DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 settembre 1999, n. 1247
Approvazione ai sensi della L.R. 26/87 dei criteri e modalita' per la destinazione ed erogazione dei contributi per le opere finanziabili nel 1999 - Domande presentate entro il 30 ottobre 1998 (in materia di impianti di risalita e stazioni sciistiche) (proposta della Giunta regionale in data 26 luglio 1999, n. 1309) *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1309 del 26
luglio 1999, recante in oggetto "Proposta al Consiglio regionale di
approvazione: L.R. 26/87 - Criteri e modalita' per la destinazione ed
erogazione dei contributi per le opere finanziabili nel 1999 -
Domande presentate entro il 30 ottobre 1998" e che qui di seguito si
trascrive integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- la Legge 24 agosto 1987, n. 26 ha disciplinato per piu' di dieci
anni le azioni di rinnovo e revisione degli impianti di risalita, la
sistemazione ambientale delle aree interessate dagli impianti stessi
e dalle piste di discesa oltre all'ammodernamento ad essi connessi;
- la Regione ha concorso, con l'erogazione di contributi al sostegno
delle azioni su richiamate che sono finalizzate allo sviluppo del
turismo appenninico bistagionale, alla riqualificazione delle
stazioni sciistiche, al miglioramento dei livelli di sicurezza degli
impianti e delle attrezzature;
ritenuto pertanto opportuno organizzare con specifici criteri e
modalita' la destinazione ed erogazione dei contributi per rispondere
adeguatamente alle esigenze dell'economia montana favorendo
l'ampliamento della stagione turistica;
dato atto che secondo quanto disposto all'art. 6, comma 4 della
citata L.R. 26/87, le domande di contributo sono state presentate
alle Comunita' Montane entro il 30/10/1998 e da queste trasmesse alla
Regione entro il 30/11/1998;
preso atto che alla suddetta scadenza hanno risposto numerosi
operatori con proposte significative e confacenti allo spirito di
innovazione e riqualificazione sopra indicato;
riscontrato che allo stato attuale i criteri applicati nei precedenti
programmi abbisognano di integrazioni e semplificazioni anche alla
luce di recenti norme nazionali;
valutato pertanto opportuno predisporre gli specifici criteri per
avviare il programma relativo all'esercizio finanziario in corso,
individuando anche percorsi amministrativi semplificati e conformi ai
concetti di trasparenza e sussidiarieta' ormai consolidati nella
gestione dei fondi regionali;
considerata la peculiarieta' che le Comunita' Montane rivestono nella
programmazione dei territori di loro competenza anche in materia di
sviluppo socio-economico e quindi il ruolo che esse possono assumere
nella pianificazione degli interventi e nella loro gestione;
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995,
esecutiva, con la quale sono state fissate le direttive per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Turismo e Qualita' Aree turistiche dr. Stefano Vannini, in ordine
alla regolarita' tecnica della presente deliberazione ai sensi
dell'articolo 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e della deliberazione
di Giunta regionale 2541/95;
- del parere favorevole espresso in ordine alla legittimita' della
medesima deliberazione reso dal Direttore generale Cultura e Turismo,
dr. Alessandro Chili, ai sensi del citato articolo di legge e della
citata deliberazione;
su proposta del Presidente incaricato in materia di turismo,
a voti unanimi e palesi, delibera:
di proporre al Consiglio regionale l'approvazione dell'allegato,
parte integrante e sostitutiva del presente atto, inerente: "L.R.
26/87 ôCriteri e modalita' per la destinazione ed erogazione dei
contributi per le opere finanziabili nel 1999' - Domande presentate
entro il 30 ottobre 1998".
ALLEGATO
L.R. 26/87 "Criteri e modalita' per la destinazione ed erogazione dei
contributi per le opere finanziabili nel 1999" - Domande presentate
entro il 30 ottobre 1998
Premessa
ormai consolidato lo sviluppo del turismo invernale e della neve
nell'Appennino emiliano-romagnolo, e, particolarmente in alcune zone
(area del Cimone, Corno alle Scale, Alto Appennino Reggiano e
Parmense), rappresenta una realta' turistica di rilievo, con notevole
presenza di impianti di risalita, di stazioni sciistiche e di piste
sciabili e rafforzata negli ultimi anni da una affluenza di turisti
significativa.
