DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 23 settembre 1999, n. 1253
Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attivita' commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 (proposta della Giunta regionale in data 7 settembre 1999, n. 1604)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione progr. n. 1604 del 7 settembre 1999, con
cui la Giunta regionale ha assunta l'iniziativa per l'individuazione
dei criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti
alle attivita' commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4
della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;
preso atto delle modifiche ed integrazioni apportate sulla predetta
proposta dalla Commissione consiliare "Attivita' produttive", in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
10854 in data 16 settembre 1999, nonche' delle modificazioni
apportate in sede di discussione consiliare;
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della
disciplina relativa al settore del commercio;
vista la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del
commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114"
ed in particolare il comma 2 dell'art, 3 ove si stabilisce che il
Consiglio regionale adotta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore
della medesima, un atto contenente i criteri di pianificazione
territoriale ed urbanistica riferiti al settore commerciale, sulla
base degli indirizzi generali fissati all'art. 2 e le disposizioni
per i Comuni e le Province di cui all'art. 4 della legge medesima;
rilevato che l'art. 4 della summenzionata L.R. 14/99 stabilisce che i
criteri regionali di pianificazione territoriale ed urbanistica
riferiti al settore commerciale debbono contenere:
a) le definizioni delle tipologie che costituiscono specificazione
dell'art. 4 del DLgs n. 114 del 1998, eventualmente suddivise per le
categorie merceologiche di cui al comma 1 dell'art. 5 di detto
decreto e per tipologie dimensionali;
b) l'articolazione degli indirizzi per l'insediamento delle attivita'
commerciali riferite ai diversi ambiti territoriali previsti dal
comma 3 dell'art. 6 del DLgs n. 114 del 1998, ivi compresi gli
indirizzi per l'insediamento degli esercizi di vicinato;
c) gli indirizzi ai fini dell'individuazione delle aree da destinare
agli insediamenti commerciali;
d) le condizioni e i criteri cui i Comuni e le Province devono
attenersi per l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici,
delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi
strutture di vendita;
e) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilita' veicolare e
pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard e
parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di
vendita;
f) i criteri per incentivare l'ammodernamento e la qualificazione
delle strutture di vendita esistenti.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2856 del 30 dicembre
1998, con la quale si e' provveduto ad affidare un incarico alla
societa' Tecnicoop Sc a rl per l'elaborazione di documenti inerenti
gli adempimenti previsti dagli artt. 6 e 10 del DLgs 114/98;
vista altresi' la determinazione della Direzione generale alla
Presidenza della Giunta n. 2106 del 23 marzo 1999, con la quale e'
stato costituito un gruppo di lavoro a carattere interdisciplinare
per la predisposizione di proposte per gli adempimenti previsti dal
DLgs 114/98;esaminata la proposta dei "Criteri di pianificazione
territoriale ed urbanistica riferiti alle attivita' commerciali in
sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 14/99", elaborati
dal Servizio regionale competente, con la collaborazione della
societa' Tecnicoop e del gruppo di lavoro interdisciplinare
surrichiamato;
sentite, in appositi incontri, le rappresentanze degli Enti locali,
delle associazioni d'impresa, delle organizzazioni sindacali e delle
associazioni dei consumatori, ai sensi di quanto stabilito ai commi 3
e 4 dell'art. 1 della L.R. 14/99;
ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione nei termini
fissati dalla summenzionata L.R. 14/99, della suddetta proposta di
criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle
attivita' commerciali in sede fissa;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare i "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica
riferiti alle attivita' commerciali in sede fissa, in applicazione
dell'art, 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14" allegati alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle
attivita' commerciali in sede fissa in applicazione dell'art. 4 della
L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio in
sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114"
INDICE
1. Criteri per la definizione della superficie di vendita e delle
tipologie di esercizi commerciali - art. 4, lett. A), L.R. 14/99
2. Articolazione degli indirizzi per l'insediamento delle attivita'
commerciali - L.R. 14/99, art. 4, lett. B) 2.1 Indirizzi per la
definizione degli ambiti della programmazione degli insediamenti
commerciali 2.2 Indirizzi per l'insediamento delle attivita'
commerciali riferiti ai diversi ambiti territoriali
3. Indirizzi in materia di urbanistica ai fini dell'individuazione
delle aree da destinare agli insediamenti commerciali in sede fissa
in relazione alle diverse tipologie di strutture - L.R. 14/99, art.
4, lett. C) 3.1 Indirizzi generali 3.2 Metodologia per gli
adempimenti dei Comuni
4. Condizioni e criteri cui i Comuni e le Province devono attenersi
per l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici, delle
aree idonee per la localizzazione di strutture di vendita - L.R.
14/99, art. 4, lettere C) e D) 4.1 Indirizzi per l'insediamento degli
esercizi di vicinato 4.2 Indirizzi per l'insediamento delle medie
strutture di vendita 4.3 Indirizzi per l'insediamento delle grandi
strutture di vendita
5. Requisiti urbanistici per la realizzazione delle strutture
commerciali 5.1 Standard urbanistici, criteri per incentivare
l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture di vendita
esistenti - L.R. 14/99, art. 4, lettere E) ed F) 5.2 Dotazioni di
parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci 5.3
Accessibilita'
1. Criteri per la definizione della superficie di vendita e delle
tipologie di esercizi commerciali - art. 4, lett. A), L.R. 14/99
1.1 I Comuni e le Province, nei propri strumenti di pianificazione e
nei regolamenti, articolano le indicazioni e le norme relative alle
attivita' di commercio al dettaglio in sede fissa con riferimento
alle tipologie di esercizi commerciali e ai due settori merceologici
definiti nel DLgs 31 marzo 1998, n. 114, nonche' alle specificazioni
definite nel presente provvedimento.
1.2 I due settori merceologici sono i seguenti:
a) vendita di prodotti alimentari,
b) vendita di prodotti non alimentari.
1.3 Le tipologie fondamentali di esercizi commerciali, in termini di
classi dimensionali, sono le seguenti:
a) esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi
superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con
popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, e a 250 mq. nei
comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti;
b) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie
superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq. nei
comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a
2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti;
c) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di
vendita superiore ai limiti definiti per le medie strutture di
vendita.
