REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 settembre 1999, n. 1247

Approvazione ai sensi della L.R. 26/87 dei criteri e modalita' per la destinazione ed erogazione dei contributi per le opere finanziabili nel 1999 - Domande presentate entro il 30 ottobre 1998 (in materia di impianti di risalita e stazioni sciistiche) (proposta della Giunta regionale in data 26 luglio 1999, n. 1309) *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1309 del 26             
luglio 1999, recante in oggetto "Proposta al Consiglio regionale di             
approvazione: L.R. 26/87 - Criteri e modalita' per la destinazione ed           
erogazione dei contributi per le opere finanziabili nel 1999 -                  
Domande presentate entro il 30 ottobre 1998" e che qui di seguito si            
trascrive integralmente:                                                        
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Premesso che:                                                                   
- la Legge 24 agosto 1987, n. 26 ha disciplinato per piu' di dieci              
anni le azioni di rinnovo e revisione degli impianti di risalita, la            
sistemazione ambientale delle aree interessate dagli impianti stessi            
e dalle piste di discesa oltre all'ammodernamento ad essi connessi;             
- la Regione ha concorso, con l'erogazione di contributi al sostegno            
delle azioni su richiamate che sono finalizzate allo sviluppo del               
turismo appenninico bistagionale, alla riqualificazione delle                   
stazioni sciistiche, al miglioramento dei livelli di sicurezza degli            
impianti e delle attrezzature;                                                  
ritenuto pertanto opportuno organizzare con specifici criteri e                 
modalita' la destinazione ed erogazione dei contributi per rispondere           
adeguatamente alle esigenze dell'economia montana favorendo                     
l'ampliamento della stagione turistica;                                         
dato atto che secondo quanto disposto all'art. 6, comma 4 della                 
citata L.R. 26/87, le domande di contributo sono state presentate               
alle Comunita' Montane entro il 30/10/1998 e da queste trasmesse alla           
Regione entro il 30/11/1998;                                                    
preso atto che alla suddetta scadenza hanno risposto numerosi                   
operatori con proposte significative e confacenti allo spirito di               
innovazione e riqualificazione sopra indicato;                                  
riscontrato che allo stato attuale i criteri applicati nei precedenti           
programmi abbisognano di integrazioni e semplificazioni anche alla              
luce di recenti norme nazionali;                                                
valutato pertanto opportuno predisporre gli specifici criteri per               
avviare il programma relativo all'esercizio finanziario in corso,               
individuando anche percorsi amministrativi semplificati e conformi ai           
concetti di trasparenza e sussidiarieta' ormai consolidati nella                
gestione dei fondi regionali;                                                   
considerata la peculiarieta' che le Comunita' Montane rivestono nella           
programmazione dei territori di loro competenza anche in materia di             
sviluppo socio-economico e quindi il ruolo che esse possono assumere            
nella pianificazione degli interventi e nella loro gestione;                    
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995,           
esecutiva, con la quale sono state fissate le direttive per                     
l'esercizio delle funzioni dirigenziali;                                        
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Turismo e Qualita' Aree turistiche dr. Stefano Vannini, in ordine               
alla regolarita' tecnica della presente deliberazione ai sensi                  
dell'articolo 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e della deliberazione            
di Giunta regionale 2541/95;                                                    
- del parere favorevole espresso in ordine alla legittimita' della              
medesima deliberazione reso dal Direttore generale Cultura e Turismo,           
dr. Alessandro Chili, ai sensi del citato articolo di legge e della             
citata deliberazione;                                                           
su proposta del Presidente incaricato in materia di turismo,                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di proporre al Consiglio regionale l'approvazione dell'allegato,                
parte integrante e sostitutiva del presente atto, inerente: "L.R.               
