REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE SANITA'

COMUNICATO

Circolare 13 luglio 1999, n. 13 - Provvedimento CUF 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Individuazione dei Centri che possono formulare la diagnosi ed il piano terapeutico inerenti a farmaci di costo elevato in patologie severe (Elenco dei Centri di riferimento aggiornato a settembre 1999) *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

Con i provvedimenti indicati in oggetto la Commissione Unica del                
Farmaco ha revisionato e sostituito le "note" riportate nel                     
provvedimento 30 dicembre 1993, relativo alla riclassificazione dei             
medicinali dispensabili con oneri a carico del Servizio sanitario               
nazionale.                                                                      
stato ribadito che le note non hanno effetto retroattivo e pertanto             
non incidono su impieghi terapeutici dei farmaci cui si riferiscono             
per i trattamenti gia' iniziati.                                                
Per taluni farmaci di costo elevato in patologie severe necessitanti            
di un processo diagnostico di particolare impegno e di un progetto              
terapeutico che richiede competenze specifiche di alta                          
specializzazione, e' stata adottata la norma generale che la                    
prescrizione sia possibile anche nel territorio, da parte del medico            
di medicina generale, sulla base di una diagnosi e piano terapeutico            
di centri specializzati, universitari o delle Aziende sanitarie,                
individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e                 
Bolzano.                                                                        
In tale contesto, le Regioni potranno utilizzare i centri e le                  
strutture da esse riconosciute per gli scopi detti, con il piu' ampio           
spazio per la migliore e corretta prescrizione e dispensazione, nel             
territorio, di farmaci altamente specialistici e di costo elevato.              
A tal fine, con nota prot. 48157/BAS del 24 novembre 1998 sono state            
impartite le prime indicazioni cui le Aziende sanitarie erano tenute            
ad attenersi per proporre alla Regione l'elenco dei centri ritenuti             
idonei.                                                                         
Con successiva nota prot. 17467/BAS del 20 aprile 1999 sono stati               
maggiormente precisati i criteri di indirizzo per l'individuazione              
dei centri specializzati, che vengono di seguito riportati.                     
1. Limitazione delle sedi                                                       
Al fine di assicurare la minore variabilita' possibile                          
nell'individuazione e nell'applicazione dei criteri prescrittivi dei            
farmaci di interesse, si ritiene opportuno che, in tutti quei casi              
nei quali cio' non determini situazione di ridotta accessibilita' da            
parte degli assistiti, i Centri di riferimento siano individuati, per           
ciascun territorio di Azienda USL, in numero inferiore o coincidente            
alle aree cliniche contenute nelle singole note.                                
Le Aziende Ospedaliere concordano con l'Azienda USL di riferimento              
territoriale i punti ove esiste la funzione specialistica deputata,             
al fine di contenere il numero delle sedi.                                      
Il Centro di riferimento deve essere una struttura pubblica o privata           
accreditata.                                                                    
2. Responsabilita' - Compiti del centro                                         
Al Centro di riferimento e' riconosciuta la responsabilita' in ordine           
all'appropriatezza della prescrizione nonche' l'attivita' di                    
monitoraggio dei farmaci, avvalendosi dei Servizi farmaceutici per i            
supporti tecnici necessari.                                                     
I Centri di riferimento dovranno dotarsi di protocolli terapeutici e            
dovra' essere individuato lo specialista referente/responsabile.                
Al fine di favorire l'omogeneita' nell'applicazione delle note in               
ambito regionale, l'Assessorato intende svolgere un ruolo di                    
coordinamento, avvalendosi delle competenze tecniche della                      
Commissione regionale del farmaco.                                              
In una prima fase, in relazione alla prevalenza delle patologie                 
interessate, dovranno essere inviati in copia, alla segreteria                  
amministrativa della Commissione, presso l'Assessorato, i protocolli            
relativi alle note: 32, 52, 61 (interferoni alfa), 39 (ormone                   
somatotropo), 51 (inibitori LHRH), 56 (antibiotici), 71 e 71 bis                
(antipsicotici), 74 (follitropina).                                             
In ragione delle peculiarita' riscontrate a livello di Azienda, in              
ordine alla frequenza delle patologie e quindi alla capacita' del               
Centro di riferimento di offrire adeguata risposta, e' demandata al             
Centro medesimo la valutazione in ordine alla opportunita' di                   
individuare centri delegati, pubblici o privati, operanti nel                   
rispetto dei criteri definiti dal Centro, quali ulteriori sedi                  
prescrittive al fine di agevolare l'accesso e la fruibilita' delle              
prescrizioni sul territorio.                                                    
Al Centro di riferimento rimane in capo la responsabilita' in ordine            
alla uniformita' dei criteri prescrittivi e dei protocolli                      
terapeutici.                                                                    
Al termine del primo semestre di applicazione, sara' realizzata una             
verifica dell'esperienza maturata al fine di assumere le relative               
valutazioni e definire le eventuali modifiche che si rendessero                 
necessarie.                                                                     
I Centri specializzati individuati e le eventuali sedi delegate alla            
prescrizione dovranno dotarsi di un timbro o altro elemento                     
conoscitivo che consenta l'immediato riconoscimento della struttura             
autorizzata o della struttura delegata dal Centro indicato. Tale                
timbro dovra' comparire sui piani terapeutici definiti.                         
Il piano terapeutico per ogni singolo paziente, deve contenere la               
