COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE FORMATIVE
Direttive attuative per la formazione professionale e per l'orientamento - Triennio 1997-99. Testo integrale con le modifiche e le integrazioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 528/99 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
INDICE
Premessa
Cap. I - Tipologie di attivita' e modalita' attuative
I.1 Norme generali e modalita' attuative
I.2 Le Unita' di programmazione
I.3 Tipologie di attivita' e di servizi programmabili
Cap. II - La certificazione dei percorsi formativi e delle competenze
acquisite
II.1 Il significato nuovo della certificazione
II.2 Tipologie di certificazione
II.3 Le qualifiche: definizione e validazione
II.4 Applicazione del DL 12/3/1996 sulla trasparenza delle
certificazioni: modi e tempi
II.5 Procedura per la certificazione delle competenze ed il rilascio
degli attestati
II.6 La validazione delle competenze acquisite al di fuori dei
percorsi formativi regionali
II.7 Procedura per il rilascio degli attestati di frequenza
II.8 Procedura per il rilascio di attestati di conformita' agli
standards formativi regionali
Cap. III - Criteri e procedure per l'accreditamento degli organismi
attuatori di iniziative formative e di servizi di orientamento
III.1 Valenza ed ambiti di accreditamento
III.2 Requisiti generali per l'accreditamento degli organismi di
formazione
III.3 Requisiti e specifiche da rispettare per ambiti specifici
III.4 Casi speciali
III.5 Procedura per la richiesta e il rilascio dell'accreditamento
III.6 Periodo transitorio e accreditamento provvisorio per gli
organismi di recente costituzione
III.7 Durata di validita'/perdita/revoca dell'accreditamento
III.8 La certificazione ISO 9001: linee guida, effetti della
certificazione e relativi incentivi
Cap. IV - Criteri per la valutazione e per la selezione delle
attivita' e dei progetti di formazione e di orientamento
Criteri generali e loro "declinazione" per ambiti specifici
Cap. V - Norme per il finanziamento delle attivita'
V.1 Norme generali
V.2 Parametri di costo
V.3 Voci di spesa ammesse e articolazione dei preventivi
V.4 Il finanziamento degli incentivi per la qualificazione del
sistema formativo
V.5 Quota di partecipazione finanziaria
V.6 Ricorso ai contratti di prestazione d'opera intellettuale
V.7 Norme per la vendita dei materiali didattici FAD, materiali
prodotti dall'attivita' cofinanziati con risorse pubbliche
Cap .VI - Procedure per il coordinamento e il monitoraggio dei piani
(provinciali e regionali)
VI.1 Programmi poliennali provinciali e modalita' di rilascio della
conformita' agli indirizzi regionali
VI.2 Contenuti minimi dei bandi
VI.3 I piani annuali delle attivita'
VI.4 Articolazione delle risorse assegnate alle Province
VI.5 Monitoraggio/controllo di gestione sullo stato di avanzamento
dei piani
VI.6 Verifiche globali di efficienza e di impatto dei piani
Cap. VII - Standard procedurali ed informativi
VII.1 Finanziamento delle scuole specializzate
VII.2 Proposte di attivita' da parte dei soggetti gestori
VII.3 Istruttoria tecnica e valutazione ex-ante dei progetti e dei
soggetti
VII.4 Gli impegni delle parti
VII.5 Variazioni in corso d'opera
VII.6 Pubblicizzazione delle attivita' approvate e regole per
l'iscrizione e la selezione
VII.7 Monitoraggio attuativo sulle attivita' approvate
VII.8 Visite ispettive e controllo-qualita' in itinere
VII.9 Rendicontazione
VII.10 Controlli di carattere economico finanziario
VII.11 Irregolarita' nell'uso dei fondi comunitari
VII.12 Norme generali
Premessa
Le direttive 1997/99, frutto di una ampia consultazione con tutti i
soggetti a vario titolo coinvolti nella programmazione, nella
gestione e nel controllo della attivita' di formazione e di
orientamento, rappresentano la normativa applicativa degli Indirizzi
adottati dal Consiglio regionale con atto n. 487 del 21 novembre
1996.
In armonia con quanto previsto da tali Indirizzi, hanno validita'
triennale salvo lievi modifiche annuali rese necessarie dalla
sperimentalita' di alcuni aspetti attuativi.
In particolare, l'approvazione del "Pacchetto Treu", della proposta
di Legge Quadro sulla riforma della scuola e la firma del protocollo
d'intesa Regione - Province - Ministero della Pubblica istruzione e
Ministero del Lavoro per la sperimentazione di modelli di governo
locale ed integrato del sistema formativo potranno richiedere una
ulteriore messa a punto delle tipologie.
Si tratta di un documento concepito in modo nuovo, che intende
fornire con chiarezza le regole comuni all'insieme del sistema
regionale garantendo a tutti la certezza del diritto in un rapporto
innovativo tra "rigidita'" alle quali debbono attenersi tutti e
"flessibilita'" in grado di tener conto delle situazioni e dei
contesti specifici.
In un documento unico, vengono raggruppati i testi applicativi
relativi alla formazione prevista in piu' leggi (L.R. 19/79, L.R.
39/83 e L.R. 45/96); si raccolgono altresi' in un testo unico,
normative che in passato facevano riferimento a direttive separate
(direttive sui piani e le attivita' di formazione, direttive sulle
commissioni d'esame).
Nell'ottica delle omogeneizzazioni delle procedure e della qualita'
delle iniziative, potranno essere adottati documenti di orientamento
relativo all'applicazione delle presenti direttive.
Il campo di applicazione e' relativo all'insieme dei piani e dei
progetti approvati dalla Regione e dalle Province nei vari settori
della formazione e dell'orientamento:
- piani provinciali di formazione e orientamento
- piani regionali e progetti sperimentali
- progetti comunitari a titolarita' regionale
- progetti multiregionali facenti riferimento ad una approvazione da
parte della Regione (Legge n. 236, Parco progetti, ecc.)
In base a specifici accordi con il Ministero del Lavoro, tali
direttive potranno essere estese anche a progetti comunitari gestiti
in Emilia-Romagna da parte di soggetti pubblici e privati.
Il presente documento definisce gli aspetti comuni a tutti i piani e
a tutti i progetti, rinviando ad atti dirigenziali (circolari) - piu'
snelli e di piu' rapida adozione - gli aspetti attuativi fortemente
evolutivi che richiedono un aggiornamento frequente.
In particolare, per quanto riguarda il settore socio assistenziale,
si rimanda a successive circolari integrative la definizione degli
aspetti relativi all'organizzazione didattica dei corsi e a quanto di
specifico dovesse emergere nel corso dell'applicazione delle presenti
direttive.
Come previsto negli Indirizzi regionali 1997-99, le iniziative
formative sono ricondotte in via ordinaria alla programmazione
provinciale, fermo restando la titolarita' regionale per le
iniziative sperimentali e a piu' elevato carattere innovativo,
nonche' per quelle di rilievo regionale.
Le presenti direttive entreranno in vigore dalla data della loro
esecutivita', e verranno applicate nel 1997 in modo differenziato in
funzione degli argomenti specifici normati. La loro applicazione
integrale e' prevista a partire dall'1 gennaio 1998.
Tenuto conto dell'articolazione del processo di
programmazione/gestione/controllo della formazione e
dell'orientamento, si specifica quanto segue:
- le attivita' approvate in base alle direttive 1994/97 in data
anteriore alla entrata in vigore delle presenti direttive andranno
portate a termine secondo le norme con le quali sono state approvate
(le regole per la gestione e la rendicontazione non vanno cambiate in
corso d'opera);
- le norme relative al coordinamento dei piani provinciali e
regionali entrano in vigore sin dalla data di approvazione delle
presenti direttive;
- i bandi pubblicati nel 1997 in data successiva alla entrata in
vigore delle direttive e relativi ad attivita' da attuare nel '98
dovranno fare riferimento alle presenti direttive;
- per il settore socio-assistenziale l'apertura a soggetti gestori
privati entrera' in vigore alla data di abrogazione dell'art. 21
della Legge 39/83;
- le norme relative alla certificazione dei percorsi e delle
competenze saranno oggetto di sperimentazione nel 1997 e entreranno a
regime dall'1 gennaio 1998;
- le norme relative alla rendicontazione mediante il bilancio di
esercizio saranno oggetto di sperimentazione nel corso del 1997 e del
1998 e entreranno a regime l'1 gennaio 1999 .
Al fine di facilitare il lavoro di tutti i responsabili e operatori
del settore, la Regione pubblichera' annualmente sul Bollettino
Ufficiale, con una edizione unica, il quadro aggiornato delle norme
vigenti (Indirizzi + direttive + circolari applicative).
Come previsto dagli Indirizzi 1997/99, l'attuazione delle direttive
attuative verra' accompagnata durante tutto il triennio con i lavori
del "Comitato regionale di sorveglianza" che, sulla base dei rapporti
semestrali sullo stato di attuazione dei vari piani di attivita',
potra' valutare l'andamento complessivo della programmazione ed
apportare i relativi correttivi.
Il Comitato di sorveglianza potra' intervenire in particolare per:
- ristabilire l'omogeneita' di comportamenti procedurali delle
Amministrazioni responsabili dei piani;
- sollecitare, fissando termini per l'adempimento, l'attuazione della
programmazione mediante adozione dei piani attuativi ovvero il
rispetto dei termini per la rendicontazione delle attivita'
realizzate;
- proporre all'Assessore regionale alla formazione professionale la
redistribuzione fra gli assi di un medesimo programma operativo
comunitario delle risorse originariamente ripartite fra le Province o
a favore di una singola Provincia delegata, sulla base del concreto
andamento della realizzazione degli interventi o di mutate esigenze
della programmazione;
- proporre alla Giunta regionale, tramite l'Assessore alla formazione
professionale, la rideterminazione delle assegnazioni finanziarie dei
tetti provinciali, al fine di redistribuire fra le altre Province
delegate fondi non impegnati dalle Province inadempienti.
Tale Comitato di sorveglianza sostituisce a tutti gli effetti il
"Comitato tecnico regionale di monitoraggio sulla attuazione delle
direttive" che ha operato nel precedente triennio 1994/97.
CAP. I - TIPOLOGIE DI ATTIVITA' E MODALITA' ATTUATIVE
I.1. Norme generali e modalita' attuative
Per quanto riguarda le norme generali e le modalita' attuative,
vengono stabiliti i seguenti criteri:
I.1.1. Destinatari delle attivita' formative e di orientamento
Possono iscriversi alle iniziative formative e di orientamento tutti
i cittadini e cittadine italiani, comunitari ed extracomunitari in
possesso dei requisiti stabiliti dai singoli bandi.
Le attivita' di formazione professionale sono rivolte alle persone
che hanno l'esigenza di acquisire una professionalita' per motivi
lavorativi (salvo eccezioni previste esplicitamente dai bandi per
piani specifici).
In tali categorie possono rientrare le persone che hanno l'esigenza
di acquisire una professionalita' nell'ambito del settore
socio-assistenziale normate dalla Legge 39/83 e successive
modificazioni.
In tali categorie possono rientrare anche gli amministratori di
strutture economiche o territoriali, cosi' come le persone che
prestano in modo continuativo collaborazioni a carattere
professionale anche nell'ambito del volontariato.
I disabili possono ovviamente partecipare a tutte le tipologie
formative per le quali sono in possesso dei necessari requisiti e non
solo a quelle loro riservate.
I.1.2. Frequenza alle attivita'
Tutte le iniziative formative, specie quelle di formazione iniziale e
superiore, comportano l'obbligo di frequenza da parte dei
partecipanti.
I partecipanti che dimostrano assenze per una quota superiore al 30%
del monte ore totale non possono candidarsi alla verifica finale per
il rilascio di una certificazione ufficiale delle competenze
acquisite salvo assenze giustificate per gravi motivi di malattia o
per tutela alla maternita'.
Per la natura complessa che attiene alla tutela dei diritti degli
utenti dei servizi, i partecipanti ad iniziative formative di
professioni del settore socio-assistenziale fatto salvo quanto
previsto dal precedente paragrafo se superano il 10% di assenze del
monte ore globale, devono essere sottoposti ad azioni di recupero.
Il numero dei partecipanti previsti per ciascuna iniziativa di
formazione iniziale o superiore dovra' di norma essere compreso tra
12 e 25, con facolta' da parte del soggetto responsabile del piano di
abbassare il limite minimo in presenza di casi particolari o di
elevare il limite massimo per rispondere ad esigenze organizzative
motivate.
Per l'insieme delle iniziative formative, nel rispetto di quanto
sopra e senza finanziamento aggiuntivo rispetto a quello approvato,
e' facolta' dei soggetti gestori ammettere alle iniziative un numero
di partecipanti superiore a quello approvato (quando trattasi di
persone in possesso dei requisiti previsti dal bando).
I.1.3. Durata delle iniziative ed orari di svolgimento
Le iniziative formative non possono prevedere piu' di 8 ore
giornaliere di attivita', salvo nel caso di iniziative residenziali
intensive che prevedano anche sedute serali di lavoro.
Le ore dedicate all'esame finale vanno contabilizzate all'interno del
monte ore totale del corso.
Le ore di trasferimento presso sedi formative esterne (per stage,
scambi e moduli transnazionali, visite di studio) non possono essere
contabilizzate quali ore effettive di formazione.
Le sedute serali di formazione (oltre le ore 20) non possono
prevedere una durata superiore a 3 ore.
Le iniziative corsuali di formazione continua e permanente rivolte
agli imprenditori e lavoratori autonomi possono svolgersi anche di
sabato e nei giorni festivi. Le iniziative corsuali rivolte ai
lavoratori dipendenti possono svolgersi anche il sabato ma non nei
giorni festivi.
I.1.4. Modalita' attuative
Le modalita' attuative debbono rappresentare l'elemento di
innovazione e di qualificazione che conferisce alla formazione
professionale la sua vera valenza di formazione per l'acquisizione di
competenze professionali (trasversali e specifiche) spendibili nel
mondo del lavoro. Si individua nella simulazione pedagogica di
impresa (per le originali caratteristiche organizzative, gestionali e
didattiche) uno dei modelli innovativi da diffondere.
Le attivita' formative debbono svolgersi in modo "ordinario" mediante
un "mix" di modalita' attuative differenziate che contano in
particolare:
- le lezioni teoriche (con docenze dirette, videoconferenze assistite
da un tutor in aula, teleinsegnamento ...);
- esercitazioni pratiche, simulazioni, analisi di casi reali,
produzione di elaborati individuali e manufatti esercitativi. Tali
esercitazioni pratiche, di importanza fondamentale per la padronanza
delle competenze professionali, vanno svolte preferibilmente dal
docente che cura gli insegnamenti teorici corrispondenti;
- stages aziendali (in una o piu' situazioni lavorative) da svolgere
singolarmente o a piccoli gruppi sotto la diretta responsabilita' del
tutor aziendale e/o del tutor dell'Ente di formazione;
- visite guidate;
- scambi di durata significativa in Italia o all'estero;
- studio individuale coordinato e lavoro di gruppo presso la sede
dell'organismo di formazione, sotto la responsabilita' del tutor;
- ore di formazione individuale in autoapprendimento/formazione a
distanza.
Al fine di favorire l'apprendimento, gli organismi di formazione sono
invitati ad adottare una articolazione oraria che preveda una
alternanza tra teoria e pratica, e ad inserire momenti di studio
individuale guidato durante la giornata.
Il soggetto gestore titolare di un progetto formativo nei confronti
dell'Ente pubblico puo' assegnare commesse finalizzate di lavoro a
soggetti terzi dotati della necessaria professionalita', ma e' tenuto
a svolgere direttamente almeno il 30% del lavoro assegnato rispetto
al costo complessivo dell'iniziativa.
Per quanto riguarda le modalita' attuative, vengono fissate le
seguenti regole:
- le esercitazioni pratiche previste nell'ambito di corsi rivolti a
lavoratori autonomi possono essere svolte in forma singola presso
l'azienda di cui il partecipante e' titolare, solo a patto che si
tratti di un project-work con compito formalizzato, svolto sotto la
responsabilita' del tutor dell'organismo di formazione;
- le ore di formazione in autoapprendimento (formazione a distanza,
open-learning) possono essere svolte presso il centro di formazione,
presso l'azienda o presso domicilio del partecipante, in orario
lavorativo o extralavorativo, purche' vengano svolte sulla base di
materiali didattici formalizzati, siano seguite da un tutor che ne
attesta la veridicita' e validita' e che siano oggetto di prove
formalizzate di apprendimento che restano agli atti del progetto
formativo.
La durata delle ore di studio FAD e/o autoapprendimento sono
autocertificate dal partecipante e validate dal tutor, oppure
certificate dal sistema telematico di tutoring;
- il coordinamento didattico-organizzativo dei singoli progetti, teso
a garantire la qualita' del processo formativo, deve prevedere una
duplice funzione:
- nei confronti dei docenti ed esperti per garantire l'integrazione e
la sincronizzazione tra i vari moduli e modalita' attuative e fare il
punto regolarmente sullo svolgimento dell'iniziativa;
- nei confronti dei partecipanti (tutoraggio) per garantire
l'integrazione effettiva progressiva dei diversi tipi di
insegnamento, esplicitare il filo conduttore del percorso formativo
ed aiutare il gruppo a superare le difficolta' che potrebbero
sorgere.
Inoltre, il coordinamento di progetto piu' ampiamente inteso svolge
un compito di raccordo con la direzione e con l'Amministrazione
nonche' di raccordo esterno con i vari partners nell'attuazione del
progetto.
La funzione di coordinamento/tutoraggio puo' anche fare riferimento a
piu' persone per ciascuna iniziativa. Essa non puo' comunque
risultare parcellizzata su piu' di 3 persone, una delle quali deve
comunque assumersi nominativamente la responsabilita' del progetto
nei confronti dei partecipanti;
- gli stages aziendali parte integrante delle attivita' di formazione
iniziale e formazione superiore, debbono di norma prevedere:
- una fase di preparazione presso il centro di formazione prima
dell'inserimento nelle aziende/enti ospitanti;
- un coordinamento puntuale del periodo di inserimento aziendale, con
tutoraggio a cura dell'organismo di formazione e/o a cura
dell'azienda in raccordo con l'organismo di formazione;
- una fase di scambio, analisi e sistematizzazione delle esperienze
svolte a cura dell'Ente di formazione.
La scelta dell'azienda (o del reparto) presso la quale inserire il
partecipante per periodi di stages deve essere coerente con il
profilo professionale oggetto dell'iniziativa formativa o con il
progetto formativo in caso di stage finalizzato all'orientamento.
Nelle medie e grandi imprese, tale scelta dovra' incentivare
l'identificazione di un referente aziendale motivato e
specificatamente preparato in grado di svolgere il compito di tutor
aziendale;
- il materiale didattico prodotto con finanziamento pubblico
prevalente e' di proprieta' dell'ente finanziatore.
Il materiale didattico FAD deve essere validato dalla Commissione
regionale CERFAD compatibilmente con quanto previsto al punto 4.1.
degli Indirizzi e deve essere messo a disposizione di tutti i
soggetti che lo richiedono al semplice costo di riproduzione, salvo
diverso accordo formalizzato con l'ente finanziatore.
In tutti i casi, il materiale didattico deve riportare in copertina:
- la denominazione del soggetto gestore, nonche' i nominativi
dell'autore/degli autori;
- l'anno di produzione e i riferimenti amministrativi del piano
nell'ambito del quale e' stato prodotto;
- le fonti di finanziamento utilizzate, sia pubbliche che private,
utilizzando il logo della UE se trattasi di cofinanziamento
comunitario;
- i riferimenti dell'eventuale validazione da parte di CERFAD.
I.2. Le unita' di programmazione
Le iniziative di formazione professionale e di orientamento possono
essere programmate (cioe' messe a bando, candidate ed approvate)
secondo diverse possibili "unita' di programmazione", cioe' secondo
diversi tipi di aggregazione:
- progetti semplici;
- progetti complessi;
- progetti integrati.
a) per progetti semplici, si intendono le singole
attivita'/azioni/iniziative che costituiscono le unita' minime di
programmazione. Ogni progetto semplice e' riconducibile ad una
singola tipologia formativa. Ad ogni progetto semplice corrisponde
un soggetto attuatore (organismo di formazione o impresa). I progetti
diffusi aziendali rientrano a tutti gli effetti nell'ambito dei
progetti semplici.
b) per progetti complessi e progetti integrati, si intendono progetti
che combinano in modo sinergico una pluralita' di
azioni/attivita'/iniziative. I progetti complessi vanno candidati
nell'ambito di un unico asse e obiettivo FSE. I progetti integrati
fanno riferimento a piu' assi, a piu' obiettivi FSE, o a piu' fonti
pubbliche di finanziamento. I progetti integrati vanno candidati da
un unico soggetto attuatore con una finalita' di integrazione
esplicita, o da piu' soggetti attuatori purche' legati da rapporti
contrattuali formalizzati.
Alle unita' di programmazione corrispondono le stesse unita' di
finanziamento, di rendicontazione e di controllo.
I.3. Tipologie di attivita' e di servizi programmabili
Le presenti direttive definiscono l'insieme delle tipologie di
attivita', corsuali e non corsuali, programmabili con finalita'
formative, orientative e di supporto all'intervento lavorativo,
nonche' quando pertinente gli ambiti di possibile programmazione.
Nelle diverse tipologie di attivita' e di servizi programmabili, si
favorisce la flessibilita' e la sperimentazione.
La descrizione analitica delle singole tipologie sara' oggetto di una
guida adottata con atto dirigenziale che riporta agli standards
formativi ed un insieme di indicazioni utili sia per chi progetta che
per chi valuta i progetti. Tali standards ed indicazioni non
intendono pertanto costituire norme invalicabili da rispettare in
tutti i contesti. Una particolare attenzione verra' posta alle
caratteristiche evolutive delle tipologie integrate tra scuola e
formazione e ai contratti per causa mista.
Le tipologie di seguito elencate sono valide anche per il settore
socio-assistenziale tenendo conto che per il settore specifico uno
dei requisiti per l'accesso alle diverse tipologie corsuali deve
essere l'eta' superiore al 18o anno. Inoltre per quanto concerne la
formazione continua potranno essere indicati specifici requisiti
d'accesso.
Per quanto riguarda l'area del volontariato, come definito dalla L.R.
37/96, l'unica tipologia consentita e' quella prevista dai punti 4.2
e 7.2 delle presenti direttive.
Al fine di garantire l'analisi statistica, la leggibilita' e la
compatibilita' tra i vari piani, tutte le attivita' e le azioni
programmate dovranno essere ricondotte alle tipologie di seguito
elencate:
1. Servizi e attivita' di orientamento
1.1. Informazione
1.2. Consulenza
1.3. Formazione con finalita' orientativa
2. Formazione iniziale
2.1. Qualificazione di base post-scuola dell'obbligo
2.2. Qualificazione di base abbreviata
2.3. Qualificazione post-biennio secondaria superiore
2.4. Specializzazione post-qualifica
2.5. Formazione iniziale per soggetti con deficit di opportunita'
2.6. Moduli professionalizzanti integrati con la scuola secondaria
superiore
2.7. Corsi integrativi extra-curricolari
2.8. Percorsi in alternanza tra formazione e lavoro
2.9. Corsi di raccordo tra scuola e lavoro
3. Formazione superiore
3.1. Qualificazione superiore post-diploma
3.2. Qualificazione superiore post-diploma in collaborazione con la
scuola secondaria superiore
3.3. Percorsi integrati con l'Universita' per la preparazione dei
diplomi universitari
3.4. Raccordo formazione/lavoro di livello superiore
3.5. Specializzazione post-laurea
3.6. Raccordo post-laurea
4. Formazione continua e permanente
4.1. Qualificazione sul lavoro
4.2. Aggiornamento
4.3. Perfezionamento/specializzazione
4.4. Riqualificazione professionale
4.5. Riconversione professionale (percorsi individuali)
4.6. Formazione a supporto di processi di innovazione aziendale
4.7. Master sul lavoro per imprenditori, imprenditrici e dirigenti
d'impresa
5. Formazione prevista da specifiche leggi o normative comunitarie,
statali e regionali
6. Follow-up
7. Iniziative formative personalizzate, iniziative di accompagnamento
e di supporto
7.1. Percorsi individuali di formazione iniziale, superiore o
permanente assistiti
7.2. Cicli di incontri seminariali di informazione e
sensibilizzazione
7.3. Programmi di animazione e scambi finalizzati
7.4. Produzione di materiali didattici per la FAD
7.5. Erogazione di pacchetti didattici aperti mediante FAD
(formazione a distanza)
7.6. Dimostrazione applicata
7.7. Progetti di ricerca e sviluppo
7.8. Produzione di materiali di supporto all'orientamento
7.9. Formazione dei formatori
7.10. Varie
8. Attivita' di tirocinio
8.1. Percorsi in alternanza fra sistema educativo e lavoro
8.2. Tirocini previsti dalla L.R. 45/96
Per quanto riguarda l'orientamento, le tipologie relative alle azioni
non corsuali (informazione e consulenza) sono da considerare per ora
come tipologie sperimentali, cosi' come le tipologie attuative della
L.R. 45/96.
1. Servizi e attivita' di orientamento
L'orientamento si esplica attraverso la realizzazione di iniziative
volte a supportare le persone nella:
- individuazione, valutazione e scelta di opportunita' formative,
professionali e lavorative;
- valorizzazione delle competenze professionali;
- identificazione di opportunita' di sviluppo professionale.
Le azioni di orientamento si riferiscono a tre aree specifiche:
informazione, consulenza, formazione con finalita' orientative e
possono strutturarsi in percorsi complessi che integrano fra loro le
tre aree dell'orientamento.
Le singole iniziative e i percorsi di orientamento sono progettati in
funzione dei bisogni delle diverse tipologie di destinatari.
Le attivita' possono avere carattere individuale e/o essere rivolte a
gruppi di persone in funzione della natura, della finalita'
dell'attivita' stessa ed in rapporto alla tipologia dei destinatari.
Le iniziative di orientamento dovranno essere concertate con le
istituzioni e le parti sociali interessate, a livello locale, e
prevedere la partecipazione delle istituzioni scolastiche e
universitarie e dei servizi per l'impiego in funzione del tipo di
destinatari coinvolti.
1.1. Informazione
Programmazione diretta provinciale e regionale
L'area della informazione per l'orientamento identifica un insieme
strutturato di azioni e mezzi finalizzati a fornire le informazioni
utili ai processi di scelta formativa professionale e lavorativa.
I Servizi di informazione si possono articolare in specifiche forme
di azione.
Accoglienza e prima informazione, consultazione autonoma,
consultazione guidata, iniziative di informazione e di
sensibilizzazione.
1.2. Consulenza
L'area della consulenza identifica un insieme strutturato di azioni e
mezzi finalizzati a sostenere e facilitare i processi di scelta
formativa, professionale e lavorativa, la identificazione delle
opportunita' di sviluppo professionale e lavorativo, la definizione
di progetti e piani di azione. Si realizza sia come intervento
individuale e personalizzato sia attraverso piccoli gruppi.