1.4 I Comuni articolano, ai fini dell'adeguamento dei propri
strumenti urbanistici generali ed attuativi, le norme relative alle
medie e grandi strutture di vendita di cui al precedente punto 1.3 in
relazione ai due settori merceologici e alla seguente ulteriore
specificazione in classi dimensionali:
a) medio-piccole strutture di vendita: gli esercizi e i centri
commerciali cosi' come definiti nel DLgs 31 marzo 1998, n. 114 aventi
superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato
e fino a 800 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a
10.000 abitanti e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione
residente superiore a 10.000 abitanti;
b) medio-grandi strutture di vendita: gli esercizi e i centri
commerciali aventi superficie di vendita superiore a 800 mq. fino a
1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000
abitanti, e gli esercizi e centri commerciali aventi superficie di
vendita superiore a 1.500 mq. fino a 2.500 mq. nei comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
c) grandi strutture di vendita di livello superiore: le grandi
strutture di vendita alimentari di almeno 4.500 mq. di superficie di
vendita e le grandi strutture non alimentari di almeno 10.000 mq. di
superficie di vendita.
Al fine dell'applicazione degli standard, nel caso di esercizi che
vendono prodotti alimentari e non alimentari si applicano le norme
riferite agli esercizi del settore alimentare, salvo che la
superficie di vendita riservata al settore alimentare risulti
inferiore al 3% di quella complessiva.
1.5 Per popolazione residente si intende quella risultante dal dato
anagrafico riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.
1.6 Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende,
ai sensi dell'art 4 del DLgs 114/98, la misura dell'area o delle aree
destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi,
scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti,
adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente
all'esercizio di vendita.
Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a
magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti
tecnici e altri servizi per i quali non e' previsto l'ingresso dei
clienti, nonche' gli spazi di "avancassa" purche' non adibiti
all'esposizione di merci.
1.7 Si definisce centro commerciale una media o una grande struttura
di vendita nella quale piu' esercizi commerciali sono inseriti in una
struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. I centri
commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attivita'
paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.).
Nell'ambito dei centri commerciali si definiscono:
- centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi,
considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi
di vicinato, salvo l'eventuale presenza di una medio-piccola
struttura;
- centri commerciali d'attrazione gli altri, suddivisi in:
- attrazione di livello superiore se comprensivi di grandi strutture
alimentari di livello superiore, di cui al punto 1.3, lettera c), e
comunque di medie o grandi strutture alimentari le cui superfici di
vendita complessivamente superano i 4.500 mq. o di grandi strutture
non alimentari di livello superiore, di cui al punto 1.3, lettera c),
e comunque di medie o grandi strutture non alimentari le cui
superfici di vendita superino complessivamente i 10.000 mq.;
- attrazione di livello inferiore se comprensivi di medie strutture
e/o di grandi strutture le cui superfici risultano complessivamente
inferiori ai limiti di 4.500 mq. di superficie di vendita per le
strutture alimentari e di 10.000 mq. per le strutture non alimentari
e con superficie territoriale non superiore a 5 ettari.
Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella
risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al
dettaglio in esso presenti.
Per quanto riguarda le norme sulle procedure autorizzative, i centri
commerciali sono equiparati a singoli esercizi aventi una superficie
di vendita pari alla loro superficie di vendita complessiva; analoga
equiparazione e' stabilita per quanto riguarda gli indirizzi,
direttive e requisiti urbanistici, salvo diverse specifiche
disposizioni contenute nei punti successivi.
Non costituisce centro commerciale un'aggregazione di esercizi di
vendita nell'ambito di una o piu' unita' edilizie destinate anche ad
altre funzioni non commerciali, costituita da piu' esercizi di
vicinato, eventualmente con la presenza anche di medio-piccole
strutture di vendita, e da esercizi paracommerciali e ricreativi con
accessi separati ancorche' collocati in contenitori contigui e
caratterizzati da attrattivita' unitaria per gli utenti.
Per tali aggregazioni, definibili "complessi commerciali di vicinato"
o "gallerie commerciali di vicinato" non si considera la superficie
di vendita complessiva: sia le procedure autorizzative, sia gli
indirizzi, direttive e requisiti urbanistici di cui ai punti
successivi si applicano con riferimento ai singoli esercizi.
1.8 Negli strumenti urbanistici e ai fini dei presenti indirizzi si
definisce area commerciale integrata un'area di norma interessante
almeno due ettari di superficie territoriale, specialmente dedicata
al commercio, all'interno della quale esista o venga progettata una
pluralita' di edifici per strutture commerciali, per attivita'
paracommerciali, per attivita' ricreative ed altri servizi
complementari. L'area commerciale integrata deve comprendere piu'
strutture di medie e/o grandi dimensioni. Essa e' configurabile come
complesso organico quanto a fruibilita' per gli utenti e dotata di
servizi esterni comuni (quali parcheggi, percorsi pedonali, parchi
gioco per ragazzi e simili), ma costituita da piu' unita' edilizie
autonome realizzate o da realizzarsi anche in tempi diversi. Dal
punto di vista della collocazione urbanistica, dell'organizzazione
insediativa, dell'accessibilita' e degli effetti sul territorio
queste zone sono da considerare unitariamente nell'ambito di un piano
urbanistico attuativo; viceversa le procedure autorizzative nonche'
le dotazioni pertinenziali di cui al successivo punto 5.2.4 saranno
riferite agli interventi realizzativi delle singole unita' edilizie.
Il livello dell'area commerciale integrata e' definito dalla presenza
o meno di singole grandi strutture di livello superiore, cosi' come
sopra definite al punto 1.4 lettera c), o dalla superficie
territoriale totale.
Si definisce di livello superiore l'area commerciale integrata che
comprende piu' strutture di cui almeno una grande struttura di
livello superiore alimentare o non alimentare, e comunque qualora
superi la superficie territoriale di 5 ettari.
Tali aree sono definite poli funzionali in quanto costituite da parte
del territorio ad elevata specializzazione funzionale e a forte
attrattivita' e pertanto sottoposte alle procedure di programmazione
e di intervento individuate nella normativa regionale in materia di
pianificazione territoriale e di programmazione urbanistica.
2. Articolazione degli indirizzi per l'insediamento delle attivita'
commerciali - L.R. 14/99, art. 4, lett. B)
2.1 Indirizzi per la definizione degli ambiti della programmazione
degli insediamenti commerciali
2.1.1 Al fine di realizzare la pianificazione territoriale
urbanistica degli insediamenti delle attivita' commerciali, come
stabilito agli artt. 5 e 6 della L.R. 14/99, nonche' di procedere
alle valutazioni previste dall'art. 7 della medesima, le Province e i
Comuni tengono conto delle caratteristiche dei diversi ambiti
territoriali come definiti dalla normativa regionale di
pianificazione territoriale ed urbanistica e dagli strumenti
urbanistici comunali con riferimento alle tendenze evolutive
socio-economiche, insediative e dell'assetto strutturale della rete
distributiva.
