico la natura e               
l'entita' delle prestazioni rese, o le spese debitamente documentate            
per le quali si richiede il rimborso, in corrispondenza con le voci             
del preventivo ammesse in sede di approvazione.                                 
Non sono ammesse alla rendicontazione spese documentate con scontrini           
fiscali (escluso i rimborsi ai dipendenti o spese sostenute in paesi            
che non prevedono il rilascio di fatture).                                      
In ogni caso, non potranno essere superati i seguenti massimali o               
fatturate all'Ente pubblico le prestazioni a tariffe superiori a                
quanto di seguito stabilito.                                                    
1. Spese generali                                                               
Le spese generali con esclusione delle spese 2.4 e 2.5 non possono              
superare il 35% del costo complessivo accertato.                                
Per l'imputazione delle quote di spese generali e' applicabile il               
meccanismo di imputazione detto "margine di contribuzione".                     
2. Docenze, esperti, componenti Commissioni di certificazione                   
Le prestazioni professionali e assimilate dei docenti ed esperti non            
potranno superare le seguenti tariffe orarie:                                   
- Lire 120.000 (pari a Euro  61,97)/ora per la prestazione junior               
- Lire 200.000 (pari a Euro 103,29)/ora per la prestazione senior               
Tali tariffe potranno essere superate previa autorizzazione solo per            
esperti di chiara fama nazionale o per esperti stranieri chiamati ad            
intervenire nell'ambito delle iniziative avanzate sempre all'interno            
del preventivo complessivo approvato.                                           
Le tariffe sono da intendersi al netto di oneri contributivi e                  
fiscali a carico del soggetto gestore.                                          
Per la tipologia 4.6 "Formazione a supporto di processi di                      
innovazione aziendale" le tariffe costituiscono il valore di                    
riferimento medio/massimo per l'insieme delle docenze utilizzate.               
Il costo di docenza del titolare d'impresa, per corsi di formazione             
presso la propria impresa non e' ammissibile.                                   
Per casi particolari e giustificati, puo' essere concessa                       
autorizzazione. In tal caso il compenso non puo' superare la                    
retribuzione degli altri docenti.                                               
Il compenso per le Commissioni di esame viene stabilito come segue:             
- al Presidente spetta un gettone forfettario di Lire 375.000 (pari a           
Euro 193,67) per ogni giornata (ivi compresa la giornata di                     
insediamento)                                                                   
- ai Commissari spetta un gettone forfettario di Lire 250.000 (pari a           
Euro 129,11) per ogni giornata (ivi compresa la giornata di                     
insediamento della Commissione).                                                
Detti compensi andranno liquidati direttamente alle persone o ai                
rispettivi enti di appartenenza secondo quanto concordato e nel                 
rispetto delle norme vigenti. Le tariffe e i compensi di cui sopra              
sono da intendersi onnicomprensivi; pertanto non sono ammissibili               
rimborsi per le spese di vitto, alloggio e trasporti. Sono altresi'             
da intendersi al netto di oneri contributivi e fiscali e di IVA.                
Gli enti di programmazione possono applicare la presente normativa              
per le attivita' approvate nel periodo precedente all'entrata in                
vigore delle presenti direttive.                                                
3. Vitto alloggio trasporti                                                     
In riferimento al rimborso delle spese legate ai partecipanti, si               
adotteranno i seguenti massimali:                                               
- Vitto: e' rimborsabile un pasto al giorno nel caso di attivita'               
formativa con frequenza giornaliera di almeno 6 ore, svolte con un              
breve intervallo per il pranzo ed un rientro pomeridiano, fino a Lire           
15.000 (pari a Euro 7,75);                                                      
Nel caso di visite guidate ovvero nelle giornate di trasferimento               
durante gli stages all'estero, non si tiene conto del vincolo delle 6           
ore giornaliere minime di attivita' formativa per il rimborso del               
pasto.                                                                          
Nei casi di residenzialita' dei partecipanti e' previsto il rimborso            
anche per il pasto serale, fino a Lire 15.000 (pari a Euro 7,75).               
I costi del vitto debbono essere documentati con giustificativi di              
spesa, oppure con ricevuta del singolo partecipante all'attivita'               
formativa che attesti il numero delle giornate e dei pasti.                     
- Alloggio: e' rimborsabile nel caso di residenzialita'. I costi                
debbono essere documentati con  giustificativi di spesa oppure con              
ricevuta del singolo partecipante all'attivita' formativa, che                  
attesti il numero delle giornate e dei pernottamenti. La                        
residenzialita' deve essere prevista nel progetto.                              
- Trasporti: durante l'attivita' formativa ordinaria non e' previsto            
alcun rimborso, tranne il caso di distanza elevata e condizioni di              
forte disagio geografico: in cui si prevede il rimborso del costo del           
proprio mezzo di trasporto. Tale rimborso, la cui spesa deve essere             
documentata e motivata da parte dei partecipanti e' previsto nella              
misura di 1/5 del costo della benzina super.                                    
Durante lo svolgimento di visite guidate o di periodi di stage e'               
previsto il rimborso del mezzo pubblico per il raggiungimento del               
luogo di svolgimento (treno II classe, corriera, nave, metropolitana,           
aereo classe turistica) a fronte di apposito giustificativo di spesa.           
E' escluso l'utilizzo di taxi e autonoleggio. Tuttavia, in casi                 
particolari motivati e documentati e' riconosciuta la spesa per                 
l'utilizzo di taxi, o autonoleggio, o mezzo proprio, specie nei casi            
di reale impossibilita' a raggiungere agevolmente e tempestivamente             
la sede dell'attivita' formativa.                                               
E' sempre riconosciuto il rimborso dei trasporti speciali richiesti             
dai portatori di handicap.                                                      
Le spese di residenzialita' dei CFP convittuali sono spese ad hoc               
legate ai partecipanti.                                                         
Per quanto riguarda i costi relativi al diritto allo studio ammessi             
al cofinanziamento europeo, questi sono riconosciuti a partire                  
dall'esercizio 1997 e rendicontabili all'interno del preventivo dei             
costi, anche se non espressamente esplicitati in preventivo.                    
Non sono invece ammissibili le seguenti tipologie di spesa:                     
- il riscatto di attrezzature in leasing e gli oneri amministrativi,            
bancari e fiscali ad esso legati (compreso il software di base ed               
applicativi)                                                                    
- i costi di attrezzature nel caso di progetti di riqualificazione              
aziendale o di qualificazione volte all'assunzione presso l'azienda,            
anche mediante contratti di formazione lavoro                                   
- le spese relative alle quote associative ad organizzazioni                    
nazionali od estere                                                             
- le spese  bancarie, gli interessi di prestiti e fideiussione                  
bancaria o assicurativa                                                         
- altre spese finanziarie, quali gli oneri derivanti da rapporti con            
societa' finanziarie                                                            
- commissioni, indennita' extra contrattuali concesse al personale.             
Sono da intendersi per "commissioni e indennita' extra contrattuali"            
quelle spese non conseguenti ad accordi ai vari livelli tra le parti            
sociali, ovvero quelle spese che esulano da decisioni formali da                
parte degli organismi decisionali dell'ente in riferimento alle                 
politiche retributive del personale dipendente dello stesso.                    
- costi totali di costruzione o di acquisto di attrezzature                     
ammortizzabili. Rimangono ammissibili i costi di acquisto di                    
attrezzature di importo fino a Lire 1.000.000 (pari a Euro 516,46) da           
intendersi piu' IVA se ed in quanto la stessa  costituisca un costo;            
- spese di rappresentanza del soggetto gestore;                                 
- multe, penali di qualsiasi tipo anche per ritardati pagamenti.                
Vanno considerate entrate da dedurre dai costi totali presentati a              
contributo il ricavato delle vendite dei prodotti realizzati nel                
corso della formazione, le quote di partecipazione finanziaria o                
altri emolumenti versati dagli utenti.                                          
V.4 Il finanziamento degli incentivi per la qualificazione del                  
sistema formativo                                                               
Tali incentivi potranno essere erogati dalle Amministrazioni                    
provinciali con propri criteri in attuazione dei Programmi                      
provinciali per quanto concerne l'incentivazione degli Enti che                 
operano nell'ambito dei piani provinciali di formazione e di                    
orientamento; nonche' dalla Regione per quanto concerne gli enti che            
operano nell'ambito dei piani FSE a diretta titolarita' regionale.              
In attuazione del punto 4.1. degli Indirizzi 1997/99 e                          
compatibilmente con le risorse disponibili, la Giunta regionale                 
potra' attivare programmi di sostegno allo sviluppo del sistema                 
qualita' degli organismi di formazione, mediante:                               
A) sostegno finanziario agli organismi certificati ISO 9001, come               
specificato al punto 3.8 delle presenti direttive;                              
B) promozione e diffusione della cultura della qualita', mediante               
progetti finalizzati allo sviluppo della comunicazione;                         
C) l'allestimento di sedi formative in grado di ospitare enti                   
neo-associati aventi come finalita' la formazione professionale e               
l'orientamento;                                                                 
D) il contributo per l'abbattimento del 50% del costo del leasing (o            
altre forme contrattuali di nolo con riscatto finale) di attrezzature           
didattiche (con particolare riferimento all'uso delle tecnologie                
educative, alla formazione a distanza, ai laboratori e aule                     
esercitative) nonche' di attrezzature informatiche finalizzate alla             
gestione amministrativa, all'editing, alle reti di comunicazione                
interne e esterne all'ente.                                                     
Beneficiari: possono presentare progetti gli organismi di formazione            
(e/o i loro associati) che:                                                     
1. operano in modo continuativo sui piani regionali FSE (da almeno 3            
anni escluso quello in corso) ed hanno la propria sede legale in                
Emilia-Romagna;                                                                 
2. dimostrano limitatamente al punto C) di avere recentemente                   
modificato o essere in fase di modificazione della propria natura               
giuridica, per confluire in una forma gestionale associata o per                
accentuare il carattere imprenditoriale della propria gestione;                 
3. presentano un progetto di miglioramento della propria struttura              
operativa finalizzato alla qualita' del processo formativo e/o                  
all'efficienza gestionale.                                                      
Percentuali o quote di finanziamento inferiori possono essere                   
previste anche a soggetti diversi da quelli di cui sopra, sempre che,           
con i propri statuti, vi siano finalita' formative prevalenti.                  
