REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 ottobre 1999, n. 1269

Criteri e modalita' per il riparto della quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga trasferita alla Regione (proposta della Giunta regionale in data 21 settembre 1999, n. 1674)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione progr. n. 1674, in data 21 settembre                
1999, con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per                   
proporre criteri e modalita' per il riparto della quota del Fondo               
nazionale di intervento per la lotta alla droga trasferita alla                 
Regione;                                                                        
preso atto della modificazione apportata sulla predetta proposta                
dalla Commissione consiliare "Sicurezza sociale", in sede                       
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
11682 del 6 ottobre 1999;                                                       
visto l'art. 127 del Testo unico approvato con DPR 9 ottobre 1990, n.           
309, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 2, della Legge 18                 
febbraio 1999, n. 45, che dispone, tra l'altro, il riparto tra le               
Regioni del 75% delle disponibilita' della quota del Fondo nazionale            
di intervento per la lotta alla droga (di seguito denominato Fondo) e           
detta norme alle Regioni per il finanziamento di progetti a valore              
sulle disponibilita' del Fondo;                                                 
preso atto che, ai sensi del citato art. 127, le Regioni devono                 
stabilire le modalita' ed i criteri per l'assegnazione dei                      
finanziamenti, nonche' gli strumenti per il controllo sulla                     
destinazione dei finanziamenti assegnati e per la verifica                      
dell'efficacia degli interventi realizzati;                                     
vista la delibera del Consiglio regionale n. 428 del 18 settembre               
1996, esecutiva ai sensi di legge, che approvava i criteri e le                 
modalita' per il riparto della quota del Fondo di cui all'art. 127              
del DPR 309/90, assegnata alla Regione Emilia-Romagna ai sensi del DL           
19 marzo 1996, n. 130, approvato con modifiche dalla Legge 28 marzo             
1997, n. 86;                                                                    
dato atto che la citata Legge 45/90 modifica in parte sia la Legge              
86/97 che l'art. 127 del DPR 309/90, per quanto riguarda le finalita'           
del Fondo ed i criteri di riparto;                                              
considerato pertanto che, alla luce delle modifiche legislative                 
intervenute, la citata delibera consiliare 428/96 e' da considerarsi            
superata ed e' quindi opportuno adottare un nuovo provvedimento che             
aggiorni le disposizioni regionali alle recenti normative nazionali;            
viste:                                                                          
- la delibera della Giunta regionale n. 722 del 7 marzo 1995,                   
esecutiva ai sensi di legge "Progetto regionale tossicodipendenze:              
indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi             
per le tossicodipendenze (DPR 309/90 e L.R. 19/94)" e successive                
modifiche ed integrazioni;                                                      
- la delibera della Giunta regionale n. 62 del 25 gennaio 1999,                 
esecutiva ai sensi di legge "Protocollo d'intesa con la                         
Confederazione Autonomie locali Emilia-Romagna (CALER) sulle                    
tossicodipendenze";                                                             
ritenuto di dover approvare i criteri e le modalita' per il riparto             
della quota del Fondo assegnata alla Regione Emilia-Romagna ai sensi            
della Legge 45/99 e contenuti nell'allegato, parte integrante e                 
sostanziale della presente deliberazione;                                       
preso atto che la Giunta regionale ha sentito il parere del Gruppo              
Tecnico consultivo regionale (GTCR) di cui al punto 5. della citata             
delibera di Giunta 722/95;                                                      
preso atto che la Giunta regionale ha sentito il parere favorevole              
della Confederazione Autonomie locali Emilia-Romagna (CALER);vista la           
delibera della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva            
ai sensi di legge;                                                              
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,                           
delibera:                                                                       
1) di approvare, nel testo allegato al presento atto quale parte                
integrante e sostanziale, i criteri e le modalita' per il riparto               
della quota assegnata alla Regione Emilia-Romagna del Fondo nazionale           
di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127 del Testo             
unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, cosi' come                   
sostituito dall'art. 1, comma 2, della Legge 18 febbraio 1999, n. 45;           
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO                                                                        
Criteri e modalita' per il riparto della quota del Fondo nazionale di           
intervento per la lotta alla droga trasferita alla Regione ai sensi             
dell'art. 127 del DPR 309/90, cosi' come modificato dall'art. 1,                
comma 2 della Legge 18 febbraio 1999, n. 45                                     
Art. 1                                                                          
Finalita'                                                                       
Il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto al comma            
4 dell'art. 127 del DPR 309/90, cosi' come modificato dall'art. 1,              
comma 2, della Legge 18 febbraio 1999, n. 45, stabilisce le modalita'           
ed i criteri per la presentazione delle richieste di finanziamento di           
progetti sulle tossicodipendenze ed alcooldipendenze da finanziare a            
valere sulle disponibilita' del Fondo nazionale di intervento per la            
lotta alla droga (di seguito denominato Fondo), nei limiti delle                
risorse assegnate annualmente alla Regione, ai sensi del comma 2 del            
citato art. 127; determina le procedure per la valutazione e la                 
selezione dei progetti, per l'assegnazione dei contributi, per il               
controllo sulla destinazione dei finanziamenti e sulla realizzazione            
dei progetti; individua gli strumenti di verifica e di valutazione              
dell'efficacia degli interventi finanziati.                                     