I servizi di consulenza possono prevedere consulenza orientativa,
counselling orientativo e bilanci di competenze.
1.3. Formazione con finalita' orientativa
L'area della formazione orientativa comprende un insieme di moduli
che possono essere svolti singolarmente o nell'ambito di percorsi
articolati.
Tale formazione si distingue dalle iniziative di selezione e di
preparazione finalizzate a favorire l'inserimento dei partecipanti
all'interno di uno specifico corso di formazione professionale. Tali
moduli vengono cosi' articolati:
A. L'educazione alla scelta: rivolto sia a studenti dell'obbligo,
della scuola secondaria superiore e della formazione professionale,
destinatari finali dell'azione, sia a soggetti intermediari
significativi del processo di scelta, fra cui famiglia ed insegnanti.
Tale tipologia comprende i moduli orientativi a supporto delle
esperienze di studio/lavoro. Durata: di norma da 15 a 40 ore.
B. Il mercato del lavoro e il sistema delle professioni: rivolto a
tutti i potenziali destinatari delle azioni di orientamento. Durata:
di norma da 15 a 40 ore.
C. Prevenzione, recupero motivazionale e riorientamento, rivolto a:
- giovani a rischio di abbandono o che hanno abbandonato la scuola
dell'obbligo e la scuola secondaria superiore; - adulti disoccupati
di lungo periodo. Durata: di norma da 30 a 60 ore.
D. Reinserimento lavorativo: rivolto a lavoratori adulti ed in
particolare a donne con caratteristiche non piu' rispondenti alle
esigenze del mercato del lavoro. Durata: di norma da 50 a 150 ore.
E. Inserimento o reinserimento lavorativo per persone con deficit di
opportunita': rivolto a soggetti con disagio psichiatrico e
psicologico, disabili fisici, mentali, sensoriali, ex-tossici e
tossicodipendenti in fase di recupero, immigrati o emigrati
rientranti dall'estero e/o loro familiari, giovani con gravi disagi
sociali e/o a rischio di provvedimenti giudiziari, ristretti e
nomadi. Durata: di norma da 30 a 150 ore. Per alcuni progetti
rivolti a disabili o disagio grave il periodo puo' avere la durata di
un intero anno formativo.
F. Le tecniche di ricerca del lavoro: rivolto a tutte le persone in
fase di inserimento o reinserimento nel lavoro. Durata: di norma da
15 a 30 ore.
G. L'orientamento all'imprenditorialita': comprende iniziative
finalizzate a sviluppare nei soggetti atteggiamenti imprenditivi
rispetto al proprio progetto professionale.
2. Formazione iniziale
2.1. Qualificazione di base post-scuola dell'obbligo
Finalita': preparare i giovani e le giovani orientati a non
proseguire gli studi ad un inserimento lavorativo qualificato, in
continuita' con la scuola media.
Requisiti di accesso: assolvimento dell'obbligo scolastico.
Durata: da 900 ad 2400 ore in funzione del profilo professionale di
riferimento.
Attestato rilasciato: certificato di qualifica professionale per chi
supera l'esame finale di qualifica.
2.2. Qualificazione di base abbreviata
Finalita': consentire a chi e' gia' in possesso di una preparazione
scolastica superiore alla scuola media, o a chi ha gia' acquisito una
esperienza lavorativa pertinente, di acquisire una qualifica di base
secondo un percorso abbreviato che tiene conto delle competenze e
conoscenze gia' acquisite, o di crediti formativi formalizzati gia'
acquisiti.
Requisiti di accesso:
- eta' superiore a 16 anni, frequenza di almeno un anno di scuola
secondaria superiore o esperienza lavorativa di un anno;
- corso e/o colloquio individuale di orientamento con analisi
formalizzata delle conoscenze e competenze possedute.
Durata: da 450 a 1500 ore in funzione del profilo professionale di
riferimento e delle caratteristiche del "gruppo classe". (Durata
identificata dal soggetto gestore sulla base di una argomentazione
dettagliata).
Per l'acquisizione di qualifiche semplici relative a lavori
stagionali, la durata potra' anche essere inferiore a 450 ore.
Attestato rilasciato: come per i corsi di qualifica di base (punto
2.1).
2.3. Qualificazione post biennio di scuola secondaria superiore
Tipologia finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale
con maggiore contenuto culturale rispetto alla qualifica di base.
Requisiti di accesso: avere frequentato con successo un biennio di
scuola secondaria superiore.
Durata: da 600 a 2400 ore in funzione del profilo professionale di
riferimento.
Attestato rilasciato: certificato di qualifica professionale valido
come credito formativo per il proseguimento degli studi (da definire
nell'ambito dell'accordo con MPI).
2.4. Specializzazione post-qualifica
Finalita': completare e specializzare la preparazione professionale
dei qualificati su aspetti innovativi di particolare rilevanza per le
imprese e per l'economia locale.
Requisiti di accesso: essere titolare di una qualifica professionale
di base pertinente rispetto all'area di specializzazione (qualifica
ottenuta nell'ambito del sistema regionale o degli istituti
professionali).
Durata: da 400 a 900 ore secondo l'area di specializzazione.
Le specializzazioni riferibili all'area socio-assistenziale possono
derogare dalla durata sopracitata.
Attestato rilasciato: certificato di specializzazione valido come
credito formativo per il proseguimento degli studi (da definire
sperimentalmente di intesa con MPI).
2.5. Formazione iniziale per soggetti con deficit di opportunita'
Finalita': le iniziative formative, che prevedono un'adeguata fase di
orientamento, vogliono preparare i soggetti all'integrazione sociale
e lavorativa. Tali iniziative vanno progettate ad hoc, tenendo conto
dell'utenza, dei vincoli legati alle condizioni oggettive e
soggettive.
Requisiti di accesso: gruppi omogenei per tipologie di deficit di
opportunita'.
Durata a progetto: non superiore a 3 anni limitatamente ai disabili e
a soggetti con grave disagio psichico.
Attestato rilasciato: attestato di frequenza, certificazione delle
competenze acquisite o certificato di qualifica professionale secondo
i casi.
2.6. Moduli di formazione professionale integrati con la scuola
secondaria superiore
Trattasi, mediante percorsi di collaborazione tra istituti scolastici
ed enti di formazione facenti riferimento al sistema regionale, di
portare a termine, in orario scolastico, percorsi integrati che
abbiano una valenza secondo i casi, orientativa e/o formativa e/o
professionalizzante, con particolare riferimento alla attuazione del
protocollo d'intesa recentemente firmato.
Destinatari: studenti frequentanti gli Istituti secondari superiori.
Durata: fino a 900 ore nell'arco di 2 anni.
Attestato rilasciato: certificato di competenze nei casi previsti
dalle parti.
Il progetto sperimentale regionale, contenente l'indicazione delle
finalita', ambiti e settori prioritari, modalita', criteri, durata e
tempi, viene demandato ad atti successivi alle presenti direttive, e
sara' formulato dalla Regione, d'intesa con le Province.
Nell'ambito della presente tipologia, e' possibile attivare anche
progetti di sostegno ai portatori di handicap nei percorsi di scuola
secondaria superiore. Le Province possono attivare autonomamente tali
progetti in raccordo con i Provveditorati agli studi.
Deve esistere un progetto concordato tra la scuola e il centro di
formazione che indichi il livello di integrazione tra le due
istituzioni per il singolo partecipante.
2.7. Corsi integrativi extra-curricolari
La formazione professionale integrativa extracurricolare si rivolge
agli studenti di III, IV e V anno degli Istituti secondari (di norma
non professionali) in orario extra-scolastico, offrendo moduli
professionalizzanti di interesse generale (informatica ed office
automation, tecniche della comunicazione, economia aziendale, ecc.).
Tali iniziative vanno organizzate in collaborazione con gli Istituti
scolastici.
Durata: da 60 a 600 ore con possibilita' di articolazione su un
triennio.
Titolo rilasciato: attestato di frequenza, certificato di competenze
o qualifica professionale secondo i tipi di accordi tra le parti.
2.8. Percorsi di qualificazione in alternanza tra formazione e lavoro
Tipologia di grande rilevanza che puo' rappresentare una alternativa
rispetto ai percorsi tradizionali di qualificazione iniziale.
Tali percorsi sono caratterizzati da una successione alternata ed
interdipendente di fasi presso un centro di formazione e fasi in
azienda, per il raggiungimento di obiettivi formativi comuni.
Nell'ambito di tale tipologia, il lavoro deve essere strutturato in
modo tale da poter avere una valenza formativa e l'impresa deve
assumere una responsabilita' diretta nel raggiungimento degli
obiettivi formativi, a fianco dell'organismo di formazione.
Modalita' particolarmente rivolta ai giovani che hanno bisogno di
rimotivazione allo studio tramite una esperienza positiva
inizialmente centrata sulla pratica operativa e la
responsabilizzazione individuale, per "riscoprire" in modo induttivo
il valore della preparazione teorica.
Requisiti di accesso: diploma di scuola media o eta' superiore a 16
anni piu' frequenza di un corso di orientamento o colloquio
individuale di orientamento.
Durata: da 900 ore a 2400 ore in funzione del profilo professionale
di riferimento. Di norma il percorso e' biennale.
Attestato rilasciato: certificato di qualifica professionale per chi
supera l'esame finale (equipollenza ipotizzata: livello 2 europeo).
2.8.1. Percorsi formativi in attuazione dei contratti di
apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro
Tenuto conto della presenza prevalente di piccole e medie imprese con
livelli elevati di dispersione dei giovani apprendisti e
contrattisti, i progetti dovranno di norma ricoprire una valenza
territoriale.
Progetti aziendali potranno essere attivati in presenza di un numero
sufficiente di partecipanti (di norma almeno 8).
Per quanto concerne le attivita' formative esterne all'azienda per
apprendisti, esse andranno svolte nel rispetto di quanto stabilito
dalla Legge 196/97.
Ogni progetto dovra' comunque comportare:
- azioni significative di promozione e pubblicizzazione;
- la previsione di formulare patti formativi individuali da
sottoscrivere tra azienda, centro di formazione ed apprendisti;
- azioni di formazione dei tutor aziendali e dei formatori.
Durata: almeno 120 ore di formazione esterne all'azienda per anno per
la durata del contratto.
Per quanto concerne le attivita' formative previste nell'ambito dei
CFL, esse verranno svolte secondo quanto previsto dai rispettivi
contratti ed affidate in gestione ad organismi accreditati.
Attestati rilasciati: come da direttive vigenti.
2.9. Corsi di raccordo tra scuola/lavoro
Corsi rivolti a giovani in cerca di prima occupazione, disoccupati o
neo-assunti, finalizzati a prepararli ad un inserimento lavorativo
mirato su un profilo professionale specifico corrispondente a sbocchi
occupazionali gia' identificati da parte di una o piu' imprese, o
all'avvio verso l'imprenditoria.
Attestato rilasciato: certificato di competenze.
Durata: da 400 a 1000 ore.
3. Formazione superiore
La formazione superiore raggruppa l'insieme delle iniziative
formative professionalizzanti riservate alle persone in possesso di
un diploma di scuola media superiore o di un titolo equivalente a
fini lavorativi ottenuto associando una qualificazione professionale
regionale ed una prima esperienza lavorativa.
3.1. Qualificazione superiore post-diploma
Tipologia finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale
superiore per un inserimento lavorativo pertinente.
Requisiti di accesso:
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore;
- oppure essere in possesso di una qualifica piu' 3 anni di
esperienza lavorativa pertinente.
Durata: da 600 a 2400 ore.
Attestato rilasciato: diploma di qualificazione superiore per chi
supera l'esame finale.
3.2. Qualificazione superiore post-diploma integrata con la scuola
secondaria superiore
Finalita': favorire l'integrazione tra sistema scolastico superiore,
formazione professionale e lavoro, nel rispetto delle strategie e
degli obiettivi programmati nell'ambito del protocollo
Regione-Province-Ministero Pubblica istruzione-Lavoro, per un mirato
ed efficace inserimento lavorativo dei neo-diplomati.
Requisiti d'accesso: essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore.
Durata: da 600 a 900 ore (moduli professionalizzanti).
Attestato rilasciato: diploma di qualificazione superiore per chi
supera l'esame.
Nel 1998 la Regione ha dato avvio ad un Piano regionale di progetti
pilota di Istruzione e Formazione tecnico-superiore (IFTS) integrati
tra organismi di formazione, imprese, istituto di scuola secondaria
superiore e Universita', che rientrano in una sperimentazione
nazionale promossa dal Ministero della Pubblica istruzione, alla
quale hanno aderito tutte le Regioni italiane.
I percorsi IFTS costituiscono un nuovo canale di alta formazione
post-secondaria, alternativo ai corsi universitari e in
discontinuita' con la scuola secondaria superiore, per la
preparazione di figure professionali necessarie ai settori produttivi
caratterizzati da profonde trasformazioni tecnologiche e
professionali e dalla internazionalizzazione dei mercati, con
particolare attenzione alle piccole e medie imprese.
Per i progetti sperimentali, la durata sara' determinata in rapporto
alle esigenze didattico-formative del progetto stesso nel rispetto
delle indicazioni nazionali.
3.3. Percorsi integrati con l'Universita' diplomi universitari
Finalita': concorrere allo sviluppo dei diplomi universitari di I
livello mediante la gestione congiunta tra Ateneo e sistema
regionale, di moduli professionalizzanti del percorso universitario.
I progetti, concordati preventivamente con l'universita' interessata,
saranno presentati da un organismo di formazione professionale.
Attestato rilasciato: diploma universitario di I livello da parte
dell'Universita' e certificato di competenze valido come credito
formativo per l'ottenimento di un diploma regionale di
specializzazione.
Programmazione: piani regionali. I progetti rientranti nella
programmazione regionale non possono usufruire di ulteriori
finanziamenti comunitari.
Durata: da 500 ore annuali a 1500 ore pluriennali.
3.4. Raccordo formazione/lavoro di livello superiore
Tali iniziative sono rivolte a giovani diplomati in cerca di prima
occupazione, disoccupati o neo-assunti, e sono finalizzate a
prepararli ad un inserimento lavorativo mirato dipendente o autonomo
su un profilo professionale superiore specifico corrispondente a
sbocchi occupazionali gia' identificati da parte di una o piu'
imprese.
In funzione del tipo di sbocco occupazionale previsto, le iniziative
possono articolarsi come segue:
- raccordo per l'inserimento al lavoro dipendente o raccordo per
l'avvio alla imprenditoria giovanile, femminile o raccordo per
l'avvio al lavoro autonomo professionale.
In tale tipologia possono rientrare anche le iniziative preparatorie
all'esercizio di professioni autonome.
Attestato rilasciato: certificato di competenze, valido quale credito
formativo per l'ottenimento di un diploma di qualificazione
superiore.
3.5. Specializzazione post diploma universitario e post laurea
Finalita': alta professionalizzazione di giovani che hanno concluso
un percorso universitario su aree complementari rispetto
all'indirizzo di studi, o su aree di specializzazione attinenti
all'indirizzo iniziale ritenute di particolare interesse per
l'economia regionale.
Requisito di accesso: essere in possesso di un diploma universitario
o di una laurea (o, in alcuni casi, essere laureando in fase
terminale).
Tali iniziative possono essere collegate ai corsi di perfezionamento
universitario, previo accordo formalizzato tra le parti.
Durata: da 800 a 1600 ore.
Attestato rilasciato: diploma regionale di specializzazione
professionale.
Per i progetti sperimentali, la durata sara' determinata in rapporto
alle esigenze didattico-formative del progetto stesso.
3.6. Raccordo post-laurea
Rispetto alla tipologia precedente, i corsi di raccordo post-laurea
sono di durata piu' breve e strettamente finalizzati all'inserimento
lavorativo su sbocchi occupazionali gia' identificati, di natura sia
dipendente che autonoma.
Durata: da 300 a 900 ore.
Attestato rilasciato: certificato di competenze superiori.
4. Formazione continua e permanente
La formazione continua e permanente rappresenta una offerta formativa
molto flessibile adattabile alle condizioni organizzative specifiche
dei partecipanti e delle partecipanti.
Essa si rivolge:
- ai singoli lavoratori e alle singole lavoratrici, per consentire il
recupero di una mancata o parziale formazione iniziale, per sostenere
i percorsi di evoluzione e promozione professionale, per garantire il
mantenimento delle conoscenze di fronte ai processi di trasformazione
ed innovazione del lavoro;
- alle imprese e ai settori economici, come fattore di competitivita'
e di innovazione aziendale per adattarsi ai mutamenti e migliorare i
processi, i prodotti e i servizi offerti;
- alle aree geografiche locali, come fattore di accompagnamento e
facilitazione dei progetti territoriali di sviluppo promossi dagli
enti locali. Per tutte le tipologie di formazione continua, il
dialogo sociale deve rappresentare una priorita' per la costruzione
dei piani di intervento.
4.1. Qualificazione sul lavoro
Tali corsi consentono ai lavoratori che ne sono sprovvisti di
acquisire, sul lavoro tramite un percorso accelerato, una qualifica
professionale pertinente rispetto al ruolo professionale esercitato.
Durata: da 90 ore per le qualifiche relative a lavori stagionali
semplici a 400 ore da attuarsi anche su due anni per le qualifiche
piu' complesse.
Per i lavoratori immigrati, tali corsi possono prevedere un modulo
aggiuntivo di sostegno linguistico.
Attestato rilasciato secondo i casi:
- certificato di qualificazione professionale;
- diploma di qualificazione professionale superiore.
4.2. Aggiornamento
I corsi di aggiornamento sono rivolti a tutti i lavoratori e
lavoratrici autonomi o dipendenti ai vari livelli di
professionalita'.
Tali corsi consentono ai partecipanti di aggiornare e mantenere le
conoscenze o le abilita' su uno o piu' argomenti direttamente legati
alla professione svolta.
Durata: da 15 a 90 ore, con possibilita' di combinare piu' moduli di
aggiornamento in cicli ricorrenti sull'arco dell'anno.
Attestato rilasciato: attestato di frequenza.
4.3. Perfezionamento/specializzazione
I corsi di perfezionamento si rivolgono ai lavoratori e lavoratrici,
sia dipendenti che autonomi, gia' in possesso di qualifiche o di una
professionalita' riconosciuta, che si propongono autonomamente di
ampliare o arricchire la propria professionalita' con finalita' di
promozione professionale o di mobilita' lavorativa.
Durata: da 100 a 300 ore secondo i casi.
Le specializzazioni riferibili all'area socio-assistenziale possono
derogare dalla durata sopracitata.
Attestato rilasciato: attestato di specializzazione.
4.4. Riqualificazione professionale
I corsi di riqualificazione si rivolgono ai lavoratori e lavoratrici
di una o piu' aziende coinvolte in processi di innovazione aziendale
che comportino l'introduzione di nuove tecnologie, modificazioni
dell'organizzazione del lavoro o altre innovazioni di tipo
strutturale che richiedono un adeguamento significativo della
professionalita' del personale.
I corsi di riqualificazione vanno programmati nell'ambito di
esplicite intese aziendali.
Si rivolgono ad un gruppo di partecipanti con un livello di
formazione e di esperienza professionale di partenza omogeneo.
Durata: definita di volta in volta sulla base degli obiettivi e delle
condizioni iniziali specifiche.
Attestato rilasciato: secondo i casi:
- certificato di qualifica professionale;
- diploma di qualificazione superiore;
- certificato di competenze.
4.5. Riconversione professionale (percorsi anche individuali)
I corsi di riconversione professionale comportano l'acquisizione di
una professionalita' completa, diversa da quella posseduta.
Essi si rivolgono a disoccupati di lunga durata di eta' avanzata, ai
lavoratori in CIG, a lavoratori intenzionati a reinserirsi nel
mercato del lavoro dopo un periodo di abbandono dell'attivita'
professionale, a lavoratori/trici alla ricerca di una diversa
collocazione lavorativa.
Tali iniziative sono promosse da aziende, enti di formazione,
associazioni di categoria, enti locali, parti sociali e attuate
nell'ambito di un accordo tra le parti e l'ente pubblico
finanziatore.
Durata: definita di volta in volta sulla base della qualifica
specifica da raggiungere e delle caratteristiche dei singoli
candidati.
Attestato rilasciato: da valutare caso per caso secondo le
caratteristiche delle persone e del percorso.
Programmazione con valutazione delle candidature dinamica, anche
fuori dai bandi.
4.6. Formazione a supporto di processi di innovazione aziendale
Trattasi di iniziative formative strettamente funzionali ai processi
di innovazione gia' messi in atto dalle imprese o di iniziative tese
a sollecitare tali innovazioni mediante un'azione mirata di
formazione, informazione ed assistenza tecnica.
Tali iniziative possono essere attivate direttamente dalle imprese
interessate, o da enti di formazione su esplicita commessa aziendale
per le iniziative mono aziendali, o su richiesta di un soggetto
promotore o di enti di formazione per iniziative interaziendali.
La durata, espressa in numero complessivo di ore/partecipante,
comporta di norma delle durate diversificate per ciascuno dei
partecipanti.
I progetti diffusi si articolano in sub-progetti/moduli, ciascuno dei
quali puo' interessare un diverso numero di partecipanti.
Nell'ambito di tale tipologia possono essere candidati programmi
diffusi aziendali, programmi diffusi interaziendali, programmi
diffusi di formazione/informazione/assistenza tecnica, nonche'
interventi "spot" di breve durata e riservati alle imprese.
Tali iniziative spot (anche relative alle emergenze occupazionali)
possono essere approvate di volta in volta sulla base delle
candidature avanzate dalle imprese interessate, al di fuori delle
scadenze ufficiali dei bandi.
4.7. Master sul lavoro
Iniziative di perfezionamento imprenditoriale e manageriale rivolte
ad imprenditori, dirigenti e quadri delle piccole e medie imprese dei
vari settori.
Requisiti per l'accesso: essere imprenditori o dimostrare almeno 2
anni di permanenza nel ruolo dirigenziale o di funzione quadro.
Durata: da 600 a 1600 ore.
5. Formazione prevista da specifiche leggi o normative comunitarie,
statali e regionali
Tale categoria di interventi comprende un insieme eterogeneo e
crescente di corsi che, secondo i casi, possono usufruire o no di
contributi pubblici, casi che vanno di norma regolamentati e/o
certificati dalla Regione sulla base di indicazioni previste dalle
norme specifiche.
Al fine di disciplinare in modo dinamico tale tipologia, la Regione
recepira' le normative specifiche con atti dirigenziali.
Titoli rilasciati:
- abilitazione all'esercizio della professione;
- attestati vari previsti dalle norme specifiche.
In fase di prima attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114, e al fine
di favorire il perseguimento delle finalita' previste, le
Amministrazioni provinciali approvano e finanziano le azioni
formative per l'accesso alle attivita' previste all'art. 5 del
medesimo decreto legislativo.
6. Follow up
Le iniziative di follow-up possono essere programmate come
"pacchetti" di iniziative relative agli ex partecipanti di piu'
corsi, ed essere attuati in un anno formativo diverso da quello di
attuazione dei corsi medesimi.
Durata: da 15 a 40 ore in uno o piu' moduli.
7. Iniziative formative personalizzate, iniziative di accompagnamento
e di supporto
7.1. Percorsi individuali di formazione iniziale, superiore o
permanente assistiti
Trattasi di iniziative previste dall'accordo nazionale sul lavoro del
1996, da sperimentare per valutare le condizioni alle quali risulta
possibile dare una risposta organizzata a costi compatibili.
Finalita': offrire una possibilita' di formazione professionale
permanente ai cittadini e alle cittadine che, per vari motivi, non
possono frequentare o non necessitano di un corso completo o
collettivo (ad esempio persone gia' in possesso di crediti formativi,
persone in fase di rientro nel mercato del lavoro per motivi vari).
Le candidature possono essere avanzate sia dai singoli soggetti
interessati che dai soggetti gestori per conto dei richiedenti, anche
al di fuori dei bandi.
Durata: da sperimentare sul triennio.
Titolo rilasciato: da valutare caso per caso secondo i singoli casi.
N.B. Nel caso di percorsi individuali rivolti a lavoratori in CIGS o
iscritti nelle liste di mobilita', tali percorsi saranno progettati e
attuati secondo gli accordi fra le parti firmatarie del protocollo
regionale.
7.2. Cicli di incontri seminariali di informazione e
sensibilizzazione
Finalita': attivare modalita' diffuse di aggiornamento degli
operatori economici e/o dei lavoratori sulle tematiche innovative
legate alla evoluzione dei singoli comparti, sui problemi emergenti
legati alla professionalita', sullo sviluppo di una cultura della
formazione continua e dello sviluppo delle risorse umane nelle
imprese e nelle organizzazioni.
Durata di norma non superiore a 15 ore per ciclo con partecipazione
aperta registrata di volta in volta.
In tale tipologia possono rientrare anche cicli di teleconferenze,
preferibilmente con luoghi organizzati di ascolto e teledibattito,
assistiti da formatori.
7.3. Programmi di animazione e scambi finalizzati
Iniziative rivolte agli operatori economici e amministratori locali
di una area geografica di un settore o di un comparto.
Trattasi di iniziative a partecipazione aperta, che possono
comportare visite di studio e scambi con altre realta' territoriali o
settoriali che hanno gia' attivato o stanno attivando le innovazioni
oggetto del programma.
Durata: da 15 a 50 ore.
7.4. Produzione di materiali didattici per la formazione a distanza
I progetti di produzione di sussidi didattici finanziati ad hoc
nell'ambito dei vari piani di formazione professionale dovranno
essere sottoposti alla Commissione regionale di certificazione CERFAD
e circolare liberamente nel sistema formativo solo se muniti di detta
certificazione.
Requisiti dei progetti:
- rispondere alle norme di qualita' definite da tale Commissione per
quanto riguarda:
- la qualita' dell'approccio metodologico;
- la qualita' dei contenuti tecnici, che dovranno essere predisposti
o validati da un autore noto o da un organismo ufficiale di ricerca e
sperimentazione;
- la qualita' della realizzazione tecnica;
- non essere ripetitivi rispetto a quanto gia' prodotto e finanziato
dall'Ente pubblico (elenco ufficiale dei materiali tenuto aggiornato
dall'organismo di certificazione medesimo).
7.5. Erogazione di pacchetti didattici aperti mediante FAD
(formazione a distanza)
Trattasi di offerta formativa integrale FAD proposta tramite catalogo
ad una pluralita' di utenti singoli con percorsi differenziati.
Attestato rilasciato: attestato di frequenza o certificato di
competenze (quando trattasi di una erogazione non rientrante in un
progetto formativo complessivo).
7.6. Dimostrazione applicata
Allestimento di campi dimostrativi, di prove permanenti di
simulazione, di mostre didattiche finalizzate ad una fruizione
ricorrente durante tutto l'anno da parte di utenti singoli o di
gruppi in visita di studio.
La fruizione non deve essere inferiore a 200 partecipanti per anno
per iniziativa, con tutoraggio in loco da parte di un formatore.
