REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 23 settembre 1999, n. 1253

Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attivita' commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 (proposta della Giunta regionale in data 7 settembre 1999, n. 1604)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione progr. n. 1604 del 7 settembre 1999, con            
cui la Giunta regionale ha assunta l'iniziativa per l'individuazione            
dei criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti              
alle attivita' commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4           
della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;                                                
preso atto delle modifiche ed integrazioni apportate sulla predetta             
proposta dalla Commissione consiliare "Attivita' produttive", in sede           
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
10854 in data 16 settembre 1999, nonche' delle modificazioni                    
apportate in sede di discussione consiliare;                                    
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della                    
disciplina relativa al settore del commercio;                                   
vista la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del                 
commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114"           
ed in particolare il comma 2 dell'art, 3 ove si stabilisce che il               
Consiglio regionale adotta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore              
della medesima, un atto contenente i criteri di pianificazione                  
territoriale ed urbanistica riferiti al settore commerciale, sulla              
base degli indirizzi generali fissati all'art. 2 e le disposizioni              
per i Comuni e le Province di cui all'art. 4 della legge medesima;              
rilevato che l'art. 4 della summenzionata L.R. 14/99 stabilisce che i           
criteri regionali di pianificazione territoriale ed urbanistica                 
riferiti al settore commerciale debbono contenere:                              
a) le definizioni delle tipologie che costituiscono specificazione              
dell'art. 4 del DLgs n. 114 del 1998, eventualmente suddivise per le            
categorie merceologiche di cui al comma 1 dell'art. 5 di detto                  
decreto e per tipologie dimensionali;                                           
b) l'articolazione degli indirizzi per l'insediamento delle attivita'           
commerciali riferite ai diversi ambiti territoriali previsti dal                
comma 3 dell'art. 6 del DLgs n. 114 del 1998, ivi compresi gli                  
indirizzi per l'insediamento degli esercizi di vicinato;                        
c) gli indirizzi ai fini dell'individuazione delle aree da destinare            
agli insediamenti commerciali;                                                  
d) le condizioni e i criteri cui i Comuni e le Province devono                  
attenersi per l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici,           
delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi                    
strutture di vendita;                                                           
e) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilita' veicolare e            
pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard e            
parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di                 
vendita;                                                                        
f) i criteri per incentivare l'ammodernamento e la qualificazione               
delle strutture di vendita esistenti.                                           
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2856 del 30 dicembre           
1998, con la quale si e' provveduto ad affidare un incarico alla                
societa' Tecnicoop Sc a rl per l'elaborazione di documenti inerenti             
gli adempimenti previsti dagli artt. 6 e 10 del DLgs 114/98;                    
vista altresi' la determinazione della Direzione generale alla                  
Presidenza della Giunta n. 2106 del 23 marzo 1999, con la quale e'              
stato costituito un gruppo di lavoro a carattere interdisciplinare              
per la predisposizione di proposte per gli adempimenti previsti dal             
DLgs 114/98;esaminata la proposta dei "Criteri di pianificazione                
territoriale ed urbanistica riferiti alle attivita' commerciali in              
sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 14/99", elaborati            
dal Servizio regionale competente, con la collaborazione della                  
societa' Tecnicoop e del gruppo di lavoro interdisciplinare                     
surrichiamato;                                                                  
sentite, in appositi incontri, le rappresentanze degli Enti locali,             
delle associazioni d'impresa, delle organizzazioni sindacali e delle            
associazioni dei consumatori, ai sensi di quanto stabilito ai commi 3           
e 4 dell'art. 1 della L.R. 14/99;                                               
ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione nei termini               
fissati dalla summenzionata L.R. 14/99, della suddetta proposta di              
criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle             
attivita' commerciali in sede fissa;                                            
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
di approvare i "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica           
riferiti alle attivita' commerciali in sede fissa, in applicazione              
dell'art, 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14" allegati alla presente             
deliberazione quale parte integrante e sostanziale.                             
Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle             
attivita' commerciali in sede fissa in applicazione dell'art. 4 della           
L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio in             
sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114"                        
INDICE                                                                          
1. Criteri per la definizione della superficie di vendita e delle               
tipologie di esercizi commerciali - art. 4, lett. A), L.R. 14/99                
2. Articolazione degli indirizzi per l'insediamento delle attivita'             
commerciali - L.R. 14/99, art. 4, lett. B) 2.1 Indirizzi per la                 
definizione degli ambiti della programmazione degli insediamenti                
commerciali 2.2 Indirizzi per l'insediamento delle attivita'                    
commerciali riferiti ai diversi ambiti territoriali                             
3. Indirizzi in materia di urbanistica ai fini dell'individuazione              
delle aree da destinare agli insediamenti commerciali in sede fissa             
in relazione alle diverse tipologie di strutture - L.R. 14/99, art.             
4, lett. C) 3.1 Indirizzi generali 3.2 Metodologia per gli                      
adempimenti dei Comuni                                                          
4. Condizioni e criteri cui i Comuni e le Province devono attenersi             
per l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici, delle               
aree idonee per la localizzazione di strutture di vendita - L.R.                
14/99, art. 4, lettere C) e D) 4.1 Indirizzi per l'insediamento degli           
esercizi di vicinato 4.2 Indirizzi per l'insediamento delle medie               
strutture di vendita 4.3 Indirizzi per l'insediamento delle grandi              
strutture di vendita                                                            
5. Requisiti urbanistici per la realizzazione delle strutture                   
commerciali 5.1 Standard urbanistici, criteri per incentivare                   
l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture di vendita               
esistenti - L.R. 14/99, art. 4, lettere E) ed F) 5.2 Dotazioni di               
parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci 5.3             
Accessibilita'                                                                  
1. Criteri per la definizione della superficie di vendita e delle               
tipologie di esercizi commerciali - art. 4, lett. A), L.R. 14/99                
1.1 I Comuni e le Province, nei propri strumenti di pianificazione e            
nei regolamenti, articolano le indicazioni e le norme relative alle             
attivita' di commercio al dettaglio in sede fissa con riferimento               
alle tipologie di esercizi commerciali e ai due settori merceologici            
definiti nel DLgs 31 marzo 1998, n. 114, nonche' alle specificazioni            
definite nel presente provvedimento.                                            
1.2 I due settori merceologici sono i seguenti:                                 
a) vendita di prodotti alimentari,                                              
b) vendita di prodotti non alimentari.                                          
1.3 Le tipologie fondamentali di esercizi commerciali, in termini di            
classi dimensionali, sono le seguenti:                                          
a) esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi              
superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con                    
popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, e a 250 mq. nei             
comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti;                  
b) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie                   
superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq. nei           
comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a           
2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000               
abitanti;                                                                       
c) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di               
vendita superiore ai limiti definiti per le medie strutture di                  
vendita.                                                                        
1.4 I Comuni articolano, ai fini dell'adeguamento dei propri                    
strumenti urbanistici generali ed attuativi, le norme relative alle             
medie e grandi strutture di vendita di cui al precedente punto 1.3 in           
relazione ai due settori merceologici e alla seguente ulteriore                 
specificazione in classi dimensionali:                                          
a) medio-piccole strutture di vendita: gli esercizi e i centri                  
commerciali cosi' come definiti nel DLgs 31 marzo 1998, n. 114 aventi           
superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato            
e fino a 800 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a               
10.000 abitanti e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione                   
residente superiore a 10.000 abitanti;                                          
b) medio-grandi strutture di vendita: gli esercizi e i centri                   
commerciali aventi superficie di vendita superiore a 800 mq. fino a             
1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000               
abitanti, e gli esercizi e centri commerciali aventi superficie di              
vendita superiore a 1.500 mq. fino a 2.500 mq. nei comuni con                   
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;                              
c) grandi strutture di vendita di livello superiore: le grandi                  
strutture di vendita alimentari di almeno 4.500 mq. di superficie di            
vendita e le grandi strutture non alimentari di almeno 10.000 mq. di            
superficie di vendita.                                                          
Al fine dell'applicazione degli standard, nel caso di esercizi che              
vendono prodotti alimentari e non alimentari si applicano le norme              
riferite agli esercizi del settore alimentare, salvo che la                     
superficie di vendita riservata al settore alimentare risulti                   
inferiore al 3% di quella complessiva.                                          
1.5 Per popolazione residente si intende quella risultante dal dato             
anagrafico riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.                        