Art. 2                                                                          
Criteri di utilizzo del Fondo                                                   
Le risorse provenienti dal Fondo e trasferite alla Regione, vengono             
assegnate dalla Giunta regionale, in misura pari al 95% delle                   
disponibilita', ai soggetti aventi titolo di cui al successivo art. 3           
e con le modalita' indicate nel presente provvedimento, per la                  
realizzazione di progetti triennali di intervento attinenti al                  
settore della prevenzione e del trattamento del consumo e della                 
dipendenza da droghe e da alcool.                                               
Nel riparto del Fondo, almeno il 40% delle disponibilita' sara'                 
riservato al finanziamento di progetti presentati dagli Enti locali,            
con le modalita' definite al successivo art. 4, nell'ambito di una              
programmazione concordata a livello provinciale o distrettuale, cosi'           
come previsto dal "Protocollo d'intesa con la Confederazione                    
Autonomie locali Emilia-Romagna (CALER) sulle tossicodipendenze",               
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 62 del 25                 
gennaio 1999.                                                                   
I termini per la presentazione delle richieste di finanziamento e               
l'eventuale individuazione di priorita' e/o di progetti sperimentali,           
da individuare sulla base dell'evoluzione del consumo, dei risultati            
raggiunti dal sistema dei servizi, delle carenze e delle peculiarita'           
rilevate sul territorio sono stabiliti, in relazione alle                       
disponibilita' dei finanziamenti statali, con provvedimento della               
Giunta regionale, da pubblicare integralmente nel Bollettino                    
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
Il 5% delle disponibilita' del Fondo vengono destinate al                       
finanziamento di attivita' della Regione e progetti di rilevanza                
regionale, da gestire direttamente da parte della Regione o per il              
tramite di altro Ente pubblico o del privato iscritto agli Albi ed ai           
Registri ed in particolare:                                                     
- iniziative di formazione ed aggiornamento professionale di                    
interesse generale per operatori dei servizi pubblici, degli Enti               
ausiliari e del volontariato;                                                   
- progetti di ricerca e di valutazione degli interventi di interesse            
regionale.                                                                      
Nel caso la quota del 5% non venisse interamente utilizzata per                 
iniziative regionali, le somme disponibili verranno assegnate al                
finanziamento di altri progetti ammissibili.                                    