7.7. Progetti di ricerca e sviluppo
Finalita': consentire alle istituzioni e ai soggetti gestori di
sviluppare una riflessione strategica relativa ai nuovi ambiti di
intervento formativo e dell'orientamento alla evoluzione delle
tecnologie, nonche' di anticipare le risposte formative da dare nei
confronti della innovazione nelle imprese e nei servizi.
Tali progetti potranno essere accolti solo se ricoprono una valenza
di pubblico interesse, cioe' se prevedono la produzione di elaborati,
supporti, risultati formalizzati trasferibili ad altri enti e ad
altre strutture rispetto agli interessi del soggetto gestore.
Copia di tutte le pubblicazioni prodotte in riferimento ai progetti
di ricerca e sviluppo finanziati ad hoc nell'ambito dei vari piani
dovra' essere consegnata alla Regione che terra' aggiornato il
repertorio di tali pubblicazioni garantendo ai vari soggetti
l'accesso per la consultazione.
7.8. Produzioni di materiali di supporto per l'orientamento
I progetti dovranno: rispettare gli standard informativi, informatici
e comunicativi definiti a livello regionale e nazionale nell'ambito
della progettazione e realizzazione del "sistema informativo per
l'orientamento"; non essere ripetitivi rispetto a quanto gia'
prodotto in ambito locale, regionale e nazionale; rispondere a norme
di qualita' quali:
- rispondenza dei contenuti informativi ai bisogni dell'utenza
individuata;
- aggiornamento dell'informazione;
- qualita' tecnica della realizzazione;
- flessibilita' e interscambiabilita' dei supporti tecnici.
7.9 La formazione dei formatori
Per "formatori", si intendono qui tutte le figure professionali
coinvolte a vario titolo nella ideazione, promozione, progettazione,
gestione, controllo e valutazione delle attivita', sia nell'ambito
delle istituzioni che nell'ambito delle strutture formative e delle
imprese che partecipano al processo formativo.
Alla categoria dei formatori intesa in senso lato possono essere
associate anche le figure professionali specifiche dell'orientamento
e dei servizi per l'impiego.
I programmi di formazione dei formatori si potranno pertanto
rivolgere:
- ai collaboratori regionali, provinciali e comunali incaricati per
la programmazione, valutazione istruttoria, monitoraggio attuativo e
controllo formale e di qualita' delle attivita' di formazione e di
orientamento;
- ai dirigenti e al personale amministrativo degli enti e dei centri
di formazione e di orientamento;
- ai progettisti, coordinatori di progetti, tutors che operano sia
nell'ambito delle strutture formative che nell'ambito delle aziende;
- ai docenti, istruttori ed esperti che svolgono attivita' di docenza
ed attivita' pratiche nei corsi;
- a tutte le figure della scuola secondaria superiore nella gestione
di percorsi integrati di formazione (previa intesa con le istituzioni
di riferimento);
- ai consiglieri e figure specifiche dell'orientamento e dei servizi
per l'impiego;
- ai presidenti e ai componenti delle commissioni d'esame per il
rilascio delle qualifiche ed altri attestati ufficiali;
- ai collaboratori delle associazioni di categoria impegnati nella
promozione dei tirocini aziendali.
Le iniziative di formazione dei formatori possono utilizzare le
stesse modalita' e tutte le tipologie formative rivolte all'insieme
dei lavoratori, abbinando anche azioni continuative di assistenza.
Attestato rilasciato: attestato di frequenza; certificato di
competenze o di qualificazione secondo i casi.
7.10 Varie
Tale tipologia puo' essere utilizzata per identificare, tra l'altro:
- le attivita' di assistenza tecnica e supporto programmate dalle
Amministrazioni provinciali e dalla Regione non rientranti nelle
tipologie sopra citate;
- le azioni di accompagnamento al lavoro rivolte ai giovani al
termine dei percorsi formativi;
- le azioni di sostegno finalizzate alla realizzazione delle
iniziative di studio lavoro (borse estive, tirocini di cui al punto
8.1).
8. Attivita' di tirocinio
8.1 Percorsi in alternanza fra sistema educativo e lavoro
Attivita' ricondotte all'alternanza fra percorsi di istruzione svolti
nel sistema educativo (scuola ed universita') ed esperienze aziendali
con finalita' orientative e di socializzazione con il lavoro, quali
per esempio, i progetti orientativi destinati agli studenti delle
scuole medie superiori e agli studenti universitari realizzati presso
enti ed aziende private e pubbliche.
Tali attivita' hanno di norma valenza extracurricolare. Sulla base di
quanto indicato nelle convenzioni, possono essere attivate anche
iniziative di carattere curricolare.
Modalita' di realizzazione: le attivita' si svolgono sulla base di
convenzioni o accordi fra scuole ed universita' e i soggetti di
programmazione, indicando anche la durata dell'iniziativa.
Gli enti di programmazione, mediante azioni di supporto tecnico,
monitoraggio e valutazione delle attivita', assicurano il carattere
formativo/orientativo delle esperienze di tirocinio. A tale fine, in
attesa delle indicazioni che verranno dagli organismi di
coordinamento previsti dal protocollo regionale, copia delle
convenzioni saranno trasmesse alle Province e ai Provveditorati agli
Studi affinche' tali esperienze vengano valutate all'interno del
protocollo recentemente firmato.
8.2 Tirocini
Caratteristiche. I tirocini costituiscono uno strumento innovativo
delle politiche del lavoro offrendo opportunita' di:
- socializzazione reciproca e conoscenza diretta fra imprese e
tirocinanti (cercatori di lavoro e studenti);
- orientamento, mediando le scelte professionali attraverso una
conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- formazione, relativamente all'acquisizione di competenze
professionali specifiche.
I tirocini sono accordi formativi, di socializzazione con il lavoro e
di orientamento regolati da una convenzione e da un progetto
specifico che definisce i rapporti fra gli allievi, le imprese presso
le quali viene svolta l'attivita', il soggetto promotore, vale a dire
il soggetto responsabile della gestione del singolo progetto, ai
sensi del DM 142/98 e della LR 45/96.
Essi costituiscono in se' un percorso orientativo-formativo per
favorire l'andamento al lavoro; possono essere previste attivita'
realizzate al di fuori del contesto aziendale (di norma contenute
entro il 10% della durata complessiva).
Finalita'. Le finalita' specifiche sono:
- sostenere il processo di apertura e di accoglienza delle imprese
verso giovani formati prevalentemente all'interno del sistema
educativo-formativo tradizionale,
- produrre la socializzazione fra tirocinanti e imprese;
- favorire le transizioni nel lavoro e in particolare l'inserimento
di soggetti in difficolta' rispetto al mercato del lavoro,
- flessibilizzare l'offerta formativa in ragione delle esigenze degli
utenti,
- favorire opportunita' di informazione finalizzata ad esiti
autoimprenditoriali, di decentramento produttivo, di trasmissione
d'impresa.
Destinatari: soggetti inoccupati, disoccupati o in mobilita' che
abbiano assolto all'obbligo scolastico.
Soggetti proponenti e durata: sulla base delle disposizioni di cui al
DM 142/98.
Tipologia delle attivita': tali attivita' si configurano come
percorsi individuali. Possono essere presentate proposte relative a
pacchetti di tirocini.
Programmazione: piani provinciali, con candidature anche al di fuori
di bandi. La Regione puo' promuovere attivita' di carattere
sperimentale, con particolare valore innovativo o di valenza
regionale.
Le proposte vanno presentate:
- sulla modulistica di cui al DM 142/98, integrata dalla modulistica
regionale per le iniziative che richiedano finanziamenti;
- sulla modulistica (convenzione e progetto) di cui al DM 142/98 per
le iniziative senza richiesta di finanziamenti, finalizzate al
riconoscimento da parte delle Provincie ai sensi dell'art. 10 della
L.R. 19/79 ed all'autorizzazione ai soggetti gestori al rilascio ai
partecipanti della dichiarazione di competenze del punto II.9.
Attestato rilasciato: dichiarazione di competenze.
CAP. II - LA CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI E DELLE COMPETENZE
ACQUISITE
II.1 Il significato nuovo della certificazione
La certificazione dei percorsi formativi e delle competenze acquisite
costituisce lo snodo fondamentale per avviare il mutuo riconoscimento
dei titoli professionali tra formazione professionale, scuola e
universita', e per garantire il diritto alla mobilita' nello spazio
europeo.
Nella fase 1997/99 ed in carenza di un sistema nazionale compiuto di
crediti formativi capitalizzabili, sara' comunque possibile
rilasciare, con procedure omogenee, una gamma di tipologie di
certificazioni, che fanno riferimento sia alla Legge quadro 845/79
che alla Direttiva comunitaria 51/92 "Secondo sistema europeo di
certificazione" attivata in Italia con il DLgs n. 319 del 2 maggio
1994.
In effetti, la Direttiva comunitaria 51/92 sul riconoscimento dei
titoli fino a due anni post-secondari costituisce una tappa
fondamentale, e riguarda l'insieme dei titoli professionali che
richiedono una formazione fino a due anni dopo la maturita', ivi
comprese le qualifiche professionali superiori.
Con le presenti direttive, la gamma degli attestati rilasciati dalla
Regione viene percio' ampliata, con l'obiettivo di riconoscere anche
i percorsi intermedi, di dare maggiore flessibilita' al sistema delle
certificazioni e di recepire normative europee, non di certo con
l'obiettivo di introdurre nuove eterogeneita' o di complicare le
procedure burocratiche. Numerose certificazioni dovranno trovare un
proprio valore di scambio nell'ambito del nascente sistema nazionale
dei crediti formativi capitalizzabili, previsto dal patto sul lavoro
del settembre 1996.
Allo stato attuale ed in assenza di validazione dei percorsi e dei
crediti da parte delle parti sociali, le certificazioni rilasciate
non intendono garantire meccanismi automatici di riconoscimento in
riferimento ai contratti collettivi di lavoro.
La certificazione delle competenze acquisite attraverso l'esperienza
lavorativa sara' oggetto di sperimentazioni e messa a punto di
metodologie specifiche, in particolare nell'ambito della formazione
permanente, con l'obiettivo di capitalizzare l'insieme dei crediti
acquisiti nella formazione professionale, nella scuola e sul lavoro.
Per quanto riguarda le modalita' di certificazione, si fa ampio
riferimento agli aspetti positivi sviluppati negli ultimi anni
attraverso gli esami di qualifica, prevedendo tuttavia modalita'
innovative, piu' snelle e flessibili, che recepiscono integralmente
quanto previsto dal DLgs 319/94 sulla trasparenza delle
certificazioni.
II.2. Tipologie di certificazione
Le tipologie di certificazione rilasciabili a fronte di un percorso
formativo completato e/o di una verifica formale delle competenze
acquisite (nella scuola, nella formazione professionale o sul lavoro)
sono le seguenti:
- Attestati ufficiali (con valore riconosciuto per la mobilita' nello
spazio europeo e nell'ambito del sistema educativo/formativo):
- certificato di qualifica professionale, rilasciato dalla Regione o
dalle Provincie per i percorsi post-obbligo scolastico che consente
l'esercizio di una attivita' ben definita con le capacita' di
utilizzare i relativi strumenti e tecniche (livello 2 europeo);
- certificato di specializzazione rilasciato dalla Regione o dalle
Provincie per i percorsi rivolti a persone gia' in possesso di una
qualifica professionale, che corrisponde prevalentemente ad un lavoro
tecnico che puo' essere svolto in modo autonomo e/o che comporta
altre responsabilita' come quelle di programmazione operativa e
coordinamento operativo (livello 3 europeo);
- diploma di qualificazione superiore, rilasciato dalla Regione o
dalle Provincie, a fronte di percorsi post-diploma non superiori a
due anni che richiedono conoscenze e attitudini di livello superiore
senza tuttavia esigere la padronanza dei fondamenti scientifici delle
varie materie; queste attitudini e conoscenze permettono in
particolare di assumere un lavoro di responsabilita' nel complesso
autonomo o indipendente per una attivita' di concetto (programmazione
e/o amministrazione e/o gestione) (livello 4 europeo);
- diploma di specializzazione, rilasciato dalla Regione, a fronte di
percorsi professionalizzanti successivi ad una formazione
universitaria completa che implica la padronanza dei fondamenti
scientifici della professione. Riconducibile ai livelli europei 4 o
5 secondo i casi;
- certificato di competenze, a valere quale credito formativo,
rilasciato dalla Regione o dalle Province, per tutti i percorsi
formativi e di professionalizzazione che consentono l'acquisizione di
competenze relative ad una professionalita' non compiuta (crediti a
valere, secondo i casi, per l'ottenimento di un certificato di
qualifica, di specializzazione, per l'ottenimento di un diploma di
qualificazione superiore o per l'ottenimento di una maturita'
professionale o tecnica, sulla base di approfondimenti in sede di
applicazione del protocollo con i Ministeri della Pubblica Istruzione
e del Lavoro);
- attestato di abilitazione all'esercizio di una professione o di una
mansione specifica, rilasciato dalle Province o dalla Regione secondo
le norme previste dalle singole leggi di riferimento ovvero, in
assenza di esse, secondo le modalita' regionali relative alle altre
certificazioni;
- Attestati non ufficiali (validi nell'ambito di autodichiarazioni:
curriculum e portafoglio di competenze):
- attestato di frequenza, rilasciato dall'organismo di formazione che
gestisce l'iniziativa, che attesta, per ciascun partecipante, le
caratteristiche del percorso formativo per la durata effettivamente
frequentata;
- attestato di conformita' agli standard formativi regionali
rilasciato dalla Regione agli organismi e alle aziende che ne fanno
richiesta, per iniziative formative che non rientrano nei piani
provinciali o regionali (con particolare riferimento ai corsi gestiti
in attuazione della Legge n. 626, della Legge n. 494, del piano
"amianto" o ad iniziative in attuazione di programmi comunitari);
- dichiarazione di competenze, rilasciata nel caso di tirocini o nel
caso di formazione continua, da parte del soggetto gestore delle
attivita' e che attesta le caratteristiche del percorso individuale,
la durata dell'iniziativa, le competenze acquisite.
Tutti i certificati, diplomi e attestati di abilitazione vanno
rilasciati nel rispetto delle procedure previste al punto 2.4.
Regione e Province sono tenute a registrare, tramite repertorio
ufficiale, gli estremi del rilascio di tutti gli attestati ufficiali
rilasciati.
I "certificati di qualifica professionale", "certificati di
specializzazione" e "diplomi di qualificazione superiore" rilasciati
dalla Regione e dalle Province hanno valenza anche in ambito europeo,
in quanto vengono rilasciati in attuazione della Direttiva
comunitaria 51/92, oltre che della Legge nazionale 845/79.
L'attribuzione sperimentale, nel 1995/96, di attestati di qualifica
ai giovani che frequentano corsi di "raccordo tra scuola e lavoro"
non e' stata valutata, al termine della sperimentazione, come
modalita' idonea per rilasciare un attestato spendibile sul mercato
del lavoro.
Nel rispetto delle norme nazionali, che prevedono comunque la
validazione formale delle competenze acquisite al termine di tutti i
percorsi di media-lunga durata finanziati dal FSE, per i corsi di
raccordo, dal 1997 gli attestati di qualifica verranno pertanto
sostituiti con attestati di competenze ufficialmente rilasciati, nel
rispetto del DL sulla trasparenza delle certificazioni.
Profili professionali e standards formativi
I profili professionali rappresentano la descrizione analitica delle
caratteristiche comuni a piu' figure professionali che svolgono gli
stessi tipi di compiti in ambiti lavorativi analoghi. Tali
caratteristiche comprendono in particolare i "profili dei compiti
tipo" ed il "profilo delle competenze" indispensabili per esercitare
tali compiti (competenze di base, competenze tecnico-professionali e
competenze trasversali/relazionali).
A ciascuna qualifica certificata corrisponde un profilo professionale
tipo, profilo virtuale che puo' essere declinato su piu' indirizzi,
tenuto conto dei vari contesti, settoriali o organizzativi, di
riferimento.
Per standard formativi, si intendono le caratteristiche e i requisiti
minimi dei percorsi formativi che consentono l'acquisizione delle
competenze previste dal profilo professionale.
Gli standard formativi si esprimono in durate minime, contenuti
minimi obbligatori, modalita' attuative necessarie. L'esplicitazione
degli standard formativi puo' anche prendere la forma di un progetto
formativo tipo.
Nei casi in cui gli standard formativi non vengono formalizzati, si
possono prendere a riferimento le competenze minime relative al
profilo di riferimento, assunte come obiettivi formativi e verificate
per il rilascio di una qualifica o di altri attestati.
Tenuto conto della valenza europea delle certificazioni rilasciate, i
"diplomi di qualificazione superiore" potranno essere rilasciati solo
a fronte di profili professionali che sviluppano in modo compiuto il
profilo delle competenze e che dimostrano di rispettare standard
formativi accertati (a scala regionale, nazionale o comunitaria).
Gli standard di competenza e formativi, una volta definiti sulla
modulistica regionale, costituiscono la base comune di competenze
(per singolo profilo professionale), uguale per tutto il territorio
regionale, sulla quale costruire i progetti formativi, diversamente
interpretati a seconda dell'utenza, del territorio, delle strategie
didattiche proprie del soggetto gestore.
Tutti i profili-tipo disponibili e gli standard formativi relativi
sono raccolti in collane distinte per aree professionali, il cui
elenco viene adottato con atto dirigenziale, aggiornato annualmente,
contestualmente al recepimento di qualifiche di nuova validazione o
all'aggiornamento di quelle consolidate.
La Regione fornira' l'elenco del materiale di documentazione censito,
frutto delle ricerche regionali, di materiali inerenti le misure di
assistenza tecnica finanziate sull'Obiettivo 4 FSE e di pubblicazioni
aggiornate.
Tale materiale documentale e' in grado di fornire il necessario
supporto teorico ed esperienziale per la predisposizione di standard
formativi relativi a figure professionali non corredate da standard
ufficiali e quindi assenti dalle collane sopra richiamate.
II.3. Le qualifiche: definizione e validazione
Nell'ambito dei vari piani regionali e provinciali, si e' proceduto
nel periodo 1994/97 al riordino ed alla razionalizzazione delle
qualifiche professionali relative a profili rispondenti al mercato
del lavoro.
Le tabelle delle qualifiche adottate dalla Regione con atto separato,
contengono l'elenco delle qualifiche riconosciute aggiornato al 1996,
accompagnate in molti casi da indirizzi che ne mettono in risalto
particolari elementi di specificita'.
Si richiama che esplicitare l'indirizzo e' una opportunita'
facoltativa, poiche' l'applicazione del DM 12 marzo 1996 sulla
trasparenza delle certificazioni richiede, sul modello di attestato,
la descrizione del profilo professionale, delle competenze relative e
l'esplicitazione dell'ambito specifico in cui queste vengono
declinate.
Le denominazioni ufficiali delle qualifiche vanno utilizzate per
tutti gli atti interni al sistema formativo e nei momenti di
comunicazione con l'esterno, ivi compresi i verbali di commissioni di
esami.
Per ogni qualifica sono stati individuati:
- il settore corrispondente;
- il comparto o la sub-area (quando pertinente);
- le tipologie formative alle quali e' collegabile ogni singola
qualifica;
- il livello corrispondente alla qualifica, sulla base degli standard
formativi minimi previsti;
- il codice di identificazione, che non cambia in presenza di un
particolare indirizzo, poiche' le competenze di base del profilo
professionale rimangono identiche, pur in presenza di una sua
specificazione.
L'elenco delle qualifiche riconosciute e i relativi standard
formativi verranno aggiornati annualmente.
In assenza di qualifiche standard definite, i soggetti istituzionali
responsabili dei piani formativi potranno attivare in forma
provvisoria nuove qualifiche relative:
- ai settori ed aree professionali che non sono ancora stati oggetto
di analisi e sperimentazioni e per le quali non si dispone degli
standard formativi di riferimento;
- a livelli di qualificazione non compiutamente esplorati e definiti
relativi alle aree professionali ed ai settori gia' oggetto di
analisi e definizioni.
Le condizioni da rispettare sono le seguenti:
a) accertare che non vengano contraddette leggi o normative nazionali
o regionali di settore che definiscono figure professionali
specifiche;
b) dimostrare di avere attivato (a cura del soggetto gestore o
dell'Amministrazione proponente) un gruppo di lavoro composto da
formatori, rappresentanti delle forze sociali ed uffici del lavoro,
per la messa a punto della qualifica e la identificazione delle
possibili corrispondenze con qualifiche esistenti nell'ambito della
contrattazione collettiva;
c) proporre qualifiche relative a professionalita' compiute e non a
singole mansioni;
d) inviare alla Regione, contestualmente alla domanda di approvazione
del corso, la richiesta di validazione provvisoria della nuova
qualifica, compilando in ogni sua parte la scheda relativa ed
evidenziando nella stessa gli estremi di tale trasmissione.
Sara' compito della Regione verificare la attendibilita' di tali
nuove qualifiche e dei relativi standards formativi e validarle
provvisoriamente, inserendole nell'elenco delle qualifiche regionali
dell'anno successivo.
A tale riguardo l'accordo di luglio del '93 tra Governo e Parti
sociali prevede in effetti la "definizione di standards formativi
unici nazionali" predisposti e validati da un comitato nazionale di
pilotaggio.
II.4. Applicazione del DL 12 marzo 1996 sulla trasparenza delle
certificazioni: modi e tempi
Il decreto legislativo sulla trasparenza delle certificazioni, in
fase di reintegrazione per il 1997, sancisce l'impegno a fornire agli
interessati un modello di attestato omogeneo a livello nazionale,
simile agli attestati rilasciati dagli altri Stati membri, che
espliciti il livello e le caratteristiche del percorso formativo
oggetto di certificazione e non solo la denominazione della qualifica
acquisita.
Tale nuova modalita' di certificazione costituisce un elemento
importante di innovazione e di trasparenza del sistema formativo.
La certificazione deve documentare in modo chiaro i contenuti del
progetto formativo, deve mettere in evidenza tutti i contenuti
professionalizzanti, evitare le formulazioni generiche ed essere
formulata con una modalita' comune, per offrire alle persone che
utilizzano i percorsi della formazione professionale la spendibilita'
dei propri titoli e la mobilita' sul mercato del lavoro nazionale ed
europeo, rispetto alle competenze dichiarate.
La certificazione trasparente consente di velocizzare le procedure di
riconoscimento, in applicazione di quanto previsto dal DL 319/94 -
art. 13 - relativo ai titoli nei casi di attivita' legata alla
formazione professionale (Legge 845/78) ed e' lo strumento di dialogo
ed interfaccia con le altre componenti educative e con le imprese.
Tale tipo di certificazione risulta possibile solo se le
caratteristiche del percorso formativo sono state correttamente
formulate ed approvate in fase di progettazione e di programmazione.
Per questo motivo, il DL 12 marzo 1996 deve essere applicato in modo
progressivo, accompagnato a monte da azioni puntuali di validazione
dei progetti formativi, ed in itinere da misure di sostegno e di
accompagnamento (formazione dei progettisti, predisposizione di
progetti tipo/di guide ecc.).
L'anno 1997 verra' dedicato alla sperimentazione del nuovo modello di
attestato e alla predisposizione di tutti gli strumenti di supporto
necessari.
II.5. Procedura per la certificazione delle competenze ed il rilascio
degli attestati
Tale procedura e' relativa al rilascio dei seguenti attestati:
- certificato di qualifica (di base e post-biennio)
- certificato di specializzazione
- diploma di qualificazione superiore
- diploma di specializzazione
- certificato di competenze
- attestato di abilitazione.
Composizione della commissione per la certificazione
Tenuto conto delle norme stabilite dalla Legge n. 845 e
dall'esperienza sviluppata negli ultimi anni, vengono stabiliti i
seguenti criteri:
- le commissioni d'esame debbono tendere a non superare 5 componenti
ivi compreso il presidente;
- presidenti e commissari debbono poter svolgere tale ruolo in modo
qualificato e non occasionale, essere in possesso di competenza ed
esperienza professionale adeguata ai percorsi e alle competenze da
certificare, ed essere messi nelle condizioni di poter usufruire di
una preparazione specifica al ruolo;
- la procedura di nomina delle commissioni d'esame deve risultare
snella.
Al fine di rispettare tali criteri generali, la nuova procedura
prevista per la composizione delle commissioni di
esame/certificazione prevede:
- conferma dell'elenco regionale dei presidenti di commissione
d'esame, nominati con decreto dell'Assessore regionale competente,
aggiornato annualmente.
I presidenti di commissione vengono scelti secondo i criteri
stabiliti dalla delibera di Giunta n. 1442/93 e iscrivibili
all'elenco dopo avere frequentato un corso di formazione ad hoc a
cura dell'Amministrazione regionale;
- istituzione di un elenco regionale stabile di commissari esperti,
designati dalle categorie a cio' abilitate dalla Legge nazionale
845/79, e articolato per aree tematiche di competenze.
Al fine di consentire la riduzione del numero dei componenti delle
commissioni, si sollecita la designazione congiunta e concertata
degli stessi commissari da parte di due o piu' categorie.
Gli esperti designati (congiuntamente o singolarmente) dai datori di
lavoro di categoria, dai sindacati di categoria, dalle
Amministrazioni periferiche del Ministero del Lavoro e della Pubblica
Istruzione, o da altre componenti istituzionali (per esami relativi a
particolari leggi dello Stato) verranno recepiti e nominati con atto
del dirigente regionale competente e potranno operare come commissari
sull'insieme delle commissioni regionali e provinciali che prevedono
una procedura di certificazione.
Essi sono tenuti a partecipare alle iniziative brevi di formazione al
ruolo promosse dalla Regione.
La Commissione risulta cosi' composta:
- il Presidente, nominato dalla Regione per i corsi a titolarita'
regionale o dall'Amministrazione provinciale per i corsi compresi nei
piani provinciali nonche' per quelli di cui all'art. 10 della L.R.
19/79;
- un esperto designato congiuntamente dall'Organizzazione dei
datori di lavoro e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
(oppure due esperti in caso di designazioni non concordate), scelto/i
nell'elenco regionale dei commissari nominati;
- un esperto designato congiuntamente dalle Amministrazioni
periferiche dei Ministeri del Lavoro e della Pubblica Istruzione
(oppure due esperti in caso di designazioni non concordate), scelto/i
nell'elenco regionale dei commissari nominati;
- il Responsabile dell'Ente o suo delegato;
- un formatore esperto del profilo professionale specifico, designato
dall'Ente di formazione.
Su richiesta dell'Ente di formazione, il Presidente di Commissione
andra' nominato almeno 20 giorni prima della data prevista per
l'esame finale.
Per quanto riguarda le iniziative programmate dalla Regione, e'
compito del Presidente designato scegliere nell'elenco dei commissari
gli esperti membri di commissione, sulla base della tipologia
dell'esame, del settore professionale, degli standard di competenze
che si e' chiamati a valutare, del tipo di attestato previsto, della
disponibilita' di tempo dei singoli commissari.
