REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE TRASPORTI E SISTEMI DI MOBILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE TRASPORTI E SISTEMI DI MOBILITA' 19 maggio 1999, n. 3942

Nuova disciplina dei trasporti eccezionali. Circolare applicativa degli artt. 172, 173, 174, 175 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e approvazione dell'aggiornamento delle Norme pratiche di attuazione *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
(omissis)  determina:                                                           
di adottare, per le motivazioni indicate in premessa, la presente               
Circolare applicativa della nuova disciplina contenuta nella Sezione            
II, Capo VII del Titolo VI della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 intitolata           
"Semplificazione in materia di trasporti eccezionali" relativa alle             
funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni             
ai trasporti eccezionali, parte integrante del presente atto                    
(Allegato 1);                                                                   
di recepire ed approvare le "Norme pratiche di attuazione" nel testo            
aggiornato, allegato parte integrante del presente atto (Allegato 2).           
Di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione               
Emilia-Romagna la presente determinazione.                                      
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Renzo Gorini                                                                    
ALLEGATO 1                                                                      
CIRCOLARE APPLICATIVA                                                           
Premessa                                                                        
Con la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del Sistema regionale e               
locale", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione                      
Emilia-Romagna del 26 aprile 1999, n. 52, e' stata abrogata la L.R. 4           
giugno 1986, n. 17 recante "Norme in materia di circolazione dei                
trasporti e dei veicoli eccezionali . . ." con la quale era stata               
delegata l'attivita' amministrativa concernente il rilascio delle               
autorizzazioni ai trasporti eccezionali alle Province ed ai Comuni              
con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e si e' proceduto                  
all'approvazione della nuova disciplina.                                        
La nuova disciplina, contenuta negli artt. 172, 173, 174 e 175 della            
Sezione II "Semplificazione in materia di trasporti eccezionali" del            
Capo VII "Trasporti", Titolo VI della L.R. 21 aprile 1999, n. 3,                
oltre a recepire le indicazioni del DLgs 30 aprile 1992, n. 285                 
"Nuovo codice della strada" e del DPR 16 dicembre 1992, n. 495                  
"Regolamento di attuazione" e successive modificazioni, contiene                
alcune significative innovazioni di seguito illustrate.                         
Individuazione dei soggetti delegati (art. 172, comma I)                        
La prima innovazione riguarda il numero degli Enti delegati che                 
passano dai precedenti ventidue (Province e Comuni con popolazione              
superiore a 50.000 abitanti) alle sole nove Province della regione              
Emilia-Romagna. Tale impegno delle Province e' volto alla riduzione             
del numero dei soggetti di riferimento per gli operatori del settore            
e allo sviluppo di strutture piu' organizzate e in grado di operare             
in stretta collaborazione.                                                      
Definizione degli ambiti di competenza delle Province e modalita' di            
rilascio delle autorizzazioni (art. 172, commi Il e III)                        
La seconda innovazione riguarda gli ambiti di competenza delle                  
Province. Ogni Provincia, infatti, rilascera' le autorizzazioni per             
le sole ditte con la sede legale nella propria circoscrizione                   
territoriale.                                                                   
Questa scelta e' volta a definire un rapporto diretto tra gli Uffici            
provinciali competenti e il sistema produttivo di settore di ogni               
Provincia, oltre a consentire agli stessi Uffici provinciali una                
migliore programmazione delle attivita' sulla base di carichi di                
lavoro piu' definiti.                                                           
Rimangono invece inalterate le modalita' di rilascio delle                      
autorizzazioni nel caso in cui la sede legale della ditta sia situata           
all'esterno del territorio regionale. In questo caso infatti                    
l'autorizzazione sara' sempre rilasciata dalla Provincia nella quale            
e' ubicato il cantiere servito dal veicolo oppure, nei casi di solo             
transito, dalla prima Provincia attraversata dallo stesso.                      