Art. 3                                                                          
Destinatari dei finanziamenti                                                   
e attivita' finanziabili                                                        
Possono ottenere finanziamenti le Province, i Comuni singoli o                  
associati e loro Consorzi, le Comunita' Montane, le Aziende Unita'              
sanitarie locali, gli Enti ausiliari iscritti all'Albo regionale, le            
cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della               
Legge 8/11/1991, n. 381 e loro Consorzi operanti nel settore delle              
tossicodipendenze e iscritte all'Albo regionale, le organizzazioni di           
volontariato operanti nel settore e iscritte ai Registri regionale e            
provinciali, per le attivita' di seguito elencate:                              
Enti locali                                                                     
- Prevenzione primaria nel territorio, da realizzarsi direttamente o            
in collaborazione con i servizi delle Aziende Unita' sanitarie locali           
e con associazioni o gruppi di voloritariato iscritti ai rispettivi             
Albi e Registri, che intervengono nell'area del disagio, delle                  
dipendenze e dell'alcolismo;                                                    
- prevenzione primaria nella scuola, in collaborazione con le                   
autorita' o le istituzioni scolastiche e con i servizi delle Aziende            
Unita' sanitarie locali;                                                        
- attivita' finalizzale a favorire l'inserimento scolastico, in                 
particolare nelle fasi di passaggio tra i diversi gradi                         
dell'ordinamento e nei contesti in cui si evidenziano fattori di                
rischio di abbandono scolastico, in collaborazione con le autorita' e           
le istituzioni scolastiche;                                                     
- attivita' finalizzate all'integrazione sociale, anche in                      
collaborazione con gruppi di volontariato ed associazioni iscritti              
agli Albi e Registri, dirette in particolare a gruppi di adolescenti            
e giovani ad alto rischio di emarginazione, o a gruppi di                       
tossicodipendenti e alcooldipendenti;                                           
- informazione, consulenza e sostegno alle famiglie e ai gruppi a               
rischio, da attuarsi anche con la collaborazione di Enti ausiliari e            
gruppi di volontariato iscritti agli Albi e Registri;                           
- attivita' e interventi finalizzati alla riduzione del danno, da               
attuarsi in collaborazione con i servizi delle Aziende Unita'                   
sanitarie locali ed eventualmente con Enti ausiliari, cooperative               
sociali e gruppi di volontariato iscritti agli Albi e Registri. Sono            
finanziabili gli interventi finalizzati al miglioramento della                  
qualita' della vita ed alla tutela della salute ed in particolare:              
iniziative di informazione e consulenza, anche attraverso la                    
distribuzione di materiale informativo, attivazione e potenziamento             
di servizi "a bassa soglia", attivazione e potenziamento di Unita' di           
strada, attivazione e potenziamento di strutture socio-assistenziali            
di pronta accoglienza residenziali e semiresidenziali, attivazione di           
"Drop-in", ecc.                                                                 
Nelle aree urbane e nei luoghi in cui si concentrano con maggiore               
evidenza forme complesse di marginalita' sociale, anche associate con           
fenomeni di micro-criminalita', devono essere previste attivita'                
finalizzate alla tutela della salute ed al contrasto della                      
emarginazione dirette a tutti i soggetti coinvolti                              
(tossicodipendenti, alcoolisti, immigrati, ex-detenuti e persone                
senza fissa dimora), con particolare attenzione ai non residenti;               
- attivita' specifiche finalizzate alla prevenzione del consumo di              
droghe sintetiche e stimolanti, da attuarsi in collaborazione con i             
servizi delle Aziende Unita' sanitarie locali;                                  
- interventi e attivita' a favore dei tossicodipendenti detenuti,               
finalizzati in particolare al reinserimento sociale e lavorativo                
post-penitenziario e sperimentazione di interventi rivolti ai                   
detenuti tossicodipendenti immigrati;                                           
- attivita' finalizzate all'inserimento ed al reinserimento                     
lavorativo;                                                                     
- attivazione e potenziamento di strutture socio-assistenziali;                 
- adeguamento alle normative vigenti degli impianti delle strutture             
residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;                          
- programmi di formazione e aggiornamento per operatori pubblici e              
privati;                                                                        
- sperimentazione di modalita' di verifica della qualita' e                     
dell'efficacia degli interventi socio-assistenziali di settore;                 
- progetti di riorganizzazione dei servizi sociali e sanitari rivolti           
ai consumatori di sostanze, finalizzati alla strutturazione di un               
sistema territoriale integrato di intervento a rete.                            