Il Presidente comunica, almeno 10 giorni prima della data prevista
per l'esame, i nominativi all'Ente che provvedera' ad assistere il
Presidente di Commissione per dare conferma scritta ai membri
componenti e comunicare il calendario delle sedute. Entro gli stessi
tempi, l'Ente provvedera' ad identificare i propri commissari.
La composizione finale della Commissione risulta dal verbale di
insediamento, a cura del Presidente ufficialmente nominato. Per
quanto riguarda le iniziative programmate nell'ambito dei piani
provinciali, le Province potranno nominare l'intera commissione
d'esame, o adottare le procedure semplificate di nomina adottate
dalla Regione medesima e sopra descritte.
La commissione esprime al proprio interno un membro con funzioni di
vicepresidente, che potra' firmare tutti gli atti in caso di
impedimento del Presidente.
Per le certificazioni relative all'attuazione di particolari leggi,
si fa riferimento alle stesse, laddove dispongano precise indicazioni
riguardo alle commissioni d'esame, alle prove d'esame o agli
attestati.
In caso di piu' corsi nello stesso Ente di identica qualifica o
afferenti il medesimo comparto, puo' essere prevista la nomina di
piu' commissioni aventi lo stesso Presidente e gli stessi membri
esterni, mentre possono essere diversi i formatori esperti dei
singoli profili professionali.
Cio' e' consentito se le condizioni organizzative, di spazio, di
tempi, di attrezzature permettono una corretta realizzazione delle
prove d'esame.
Svolgimento delle prove
All'organismo di formazione viene affidato il compito di organizzare
l'insediamento della commissione, sotto la responsabilita' del
Presidente almeno 5 giorni prima dell'inizio delle prove.
Nel corso della seduta preliminare oltre alla formalizzazione e
verbalizzazione della composizione della Commissione medesima, la
Commissione e' tenuta a prendere visione:
- del profilo professionale di riferimento;
- del progetto formativo complessivo e delle competenze oggetto di
certificazione;
- delle caratteristiche dei candidati;
- del progetto d'esame;
- della adeguatezza all'esecuzione delle prove previste circa la
disponibilita' di spazi, strumenti, attrezzature, materiali;
- del calendario delle prove e delle modalita' proposte per
l'attribuzione dei punteggi;
- delle particolari modalita' di svolgimento delle prove per i
soggetti portatori di handicap.
Durante lo svolgimento delle prove che per loro natura richiedono la
presenza dei commissari al fine dell'espressione della valutazione,
la commissione deve essere al completo.
La valutazione degli elaborati scritti puo' essere affidata ad alcuni
componenti la Commissione (almeno 2) con particolare riferimento a
quelli maggiormente competenti sugli argomenti proposti nelle prove
medesime.
A correzione ultimata la commissione procede alla valutazione finale
complessiva dei partecipanti secondo le modalita' previste al punto
2.5.1.
Su incarico del Presidente della Commissione l'Ente trasmette
all'Amministrazione titolare del piano formativo e lo espone presso
l'Ente medesimo, un estratto del verbale dei lavori della
Commissione, relativo all'elenco dei
qualificati/specializzati/abilitati.
Ad ogni candidato va formalmente comunicato, a cura dell'ente di
formazione, l'esito della valutazione espressa dalla Commissione.
Casi particolari
Condizioni e modalita' di sostituzione del Presidente e dei
commissari
In caso di impedimento del Presidente (malattia con certificato o
grave impedimento di natura oggettiva) l'Amministrazione competente
provvede alla sua sostituzione, anche in corso d'opera.
In caso di impedimento di un commissario, il Presidente provvede alla
sua immediata sostituzione, che viene formalizzata nel verbale della
Commissione.
Condizioni e modalita' di affiancamento in caso di partecipanti con
handicap
concesso in caso di partecipanti portatori di handicap (anche
parziale e temporaneo) che questi possano essere affiancati nella
prova scritta e nella simulazione da persone designate dalla
commissione. E' inoltre consentito l'uso di strumenti specifici
idonei a facilitare lo svolgimento dell'esame e a meglio esprimere le
capacita' acquisite.
Modalita' di funzionamento in caso di malattia o impedimento grave
del candidato
In caso di malattia certificata o di grave impedimento di natura
oggettiva documentabile si procede nel modo seguente:
- qualora la malattia o l'impedimento insorgano prima dell'esame ed
abbiano una durata superiore ai tempi di insediamento della
commissione, viene disposta una sessione suppletiva di esami, da
svolgersi entro tre mesi dalla data di inizio dell'esame;
- se malattia o impedimento si manifestano durante gli esami e se ne
prevede in tempi rapidi la risoluzione, viene concesso al
partecipante di completare le prove entro i termini di conclusione
dei lavori della commissione. Diversamente si ricade nel caso
precedente.
Modalita' di ammissione all'esame di qualifica per i partecipanti in
possesso di credito formativo
I partecipanti che siano in possesso di un attestato riconoscibile
quale credito formativo possono partecipare all'esame di qualifica
previo accertamento da parte del Soggetto Gestore del corso - tramite
una commissione di docenti interni che esamina la documentazione
prodotta e effettua un colloquio con il candidato - di competenze
analoghe a quelle previste dall'iter formativo per il quale si
richiede di sostenere l'esame di qualifica.
Tale accertamento vale come sostitutivo della valutazione del
percorso formativo, deve essere espresso con la valutazione prevista
normalmente per la parte teorica, mentre per lo stage fa testo la
documentazione prodotta e riferita ad esperienze di lavoro coerenti
al profilo o stage effettuati all'interno di percorsi formativi
seguiti in precedenza e sulla base dei quali e' stato rilasciato il
credito; in tal modo i candidati possono sostenere l'esame, indicati
in un elenco a parte rispetto ai normali partecipanti al corso.
Questi candidati dovranno sostenere l'onere finanziario relativo al
ticket di iscrizione al corso, al fine di compensare alla quota parte
dell'esame e la domanda dovra' pervenire all'organismo di formazione,
almeno un mese prima dello svolgimento delle prove.
Per tutte le questioni non espressamente definite, e' responsabilita'
della commissione e in particolare del Presidente, che tutto avvenga
in modo coerente con il progetto formativo, nel rispetto della
trasparenza, della legalita', dell'equita' e dei diritti dei
partecipanti.
2.5.1 Modalita' di svolgimento degli esami e valutazione finale
Gli esami finali verificano l'acquisizione delle competenze
professionali al termine del percorso formativo oggetto di
certificazione.
L'esame finale si svolge in riferimento agli obiettivi formativi
definiti in sede di approvazione del corso/percorso e si articola in
due prove cosi' strutturate:
- una prova di simulazione dei processi lavorativi piu' significativi
del profilo professionale; tale prova puo' essere singola o per
piccoli gruppi, in quest'ultimo caso garantendo la visibilita' delle
competenze dei singoli.
La simulazione puo' comprendere diverse attivita': prove pratiche,
elaborati scritti, role-playng;
- una prova orale significativa ai fini della valutazione delle
competenze relazionali e comunicative insite nel profilo
professionale, di indagine e approfondimento sulla esperienza di
stage, nonche' di altri aspetti che la Commissione ritiene utile
verificare. La durata delle prove non puo' comunque superare le tre
giornate complessive e deve assicurare alla commissione la
possibilita' di valutare con sufficiente precisione, per ciascun
partecipante, il possesso delle competenze di base,
tecnico-professionali e relazionali richieste dal profilo
professionale.
La sede dove si svolgono le prove d'esame deve essere appositamente
attrezzata presso la struttura formativa o presso strutture esterne.
L'Ente cura la progettazione delle prove d'esame, propone i criteri
di valutazione dei risultati alla Commissione che li convalida e/o li
ridefinisce, se lo ritiene opportuno. La valutazione complessiva
accerta il possesso o meno delle competenze richieste dal profilo
professionale e tiene conto:
- della valutazione espressa dall'Ente relativa all'intero percorso
formativo;
- della valutazione espressa dall'impresa relativa al periodo di
stage aziendale;
- dell'esito della prova di valutazione finale (esame).
Il peso attribuito a ciascuna delle tre componenti e' cosi'
suddiviso:
- 20% alla valutazione dello stage;
- 30% alla valutazione delle fasi d'aula (intero percorso formativo);
- 50% alla valutazione dell'esame finale;
salvo casi particolari in cui l'Ente ritenga di dover dare diversa
consistenza alla valutazione dello stage o delle fasi d'aula,
documentando ed argomentando le diverse opzioni da presentare come
proposta alla Commissione, cui spetta la decisione finale.
Modalita' di attribuzione dei punteggi
Per la prova finale la commissione esprime la valutazione, quale
accordo fra i vari membri, basato sulla valutazione globale e non la
sommatoria di punteggi parziali delle diverse prove oggetto di esame.
La valutazione dello stage e' a cura dell'azienda, ed e' effettuata
sulla base delle schede di valutazione predisposte dall'Ente.
Per le attivita' d'aula la valutazione del partecipante e' a cura
dell'Ente, ed e' effettuata sulla base delle verifiche intermedie di
apprendimento.
In alcun caso la valutazione delle attivita' d'aula o la valutazione
finale dell'esame debbono essere formulate sulla base di
atteggiamenti comportamentali del candidato.
Verbale della verifica finale
Al termine dei suoi lavori, la commissione predispone il verbale, che
dovra' essere firmato in originale da tutti i componenti della
commissione e trasmesso entro 8 giorni all'Amministrazione
responsabile del piano per la registrazione degli esiti, e trasmesso
contemporaneamente in copia all'organismo di formazione per la
predisposizione degli attestati.
Ogni verbale deve essere predisposto secondo il modello ufficiale
regionale (su supporto magnetico o in sola forma cartacea) e deve
contenere:
- l'elenco dei componenti della commissione con relative generalita'
ed eventuali sostituzioni;
- il calendario dei lavori della commissione;
- le caratteristiche e i dati di approvazione delle iniziative
formative per la quale e' stata insediata la Commissione;
- estremi di approvazione della iniziativa;
- denominazione ufficiale della qualifica o del profilo professionale
approvato;
- obiettivi formativi approvati da raggiungere al termine delle
iniziative, espressi conformemente al DL sulla trasparenza delle
certificazioni (con eventuali modificazioni autorizzate);
- elenco dei candidati con relativi dati anagrafici;
- copia delle prove finali;
- esito della valutazione finale espressa per ciascun candidato, con
i relativi punteggi ottenuti;
- ogni altra considerazione che la commissione ritiene utile
trasmettere all'Amministrazione responsabile del piano.
Registrazione e tenuta del repertorio degli attestati rilasciati
Sulla base del verbale della commissione, l'ente di formazione
provvedera', entro un mese, a stampare gli attestati e a trasmetterli
all'Amministrazione responsabile del piano per la firma di competenza
e la registrazione. Sara' cura degli enti di formazione consegnare
tempestivamente gli attestati, firmati e registrati, ai singoli
partecipanti.
La registrazione da parte dell'ente pubblico avviene mediante la
tenuta di un repertorio, manuale o informatizzato, che risponde ai
requisiti di sicurezza degli atti pubblici, e che verra' custodito da
un pubblico funzionario appositamente nominato dal dirigente come
responsabile del repertorio.
Nel repertorio dovranno essere registrati per ogni partecipante che
ha conseguito qualifica, specializzazione, abilitazione, o
certificato di competenze, i seguenti dati: cognome e nome, luogo e
data di nascita, sesso, cittadinanza, anno formativo, tipo di
certificazione e codice della qualifica o specializzazione
conseguita, durata complessiva del corso, in ore ed anni, delibera di
approvazione del corso, ente gestore e centro. Ogni iscrizione avra'
una numerazione annuale progressiva.
L'Amministrazione titolare del piano e' tenuta a firmare e registrare
gli attestati entro 20 giorni.
La stesura dei verbali delle commissioni, la stampa degli attestati e
la tenuta dei repertori avviene mediante supporti informatici messi a
disposizione dalla Regione.
Tali repertori possono essere consultati compatibilmente con le norme
relative alla riservatezza dei dati di cui alla L.R. n. 30 del 26
luglio 1988.
A ciascun responsabile di repertorio competono i seguenti compiti:
1) fare riscontro dei verbali delle commissioni d'esame (stampa del
verbale informatizzato, con firme in originale);
2) controllare la compilazione del repertorio;
3) convalidare l'avvenuta registrazione sui singoli attestati da
rilasciare agli interessati;
4) curare la conservazione del repertorio;
5) rilasciare, a richiesta degli interessati, eventuali duplicati
degli attestati.
II.6 La validazione delle competenze acquisite al di fuori dei
percorsi formativi regionali
A titolo sperimentale, al fine di facilitare la mobilita' dei
lavoratori nello spazio europeo e di dare attuazione a prime
sperimentazioni sui crediti formativi, Regione e Province potranno,
di comune accordo, certificare competenze acquisite al di fuori dei
percorsi formativi attuati sulla base delle presenti direttive.
Tali casi particolari potranno riguardare ad esempio:
- il riconoscimento di attestati professionali o di crediti formativi
acquisiti in altri Stati membri (al termine di un corso o sul
lavoro), al fine di partecipare ad iniziative formative o lavorative
in Emilia-Romagna. Tali riconoscimenti non possono abilitare
all'esercizio delle professioni regolamentate dalle direttive
comunitarie 48/89 e 51/92;
- la certificazione di competenze acquisite sul lavoro in Italia, al
fine di poterla capitalizzare nell'ambito di percorsi formativi
sperimentali (ivi comprese le competenze acquisite nell'ambito di CFL
e contratti di apprendistato, compatibilmente con quanto previsto dal
DDL Treu);
- la trascrizione, con le modalita' del DL sulla trasparenza delle
certificazioni, di attestati di qualifica acquisiti negli anni
precedenti, per lavoratori italiani che intendono trasferirsi in
altri Paesi dell'U.E.;
- la certificazione di competenze acquisite in Emilia-Romagna da
parte di partecipanti di altri Paesi membri, nell'ambito di stage
transnazionali o scambi di durata significativa.
Per quanto riguarda la certificazione sperimentale delle competenze
acquisite sul lavoro, essa verra' rilasciata da commissioni nominate
a norma della Legge n. 845 del 1978, ma con modalita' specifiche
ispirate alla certificazione dei bilanci di competenze.
II.7 Procedura per il rilascio degli attestati di frequenza
Gli organismi di formazione e le imprese che gestiscono attivita' di
formazione approvate nell'ambito dei piani regionali e provinciali, o
attivita' conforme agli standard formativi regionali, possono
rilasciare, sotto la propria responsabilita', attestati di frequenza
mediante l'uso dei modelli regionali, per la durata effettivamente
frequentata da ciascun partecipante.
II.8 Procedura per il rilascio di attestati di conformita' agli
standard formativi regionali
Tali attestati vengono rilasciati sulla base dell'esame documentale
del progetto formativo per il quale viene richiesto l'attestato,
prendendo in considerazione la sua corrispondenza o meno con:
- le caratteristiche della tipologia formativa corrispondente;
- i requisiti e/o standard formativi specifici definiti con atti
dirigenziali, ivi compresi i criteri e pre-requisiti per la selezione
dei partecipanti e l'accesso alle iniziative e i criteri per la
selezione delle iniziative.
Per il rilascio di tali attestati, la Regione potra' avvalersi della
collaborazione esterna dei Presidenti e Commissari inseriti negli
elenchi regionali.
In tale caso, il costo della prestazione e' equiparato alle tariffe
unitarie previste per le commissioni di certificazione e gli oneri
corrispondenti vengono posti a totale carico dell'azienda o
dell'organismo richiedente.
II.9 Procedure per il rilascio delle dichiarazioni di competenza
I soggetti gestori dei tirocini e di formazione continua programmati
nell'ambito dei piani regionali e provinciali rilasciano, sotto la
propria responsabilita' e mediante l'uso dei modelli regionali,
dichiarazioni di competenze attestanti le caratteristiche del
percorso individuale, la durata delle iniziative e le competenze
acquisite dei partecipanti.
Le iniziative formative "libere" riconosciute in base all'art. 10
della LR 19/79, per i quali viene richiesto il rilascio ai
partecipanti di un attestato ufficiale, possono essere approvate
nell'ambito dei piani formativi senza comportare oneri finanziari
pubblici. In tale caso, l'organismo di formazione attuatore deve
essere in possesso dei requisiti per l'accreditamento, ma non e'
soggetto ai controlli rendicontuali da parte della pubblica
Amministrazione.
CAP. III - CRITERI E PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI
ATTUATORI INIZIATIVE FORMATIVE E DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO
III.1 Valenza ed ambiti di accreditamento
Come definito al punto 4.1 degli Indirizzi regionali,
l'accreditamento corrisponde al riconoscimento di idoneita' dei
soggetti che si candidano a gestire iniziative nell'ambito dei bandi
provinciali e regionali, dando "sufficienti garanzie" di competenze e
di dotazione di risorse strumentali. Trattasi di un riconoscimento di
requisiti minimi, (di processo e di risultati pregressi), a
prescindere dalle scelte organizzative autonome degli organismi di
formazione.
La procedura di accreditamento intende favorire una selezione
dinamica a monte tra i soggetti che si candidano per la gestione di
attivita' formative, senza creare peraltro situazioni monopolistiche
e senza disincentivare la candidatura di nuovi soggetti qualificati
che intendono concorrere nell'ambito dei bandi.
L'accreditamento riguarda i soggetti che gestiscono l'attivita'
formativa in regime di concessione, ivi comprese le scuole, quando
esse si candidano per acquisire la co-titolarita' diretta di
progetti. Non si applica ai soggetti che svolgono prestazioni di
servizi legati in particolare alle azioni di assistenza tecnica.
Per "attivita' formative" si intende sia le attivita' a carattere
prettamente corsuale, sia le attivita' erogate con modalita' "aperte"
e personalizzate (formazione a distanza; open learning; coordinamento
dei tirocini di cui all'art. 4 della L.R. 45/96; coordinamento dei
percorsi individuali di formazione continua), sia lo svolgimento di
singole fasi del processo formativo nell'ambito di progetti
integrati.
Nel rispetto delle varie forme organizzative autonomamente adottate
dagli organismi di formazione (organismi regionali, organismi locali,
sistemi a rete che combinano in vario modo sedi regionali e sedi
locali), l'accreditamento mette l'accento sulle garanzie offerte
dalla "unita' locale" presso la quale viene realizzata la formazione,
sul raccordo esplicito con il territorio per la quale tale sede
formativa deve poter rappresentare un luogo di incontro e un
potenziale fattore di sviluppo.
L'accento posto sulla sede attuativa non intende favorire una visione
autarchica delle risorse umane e strumentali disponibili presso la
sede locale accreditata: tale sede attuativa puo' usufruire
pienamente delle risorse messe a disposizione dal proprio sistema
piu' ampio di appartenenza, a patto che si tratti di risorse
chiaramente identificate, reperibili con continuita' presso la sede
attuativa.
La procedura di accreditamento costituisce una procedura complessa
che deve tenere conto dei vari livelli organizzativi e dei vari
livelli di responsabilita' presenti all'interno degli organismi di
formazione, e che deve altresi' tenere conto delle peculiarita' delle
grandi categorie di interventi formativi, che non richiedono tutti
gli stessi livelli di garanzie per quanto riguarda le risorse umane,
le risorse strumentali e la presenza stanziale sul territorio.
Le norme di seguito riportate sono ispirate a tali considerazioni
generali.
- Per ciascuna delle proprie sedi attuative (regionale e/o locale)
gli organismi di formazione potranno richiedere l'accreditamento per
uno o piu' tra i seguenti ambiti:
- Formazione iniziale;
- Formazione superiore;
- Contratti per causa mista (apprendistato e CFL);
- Formazione continua/permanente;
- Progetti integrati d'area.
Per gestire progetti integrati che ricomprendono attivita' formative
relative a due o piu' tra i sopra richiamati ambiti, occorre essere
in possesso degli accreditamenti corrispondenti.
- Fatto salvo quanto previsto al paragrafo successivo,
l'accreditamento e' valido per la preparazione all'insieme delle
figure professionali, indipendentemente dal tipo di rapporto di
lavoro (dipendente o autonomo) o dal settore produttivo al quale
viene rivolta la formazione.
Per alcuni ambiti molto specifici, che richiedono competenze o
attrezzature particolari, occorrera' disporre di alcuni requisiti
aggiuntivi. Cio' riguarda chi intende operare:
- con i portatori di handicap e con l'area del disagio sociale;
- con il settore socio-assistenziale;
- con i percorsi individuali di reinserimento lavorativo per
disoccupati di lunga durata e lavoratori in C.I.G.
- I soggetti accreditati per la formazione continua (a livello
regionale o locale) potranno svolgere la propria attivita' anche
presso sedi occasionali, purche' tali sedi siano in possesso dei
seguenti requisiti:
- rispondenza alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
- locale di libero accesso per tutti gli utenti;
- dotazione di attrezzature didattiche "mobili";
- nessuna promiscuita' con altre attivita' durante lo svolgimento
delle azioni formative.
Le imprese singole che attuano direttamente iniziative formative in
modo occasionale per il proprio personale non sono tenute a
richiedere l'accreditamento. Esse sono comunque tenute a rispettare i
requisiti specifici di cui al punto VII.3.
Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei d'impresa, tutti i
soggetti titolari di azioni formative dovranno essere accreditati.
Per i consorzi e le societa' consortili con finalita' prevalentemente
formative, i requisiti per l'accreditamento potranno essere
soddisfatti sia da risorse proprie del consorzio o societa' con-
sortile, sia da quelle dei soci, messe a disposizioni attraverso
convenzioni.
III.2 Requisiti generali per l'accreditamento degli organismi di
formazione
Gli organismi accreditati dovranno possedere i seguenti requisiti.
a) Natura giuridica
In conformita' con quanto previsto all'art. 7 LR 19/79, i soggetti
dovranno dimostrare:
- di avere tra i propri fini istituzionali la formazione
professionale a titolo prevalente;
- di essere soggetti pubblici, oppure soggetti privati senza fini di
lucro (salvo per i soggetti che chiedono riconoscimento in base
all'art. 10 Legge 19/79).
Le imprese singole possono richiedere l'accreditamento regionale per
attivita' interne. Tale accreditamento non le abilita a svolgere
attivita' formative al di fuori delle proprie esigenze.
b) Situazione economica del soggetto
I soggetti accreditati sono tenuti a rendere pubblici i propri
bilanci.
I soggetti accreditati per l'uso di risorse pubbliche debbono dotarsi
di strumenti per la valutazione dell'efficienza e economicita' della
gestione.
Sono tenuti a:
- redigere il bilancio di esercizio secondo lo schema CEE;
- adottare un sistema di contabilita' analitica conforme a quanto
indicato nel regolamento per la "Rendicontazione attraverso il
bilancio";
- fornire alla P.A. le informazione ed i quadri di raccordo previsti
dal suddetto regolamento.
c) Locali dedicati alla formazione
I locali utilizzati dal soggetto accreditato dovranno risultare
idonei rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza.
d) Dotazione minima di personale
L'accreditamento e' legato al possesso di risorse umane minime
indispensabili per esercitare in modo qualificato e continuativo le
funzioni strategiche, senza peraltro compromettere la flessibilita'
organizzativa.
Nelle funzioni strategiche rientrano direzione e/o responsabilita'
amministrativa, progettazione e coordinamento didattico, promozione e
reperimento dei partecipanti, rapporti con le imprese, facilitazione
e valutazione dell'impatto occupazionale.
Per esercizio continuativo di funzioni si ricomprendono tutti i
rapporti di lavoro continuativo (piu' di due anni) che identificano
in modo nominativo le persone incaricate, prevedendo una loro
disponibilita' di almeno 30% del proprio tempo presso la sede
accreditata.
Inoltre, il personale che presta in modo continuativo la propria
attivita' presso la sede accreditata deve coprire almeno il 30% e non
piu' del 70% del budget complessivo di personale necessario lo
svolgimento delle attivita' presso detta sede.
e) Applicazione, nei confronti dei lavoratori dipendenti, di
condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti
dal contratto collettivo delle categorie di riferimento.
f) Garantire competenze generali sufficienti per il personale che
opera presso o a supporto della sede accreditata:
Direzione:
- dimostrare di possedere almeno 5 anni di responsabilita'
significative nel campo della formazione/educazione e/o nel campo dei
servizi alle imprese;
- preparazione personale/esperienza significativa in materia di
gestione delle RU, gestione dei sistemi qualita', organizzazione
aziendale;
- titolo di studio di livello superiore.
Progettisti/coordinatori/valutatori del processo formativo:
- titoli di studio di livello superiore (con almeno 50% laureati)
- almeno 50% dei collaboratori con piu' di 5 anni di esperienza come
docenti/tutori/coordinatore/progettista/valutatore
- almeno 50% dei collaboratori con una formazione
metodologica/didattica generale, (fatti salvi i normali casi di
turn-over).
Docenti (cioe' personale che svolge docenze per piu' di 30 ore
nell'ambito dei singoli corsi/attivita'):
- almeno 50% con esperienza di lavoro professionale o lavoro presso
le imprese (salvo criteri piu' stretti per ambiti specifici)
- almeno 50% con preparazione metodologica sul processo di
insegnamento/apprendimento.
Tutors:
- disponibilita' di tutors con formazione metodologica alla
conduzione dei gruppi in formazione
- disponibilita' di almeno un tutor con esperienza/competenze sulla
erogazione FAD.
Esperti:
- tutti con almeno 5 anni di esperienza lavorativa pertinente (da
curriculum).
Direzione amministrativa:
- dimostrare di possedere almeno 2 anni di esperienza significativa
nella gestione amministrativa di fondi pubblici.
III.3 Requisiti e specifiche da rispettare per ambiti specifici
In aggiunta ai requisiti generali di cui al precedente punto 3.2, per
ciascun ambito di accreditamento vengono richiesti i seguenti
requisiti specifici.
FORMAZIONE INIZIALE
a) Locali ed attrezzature didattiche adeguate:
disporre (direttamente o in collaborazione con terzi) di:
- aule spaziose, arredate in modo piu' vicino possibile agli ambienti
professionali;
- 1 o piu' laboratori di informatica con almeno 1 PC per 2
partecipanti;
- tanti laboratori specifici per esercitazioni specifiche quanti sono
gli indirizzi di studio proposti in modo ricorrente;
- postazioni PC multimediale adeguate per studio individuale ad
accesso libero (lingue straniere ed Open Learning);
- 1 biblioteca sufficientemente dotata con area per lo studio
individuale;
- possibilita' di accesso a strutture di carattere sportivo e/o
ricreativo pubbliche o private.
b) Competenze del personale:
in aggiunta a quanto previsto al precedente punto 3.2, dimostrare di
disporre (direttamente o in collaborazione con terzi):
- di uno psicologo/psicopedagogista (per seguire i singoli
partecipanti e per consulenza ai formatori);
- un esperto di orientamento professionale;
- di organizzare incontri ricorrenti di coordinamento e formazione
psicopedagogica per i formatori.
c) Dimensioni minime di intervento:
- proporre una gamma di indirizzi di formazione iniziale ampia e
diversificata (anche in collaborazione tra piu' organismi di
formazione).
d) Affidabilita':
- tasso di attuazione >>90% (ore/partecipanti rendicontate -
ore/partecipanti programmate);
- tasso di abbandoni i occupazione + proseguimento studi >>70%.