Entita' del sostegno finanziario:                                               
- lettera a):                                                                   
Il finanziamento sara' erogato a certificazione avvenuta. Sono                  
calcolati in modo inversamente proporzionale alla capacita' di                  
bilancio o volume d'affari del soggetto richiedente.                            
E' previsto l'utilizzo della nuova voce di spesa B.5 "Altri costi di            
personale a carattere generale" per tutte le funzioni interne                   
all'Ente non previste dal CCNL (R e S, marketing, sistema                       
informativo, ecc..) che contribuiscono in processi di certificazione.           
- lettera b):                                                                   
Finanziamenti di seminari e convegni                                            
- lettera c):                                                                   
Contributo fino ad un massimo di Lire 200 milioni (pari a Euro                  
103.291,38) per ampliamento, ripristino e manutenzione di locali o              
edifici ed acquisto attrezzature; dotazione di beni, arredi,                    
strumenti didattici di laboratorio. Limitazione fino ad un massimo di           
Lire 40 milioni (pari a Euro 20.647,61) per acquisto attrezzature.              
- lettera d):                                                                   
Riconoscimento fino al 50% del costo del contratto di leasing.                  
L'abbattimento del costo del leasing e' riferibile ad un periodo non            
superiore ai tre anni in relazione al periodo di tempo durante il               
quale il bene viene utilizzato in percentuale della sua vita                    
economica.                                                                      
Modalita' procedurali.                                                          
L'Assessore regionale, in base alle disponibilita' finanziarie,                 
emette avviso pubblico per le richieste di finanziamento sugli                  
incentivi anche parzialmente per le singole voci fra quelle                     
individuate.                                                                    
Indica tra l'altro requisiti e condizioni di accesso nonche'                    
determina priorita' di finanziamento. Nomina altresi' il gruppo di              
valutazione dei soggetti e progetti idonei all'ottenimento dei                  
benefici.                                                                       
La mancata attuazione del progetto di miglioramento comporta la                 
revoca del finanziamento eventualmente accordato.                               
V.5 Quota di partecipazione finanziaria                                         
In relazione alle proprie condizioni lavorative e di eta', i                    
partecipanti alle diverse tipologie di attivita' formative dovranno             
contribuire mediante una quota di partecipazione finanziaria.                   
A. Le quote di partecipazione finanziaria                                       
Tutti coloro che si inseriscono nelle iniziative di formazione                  
iniziale e formazione superiore dovranno contribuire mediante una               
quota di partecipazione finanziaria minima cosi' definita:                      
- Lire 100.000 (pari a Euro 51,65) per la formazione iniziale;                  
- Lire 200.000 (pari a Euro 103,29) per formazione superiore                    
post-diploma;                                                                   
- Lire 300.000 (pari a Euro 154,94) per la formazione superiore                 
post-laurea.                                                                    
Sono esenti da tale quota di partecipazione finanziaria:                        
- gli utenti degli assi 1-3 e 4 per la programmazione FSE 1994/99;              
- i giovani rientranti nella categoria del disagio sociale segnalati            
dalla USL o dalle autorita' penitenziarie (portatori di handicap                
fisico e mentale, detenuti, ex-detenuti, tossicodipendenti) emigranti           
immigrati, nomadi, adulti disoccupati in eta' avanzata.                         
I lavoratori dipendenti ed autonomi che si iscrivono ad attivita' di            
formazione continua non promosse dalla propria impresa e a corsi                
abilitanti dovranno contribuire (direttamente o tramite la propria              
impresa) nella misura minima di:                                                
- Lire 150.000 (pari a Euro 77,47) per i corsi di perfezionamento e             
di qualificazione sul lavoro;                                                   
- Lire 250.000 (pari a Euro 129,11) per i percorsi individuali di               
riqualificazione e riconversione professionale;                                 
- Lire 50.000 (pari a Euro 25,82) per i corsi finalizzati al rilascio           
dei presidi sanitari in agricoltura (DPR 424/75);                               
- Lire 250.000 (pari a Euro 129,11) per i corsi abilitanti al REC;              
- Lire 250.000 (pari a Euro 129,11) per la abilitazione alla                    
fecondazione artificiale bovina e suina (Legge 74/74).                          
La quota di partecipazione a carico dei singoli partecipanti deve               
corrispondere ad un importo fisso stabilito in sede di iscrizione               
escludendo di conseguenza quote percentuali aleatorie sul costo                 
complessivo dell'attivita'.                                                     
Sono esenti da tale quota di partecipazione finanziaria:                        
- i formatori che operano nell'ambito del sistema regionale di                  
formazione professionale nel caso in cui siano partecipanti di un               
corso di "formazione dei formatori";                                            
- gli adulti CIG-CIGS e liste di mobilita'.                                     
Le quote di partecipazione finanziaria a carico dei partecipanti                
vanno versate al soggetto gestore all'atto della ammissione                     
all'iniziativa ed accertate mediante idoneo giustificativo.                     
Le imprese che promuovono o usufruiscono di progetti aziendali o                
interaziendali di formazione debbono contribuire al finanziamento di            
tali iniziative e nella misura minima del:                                      
- 10% per progetti rivolti ad aziende con interventi di CIGS;                   
- 20% per i progetti aziendali;                                                 
B. Gli assegni di frequenza                                                     
- In attuazione della Legge 118/71, ai giovani e adulti non occupati            
portatori di handicap, che frequentano corsi di orientamento e                  
formazione verra' riconosciuto un assegno di frequenza nella misura             
di Lire 2.000 (pari a Euro 1,03) per ogni ora frequentata; su                   
richiesta degli interessati e d'intesa con le loro associazioni, le             
Province potranno convertire gli assegni previsti in servizi di                 
accompagnamento;                                                                
- agli immigrati extracomunitari disoccupati che frequentano i corsi            
di formazione professionale verra' riconosciuto un assegno di                   
frequenza nella misura massima di Lire 3.000 (pari a Euro 1,55) per             
ogni ora frequentata;                                                           
- ai giovani che frequentano iniziative di alternanza scuola/lavoro             
di durata superiore a 50 ore o che svolgono stages e tirocini                   
aziendali con finalita' orientative o professionalizzanti non                   
ricomprese nei corsi sopra citati potra' essere corrisposto da parte            
dell'azienda o dell'ente pubblico ospitante un assegno di                       
frequenza/borsa di studio di entita' non superiore a Lire 4.000 (pari           
a Euro 2,07) per ogni ora frequentata.                                          
V.6 Ricorso ai contratti di prestazione d'opera intellettuale                   
Il ricorso da parte dei soggetti gestori al "terziario della                    
formazione" viene indicato dai regolamenti comunitari 1994/99 come              
condizione organizzativa indispensabile per progettare e gestire i              
processi formativi specie nell'area della formazione continua.                  
Anche per le istituzioni (Regione o Province) tale ricorso al                   
terziario della formazione rappresenta una esigenza operativa ed una            
condizione irrinunciabile e per governare un sistema formativo di               
qualita' ed in grado di diffondere l'innovazione.                               
I contratti di prestazione d'opera intellettuali a scala provinciale            
come regionale, dovranno in particolare consentire:                             
- raccordo con le fonti di innovazione (servizi alle imprese, poli              
tecnologici, imprese di punta, universita', ecc...);                            
- la flessibilita' organizzativa e l'efficienza gestionale interna;             
- la tempestivita' delle risposte richieste a Regioni e Province da             
parte del Sistema imprenditoriale e da parte dei soggetti gestori di            
attivita' formative.                                                            
Tenuto conto degli obiettivi specifici da raggiungere e                         
compatibilmente con quanto previsto dalla legge finanziaria                     
nazionale, le istituzioni titolari dei vari piani formativi, cosi'              
come i soggetti gestori pubblici e privati potranno pertanto                    
utilizzare le risorse comunitarie, nazionali e regionali                        
specificatamente dedicate alla formazione professionale e                       
all'orientamento per attivare in via ordinaria contratti di                     
prestazione d'opera intellettuale ad integrazione delle risorse umane           
proprie.                                                                        
Tale modalita' da attuarsi in sintonia con le leggi e normative                 
nazionali e regionali in materia nonche' con gli esiti della                    
contrattazione decentrata, dovranno tenere conto dei seguenti                   
criteri:                                                                        
- dare la precedenza alla valorizzazione delle competenze                       
specializzate gia' presenti nell'ambito degli enti di formazione                
professionale che operano sul territorio regionale, nel rispetto dei            
ruoli e delle rispettive responsabilita';                                       
- rispettare le tariffe unitarie previste al precedente punto V.3.              
per quanto concerne le docenze ed interventi assimilati.                        
V.7 Norma per la vendita dei materiali didattici FAD, materiali                 
prodotti dall'attivita' cofinanziati con risorse pubbliche                      
Gli organismi che producono materiali didattici FAD debbono liberarsi           
a monte di tutti i diritti patrimoniali degli autori.                           
Nel rispetto delle norme vigenti, e' intenzione della Regione                   
attivare una funzione unificata no profit per la promozione,                    
valorizzazione e distribuzione (anche in via telematica) di tutti i             
materiali FAD certificati prodotti nell'ambito del Sistema regionale.           
Ogni prodotto scaturente dall'attivita' formativa:                              
1) deve essere mantenuto presso la sede dell'ente;                              
2) puo' essere dato in dotazione ai partecipanti quale risultato                
dell'attivita' formativa, qualora il materiale non possa essere                 
riutilizzato;                                                                   
3) venduto e il ricavato deve essere posto a scomputo dei costi della           
formazione.                                                                     
CAP. VI - PROCEDURE PER IL COORDINAMENTO E IL MONITORAGGIO DEI PIANI            
(PROVINCIALI E REGIONALI)                                                       
Premessa                                                                        
Le procedure definite in questo capitolo delle Direttive intendono              
avviare una concreta modalita' innovativa per la costruzione del                
quadro regionale di programmazione fondato sul partnerariato                    
programmatico fra Regione e Province.                                           
Le procedure individuate fanno riferimento ad alcuni  principi di               
carattere generale fissati negli Indirizzi 1997/99, che di seguito si           
richiamano:                                                                     
- la conferma dell'approccio "bottom up" secondo cui il quadro                  
regionale di programmazione e' costruito a partire dai programmi                
provinciali, che costituiscono altresi' la base per la elaborazione             
di nuove proposte programmatiche per l'avvio dei negoziati con la               
Commissione della CE per l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse              
del Fondo sociale europeo;                                                      
- la predisposizione e l'utilizzo di procedure comuni per la                    
valutazione dei risultati e dell'impatto globale dei piani e delle              
politiche formative;                                                            
- l'adozione di procedure di assegnazione e di concreta erogazione              
delle risorse finanziarie che corrispondano il piu' possibile alle              
effettive esigenze di cassa ed ai tempi di erogazione dei soggetti              
titolari dei piani;                                                             
- la completa realizzazione di un sistema omogeneo di monitoraggio              
dei piani che ne consenta il coordinamento e il governo in itinere in           
sede di Comitato di Sorveglianza.                                               
VI.1 Programmi poliennali provinciali e modalita' di rilascio della             
conformita' agli indirizzi regionali                                            
I programmi provinciali rappresentano  lo strumento tramite il quale            
le Province  recepiscono gli indirizzi regionali e stabiliscono le              
scelte programmatiche a scala locale, sulla base delle esigenze                 
socioeconomiche del proprio territorio, tenuto conto della situazione           
e dei risultati del sistema provinciale di formazione. I programmi              
provinciali hanno un carattere operativo e fissano tutte le scelte              
necessarie per la successiva adozione dei piani di attivita'.                   