In particolare i Piani territoriali di coordinamento provinciale
(PTCP) - e, in fase di prima attuazione, la Conferenza dei servizi di
cui all'art. 7 della L.R. 14/99 - provvedono alla individuazione
delle aree metropolitane omogenee, come successivamente definite al
punto 2.2.4, e delle aree sovracomunali di cui alle lettere a) e b)
del comma 3 dell'art. 6 del DLgs 114/98 e delle aree montane, rurali
e di minore consistenza demografica di cui all'art. 9 della L.R.
14/99.
2.1.2 Le Province o la Conferenza dei servizi, in fase di prima
attuazione, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 14/99, per
l'individuazione degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai
fini della programmazione commerciale, tengono conto in primo luogo
dell'assetto e della gerarchizzazione del sistema insediativo e delle
aree sovracomunali di gravitazione determinate dall'assetto delle
reti dei servizi e delle reti infrastrutturali; a questo riguardo
costituisce riferimento la definizione delle "citta' regionali" e dei
"centri ordinatori" come definiti dal Piano territoriale regionale e
dai Piani territoriali di coordinamento provinciale vigenti. In
secondo luogo tengono conto di eventuali specifiche connotazioni
delle gravitazioni commerciali evidenziate da analisi sulla mobilita'
e sulle abitudini di acquisto.
2.1.3 Le Province, con i PTCP o la Conferenza dei servizi, in fase di
prima attuazione, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 14/99,
articolano le proprie previsioni individuando di norma:
a) gli eventuali ambiti territoriali idonei alla collocazione delle
aree che costituiscono parte del territorio ad elevata
specializzazione funzionale, ovvero i poli funzionali programmati in
relazione alla capacita' di sopportare forte attrazione di mobilita',
idonei alla localizzazione di centri commerciali di livello
superiore, come definiti al punto 1.7, e di aree commerciali
integrate di livello superiore, come definite al punto 1.8;
b) le aree sovracomunali configurabili come bacino di utenza per gli
insediamenti commerciali e per le eventuali restanti grandi strutture
di vendita, centri commerciali e aree commerciali integrate,
considerando l'intero territorio provinciale e individuando in prima
approssimazione, un bacino di utenza per ciascuno dei centri urbani
riconosciuti come "citta' regionali" o "centri ordinatori";
c) eventuali sub-partizioni delle aree sovracomunali di cui alla
lettera precedente, qualora, in relazione alle caratteristiche
orografiche e infrastrutturali del territorio, si configurino come
specifici bacini di utenza per strutture di vendita di medio-grandi
dimensioni di cui al precedente punto 1.4 che sono di piu' limitata
attrazione sovracomunale.
Le delibere della Conferenza dei servizi contenenti le suddette
individuazioni sono inviate alla Regione per conoscenza.
2.2 Indirizzi per l'insediamento delle attivita' commerciali riferiti
ai diversi ambiti territoriali
2.2.1 Nel definire le scelte di pianificazione territoriale e
urbanistica riferiti al settore commerciale i Comuni e le Province
perseguono gli obiettivi specifici di miglioramento della qualita'
urbana e del servizio commerciale e si attengono agli indirizzi volti
a conseguire un razionale ed equilibrato assetto della rete
distributiva definiti nei commi successivi con riferimento ai diversi
ambiti territoriali.
2.2.2 Nelle aree urbane centrali di consolidata presenza commerciale,
considerati componente qualificante del sistema insediativo
policentrico regionale, l'obiettivo specifico consiste nel
consolidamento e qualificazione della capacita' attrattiva, della
funzione aggregativa e sociale e della vivibilita' dell'area.
Per conseguire tale obiettivo si reputa necessario porre in essere le
seguenti azioni:
a) incentivare processi di qualificazione di area volti a migliorare
la vivibilita' dei luoghi di aggregazione e l'efficacia
dell'attivita' delle imprese;
b) programmare lo sviluppo e la qualificazione del piccolo commercio
di vicinato alimentare e non alimentare puntando a potenziarne
l'integrazione e la concentrazione, favorendo la continuita' della
presenza di vetrine commerciali e di attivita' di servizio lungo i
fronti delle strade commerciali, anche attraverso apposite normative
urbanistiche di controllo dei cambi d'uso;
c) potenziare la gamma dei servizi culturali, artigianali, di
ritrovo, ristoro e svago, quali ulteriori componenti
dell'attrattivita' dell'area;
d) qualificare la presenza del commercio su aree pubbliche;
e) prevedere l'inserimento di medie strutture, centri commerciali di
vicinato e complessi commerciali di vicinato di norma nell'ambito di
programmi di riqualificazione urbana o altri piani urbanistici
attuativi o attraverso progetti di valorizzazione commerciale di cui
all'art. 8 della L.R. 14/99, secondo modalita' e in localizzazioni
che siano sinergiche con la rete preesistente;
f) favorire l'accessibilita' dell'area con i mezzi pubblici e
comunque secondo modalita' compatibili con la struttura insediativa;
g) nei centri storici e nelle aree urbane centrali puo' essere
previsto di norma l'insediamento di centri commerciali di vicinato o
di complessi commerciali di vicinato evitando l'insediamento di
grandi strutture di vendita di livello superiore e centri commerciali
d'attrazione.
I Comuni individuano le aree urbane centrali considerando in esse le
aree urbane caratterizzate da una elevata e radicata compresenza di
funzioni.
In esse vanno comprese, oltre al centro storico, le fasce urbane di
"prima periferia", contraddistinte da assetti insediativi ad alta
densita' ma carenti di adeguate infrastrutture di supporto.
2.2.3 Nelle aree di consolidata presenza commerciale nella periferia
urbana, considerate come risorsa indispensabile per il miglioramento
della vita sociale dei quartieri e per la prevenzione dei fenomeni di
degrado, l'obiettivo specifico consiste nella qualificazione e nel
potenziamento degli assi commerciali e dei nuclei di servizio
esistenti.
Per conseguire tale obiettivo si reputa necessario porre in essere le
seguenti azioni:
a) integrare e completare la gamma dei servizi lungo gli assi
commerciali esistenti;
b) prevedere la presenza di medie strutture di vendita e di complessi
commerciali di vicinato, come definiti al punto 1.7, privilegiando le
azioni di razionalizzazione di medie strutture di vendita esistenti e
dei complessi commerciali di vicinato, e favorendo operazioni di
ammodernamento delle strutture esistenti;
c) prevedere nuovi insediamenti privilegiando le operazioni di
riqualificazione urbana o di riconversione di insediamenti dismessi
anche per l'incremento e diversificazione dell'offerta commerciale,
laddove cio' possa avere effetti sinergici di rafforzamento di assi o
nuclei commerciali preesistenti;
d) migliorare l'assetto e l'arredo di piazze, slarghi, isole
pedonali, ovvero creare nuove aree qualificate di aggregazione urbana
e per il commercio su aree pubbliche.