1.6 Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende,           
ai sensi dell'art 4 del DLgs 114/98, la misura dell'area o delle aree           
destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi,                     
scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti,            
adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente                    
all'esercizio di vendita.                                                       
Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a             
magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti            
tecnici e altri servizi per i quali non e' previsto l'ingresso dei              
clienti, nonche' gli spazi di "avancassa" purche' non adibiti                   
all'esposizione di merci.                                                       
1.7 Si definisce centro commerciale una media o una grande struttura            
di vendita nella quale piu' esercizi commerciali sono inseriti in una           
struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture             
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. I centri                      
commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attivita'             
paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.).            
Nell'ambito dei centri commerciali si definiscono:                              
- centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi,                 
considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi            
di vicinato, salvo l'eventuale presenza di una medio-piccola                    
struttura;                                                                      
- centri commerciali d'attrazione gli altri, suddivisi in:                      
- attrazione di livello superiore se comprensivi di grandi strutture            
alimentari di livello superiore, di cui al punto 1.3, lettera c), e             
comunque di medie o grandi strutture alimentari le cui superfici di             
vendita complessivamente superano i 4.500 mq. o di grandi strutture             
non alimentari di livello superiore, di cui al punto 1.3, lettera c),           
e comunque di medie o grandi strutture non alimentari le cui                    
superfici di vendita superino complessivamente i 10.000 mq.;                    
- attrazione di livello inferiore se comprensivi di medie strutture             
e/o di grandi strutture le cui superfici risultano complessivamente             
inferiori ai limiti di 4.500 mq. di superficie di vendita per le                
strutture alimentari e di 10.000 mq. per le strutture non alimentari            
e con superficie territoriale non superiore a 5 ettari.                         
Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella            
risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al             
dettaglio in esso presenti.                                                     
Per quanto riguarda le norme sulle procedure autorizzative, i centri            
commerciali sono equiparati a singoli esercizi aventi una superficie            
di vendita pari alla loro superficie di vendita complessiva; analoga            
equiparazione e' stabilita per quanto riguarda gli indirizzi,                   
direttive e requisiti urbanistici, salvo diverse specifiche                     
disposizioni contenute nei punti successivi.                                    
Non costituisce centro commerciale un'aggregazione di esercizi di               
vendita nell'ambito di una o piu' unita' edilizie destinate anche ad            
altre funzioni non commerciali, costituita da piu' esercizi di                  
vicinato, eventualmente con la presenza anche di medio-piccole                  
strutture di vendita, e da esercizi paracommerciali e ricreativi con            
accessi separati ancorche' collocati in contenitori contigui e                  
caratterizzati da attrattivita' unitaria per gli utenti.                        
Per tali aggregazioni, definibili "complessi commerciali di vicinato"           
o "gallerie commerciali di vicinato" non si considera la superficie             
di vendita complessiva: sia le procedure autorizzative, sia gli                 
indirizzi, direttive e requisiti urbanistici di cui ai punti                    
successivi si applicano con riferimento ai singoli esercizi.                    
1.8 Negli strumenti urbanistici e ai fini dei presenti indirizzi si             
definisce area commerciale integrata un'area di norma interessante              
almeno due ettari di superficie territoriale, specialmente dedicata             
al commercio, all'interno della quale esista o venga progettata una             
pluralita' di edifici per strutture commerciali, per attivita'                  
paracommerciali, per attivita' ricreative ed altri servizi                      
complementari. L'area commerciale integrata deve comprendere piu'               
strutture di medie e/o grandi dimensioni. Essa e' configurabile come            
complesso organico quanto a fruibilita' per gli utenti e dotata di              
servizi esterni comuni (quali parcheggi, percorsi pedonali, parchi              
gioco per ragazzi e simili), ma costituita da piu' unita' edilizie              
autonome realizzate o da realizzarsi anche in tempi diversi. Dal                
punto di vista della collocazione urbanistica, dell'organizzazione              
insediativa, dell'accessibilita' e degli effetti sul territorio                 
queste zone sono da considerare unitariamente nell'ambito di un piano           
urbanistico attuativo; viceversa le procedure autorizzative nonche'             
le dotazioni pertinenziali di cui al successivo punto 5.2.4 saranno             
riferite agli interventi realizzativi delle singole unita' edilizie.            
Il livello dell'area commerciale integrata e' definito dalla presenza           
o meno di singole grandi strutture di livello superiore, cosi' come             
sopra definite al punto 1.4 lettera c), o dalla superficie                      
territoriale totale.                                                            
Si definisce di livello superiore l'area commerciale integrata che              
comprende piu' strutture di cui almeno una grande struttura di                  
livello superiore alimentare o non alimentare, e comunque qualora               
superi la superficie territoriale di 5 ettari.                                  