Aziende Unita' sanitarie locali                                                 
- Prevenzione secondaria, in particolare con l'elaborazione di                  
progetti specifici, l'attivazione di strutture idonee e di unita' di            
strada dedicate;                                                                
- attivita' finalizzate al contrasto dell'abbandono scolastico, in              
particolare nelle situazioni di rischio evidente e di disagio, in               
collaborazione con la autorita' scolastiche e gli Enti locali;                  
- prevenzione terziaria, in particolare con iniziative di prevenzione           
della mortalita' per overdose;                                                  
- attivita' e interventi finalizzati alla riduzione del danno, da               
attuarsi in collaborazione con gli Enti locali ed eventualmente con             
Enti ausiliari, cooperative sociali e gruppi di volontariato iscritti           
agli Albi. Sono finanziabili gli interventi finalizzati al                      
miglioramento della qualita' della vita ed alla tutela della salute             
ed in particolare: iniziative di informazione e consulenza, anche               
attraverso la distribuzione di materiale informativo, attivazione e             
potenziamento di servizi "a bassa soglia", attivazione e                        
potenziamento di unita' di strada, attivazione e potenziamento di               
struttura di pronta accoglienza residenziali e semiresidenziale ecc.            
Nelle aree urbane e nei luoghi in cui si concentrano con maggiore               
evidenza forme complesse di marginalita' sociale, anche associate con           
fenomeni di micro-criminalita', devono essere previste attivita'                
finalizzate alla tutela della salute ed al contrasto della                      
emarginazione dirette a tutti i soggetti coinvolti                              
(tossicodipendenti, alcoolisti, immigrati, ex-detenuti e persone                
senza fissa dimora), con particolare attenzione ai non residenti;               
- inserimenti lavorativi con finalita' di miglioramento della                   
qualita' della vita delle persone, nell'ambito del progetto                     
terapeutico;                                                                    
- potenziamento e qualificazione dei servizi esistenti;                         
- attivazione e potenziamento dei centri di ascolto sulle droghe                
sintetiche e stimolanti;                                                        
- attivazione e potenziamento di centri crisi, centri di pronta                 
accoglienza, ecc.;                                                              
- adeguamento alle normative vigenti delle strutture residenziali e             
semiresidenziali per tossicodipendenti;                                         
- sperimentazione di nuove attivita' rivolte al consumo di sostanze;            
- interventi diretti a tossicodipendenti detenuti, anche in                     
collaborazione con gli Enti locali, gli Enti ausiliari e le                     
associazioni di volontariato iscritte agli Albi e Registri,                     
finalizzati in particolare a promuovere l'utilizzo di programmi                 
terapeutici in alternativa alla carcerazione e l'attivazione di                 
strutture terapeutiche, riabilitative, educative, lavorative per                
l'esecuzione penale esterna al carcere, informazione mirata a ridurre           
la diffusione di malattie infettive correlate a comportamenti a                 
rischio e sperimentazione di modalita' innovative di lavoro con i               
detenuti tossicodipendenti immigrati;                                           
- attivita' specifiche finalizzate alla prevenzione del consumo di              
droghe sintetiche e stimolanti, da attuarsi anche in collaborazione             
con gli Enti locali, gli Enti ausiliari e le associazioni di                    
volontariato iscritte agli Albi e Registri;                                     
- programmi di formazione e aggiornamento per operatori pubblici e              
privati;                                                                        
- attivita' di valutazione della qualita' e dell'efficacia degli                
interventi socio-sanitari di settore;                                           
- progetti di riorganizzazione dei servizi sociali e sanitari rivolti           
ai consumatori di sostanze, finalizzati alla strutturazione di un               
sistema territoriale integrato di intervento a rete.                            
Enti ausiliari                                                                  
- Potenziamento e qualificazione di servizi esistenti;                          
- adeguamento alle normative vigenti delle strutture residenziali e             
semiresidenziali per tossicodipendenti;                                         
- sperimentazione di nuove attivita' rivolte al consumo di sostanze,            
anche mediante riconversione delle strutture esistenti, limitatamente           
alla fase di avvio;                                                             
- reinserimento sociale e professionale;                                        
- interventi di riduzione del danno, da attuarsi in collaborazione              
con gli Enti locali e con i serviti delle Aziende Unita' sanitarie              
locali. Sono finanziabili gli interventi finalizzati al miglioramento           
della qualita' della vita ad alla tutela della salute;                          
- programmi di formazione e aggiornamento degli operatori.                      
Cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della               
Legge 8/11/1991, n. 381 e loro consorzi operanti nel settore delle              
tossicodipendenze e iscritte all'Albo regionale di cui alla L.R. 6/94           
- Reinserimento sociale e professionale.                                        
Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n.             
266 iscritte ai Registri regionale e provinciali                                
- Interventi di integrazione sociale;                                           
- attivita' di sostegno ed auto-mutuo aiuto.                                    
Non sono finanziabili le funzioni istituzionali dei servizi pubblici            
definite dal DPR 309/90 e le attivita' accreditate ai sensi dell'atto           
d'intesa tra lo Stato e le Regioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2,              
della Legge 45/99 e finanziate con rette a carico del Servizio                  
sanitario nazionale.                                                            
I progetti che comprendono interventi socio-sanitari possono essere             
finanziati esclusivamente qualora gli interventi di natura sanitaria            
siano garantiti da soggetti accreditati allo svolgimento di attivita'           
per conto del Servizio sanitario nazionale.                                     
Non sono ammissibili a contributo le spese relative a costruzione e             
acquisto di immobili.                                                           
Art. 4                                                                          
Presentazione delle richieste di finanziamento                                  
A fini orientativi, la Regione definisce un budget di riferimento per           
ogni territorio corrispondente alla Azienda Unita' sanitaria locale,            
sulla base della popolazione-target, degli utenti dei servizi                   
pubblici e della peculiarita' di alcune aree, come ad esempio l'area            
metropolitana bolognese e l'area costiera. La Conferenza sanitaria              
che, come previsto dal "Protocollo d'intesa con la Confederazione               
Autonomie locali Emilia-Romagna (CALER) sulle tossicodipendenze",               
approvato con delibera di Giunta 62/99 ed al fine di perseguire                 
l'integrazione tra gli interventi sociali e quelli sanitari, deve               
proporre un documento di programmazione contenente le linee generali            
su cui si orienteranno nel triennio le politiche e gli interventi per           
le tossicodipendenze e definire gli interventi necessari                        
all'attuazione delle linee programmatiche.                                      
Tali interventi vanno articolati per area distrettuale e suddivisi              
orientativamente in alcune grandi aree tematiche:                               
- la rete di prevenzione                                                        
- la rete dei servizi di cura                                                   
- la rete degli interventi di integrazione sociale e reinserimento              
- le strategie di riduzione del danno                                           
- la prevenzione del consumo di droghe sintetiche e stimolanti                  
- le strategie di contrasto alla emarginazione nelle aree urbane.               
In ogni area devono essere ricomprese anche le attivita' di                     
formazione ed aggiornamento professionale ritenute necessarie.                  
Sulla base della programmazione, vengono individuati i progetti e gli           
interventi per i quali si richiede un finanziamento regionale,                  
suddivisi per anno.                                                             
possibile indicare per ogni area tematica un Ente referente che                 
assume il coordinamento di tutti i progetti e di tutti i soggetti che           
attuano afferenti ad una o piu' aree tematiche sul territorio e che             
presenti le richieste di finanziamento per conto di tutti i soggetti            
coinvolti. A tal fine e' necessario il consenso formale di tutti i              
soggetti coinvolti nei progetti.                                                
In fase transitoria, limitatamente all'assegnazione del Fondo                   
triennale 1997/1998/1999, nei territori in cui non vi siano ancore le           
condizioni per procedere alla programmazione concordata di cui al               
citato "Protocollo d'intesa con la Confederazione Autonomie locali              
Emilia-Romagna (CALER) sulle tossicodipendenze", i soggetti aventi              
titolo possono ugualmente presentare le richieste di finanziamento.             