2.2.4 Negli ambiti territoriali sovracomunali di cui al punto 2.1.2
nonche' negli ambiti periurbani delle aree metropolitane, intese come
sistemi urbani complessi sovracomunali, caratterizzati da fenomeni di
diffusione urbana, considerati come componenti della citta' vasta e
configurabili, con riferimento alle grandi strutture di commercio,
come un unico bacino di utenza, fatte salve le aree di cui ai
precedenti punti 2.2.2 e 2.2.3, l'obiettivo specifico consiste nella
programmazione integrata della rete distributiva e nella
razionalizzazione della presenza e delle possibilita' di insediamento
delle strutture di vendita medio-grandi e grandi, avendo come
riferimento le abitudini di consumo della popolazione, l'equilibrio
dell'assetto territoriale e la limitazione degli impatti
socio-economici e ambientali.
Per conseguire tale obiettivo si reputa necessario porre in essere le
seguenti azioni:
a) armonizzare ed eventualmente integrare la presenza di grandi
strutture commerciali;
b) razionalizzare l'accessibilita' nelle aree ove si sono insediate
grandi strutture commerciali;
c) favorire la concentrazione delle grandi e medie strutture in aree
commerciali integrate collocate in prossimita' dei nodi
infrastrutturali che garantiscano la massima accessibilita';
d) prevedere nuove aree per il commercio di vicinato e per medie e
grandi strutture in connessione con le nuove previsioni insediative e
con specifiche tendenze alla crescita demografica;
e) escludere possibilita' insediative per medie e grandi strutture di
commercio poco vocate dal punto di vista dell'accessibilita'.
2.2.5 Nei centri di minore consistenza demografica, in particolare
della montagna e della pianura distanti dai maggiori poli dei
servizi, considerati come rete insediativa diffusa con essenziali
funzioni di presidio e valorizzazione del territorio, l'obiettivo
specifico consiste nel mantenimento di nuclei di servizio integrati,
e, ove occorra, nella creazione di esercizi commerciali
polifunzionali.
Per conseguire tale obiettivo si reputa necessario porre in essere le
seguenti azioni:
a) favorire la persistenza e il consolidamento dei nuclei di
servizio, inserendo nuove opportunita' urbanistiche volte alla
qualificazione della presenza del commercio;
b) nei casi di effettivo pericolo di desertificazione della rete,
prevedere espressamente spazi e modalita' per la formazione di
esercizi commerciali polifunzionali, eventualmente comprendenti anche
servizi di pubblica utilita';
c) qualificare gli spazi per l'aggregazione urbana valorizzando anche
le aree per il commercio su aree pubbliche.
2.2.6 In tutti gli ambiti territoriali si persegue inoltre
l'obiettivo del contenimento dell'uso urbano del territorio,
privilegiando l'insediamento delle strutture di vendita in aree gia'
utilizzate per funzioni urbane rispetto all'urbanizzazione di nuove
aree.
3. Indirizzi in materia di urbanistica ai fini dell'individuazione
delle aree da destinare agli insediamenti commerciali in sede fissa
in relazione alle diverse tipologie di strutture - L.R. 14/99, art.
4, lett. C)
3.1 Indirizzi generali
3.1.1 I Comuni e le Province nel determinare le scelte di
pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore
commerciale valutano lo stato di fatto della rete e delle
potenzialita' urbanistiche per il commercio, con riferimento alle
aree urbane consolidate, alle aree da riqualificare, alle aree per
nuovi insediamenti e alle aree specialistiche.
3.1.2 La Conferenza dei servizi convocata dalla Provincia, nella fase
di prima attuazione, e i PTCP, nella fase a regime, secondo quanto
previsto dagli artt. 5 e 7 della L.R. 14/99 provvedono a valutare e
ad individuare le aree che costituiscono parte del territorio ad
elevata specializzazione funzionale caratterizzate da forte
attrattivita' idonee a localizzare aree commerciali integrate e con
la previsione di dotazioni strutturali che consentano la
sostenibilita' del carico urbanistico.
3.2 Metodologia per gli adempimenti dei Comuni
3.2.1 I Comuni, entro sei mesi dall'emanazione dei presenti criteri,
valutano la conformita' dei propri strumenti urbanistici generali e
attuativi ai medesimi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della
L.R. 14/99.
3.2.2 Le indicazioni metodologiche per le operazioni da compiersi da
parte dei Comuni sono le seguenti:
a) un'analisi della rete commerciale in essere, costituita quanto
meno dalla localizzazione e consistenza di ciascuna media o grande
struttura di vendita e dalla localizzazione delle aree o assi o
fronti ove si concentra il commercio di vicinato;
b) la valutazione del dimensionamento, anche in termini di raffronto
con i dati disponibili a livello provinciale e regionale, in
riferimento: alla popolazione residente e/o gravitante, alle scelte
urbanistiche generali del Comune in materia di sviluppo insediativo,
e alle tendenze socio-demografiche, con particolare riferimento alle
esigenze che emergono dalle mutazioni della struttura familiare e
delle classi di eta' della popolazione;
c) una valutazione dell'efficacia della dislocazione attuale della
rete delle strutture di vendita rispetto all'accessibilita'
(veicolare, ciclabile, pedonale, con i mezzi pubblici) da parte
dell'utenza, ivi compresi i portatori di handicap;
d) un'analisi delle previsioni del PRG vigente, consistente nella
mappatura delle possibilita' di insediamento di strutture commerciali
e delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento;
e) la individuazione delle aree urbane centrali di cui al punto
2.2.2;
f) la formulazione degli orientamenti dell'Amministrazione riguardo
all'evoluzione della rete stessa nelle diverse parti del territorio,
con particolare riferimento alle aree commerciali consolidate, agli
esercizi di vicinato, alle possibilita' di insediamento di medie
strutture di vendita, e alle eventuali aree suscettibili di ospitare
grandi strutture di vendita;
g) la riformulazione delle norme dello strumento urbanistico generale
riguardanti i tipi d'uso commerciali e relativi standard e requisiti
di insediamento, per adeguarla alla casistica di tipologie, di
merceologie, di forme di aggregazione di cui al punto 1 e agli
indirizzi, direttive e requisiti di insediamento previsti nei
restanti punti del presente provvedimento;
h) la riformulazione delle norme urbanistiche relative alle zone di
possibile insediamento di attivita' commerciali per adeguarle agli
orientamenti dell'Amministrazione di cui alla precedente lettera f) e
agli indirizzi, direttive e requisiti del presente provvedimento;
i) l'eventuale individuazione di nuove opportunita' urbanistiche ove
ammettere l'insediamento delle diverse tipologie di attivita'
commerciali.