Tali aree sono definite poli funzionali in quanto costituite da parte           
del territorio ad elevata specializzazione funzionale e a forte                 
attrattivita' e pertanto sottoposte alle procedure di programmazione            
e di intervento individuate nella normativa regionale in materia di             
pianificazione territoriale e di programmazione urbanistica.                    
2. Articolazione degli indirizzi per l'insediamento delle attivita'             
commerciali - L.R. 14/99, art. 4, lett. B)                                      
2.1 Indirizzi per la definizione degli ambiti della programmazione              
degli insediamenti commerciali                                                  
2.1.1 Al fine di realizzare la pianificazione territoriale                      
urbanistica degli insediamenti delle attivita' commerciali, come                
stabilito agli artt. 5 e 6 della L.R. 14/99, nonche' di procedere               
alle valutazioni previste dall'art. 7 della medesima, le Province e i           
Comuni tengono conto delle caratteristiche dei diversi ambiti                   
territoriali come definiti dalla normativa regionale di                         
pianificazione territoriale ed urbanistica e dagli strumenti                    
urbanistici comunali con riferimento alle tendenze evolutive                    
socio-economiche, insediative e dell'assetto strutturale della rete             
distributiva.                                                                   
In particolare i Piani territoriali di coordinamento provinciale                
(PTCP) - e, in fase di prima attuazione, la Conferenza dei servizi di           
cui all'art. 7 della L.R. 14/99 - provvedono alla individuazione                
delle aree metropolitane omogenee, come successivamente definite al             
punto 2.2.4, e delle aree sovracomunali di cui alle lettere a) e b)             
del comma 3 dell'art. 6 del DLgs 114/98 e delle aree montane, rurali            
e di minore consistenza demografica di cui all'art. 9 della L.R.                
14/99.                                                                          
2.1.2 Le Province o la Conferenza dei servizi, in fase di prima                 
attuazione, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 14/99, per             
l'individuazione degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai           
fini della programmazione commerciale, tengono conto in primo luogo             
dell'assetto e della gerarchizzazione del sistema insediativo e delle           
aree sovracomunali di gravitazione determinate dall'assetto delle               
reti dei servizi e delle reti infrastrutturali; a questo riguardo               
costituisce riferimento la definizione delle "citta' regionali" e dei           
"centri ordinatori" come definiti dal Piano territoriale regionale e            
dai Piani territoriali di coordinamento provinciale vigenti. In                 
secondo luogo tengono conto di eventuali specifiche connotazioni                
delle gravitazioni commerciali evidenziate da analisi sulla mobilita'           
e sulle abitudini di acquisto.                                                  
2.1.3 Le Province, con i PTCP o la Conferenza dei servizi, in fase di           
prima attuazione, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 14/99,           
articolano le proprie previsioni individuando di norma:                         
a) gli eventuali ambiti territoriali idonei alla collocazione delle             
aree che costituiscono parte del territorio ad elevata                          
specializzazione funzionale, ovvero i poli funzionali programmati in            
relazione alla capacita' di sopportare forte attrazione di mobilita',           
idonei alla localizzazione di centri commerciali di livello                     
superiore, come definiti al punto 1.7, e di aree commerciali                    
integrate di livello superiore, come definite al punto 1.8;                     
b) le aree sovracomunali configurabili come bacino di utenza per gli            
insediamenti commerciali e per le eventuali restanti grandi strutture           
di vendita, centri commerciali e aree commerciali integrate,                    
considerando l'intero territorio provinciale e individuando in prima            
approssimazione, un bacino di utenza per ciascuno dei centri urbani             
riconosciuti come "citta' regionali" o "centri ordinatori";                     
c) eventuali sub-partizioni delle aree sovracomunali di cui alla                
lettera precedente, qualora, in relazione alle caratteristiche                  
orografiche e infrastrutturali del territorio, si configurino come              
specifici bacini di utenza per strutture di vendita di medio-grandi             
dimensioni di cui al precedente punto 1.4 che sono di piu' limitata             
attrazione sovracomunale.                                                       
Le delibere della Conferenza dei servizi contenenti le suddette                 
individuazioni sono inviate alla Regione per conoscenza.                        