A. Processo di costruzione dei programmi poliennali                             
Gli indirizzi programmatici regionali e il quadro di programmazione             
risultante dai Documenti unitari di programmazione e dai Programmi              
operativi vigenti per l'utilizzo sul territorio regionale nel                   
triennio 1997/99, delle risorse comunitarie del Fondo sociale                   
europeo, costituiscono il quadro di riferimento per la Regione e le             
Province per la programmazione poliennale delle attivita'.                      
L'applicazione dei nuovi Indirizzi programmatici regionali, approvati           
dal Consiglio regionale con atto 487 del 21 novembre 1996, ha aperto            
un processo di verifica programmatica che dovra' portare, nel                   
triennio, alla costruzione di un nuovo quadro di riferimento                    
programmatico che tenga conto delle modificazioni sociali ed                    
economiche in atto sul territorio regionale, ed aggiorni il sistema             
formativo regionale alle annunciate profonde riforme del quadro                 
normativo nazionale in materia di organizzazione scolastica e per               
l'attuazione del Patto per il lavoro fra Governo e Parti sociali.               
Nel periodo di vigenza degli Indirizzi 1997/99, la Regione, di                  
concerto con le Province, dovra' inoltre predisporre nuove proposte             
programmatiche per l'avvio dei negoziati con l'Unione Europea per               
l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse FSE per la formazione                 
professionale e gli aiuti all'occupazione.                                      
In questa prospettiva, la Regione si impegna alla costruzione del               
quadro regionale programmatico con modalita' che prevedano il pieno             
utilizzo e la valorizzazione degli elementi specifici e generali                
della programmazione poliennale che verra' attivata dalle Province              
delegate in adeguamento ai nuovi Indirizzi programmatici regionali.             
Saranno quindi concordate fra gli Assessori provinciali e regionale,            
modalita' per fasi di confronto programmatico da organizzarsi sia in            
fase di predisposizione dei piani che in fasi successive.                       
Le Province sono comunque tenute ad attivare, con modalita' proprie,            
analoghe a quelle previste dagli Indirizzi regionali, un processo               
ampio di consultazione e concertazione con le parti sociali ed                  
economiche a livello locale, attivando in particolare un tavolo di              
concertazione con le Parti sociali e coinvolgendo attivamente gli               
Enti locali e il mondo della scuola.                                            
B. Contenuti minimi della programmazione poliennale provinciale                 
Al fine di garantire la confrontabilita' a scala regionale dei                  
programmi provinciali e ferma restando l'autonoma determinazione                
delle forme e delle modalita' di pianificazione, nonche' l'autonomia            
statutaria di ogni ente che puo' prevedere diversita' nel riparto               
delle competenze, viene qui di seguito definita l'articolazione tipo            
dei programmi provinciali.                                                      
1. L'analisi di contesto                                                        
Si richiede la descrizione della situazione locale, in termini di               
ricostruzione del contesto socio-economico e delle prospettive                  
nell'arco di tempo assunto nella programmazione finanziaria, in                 
particolare: l'analisi deve essere supportata da indicatori di                  
situazione (tavole statistiche con indicazione della Fonte)                     
relativamente all'andamento dei principali fenomeni sociali ed                  
economici, del mercato del lavoro e della situazione scolastica nel             
territorio provinciale.                                                         
Al fine di una lettura trasversale dei programmi a livello regionale            
l'analisi di contesto dovra' essere corredata  almeno da una serie di           
indicatori di situazione, a livello provinciale, (tavole statistiche            
di dati) concordata, fra l'Assessorato regionale e le Provincie.                
La Regione, previo confronto con le Province, adotta gli indicatori,            
i criteri e le procedure per l'analisi di contesto.                             
Le Province potranno utilizzare, oltre agli indicatori come sopra               
concordati, altri indicatori piu' specifici a supporto delle                    
strategie e priorita' espresse nel programma.                                   
2. Verifiche di impatto occupazionale, lavorativo e socio-economico             
Si richiede la descrizione dei risultati attesi e la valutazione                
dell'impatto socio-economico della programmazione precedente,                   
relativamente alle verifiche effettuate sui risultati dei Piani                 
formativi in termini di impatto occupazionale, lavorativo, sociale ed           
economico.                                                                      
L'analisi sara' corredata pertanto da una analoga griglia di                    
indicatori di risultato a livello provinciale e regionale. La Regione           
adotta la griglia degli indicatori di risultato previo confronto con            
le Province.                                                                    
3. Gli obiettivi e le strategie di intervento per il triennio (Piano            
delle attivita')                                                                
- Quantificazione degli obiettivi che ci si propone in via di massima           
di raggiungere nel triennio per ciascuna delle principali aree di               
intervento (con allocazione previsionale delle risorse);                        
- previsioni quali/quantitative dei fabbisogni di qualificazione per            
percorsi integrati scuola/formazione professionale;                             
- innovazioni necessarie per rispondere alle esigenze del territorio.           
4. Le azioni strutturali e le misure di accompagnamento per il                  
miglioramento della qualita' del sistema provinciale                            
Esplicitazione delle linee di intervento che si intendono portare               
avanti per il riordino del sistema provinciale di formazione                    
professionale per l'assetto della rete dell'orientamento, e per                 
sviluppare la qualita' del sistema, con relativa quantificazione                
delle risorse che si intende dedicare a ciascuna azione.                        
Tali azioni continuative possono riguardare:                                    
- incentivi per il miglioramento della qualita' del sistema;                    
- azioni di supporto e servizi alla formazione;                                 
- azioni di riordino strutturale.                                               
5. Linee guida e priorita' per la definizione successiva dei criteri            
e  procedure che la Provincia intende adottare per la valutazione               
della qualita' dei progetti e la selezione delle richieste di                   
finanziamento                                                                   
6. Linee guida per l'attivazione di strumenti, intese e accordi con             
altre istituzioni per l'attuazione del programma                                
C. Parere di conformita' regionale sui Programmi provinciali                    
I Programmi provinciali poliennali dovranno essere inviati al                   
Servizio regionale competente, possibilmente utilizzando strumenti              
informatici, al fine del rilascio del parere di conformita'.                    
Il  parere di conformita' regionale sui Programmi poliennali                    
provinciali e sulle loro eventuali successive modificazioni verra'              
dato sulla base dell'idoneita' del processo di programmazione agli              
indirizzi e direttive vigenti  stabilito mediante la:                           
- verifica della pertinenza e della significativita' della analisi di           
contesto e dell'analisi di impatto;                                             
- verifica del rispetto degli indirizzi regionali e comunitari e dei            
vincoli riguardanti gli obiettivi quantitativi di triennio;                     
- verifica della reale consistenza delle procedure di concertazione             
con le Forze sociali adottate, conformemente a quanto previsto dagli            
Indirizzi;                                                                      
- verifica del rispetto dei criteri previsti per l'accesso ai fondi.            
La Regione si impegna a svolgere la relativa istruttoria, anche                 
affidandola a singoli responsabili di procedimento, entro un mese dal           
ricevimento del Programma, completo di tutti gli atti ed elaborati              
richiesti, da parte della Provincia.                                            
Il parere di conformita' regionale viene rilasciato, con procedure              
d'urgenza, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale           
sentito il parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 17           
della L.R. n. 19/79.                                                            
Il parere positivo di conformita' e' condizione per l'impegno, da               
parte della Regione, della spesa prevista nel tetto provinciale del             
primo anno di attivita' oggetto della programmazione poliennale                 
esaminata, con le modalita' di cui al successivo punto "Tempi,                  
modalita' e procedure di erogazione alle Province dei finanziamenti             
annuali assegnati". Nel caso l'istruttoria del Programma poliennale             
provinciale evidenzi elementi di parziale non conformita',                      
l'Assessore regionale al Lavoro e formazione professionale potra'               
invitare la Provincia interessata a proporre proprie controdeduzioni            
od a modificare le parti ritenute non conformi, prima dell'adozione             
della delibera di Giunta regionale di proposta al Consiglio.                    
VI.2 Contenuti minimi dei bandi                                                 
I bandi emanati dai soggetti titolari di piani di formazione                    
professionale e di orientamento dovranno riportare:                             
a) le tipologie di azioni finanziabili;                                         
b) le caratteristiche e i requisiti dei destinatari finali delle                
azioni finanziabili;                                                            
c) le caratteristiche e i requisiti dei soggetti promotori e dei                
soggetti attuatori di tali azioni;                                              
d) i criteri specifici di valutazione dei progetti e i loro pesi                
rispettivi, con riferimento alle finalita' e alle priorita' rispetto            
  alle esigenze del territorio di riferimento, e con indicazione del            
punteggio minimo per ottenere l'idoneita'                                       
e) l'importo complessivo messo a bando e sua eventuale articolazione            
interna;                                                                        
f) la eventuale dimensione finanziaria massima dei progetti                     
candidabili;                                                                    
g) il termine di scadenza del bando (almeno 20 giorni dalla                     
pubblicazione) e le modalita' di presentazione delle candidature.               