26/87 ôCriteri e modalita' per la destinazione ed erogazione dei                
contributi per le opere finanziabili nel 1999' - Domande presentate             
entro il 30 ottobre 1998".                                                      
ALLEGATO                                                                        
L.R. 26/87 "Criteri e modalita' per la destinazione ed erogazione dei           
contributi per le opere finanziabili nel 1999" - Domande presentate             
entro il 30 ottobre 1998                                                        
Premessa                                                                        
ormai consolidato lo sviluppo del turismo invernale e della neve                
nell'Appennino emiliano-romagnolo, e, particolarmente in alcune zone            
(area del Cimone, Corno alle Scale, Alto Appennino Reggiano e                   
Parmense), rappresenta una realta' turistica di rilievo, con notevole           
presenza di impianti di risalita, di stazioni sciistiche e di piste             
sciabili e rafforzata negli ultimi anni da una affluenza di turisti             
significativa.                                                                  
Appare opportuno, pertanto ammodernare e razionalizzare gli impianti            
di risalita, rendendo piu' efficienti le stazioni sciistiche, ai fine           
di favorire la fruizione ottimale degli impianti durante tutto l'arco           
della stagione invernale.                                                       
Nel contempo, risultando non soddisfacente il funzionamento degli               
impianti nella stagione estiva, occorre prevedere la possibilita' di            
rendere pluristagionale l'uso degli impianti medesimi, laddove                  
determinate "aree" consentano una diversa fruizione turistica                   
(escursionismo, turismo verde correlato alla presenza di parchi                 
naturali, soggiorni climatici, ecc.).                                           
Un turismo appenninico pluristagionale evita inoltre di concentrare,            
in uno spazio temporale ristretto l'incidenza delle spese fisse di              
gestione e di ammortamento legate al funzionamento degli impianti di            
risalita e delle infrastrutture, diluendo tali oneri gestionali                 
nell'arco dell'intero anno solare.                                              
Criteri generali                                                                
L'azione della Regione e' finalizzata:                                          
1) a favorire l'esecuzione di lavori di ammodernamento degli impianti           
e delle attrezzature nei principali comparti sciistici regionali;               
tali opere vanno comunque riferite ad un piu' vasto quadro                      
programmatico di intervento per le infrastrutture turistiche                    
appenniniche;                                                                   
2) a contribuire alla innovazione tecnologica e di prodotto (sviluppo           
dello sci alpino, oltreche' dello sci da fondo, sci-alpinismo,                  
escursionismo invernale), tesa soprattutto al rilancio dei centri               
sciistici regionali, in un'ottica di sviluppo sostenibile                       
dell'Appennino e del turismo bianco;                                            
3) a favorire la pluristagionalizzazione del turismo appenninico                
regionale; a diversificare ed arricchire l'offerta turistica,                   
privilegiando quegli interventi che favoriscano, in modo tangibile,             
una apertura pluristagionale degli impianti di risalita o                       
un'allungamento della stagione turistica estiva, in modo da                     
consentire una utilizzazione piu' razionale degli impianti e delle              
strutture.                                                                      
Interventi ammessi (L.R. 26/87, artt. 3 e 4)                                    
A) Art. 3 - Sistemazione ambientale delle aree interessate da                   
impianti di risalita e piste di discesa, relativi piazzali e strade             
di servizio. Mediante interventi finalizzati alla realizzazione delle           
opere di regimazione idraulica, piantumazioni e inerbimenti.                    
In particolare, saranno considerate prioritarie quelle opere che                
consentano il recupero o la riqualificazione dell'ambiente paesistico           
tipico dell'area d'intervento e cioe':                                          
- opere di regimazioni idrauliche che utilizzino, come vettori, i               
corsi d'acqua esistenti;                                                        
- consolidamenti di versanti e/o di scarpate eseguiti con materiali             
biocompatibili (pietre, fascine, biostuoie ecc.);                               
- ripristini geomorfologici migliorativi dell'assetto delle piste               
esistenti;                                                                      
- piantumazioni di essenze forestali adatte;                                    
- mantenimento e/o recupero di siti ambientali tipici (specchi                  
d'acqua naturali, zone umide, torbiere).                                        
B) Art. 4 - Revisioni generali e speciali degli impianti di risalita            
a fune come da Decreto del Ministero dei Trasporti 2 gennaio 1985, n.           
23, nonche' altri interventi straordinari di rimodernamento                     
concernenti impianti, attrezzature e immobili.                                  