I progetti che rientrano nella programmazione concordata a livello              
territoriale sono considerati prioritari.                                       
Non sono ammissibili le richieste di finanziamento presentate da                
singoli soggetti nelle realta' territoriali in cui viene attivata da            
subito la programmazione concordata.                                            
Tutti i progetti devono indicare con chiarezza:                                 
a) gli obiettivi da raggiungere in relazione al contesto di                     
riferimento ed alle esigenze del territorio;                                    
b) i tempi di realizzazione e le fasi in cui si articola il progetto;           
c) le metodologie utilizzate,                                                   
d) la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti e le competenze            
di ciascuno;                                                                    
e) le risorse umane e finanziarie che ciascun soggetto si impegna a             
destinare al progetto;                                                          
f) le modalita' di collegamento tra i diversi soggetti;                         
g) le modalita' di coordinamento e di integrazione procedurale e                
finanziaria;                                                                    
h) gli indicatori che verranno utilizzati per la verifica e la                  
valutazione dei risultati;                                                      
i) i costi previsti. Tra i costi possono rientrare anche eventuali              
spese relative al coordinamento dei progetti di area ed al                      
coordinamento generale svolto dal CTT.                                          
Le richieste di finanziamento vanno indirizzate alla Regione                    
Emilia-Romagna ed inviate in copia al Coordinamento Tecnico                     
territoriale (CTT), di cui al punto 6. della delibera di Giunta                 
722/95, con sede nell'Azienda Unita' sanitaria locale di riferimento.           
Il CTT esprime un parere tecnico di fattibilita' e di congruita' dei            
progetti con la programmazione territoriale e invia alla Regione una            
proposta motivata di graduatoria di priorita', avendo a riferimento             
il budget previsto.                                                             
I finanziamenti non possono superare l'80% della spesa ammissibile.             
Art. 5                                                                          
Esame dei progetti e concessione dei finanziamenti                              
L'istruttoria, compiuta dall'ufficio competente, consiste nella                 
verifica dell'ammissibilita' delle richieste di finanziamento, nella            
determinazione dell'ammontare delle spese ammissibili e                         
nell'individuazione dei progetti prioritari, sulla base di quanto               
indicato dal provvedimento della Giunta regionale di cui al                     
precedente art 2.                                                               
In fase istruttoria possono essere richiesti chiarimenti sui                    
progetti, assegnando un termine per la risposta. Trascorso tale                 
termine il progetto viene comunque valutato.                                    
Terminata la fase istruttoria, la Giunta regionale, sentito il Gruppo           
Tecnico consultivo regionale (GTCR) di cui al punto 5. della delibera           
di Giunta 722/95 e successive integrazioni e modifiche, e sentita la            
competente Commissione consiliare, delibera la graduatoria dei                  
progetti ammissibili e la concessione dei finanziamenti fino alla               
concorrenza delle risorse disponibili.                                          
I progetti non finanziati per indisponibilita' di risorse                       
finanziarie, restano validi fino alla approvazione della successiva             
delibera di Giunta contenente i termini per la presentazione delle              
richiesto di finanziamento.                                                     
Alla liquidazione dei finanziamenti provvede, con proprio atto                  
formale, il Responsabile del Servizio competente, ai sensi della L.R.           
31/77 cosi' come modificata dalla L.R. 40/95 e della delibera di                
Giunta 2541/95.                                                                 
La liquidazione dei contributi avviene in annualita' e con le                   
seguenti cadenze:                                                               
- Prima annualita':                                                             
il 90% ad avvenuta esecutivita' della delibera di assegnazione dei              
contributi.                                                                     
- Seconda annualita':                                                           
il 90% subordinatamente all'invio alla Regione della relazione sulla            
valutazione dell'andamento del primo anno di progetto e sulle                   
eventuali modifiche che si ritenessero necessarie alla luce dei                 
risultati, come previsto al successivo art. 6.                                  
- Terza annualita':                                                             
il 90% subordinatamente all'invio alla Regione della relazione sulla            
valutazione dell'andamento del secondo anno di progetto e sulle                 
eventuali modifiche che si ritenessero necessarie alla luce dei                 
risultati, come previsto ai successivo art. 6.                                  
Il saldo viene liquidato al termine del progetto, subordinatamente              
all'invio alla Regione della relazione finale di cui al successivo              
art. 7.                                                                         
Art. 6                                                                          
Avvio dei progetti                                                              
e relazioni annuali di verifica                                                 
I soggetti destinatari dei contributi sono tenuti ad avviare i                  
progetti finanziati, dandone formale comunicazione alla Regione,                
entro 8 mesi dalla notifica della concessione dei finanziamenti.                