VI.3 I piani annuali delle attivita'                                            
L'attuazione dei programmi poliennali provinciali, dei Documenti                
unici di programmazione (DOCUP) a livello regionale avviene mediante            
l'approvazione di piani delle attivita' programmati da parte degli              
Organi amministrativi competenti all'interno delle Amministrazioni              
titolari dei piani stessi.                                                      
Ogni piano deve contenere:                                                      
- il riferimento al documento relativo alla programmazione ed in                
particolare agli obiettivi e le strategie a cui il piano da'                    
attuazione;                                                                     
- il richiamo al rispetto dei criteri e delle procedure adottate per            
la valutazione dei progetti e delle procedure di selezione delle                
richieste di finanziamento;                                                     
- il richiamo al rispetto delle procedure di monitoraggio del piano             
previste dalle Direttive e dal Programma;                                       
- fac-simile del documento attestante l'impegno delle parti                     
(Amministrazione pubblica e soggetto gestore) con riferimento a                 
quanto previsto al Cap. 7 delle presenti Direttive con particolare              
riferimento ai criteri e le procedure per l'assegnazione dei                    
finanziamenti a soggetti gestori delle attivita';                               
- l'elenco delle attivita' (di formazione e di orientamento) e delle            
azioni di accompagnamento (che consistono nell'affidamento di                   
incarichi e assegnazione di incentivi ad enti, societa' di servizi e            
persone), per la loro attuazione anche in piu' soluzioni;                       
- le quote di finanziamento previste e relativi impegni di spesa.               
Ogni piano deve assumere un carattere dinamico, puo' essere adottato            
in piu' tranches successive nell'arco dell'anno e prevedere                     
modalita' che consentono la modificazione o il reimpegno rapido degli           
importi qualora non corrispondessero piu' alle necessita'                       
inizialmente identificate.                                                      
L'azione regionale di sorveglianza sui piani provinciali di attivita'           
verra' attuata in itinere mediante l'accesso ai dati del Sistema                
Informativo regionale che ogni Provincia e' tenuta a mantenere                  
continuamente aggiornato.                                                       
Nello specifico ogni soggetto titolare di piano inviera' al Sistema             
Informativo Formazione professionale della Regione l'archivio delle             
attivita' approvate complete di tutte le informazioni acquisite                 
mediante l'istruttoria e previste dalla modulistica standard                    
utilizzata. Con atto del dirigente  del Servizio regionale competente           
vengono fissati gli standard informativi e le modalita' di                      
trasmissione delle informazioni e successive modificazioni.                     
L'azione regionale di sorveglianza sulle azioni per il miglioramento            
qualitativo del sistema provinciale potra' essere attivata sia in               
itinere che in fase finale e riguardera' il merito dei progetti e i             
risultati raggiunti.                                                            
VI.4 Articolazione delle risorse assegnate alle Province                        
I budget finanziari assegnati alle Provincie per l'anno 1998 (ad                
esclusione delle risorse Ob. 2 FSE) di cui alla tabella allegata,               
sono composti da:                                                               
a) fondi regionali per attivita' non cofinanziate dal FSE;                      
b) fondi regionali per attivita' cofinanziate dal FSE;                          
c) fondi nazionali;                                                             
d) risorse FSE;                                                                 
tenuto conto che il costo del personale regionale dei CFP pubblici              
(LR 54/95), utilizzato nell'ambito dei progetti cofinanziati dal FSE            
concorre al cofinanziamento regionale in quanto parte del costo di              
tali progetti. Le Provincie dovranno programmare e finanziare, in via           
prioritaria attraverso l'uso integrato delle risorse finalizzate,               
tutte le iniziative rientranti nell'Ob. 3 / Asse 3 del FSE (soggetti            
a rischio di esclusione).                                                       
Le Provincie potranno altresi' programmare e finanziare, attraverso             
l'uso integrato delle medesime risorse, ulteriori iniziative, purche'           
coerenti con gli orientamenti e i vincoli posti dalle decisioni U.E.            
La Giunta regionale vista l'approvazione da parte dell'U.E. del DOCUP           
Ob. 2 per il periodo 1 gennaio 1997 - 31 dicembre 1999, provvedera'             
per gli anni 1997, 1998 e 1999 alla ripartizione delle risorse in               
parti uguali fra le Province territorialmente interessate.                      
Le Province cosi' individuate dovranno programmare e finanziare,                
tramite l'uso integrato delle risorse finalizzate, interventi di                
formazione con esclusivo riferimento ai Comuni e alle circoscrizioni            
dell'Area Ob. 2 e dovranno operare secondo quanto stabilito dal DOCUP           
1997/99.                                                                        
L'uso integrato delle risorse nazionali e comunitarie richiede il               
rispetto a livello di piano delle seguenti quote:                               
Obiettivo 3                                                                     
- 45% a carico del FSE;                                                         
- 55% a carico delle risorse nazionali e regionali;                             
Obiettivo 4                                                                     
- 45% a carico del FSE;                                                         
- 20% a carico privati, ivi comprendendo il mancato reddito dei                 
partecipanti;                                                                   
- 35% a carico delle risorse regionali e nazionali.                             
Le Provincie potranno utilizzare le assegnazioni di cofinanziamento             
regionale e nazionale con criteri di flessibilita' nel rispetto delle           
misure finanziate (55% o 35%) e modulando l'importo a seconda della             
concreta imputazione al cofinanziamento del costo del personale                 
regionale (L.R. 54/95) impegnato nei progetti formativi.                        
Le Province potranno altresi' programmare iniziative cofinanziate dal           
FSE per le quali la quota del 55% a carico dei pubblici poteri                  
italiani non viene impegnata sul tetto provinciale messo a                      
disposizione dalla Regione, ma viene messa a disposizione da altri              
Enti pubblici (Scuola di Stato per i percorsi integrati, USL, Camera            
di Commercio, Enti locali, ecc.).                                               
In tale caso, le Province, all'atto di approvazione del piano delle             
attivita', dovranno approvare l'intero costo della iniziativa                   
indicando entita' e provenienza delle risorse pubbliche aggiuntive              
messe a disposizione.                                                           
L'utilizzo delle risorse di FNR e di cofinanziamento assegnate dalla            
Regione e' vincolato all'impiego della corrispondente quota di FSE              
assegnata. In mancanza, le quote non utilizzate devono essere                   
restituite alla Regione.                                                        
Le Amministrazioni delegate sono tenute ad osservare quanto stabilito           
dalla L.R. 31/77 in materia di contabilita' regionale in ordine ai              
capitoli di spesa da utilizzare per i fondi assegnati,                          
compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di                       
contabilita' degli Enti locali.                                                 
Al fine di garantire su base regionale il rispetto degli importi                
assegnati dalla Unione Europea, nonche' al fine di garantirne il loro           
pieno utilizzo, la Regione provvedera', d'intesa con le Province, ad            
indicare l'articolazione di massima per assi e sub-assi degli importi           
di riferimento per la programmazione provinciale, nonche' a                     
monitorarne gli eventuali scostamenti. I singoli importi potranno               
comunque essere superati, esclusivamente in presenza di un accordo              
scritto con la Regione.                                                         
Le Province sono considerate ai sensi dei regolamenti comunitari                
beneficiarie finali dei finanziamenti comunitari e come tali sono               
tenute a comunicare alla Regione, ogni 3 mesi, lo stato di attuazione           
degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati relativi sia alle              
risorse FSE che a quelle di cofinanziamento, secondo lo schema                  
all'uopo predisposto dalla Commissione dell'Unione Europea,                     
articolato per obiettivi e assi di intervento.La Regione rimane                 
responsabile della correttezza dell'utilizzo delle risorse                      
comunitarie assegnate, riassunta complessivamente nei certificati               
annuali di saldo con riferimento anche ai fondi gestiti per delega              
dalle Province.                                                                 
A tal fine la Regione esercita la vigilanza sulla interpretazione ed            
applicazione dei regolamenti e delle decisioni comunitarie, e potra'            
disporre controlli specifici od a campione sulle singole attivita' o            
piani.                                                                          
Entro il 31 dicembre 2001 la Regione dovra' presentare alla C.E. la             
rendicontazione dei piani realizzati fino al 31 dicembre 1999. Le               
modificazioni normative e strutturali intervenute nel corso della               
realizzazione dei programmi hanno peraltro causato ritardi e                    
difficolta' di attuazione che devono essere recuperati con uno sforzo           
straordinario e comune di tutti i soggetti pubblici titolari dei                
piani, rivolto a concludere le operazioni di rendicontazione                    
arretrate.                                                                      
Le Province sono impegnate a rispettare le scadenze sopra indicate,             
mobilitando le risorse interne disponibili di personale, tuttavia la            
mole quantitativa dell'arretrato accumulato, e l'esigenza di                    
assicurare omogeneita' alle procedure di controllo rendicontuale,               
impongono l'adozione di strumenti straordinari di intervento. La                
Regione autorizza pertanto le Province delegate ad utilizzare i fondi           
liberi regionali assegnati sui tetti provinciali, oltre naturalmente            
alle dotazioni complessive assegnate per l'espletamento delle                   
funzioni delegate, al fine di acquisire, anche sul mercato, i servizi           
tecnici e operativi indispensabili alla preparazione dei rendiconti             
ed alla fase istruttoria, che comunque dovra' svolgersi e concludersi           
sotto la diretta responsabilita' dell'Amministrazione titolare del              
piano, la quale dovra' inoltre operare controlli a campione ed                  
un'adeguata verifica del lavoro di preparazione e collaborazione                
istruttoria svolto dagli organismi di servizio incaricati.                      
Assegnazione finanziaria complessiva alle Provincie per l'anno 1998             
(con esclusione delle risorse Ob. 2 FSE)                                        
La conformita' ottenuta dai programmi provinciali, la disponibilita'            
poliennale delle risorse sui programmi operativi e Doc.U.P. della UE,           
e sui finanziamenti nazionali e regionali, costituiscono il quadro di           
riferimento poliennale nell'ambito del quale le Province, fermo                 
restando il rispetto dei vigenti ordinamenti contabili, possono                 
operare la propria programmazione, anche in termini di previsioni di            
massima poliennali.                                                             
La tabella seguente evidenzia il complesso delle risorse finanziarie            
assegnate dalla Regione per la programmazione provinciale per l'anno            
1998, distinte per fonti di finanziamento.                                      