Di tali interventi, si definisce il seguente ordine prioritario:                
1) revisioni generali e speciali degli impianti di risalita a fune;             
2) interventi straordinari riguardanti il rimodernamento di impianti,           
attrezzature e immobili, consistenti in opere che: a) ottimizzano il            
rapporto impianti-piste con particolare riguardo agli aspetti legati            
alla sicurezza (barriere di delimitazione fuori pista,                          
cartellonistica, mezzi adeguati di battitura piste, ecc.); b)                   
realizzino un ammodernamento tecnologico degli impianti e delle                 
stazioni sciistiche (gestione informatizzata delle presenze, della              
distribuzione di sky-pass, connessioni in rete con stazioni limitrofe           
o con il sistema meteo regionale, ecc.); c) consentano un risparmio             
energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili, per gli impianti, le            
infrastrutture e gli immobili di pertinenza; d) permettano il                   
collegamento fisico tra piste e/o tra sistemi sciistici o aree                  
sciabili omogenee, soprattutto in relazione agli impianti di                    
innevamento artificiale.                                                        
Soggetti beneficiari                                                            
Rispetto alle tipologie d'intervento richiamate in narrativa, possono           
beneficiare dei contributi i proprietari o gestori di impianti a fune           
o di stazione sciistica, in particolare:                                        
- imprese private, singole o associate, societa' e consorzi a                   
capitale misto pubblico e privato;                                              
- Enti locali territoriali e relativi consorzi ed altri Enti                    
pubblici.                                                                       
Forme e misure dei contributi                                                   
A) Interventi di sistemazione ambientale                                        
Il contributo, in misura non superiore al 50% della spesa                       
ammissibile, verra' erogato in due rate, di cui la prima, pari al 75%           
del contributo medesimo, all'atto della concessione e la seconda a              
seguito di verifica da compiersi dalla Comunita' Montana competente             
per territorio non prima di dieci mesi dal termine dei lavori.                  
B) Interventi per le revisioni generali, per revisioni speciali degli           
impianti a fune e per l'ammodernamento di attrezzature ed immobili              
I contributi per questi interventi vengono concessi, nella misura               
massima del 70% della spesa ammissibile ed erogati in un'unica                  
soluzione sulla base del consuntivo dei lavori.                                 
Iter procedurale                                                                
Per la programmazione, la gestione, gli accertamenti, i sopralluoghi            
e quant'altro necessario ai fini dell'erogazione dei contributi la              
Regione si avvale delle Comunita' Montane competenti per territorio.            
1) Le domande di contributo sono presentate alla Regione, tramite le            
Comunita' Montane di appartenenza entro il 30 ottobre di ogni anno.             
Alla domanda dovra' essere allegato il progetto schematico                      
dell'intervento e la relazione tecnica descrittiva.                             
2) Le Comunita' Montane, in raccordo con le Provincie competenti, per           
territorio, provvedono all'istruttoria delle domande ad esse                    
pervenute e trasmettono alla Regione Emilia-Romagna - Servizio                  
Turismo e Qualita' Aree turistiche - il proprio provvedimento                   
deliberativo che dovra' contenere: - l'elenco delle domande istruite;           
- l'elenco degli interventi ritenuti ammissibili e l'importo relativo           
in ordine di priorita'; - l'elenco degli interventi ritenuti non                
ammissibili, con le relative motivazioni. Il calcolo, da parte delle            
Comunita' Montane, dell'importo ammissibile dovra' tenere conto che:            
- sara' esclusa l'IVA, quando questa non rappresenta un costo per il            
richiedente; - le spese per progettazione e direzione dei lavori non            
devono superare il 10% dell'intero importo ammissibile; - i prezzi              
delle opere edilizie e, piu' in generale, dei lavori previsti, devono           
essere congruenti con quelli dei prezziari regionali in vigore, salvo           
particolari esigenze debitamente documentate.                                   
3) La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria delle Comunita'             
Montane, e, ove necessario, del parere preventivo del competente                
Servizio provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali,             
tenendo conto dei criteri di priorita' indicati nella presente                  
direttiva e del quadro organico delle richieste, provvede                       
all'adozione del programma degli interventi finanziato nell'anno                
successivo a quello di presentazione delle domande.                             
4) Alla concessione ed impegno del contributo ammissibile provvedera'           
il Direttore generale Cultura a Turismo con proprio atto ai sensi               
della delibera della Giunta regionale 2541/95.                                  
5) Le Comunita' Montane provvederanno all'istruttoria finale                    
tecnico-amministrativa dei progetti, ai fini della liquidazione,                
inviando al Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche la proposta             
di erogazione del contributo.                                                   
6) Alla liquidazione provvedera' il Responsabile del Servizio Turismo           
e Qualita' Aree turistiche con proprio specifico atto.                          
7) Le Comunita' Montane dovranno assicurare un monitoraggio puntuale            
sugli interventi finanziati. La Regione si riserva di effettuare                
verifiche sui cantieri in atto avvertendo i beneficiari dei                     
contributi e le Provincie competenti per territorio.".                          
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione               
referente "Scuola, Cultura e Turismo" di questo Consiglio regionale,            
giusta nota prot. n. 10816 del 15 settembre 1999;                               
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,                           
delibera:                                                                       
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con                   
deliberazione in data 26 luglio 1999, progr. n. 1309, riportate nel             
presente atto deliberativo.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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