3.2.3 In linea di indirizzo, nello strumento urbanistico generale, il
commercio di vicinato sara' considerato una delle destinazioni d'uso
ammesse, insieme ad altre, nelle zone prevalentemente residenziali e
miste e, in particolare, negli ambiti urbani consolidati e negli
ambiti da riqualificare; le medie strutture, in particolare le
medio-piccole, saranno di norma una delle destinazioni ammesse nelle
zone urbane a carattere misto, consolidate o da riqualificare, ma
possono anche essere individuate in zone per nuovi insediamenti e in
zone specialistiche, ovvero nei poli funzionali. Le grandi strutture
di vendita saranno di norma collocate o realizzabili nei poli
funzionali di tipo specialistico.
3.2.4 In particolare le grandi strutture di vendita di livello
superiore, di cui al punto 1.4, lettera c), i centri commerciali di
livello superiore, di cui al punto 1.7 e le aree commerciali
integrate con superficie territoriale superiore a 5 ettari devono
sempre essere collocate in zone specialistiche ovvero in poli
funzionali.
3.2.5 Qualora i Comuni ritengano di procedere ai sensi del comma 2
dell'art. 6 della L.R. 14/99 adottano i provvedimenti prescelti in
variante allo strumento urbanistico generale vigente per introdurre
le modifiche normative ed eventualmente cartografiche necessarie. La
relazione illustrativa del o dei provvedimenti comprende i contenuti
di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), del precedente comma
3.2.2.
3.2.6 Qualora il Comune ritenga di procedere ai sensi del comma 3
dell'art. 6 della L.R. 14/99 e' tenuto a predisporre, ai fini della
preparazione della Conferenza dei servizi di cui all'art. 7 della
medesima legge:
- una relazione illustrativa con i medesimi contenuti di cui sopra;
- il testo delle modifiche o integrazioni alla normativa dello
strumento urbanistico proposto alla Conferenza.
3.2.7 I Comuni, ai sensi di quanto fissato al comma 5 dell'art. 6 del
DLgs 114/98, entro 6 mesi dall'emanazione dei presenti criteri
adottano inoltre:
a) una delibera che, sulla base degli indirizzi generali di cui
all'art. 2 della L.R. 14/99, e dei presenti criteri, fissa i criteri
per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento
di sede e l'ampliamento di medie strutture di vendita, secondo le
metodologie di cui al punto 3.2. I Comuni dovranno procedere ad una
verifica periodica degli standard di servizio raggiunto dalla rete
distributiva;
b) le modifiche regolamentari per introdurre le norme sul
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al
trasferimento o all'ampliamento di medie strutture di vendita.
I Comuni, inoltre, ai sensi degli artt. 8 e 10 della L.R. 14/99,
adottano, entro lo stesso termine e in fase di prima applicazione,
appositi atti contenenti:
a) l'individuazione delle aree in cui promuovere i progetti di
valorizzazione commerciale, anche ai sensi di quanto specificatamente
previsto al comma 9 dell'art. 8;
b) la perimetrazione e regolamentazione di specifiche aree o
complessi di immobili in centri storici;
c) la classificazione delle botteghe storiche.
4. Condizioni e criteri cui i Comuni e le Province devono attenersi
per l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici, delle
aree idonee per la localizzazione di strutture di vendita - L.R.
14/99, art. 4, lettere C) e D)
4.1 Indirizzi per l'insediamento degli esercizi di vicinato
4.1.1 I Comuni, attraverso la propria strumentazione urbanistica,
prevedono prioritariamente la possibilita' di insediamento di
esercizi di vicinato negli ambiti urbani a funzione residenziale o
mista, come precisato al punto 3.2.3.
4.1.2 I Comuni non prevedono, di norma, la possibilita' di
insediamento di nuovi esercizi di vicinato:
- nelle aree produttive ecologicamente attrezzate ovvero nelle aree
industriali di maggiore rilevanza e impatto ambientale;
- in fregio alla viabilita' urbana principale di scorrimento come
definita dallo strumento urbanistico generale o dal Piano urbano del
traffico (PUT) ai sensi del Codice della strada;
- nelle zone rurali, al di fuori dei nuclei abitati.
I Comuni possono tuttavia definire nella disciplina urbanistica
condizioni di ammissibilita' di nuovi esercizi di vicinato anche
nelle situazioni suddette.
4.2 Indirizzi per l'insediamento delle medie strutture di vendita
4.2.1 Nel definire la disciplina urbanistica e i criteri per il
rilascio di nuove autorizzazioni per medie strutture di vendita i
Comuni privilegiano l'obiettivo primario del rafforzamento del ruolo
commerciale dei centri storici e delle aree di consolidata presenza
di servizi commerciali.
4.2.2 I Comuni articolano le norme relative alle medie strutture di
vendita in relazione ai due settori merceologici di cui al precedente
punto 1.2 e alla specificazione in classi dimensionali contenuta nel
punto 1.4.
4.2.3 I Comuni individuano nell'ambito dello strumento urbanistico
generale le zone o comparti nei quali si ritenga ammissibile ed
idoneo l'insediamento di medie strutture di vendita, in coerenza con
le altre scelte dello stesso dello strumento urbanistico, con le
eventuali previsioni del PUT ove vigente, con le indicazioni della
zonizzazione acustica di cui alla Legge 447/95, con gli obiettivi dei
Programmi di riqualificazione urbana di cui alla L.R. 3 luglio 1998,
n. 19 ove approvati o previsti, osservando i seguenti criteri:
a) al fine di evitare la diffusione di esercizi isolati e di
localizzazioni incongrue, non sono insediabili di norma medie
strutture di vendita, fatte salve quelle eventualmente preesistenti,
nel territorio extraurbano;
b) in relazione alla zonizzazione acustica, non sono insediabili
medie strutture di vendita nelle zone classificate nelle classi I e
II, mentre per le altre zone acustiche dovra' essere valutata la
compatibilita', ponendo specifici limiti in relazione ai caratteri
della classe stessa;
c) le nuove medie strutture di vendita sono insediabili
prioritariamente: - nell'ambito o in contiguita' di aree di
consolidata presenza di servizi commerciali, con funzione di
rafforzamento dell'attrattivita' dell'area stessa, e in particolare
nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art.