Tempi, modalita' e procedure di erogazione alle Province dei                    
finanziamenti annuali assegnati                                                 
Gli Indirizzi regionali approvati con delibera consiliare 487/96                
fissano il principio dell'assegnazione minima costante di risorse               
alle Province nel triennio di vigenza sulla base dei tetti definiti             
per l'anno 1997 con delibera di Giunta regionale 2011/96. Eventuali             
fonti aggiuntive di finanziamento saranno oggetto di specifiche                 
assegnazioni alle Province delegate sulla base dei criteri di                   
ripartizione definiti negli specifici atti di programmazione                    
operativa, negoziati con le singole Province delegate anche sulla               
base della valutazione dei risultati raggiunti nell'attuazione dei              
piani ordinari.                                                                 
Il Servizio regionale competente provvede con atto del Dirigente                
all'impegno ed alla liquidazione dei fondi spettanti a ciascuna                 
Provincia con le seguenti modalita':                                            
- Il primo acconto, pari al 60% delle risorse spettanti ad                      
esecutivita' della delibera regionale di approvazione della                     
conformita' dei Programmi provinciali ed a condizione della verifica            
dell'andamento delle erogazioni nell'anno precedente tale che la                
Provincia abbia raggiunto almeno il 60% di erogazione sull'impegnato;           
- il saldo  40% a dimostrazione, mediante i rapporti del monitoraggio           
finanziario, dell'avvenuto impegno di una quota delle risorse                   
assegnate pari all'ammontare del primo acconto, e dell'avvenuta                 
liquidazione di almeno il 60% dell'impegnato. Il saldo, a partire dal           
1998 sara' altresi' condizionato alla presentazione degli atti                  
formali che attestino l'avvenuto controllo da parte della Provincia             
dei rendiconti degli Enti gestori per tutte le attivita' facenti capo           
alle risorse assegnate nel penultimo esercizio finanziario rispetto a           
quello in corso.                                                                
In via eccezionale per l'anno 1999 il Dirigente competente                      
provvedera':                                                                    
- ad impegnare il primo acconto pari al 90% entro il mese di aprile e           
ad esecutivita' del suddetto atto di impegno a liquidare ai sensi               
della L.R. 31/77 cosi' come modificata dalla L.R. 40/94;                        
- ad impegnare il saldo 10% entro il mese di luglio nei limiti delle            
normative legate al bilancio di competenza e a liquidare, a                     
dimostrazione mediante i rapporti del monitoraggio finanziario                  
dell'avvenuto impegno di almeno il 60% del primo acconto e                      
dell'avvenuto pagamento di almeno il 60% dell'impegnato.                        
Nel caso in cui l'operazione di controllo dei rendiconti evidenzi una           
differenza fra l'importo impegnato e quello da liquidare, la                    
Provincia dovra' restituire la differenza alla Regione; al fine di              
contenere le restituzioni le Province sono invitate ad individuare              
modalita' di pagamento che individuano delle quote da pagare a                  
seguito delle verifiche rendicontuali.                                          
L'importo assegnato nel tetto provinciale annuale deve essere                   
integralmente impegnato nel corso dell'esercizio finanziario di                 
riferimento. Non e' ammesso lo slittamento di fondi non impegnati               
all'esercizio successivo. In casi eccezionali l'importo eventualmente           
non impegnato, evidenziato dal monitoraggio finanziario, sara'                  
defalcato dal tetto delle risorse da assegnare per l'anno successivo,           
previo esame e proposta in sede di Comitato di sorveglianza.                    
Al fine di garantire il completo utilizzo dei fondi comunitari                  
disponibili, in via eccezionale nell'anno 1999 le Amministrazioni               
provinciali sono tenute ad utilizzare nella programmazione delle                
attivita' tutti i residui derivanti dalle economie di gestione                  
accertati, sia in fase di gestione che in fase di verifica                      
rendicontuale e relativi alle assegnazioni finanziarie collegate al             
Fondo Sociale Europeo 1994/99.                                                  
Per le medesime programmazioni FSE 1994/99 e per le economie da                 
accertare le Provincie sono autorizzate ad effettuare operazioni di             
"over booking" con progettazioni coerenti per obiettivi e per assi di           
riferimento ma finanziate originariamente con risorse libere nel                
medesimo periodo di riferimento 1994/99.                                        
Le risorse comunitarie a disposizione nel periodo 1994/99 devono                
essere completamente impegnate entro il 31/12/1999 e debbono essere             
interamente pagate entro il 31/12/2001, sia dalle Amministrazioni               
provinciali e regionale, che dai soggetti attuatori.                            
VI.5 Monitoraggio/Controllo di gestione sullo stato di avanzamento              
dei piani                                                                       
La Regione secondo gli indirizzi comunitari e regionali e' tenuta a             
servirsi di un sistema di monitoraggio di tutte le attivita'                    
(formazione, orientamento ed altro) relativamente alle fasi del                 
processo dell'attivita' di FP delegata e non. Il monitoraggio si                
realizza mediante la rilevazione sistematica delle informazioni                 
riguardanti l'attuazione degli interventi, i risultati e gli effetti            
da essi prodotti.                                                               
La costruzione di una base dati ha una funzione fondamentale ai fini            
di conoscenza per la decisione perche' deve essere in grado di                  
trasformare le informazioni elementari, che derivano dalla                      
programmazione e attuazione dei singoli interventi.                             
Monitoraggio fisico e finanziario (indicatori di realizzazione) dei             
piani.                                                                          
I soggetti titolari dei Piani devono comunque disporre e, nel caso              
delle Province, fornire alla Regione tutte le informazioni relative             
agli interventi (progetti ed azioni), approvati con i rispettivi                
piani.                                                                          
A livello provinciale, nel 1996 e' stata introdotta una rilevazione             
degli indicatori di realizzazione mediante la sperimentazione di                
nuovi sistemi di monitoraggio fisico e finanziario dei piani 1996.              
Tale sistema potra' essere modificato ed aggiornato sulla base                  
dell'andamento dello sviluppo del Sistema Informativo regionale.                
Sulla stessa base, saranno adottati gli standard informativi relativi           
agli indicatori di realizzazione a livello regionale.                           
VI.6 Verifiche globali di efficienza e di impatto dei piani                     
Controllo di gestione                                                           
Obiettivo prioritario per la Regione e' la informatizzazione                    
integrale delle procedure, finalizzata in primo luogo al "controllo             
di gestione".                                                                   
La Provincia concorre, mediante il trasferimento delle informazioni             
relative alle fasi di programmazione e attuazione dei piani                     
provinciali, come precedentemente indicato, alla realizzazione della            
attivita' di "controllo di gestione" a livello regionale                        
dell'attivita' formativa, di orientamento e di inserimento al lavoro.           
Gli Indirizzi regionali e quelli comunitari richiedono la                       
predisposizione di procedure di valutazione dei risultati                       
dell'attivita' programmata, sulla base del confronto in termini di              
efficacia ed efficienza, fra gli obiettivi prefissati nei programmi e           
le risultanze effettive al termine del periodo. A tal fine e'                   
essenziale la costruzione concordata di un sistema informativo                  
unitario di controllo della gestione, e l'adozione di adeguate                  
procedure di controllo in itinere dello stato della realizzazione,              
per consentire all'intero sistema regionale di provvedere alle                  
modifiche ed alle integrazioni indispensabili.                                  
Numerose Province sono dotate di sistemi di valutazione ex post                 
dell'efficacia degli interventi, e la Regione sta attivando a sua               
volta un sistema di valutazione sui piani regionali. La Regione                 
intende inoltre, come prevedono gli Indirizzi programmatici,                    
acquisire, con modalita' che verranno definite in modo sperimentale e           
concertate con le Province delegate, valutazioni periodiche delle               
politiche e degli interventi complessivamente attuati sul territorio            
regionale, da parte di valutatori esterni e indipendenti                        
dall'Amministrazione.                                                           
La modalita' ordinaria di valutazione in itinere dell'attuazione dei            
piani e programmi regionali e provinciali, e' attuata dalla Giunta              
regionale avvalendosi del Comitato di Sorveglianza di cui al Capitolo           
I - Ruoli e apporti per il governo del sistema, degli Indirizzi                 
programmatici regionali.                                                        
VI.7 Le presenti direttive si intendono automaticamente modificate in           
conseguenza di variazioni alle normative statali e comunitarie di               
riferimento, fin dal momento della loro notifica ai soggetti titolari           
dei piani.                                                                      
Riepilogo delle risorse regionali, nazionali, e comunitarie (OB.3 e             
4) assegnate alle Province per l'anno 1998                                      
(segue Allegato)                                                                
CAP. VII - STANDARD PROCEDURALI ED INFORMATIVI                                  
VII.1 Finanziamento delle Scuole specializzate                                  
stata predisposta una apposita modulistica per la candidatura, la               
gestione e il controllo delle attivita', alla quale occorre fare                
riferimento. Come richiamato negli Indirizzi per la formazione                  
professionale, al Capitolo VI "Le azioni regionali", sono attivate o            
sono in via di attivazione alcune Scuole regionali specializzate                
finalizzate a garantire alti livelli di qualificazione ed economie di           
scala, per ambiti ristretti che necessitano di investimenti                     
strutturali, di metodologie e attrezzature didattiche particolari.              
Le aree di specializzazione nelle quali si sta attualmente                      
intervenendo sono la "Ristorazione" e la "Polizia locale"; per quanto           
riguarda la "Ristorazione" e' gia' operante la sede di Serramazzoni             
per l'area territoriale Emilia Nord - Occidentale, mentre si sta                
procedendo alla realizzazione di una struttura per l'area romagnola.            
Nell'area "Polizia locale" sono invece in fase d'esame da parte degli           
Enti risultati idonei al bando di selezione delle candidature, i                
progetti  per la gestione della Scuola, proposti alla Regione entro             
marzo 1997.                                                                     
Nuove ipotesi di intervento in altre aree di specializzazione                   
potranno essere prese in considerazione attraverso le analisi di                
specifiche "aree di nicchia", che potranno emergere da ricerche e               
lavori in corso di elaborazione.                                                
Procedure per la scelta dei soggetti                                            
I candidati alla gestione delle Scuole regionali specializzate sono             
selezionati attraverso bandi pubblici predisposti dalla Regione e               
ammessi, se in possesso dei requisiti richiesti, a presentare i                 
progetti attuativi. Le proposte pervenute vengono esaminate da                  
appositi "nuclei di valutazione", composti da funzionari regionali ed           
eventuali esperti esterni del settore, che individuano il soggetto              
piu' idoneo alla gestione della Scuola regionale specializzata, sulla           
base dei criteri indicati nel bando e nelle linee guida del settore.            