La terza innovazione riguarda la competenza di ogni Provincia a                 
rilasciare l'autorizzazione per l'intero territorio regionale con               
riferimento all'"Elenco delle strade percorribili" (art. 174, comma             
I) o previo nullaosta dell'Ente proprietario per le strade non                  
contenute in tale Elenco.                                                       
In questo modo le ditte potranno richiedere l'autorizzazione alla               
Provincia di competenza (cioe' a quella nel cui territorio ha sede              
legale la ditta stessa) la quale, quando necessario, chiedera'                  
direttamente il nullaosta all'Ente proprietario delle strade                    
interessate dal trasporto anche oltre la propria circoscrizione                 
territoriale, ossia alle altre Province e a tutti i Comuni del                  
territorio regionale.                                                           
Nelle more della realizzazione del Catasto (art. 174, comma I), la              
Provincia che rilascia l'autorizzazione puo' chiedere il nullaosta al           
Comune proprietario delle strade interessate dal trasporto anche                
mediante le Province nel cui ambito territoriale e' compreso lo                 
stesso comune.                                                                  
Commissione tecnico-amministrativa (art. 173, commi I e II)                     
Anche nella presente disciplina sono confermate sia la presenza che             
le funzioni della Commissione tecnico-amministrativa al fine di                 
assicurare il coordinamento delle funzioni delegate. Solo la                    
composizione e' modificata prevedendo la partecipazione dei soli                
funzionari designati dalle Province oltre al rappresentante regionale           
in qualita' di Presidente, essendo variati i soggetti delegati.                 
Rimane confermata anche la possibilita' che alle riunioni della                 
Commissione possano partecipare, con funzione consultiva, i                     
rappresentanti dei Comuni, delle categorie di autotrasportatori e gli           
altri soggetti interessati in relazione agli argomenti in                       
discussione.                                                                    
Catasto delle strade percorribili (art. 174, comma I)                           
Un'altra conferma riguarda la necessita' di provvedere alla                     
realizzazione del Catasto delle strade percorribili, considerato uno            
strumento fondamentale al fine di una gestione piu' efficiente di               
tutto il sistema infrastrutturale viario.                                       
A questo fine e' pertanto previsto che le Province, in collaborazione           
con la Regione, provvedano alla redazione e all'aggiornamento di un             
Catasto di tutte le strade regionali, provinciali e tra le comunali             
di quelle particolarmente rilevanti al fine del rilascio delle                  
autorizzazioni.                                                                 
Pubblicazione degli Elenchi delle strade percorribili (art. 174,                
commi II e III)                                                                 
L'ultima novita' riguarda la redazione e la pubblicazione nel                   
Bollettino Ufficiale regionale dell'Elenco delle strade percorribili            
della regione Emilia-Romagna. Si tratta della raccolta sistematica              
degli elenchi delle strade regionali, provinciali e comunali                    
percorribili dalle varie categorie di veicoli e suddivise per limiti            
di peso e di larghezza.                                                         
Attualmente si tratta di circa 200 elenchi comprensivi delle strade             
provinciali e comunali, non essendo a tutt'oggi esistente la rete               
regionale.                                                                      
A questo fine ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico             
aggiornamento degli elenchi riguardanti la viabilita' del proprio               
territorio mentre la Regione provvede alla pubblicazione, nel                   
Bollettino Ufficiale, dell'Elenco delle strade percorribili                     
costituito dall'insieme degli elenchi redatti dalle Province.                   
Questo Elenco costituisce l'unico riferimento per l'intera materia,             
ha efficacia sino all'emanazione di un successivo Elenco ed e'                  
elemento essenziale nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni.           
Le autorizzazioni, infatti, sono rilasciate con riferimento                     
all'Elenco pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale che                    
sostituisce tutti i precedenti elenchi allegati alle autorizzazioni             
stesse.                                                                         
L'Elenco dovra' essere acquistato una sola volta presso le Province             
delegate e dovra' obbligatoriamente (come indicato, tra le altre                
prescrizioni - ex art. 16 regolamento di attuazione -                           
nell'autorizzazione) essere conservato su ogni mezzo adibito al                 
trasporto.                                                                      
L'introduzione dell'Elenco ha il duplice scopo di organizzare una               
banca dati relativa all'intera rete viaria regionale, provinciale e             
comunale, presupposto indispensabile per la realizzazione del Catasto           
e, allo stesso tempo, di consentire una semplificazione nel rilascio            
delle autorizzazioni (con particolare riguardo alle autorizzazioni              
periodiche) con un sensibile risparmio temporale ed economico.                  
(segue Allegato 2)                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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