In sede di valutazione per il rilascio dell'accreditamento, una
particolare attenzione verra' posta alle oggettive maggiori
difficolta' incontrate dagli organismi prevalentemente impegnati
nella formazione delle figure professionali necessarie, ma non piu'
ambite sul piano sociale (conservazione di mestieri tradizionali o
altri).
e) Qualita' e solidita' del sistema delle relazioni:
- numero cospicuo di imprese utilizzate in modo ricorrente per stages
aziendali (di cui almeno 50% da piu' di due anni);
- collaborazione diretta con le principali associazioni
imprenditoriali/sindacati/enti bilaterali dell'area provinciale o
locale (specificare tipo e modalita' di collaborazione);
- collaborazione con le scuole secondarie superiori dell'area
(specificare tipo e modalita' di collaborazione);
- collaborazione con rete provinciale di orientamento (specificare
tipo e modalita');
- dimostrare di organizzare incontri ricorrenti di informazione e
confronto con le famiglie dei partecipanti (incontri singoli e
collegiali).
FORMAZIONE SUPERIORE
a) Locali ed attrezzature didattiche adeguate:
disporre (direttamente o in collaborazione con terzi) di almeno:
- 2 aule arredate in modo piu' vicino possibile agli ambienti
professionali;
- laboratorio di informatica con PC multimediali collegati in rete (1
PC per due partecipanti di norma);
- collegamento Internet e collegamento con centri risorse per la
didattica FAD;
- 1 biblioteca specializzata utilizzabile sia per la consultazione
individuale che per il lavoro di gruppo;
- laboratori applicativi corrispondenti agli indirizzi di studio
proposti con maggior frequenza.
b) Competenze del personale (a livello della sede attuativa
accreditata):
- almeno 50% dei docenti laureati;
- almeno 90% dei docenti (interni/esterni) con almeno 2 anni di
esperienza lavorativa pertinente in impresa o a livello professionale
(ivi compresi stages e tirocini finalizzati);
- tutor FAD con preparazione metodologica specifica.
c) Affidabilita' (a livello dell'ente per la formazione superiore):
- tasso di attuazione:
- corsi attivati/corsi approvati >>90%
- partecipanti iscritti/partecipanti approvati >>85%
- tasso di abbandoni i occupazione >>70%
- tasso di occupazione pertinente >>50%
- tasso di efficienza >>80% (importi rendicontati/importi approvati)
- tasso di sperimentazione adeguato
Nota bene: come per formazione inziale.
d) Qualita' e solidita' del sistema delle relazioni:
- disporre un archivio delle imprese convenzionate per stages
significativo a livello territoriale, rapportato ai settori
produttivi pertinenti con gli indirizzi di studio (di cui 50% con
tutor aziendale identificato e specificatamente preparato);
- disporre di un archivio docenti/esperti provenienti dal mondo della
ricerca applicata e da esperienze aziendali significative;
- collaborazione con le Universita' e con organismi produttori di
know how professionale (specificare tipo e modalita');
- collaborazione diretta con le principali associazioni
imprenditoriali/sindacati di categoria/enti bilaterali provinciali e
regionali relative alle aree tematiche di intervento (specificare
tipo e modalita').
CONTRATTI PER CAUSA MISTA (CFL E APPRENDISTATO)
In assenza di definizione delle condizioni di attuazione dei CFL e
dell'apprendistato riformati secondo quanto previsto dall'accordo sul
lavoro del settembre 1996, le attivita' formative corrispondenti
rientreranno nell'ambito di progetti sperimentali regionali e
provinciali e non prevedono, per ora, forme prestabilite di
accreditamento degli organismi.
FORMAZIONE CONTINUA/PERMANENTE:
a) Locali ed attrezzature didattiche adeguate:
disporre (direttamente o in convenzione con terzi) di almeno:
- n. 1 aula arredata in modo confacente alla formazione di adulti
(per consentire massima interattivita' ed espressione individuale dei
partecipanti);
- attrezzature multimediali adeguate;
- n. 1 laboratorio con PC multimediali ad accesso anche individuale
per FAD (almeno 8 postazioni);
- disporre di una raccolta di materiali didattici formalizzati
(almeno 15 titoli);
- disporre di una raccolta di esercitazioni/casi di studio preparati
e didatticamente programmati;
- collegamento con almeno un centro per la didattica FAD.
b) Competenze del personale:
- almeno 90% dei docenti (interni/esterni) con almeno 2 anni di
esperienza lavorativa in impresa a livello professionale;
- almeno 10% degli esperti con preparazione didattico/metodologica.
c) Affidabilita' (a livello dell'ente per la formazione continua):
- tasso di attuazione:
- iniziative attuate/iniziative approvate >>70%
- partecipanti iscritti/partecipanti approvati >>70%
- tasso di efficienza: >>85% (importi rendicontati/importi approvati)
d) Qualita' e solidita' del sistema delle relazioni:
- collaborazione diretta con le associazioni di categoria, sindacati
di categoria (provinciale e/o regionale) relative alle aree tematiche
di intervento (specificare tipo e modalita');
- disporre di un archivio docenti/esperti provenienti dal mondo della
ricerca applicata e da esperienze aziendali significative;
- collaborazione con le universita' e con organismi produttori di
know how professionale (specificare tipo e modalita');
- collaborazione con centri di servizi alle imprese (specificare tipo
e modalita').
PROGETTI INTEGRATI D'AREA
Disporre dei requisiti specifici relativi agli ambiti di formazione
che compongono il progetto integrato.
Inoltre, per essere soggetto gestore "capo fila" di un progetto
integrato d'area in Emilia Romagna, dimostrare di possedere i
seguenti requisiti aggiuntivi.
a) Competenze del personale:
- disporre di un progettista/coordinatore con competenze
socio-economiche e con competenze metodologiche sulla progettazione
integrata formazione/sviluppo socio economico.
b) Solidita' del sistema di relazioni e radicamento sul territorio:
conoscere l'area mediante una esperienza precedente significativa e
qualificata di intervento di almeno un anno nell'area;
- collaborazione diretta e formalizzata con gli enti locali
responsabili dello sviluppo sociale ed economico dell'area
(specificare oggetto e modalita').
Ambiti "speciali" con accreditamento "aggiuntivo"
Formazione rivolta ai portatori di handicap ed altre utenze
"speciali" (tossicodipendenti - ristretti - migranti - giovani "a
rischio").
In aggiunta rispetto ai requisiti generali e ai requisiti per i
singoli ambiti di accreditamento, si richiede:
Competenze del personale:
- disporre di almeno 1 coordinatore didattico e 2 docenti con
preparazione metodologica specifica (acquisita nell'ambito dei
progetti sperimentali regionali, dell'universita', di esperienze
lavorative equivalenti)
Sistema delle relazioni:
- dimostrare di fare parte di una o piu' reti locali finalizzate per
il supporto all'inserimento lavorativo delle persone in difficolta'
(con enti locali, associazioni imprenditoriali, sindacali,
associazioni del volontariato, altre associazioni di tutela di
singole categorie, laboratori per il reinserimento lavorativo ecc.).
Settore Socio assistenziale
Competenze del personale:
- tutto il personale didattico (progettisti, coordinatori, docenti)
deve essere in possesso di una preparazione contenutistica e di una
formazione metodologica e psico-pedagogica adeguata.
In particolare, i docenti dovranno possedere accertata esperienza
nell'ambito dei servizi sociali e sanitari.
Percorsi individuali di reinserimento lavorativo per disoccupati di
lunga durata (art. 9 legge 45/96) e per lavoratori in CIG.
In aggiunta rispetto ai requisiti generali e ai requisiti per la
formazione continua, si richiede:
Competenze del personale:
- disporre di almeno un esperto in bilanci di competenze e funzioni
di tutoring ad adulti in fase di reinserimento.
Area informazione, consulenza e formazione orientativa
Competenze del personale:
- i soggetti che intendono candidare progetti nelle aree
dell'orientamento devono poter disporre di personale le cui
competenze professionali rispondano ai requisiti definiti nei
documenti della Regione Emilia-Romagna:
- analisi della professionalita' dei servizi di orientamento (1996);
- unita' formative e capitalizzabili per l'orientamento (1997).
Sistema delle relazioni:
- dimostrare rapporti di collaborazione con la rete dei servizi di
orientamento di emanazione provinciale, regionale e nazionale e con
la rete dei servizi per l'impiego.
Aree coperte da Scuole regionali specializzate
Per i settori nell'ambito dei quali operano scuole specializzate
("Ristorazione", "Polizia municipale", ecc..) l'eventuale
accreditamento di altri organismi formativi al di fuori delle scuole
medesime potra' avvenire, previo confronto tra i soggetti interessati
(Regione Emilia-Romagna, Scuola specializzata, Amministrazione
provinciale interessata) ed esclusivamente per particolari fabbisogni
formativi tali da richiedere una presenza territoriale strutturata.
In ogni caso va salvaguardata l'esigenza di un raccordo forte ed
organico tra le scuole specializzate e gli eventuali ulteriori
organismi che venissero accreditati nello stesso settore.
Da tale regolamentazione fanno eccezione i soggetti accreditati per
l'area "utenze speciali" e "percorsi individuali di reinserimento
lavorativo per disoccupati di lunga durata" che potranno operare sui
profili medio-bassi del settore ristorazione senza specifica
abilitazione generale su tale settore.
III.4 Casi speciali
L'accreditamento rappresenta una procedura "ordinaria" per abilitare
i soggetti che intendono candidarsi regolarmente sui bandi
provinciali e regionali o che intendono candidarsi sui bandi
comunitari dotati di un riconoscimento di idoneita' da parte della
Regione Emilia-Romagna.
Soggetti coinvolti occasionalmente dalla Regione e dalle Province per
l'attuazione di iniziative sperimentali altamente innovative o per
progetti particolari in attuazione di nuove norme o nuovi programmi,
possono essere incaricati anche in assenza di accreditamento. In tale
caso, l'accertamento dei requisiti avviene di volta in volta in
concomitanza con la valutazione dei progetti.
Gli organismi misti (gestori di poli integrati tra formazione/servizi
alle imprese/ricerca) possono scegliere di farsi accreditare secondo
una delle seguenti formule:
- accreditamento complessivo del soggetto "misto" che opera quale
polo integrato (a patto che svolga l'attivita' di formazione senza
finalita' di lucro)
oppure:
- accreditamento limitato all'organismo di formazione che gestisce la
formazione nell'ambito del polo integrato (a patto che la formazione
venga erogata esclusivamente dall'organismo di formazione all'interno
di detto polo integrato).
Come gia' specificato, le imprese non sono tenute a richiedere
l'accreditamento.
III.5 Procedura per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento
Il gap esistente ora tra l'insieme dei requisiti richiesti per
l'accreditamento e la situazione attuale di buona parte delle sedi
attuative consiglia l'adozione di tempi ragionevoli (periodo
transitorio) lasciati ai soggetti gestori per adeguare le proprie
strutture, prima che l'ottenimento dell'accreditamento diventi
condizione indispensabile.
Data la natura sperimentale della procedura regionale, ed in attesa
della definizione dei criteri minimi nazionali di cui all'art. 17
della Legge 196/97, i requisiti relativi al personale come sopra
individuati ai punti:
- III.2 lettere d) ed f);
- III.3 "Formazione superiore" lettera b);
- III.3 "Formazione continua - permanente" lettera b);
- III.3 "Area informazione consulenza e formazione orientativa"
relativamente alle competenze professionali;
sono da ritenere fissate quali obiettivi di miglioramento qualitativo
che il sistema regionale si propone di raggiungere. La rispondenza ai
requisiti verra' valutata in sede di istruttoria per la formulazione
del primo elenco di soggetti accreditati.
Dalla data di esecutivita' delle presenti direttive, gli organismi di
formazione interessati potranno comunque inoltrare alla Regione
richieste di accreditamento, facendo pervenire la documentazione
specifica prevista.
Tale richiesta potra' essere formulata anche in piu' fasi successive,
relativamente a piu' sedi operative e/o per piu' ambiti specifici di
accreditamento.
La complessita' della valutazione per il rilascio dell'accreditamento
non puo' essere ridotta ad un insieme di requisiti oggettivi, essa
richiede una valutazione accurata in loco ed una assunzione di
responsabilita' da parte di chi valuta.
Tramite bando specifico, la Regione identifichera', tra gli organismi
ufficialmente riconosciuti da SINCERT per la certificazione dei
sistemi qualita' nell'area dei servizi, (con particolare riferimento
ai servizi formativi) non piu' di 4 organismi esterni specializzati
incaricati di coadiuvare la Regione nelle funzioni di auditing in
loco e di valutazione dei requisiti dei soggetti proponenti.
Tenuto conto dell'esame documentale e del parere di merito rilasciato
da tali organismi, gli uffici regionali competenti formulano la
proposta di accreditamento all'Assessore.
Nei confronti della documentazione trasmessa per la richiesta di
accreditamento, la Regione rispettera' la legge sulla privacy.
Gli organismi di formazione valutati positivamente entreranno a fare
parte dell'elenco regionale degli organismi accreditati, con
specificazione delle sedi operative accreditate e dei relativi ambiti
di accreditamento. Tale elenco verra' aggiornato in modo ricorrente e
pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Agli organismi che non superano positivamente la valutazione verra'
rilasciato un documento con l'indicazione dei punti specifici sui
quali l'organismo non risulta in possesso dei requisiti richiesti.
Tale organismo si potra' ricandidare successivamente.
Potra' essere rilasciato altresi' un provvedimento amministrativo del
Dirigente competente che subordini la concessione dell'accreditamento
all'ottemperanza ad alcune specifiche prescrizioni entro un termine
assegnato. Le prescrizioni potranno riguardare la carenza di atti o
certificazioni o di strumentazioni ecc. che costituiscono indicatori
di requisiti previsti per l'accreditamento.
Gli organismi che intendono candidarsi potranno usufruire, nel
periodo transitorio, di azioni di sostegno messe in campo dalla
Regione (con particolare riferimento alla formazione dei formatori)
compatibilmente con le risorse disponibili.
III.6 Periodo transitorio e accreditamento provvisorio per gli
organismi di recente costituzione
Per periodo transitorio, si intende il periodo che intercorre tra
l'approvazione delle presenti direttive e la prima pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale, dell'elenco degli organismi accreditati. Tale
periodo transitorio e' previsto orientativamente sino al 31 dicembre
1999.
Per i bandi pubblicati in data anteriore alla pubblicazione, nel
Bollettino Ufficiale della Regione, dell'elenco dei soggetti
accreditati, si fara' riferimento a quanto previsto al punto VII.3
delle presenti Direttive.
Al termine del periodo transitorio, l'accreditamento costituira'
requisito obbligatorio per l'accesso ai bandi regionali e provinciali
(salvo casi speciali di cui al punto 3.5).
Per gli organismi di recente costituzione, che risultano in possesso
dei requisiti fondamentali senza tuttavia disporre delle serie
storiche sufficienti per dimostrare i propri livelli di efficienza
attuativa ed efficacia occupazionale, la Regione riconoscera' un
accreditamento provvisorio per la durata di un anno rinnovabile per
un massimo di tre anni durante i quali attivera' una verifica annuale
della efficienza ed efficacia dei primi risultati raggiunti.
Durante la fase transitoria (1997 e 1998) la Regione agevolera'
l'accesso, da parte dei soggetti interessati, alle iniziative di
formazione dei formatori promosse quali "azioni di sistema"
nell'ambito dei piani e progetti che lo consentono; cio' affinche' i
soggetti candidati all'accreditamento possano adeguarsi ai mutamenti
del mercato della formazione, conformemente alle nuove esigenze di
accreditamento.
III.7 Durata di validita'/perdita/revoca dell'accreditamento
L'accreditamento ha di norma validita' per 3 anni dalla data del
rilascio.
Gli organismi accreditati che modificano nel frattempo le proprie
caratteristiche (statuto, locali ed attrezzature, personale) sono
tenuti a darne comunicazione alla Regione, che valutera' il permanere
o meno delle condizioni che hanno consentito l'ottenimento
dell'accreditamento.
Gli organismi accreditati perdono l'accreditamento nei seguenti casi
accertati:
- mancanza di rispetto delle norme per l'accesso dei partecipanti ai
servizi formativi (scarsa pubblicizzazione, procedure di selezione
non idonee);
- modificazioni organizzative interne (statuto, personale, locali,
attrezzature) non conforme ai requisiti richiesti;
- carenze gravi riscontrate relativamente al rispetto delle norme
contabili ed amministrative;
- carenze gravi riscontrate relativamente alla qualita' del processo
formativo (in sede di verifiche in itinere e verifiche finali di
merito);
- calo del livello di efficienza attuativa al di sotto della soglia
fissata;
- calo del livello di efficacia occupazionale al di sotto della
soglia fissata per ciascun ambito specifico;
- condanna da parte della magistratura.
Gli organismi che perdono l'accreditamento per una parte o per la
totalita' degli ambiti di accreditamento potranno anche ricandidarsi
in fase successiva.
In tale caso verranno trattati in modo analogo rispetto agli
"organismi di recente costituzione" di cui al punto 3.7.
Per il rinnovo allo scadere dei tre anni, si procede mediante un
riesame di tutti i requisiti previsti.
III.8 La certificazione ISO 9001: linee-guida, effetti della
certificazione e relativi incentivi
La certificazione ISO 9001 rappresenta una procedura molto
impegnativa per gli organismi di formazione, centrata sulle garanzie
date attraverso l'esistenza di un "sistema qualita'" aziendale
adeguato alla norma europea, mentre la procedura di accreditamento
regionale e' centrata sul possesso di caratteristiche strutturali e
strumentali e sui risultati pregressi.Per quanto riguarda le garanzie
sostanziali richieste dalla Regione, la certificazione ISO 9001,
anche se diversa nei contenuti e nelle modalita', offre garanzie
maggiori rispetto al semplice accreditamento regionale; essa
garantisce in particolare l'esistenza di una struttura organizzativa
di ente articolata e finalizzata alla produzione di servizi formativi
di qualita'.
Per questo motivo e con l'obiettivo di incentivare la diffusione
della certificazione europea, gli organismi certificati ISO 9001
secondo la interpretazione regionale non dovranno sottoporsi alla
doppia procedura di certificazione e di accreditamento, e verranno
iscritti automaticamente nell'elenco dei soggetti che possono
partecipare ai bandi regionali e provinciali assieme agli organismi
accreditati.
Tenuto conto delle specificita' del processo formativo richiamate al
punto 4.1 degli Indirizzi 1997/99 ed al fine di non introdurre
elementi di non coerenza all'interno del sistema formativo regionale,
sono state predisposte linee-guida che interpretano la norma ISO 9001
alla luce dei criteri di qualita'/efficienza/efficacia della
formazione adottati in Emilia-Romagna, in armonia con la norma ISO
9001/2.
Tale interpretazione e' da intendere come parte integrante del
contratto tra Regione o Province e organismo di formazione;
l'organismo di formazione e' pertanto tenuto a rispettarla e a
consegnarla all'organismo di certificazione.
Gli organismi certificati ISO 9001 secondo quanto sopra richiamato
sono anch'essi tenuti a fornire i propri indicatori di efficienza ed
efficacia, da inserire nella banca dati regionale.
Al fine di sostenere l'attivita' autonoma degli organismi di
formazione certificati in base alle norme ISO 9001 (e successive), la
Regione potra' contribuire al finanziamento dei costi straordinari
occasionati da tale procedura.
Il sostegno finanziario, che rientra a tutti gli effetti nelle azioni
di assistenza tecnica per il miglioramento del sistema qualita' e per
l'adeguamento del processo, costituisce un sostegno "una tantum" e
potra' coprire:
a) il rimborso delle spese vive sostenute dall'organismo di
formazione per farsi certificare (ad esclusione degli oneri per il
tempo di lavoro prestato dal personale dipendente dell'organismo
certificato e della relativa quota di spese generali);
b) i costi vivi per la formazione interna del personale necessaria
per accompagnare il processo di certificazione;
c) il costo dello start-up per l'adeguamento della propria struttura
relativo alle funzioni continuative di autovalutazione dei risultati
formativi ed occupazionali (a patto che tale funzione non abbia
usufruito in precedenza di altri incentivi pubblici).
Tale sostegno finanziario, relativo ad uno o piu' tra i punti
precedenti, non potra' comunque superare l'importo complessivo di 50
milioni per ciascun organismo certificato, e potra' essere erogato
anche in piu' tranches in corrispondenza con piu' ambiti specifici
successivi per i quali l'organismo chiede la certificazione.
Per "organismo certificato" si intende la sede/le sedi specifiche di
svolgimento della formazione oggetto della certificazione, e non
l'entita' giuridica di appartenenza.
Inoltre, ai progetti formativi candidati da soggetti certificati
potra' essere attribuito un riconoscimento in sede di valutazione dei
progetti.
CAP. IV - CRITERI PER LA VALUTAZIONE E PER LA SELEZIONE DELLE
ATTIVITA' E DEI PROGETTI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO
Per poter accedere alla fase di valutazione, i progetti candidati sui
singoli bandi debbono essere in possesso dei requisiti formali, ed in
specifico:
- essere candidati da un soggetto accreditato per l'ambito/gli ambiti
specifici, o da una impresa quando trattasi di formazione aziendale
gestita direttamente dalla impresa o da un organismo specializzato di
servizi per le azioni di anticipazioni/assistenza tecnica (salvo
periodo transitorio);
- essere completo e formulato secondo le regole previste dal singolo
bando;
- essere pervenuto entro il termine previsto.
Ogni progetto in possesso dei requisiti formali verra' valutato sulla
base dei criteri definiti al punto 4.1 degli Indirizzi 1997/99. Alla
valutazione verra' associata un punteggio globale frutto della
valutazione dei singoli criteri.
Tutti i progetti che superano la soglia di punteggio minimo indicata
dai singoli bandi (progetti idonei) potranno accedere alla fase di
selezione che, oltre al rispetto della qualita' globale espressa dai
punteggi, dovra' tenere conto:
- del grado di sovrapposizione dei progetti sullo stesso territorio;
- della distribuzione dei progetti rispetto ai vari settori
produttivi e dei servizi;
- di tutti gli altri fattori di possibile sovrapposizione previsti
dal singolo bando.
In ogni caso, i progetti sovrapposti o ripetitivi verranno
selezionati sulla base della qualita' globale piu' elevata espressa,
e percio' sulla base del punteggio piu' elevato ottenuto.
IV.1 Criteri generali e loro "declinazione" per ambiti specifici
I criteri generali di valutazione dei progetti specificati al punto
4.1 degli Indirizzi 1997/99, andranno declinati in corrispondenza
degli ambiti che sono stati individuati anche per l'accreditamento
degli organismi di formazione.
I nuclei di valutazione incaricati a livello regionale e provinciale
attiveranno alcuni seminari congiunti di confronto per scambiare le
proprie metodologie e per giungere alla formulazione di un vademecum
comune condiviso da utilizzare come riferimento per tutti i piani di
intervento (entro l'anno 1997).
Gli elementi di valutazione previsti a livello nazionale dai P.O. FSE
dovranno trovare riscontro nel vademecum o nei requisiti per
l'accreditamento.
I pesi attribuiti a ciascun criterio di valutazione andranno definiti
nell'ambito dei singoli bandi.
CAP. V - NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'
V.1 Norme generali
Ogni singola azione non puo' godere di finanziamenti pubblici
assegnati attraverso piu' piani.
Nel caso di mancata realizzazione delle attivita' secondo il progetto
approvato, il corrispettivo si intende revocato.
Nel caso di parziale realizzazione delle attivita' rispetto al
progetto approvato, il corrispettivo pattuito per le attivita' e'
soggetto a riduzioni legate all'effettivo svolgimento della
attivita'.
V.2 Parametri di costo
Il parametro ora/partecipanti si ottiene dividendo il totale dei
costi richiesti a preventivo per il numero delle ore complessive
della attivita' e per il numero dei partecipanti.
costo complessivo (quote pubbliche e private)
ore attivita' X numero partecipanti
Il parametro ora/partecipanti riconosciuto in fase di approvazione
determina il finanziamento pubblico accordato al progetto.
I parametri ora/partecipanti massimi per la progettazione e
l'approvazione dei progetti sono i seguenti:
A) per le iniziative di orientamento e per la formazione iniziale:
17.500 (pari a Euro 9,04);
B) per la formazione superiore: 23.000 (pari a Euro 11,88);
C) per la formazione continua: 40.000 (pari a Euro 20,66);
D) i parametri di riferimento per i tirocini sono Lire 11.000 (pari a
Euro 5,68), elevabili fino a Lire 17.500 (pari a Euro 9,04) per
soggetti in condizione di svantaggio documentata, ovvero a fronte di
particolari esigenze connesse alle caratteristiche dell'iniziativa da
valutare caso per caso.
Tali attivita' possono essere approvate anche senza oneri finanziari
da parte del soggetto di programmazione.
Tali parametri massimi potranno essere superati solo in casi
particolari, e tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle
iniziative (alta sperimentalita', transnazionalita', ecc.).
Il finanziamento e' pieno se i partecipanti effettivi sono almeno il
70% dei partecipanti approvati. Per partecipanti effettivi si
intendono coloro che hanno frequentato almeno il 70% delle ore
approvate.
In caso contrario il finanziamento verra' ridefinito sulla base dei
partecipanti effettivi attraverso il parametro ora/partecipante come
sopra definito.
Qualora il risultato del calcolo non sia un numero intero, deve
intendersi arrotondato all'unita' inferiore.
V.3 Voci di spesa ammesse e articolazione dei preventivi
Tenuto conto di quanto stabilito all'art. 3 del regolamento CEE n.
4255 del 19 dicembre 1988, al fine di garantire la comparabilita'
dell'analisi e lettura dei dati finanziari su scala provinciale e
regionale, nonche' al fine di poter predisporre le statistiche e gli
indicatori di efficienza richiesti dallo Stato e dalla Comunita', i
preventivi e i consuntivi di tutte le iniziative di formazione e di
orientamento debbono essere articolati secondo i seguenti aggregati e
con esclusivo riferimento alle seguenti voci, in fase di
progettazione il preventivo puo' essere richiesto in forma
semplificata.