Procedure per la gestione dell'attivita' delle Scuole regionali                 
specializzate                                                                   
La gestione delle Scuole regionali specializzate viene affidata al              
soggetto, individuato dal nucleo di valutazione, attraverso apposita            
convenzione, stipulata con la Regione, che dovra' definire, sulla               
base del progetto attuativo approvato, i seguenti aspetti:                      
- sede della scuola e ambito territoriale di riferimento;                       
- ambiti di intervento con particolare riferimento a:                           
- analisi quali/quantitativa dell'area di riferimento,                          
- messa a punto e tendenze dei profili professionali dell'area,                 
- progettazione formativa in relazione a specifici fabbisogni,                  
- produzione di materiali didattici con particolare riferimento alla            
FAD;                                                                            
- iniziative di comunicazione diffusione e trasferibilita' delle                
metodologie e delle strumentazioni, tese, in collaborazione con                 
l'Assessorato, alla validazione dei prodotti didattici e delle                  
sperimentazioni;                                                                
- attivazione della scuola e programmazione dell'attivita' formativa            
e delle azioni di supporto alla didattica;                                      
- monte ore massimo di formazione e modalita' di finanziamento delle            
attivita' oggetto della convenzione;                                            
- impegni reciprocamente assunti dal soggetto gestore e dalla                   
Regione;                                                                        
- durata della convenzione;                                                     
- verifiche periodiche sugli effetti indotti dall'attivazione della             
scuola;                                                                         
- verifiche specifiche sulla qualita' del processo organizzativo e              
gestionale della scuola, in rapporto agli obiettivi del progetto di             
fattibilita'.                                                                   
Attuazione dell'attivita'                                                       
La programmazione delle attivita' delle Scuole regionali                        
specializzate potra' essere di competenza regionale o provinciale, a            
seconda di quanto previsto in sede di stipula della convenzione, alla           
quale parteciperanno eventualmente anche le Province interessate;               
resta comunque fondamentale il coinvolgimento delle Province                    
dell'ambito territoriale di riferimento nelle diverse fasi di                   
programmazione, attuazione e verifica finale delle attivita'.                   
Qualora si tratti di  programmi finanziati con fondi di diretta                 
competenza regionale le Province dell'ambito territoriale di                    
riferimento dovranno comunque essere sentite sui programmi di                   
attivita' presentati dal soggetto gestore della Scuola.                         
Per quanto riguarda l'attuazione delle attivita' corsuali e, in                 
particolare per quanto attiene l'individuazione dei profili e delle             
qualifiche, la scelta delle tipologie corsuali, le durate, i                    
parametri finanziari, la gestione e la rendicontazione, si fara'                
riferimento alle normative generali, indicate nelle presenti                    
direttive.                                                                      
I singoli progetti di attivita' corsuale e non corsuale, ricompresi             
nei programmi annuali di riferimento, verranno sottoposti                       
all'approvazione da parte della Giunta regionale sulla base:                    
- del giudizio di conformita' al programma e alla convenzione con la            
Scuola, espressa dal Servizio Sviluppo dei Sistemi formativi;                   
- della valutazione tecnica dei singoli corsi, espressa dal Nucleo di           
valutazione dell'Assessorato, sulla base dei criteri ordinari                   
utilizzati, e tesa ad assicurare la rispondenza qualitativa dei                 
progetti alla normativa generale.                                               
Durante lo svolgimento delle attivita' formative potranno essere                
effettuate verifiche in itinere, secondo le norme specificate nelle             
presenti direttive; saranno invece definite all'interno delle singole           
convenzioni, le modalita' specifiche per le verifiche ex post e per             
la valutazione di efficienza e impatto dell'attivazione delle singole           
Scuole specializzate.                                                           
VII.2 Proposte di attivita' da parte dei soggetti gestori                       
Con bando specifico, l'Amministrazione responsabile di un piano                 
formativo stabilisce il termine entro il quale vanno presentate le              
candidature e le eventuali condizioni specifiche da soddisfare (punto           
6.2 delle presenti direttive). In attuazione dell'art. 3 L.R. 19/79,            
la Regione si riserva inoltre la facolta' di promuovere e programmare           
iniziative formative sperimentali e/o iniziative a particolare                  
specializzazione di diretto interesse regionale facendo riferimento             
alle norme regionali vigenti.                                                   
Le iniziative formative che costituiscono risposta a casi                       
significativi di emergenza occupazionale possono essere candidate               
anche al di fuori dei bandi.                                                    
Il soggetto che si candida per la gestione di attivita' formative o             
di orientamento deve presentare, di norma su supporto magnetico                 
secondo gli standarts informatici-informativi regionali:                        
1) Nella fase transitoria in attesa di accreditamento o per i                   
soggetti non sottoposti ad accreditamento:  - modulistica relativa al           
"soggetto proponente" (con identificazione e caratteristiche del                
formatore al quale l'impresa affidera' la responsabilita' del                   
progetto quando il richiedente e' un'impresa). - Se la documentazione           
di cui al punto 1 e' gia' stata depositata presso gli uffici                    
regionali o provinciali puo' essere fatto riferimento alla medesima             
specificando l'ufficio presso il quale e' depositato.                           
2) Modulistica relativa ai progetti per i quali il soggetto                     
proponente si candida.                                                          
3) Per ciascuna attivita' proposta:  - apposito formulario                      
"attivita'"; - eventuali dichiarazioni allegate richieste dal bando             
specifico; - eventuale materiale aggiuntivo a discrezione del                   
soggetto gestore.                                                               
Il soggetto di programmazione e' tenuto a numerare progressivamente             
tutte le richieste e a darne tempestiva comunicazione ai soggetti.              
Per i progetti inviati per posta fa fede la data del timbro postale             
salvo altra disposizione prevista dal bando.                                    
VII.3 Istruttoria tecnica e valutazione ex-ante dei progetti e dei              
soggetti                                                                        
La procedura di istruttoria e valutazione deve contenere i seguenti             
punti:                                                                          
1. Verifica preliminare del possesso dei requisiti                              
- verifica di iscrizione del soggetto nell'elenco dei soggetti                  
accreditati,                                                                    
oppure                                                                          
- verifica documentale dei requisiti del soggetto gestore  (fase                
transitoria e aziende). Per le aziende titolari di progetti, si                 
richiede l'indicazione nominativa del formatore che sara'                       
responsabile del progetto, con specificazione del suo curriculum                
professionale.                                                                  
Controlli ex ante sulle attrezzature e sulle strutture dei soggetti             
verranno svolti a campione dall'Ispettorato del lavoro sulla base di            
una programmazione trimestrale effettuata dal soggetto titolare del             
piano;                                                                          
- verifica dei requisiti formali dei progetti.                                  
Prima di essere valutati, i progetti andranno verificati per quanto             
riguarda:                                                                       
- il rispetto dei termini di presentazione;                                     
- il rispetto dei requisiti specifici fissati dai singoli bandi;                
- la presenza dei dati essenziali di merito e finanziari richiesti.             
In assenza dei requisiti sopra citati, i progetti non potranno essere           
ammessi all'istruttoria.                                                        
Il titolare del piano potra' chiedere al soggetto gestore di                    
completare i dati sui progetti attivando supplementi di istruttoria.            
2. Valutazione ex-ante dei progetti                                             
Tale valutazione andra' espressa e firmata da almeno un funzionario             
dipendente dall'Ente pubblico soggetto di programmazione.                       
Si raccomanda l'attivazione di nuclei di valutazione.                           
Tali nuclei possono essere allargati a persone esterne, purche' non             
rappresentanti dei soggetti che candidano progetti.                             
Il tecnico istruttore o il nucleo di valutazione hanno facolta' di              
richiedere una audizione al soggetto gestore, o di accogliere una               
richiesta di audizione da parte di esso per disporre di maggiori                
elementi di valutazione.                                                        
Per tutti i progetti che possiedono i requisiti formali e per i quali           
il soggetto gestore risulta in possesso dei necessari requisiti, la             
valutazione della qualita' globale e' espressa secondo i criteri ed             
indicatori previsti al Cap. IV validi per tutti i piani.                        
L'esito dell'istruttoria tecnica e della selezione deve essere                  
pubblico e motivato.                                                            
Nel caso di un progetto accolto con modifiche richieste dal soggetto            
di programmazione, il soggetto gestore e' tenuto a ripresentare la              
modulistica relativa a tali modifiche.                                          
VII.4 Gli impegni delle parti                                                   
L'atto di approvazione regionale e la lettera di impegno, in quanto             
costituiscono vincolo reciproco tra ente pubblico e soggetto gestore,           
sono assimilabili alla convenzione prevista dalla Legge 845/78, art.            
5 sub b.                                                                        
A. Gli impegni a carico della pubblica Amministrazione                          
La pubblica Amministrazione con l'atto di approvazione delle                    
attivita', garantisce al soggetto gestore:                                      
- l'assegnazione del corrispettivo pattuito delle prestazioni, alle             
condizioni e con le modalita' previste nell'atto di approvazione                
medesimo;                                                                       
- nel rispetto e con le condizioni legate allo sblocco dei                      
finanziamenti il pagamento del corrispettivo di norma nel termine di            
60 giorni dall'assolvimento delle medesime condizioni;                          
- il riconoscimento di idoneita' del soggetto gestore a svolgere                
l'attivita' formativa oggetto di approvazione (nella fase transitoria           
in attesa di accreditamento).                                                   
B. Gli impegni a carico del soggetto gestore                                    
Il soggetto gestore si impegna ad attuare l'attivita' approvata                 
secondo quanto previsto dalle presenti direttive e nell'atto di                 
approvazione.                                                                   
Il soggetto gestore si impegna a rispettare gli standards informativi           
e informatici del Sistema Informativo regionale.                                
C. Impegni nei confronti del Sistema Informativo                                
Entro 10 giorni dalla effettiva approvazione del piano o di ciascun             
"stralcio" di esso, ogni soggetto titolare di un piano dovra'                   
garantire il riversamento dei dati sul Sistema Informativo regionale            
della formazione professionale, secondo gli standards informativi e             
informatici che regolano lo stesso sistema.                                     
Ai fini della conoscenza diffusa di tutte le informazioni utili per             
l'analisi dell'offerta e per la programmazione a livello locale, la             
Regione si impegna a trasmettere alle Province negli stessi tempi i             
dati in suo possesso per tutta l'attivita' formativa approvata e per            
le relative misure di accompagnamento (piani provinciali, piani                 
regionali, piani europei) ricadente su quel territorio.                         