Appare opportuno, pertanto ammodernare e razionalizzare gli impianti
di risalita, rendendo piu' efficienti le stazioni sciistiche, ai fine
di favorire la fruizione ottimale degli impianti durante tutto l'arco
della stagione invernale.
Nel contempo, risultando non soddisfacente il funzionamento degli
impianti nella stagione estiva, occorre prevedere la possibilita' di
rendere pluristagionale l'uso degli impianti medesimi, laddove
determinate "aree" consentano una diversa fruizione turistica
(escursionismo, turismo verde correlato alla presenza di parchi
naturali, soggiorni climatici, ecc.).
Un turismo appenninico pluristagionale evita inoltre di concentrare,
in uno spazio temporale ristretto l'incidenza delle spese fisse di
gestione e di ammortamento legate al funzionamento degli impianti di
risalita e delle infrastrutture, diluendo tali oneri gestionali
nell'arco dell'intero anno solare.
Criteri generali
L'azione della Regione e' finalizzata:
1) a favorire l'esecuzione di lavori di ammodernamento degli impianti
e delle attrezzature nei principali comparti sciistici regionali;
tali opere vanno comunque riferite ad un piu' vasto quadro
programmatico di intervento per le infrastrutture turistiche
appenniniche;
2) a contribuire alla innovazione tecnologica e di prodotto (sviluppo
dello sci alpino, oltreche' dello sci da fondo, sci-alpinismo,
escursionismo invernale), tesa soprattutto al rilancio dei centri
sciistici regionali, in un'ottica di sviluppo sostenibile
dell'Appennino e del turismo bianco;
3) a favorire la pluristagionalizzazione del turismo appenninico
regionale; a diversificare ed arricchire l'offerta turistica,
privilegiando quegli interventi che favoriscano, in modo tangibile,
una apertura pluristagionale degli impianti di risalita o
un'allungamento della stagione turistica estiva, in modo da
consentire una utilizzazione piu' razionale degli impianti e delle
strutture.
Interventi ammessi (L.R. 26/87, artt. 3 e 4)
A) Art. 3 - Sistemazione ambientale delle aree interessate da
impianti di risalita e piste di discesa, relativi piazzali e strade
di servizio. Mediante interventi finalizzati alla realizzazione delle
opere di regimazione idraulica, piantumazioni e inerbimenti.
In particolare, saranno considerate prioritarie quelle opere che
consentano il recupero o la riqualificazione dell'ambiente paesistico
tipico dell'area d'intervento e cioe':
- opere di regimazioni idrauliche che utilizzino, come vettori, i
corsi d'acqua esistenti;
- consolidamenti di versanti e/o di scarpate eseguiti con materiali
biocompatibili (pietre, fascine, biostuoie ecc.);
- ripristini geomorfologici migliorativi dell'assetto delle piste
esistenti;
- piantumazioni di essenze forestali adatte;
- mantenimento e/o recupero di siti ambientali tipici (specchi
d'acqua naturali, zone umide, torbiere).
B) Art. 4 - Revisioni generali e speciali degli impianti di risalita
a fune come da Decreto del Ministero dei Trasporti 2 gennaio 1985, n.
23, nonche' altri interventi straordinari di rimodernamento
concernenti impianti, attrezzature e immobili.
Di tali interventi, si definisce il seguente ordine prioritario:
1) revisioni generali e speciali degli impianti di risalita a fune;
2) interventi straordinari riguardanti il rimodernamento di impianti,
attrezzature e immobili, consistenti in opere che: a) ottimizzano il
rapporto impianti-piste con particolare riguardo agli aspetti legati
alla sicurezza (barriere di delimitazione fuori pista,
cartellonistica, mezzi adeguati di battitura piste, ecc.); b)
realizzino un ammodernamento tecnologico degli impianti e delle
stazioni sciistiche (gestione informatizzata delle presenze, della
distribuzione di sky-pass, connessioni in rete con stazioni limitrofe
o con il sistema meteo regionale, ecc.); c) consentano un risparmio
energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili, per gli impianti, le
infrastrutture e gli immobili di pertinenza; d) permettano il
collegamento fisico tra piste e/o tra sistemi sciistici o aree
sciabili omogenee, soprattutto in relazione agli impianti di
innevamento artificiale.