diagnosi, la posologia e la durata del trattamento, che decorre dalla           
data di redazione del piano stesso.                                             
Qualora il paziente sia preso in carico dal centro di riferimento, la           
programmazione di eventuali successivi controlli e/o percorsi                   
assistenziali resisi necessari sono assicurati dal Centro stesso, in            
attuazione della deliberazione della Giunta regionale 1296/98 "Linee            
guida per la rimodulazione dell'attivita' specialistica                         
ambulatoriale".                                                                 
Nei casi a decorso cronico e/o di forte impatto sociale delle                   
patologie che necessitano di ripetuti controlli clinici, con ricoveri           
ciclici o interventi a domicilio in forma integrata e con alto                  
livello assistenziale, e' maggiormente congruente la contestualita'             
della somministrazione dei farmaci, in regime di day-hospital o                 
ambulatoriale, con l'erogazione diretta per la prosecuzione della               
terapia.                                                                        
I Centri specializzati di riferimento possono essere utilizzati per             
la dispensazione diretta tramite le farmacie ospedaliere.                       
Qualora i percorsi terapeutici richiedano esclusivamente trattamenti            
ambulatoriali, per il paziente preso in carico, deve essere prevista            
una cartella clinica ambulatoriale con caratteristiche analoghe a               
quelle in uso presso il day-hospital, cosi' come previsto nella                 
citata deliberazione.                                                           
Il piano terapeutico deve essere trasmesso (anche per le prescrizioni           
riguardanti farmaci non sottoposti ad attivazione del registro USL)             
ai Servizi farmaceutici dell'Azienda USL di appartenenza                        
dell'assistito, per le verifiche e controlli previsti dalla normativa           
vigente e reso noto al medico di medicina generale o al pediatra di             
libera scelta.                                                                  
3. Affidamento al medico di medicina generale                                   
La definizione del piano terapeutico consente, a seguito dell'origine           
specialistica della prescrizione, di affidare la prosecuzione della             
terapia al medico di medicina generale che assume quindi la gestione            
complessiva del paziente.                                                       
Per la prosecuzione della terapia, si ricorda inoltre che, in                   
applicazione della Legge 448/98, art. 70 - comma 3 (finanziaria                 
1999), la predisposizione del piano terapeutico da parte dei Centri             
specializzati puo' consentire la prescrizione delle singole                     
confezioni da parte del medico di medicina generale, anche per i                
prodotti disciplinati dall'art. 8 del DLgs 539/92 (cfr. nostra nota             
52934/BAS del 31/12/1998). In tal senso, la trasmissione del piano              
terapeutico ai Servizi farmaceutici aziendali consente di non                   
allegare detto piano, in originale o fotocopia, alla prescrizione del           
medico di medicina generale.                                                    
A conclusione del procedimento, si allega alla presente circolare, e            
di cui costituisce parte integrante, l'elenco dei Centri autorizzati            
dalla Regione Emilia-Romagna per la formulazione delle diagnosi e dei           
piani terapeutici, necessari per la prescrizione a carico del                   
Servizio sanitario nazionale, dei farmaci sottoposti alle note CUF,             
indicate nell'allegato, di cui ai provvedimenti CUF 7 agosto 1998 e             
successive modificazioni ed integrazioni.                                       
In detto elenco sono ricompresi i Centri per la diagnosi e il piano             
terapeutico relativi al fattore VIII ricombinante (Nota CUF 71) gia'            
individuati con precedente lettera di questo Assessorato, prot.                 
11683/SAS del 12 marzo 1999.                                                    
Per ulteriore completezza, si ricorda che l'attivazione del registro            
USL e' prevista per le seguenti note CUF: 12, 30, 32, 39, 40, 51, 52,           
56, 61, 74 (per le quali la prescrizione e' possibile solo su                   
diagnosi e piano terapeutico dei centri specializzati autorizzati),             
65 (con prescrizione e dispensazione riservata a centri ospedalieri),           
8, 9, 15, 41, 42, 59, 77, 79.                                                   
Per la nota CUF 71 la Regione ha richiesto l'attivazione di un                  
registro del Centro di riferimento, per i pazienti seguiti dal centro           
medesimo.                                                                       
Le Direzioni generali, tramite i Servizi competenti, sono tenute a              
vigilare sulla corretta applicazione della normativa di riferimento,            
da parte dei medici prescrittori.Al fine di favorire il coordinamento           
regionale per l'omogenea applicazione delle note e per il                       
monitoraggio dei farmaci prescritti, si invitano le Direzioni                   
generali a segnalare a questo Assessorato il nominativo di un                   
referente aziendale per tutte le informazioni necessarie e relative             
all'attuazione dei provvedimenti emanati dalla CUF.                             
Con la presente, si invitano inoltre, le Aziende sanitarie e gli                
Ordini professionali a darne ampia e capillare diffusione alle                  
categorie interessate.                                                          
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Tiziano Carradori                                                               
Allegato alla Circolare regionale n. 13 del 13 luglio 1999 (prot.               
28849/DIR)                                                                      
Provvedimento CUF 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed                   
integrazioni. Individuazione dei Centri che possono formulare la                
diagnosi ed il piano terapeutico inerenti a farmaci di costo elevato            
in patologie severe.                                                            
(Elenco Centri di riferimento aggiornato a settembre 1999)                      
(segue Allegato)                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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