VII.5 Variazioni in corso d'opera                                               
Vanno recepite con specifico atto, le variazioni relative a:                    
- titolarita' del soggetto gestore;                                             
- completamento, ampliamento o variazione di progetto che comporti              
una variazione in aumento dell'importo complessivo dello stesso a               
carico della pubblica amministrazione;                                          
- tipo di attestato rilasciato se relativo ad un attestato ufficiale.           
Potranno essere autorizzati dall'Amministrazione titolare del piano,            
slittamenti dell'attivita' sull'anno successivo, a condizione che i             
corsi siano gia' iniziati e svolti per la maggior parte nell'anno di            
approvazione, che lo slittamento sia motivato, che la richiesta venga           
formalizzata dal soggetto gestore entro l'anno di approvazione,                 
infine, che il corso termini comunque entro il mese di febbraio                 
dell'anno successivo a quello di approvazione.                                  
Le Amministrazioni titolari potranno motivatamente autorizzare in               
casi eccezionali che la conclusione delle attivita' possa superare              
tale termine.                                                                   
Per l'attivita' che si realizza in un arco temporale pluriennale, i             
dati di approvazione sono da intendersi come programmatici ed                   
indicativi, in relazione ai singoli esercizi di riferimento,                    
costituendo vincolo il totale poliennale delle ore approvate ed il              
finanziamento complessivo previsto fermo restando che la conclusione            
dell'attivita' stessa dovra' avvenire entro il 31/12 dell'ultimo                
esercizio di riferimento.                                                       
Tutte le altre variazioni possono essere autorizzate con semplici               
atti d'ufficio.                                                                 
VII.6 Pubblicizzazione delle attivita' approvate e regole per                   
l'iscrizione e la selezione                                                     
Per la pubblicizzazione delle attivita', i soggetti gestori possono             
utilizzare tutte le forme verbali e scritte consentite dalla legge              
(depliants, manifesti, locandine, inserzioni sulla stampa, radio, TV,           
ecc.).                                                                          
Il telemarketing utilizzato da solo non viene considerato una forma             
di pubblicizzazione sufficiente per garantire equita' di accesso alla           
formazione da parte dei potenziali candidati.                                   
I partecipanti a progetti formativi finanziati dalla P.A. devono                
essere adeguatamente informati dal soggetto gestore del finanziamento           
pubblico di cui gode l'iniziativa. In particolare nel caso di un                
finanziamento comunitario, occorre dare adeguata informazione sulla             
natura della fonte finanziaria e sulle regole di riferimento.                   
La pubblicizzazione delle attivita' deve obbligatoriamente riportare:           
- gli estremi di approvazione dell'iniziativa ed, in caso di                    
attivita' cofinanziata dal FSE, la presenza di tale caratteristica.             
In assenza di atti formali di approvazione, il soggetto gestore e'              
tenuto, sotto la propria responsabilita', a citare gli estremi della            
richiesta di finanziamento;                                                     
- i requisiti di accesso e gli eventuali criteri di selezione                   
previsti;                                                                       
- l'attestato rilasciato al termine;                                            
- il trattamento economico previsto (quota a carico dei partecipanti,           
assegni di frequenza, rimborsi spese previsti, ecc...).                         
Inoltre, per le attivita' formative finalizzate all'occupazione, la             
pubblicizzazione deve riportare chiaramente:                                    
- la descrizione sintetica del profilo professionale oggetto                    
dell'iniziativa;                                                                
- l'indicazione del tipo di sbocchi occupazionali previsti.                     
In caso di mancata pubblicizzazione, o pubblicizzazione                         
volontariamente errata, i soggetti gestori possono incorrere nel non            
riconoscimento del finanziamento.                                               
I soggetti gestori che citano in modo indebito Regione o Province per           
pubblicizzare attivita' formative che non rientrano nell'ambito dei             
piani sono passibili di denuncia agli organi competenti.                        
L'accertamento dei requisiti di accesso alle attivita' cosi' come la            
selezione in caso di candidature superiori al numero dei posti                  
disponibili debbono avvenire esclusivamente sulla base dei criteri              
oggettivi e/o soggettivi previsti in fase di pubblicizzazione e nel             
progetto approvato.                                                             
In nessun caso la selezione dovra' impedire, in rapporto ad obiettivi           
di inserimento e di utilizzo anche parziale del contributo formativo,           
l'ingresso nei corsi a partecipanti portatori di handicap.                      
All'atto dell'iscrizione, i candidati sono tenuti a fornire al                  
soggetto gestore le proprie generalita' ed i dati informativi minimi.           
VII.7 Monitoraggio attuativo sulle attivita' approvate                          
Vengono cosi' regolamentati i rapporti informativi:                             
1) documentazione da inviare all'Amministrazione titolare del piano:            
- modulistica relativa alla fase di avvio dell'attivita';                       
- fatture per l'erogazione dell'acconto eventualmente previsto in               
fase di avvio.                                                                  
Durante l'attivita':                                                            
- fatture per eventuali ulteriori pagamenti secondo le disposizioni             
stabilite dal titolare del piano;                                               
- eventuali richieste di variazioni in corso d'opera.                           
Vanno formulate per iscritto e devono recare adeguata motivazione le            
seguenti richieste di variazioni:                                               
- variazione della durata dell'attivita';                                       
- variazioni di merito rilevanti relative ai contenuti del progetto e           
alle  modalita' attuative;                                                      
- variazioni del preventivo approvato se superiore al 20% delle voci            
previste, se connesse a modifiche del progetto di norma e comunque              
prima dello svolgimento del 50% dell'attivita';                                 
- qualora il numero dei partecipanti effettivi delle attivita'                  
raggiungesse la soglia minima va richiesto al titolare del piano                
l'autorizzazione a proseguire l'attivita'.                                      
Se non viene formulata nessuna risposta o richiesta di                          
approfondimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la             
stessa e' da intendere come accolta.                                            
La risposta alle richieste non accolte va formulata per iscritto da             
parte dell'Amministrazione responsabile.                                        
- Altre comunicazioni;                                                          
- comunicazione tempestiva di eventuali variazioni del calendario e             
della sede dell'attivita';                                                      
- comunicazione dell'inserimento in itinere di partecipanti diversi             
da quelli previsti in origine;                                                  
- comunicazione delle aziende presso le quali vengono attuati gli               
stages aziendali con relativi indirizzi, referenti aziendali ed                 
abbinamento tra partecipanti ed imprese;                                        
- comunicazione di variazione della durata e del numero dei                     
partecipanti dei singoli sub-progetti nel rispetto dell'entita' e               
delle finalita' delle attivita' complessivamente approvate;                     
- comunicazione dello stato di avanzamento fisico con eventuale                 
richiesta di successivi acconti (per le attivita' di durata medio               
lunga);                                                                         
- dichiarazione di fine attivita';                                              
- eventuale richiesta di nomina del presidente o della commissione di           
esame per il rilascio della certificazione prevista;                            
- verbale dell'esame di qualifica (se previsto);                                
- relazione analitica di merito e tecnico-finanziaria con relativa              
richiesta di saldo.                                                             
2) La documentazione da tenere agli atti presso la sede di                      
svolgimento dell'attivita':                                                     
- la registrazione delle presenze.                                              
Tale registrazione puo' essere tenuta manualmente, in forma                     
informatizzata (badge magnetico) o in forma mista.                              
Prima dell'avvio dell'attivita', il soggetto gestore avra' cura di              
fare vidimare il registro o i fogli computerizzati o le "schede                 
partecipante" presso un pubblico ufficiale che dovra'                           
obbligatoriamente rilasciare ricevuta inerente il tipo e il numero di           
documenti vistati (n. registri, n. schede), ricevuta che dovra'                 
essere disponibile per i controlli in itinere.                                  
Per ogni giornata di attivita' tale registro deve contenere:                    
- la registrazione delle entrate e uscite per ciascuna unita' di                
lavoro (firma autografa o registrazione magnetica);                             
- la firma del o dei docenti intervenuti;                                       
- il visto del referente dell'ente responsabile del corso.                      
Per le ore svolte presso sedi diverse e con modalita' individuali               
(stage aziendale, tutor e formazione a distanza), la registrazione              
delle presenze andra' svolta su moduli riepilogativi individuali che            
riportano gli stessi dati rispetto al registro delle presenze. Anche            
tali moduli individuali andranno vidimati prima dell'inizio della               
attivita' fuori sede con le stesse modalita' dei registri.                      
Il registro delle presenze dovra' contenere un riepilogo finale delle           
ore complessive svolte da ogni singolo partecipante.                            
In caso di vidimazione successiva alla partenza effettiva                       
dell'attivita', la decorrenza reale dell'attivita' riconosciuta sara'           
quella della data di vidimazione del registro.                                  
Se un soggetto gestore decide sotto la propria responsabilita' di               
avviare una attivita' con registro vidimato, cio' non significa in              
modo automatico il riconoscimento delle attivita' effettivamente                
svolte.                                                                         
3) La documentazione da tenere presso la sede amministrativa                    
dell'ente:                                                                      
- la documentazione di merito:                                                  
- progetto di dettaglio dell'attivita' frutto dell'attivita'                    
preparatoria con progetto di stage,                                             
- calendario effettivo delle attivita',                                         
- materiali relativi alla pubblicizzazione progetto di ricerca                  
allievi e progetto di selezione,                                                
- materiale didattico prodotto/elaborati usati,                                 
- relazione finale di merito,                                                   
- la documentazione contabile e amministrativa:                                 
- giustificativi di spesa e/o fatture relative alle spese dirette               
delle attivita',                                                                
- quadro complessivo di imputazione delle spese indirette sostenute             
dall'ente per l'insieme delle attivita' svolte,                                 
- delibere degli organi decisionali o dei dirigenti degli enti                  
pubblici,                                                                       
- libri contabili IVA,                                                          
- bilanci approvati dai propri organi statutari,                                
- documentazione contabile relativa agli introiti (ticket                       
partecipanti, quote imprese, vendita di prodotti di esercitazioni,              
ecc...).                                                                        
La mancata trasmissione dei dati e della documentazione richiesta al            
punto 1) comporta la non erogazione degli acconti.                              