Soggetti beneficiari
Rispetto alle tipologie d'intervento richiamate in narrativa, possono
beneficiare dei contributi i proprietari o gestori di impianti a fune
o di stazione sciistica, in particolare:
- imprese private, singole o associate, societa' e consorzi a
capitale misto pubblico e privato;
- Enti locali territoriali e relativi consorzi ed altri Enti
pubblici.
Forme e misure dei contributi
A) Interventi di sistemazione ambientale
Il contributo, in misura non superiore al 50% della spesa
ammissibile, verra' erogato in due rate, di cui la prima, pari al 75%
del contributo medesimo, all'atto della concessione e la seconda a
seguito di verifica da compiersi dalla Comunita' Montana competente
per territorio non prima di dieci mesi dal termine dei lavori.
B) Interventi per le revisioni generali, per revisioni speciali degli
impianti a fune e per l'ammodernamento di attrezzature ed immobili
I contributi per questi interventi vengono concessi, nella misura
massima del 70% della spesa ammissibile ed erogati in un'unica
soluzione sulla base del consuntivo dei lavori.
Iter procedurale
Per la programmazione, la gestione, gli accertamenti, i sopralluoghi
e quant'altro necessario ai fini dell'erogazione dei contributi la
Regione si avvale delle Comunita' Montane competenti per territorio.
1) Le domande di contributo sono presentate alla Regione, tramite le
Comunita' Montane di appartenenza entro il 30 ottobre di ogni anno.
Alla domanda dovra' essere allegato il progetto schematico
dell'intervento e la relazione tecnica descrittiva.
2) Le Comunita' Montane, in raccordo con le Provincie competenti, per
territorio, provvedono all'istruttoria delle domande ad esse
pervenute e trasmettono alla Regione Emilia-Romagna - Servizio
Turismo e Qualita' Aree turistiche - il proprio provvedimento
deliberativo che dovra' contenere: - l'elenco delle domande istruite;
- l'elenco degli interventi ritenuti ammissibili e l'importo relativo
in ordine di priorita'; - l'elenco degli interventi ritenuti non
ammissibili, con le relative motivazioni. Il calcolo, da parte delle
Comunita' Montane, dell'importo ammissibile dovra' tenere conto che:
- sara' esclusa l'IVA, quando questa non rappresenta un costo per il
richiedente; - le spese per progettazione e direzione dei lavori non
devono superare il 10% dell'intero importo ammissibile; - i prezzi
delle opere edilizie e, piu' in generale, dei lavori previsti, devono
essere congruenti con quelli dei prezziari regionali in vigore, salvo
particolari esigenze debitamente documentate.
3) La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria delle Comunita'
Montane, e, ove necessario, del parere preventivo del competente
Servizio provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali,
tenendo conto dei criteri di priorita' indicati nella presente
direttiva e del quadro organico delle richieste, provvede
all'adozione del programma degli interventi finanziato nell'anno
successivo a quello di presentazione delle domande.
4) Alla concessione ed impegno del contributo ammissibile provvedera'
il Direttore generale Cultura a Turismo con proprio atto ai sensi
della delibera della Giunta regionale 2541/95.
5) Le Comunita' Montane provvederanno all'istruttoria finale
tecnico-amministrativa dei progetti, ai fini della liquidazione,
inviando al Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche la proposta
di erogazione del contributo.
6) Alla liquidazione provvedera' il Responsabile del Servizio Turismo
e Qualita' Aree turistiche con proprio specifico atto.
7) Le Comunita' Montane dovranno assicurare un monitoraggio puntuale
sugli interventi finanziati. La Regione si riserva di effettuare
verifiche sui cantieri in atto avvertendo i beneficiari dei
contributi e le Provincie competenti per territorio.".
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Scuola, Cultura e Turismo" di questo Consiglio regionale,
giusta nota prot. n. 10816 del 15 settembre 1999;
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 26 luglio 1999, progr. n. 1309, riportate nel
presente atto deliberativo.