8 della L.R. 14/99 specie qualora si tratti di strutture di vendita
di prodotti alimentari, - lungo gli assi della viabilita' urbana
principale (di scorrimento e di quartiere), cosi' come definita dallo
strumento urbanistico generale o dal PUT;
d) nell'individuazione delle possibilita' di insediamento delle
medio-grandi strutture di vendita, i Comuni sono tenuti a considerare
le eventuali influenze sovracomunali, con riferimento alle aree
configurabili come unico bacino di utenza, definite dalle Province ai
sensi del precedente punto 2, e a valutare i possibili impatti dei
nuovi insediamenti commerciali sull'ambiente, sulla mobilita' e sulla
rete dei servizi pubblici e privati preesistente; in particolare
devono essere considerati gli effetti del traffico indotto sulla rete
stradale in relazione al tipo di accessibilita' previsto, alle
caratteristiche geometriche delle sedi stradali e al loro stato di
congestione;
e) l'insediamento di medio-grandi strutture di vendita, di cui al
precedente punto 1.4, anche qualora avvenga per cambio d'uso di
edifici preesistenti, puo' essere consentito solo: - in aree gia'
assoggettate ad un piano urbanistico attuativo; - previa approvazione
di un piano urbanistico attuativo, anche al fine di prevedere nella
convenzione gli impegni relativi alle opere di mitigazione ambientale
e/o di miglioramento dell'accessibilita' ritenute necessarie; -
oppure nel caso che sia previsto nell'ambito di Progetti di
valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. 14/99.
4.3 Indirizzi per l'insediamento delle grandi strutture di vendita
4.3.1 I Comuni e le Province, nell'adeguamento dei rispettivi
strumenti di pianificazione ai sensi degli art. 5 e 6 della L.R.
14/99 si attengono ai seguenti criteri:
a) nel definire gli ambiti territoriali, da parte delle Province, e
le zone urbanistiche, da parte dei Comuni, ove sia possibile
insediare nuove grandi strutture di vendita devono essere valutati i
possibili impatti dei nuovi insediamenti sull'ambiente, sulla
mobilita' e sulla rete dei servizi pubblici e privati preesistente;
in particolare devono essere considerati gli effetti del traffico
indotto sulla rete stradale in relazione al tipo di accessibilita'
previsto, alle caratteristiche geometriche delle sedi stradali e al
loro stato di congestione, avendo riguardo al fatto che i progetti a
corredo delle domande per grandi strutture dovranno contenere idonee
simulazioni dei prevedibili flussi generati/attratti nelle ore di
punta dalle strutture commerciali, al fine di verificare la
compatibilita' degli stessi con le densita' veicolari ordinarie sulla
viabilita' esistente e l'efficacia delle soluzioni proposte. Le
specifiche indicazioni riferite ai parametri di valutazione saranno
contenute nell'atto di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), della
L.R. 14/99;
b) l'insediamento di grandi strutture di vendita e di aree
commerciali integrate, anche qualora avvenga per cambio d'uso di
edifici preesistenti, puo' essere consentito solo: - in aree gia'
assoggettate ad un piano urbanistico attuativo che contempli
specificamente tale insediamento; - previa approvazione di un piano
urbanistico attuativo preventivo, anche al fine di prevedere nella
convenzione gli impegni relativi alle opere di mitigazione ambientale
e/o miglioramento dell'accessibilita' ritenute necessarie;
c) l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita di livello
superiore di cui al punto 1.4, lettera c), puo' essere previsto
esclusivamente in poli funzionali, in ambiti configurabili come aree
commerciali integrate di cui al precedente punto 1.8;
d) per l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita di
prodotti alimentari o centri commerciali comprendenti grandi
superfici alimentari, a parita' di altre condizioni sono da
preferirsi le localizzazioni nelle quali e' piu' elevata la quantita'
di popolazione residente rispetto al bacino d'utenza e dotate di una
efficace accessibilita' tale da minimizzare l'impatto sul sistema
viario;
e) l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita di prodotti
non alimentari potra' essere previsto: - in ambiti a destinazione
specialistica, o comunque in aree specificamente destinate dai piani
urbanistici ad ospitare piu' strutture commerciali, dotate di un
sistema integrato di accessi e di parcheggi; - in ambiti nei quali si
siano formate nel tempo aggregazioni di grandi o medie strutture
commerciali, anche non adeguatamente attrezzate ed integrate, e nei
quali l'insediamento di ulteriori strutture possa consentire e
assicurare la razionalizzazione e il miglioramento del sistema di
accessi e dei parcheggi; - in aree gia' insediate, nelle quali si
verifichi la dismissione delle precedenti funzioni, che possano
essere validamente destinate a funzioni anche commerciali.
5. Requisiti urbanistici per la realizzazione delle strutture
commerciali
5.1 Standard urbanistici, criteri per incentivare l'ammodernamento e
la riqualificazione delle strutture di vendita esistenti - L.R.14/99,
art. 4, lettere E) ed F)
5.1.1 In materia di aree da cedere ad uso pubblico per standard
urbanistici, fino all'approvazione di una riforma della legge
regionale sulla tutela e uso del territorio si applicano le norme
della L.R. 47/78 e successive modificazioni e integrazioni, con le
seguenti precisazioni:
a) agli esercizi di vicinato e ricompresi in ambiti prevalentemente
residenziali sono applicabili le norme sugli standard relative agli
insediamenti residenziali;
b) alle medie e grandi strutture commerciali, ancorche' inserite in
ambiti comprendenti altre funzioni, si applicano sempre le norme
specifiche sugli standard relative agli insediamenti commerciali;
c) nel caso di medie o grandi strutture di vendita collocate fuori o
ai margini dei centri abitati in posizione tale per cui le aree da
cedere ad uso pubblico non siano di fatto utilizzabili dalla
popolazione residente nella zona circostante, ne' siano utilizzabili
come parcheggi scambiatori per l'accesso al centro urbano con mezzi
collettivi, i Comuni possono stabilire nella convenzione la gestione
privata delle stesse a cura del gestore della struttura commerciale.
5.1.2 Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento,
alla qualificazione e al consolidamento della rete preesistente, i
Comuni possono prevedere la "monetizzazione" parziale o totale delle
dotazioni prescritte in materia di aree per parcheggi pubblici e
verde pubblico, nel rispetto dei limiti e condizioni definite dalla
legislazione regionale in materia, nei seguenti casi:
a) nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di aree
urbane di cui all'art. 8 della L.R. 14/99 qualora sia previsto dal
progetto che l'accesso dell'utenza avvenga prevalentemente a piedi o
con i mezzi collettivi o con veicoli leggeri, e purche' gli
interventi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione
edilizia e all'ampliamento di edifici preesistenti. Le dotazioni di
cui al punto precedente sono comunque da richiedere nel caso di
interventi di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e
ricostruzione, di nuova costruzione;
b) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di
preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il
limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita
precedentemente autorizzata e purche' non si superi con l'ampliamento
il limite dimensionale delle medie strutture di vendita;
c) nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o
complessi commerciali di vicinato, purche' nell'ambito dei centri
storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al
cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici
preesistenti.
5.1.3 Le risorse finanziarie in tal modo acquisite dai Comuni sono
riservate al miglioramento dell'accessibilita' con mezzi pubblici o
piste ciclabili e al reperimento e alla realizzazione di parcheggi
pubblici e verde pubblico nell'ambito del contesto urbano coinvolto
dall'intervento.