La incompleta o scorretta tenuta dei documenti previsti ai punti 2) e           
3) non consente il controllo rendicontuale e la relativa erogazione             
del saldo, e puo' comportare la riduzione o la revoca del                       
finanziamento.                                                                  
VII.8 Visite ispettive e controllo qualita' in itinere                          
Le funzioni ispettive e le verifiche di merito sono svolte, negli               
ambiti di rispettive competenze, dalla Regione e dalle                          
Amministrazioni provinciali, d'intesa con gli organi di vigilanza               
statali e comunitari, secondo criteri e metodologie omogenee su tutto           
il territorio.                                                                  
I soggetti titolari dei piani formativi sono tenuti ad attivare in              
modo organico controlli e verifiche in loco formali e di merito sulle           
attivita' approvate, entrando in una logica di valutazione continua.            
VISITE ISPETTIVE IN ITINERE                                                     
I controlli in itinere di carattere formale per quanto attiene le               
attivita' cofinanziate dal FSE, sono effettuati a campione                      
nell'ambito della vigente intesa fra Direzione regionale del lavoro e           
la Regione, utilizzando la modulistica regionale predisposta.                   
Finalita':                                                                      
- accertare il regolare svolgimento delle attivita' stesse e la                 
regolare utilizzazione dei fondi pubblici, attraverso la trasparenza            
della gestione, per assicurare il rispetto della normativa                      
comunitaria, nazionale e regionale (contabilizzazione delle spese,              
registro delle presenze, ecc...);                                               
- prevenire le eventuali irregolarita' amministrative, correggendo              
comportamenti amministrativi e formali non corretti;                            
- fornire elementi di conoscenza e di valutazione per la definizione            
delle regole future relative alla valutazione ex-ante dei preventivi;           
- recuperare finanziamenti pubblici in caso di abusi o negligenze;              
- fornire informazioni e dati integrativi agli uffici preposti alla             
gestione, ai controlli ex post ed ex ante.                                      
SANZIONI                                                                        
L'accertamento in sede di verifica in itinere della mancata                     
realizzazione delle iniziative formative secondo quanto previsto dal            
progetto approvato comporta la adozione di sanzioni commisurate alla            
scala di gradazione delle irregolarita' riscontrate. Tali sanzioni              
possono essere definite in sede di programmi provinciali.                       
CONTROLLO QUALITA' IN ITINERE                                                   
I criteri per lo svolgimento delle attivita' di verifiche di qualita'           
sono i seguenti:                                                                
- esistenza di una modalita' di selezione pertinente e corretta;                
- mezzi messi in atto per rendere lo stage formativo;                           
- coerenza dei contenuti effettivamente trasmessi con gli obiettivi             
formativi e con il progetto approvato;                                          
- esistenza di una reale funzione di coordinamento                              
didattico-pedagogico;                                                           
- consistenza e finalizzazione della formazione pratica e suo grado             
di integrazione con la formazione teorica;                                      
- grado di soddisfazione dei partecipanti;                                      
- grado  di integrazione tra scuola e formazione professionale, o tra           
universita' e formazione professionale (nel caso di percorsi                    
integrati).                                                                     
Tali verifiche in itinere di qualita' vanno effettuate a campione su            
tipologie corsuali identificate dai Responsabili dei piani in                   
riferimento all'esigenza di monitorare e confrontare modalita' di               
realizzazione per ottimizzare il processo formativo.                            
Finalita':                                                                      
- accertare le modalita' di effettiva "realizzazione" dell'attivita'            
e la coerenza con il progetto formativo approvato;                              
- fornire elementi di conoscenza e di valutazione per le verifiche              
successive e per le regole future della valutazione.                            
Le verifiche di qualita' hanno consolidato una metodologia di                   
valutazione con propri criteri ed indicatori, gia' sperimentati sulle           
tipologie formative di livello superiore e sui diplomi di laurea.               
Nell'anno 1997 e' sperimentato l'impianto di verifiche di qualita'              
sull'Obiettivo 4 (formazione aziendale) cio' al fine di consentire un           
sistema di controlli quale punto nodale del processo di monitoraggio            
qualitativo.                                                                    
VII.9 Rendicontazione                                                           
I soggetti gestori sono tenuti a rendicontare l'attivita' e i fondi             
utilizzati per la medesima con la modulistica informatizzata                    
predisposta dalla Regione.                                                      
La rendicontazione va presentata entro 60 giorni dalla data di                  
conclusione delle attivita' ed in ogni caso entro il 30 aprile                  
dell'anno successivo a quello in cui l'azione si e' conclusa.                   
Per gli anni 1997 e 1998 si applica ancora in via sperimentale il               
"regolamento per la rendicontazione attraverso il bilancio dei                  
soggetti privati gestori di attivita' formative", adottato dalla                
Regione.                                                                        
I soggetti gestori effettuano la rendicontazione collegata al                   
bilancio di esercizio redatto nelle forme previste dal DLgs 127/92.             
La nota integrativa al bilancio esplicita i collegamenti con la                 
contabilita' analitica per centri di costo. I soggetti gestori che              
partecipano alla sperimentazione per l'anno 1997 rendicontano le loro           
attivita', anche realizzate all'interno dei piani provinciali, con le           
modalita' della sperimentazione.                                                
Tali soggetti effettuano la rendicontazione in corso d'anno, entro il           
termine di 60 giorni dalla data di termine delle attivita', in via              
provvisoria. La rendicontazione definitiva avviene secondo le                   
modalita' di cui al regolamento, in concomitanza con la presentazione           
del bilancio e, comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo           
a quello in cui l'azione si e' conclusa.                                        
Dall'anno 1998 il "Regolamento" di cui sopra si applica a tutti i               
soggetti gestori di attivita' formative approvate e finanziate, in              
tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dalla Regione                  
Emilia-Romagna, che hanno tra le finalita' del proprio statuto                  
l'esercizio della formazione professionale e delle attivita' ad essa            
connesse.                                                                       
I soggetti gestori che chiedano di essere esonerati dall'applicazione           
del regolamento rendicontano entro 60 giorni dalla data di                      
conclusione delle attivita' e comunque entro il 30 aprile dell'anno             
successivo a quello in cui l'azione si e' conclusa.                             
VII.10 I controlli di carattere economico-finanziario                           
Sono effettuate su tutte le attivita' finanziate, utilizzando                   
l'apposita modulistica informatizzata elaborata dalla Regione, valida           
per tutti i soggetti con esclusione di quelli che aderiscono alla               
nuova modalita' di rendicontazione collegata al bilancio.                       
In sede di controllo ex-post economico-finanziario, l'Amministrazione           
titolare del piano dovra' accertare:                                            
- la congruenza degli importi complessivi fatturati a saldo con                 
l'entita' e la qualita' delle prestazioni effettivamente rese dal               
soggetto gestore incaricato, nonche' fino al superamento della norma            
nazionale di riferimento, la verifica dei giustificativi delle spese            
sostenute secondo quanto previsto al punto 3.3 delle presenti                   
direttive;                                                                      
- la regolarita' delle procedure ed il rispetto delle norme formali             
alle quali il soggetto gestore e' sottoposto.                                   
Quando il soggetto gestore e' una Pubblica amministrazione la stessa            
deve presentare esclusivamente l'atto di approvazione del rendiconto            
accompagnato dalla certificazione delle spese sostenute.                        
Le verifiche di carattere economico-finanziario e di merito possono             
essere effettuate anche in piu' fasi in funzione delle scelte                   
organizzative della Amministrazione responsabile.                               
Per i soggetti destinatari del "regolamento" i controlli di carattere           
economico-finanziario avvengono in qualsiasi momento principalmente             
sul bilancio e documenti allegati, sulla contabilita' analitica e sui           
raccordi tra questa e la contabilita' generale, nonche' su tutti gli            
altri documenti previsti dalla normativa civilistica e fiscale. Il              
riscontro delle registrazioni contabili rispetto ai documenti di                
spesa nonche' nel merito della congruita' e pertinenza degli stessi             
viene effettuato su un campione significativo.                                  
In sede di verifica ex-post vengono altresi' effettuati i seguenti              
controlli:                                                                      
- verifica delle effettive presenze dei partecipanti, a campione;               
- verifica della regolare tenuta del registro delle presenze;                   
- verifica, sulla base di autocertificazioni rilasciate dal soggetto            
gestore, dei requisiti dei partecipanti;                                        
- verifica, sulla base di certificazione dei soggetti gestori,                  
dell'esito occupazionale dei progetti rivolti a disoccupati e giovani           
in cerca di occupazione rilevata a 6 mesi dal termine del progetto.             
VII.11 Irregolarita' nell'uso dei fondi comunitari                              
La pubblica Amministrazione titolare di un piano e' tenuta ad                   
osservare il regolamento comunitario 1681/94 segnalando le                      
irregolarita' riscontrate direttamente oppure da altra autorita'.               
Tale segnalazione va effettuata utilizzando l'apposita modulistica,             
ogni volta che si manifesta la medesima irregolarita'. La stessa deve           
poi fare oggetto di aggiornamenti, qualora gli stessi si manifestino.           
VII.12 Norme generali                                                           
Ciascun titolare di piano formativo e' tenuto ad attivare verifiche             
ex-post sulle attivita' (anche mediante campione statisticamente                
validato) relativamente ai criteri e agli indicatori stabiliti al               
punto 4.4. degli Indirizzi, e a comunicare al competente Servizio               
regionale gli esiti di tali verifiche nei tempi e nei modi che                  
verranno concordati.                                                            
Ciascun titolare di piano formativo e' abilitato ad attivare                    
autonomamente verifiche ex-post esclusivamente sulle attivita' di cui           
e' direttamente titolare.                                                       
Le Amministrazioni titolari di piani formativi potranno avvalersi,              
per le verifiche ex-post della collaborazione esterna di altri Enti             
pubblici o di strutture private qualificate, purche' non si tratti di           
soggetti gestori oggetto della verifica medesima.                               
In attuazione dell'art. 19 della L.R. n. 2 del 16 gennaio 1997 la               
pubblica Amministrazione titolare di piano e' autorizzata ad                    
esternalizzare funzioni di gestione, secondo i criteri individuati              
nella medesima legge.                                                           
Al fine di ricercare le maggiori sinergie possibili, la Regione                 
individua i soggetti cui affidare fasi di istruttorie di interesse              
anche per le Amministrazioni provinciali, con particolare riferimento           
alle istruttorie per le analisi ex-post di carattere                            
economico-finanziario sui rendiconti di spesa presentati dai soggetti           
gestori privati.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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