AGGREGATO
1. Spese dirette dell'attivita'
Voci di spesa
- 1.1 Preparazione Comitato di progetto/Pubblicizzazione e bandi
Indagine preliminare
Progettazione formativa
Promozione, orientamento e selezione partecipanti
Produzione di materiale didattico
- 1.2 Coordinamento e tutoraggio
(coordinamento organizzativo e didattico)
- 1.3 Formatori
Voci
Retribuzioni, oneri e spese docenti interni (ivi comprese liberta'
sindacali)
Corrispettivi e spese per collaborazioni professionali docenti ed
esperti esterni
Retribuzioni, corrispettivi, oneri e spese per tutoraggio (FAD -
Tutors aziendali - Altri tutors)
Sostegno handicap (coordinamento e docenze)
Formatori aggiuntivi ad hoc per tecnologie avanzate
Interpreti e collaborazioni aggiuntive per moduli transnazionali
Fase post-corso di supporto all'inserimento
- 1.4 Uso locali e attrezzature finalizzate
Locazione/leasing/uso sedi formative ammortamento e manutenzione sedi
Locazione/leasing/ammortamento attrezzature (ivi compreso software)
- 1.5 Materiali di consumo
Materiale didattico in uso individuale o collettivo
Materie prime e materiali per esercitazioni e per funzionamento
laboratorio e attrezzature
- 1.6 Commissione d'esame
- 1.7 Formazione personale docente
AGGREGATO
2. Spese generali
- 2.1. Quota direzione, amministrazione e segreteria
Retribuzioni oneri e spese personale non docente
Collaborazioni professionali a carattere generale
Pubblicita'/marketing soggetto gestore
Ricerca e sviluppo
- 2.2 Quota per mobili ed immobili a carattere generale
Ammortamenti e quote manutenzione straordinaria
Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili
Affitto sede fissa
Affitto e leasing attrezzature generali
- 2.3 Quota oneri generali di gestione
Utenze varie (illuminazione, forza motrice, acqua, ecc...)
Riscaldamento
Telefono
Spese postali
Cancelleria e stampati; Biblioteca e abbonamenti; Assicurazioni
Varie
- 2.4 Oneri fiscali a carico dell'Ente
IVA indetraibile
- 2.5 Altri costi di personale a carattere generale
Retribuzioni, oneri e spese per attivita' formative non imputabili
direttamente
- personale di progettazione
- personale di coordinamento
- personale docente
Solo le voci di spesa 2.1, 2.2, 2.3 sono soggette al limite del 35%
del costo complessivo accertato del corso.
Le voci: 2.4 "Oneri fiscali a carico dell'Ente" e 2.5 "Altri costi di
personale a carattere generale" sono utilizzabili esclusivamente per
le iniziative formative realizzate negli anni 1996 e 1997 dai
soggetti gestori che sperimentano il sistema di "rendicontazione
attraverso il bilancio". Tali soggetti sono tenuti ad applicare il
"Regolamento" in merito alla contabilita' ed al bilancio di
esercizio, nonche' ai relativi allegati di raccordo con le
rendicontazioni.
AGGREGATO
3. Spese legate ai partecipanti
- 3.1 Indennita' partecipanti e costi accessori
Indennita' di frequenza ai disoccupati
Indennita' e oneri personale in CFL/Apprendistato
Retribuzione e oneri personale in formazione
Mancato reddito lavoratori autonomi Assicurazione INAIL partecipanti
Spese servizi di custodia e personale a carico
- 3.2 Residenzialita' e trasporti partecipanti
Vitto/Alloggio partecipanti
Spese trasporti individuali (ivi compreso accompagnamento portatori
di handicap)
Spese speciali per transnazionalita' e visite guidate
Personale di convitto per attivita' residenziale
Gli importi relativi ai servizi resi da parte delle sedi regionali
alle proprie sedi decentrate rientrano nelle voci di spesa ammesse di
cui al presente punto V.3.
La variazione in diminuzione o in aumento puo' avvenire fino al 20%
tra le singole voci di spesa nell'ambito dell'Aggregato 1 e senza
limiti nell'ambito dell'Aggregato 2, per cui l'aumento di una voce di
spesa comporta necessariamente la diminuzione di un'altra voce di
spesa.
Puo' altresi' avvenire fino al 20%, tra gli aggregati 1 e 2.
Non esiste possibilita' di flessibilita' dell'Aggregato 3 agli altri
Aggregati.
Le variazioni superiori al 20% fra le diverse voci di spesa
dell'Aggregato 1 e fra gli Aggregati 1 e 2 debbono essere
preventivamente autorizzate.
GIUSTIFICATIVI DI SPESA
In conformita' a quanto previsto dalla Legge finanziaria 1994, dall'1
gennaio 1994 gli importi dovuti ai soggetti gestori relativamente
alle attivita' vanno documentati mediante note o fatture.
Le spese relative alle prestazioni di servizi erogate tra gli enti
accreditati (interfornitura di servizi) possono essere ammesse a
rendiconto entro il limite del costo effettivamente sostenuto dal
soggetto fornitore del servizio, comprensivo di una quota di spesa
generale nel rispetto della percentuale complessiva delle spese
generali dell'Ente.
Eventuali anticipazioni sui finanziamenti concessi vanno garantiti
mediante fideiussioni bancarie o assicurative.
In conformita' alle direttive nazionali sull'utilizzo dei
finanziamenti nazionali e comunitari e fino al loro superamento, le
spese dovranno essere supportate da idonei giustificativi relativi ai
costi sostenuti dai soggetti gestori.
Anche dopo tale superamento, l'importo fatturato relativo alle spese
legate ai partecipanti di cui alla voce 3, deve corrispondere ai
costi effettivi sostenuti dal soggetto gestore.
Quali oneri accessori all'importo dell'acquisto o della prestazione
sono ammessi l'IVA, nella misura in cui costituisce un costo per il
soggetto gestore, la quota del contributo previdenziale a carico del
soggetto gestore, nonche', limitatamente al costo del personale
dipendente e delle collaborazioni esterne imponibili, l'aliquota IRAP
in vigore.
Le causali delle note o fatture riepilogative a saldo emesse dai
soggetti gestori dovranno riportare in modo analitico la natura e
l'entita' delle prestazioni rese, o le spese debitamente documentate
per le quali si richiede il rimborso, in corrispondenza con le voci
del preventivo ammesse in sede di approvazione.
Non sono ammesse alla rendicontazione spese documentate con scontrini
fiscali (escluso i rimborsi ai dipendenti o spese sostenute in paesi
che non prevedono il rilascio di fatture).
In ogni caso, non potranno essere superati i seguenti massimali o
fatturate all'Ente pubblico le prestazioni a tariffe superiori a
quanto di seguito stabilito.
1. Spese generali
Le spese generali con esclusione delle spese 2.4 e 2.5 non possono
superare il 35% del costo complessivo accertato.
Per l'imputazione delle quote di spese generali e' applicabile il
meccanismo di imputazione detto "margine di contribuzione".
2. Docenze, esperti, componenti Commissioni di certificazione
Le prestazioni professionali e assimilate dei docenti ed esperti non
potranno superare le seguenti tariffe orarie:
- Lire 120.000 (pari a Euro 61,97)/ora per la prestazione junior
- Lire 200.000 (pari a Euro 103,29)/ora per la prestazione senior
Tali tariffe potranno essere superate previa autorizzazione solo per
esperti di chiara fama nazionale o per esperti stranieri chiamati ad
intervenire nell'ambito delle iniziative avanzate sempre all'interno
del preventivo complessivo approvato.
Le tariffe sono da intendersi al netto di oneri contributivi e
fiscali a carico del soggetto gestore.
Per la tipologia 4.6 "Formazione a supporto di processi di
innovazione aziendale" le tariffe costituiscono il valore di
riferimento medio/massimo per l'insieme delle docenze utilizzate.
Il costo di docenza del titolare d'impresa, per corsi di formazione
presso la propria impresa non e' ammissibile.
Per casi particolari e giustificati, puo' essere concessa
autorizzazione. In tal caso il compenso non puo' superare la
retribuzione degli altri docenti.
Il compenso per le Commissioni di esame viene stabilito come segue:
- al Presidente spetta un gettone forfettario di Lire 375.000 (pari a
Euro 193,67) per ogni giornata (ivi compresa la giornata di
insediamento)
- ai Commissari spetta un gettone forfettario di Lire 250.000 (pari a
Euro 129,11) per ogni giornata (ivi compresa la giornata di
insediamento della Commissione).
Detti compensi andranno liquidati direttamente alle persone o ai
rispettivi enti di appartenenza secondo quanto concordato e nel
rispetto delle norme vigenti. Le tariffe e i compensi di cui sopra
sono da intendersi onnicomprensivi; pertanto non sono ammissibili
rimborsi per le spese di vitto, alloggio e trasporti. Sono altresi'
da intendersi al netto di oneri contributivi e fiscali e di IVA.
Gli enti di programmazione possono applicare la presente normativa
per le attivita' approvate nel periodo precedente all'entrata in
vigore delle presenti direttive.
3. Vitto alloggio trasporti
In riferimento al rimborso delle spese legate ai partecipanti, si
adotteranno i seguenti massimali:
- Vitto: e' rimborsabile un pasto al giorno nel caso di attivita'
formativa con frequenza giornaliera di almeno 6 ore, svolte con un
breve intervallo per il pranzo ed un rientro pomeridiano, fino a Lire
15.000 (pari a Euro 7,75);
Nel caso di visite guidate ovvero nelle giornate di trasferimento
durante gli stages all'estero, non si tiene conto del vincolo delle 6
ore giornaliere minime di attivita' formativa per il rimborso del
pasto.
Nei casi di residenzialita' dei partecipanti e' previsto il rimborso
anche per il pasto serale, fino a Lire 15.000 (pari a Euro 7,75).
I costi del vitto debbono essere documentati con giustificativi di
spesa, oppure con ricevuta del singolo partecipante all'attivita'
formativa che attesti il numero delle giornate e dei pasti.
- Alloggio: e' rimborsabile nel caso di residenzialita'. I costi
debbono essere documentati con giustificativi di spesa oppure con
ricevuta del singolo partecipante all'attivita' formativa, che
attesti il numero delle giornate e dei pernottamenti. La
residenzialita' deve essere prevista nel progetto.
- Trasporti: durante l'attivita' formativa ordinaria non e' previsto
alcun rimborso, tranne il caso di distanza elevata e condizioni di
forte disagio geografico: in cui si prevede il rimborso del costo del
proprio mezzo di trasporto. Tale rimborso, la cui spesa deve essere
documentata e motivata da parte dei partecipanti e' previsto nella
misura di 1/5 del costo della benzina super.
Durante lo svolgimento di visite guidate o di periodi di stage e'
previsto il rimborso del mezzo pubblico per il raggiungimento del
luogo di svolgimento (treno II classe, corriera, nave, metropolitana,
aereo classe turistica) a fronte di apposito giustificativo di spesa.
E' escluso l'utilizzo di taxi e autonoleggio. Tuttavia, in casi
particolari motivati e documentati e' riconosciuta la spesa per
l'utilizzo di taxi, o autonoleggio, o mezzo proprio, specie nei casi
di reale impossibilita' a raggiungere agevolmente e tempestivamente
la sede dell'attivita' formativa.
E' sempre riconosciuto il rimborso dei trasporti speciali richiesti
dai portatori di handicap.
Le spese di residenzialita' dei CFP convittuali sono spese ad hoc
legate ai partecipanti.
Per quanto riguarda i costi relativi al diritto allo studio ammessi
al cofinanziamento europeo, questi sono riconosciuti a partire
dall'esercizio 1997 e rendicontabili all'interno del preventivo dei
costi, anche se non espressamente esplicitati in preventivo.
Non sono invece ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
- il riscatto di attrezzature in leasing e gli oneri amministrativi,
bancari e fiscali ad esso legati (compreso il software di base ed
applicativi)
- i costi di attrezzature nel caso di progetti di riqualificazione
aziendale o di qualificazione volte all'assunzione presso l'azienda,
anche mediante contratti di formazione lavoro
- le spese relative alle quote associative ad organizzazioni
nazionali od estere
- le spese bancarie, gli interessi di prestiti e fideiussione
bancaria o assicurativa
- altre spese finanziarie, quali gli oneri derivanti da rapporti con
societa' finanziarie
- commissioni, indennita' extra contrattuali concesse al personale.
Sono da intendersi per "commissioni e indennita' extra contrattuali"
quelle spese non conseguenti ad accordi ai vari livelli tra le parti
sociali, ovvero quelle spese che esulano da decisioni formali da
parte degli organismi decisionali dell'ente in riferimento alle
politiche retributive del personale dipendente dello stesso.
- costi totali di costruzione o di acquisto di attrezzature
ammortizzabili. Rimangono ammissibili i costi di acquisto di
attrezzature di importo fino a Lire 1.000.000 (pari a Euro 516,46) da
intendersi piu' IVA se ed in quanto la stessa costituisca un costo;
- spese di rappresentanza del soggetto gestore;
- multe, penali di qualsiasi tipo anche per ritardati pagamenti.
Vanno considerate entrate da dedurre dai costi totali presentati a
contributo il ricavato delle vendite dei prodotti realizzati nel
corso della formazione, le quote di partecipazione finanziaria o
altri emolumenti versati dagli utenti.
V.4 Il finanziamento degli incentivi per la qualificazione del
sistema formativo
Tali incentivi potranno essere erogati dalle Amministrazioni
provinciali con propri criteri in attuazione dei Programmi
provinciali per quanto concerne l'incentivazione degli Enti che
operano nell'ambito dei piani provinciali di formazione e di
orientamento; nonche' dalla Regione per quanto concerne gli enti che
operano nell'ambito dei piani FSE a diretta titolarita' regionale.
In attuazione del punto 4.1. degli Indirizzi 1997/99 e
compatibilmente con le risorse disponibili, la Giunta regionale
potra' attivare programmi di sostegno allo sviluppo del sistema
qualita' degli organismi di formazione, mediante:
A) sostegno finanziario agli organismi certificati ISO 9001, come
specificato al punto 3.8 delle presenti direttive;
B) promozione e diffusione della cultura della qualita', mediante
progetti finalizzati allo sviluppo della comunicazione;
C) l'allestimento di sedi formative in grado di ospitare enti
neo-associati aventi come finalita' la formazione professionale e
l'orientamento;
D) il contributo per l'abbattimento del 50% del costo del leasing (o
altre forme contrattuali di nolo con riscatto finale) di attrezzature
didattiche (con particolare riferimento all'uso delle tecnologie
educative, alla formazione a distanza, ai laboratori e aule
esercitative) nonche' di attrezzature informatiche finalizzate alla
gestione amministrativa, all'editing, alle reti di comunicazione
interne e esterne all'ente.
Beneficiari: possono presentare progetti gli organismi di formazione
(e/o i loro associati) che:
1. operano in modo continuativo sui piani regionali FSE (da almeno 3
anni escluso quello in corso) ed hanno la propria sede legale in
Emilia-Romagna;
2. dimostrano limitatamente al punto C) di avere recentemente
modificato o essere in fase di modificazione della propria natura
giuridica, per confluire in una forma gestionale associata o per
accentuare il carattere imprenditoriale della propria gestione;
3. presentano un progetto di miglioramento della propria struttura
operativa finalizzato alla qualita' del processo formativo e/o
all'efficienza gestionale.
Percentuali o quote di finanziamento inferiori possono essere
previste anche a soggetti diversi da quelli di cui sopra, sempre che,
con i propri statuti, vi siano finalita' formative prevalenti.
Entita' del sostegno finanziario:
- lettera a):
Il finanziamento sara' erogato a certificazione avvenuta. Sono
calcolati in modo inversamente proporzionale alla capacita' di
bilancio o volume d'affari del soggetto richiedente.
E' previsto l'utilizzo della nuova voce di spesa B.5 "Altri costi di
personale a carattere generale" per tutte le funzioni interne
all'Ente non previste dal CCNL (R e S, marketing, sistema
informativo, ecc..) che contribuiscono in processi di certificazione.
- lettera b):
Finanziamenti di seminari e convegni
- lettera c):
Contributo fino ad un massimo di Lire 200 milioni (pari a Euro
103.291,38) per ampliamento, ripristino e manutenzione di locali o
edifici ed acquisto attrezzature; dotazione di beni, arredi,
strumenti didattici di laboratorio. Limitazione fino ad un massimo di
Lire 40 milioni (pari a Euro 20.647,61) per acquisto attrezzature.
- lettera d):
Riconoscimento fino al 50% del costo del contratto di leasing.
L'abbattimento del costo del leasing e' riferibile ad un periodo non
superiore ai tre anni in relazione al periodo di tempo durante il
quale il bene viene utilizzato in percentuale della sua vita
economica.
Modalita' procedurali.
L'Assessore regionale, in base alle disponibilita' finanziarie,
emette avviso pubblico per le richieste di finanziamento sugli
incentivi anche parzialmente per le singole voci fra quelle
individuate.
Indica tra l'altro requisiti e condizioni di accesso nonche'
determina priorita' di finanziamento. Nomina altresi' il gruppo di
valutazione dei soggetti e progetti idonei all'ottenimento dei
benefici.
La mancata attuazione del progetto di miglioramento comporta la
revoca del finanziamento eventualmente accordato.
V.5 Quota di partecipazione finanziaria
In relazione alle proprie condizioni lavorative e di eta', i
partecipanti alle diverse tipologie di attivita' formative dovranno
contribuire mediante una quota di partecipazione finanziaria.
A. Le quote di partecipazione finanziaria
Tutti coloro che si inseriscono nelle iniziative di formazione
iniziale e formazione superiore dovranno contribuire mediante una
quota di partecipazione finanziaria minima cosi' definita:
- Lire 100.000 (pari a Euro 51,65) per la formazione iniziale;
- Lire 200.000 (pari a Euro 103,29) per formazione superiore
post-diploma;
- Lire 300.000 (pari a Euro 154,94) per la formazione superiore
post-laurea.
Sono esenti da tale quota di partecipazione finanziaria:
- gli utenti degli assi 1-3 e 4 per la programmazione FSE 1994/99;
- i giovani rientranti nella categoria del disagio sociale segnalati
dalla USL o dalle autorita' penitenziarie (portatori di handicap
fisico e mentale, detenuti, ex-detenuti, tossicodipendenti) emigranti
immigrati, nomadi, adulti disoccupati in eta' avanzata.
I lavoratori dipendenti ed autonomi che si iscrivono ad attivita' di
formazione continua non promosse dalla propria impresa e a corsi
abilitanti dovranno contribuire (direttamente o tramite la propria
impresa) nella misura minima di:
- Lire 150.000 (pari a Euro 77,47) per i corsi di perfezionamento e
di qualificazione sul lavoro;
- Lire 250.000 (pari a Euro 129,11) per i percorsi individuali di
riqualificazione e riconversione professionale;
- Lire 50.000 (pari a Euro 25,82) per i corsi finalizzati al rilascio
dei presidi sanitari in agricoltura (DPR 424/75);
- Lire 250.000 (pari a Euro 129,11) per i corsi abilitanti al REC;
- Lire 250.000 (pari a Euro 129,11) per la abilitazione alla
fecondazione artificiale bovina e suina (Legge 74/74).
La quota di partecipazione a carico dei singoli partecipanti deve
corrispondere ad un importo fisso stabilito in sede di iscrizione
escludendo di conseguenza quote percentuali aleatorie sul costo
complessivo dell'attivita'.
Sono esenti da tale quota di partecipazione finanziaria:
- i formatori che operano nell'ambito del sistema regionale di
formazione professionale nel caso in cui siano partecipanti di un
corso di "formazione dei formatori";
- gli adulti CIG-CIGS e liste di mobilita'.
Le quote di partecipazione finanziaria a carico dei partecipanti
vanno versate al soggetto gestore all'atto della ammissione
all'iniziativa ed accertate mediante idoneo giustificativo.
Le imprese che promuovono o usufruiscono di progetti aziendali o
interaziendali di formazione debbono contribuire al finanziamento di
tali iniziative e nella misura minima del:
- 10% per progetti rivolti ad aziende con interventi di CIGS;
- 20% per i progetti aziendali;
B. Gli assegni di frequenza
- In attuazione della Legge 118/71, ai giovani e adulti non occupati
portatori di handicap, che frequentano corsi di orientamento e
formazione verra' riconosciuto un assegno di frequenza nella misura
di Lire 2.000 (pari a Euro 1,03) per ogni ora frequentata; su
richiesta degli interessati e d'intesa con le loro associazioni, le
Province potranno convertire gli assegni previsti in servizi di
accompagnamento;
- agli immigrati extracomunitari disoccupati che frequentano i corsi
di formazione professionale verra' riconosciuto un assegno di
frequenza nella misura massima di Lire 3.000 (pari a Euro 1,55) per
ogni ora frequentata;
- ai giovani che frequentano iniziative di alternanza scuola/lavoro
di durata superiore a 50 ore o che svolgono stages e tirocini
aziendali con finalita' orientative o professionalizzanti non
ricomprese nei corsi sopra citati potra' essere corrisposto da parte
dell'azienda o dell'ente pubblico ospitante un assegno di
frequenza/borsa di studio di entita' non superiore a Lire 4.000 (pari
a Euro 2,07) per ogni ora frequentata.
V.6 Ricorso ai contratti di prestazione d'opera intellettuale
Il ricorso da parte dei soggetti gestori al "terziario della
formazione" viene indicato dai regolamenti comunitari 1994/99 come
condizione organizzativa indispensabile per progettare e gestire i
processi formativi specie nell'area della formazione continua.
Anche per le istituzioni (Regione o Province) tale ricorso al
terziario della formazione rappresenta una esigenza operativa ed una
condizione irrinunciabile e per governare un sistema formativo di
qualita' ed in grado di diffondere l'innovazione.
I contratti di prestazione d'opera intellettuali a scala provinciale
come regionale, dovranno in particolare consentire:
- raccordo con le fonti di innovazione (servizi alle imprese, poli
tecnologici, imprese di punta, universita', ecc...);
- la flessibilita' organizzativa e l'efficienza gestionale interna;
- la tempestivita' delle risposte richieste a Regioni e Province da
parte del Sistema imprenditoriale e da parte dei soggetti gestori di
attivita' formative.
Tenuto conto degli obiettivi specifici da raggiungere e
compatibilmente con quanto previsto dalla legge finanziaria
nazionale, le istituzioni titolari dei vari piani formativi, cosi'
come i soggetti gestori pubblici e privati potranno pertanto
utilizzare le risorse comunitarie, nazionali e regionali
specificatamente dedicate alla formazione professionale e
all'orientamento per attivare in via ordinaria contratti di
prestazione d'opera intellettuale ad integrazione delle risorse umane
proprie.
Tale modalita' da attuarsi in sintonia con le leggi e normative
nazionali e regionali in materia nonche' con gli esiti della
contrattazione decentrata, dovranno tenere conto dei seguenti
criteri:
- dare la precedenza alla valorizzazione delle competenze
specializzate gia' presenti nell'ambito degli enti di formazione
professionale che operano sul territorio regionale, nel rispetto dei
ruoli e delle rispettive responsabilita';
- rispettare le tariffe unitarie previste al precedente punto V.3.
per quanto concerne le docenze ed interventi assimilati.
V.7 Norma per la vendita dei materiali didattici FAD, materiali
prodotti dall'attivita' cofinanziati con risorse pubbliche
Gli organismi che producono materiali didattici FAD debbono liberarsi
a monte di tutti i diritti patrimoniali degli autori.
Nel rispetto delle norme vigenti, e' intenzione della Regione
attivare una funzione unificata no profit per la promozione,
valorizzazione e distribuzione (anche in via telematica) di tutti i
materiali FAD certificati prodotti nell'ambito del Sistema regionale.
Ogni prodotto scaturente dall'attivita' formativa:
1) deve essere mantenuto presso la sede dell'ente;
2) puo' essere dato in dotazione ai partecipanti quale risultato
dell'attivita' formativa, qualora il materiale non possa essere
riutilizzato;
3) venduto e il ricavato deve essere posto a scomputo dei costi della
formazione.
CAP. VI - PROCEDURE PER IL COORDINAMENTO E IL MONITORAGGIO DEI PIANI
(PROVINCIALI E REGIONALI)
Premessa
Le procedure definite in questo capitolo delle Direttive intendono
avviare una concreta modalita' innovativa per la costruzione del
quadro regionale di programmazione fondato sul partnerariato
programmatico fra Regione e Province.
Le procedure individuate fanno riferimento ad alcuni principi di
carattere generale fissati negli Indirizzi 1997/99, che di seguito si
richiamano:
- la conferma dell'approccio "bottom up" secondo cui il quadro
regionale di programmazione e' costruito a partire dai programmi
provinciali, che costituiscono altresi' la base per la elaborazione
di nuove proposte programmatiche per l'avvio dei negoziati con la
Commissione della CE per l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse
del Fondo sociale europeo;
- la predisposizione e l'utilizzo di procedure comuni per la
valutazione dei risultati e dell'impatto globale dei piani e delle
politiche formative;
- l'adozione di procedure di assegnazione e di concreta erogazione
delle risorse finanziarie che corrispondano il piu' possibile alle
effettive esigenze di cassa ed ai tempi di erogazione dei soggetti
titolari dei piani;
- la completa realizzazione di un sistema omogeneo di monitoraggio
dei piani che ne consenta il coordinamento e il governo in itinere in
sede di Comitato di Sorveglianza.
VI.1 Programmi poliennali provinciali e modalita' di rilascio della
conformita' agli indirizzi regionali
I programmi provinciali rappresentano lo strumento tramite il quale
le Province recepiscono gli indirizzi regionali e stabiliscono le
scelte programmatiche a scala locale, sulla base delle esigenze
socioeconomiche del proprio territorio, tenuto conto della situazione
e dei risultati del sistema provinciale di formazione. I programmi
provinciali hanno un carattere operativo e fissano tutte le scelte
necessarie per la successiva adozione dei piani di attivita'.
A. Processo di costruzione dei programmi poliennali
Gli indirizzi programmatici regionali e il quadro di programmazione
risultante dai Documenti unitari di programmazione e dai Programmi
operativi vigenti per l'utilizzo sul territorio regionale nel
triennio 1997/99, delle risorse comunitarie del Fondo sociale
europeo, costituiscono il quadro di riferimento per la Regione e le
Province per la programmazione poliennale delle attivita'.
L'applicazione dei nuovi Indirizzi programmatici regionali, approvati
dal Consiglio regionale con atto 487 del 21 novembre 1996, ha aperto
un processo di verifica programmatica che dovra' portare, nel
triennio, alla costruzione di un nuovo quadro di riferimento
programmatico che tenga conto delle modificazioni sociali ed
economiche in atto sul territorio regionale, ed aggiorni il sistema
formativo regionale alle annunciate profonde riforme del quadro
normativo nazionale in materia di organizzazione scolastica e per
l'attuazione del Patto per il lavoro fra Governo e Parti sociali.
Nel periodo di vigenza degli Indirizzi 1997/99, la Regione, di
concerto con le Province, dovra' inoltre predisporre nuove proposte
programmatiche per l'avvio dei negoziati con l'Unione Europea per
l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse FSE per la formazione
professionale e gli aiuti all'occupazione.
In questa prospettiva, la Regione si impegna alla costruzione del
quadro regionale programmatico con modalita' che prevedano il pieno
utilizzo e la valorizzazione degli elementi specifici e generali
della programmazione poliennale che verra' attivata dalle Province
delegate in adeguamento ai nuovi Indirizzi programmatici regionali.