5.2 Dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e
scarico merci
5.2.1 Parcheggi pertinenziali di uso comune: definizione e misure.
I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o porzioni di aree
o di costruzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio
esclusivo di un determinato insediamento.
Nei parcheggi pertinenziali, le dimensioni lineari del singolo posto
auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a
m. 2,5 x 4,8.
Ai fini del rispetto della Legge 24 marzo 1989, n. 122, la superficie
convenzionale di un "posto auto", comprensiva dei relativi spazi di
disimpegno, si considera pari a mq. 25.
5.2.2 Localizzazione e organizzazione dei parcheggi pertinenziali di
uso comune.
I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro
commerciale devono essere di uso comune, ossia destinati a tutti i
clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da
essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi;
possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie
della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure
degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle
ore e nei giorni in cui l'attivita' di cui sono pertinenza e' chiusa.
I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa
unita' edilizia che contiene l'unita' o le unita' immobiliari di cui
sono pertinenza; possono altresi' essere localizzati anche in altra
area o unita' edilizia posta in un ragionevole raggio di
accessibilita' pedonale, purche' permanentemente asservita alla
funzione di parcheggio pertinenziale, e purche' collegata alla
struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiede,
attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.
I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta
dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico di cui al
precedente punto 5.1, senza sovrapposizioni.
Nel caso di strutture di vendita con piu' di cento dipendenti per
turno di lavoro e' opportuno che nell'ambito dei parcheggi
pertinenziali sia individuata una porzione specifica destinata ai
dipendenti della struttura.
Nel caso di strutture con parcheggi pertinenziali per una capienza
complessiva di piu' di 100 posti-auto, e dislocati in piu' gruppi di
posti-auto con accessi differenziati, e' prescritto l'impianto di
segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso piu'
opportuno in relazione alla disponibilita' di posti.
In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso,
e adottati tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione
dei parcheggi e l'accessibilita' da questi ai punti di vendita, con
particolare riferimento al superamento delle barriere
architettoniche.
5.2.3 Caratteristiche tipologiche dei parcheggi pertinenziali.
I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e
alberati, oppure in soluzioni interrate o fuori terra, anche
multipiano, secondo i limiti di edificazione stabiliti dal PRG.
Nel caso di grandi parcheggi sono da preferire, nella disciplina
urbanistica comunale, le soluzioni interrate e/o pluripiano che
minimizzino l'estensione della superficie che viene
impermeabilizzata.
Tali soluzioni sono da prescrivere in particolare nel caso di
parcheggi pertinenziali di capienza superiore a 100 posti-auto in
aree ad elevata permeabilita', quali i terrazzi fluviali e i conoidi
dell'alta pianura.
5.2.4 Dotazione minima di aree destinate a parcheggi pertinenziali
per la clientela
Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le dotazioni
necessarie di parcheggi pertinenziali per la clientela, in relazione
alle diverse tipologie di commercio e merceologie e in relazione alle
diverse zone urbane, rispettando comunque i seguenti valori minimi:
a) esercizi di vicinato: va richiesta di norma la medesima dotazione,
in termini quantitativi, che e' richiesta per la funzione
residenziale, fermo restando che si deve trattare di spazi aperti
direttamente accessibili da parte della clientela;
b) medie e grandi strutture di vendita di prodotti alimentari: - per
esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni
30 mq. di superficie di vendita o frazione; - per esercizi da 400
fino a 800 mq. di superfici di vendita: 1 posto-auto ogni 18 mq. di
superficie di vendita o frazione; - per esercizi da 800 fino a 1.500
mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 13 mq. di superficie
di vendita o frazione; - per esercizi con oltre 1.500 mq. di
superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 8 mq. di superficie di
vendita o frazione;
c) medie e grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari: -
per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto
ogni 40 mq. di superficie di vendita o frazione; - per esercizi da
400 mq. fino a 800 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 25
mq. di superficie di vendita o frazione; - per esercizi da 800 mq.
fino a 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 20 mq.
di superficie di vendita o frazione; - per esercizi con oltre 1.500
mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 16 mq. di superficie
di vendita o frazione;
d) centri commerciali: la dotazione richiesta e' pari a quella che
risulta considerando la somma delle superfici di vendita degli
esercizi per la vendita di prodotti alimentari, separatamente, la
somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di
prodotti non alimentari, ed applicando a tali somme le dotazioni
richieste ai sensi delle precedenti lettere b) e c).
Nel caso di centri commerciali, complessi commerciali di vicinato o
aree commerciali integrate, alle dotazioni richieste di parcheggi
pertinenziali relativi alle attivita' commerciali si sommano le
dotazioni relative alle altre eventuali funzioni presenti o previste
(pubblici esercizi, attivita' terziarie, attivita' ricreative, ecc.)
nella misura prescritta dallo strumento urbanistico generale.
Nel caso che le diverse attivita' previste utilizzino i parcheggi
pertinenziali in comune in fasce orarie diverse sono ammissibili
corrispondenti riduzioni delle quantita' prescritte.
5.2.5 Casi di possibile riduzione delle dotazioni
Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento, alla
qualificazione e al consolidamento della rete preesistente, i Comuni
possono richiedere dotazioni di parcheggi pertinenziali inferiori a
quelle di cui al precedente punto 5.2.4. nei soli seguenti casi:
a) nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di aree
urbane di cui all'art. 8 della L.R. 14/99 qualora sia previsto dal
progetto che l'accesso dell'utenza avvenga in misura significativa a
piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli leggeri, e purche' gli
interventi siano limitati alla ristrutturazione edilizia e al cambio
d'uso. Le dotazioni di cui al precedente punto 5.2.4 sono comunque da
richiedere nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, di
demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione;
b) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di
preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il
limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita
precedentemente autorizzata, e purche' non si superi con
l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di
vendita;
c) nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o
complessi commerciali in cui non siano compresi esercizi che superano
la dimensione degli esercizi di vicinato, purche' nell'ambito dei
centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano
limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero
di edifici preesistenti.
Nei suddetti casi il Comune puo' richiedere in alternativa la
realizzazione di opere di arredo urbano o di miglioramento
dell'accessibilita' a piedi o con veicoli leggeri.
5.2.6 Posti per motocicli e biciclette
In aggiunta alle dotazioni prescritte di posti-auto, la
strumentazione urbanistica comunale puo' prescrivere adeguate
dotazioni di posti per motocicli e per biciclette, con particolare
riferimento alle medie strutture di vendita.
5.2.7 Aree per il carico e lo scarico delle merci
Le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e le
grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area
pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e
al parcheggio di veicoli merci, dimensionata secondo le esigenze
attese.