In caso di mancata comunicazione di avvio entro i termini previsti e            
quando non vi siano impedimenti oggettivi all'avvio dei progetti, la            
Regione disporra' la revoca del finanziamento, provvedendo                      
contestualmente al reintroito delle somme erogate.                              
Al termine di ogni annualita' dei progetti triennali finanziati, i              
beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare alla Regione una            
relazione di verifica dell'andamento del progetto, utilizzando gli              
indicatori previsti. Con la relazione annuale vengono proposte anche            
le eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al                  
progetto sulla base dei risultati ottenuti e, se nel caso, viene                
comunicata l'impossibilita' motivata di proseguire il progetto.                 
Le eventuali modifiche, purche' non snaturino le finalita' del                  
progetto, sono autorizzate dal Responsabile del Servizio competente,            
con proprio atto formale.                                                       
In caso di mancato invio della relazione entro i termini previsti,              
non verra' disposta la liquidazione dei finanziamenti relativi al               
secondo e terzo anno di progetto e si provvedera' al reintroito delle           
somme erogate.                                                                  
Art. 7                                                                          
Relazione finale di valutazione,                                                
rendicontazione della spesa                                                     
e procedure per la revoca dei finanziamenti                                     
A conclusione del progetto, i beneficiari dei contributi sono tenuti            
ad inviare alla Regione, ed in copia al CTT territorialmente                    
competente, una relazione finale contenente la valutazione                      
complessiva degli interventi realizzati ed il rendiconto delle spese            
effettivamente sostenute, sia per la parte di spesa a carico del                
contributo regionale, sia per quella sostenuta con proprie risorse da           
tutti i soggetti che collaborano al progetto.                                   
Qualora le spese effettivamente sostenuto risultassero inferiori al             
finanziamento concesso, lo stesso sara' proporzionalmente ridotto.              
Qualora il progetto realizzato risulti difforme da quello finanziato,           
la Regione disporra' la revoca del finanziamento, provvedendo                   
contestualmente al reintroito delle somme erogate.                              
La revoca ed il reintroito vengono disposti, con proprio atto                   
formale, dal Direttore generale competente.                                     
Sono esclusi da ulteriori finanziamenti a valere sul Fondo, i                   
soggetti che non siano in grado di fornire il rendiconto delle                  
attivita' finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non                   
rispondente al progetto finanziato.                                             
I fondi che risultassero disponibili per revoca, per rinuncia del               
beneficiario, o per riduzione del contributo a fronte di minori                 
spese, vengono assegnati ad altri progetti ammissibili fino alla                
approvazione della successiva delibera di Giunta contenente i termini           
per la presentazione delle richieste di finanziamento.                          
La concessione di tali fondi viene disposta, sulla base della                   
graduatoria approvata dalla Giunta regionale, dal Direttore generale            
competente, con propri atti formali. I fondi che risultassero                   
disponibili al termine del triennio verranno mantenuti nel bilancio             
della Regione con vincolo di destinazione.                                      
Il CTT territorialmente competente, a conclusione dei progetti                  
triennali, sulla base dei dati forniti dai soggetti beneficiari dei             
finanziamenti, invia alla Regione una relazione contenente una                  
valutazione dell'efficacia degli interventi realizzati, utilizzando             
gli indicatori previsti dai progetti.                                           
Art. 8                                                                          
Controlli sull'utilizzo dei fondi                                               
La Regione dispone controlli, anche attraverso sopralluoghi, sulla              
destinazione dei finanziamenti e sulla realizzazione degli interventi           
finanziati.                                                                     
Art. 9                                                                          
Relazione annuale                                                               
La Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle disposizioni di cui              
all'art. 127, comma 4, del DPR 309/90, come sostituito dall'art. 1,             
comma 2, della Legge 45/99, trasmette alla Presidenza del Consiglio             
dei Ministri - Dipartimento per gli Affari sociali, non oltre il 28             
febbraio di ogni anno, una relazione sugli interventi finanziati.               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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