Saranno quindi concordate fra gli Assessori provinciali e regionale,
modalita' per fasi di confronto programmatico da organizzarsi sia in
fase di predisposizione dei piani che in fasi successive.
Le Province sono comunque tenute ad attivare, con modalita' proprie,
analoghe a quelle previste dagli Indirizzi regionali, un processo
ampio di consultazione e concertazione con le parti sociali ed
economiche a livello locale, attivando in particolare un tavolo di
concertazione con le Parti sociali e coinvolgendo attivamente gli
Enti locali e il mondo della scuola.
B. Contenuti minimi della programmazione poliennale provinciale
Al fine di garantire la confrontabilita' a scala regionale dei
programmi provinciali e ferma restando l'autonoma determinazione
delle forme e delle modalita' di pianificazione, nonche' l'autonomia
statutaria di ogni ente che puo' prevedere diversita' nel riparto
delle competenze, viene qui di seguito definita l'articolazione tipo
dei programmi provinciali.
1. L'analisi di contesto
Si richiede la descrizione della situazione locale, in termini di
ricostruzione del contesto socio-economico e delle prospettive
nell'arco di tempo assunto nella programmazione finanziaria, in
particolare: l'analisi deve essere supportata da indicatori di
situazione (tavole statistiche con indicazione della Fonte)
relativamente all'andamento dei principali fenomeni sociali ed
economici, del mercato del lavoro e della situazione scolastica nel
territorio provinciale.
Al fine di una lettura trasversale dei programmi a livello regionale
l'analisi di contesto dovra' essere corredata almeno da una serie di
indicatori di situazione, a livello provinciale, (tavole statistiche
di dati) concordata, fra l'Assessorato regionale e le Provincie.
La Regione, previo confronto con le Province, adotta gli indicatori,
i criteri e le procedure per l'analisi di contesto.
Le Province potranno utilizzare, oltre agli indicatori come sopra
concordati, altri indicatori piu' specifici a supporto delle
strategie e priorita' espresse nel programma.
2. Verifiche di impatto occupazionale, lavorativo e socio-economico
Si richiede la descrizione dei risultati attesi e la valutazione
dell'impatto socio-economico della programmazione precedente,
relativamente alle verifiche effettuate sui risultati dei Piani
formativi in termini di impatto occupazionale, lavorativo, sociale ed
economico.
L'analisi sara' corredata pertanto da una analoga griglia di
indicatori di risultato a livello provinciale e regionale. La Regione
adotta la griglia degli indicatori di risultato previo confronto con
le Province.
3. Gli obiettivi e le strategie di intervento per il triennio (Piano
delle attivita')
- Quantificazione degli obiettivi che ci si propone in via di massima
di raggiungere nel triennio per ciascuna delle principali aree di
intervento (con allocazione previsionale delle risorse);
- previsioni quali/quantitative dei fabbisogni di qualificazione per
percorsi integrati scuola/formazione professionale;
- innovazioni necessarie per rispondere alle esigenze del territorio.
4. Le azioni strutturali e le misure di accompagnamento per il
miglioramento della qualita' del sistema provinciale
Esplicitazione delle linee di intervento che si intendono portare
avanti per il riordino del sistema provinciale di formazione
professionale per l'assetto della rete dell'orientamento, e per
sviluppare la qualita' del sistema, con relativa quantificazione
delle risorse che si intende dedicare a ciascuna azione.
Tali azioni continuative possono riguardare:
- incentivi per il miglioramento della qualita' del sistema;
- azioni di supporto e servizi alla formazione;
- azioni di riordino strutturale.
5. Linee guida e priorita' per la definizione successiva dei criteri
e procedure che la Provincia intende adottare per la valutazione
della qualita' dei progetti e la selezione delle richieste di
finanziamento
6. Linee guida per l'attivazione di strumenti, intese e accordi con
altre istituzioni per l'attuazione del programma
C. Parere di conformita' regionale sui Programmi provinciali
I Programmi provinciali poliennali dovranno essere inviati al
Servizio regionale competente, possibilmente utilizzando strumenti
informatici, al fine del rilascio del parere di conformita'.
Il parere di conformita' regionale sui Programmi poliennali
provinciali e sulle loro eventuali successive modificazioni verra'
dato sulla base dell'idoneita' del processo di programmazione agli
indirizzi e direttive vigenti stabilito mediante la:
- verifica della pertinenza e della significativita' della analisi di
contesto e dell'analisi di impatto;
- verifica del rispetto degli indirizzi regionali e comunitari e dei
vincoli riguardanti gli obiettivi quantitativi di triennio;
- verifica della reale consistenza delle procedure di concertazione
con le Forze sociali adottate, conformemente a quanto previsto dagli
Indirizzi;
- verifica del rispetto dei criteri previsti per l'accesso ai fondi.
La Regione si impegna a svolgere la relativa istruttoria, anche
affidandola a singoli responsabili di procedimento, entro un mese dal
ricevimento del Programma, completo di tutti gli atti ed elaborati
richiesti, da parte della Provincia.
Il parere di conformita' regionale viene rilasciato, con procedure
d'urgenza, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale
sentito il parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 17
della L.R. n. 19/79.
Il parere positivo di conformita' e' condizione per l'impegno, da
parte della Regione, della spesa prevista nel tetto provinciale del
primo anno di attivita' oggetto della programmazione poliennale
esaminata, con le modalita' di cui al successivo punto "Tempi,
modalita' e procedure di erogazione alle Province dei finanziamenti
annuali assegnati". Nel caso l'istruttoria del Programma poliennale
provinciale evidenzi elementi di parziale non conformita',
l'Assessore regionale al Lavoro e formazione professionale potra'
invitare la Provincia interessata a proporre proprie controdeduzioni
od a modificare le parti ritenute non conformi, prima dell'adozione
della delibera di Giunta regionale di proposta al Consiglio.
VI.2 Contenuti minimi dei bandi
I bandi emanati dai soggetti titolari di piani di formazione
professionale e di orientamento dovranno riportare:
a) le tipologie di azioni finanziabili;
b) le caratteristiche e i requisiti dei destinatari finali delle
azioni finanziabili;
c) le caratteristiche e i requisiti dei soggetti promotori e dei
soggetti attuatori di tali azioni;
d) i criteri specifici di valutazione dei progetti e i loro pesi
rispettivi, con riferimento alle finalita' e alle priorita' rispetto
alle esigenze del territorio di riferimento, e con indicazione del
punteggio minimo per ottenere l'idoneita'
e) l'importo complessivo messo a bando e sua eventuale articolazione
interna;
f) la eventuale dimensione finanziaria massima dei progetti
candidabili;
g) il termine di scadenza del bando (almeno 20 giorni dalla
pubblicazione) e le modalita' di presentazione delle candidature.
VI.3 I piani annuali delle attivita'
L'attuazione dei programmi poliennali provinciali, dei Documenti
unici di programmazione (DOCUP) a livello regionale avviene mediante
l'approvazione di piani delle attivita' programmati da parte degli
Organi amministrativi competenti all'interno delle Amministrazioni
titolari dei piani stessi.
Ogni piano deve contenere:
- il riferimento al documento relativo alla programmazione ed in
particolare agli obiettivi e le strategie a cui il piano da'
attuazione;
- il richiamo al rispetto dei criteri e delle procedure adottate per
la valutazione dei progetti e delle procedure di selezione delle
richieste di finanziamento;
- il richiamo al rispetto delle procedure di monitoraggio del piano
previste dalle Direttive e dal Programma;
- fac-simile del documento attestante l'impegno delle parti
(Amministrazione pubblica e soggetto gestore) con riferimento a
quanto previsto al Cap. 7 delle presenti Direttive con particolare
riferimento ai criteri e le procedure per l'assegnazione dei
finanziamenti a soggetti gestori delle attivita';
- l'elenco delle attivita' (di formazione e di orientamento) e delle
azioni di accompagnamento (che consistono nell'affidamento di
incarichi e assegnazione di incentivi ad enti, societa' di servizi e
persone), per la loro attuazione anche in piu' soluzioni;
- le quote di finanziamento previste e relativi impegni di spesa.
Ogni piano deve assumere un carattere dinamico, puo' essere adottato
in piu' tranches successive nell'arco dell'anno e prevedere
modalita' che consentono la modificazione o il reimpegno rapido degli
importi qualora non corrispondessero piu' alle necessita'
inizialmente identificate.
L'azione regionale di sorveglianza sui piani provinciali di attivita'
verra' attuata in itinere mediante l'accesso ai dati del Sistema
Informativo regionale che ogni Provincia e' tenuta a mantenere
continuamente aggiornato.
Nello specifico ogni soggetto titolare di piano inviera' al Sistema
Informativo Formazione professionale della Regione l'archivio delle
attivita' approvate complete di tutte le informazioni acquisite
mediante l'istruttoria e previste dalla modulistica standard
utilizzata. Con atto del dirigente del Servizio regionale competente
vengono fissati gli standard informativi e le modalita' di
trasmissione delle informazioni e successive modificazioni.
L'azione regionale di sorveglianza sulle azioni per il miglioramento
qualitativo del sistema provinciale potra' essere attivata sia in
itinere che in fase finale e riguardera' il merito dei progetti e i
risultati raggiunti.
VI.4 Articolazione delle risorse assegnate alle Province
I budget finanziari assegnati alle Provincie per l'anno 1998 (ad
esclusione delle risorse Ob. 2 FSE) di cui alla tabella allegata,
sono composti da:
a) fondi regionali per attivita' non cofinanziate dal FSE;
b) fondi regionali per attivita' cofinanziate dal FSE;
c) fondi nazionali;
d) risorse FSE;
tenuto conto che il costo del personale regionale dei CFP pubblici
(LR 54/95), utilizzato nell'ambito dei progetti cofinanziati dal FSE
concorre al cofinanziamento regionale in quanto parte del costo di
tali progetti. Le Provincie dovranno programmare e finanziare, in via
prioritaria attraverso l'uso integrato delle risorse finalizzate,
tutte le iniziative rientranti nell'Ob. 3 / Asse 3 del FSE (soggetti
a rischio di esclusione).
Le Provincie potranno altresi' programmare e finanziare, attraverso
l'uso integrato delle medesime risorse, ulteriori iniziative, purche'
coerenti con gli orientamenti e i vincoli posti dalle decisioni U.E.
La Giunta regionale vista l'approvazione da parte dell'U.E. del DOCUP
Ob. 2 per il periodo 1 gennaio 1997 - 31 dicembre 1999, provvedera'
per gli anni 1997, 1998 e 1999 alla ripartizione delle risorse in
parti uguali fra le Province territorialmente interessate.
Le Province cosi' individuate dovranno programmare e finanziare,
tramite l'uso integrato delle risorse finalizzate, interventi di
formazione con esclusivo riferimento ai Comuni e alle circoscrizioni
dell'Area Ob. 2 e dovranno operare secondo quanto stabilito dal DOCUP
1997/99.
L'uso integrato delle risorse nazionali e comunitarie richiede il
rispetto a livello di piano delle seguenti quote:
Obiettivo 3
- 45% a carico del FSE;
- 55% a carico delle risorse nazionali e regionali;
Obiettivo 4
- 45% a carico del FSE;
- 20% a carico privati, ivi comprendendo il mancato reddito dei
partecipanti;
- 35% a carico delle risorse regionali e nazionali.
Le Provincie potranno utilizzare le assegnazioni di cofinanziamento
regionale e nazionale con criteri di flessibilita' nel rispetto delle
misure finanziate (55% o 35%) e modulando l'importo a seconda della
concreta imputazione al cofinanziamento del costo del personale
regionale (L.R. 54/95) impegnato nei progetti formativi.
Le Province potranno altresi' programmare iniziative cofinanziate dal
FSE per le quali la quota del 55% a carico dei pubblici poteri
italiani non viene impegnata sul tetto provinciale messo a
disposizione dalla Regione, ma viene messa a disposizione da altri
Enti pubblici (Scuola di Stato per i percorsi integrati, USL, Camera
di Commercio, Enti locali, ecc.).
In tale caso, le Province, all'atto di approvazione del piano delle
attivita', dovranno approvare l'intero costo della iniziativa
indicando entita' e provenienza delle risorse pubbliche aggiuntive
messe a disposizione.
L'utilizzo delle risorse di FNR e di cofinanziamento assegnate dalla
Regione e' vincolato all'impiego della corrispondente quota di FSE
assegnata. In mancanza, le quote non utilizzate devono essere
restituite alla Regione.
Le Amministrazioni delegate sono tenute ad osservare quanto stabilito
dalla L.R. 31/77 in materia di contabilita' regionale in ordine ai
capitoli di spesa da utilizzare per i fondi assegnati,
compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di
contabilita' degli Enti locali.
Al fine di garantire su base regionale il rispetto degli importi
assegnati dalla Unione Europea, nonche' al fine di garantirne il loro
pieno utilizzo, la Regione provvedera', d'intesa con le Province, ad
indicare l'articolazione di massima per assi e sub-assi degli importi
di riferimento per la programmazione provinciale, nonche' a
monitorarne gli eventuali scostamenti. I singoli importi potranno
comunque essere superati, esclusivamente in presenza di un accordo
scritto con la Regione.
Le Province sono considerate ai sensi dei regolamenti comunitari
beneficiarie finali dei finanziamenti comunitari e come tali sono
tenute a comunicare alla Regione, ogni 3 mesi, lo stato di attuazione
degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati relativi sia alle
risorse FSE che a quelle di cofinanziamento, secondo lo schema
all'uopo predisposto dalla Commissione dell'Unione Europea,
articolato per obiettivi e assi di intervento.La Regione rimane
responsabile della correttezza dell'utilizzo delle risorse
comunitarie assegnate, riassunta complessivamente nei certificati
annuali di saldo con riferimento anche ai fondi gestiti per delega
dalle Province.
A tal fine la Regione esercita la vigilanza sulla interpretazione ed
applicazione dei regolamenti e delle decisioni comunitarie, e potra'
disporre controlli specifici od a campione sulle singole attivita' o
piani.
Entro il 31 dicembre 2001 la Regione dovra' presentare alla C.E. la
rendicontazione dei piani realizzati fino al 31 dicembre 1999. Le
modificazioni normative e strutturali intervenute nel corso della
realizzazione dei programmi hanno peraltro causato ritardi e
difficolta' di attuazione che devono essere recuperati con uno sforzo
straordinario e comune di tutti i soggetti pubblici titolari dei
piani, rivolto a concludere le operazioni di rendicontazione
arretrate.
Le Province sono impegnate a rispettare le scadenze sopra indicate,
mobilitando le risorse interne disponibili di personale, tuttavia la
mole quantitativa dell'arretrato accumulato, e l'esigenza di
assicurare omogeneita' alle procedure di controllo rendicontuale,
impongono l'adozione di strumenti straordinari di intervento. La
Regione autorizza pertanto le Province delegate ad utilizzare i fondi
liberi regionali assegnati sui tetti provinciali, oltre naturalmente
alle dotazioni complessive assegnate per l'espletamento delle
funzioni delegate, al fine di acquisire, anche sul mercato, i servizi
tecnici e operativi indispensabili alla preparazione dei rendiconti
ed alla fase istruttoria, che comunque dovra' svolgersi e concludersi
sotto la diretta responsabilita' dell'Amministrazione titolare del
piano, la quale dovra' inoltre operare controlli a campione ed
un'adeguata verifica del lavoro di preparazione e collaborazione
istruttoria svolto dagli organismi di servizio incaricati.
Assegnazione finanziaria complessiva alle Provincie per l'anno 1998
(con esclusione delle risorse Ob. 2 FSE)
La conformita' ottenuta dai programmi provinciali, la disponibilita'
poliennale delle risorse sui programmi operativi e Doc.U.P. della UE,
e sui finanziamenti nazionali e regionali, costituiscono il quadro di
riferimento poliennale nell'ambito del quale le Province, fermo
restando il rispetto dei vigenti ordinamenti contabili, possono
operare la propria programmazione, anche in termini di previsioni di
massima poliennali.
La tabella seguente evidenzia il complesso delle risorse finanziarie
assegnate dalla Regione per la programmazione provinciale per l'anno
1998, distinte per fonti di finanziamento.
Tempi, modalita' e procedure di erogazione alle Province dei
finanziamenti annuali assegnati
Gli Indirizzi regionali approvati con delibera consiliare 487/96
fissano il principio dell'assegnazione minima costante di risorse
alle Province nel triennio di vigenza sulla base dei tetti definiti
per l'anno 1997 con delibera di Giunta regionale 2011/96. Eventuali
fonti aggiuntive di finanziamento saranno oggetto di specifiche
assegnazioni alle Province delegate sulla base dei criteri di
ripartizione definiti negli specifici atti di programmazione
operativa, negoziati con le singole Province delegate anche sulla
base della valutazione dei risultati raggiunti nell'attuazione dei
piani ordinari.
Il Servizio regionale competente provvede con atto del Dirigente
all'impegno ed alla liquidazione dei fondi spettanti a ciascuna
Provincia con le seguenti modalita':
- Il primo acconto, pari al 60% delle risorse spettanti ad
esecutivita' della delibera regionale di approvazione della
conformita' dei Programmi provinciali ed a condizione della verifica
dell'andamento delle erogazioni nell'anno precedente tale che la
Provincia abbia raggiunto almeno il 60% di erogazione sull'impegnato;
- il saldo 40% a dimostrazione, mediante i rapporti del monitoraggio
finanziario, dell'avvenuto impegno di una quota delle risorse
assegnate pari all'ammontare del primo acconto, e dell'avvenuta
liquidazione di almeno il 60% dell'impegnato. Il saldo, a partire dal
1998 sara' altresi' condizionato alla presentazione degli atti
formali che attestino l'avvenuto controllo da parte della Provincia
dei rendiconti degli Enti gestori per tutte le attivita' facenti capo
alle risorse assegnate nel penultimo esercizio finanziario rispetto a
quello in corso.
In via eccezionale per l'anno 1999 il Dirigente competente
provvedera':
- ad impegnare il primo acconto pari al 90% entro il mese di aprile e
ad esecutivita' del suddetto atto di impegno a liquidare ai sensi
della L.R. 31/77 cosi' come modificata dalla L.R. 40/94;
- ad impegnare il saldo 10% entro il mese di luglio nei limiti delle
normative legate al bilancio di competenza e a liquidare, a
dimostrazione mediante i rapporti del monitoraggio finanziario
dell'avvenuto impegno di almeno il 60% del primo acconto e
dell'avvenuto pagamento di almeno il 60% dell'impegnato.
Nel caso in cui l'operazione di controllo dei rendiconti evidenzi una
differenza fra l'importo impegnato e quello da liquidare, la
Provincia dovra' restituire la differenza alla Regione; al fine di
contenere le restituzioni le Province sono invitate ad individuare
modalita' di pagamento che individuano delle quote da pagare a
seguito delle verifiche rendicontuali.
L'importo assegnato nel tetto provinciale annuale deve essere
integralmente impegnato nel corso dell'esercizio finanziario di
riferimento. Non e' ammesso lo slittamento di fondi non impegnati
all'esercizio successivo. In casi eccezionali l'importo eventualmente
non impegnato, evidenziato dal monitoraggio finanziario, sara'
defalcato dal tetto delle risorse da assegnare per l'anno successivo,
previo esame e proposta in sede di Comitato di sorveglianza.
Al fine di garantire il completo utilizzo dei fondi comunitari
disponibili, in via eccezionale nell'anno 1999 le Amministrazioni
provinciali sono tenute ad utilizzare nella programmazione delle
attivita' tutti i residui derivanti dalle economie di gestione
accertati, sia in fase di gestione che in fase di verifica
rendicontuale e relativi alle assegnazioni finanziarie collegate al
Fondo Sociale Europeo 1994/99.
Per le medesime programmazioni FSE 1994/99 e per le economie da
accertare le Provincie sono autorizzate ad effettuare operazioni di
"over booking" con progettazioni coerenti per obiettivi e per assi di
riferimento ma finanziate originariamente con risorse libere nel
medesimo periodo di riferimento 1994/99.
Le risorse comunitarie a disposizione nel periodo 1994/99 devono
essere completamente impegnate entro il 31/12/1999 e debbono essere
interamente pagate entro il 31/12/2001, sia dalle Amministrazioni
provinciali e regionale, che dai soggetti attuatori.
VI.5 Monitoraggio/Controllo di gestione sullo stato di avanzamento
dei piani
La Regione secondo gli indirizzi comunitari e regionali e' tenuta a
servirsi di un sistema di monitoraggio di tutte le attivita'
(formazione, orientamento ed altro) relativamente alle fasi del
processo dell'attivita' di FP delegata e non. Il monitoraggio si
realizza mediante la rilevazione sistematica delle informazioni
riguardanti l'attuazione degli interventi, i risultati e gli effetti
da essi prodotti.
La costruzione di una base dati ha una funzione fondamentale ai fini
di conoscenza per la decisione perche' deve essere in grado di
trasformare le informazioni elementari, che derivano dalla
programmazione e attuazione dei singoli interventi.
Monitoraggio fisico e finanziario (indicatori di realizzazione) dei
piani.
I soggetti titolari dei Piani devono comunque disporre e, nel caso
delle Province, fornire alla Regione tutte le informazioni relative
agli interventi (progetti ed azioni), approvati con i rispettivi
piani.
A livello provinciale, nel 1996 e' stata introdotta una rilevazione
degli indicatori di realizzazione mediante la sperimentazione di
nuovi sistemi di monitoraggio fisico e finanziario dei piani 1996.
Tale sistema potra' essere modificato ed aggiornato sulla base
dell'andamento dello sviluppo del Sistema Informativo regionale.
Sulla stessa base, saranno adottati gli standard informativi relativi
agli indicatori di realizzazione a livello regionale.
VI.6 Verifiche globali di efficienza e di impatto dei piani
Controllo di gestione
Obiettivo prioritario per la Regione e' la informatizzazione
integrale delle procedure, finalizzata in primo luogo al "controllo
di gestione".
La Provincia concorre, mediante il trasferimento delle informazioni
relative alle fasi di programmazione e attuazione dei piani
provinciali, come precedentemente indicato, alla realizzazione della
attivita' di "controllo di gestione" a livello regionale
dell'attivita' formativa, di orientamento e di inserimento al lavoro.
Gli Indirizzi regionali e quelli comunitari richiedono la
predisposizione di procedure di valutazione dei risultati
dell'attivita' programmata, sulla base del confronto in termini di
efficacia ed efficienza, fra gli obiettivi prefissati nei programmi e
le risultanze effettive al termine del periodo. A tal fine e'
essenziale la costruzione concordata di un sistema informativo
unitario di controllo della gestione, e l'adozione di adeguate
procedure di controllo in itinere dello stato della realizzazione,
per consentire all'intero sistema regionale di provvedere alle
modifiche ed alle integrazioni indispensabili.
Numerose Province sono dotate di sistemi di valutazione ex post
dell'efficacia degli interventi, e la Regione sta attivando a sua
volta un sistema di valutazione sui piani regionali. La Regione
intende inoltre, come prevedono gli Indirizzi programmatici,
acquisire, con modalita' che verranno definite in modo sperimentale e
concertate con le Province delegate, valutazioni periodiche delle
politiche e degli interventi complessivamente attuati sul territorio
regionale, da parte di valutatori esterni e indipendenti
dall'Amministrazione.
La modalita' ordinaria di valutazione in itinere dell'attuazione dei
piani e programmi regionali e provinciali, e' attuata dalla Giunta
regionale avvalendosi del Comitato di Sorveglianza di cui al Capitolo
I - Ruoli e apporti per il governo del sistema, degli Indirizzi
programmatici regionali.
VI.7 Le presenti direttive si intendono automaticamente modificate in
conseguenza di variazioni alle normative statali e comunitarie di
riferimento, fin dal momento della loro notifica ai soggetti titolari
dei piani.
Riepilogo delle risorse regionali, nazionali, e comunitarie (OB.3 e
4) assegnate alle Province per l'anno 1998
(segue Allegato)
CAP. VII - STANDARD PROCEDURALI ED INFORMATIVI
VII.1 Finanziamento delle Scuole specializzate
stata predisposta una apposita modulistica per la candidatura, la
gestione e il controllo delle attivita', alla quale occorre fare
riferimento. Come richiamato negli Indirizzi per la formazione
professionale, al Capitolo VI "Le azioni regionali", sono attivate o
sono in via di attivazione alcune Scuole regionali specializzate
finalizzate a garantire alti livelli di qualificazione ed economie di
scala, per ambiti ristretti che necessitano di investimenti
strutturali, di metodologie e attrezzature didattiche particolari.
Le aree di specializzazione nelle quali si sta attualmente
intervenendo sono la "Ristorazione" e la "Polizia locale"; per quanto
riguarda la "Ristorazione" e' gia' operante la sede di Serramazzoni
per l'area territoriale Emilia Nord - Occidentale, mentre si sta
procedendo alla realizzazione di una struttura per l'area romagnola.
Nell'area "Polizia locale" sono invece in fase d'esame da parte degli
Enti risultati idonei al bando di selezione delle candidature, i
progetti per la gestione della Scuola, proposti alla Regione entro
marzo 1997.
Nuove ipotesi di intervento in altre aree di specializzazione
potranno essere prese in considerazione attraverso le analisi di
specifiche "aree di nicchia", che potranno emergere da ricerche e
lavori in corso di elaborazione.
Procedure per la scelta dei soggetti
I candidati alla gestione delle Scuole regionali specializzate sono
selezionati attraverso bandi pubblici predisposti dalla Regione e
ammessi, se in possesso dei requisiti richiesti, a presentare i
progetti attuativi. Le proposte pervenute vengono esaminate da
appositi "nuclei di valutazione", composti da funzionari regionali ed
eventuali esperti esterni del settore, che individuano il soggetto
piu' idoneo alla gestione della Scuola regionale specializzata, sulla
base dei criteri indicati nel bando e nelle linee guida del settore.
Procedure per la gestione dell'attivita' delle Scuole regionali
specializzate
La gestione delle Scuole regionali specializzate viene affidata al
soggetto, individuato dal nucleo di valutazione, attraverso apposita
convenzione, stipulata con la Regione, che dovra' definire, sulla
base del progetto attuativo approvato, i seguenti aspetti:
- sede della scuola e ambito territoriale di riferimento;
- ambiti di intervento con particolare riferimento a:
- analisi quali/quantitativa dell'area di riferimento,
- messa a punto e tendenze dei profili professionali dell'area,
- progettazione formativa in relazione a specifici fabbisogni,
- produzione di materiali didattici con particolare riferimento alla
FAD;
- iniziative di comunicazione diffusione e trasferibilita' delle
metodologie e delle strumentazioni, tese, in collaborazione con
l'Assessorato, alla validazione dei prodotti didattici e delle
sperimentazioni;
- attivazione della scuola e programmazione dell'attivita' formativa
e delle azioni di supporto alla didattica;
- monte ore massimo di formazione e modalita' di finanziamento delle
attivita' oggetto della convenzione;
- impegni reciprocamente assunti dal soggetto gestore e dalla
Regione;
- durata della convenzione;
- verifiche periodiche sugli effetti indotti dall'attivazione della
scuola;
- verifiche specifiche sulla qualita' del processo organizzativo e
gestionale della scuola, in rapporto agli obiettivi del progetto di
fattibilita'.