Per le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari tale
area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto
meno con un'idonea segnaletica orizzontale e verticale.
Per le grandi strutture di vendita l'area di cui sopra deve essere
delimitata con alberature e/o elementi artificiali eventualmente
amovibili, e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilita'
pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei
veicoli dei clienti.
Per le grandi strutture di vendita e' inoltre preferibile, ove
possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la
clientela, su strade pubbliche diverse.
5.3 Accessibilita'
5.3.1 Per la localizzazione di medie o grandi strutture di vendita
devono essere assicurati requisiti di localizzazione e di
organizzazione degli accessi tali da offrire un'efficace
accessibilita' rispetto al bacino di utenza previsto e da minimizzare
l'impatto della struttura sull'efficienza della rete stradale.
I requisiti di accessibilita' sono cosi' definiti:
a) idoneita' della collocazione rispetto alla gerarchia della rete
viaria;
b) efficacia della collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra
mobilita' individuale e collettiva;
c) efficienza dell'innesto fra viabilita' pubblica e privata.
Per ciascun requisito sono descritti gradi diversi di prestazioni da
assicurare in relazione alla tipologia e alla dimensione della
struttura di vendita. Il raggiungimento di prestazioni piu' elevate
di quelle minime richieste costituisce elemento di priorita' fra
domande concorrenti ai sensi dell'art. 12 della L.R. 14/99.
5.3.2 Requisito a): collocazione rispetto alla gerarchia della rete
viaria:
Si definiscono i seguenti livelli di prestazione:
a1) struttura raggiungibile direttamente da una strada con le
caratteristiche delle strade di tipo A o B di cui all'art. 2 del
Codice della strada o quanto meno con le caratteristiche geometriche
di cui al tipo III CNR (1)
a2) struttura con accesso diretto da strada extraurbana principale
con caratteristiche geometriche quanto meno pari a quelle del tipo IV
CNR
a3) struttura accessibile da strada extraurbana con caratteristiche
geometriche quanto meno pari a quelle del tipo V CNR
a4) struttura raggiungibile direttamente da una strada urbana di
scorrimento, ossia con le caratteristiche delle strade di tipo D di
cui all'art. 2 del Codice della strada (2)
a5) struttura accessibile direttamente da una strada a cui il PUT e/o
il PRG assegna il ruolo di strade urbane di quartiere.
Per le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari con
superficie di vendita di almeno 4.500 mq. si richiede il livello di
prestazione a1).
Per le altre grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si
richiede il livello di prestazione a1), oppure a2), oppure a4).
Per le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si
richiede il livello di prestazione a5) o a2).
Per le grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari si
richiede il livello di prestazione a1), oppure a2), oppure a4). Nel
solo caso di collocazione nell'ambito di preesistenti aggregazioni di
medie o grandi strutture commerciali e' considerato sufficiente anche
il livello di prestazione a3).
Le prestazioni richieste possono essere riconsiderate in sede di PTCP
ovvero di Conferenza dei servizi di cui all'art. 7 della L.R. 14/99
in relazione alle caratteristiche di assetto del sistema insediativo
e di assetto della rete viaria.
5.3.3 Requisito b): collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra
mobilita' individuale e collettiva
Si definiscono i seguenti livelli di prestazione decrescenti:
b1) collocazione a meno di 200 m. da una stazione del servizio
ferroviario regionale o di servizi ferroviari di bacino ad elevata
frequenza;
b2) collocazione presso una fermata di servizi di trasporto urbano
collettivo, in posizione tale che il parcheggio pubblico realizzato
dalla struttura di vendita come standard di urbanizzazione possa
svolgere funzioni di parcheggio scambiatore per il raggiungimento del
centro urbano;
b3) collocazione a meno di cento metri fra l'ingresso alla struttura
e una fermata di servizi di trasporto urbano o suburbano collettivo a
media o elevata frequenza.
Per le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si formula
l'indirizzo di assicurare il livello di prestazione b1) oppure b2).
Per le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si
formula l'indirizzo di assicurare il livello di prestazione b3) o
superiore.
Per le altre medie o grandi strutture di vendita i livelli di
prestazione b1), b2) e b3) sono preferenziali.
Le prestazioni richieste possono essere precisate in sede di PTCP
ovvero di Conferenza dei servizi di cui all'art. 7 della L.R. 14/99
in relazione alle caratteristiche di assetto del sistema insediativo
e di assetto della rete di servizi di trasporto collettivo specifiche
di ciascun bacino di utenza.
In carenza dei requisiti suddetti possono essere eventualmente
definiti obblighi convenzionali, a carico del proponente, riguardanti
l'estensione dei servizi di linea di trasporto collettivo in essere o
per l'attivazione di un servizio privato di trasporto
collettivo-navetta fra la struttura, il centro urbano e il piu'
idoneo nodo di scambio intermodale.
5.3.4 Requisito c): innesto fra viabilita' pubblica e privata
Si definiscono i seguenti livelli di prestazione decrescenti:
c1) innesto ad uso esclusivo della struttura di vendita o della area
commerciale integrata, senza intersezioni a raso;
c2) innesto canalizzato ad uso esclusivo della struttura di vendita o
della area commerciale integrata, con corsie di accelerazione, di
decelerazione e di accumulo di lunghezza adeguata ai flussi di
traffico attesi;
c3) innesto canalizzato ad uso esclusivo della struttura di vendita.
Per le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e per le
aree commerciali integrate si richiede il livello di prestazione c1)
o c2).
Per le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si
richiede il livello di prestazione c2) o c3).
Per le grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari si
richiede il livello di prestazione c2) o c3).
Per le grandi strutture di vendita e per le aree commerciali
integrate il livello di prestazione richiesto puo' essere precisato
in sede di Conferenza di servizi di cui all'art. 9 del DLgs 31 marzo
1998, n. 114, in relazione al volume di traffico atteso.
Per le medie strutture di vendita il livello di prestazione richiesto
puo' essere precisato in sede di strumento urbanistico generale o di
piano attuativo, anche con riferimento alla specifica localizzazione.
(1) Per "raggiungibile direttamente" si intende in questo caso che
fra la strada con le caratteristiche richieste e l'accesso ai
parcheggi pertinenziali della struttura di vendita si percorre un
raccordo stradale di lunghezza non superiore a due chilometri, di
sezione adeguata al traffico atteso, e senza attraversare zone urbane
residenziali.
(2) Per "raggiungibile direttamente" si intende in questo caso che
fra la strada di scorrimento e l'accesso ai parcheggi pertinenziali
della struttura di vendita si percorre un raccordo stradale di
lunghezza non superiore a 500 m. di sezione adeguata al traffico
atteso.