Attuazione dell'attivita'
La programmazione delle attivita' delle Scuole regionali
specializzate potra' essere di competenza regionale o provinciale, a
seconda di quanto previsto in sede di stipula della convenzione, alla
quale parteciperanno eventualmente anche le Province interessate;
resta comunque fondamentale il coinvolgimento delle Province
dell'ambito territoriale di riferimento nelle diverse fasi di
programmazione, attuazione e verifica finale delle attivita'.
Qualora si tratti di programmi finanziati con fondi di diretta
competenza regionale le Province dell'ambito territoriale di
riferimento dovranno comunque essere sentite sui programmi di
attivita' presentati dal soggetto gestore della Scuola.
Per quanto riguarda l'attuazione delle attivita' corsuali e, in
particolare per quanto attiene l'individuazione dei profili e delle
qualifiche, la scelta delle tipologie corsuali, le durate, i
parametri finanziari, la gestione e la rendicontazione, si fara'
riferimento alle normative generali, indicate nelle presenti
direttive.
I singoli progetti di attivita' corsuale e non corsuale, ricompresi
nei programmi annuali di riferimento, verranno sottoposti
all'approvazione da parte della Giunta regionale sulla base:
- del giudizio di conformita' al programma e alla convenzione con la
Scuola, espressa dal Servizio Sviluppo dei Sistemi formativi;
- della valutazione tecnica dei singoli corsi, espressa dal Nucleo di
valutazione dell'Assessorato, sulla base dei criteri ordinari
utilizzati, e tesa ad assicurare la rispondenza qualitativa dei
progetti alla normativa generale.
Durante lo svolgimento delle attivita' formative potranno essere
effettuate verifiche in itinere, secondo le norme specificate nelle
presenti direttive; saranno invece definite all'interno delle singole
convenzioni, le modalita' specifiche per le verifiche ex post e per
la valutazione di efficienza e impatto dell'attivazione delle singole
Scuole specializzate.
VII.2 Proposte di attivita' da parte dei soggetti gestori
Con bando specifico, l'Amministrazione responsabile di un piano
formativo stabilisce il termine entro il quale vanno presentate le
candidature e le eventuali condizioni specifiche da soddisfare (punto
6.2 delle presenti direttive). In attuazione dell'art. 3 L.R. 19/79,
la Regione si riserva inoltre la facolta' di promuovere e programmare
iniziative formative sperimentali e/o iniziative a particolare
specializzazione di diretto interesse regionale facendo riferimento
alle norme regionali vigenti.
Le iniziative formative che costituiscono risposta a casi
significativi di emergenza occupazionale possono essere candidate
anche al di fuori dei bandi.
Il soggetto che si candida per la gestione di attivita' formative o
di orientamento deve presentare, di norma su supporto magnetico
secondo gli standarts informatici-informativi regionali:
1) Nella fase transitoria in attesa di accreditamento o per i
soggetti non sottoposti ad accreditamento: - modulistica relativa al
"soggetto proponente" (con identificazione e caratteristiche del
formatore al quale l'impresa affidera' la responsabilita' del
progetto quando il richiedente e' un'impresa). - Se la documentazione
di cui al punto 1 e' gia' stata depositata presso gli uffici
regionali o provinciali puo' essere fatto riferimento alla medesima
specificando l'ufficio presso il quale e' depositato.
2) Modulistica relativa ai progetti per i quali il soggetto
proponente si candida.
3) Per ciascuna attivita' proposta: - apposito formulario
"attivita'"; - eventuali dichiarazioni allegate richieste dal bando
specifico; - eventuale materiale aggiuntivo a discrezione del
soggetto gestore.
Il soggetto di programmazione e' tenuto a numerare progressivamente
tutte le richieste e a darne tempestiva comunicazione ai soggetti.
Per i progetti inviati per posta fa fede la data del timbro postale
salvo altra disposizione prevista dal bando.
VII.3 Istruttoria tecnica e valutazione ex-ante dei progetti e dei
soggetti
La procedura di istruttoria e valutazione deve contenere i seguenti
punti:
1. Verifica preliminare del possesso dei requisiti
- verifica di iscrizione del soggetto nell'elenco dei soggetti
accreditati,
oppure
- verifica documentale dei requisiti del soggetto gestore (fase
transitoria e aziende). Per le aziende titolari di progetti, si
richiede l'indicazione nominativa del formatore che sara'
responsabile del progetto, con specificazione del suo curriculum
professionale.
Controlli ex ante sulle attrezzature e sulle strutture dei soggetti
verranno svolti a campione dall'Ispettorato del lavoro sulla base di
una programmazione trimestrale effettuata dal soggetto titolare del
piano;
- verifica dei requisiti formali dei progetti.
Prima di essere valutati, i progetti andranno verificati per quanto
riguarda:
- il rispetto dei termini di presentazione;
- il rispetto dei requisiti specifici fissati dai singoli bandi;
- la presenza dei dati essenziali di merito e finanziari richiesti.
In assenza dei requisiti sopra citati, i progetti non potranno essere
ammessi all'istruttoria.
Il titolare del piano potra' chiedere al soggetto gestore di
completare i dati sui progetti attivando supplementi di istruttoria.
2. Valutazione ex-ante dei progetti
Tale valutazione andra' espressa e firmata da almeno un funzionario
dipendente dall'Ente pubblico soggetto di programmazione.
Si raccomanda l'attivazione di nuclei di valutazione.
Tali nuclei possono essere allargati a persone esterne, purche' non
rappresentanti dei soggetti che candidano progetti.
Il tecnico istruttore o il nucleo di valutazione hanno facolta' di
richiedere una audizione al soggetto gestore, o di accogliere una
richiesta di audizione da parte di esso per disporre di maggiori
elementi di valutazione.
Per tutti i progetti che possiedono i requisiti formali e per i quali
il soggetto gestore risulta in possesso dei necessari requisiti, la
valutazione della qualita' globale e' espressa secondo i criteri ed
indicatori previsti al Cap. IV validi per tutti i piani.
L'esito dell'istruttoria tecnica e della selezione deve essere
pubblico e motivato.
Nel caso di un progetto accolto con modifiche richieste dal soggetto
di programmazione, il soggetto gestore e' tenuto a ripresentare la
modulistica relativa a tali modifiche.
VII.4 Gli impegni delle parti
L'atto di approvazione regionale e la lettera di impegno, in quanto
costituiscono vincolo reciproco tra ente pubblico e soggetto gestore,
sono assimilabili alla convenzione prevista dalla Legge 845/78, art.
5 sub b.
A. Gli impegni a carico della pubblica Amministrazione
La pubblica Amministrazione con l'atto di approvazione delle
attivita', garantisce al soggetto gestore:
- l'assegnazione del corrispettivo pattuito delle prestazioni, alle
condizioni e con le modalita' previste nell'atto di approvazione
medesimo;
- nel rispetto e con le condizioni legate allo sblocco dei
finanziamenti il pagamento del corrispettivo di norma nel termine di
60 giorni dall'assolvimento delle medesime condizioni;
- il riconoscimento di idoneita' del soggetto gestore a svolgere
l'attivita' formativa oggetto di approvazione (nella fase transitoria
in attesa di accreditamento).
B. Gli impegni a carico del soggetto gestore
Il soggetto gestore si impegna ad attuare l'attivita' approvata
secondo quanto previsto dalle presenti direttive e nell'atto di
approvazione.
Il soggetto gestore si impegna a rispettare gli standards informativi
e informatici del Sistema Informativo regionale.
C. Impegni nei confronti del Sistema Informativo
Entro 10 giorni dalla effettiva approvazione del piano o di ciascun
"stralcio" di esso, ogni soggetto titolare di un piano dovra'
garantire il riversamento dei dati sul Sistema Informativo regionale
della formazione professionale, secondo gli standards informativi e
informatici che regolano lo stesso sistema.
Ai fini della conoscenza diffusa di tutte le informazioni utili per
l'analisi dell'offerta e per la programmazione a livello locale, la
Regione si impegna a trasmettere alle Province negli stessi tempi i
dati in suo possesso per tutta l'attivita' formativa approvata e per
le relative misure di accompagnamento (piani provinciali, piani
regionali, piani europei) ricadente su quel territorio.
VII.5 Variazioni in corso d'opera
Vanno recepite con specifico atto, le variazioni relative a:
- titolarita' del soggetto gestore;
- completamento, ampliamento o variazione di progetto che comporti
una variazione in aumento dell'importo complessivo dello stesso a
carico della pubblica amministrazione;
- tipo di attestato rilasciato se relativo ad un attestato ufficiale.
Potranno essere autorizzati dall'Amministrazione titolare del piano,
slittamenti dell'attivita' sull'anno successivo, a condizione che i
corsi siano gia' iniziati e svolti per la maggior parte nell'anno di
approvazione, che lo slittamento sia motivato, che la richiesta venga
formalizzata dal soggetto gestore entro l'anno di approvazione,
infine, che il corso termini comunque entro il mese di febbraio
dell'anno successivo a quello di approvazione.
Le Amministrazioni titolari potranno motivatamente autorizzare in
casi eccezionali che la conclusione delle attivita' possa superare
tale termine.
Per l'attivita' che si realizza in un arco temporale pluriennale, i
dati di approvazione sono da intendersi come programmatici ed
indicativi, in relazione ai singoli esercizi di riferimento,
costituendo vincolo il totale poliennale delle ore approvate ed il
finanziamento complessivo previsto fermo restando che la conclusione
dell'attivita' stessa dovra' avvenire entro il 31/12 dell'ultimo
esercizio di riferimento.
Tutte le altre variazioni possono essere autorizzate con semplici
atti d'ufficio.
VII.6 Pubblicizzazione delle attivita' approvate e regole per
l'iscrizione e la selezione
Per la pubblicizzazione delle attivita', i soggetti gestori possono
utilizzare tutte le forme verbali e scritte consentite dalla legge
(depliants, manifesti, locandine, inserzioni sulla stampa, radio, TV,
ecc.).
Il telemarketing utilizzato da solo non viene considerato una forma
di pubblicizzazione sufficiente per garantire equita' di accesso alla
formazione da parte dei potenziali candidati.
I partecipanti a progetti formativi finanziati dalla P.A. devono
essere adeguatamente informati dal soggetto gestore del finanziamento
pubblico di cui gode l'iniziativa. In particolare nel caso di un
finanziamento comunitario, occorre dare adeguata informazione sulla
natura della fonte finanziaria e sulle regole di riferimento.
La pubblicizzazione delle attivita' deve obbligatoriamente riportare:
- gli estremi di approvazione dell'iniziativa ed, in caso di
attivita' cofinanziata dal FSE, la presenza di tale caratteristica.
In assenza di atti formali di approvazione, il soggetto gestore e'
tenuto, sotto la propria responsabilita', a citare gli estremi della
richiesta di finanziamento;
- i requisiti di accesso e gli eventuali criteri di selezione
previsti;
- l'attestato rilasciato al termine;
- il trattamento economico previsto (quota a carico dei partecipanti,
assegni di frequenza, rimborsi spese previsti, ecc...).
Inoltre, per le attivita' formative finalizzate all'occupazione, la
pubblicizzazione deve riportare chiaramente:
- la descrizione sintetica del profilo professionale oggetto
dell'iniziativa;
- l'indicazione del tipo di sbocchi occupazionali previsti.
In caso di mancata pubblicizzazione, o pubblicizzazione
volontariamente errata, i soggetti gestori possono incorrere nel non
riconoscimento del finanziamento.
I soggetti gestori che citano in modo indebito Regione o Province per
pubblicizzare attivita' formative che non rientrano nell'ambito dei
piani sono passibili di denuncia agli organi competenti.
L'accertamento dei requisiti di accesso alle attivita' cosi' come la
selezione in caso di candidature superiori al numero dei posti
disponibili debbono avvenire esclusivamente sulla base dei criteri
oggettivi e/o soggettivi previsti in fase di pubblicizzazione e nel
progetto approvato.
In nessun caso la selezione dovra' impedire, in rapporto ad obiettivi
di inserimento e di utilizzo anche parziale del contributo formativo,
l'ingresso nei corsi a partecipanti portatori di handicap.
All'atto dell'iscrizione, i candidati sono tenuti a fornire al
soggetto gestore le proprie generalita' ed i dati informativi minimi.
VII.7 Monitoraggio attuativo sulle attivita' approvate
Vengono cosi' regolamentati i rapporti informativi:
1) documentazione da inviare all'Amministrazione titolare del piano:
- modulistica relativa alla fase di avvio dell'attivita';
- fatture per l'erogazione dell'acconto eventualmente previsto in
fase di avvio.
Durante l'attivita':
- fatture per eventuali ulteriori pagamenti secondo le disposizioni
stabilite dal titolare del piano;
- eventuali richieste di variazioni in corso d'opera.
Vanno formulate per iscritto e devono recare adeguata motivazione le
seguenti richieste di variazioni:
- variazione della durata dell'attivita';
- variazioni di merito rilevanti relative ai contenuti del progetto e
alle modalita' attuative;
- variazioni del preventivo approvato se superiore al 20% delle voci
previste, se connesse a modifiche del progetto di norma e comunque
prima dello svolgimento del 50% dell'attivita';
- qualora il numero dei partecipanti effettivi delle attivita'
raggiungesse la soglia minima va richiesto al titolare del piano
l'autorizzazione a proseguire l'attivita'.
Se non viene formulata nessuna risposta o richiesta di
approfondimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la
stessa e' da intendere come accolta.
La risposta alle richieste non accolte va formulata per iscritto da
parte dell'Amministrazione responsabile.
- Altre comunicazioni;
- comunicazione tempestiva di eventuali variazioni del calendario e
della sede dell'attivita';
- comunicazione dell'inserimento in itinere di partecipanti diversi
da quelli previsti in origine;
- comunicazione delle aziende presso le quali vengono attuati gli
stages aziendali con relativi indirizzi, referenti aziendali ed
abbinamento tra partecipanti ed imprese;
- comunicazione di variazione della durata e del numero dei
partecipanti dei singoli sub-progetti nel rispetto dell'entita' e
delle finalita' delle attivita' complessivamente approvate;
- comunicazione dello stato di avanzamento fisico con eventuale
richiesta di successivi acconti (per le attivita' di durata medio
lunga);
- dichiarazione di fine attivita';
- eventuale richiesta di nomina del presidente o della commissione di
esame per il rilascio della certificazione prevista;
- verbale dell'esame di qualifica (se previsto);
- relazione analitica di merito e tecnico-finanziaria con relativa
richiesta di saldo.
2) La documentazione da tenere agli atti presso la sede di
svolgimento dell'attivita':
- la registrazione delle presenze.
Tale registrazione puo' essere tenuta manualmente, in forma
informatizzata (badge magnetico) o in forma mista.
Prima dell'avvio dell'attivita', il soggetto gestore avra' cura di
fare vidimare il registro o i fogli computerizzati o le "schede
partecipante" presso un pubblico ufficiale che dovra'
obbligatoriamente rilasciare ricevuta inerente il tipo e il numero di
documenti vistati (n. registri, n. schede), ricevuta che dovra'
essere disponibile per i controlli in itinere.
Per ogni giornata di attivita' tale registro deve contenere:
- la registrazione delle entrate e uscite per ciascuna unita' di
lavoro (firma autografa o registrazione magnetica);
- la firma del o dei docenti intervenuti;
- il visto del referente dell'ente responsabile del corso.
Per le ore svolte presso sedi diverse e con modalita' individuali
(stage aziendale, tutor e formazione a distanza), la registrazione
delle presenze andra' svolta su moduli riepilogativi individuali che
riportano gli stessi dati rispetto al registro delle presenze. Anche
tali moduli individuali andranno vidimati prima dell'inizio della
attivita' fuori sede con le stesse modalita' dei registri.
Il registro delle presenze dovra' contenere un riepilogo finale delle
ore complessive svolte da ogni singolo partecipante.
In caso di vidimazione successiva alla partenza effettiva
dell'attivita', la decorrenza reale dell'attivita' riconosciuta sara'
quella della data di vidimazione del registro.
Se un soggetto gestore decide sotto la propria responsabilita' di
avviare una attivita' con registro vidimato, cio' non significa in
modo automatico il riconoscimento delle attivita' effettivamente
svolte.
3) La documentazione da tenere presso la sede amministrativa
dell'ente:
- la documentazione di merito:
- progetto di dettaglio dell'attivita' frutto dell'attivita'
preparatoria con progetto di stage,
- calendario effettivo delle attivita',
- materiali relativi alla pubblicizzazione progetto di ricerca
allievi e progetto di selezione,
- materiale didattico prodotto/elaborati usati,
- relazione finale di merito,
- la documentazione contabile e amministrativa:
- giustificativi di spesa e/o fatture relative alle spese dirette
delle attivita',
- quadro complessivo di imputazione delle spese indirette sostenute
dall'ente per l'insieme delle attivita' svolte,
- delibere degli organi decisionali o dei dirigenti degli enti
pubblici,
- libri contabili IVA,
- bilanci approvati dai propri organi statutari,
- documentazione contabile relativa agli introiti (ticket
partecipanti, quote imprese, vendita di prodotti di esercitazioni,
ecc...).
La mancata trasmissione dei dati e della documentazione richiesta al
punto 1) comporta la non erogazione degli acconti.
La incompleta o scorretta tenuta dei documenti previsti ai punti 2) e
3) non consente il controllo rendicontuale e la relativa erogazione
del saldo, e puo' comportare la riduzione o la revoca del
finanziamento.
VII.8 Visite ispettive e controllo qualita' in itinere
Le funzioni ispettive e le verifiche di merito sono svolte, negli
ambiti di rispettive competenze, dalla Regione e dalle
Amministrazioni provinciali, d'intesa con gli organi di vigilanza
statali e comunitari, secondo criteri e metodologie omogenee su tutto
il territorio.
I soggetti titolari dei piani formativi sono tenuti ad attivare in
modo organico controlli e verifiche in loco formali e di merito sulle
attivita' approvate, entrando in una logica di valutazione continua.
VISITE ISPETTIVE IN ITINERE
I controlli in itinere di carattere formale per quanto attiene le
attivita' cofinanziate dal FSE, sono effettuati a campione
nell'ambito della vigente intesa fra Direzione regionale del lavoro e
la Regione, utilizzando la modulistica regionale predisposta.
Finalita':
- accertare il regolare svolgimento delle attivita' stesse e la
regolare utilizzazione dei fondi pubblici, attraverso la trasparenza
della gestione, per assicurare il rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale (contabilizzazione delle spese,
registro delle presenze, ecc...);
- prevenire le eventuali irregolarita' amministrative, correggendo
comportamenti amministrativi e formali non corretti;
- fornire elementi di conoscenza e di valutazione per la definizione
delle regole future relative alla valutazione ex-ante dei preventivi;
- recuperare finanziamenti pubblici in caso di abusi o negligenze;
- fornire informazioni e dati integrativi agli uffici preposti alla
gestione, ai controlli ex post ed ex ante.
SANZIONI
L'accertamento in sede di verifica in itinere della mancata
realizzazione delle iniziative formative secondo quanto previsto dal
progetto approvato comporta la adozione di sanzioni commisurate alla
scala di gradazione delle irregolarita' riscontrate. Tali sanzioni
possono essere definite in sede di programmi provinciali.
CONTROLLO QUALITA' IN ITINERE
I criteri per lo svolgimento delle attivita' di verifiche di qualita'
sono i seguenti:
- esistenza di una modalita' di selezione pertinente e corretta;
- mezzi messi in atto per rendere lo stage formativo;
- coerenza dei contenuti effettivamente trasmessi con gli obiettivi
formativi e con il progetto approvato;
- esistenza di una reale funzione di coordinamento
didattico-pedagogico;
- consistenza e finalizzazione della formazione pratica e suo grado
di integrazione con la formazione teorica;
- grado di soddisfazione dei partecipanti;
- grado di integrazione tra scuola e formazione professionale, o tra
universita' e formazione professionale (nel caso di percorsi
integrati).
Tali verifiche in itinere di qualita' vanno effettuate a campione su
tipologie corsuali identificate dai Responsabili dei piani in
riferimento all'esigenza di monitorare e confrontare modalita' di
realizzazione per ottimizzare il processo formativo.
Finalita':
- accertare le modalita' di effettiva "realizzazione" dell'attivita'
e la coerenza con il progetto formativo approvato;
- fornire elementi di conoscenza e di valutazione per le verifiche
successive e per le regole future della valutazione.
Le verifiche di qualita' hanno consolidato una metodologia di
valutazione con propri criteri ed indicatori, gia' sperimentati sulle
tipologie formative di livello superiore e sui diplomi di laurea.
Nell'anno 1997 e' sperimentato l'impianto di verifiche di qualita'
sull'Obiettivo 4 (formazione aziendale) cio' al fine di consentire un
sistema di controlli quale punto nodale del processo di monitoraggio
qualitativo.
VII.9 Rendicontazione
I soggetti gestori sono tenuti a rendicontare l'attivita' e i fondi
utilizzati per la medesima con la modulistica informatizzata
predisposta dalla Regione.
La rendicontazione va presentata entro 60 giorni dalla data di
conclusione delle attivita' ed in ogni caso entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello in cui l'azione si e' conclusa.
Per gli anni 1997 e 1998 si applica ancora in via sperimentale il
"regolamento per la rendicontazione attraverso il bilancio dei
soggetti privati gestori di attivita' formative", adottato dalla
Regione.
I soggetti gestori effettuano la rendicontazione collegata al
bilancio di esercizio redatto nelle forme previste dal DLgs 127/92.
La nota integrativa al bilancio esplicita i collegamenti con la
contabilita' analitica per centri di costo. I soggetti gestori che
partecipano alla sperimentazione per l'anno 1997 rendicontano le loro
attivita', anche realizzate all'interno dei piani provinciali, con le
modalita' della sperimentazione.
Tali soggetti effettuano la rendicontazione in corso d'anno, entro il
termine di 60 giorni dalla data di termine delle attivita', in via
provvisoria. La rendicontazione definitiva avviene secondo le
modalita' di cui al regolamento, in concomitanza con la presentazione
del bilancio e, comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo
a quello in cui l'azione si e' conclusa.
Dall'anno 1998 il "Regolamento" di cui sopra si applica a tutti i
soggetti gestori di attivita' formative approvate e finanziate, in
tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dalla Regione
Emilia-Romagna, che hanno tra le finalita' del proprio statuto
l'esercizio della formazione professionale e delle attivita' ad essa
connesse.
I soggetti gestori che chiedano di essere esonerati dall'applicazione
del regolamento rendicontano entro 60 giorni dalla data di
conclusione delle attivita' e comunque entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello in cui l'azione si e' conclusa.
VII.10 I controlli di carattere economico-finanziario
Sono effettuate su tutte le attivita' finanziate, utilizzando
l'apposita modulistica informatizzata elaborata dalla Regione, valida
per tutti i soggetti con esclusione di quelli che aderiscono alla
nuova modalita' di rendicontazione collegata al bilancio.
In sede di controllo ex-post economico-finanziario, l'Amministrazione
titolare del piano dovra' accertare:
- la congruenza degli importi complessivi fatturati a saldo con
l'entita' e la qualita' delle prestazioni effettivamente rese dal
soggetto gestore incaricato, nonche' fino al superamento della norma
nazionale di riferimento, la verifica dei giustificativi delle spese
sostenute secondo quanto previsto al punto 3.3 delle presenti
direttive;
- la regolarita' delle procedure ed il rispetto delle norme formali
alle quali il soggetto gestore e' sottoposto.
Quando il soggetto gestore e' una Pubblica amministrazione la stessa
deve presentare esclusivamente l'atto di approvazione del rendiconto
accompagnato dalla certificazione delle spese sostenute.
Le verifiche di carattere economico-finanziario e di merito possono
essere effettuate anche in piu' fasi in funzione delle scelte
organizzative della Amministrazione responsabile.
Per i soggetti destinatari del "regolamento" i controlli di carattere
economico-finanziario avvengono in qualsiasi momento principalmente
sul bilancio e documenti allegati, sulla contabilita' analitica e sui
raccordi tra questa e la contabilita' generale, nonche' su tutti gli
altri documenti previsti dalla normativa civilistica e fiscale. Il
riscontro delle registrazioni contabili rispetto ai documenti di
spesa nonche' nel merito della congruita' e pertinenza degli stessi
viene effettuato su un campione significativo.
In sede di verifica ex-post vengono altresi' effettuati i seguenti
controlli:
- verifica delle effettive presenze dei partecipanti, a campione;
- verifica della regolare tenuta del registro delle presenze;
- verifica, sulla base di autocertificazioni rilasciate dal soggetto
gestore, dei requisiti dei partecipanti;
- verifica, sulla base di certificazione dei soggetti gestori,
dell'esito occupazionale dei progetti rivolti a disoccupati e giovani
in cerca di occupazione rilevata a 6 mesi dal termine del progetto.
VII.11 Irregolarita' nell'uso dei fondi comunitari
La pubblica Amministrazione titolare di un piano e' tenuta ad
osservare il regolamento comunitario 1681/94 segnalando le
irregolarita' riscontrate direttamente oppure da altra autorita'.
Tale segnalazione va effettuata utilizzando l'apposita modulistica,
ogni volta che si manifesta la medesima irregolarita'. La stessa deve
poi fare oggetto di aggiornamenti, qualora gli stessi si manifestino.
VII.12 Norme generali
Ciascun titolare di piano formativo e' tenuto ad attivare verifiche
ex-post sulle attivita' (anche mediante campione statisticamente
validato) relativamente ai criteri e agli indicatori stabiliti al
punto 4.4. degli Indirizzi, e a comunicare al competente Servizio
regionale gli esiti di tali verifiche nei tempi e nei modi che
verranno concordati.
Ciascun titolare di piano formativo e' abilitato ad attivare
autonomamente verifiche ex-post esclusivamente sulle attivita' di cui
e' direttamente titolare.
Le Amministrazioni titolari di piani formativi potranno avvalersi,
per le verifiche ex-post della collaborazione esterna di altri Enti
pubblici o di strutture private qualificate, purche' non si tratti di
soggetti gestori oggetto della verifica medesima.
In attuazione dell'art. 19 della L.R. n. 2 del 16 gennaio 1997 la
pubblica Amministrazione titolare di piano e' autorizzata ad
esternalizzare funzioni di gestione, secondo i criteri individuati
nella medesima legge.
Al fine di ricercare le maggiori sinergie possibili, la Regione
individua i soggetti cui affidare fasi di istruttorie di interesse
anche per le Amministrazioni provinciali, con particolare riferimento
alle istruttorie per le analisi ex-post di carattere
economico-finanziario sui rendiconti di spesa presentati dai soggetti
gestori privati.