2.2 Indirizzi per l'insediamento delle attivita' commerciali riferiti           
ai diversi ambiti territoriali                                                  
2.2.1 Nel definire le scelte di pianificazione territoriale e                   
urbanistica riferiti al settore commerciale i Comuni e le Province              
perseguono gli obiettivi specifici di miglioramento della qualita'              
urbana e del servizio commerciale e si attengono agli indirizzi volti           
a conseguire un razionale ed equilibrato assetto della rete                     
distributiva definiti nei commi successivi con riferimento ai diversi           
ambiti territoriali.                                                            
2.2.2 Nelle aree urbane centrali di consolidata presenza commerciale,           
considerati componente qualificante del sistema insediativo                     
policentrico regionale, l'obiettivo specifico consiste nel                      
consolidamento e qualificazione della capacita' attrattiva, della               
funzione aggregativa e sociale e della vivibilita' dell'area.                   
Per conseguire tale obiettivo si reputa necessario porre in essere le           
seguenti azioni:                                                                
a) incentivare processi di qualificazione di area volti a migliorare            
la vivibilita' dei luoghi di aggregazione e l'efficacia                         
dell'attivita' delle imprese;                                                   
b) programmare lo sviluppo e la qualificazione del piccolo commercio            
di vicinato alimentare e non alimentare puntando a potenziarne                  
l'integrazione e la concentrazione, favorendo la continuita' della              
presenza di vetrine commerciali e di attivita' di servizio lungo i              
fronti delle strade commerciali, anche attraverso apposite normative            
urbanistiche di controllo dei cambi d'uso;                                      
c) potenziare la gamma dei servizi culturali, artigianali, di                   
ritrovo, ristoro e svago, quali ulteriori componenti                            
dell'attrattivita' dell'area;                                                   
d) qualificare la presenza del commercio su aree pubbliche;                     
e) prevedere l'inserimento di medie strutture, centri commerciali di            
vicinato e complessi commerciali di vicinato di norma nell'ambito di            
programmi di riqualificazione urbana o altri piani urbanistici                  
attuativi o attraverso progetti di valorizzazione commerciale di cui            
all'art. 8 della L.R. 14/99, secondo modalita' e in localizzazioni              
che siano sinergiche con la rete preesistente;                                  
f) favorire l'accessibilita' dell'area con i mezzi pubblici e                   
comunque secondo modalita' compatibili con la struttura insediativa;            
g) nei centri storici e nelle aree urbane centrali puo' essere                  
previsto di norma l'insediamento di centri commerciali di vicinato o            
di complessi commerciali di vicinato evitando l'insediamento di                 
grandi strutture di vendita di livello superiore e centri commerciali           
d'attrazione.                                                                   
I Comuni individuano le aree urbane centrali considerando in esse le            
aree urbane caratterizzate da una elevata e radicata compresenza di             
funzioni.                                                                       
In esse vanno comprese, oltre al centro storico, le fasce urbane di             
"prima periferia", contraddistinte da assetti insediativi ad alta               
densita' ma carenti di adeguate infrastrutture di supporto.                     
2.2.3 Nelle aree di consolidata presenza commerciale nella periferia            
urbana, considerate come risorsa indispensabile per il miglioramento            
della vita sociale dei quartieri e per la prevenzione dei fenomeni di           
degrado, l'obiettivo specifico consiste nella qualificazione e nel              
potenziamento degli assi commerciali e dei nuclei di servizio                   
esistenti.                                                                      
Per conseguire tale obiettivo si reputa necessario porre in essere le           
seguenti azioni:                                                                
a) integrare e completare la gamma dei servizi lungo gli assi                   
commerciali esistenti;                                                          
b) prevedere la presenza di medie strutture di vendita e di complessi           
commerciali di vicinato, come definiti al punto 1.7, privilegiando le           
azioni di razionalizzazione di medie strutture di vendita esistenti e           
dei complessi commerciali di vicinato, e favorendo operazioni di                
ammodernamento delle strutture esistenti;                                       
c) prevedere nuovi insediamenti privilegiando le operazioni di                  
riqualificazione urbana o di riconversione di insediamenti dismessi             
anche per l'incremento e diversificazione dell'offerta commerciale,             
laddove cio' possa avere effetti sinergici di rafforzamento di assi o           
nuclei commerciali preesistenti;                                                
d) migliorare l'assetto e l'arredo di piazze, slarghi, isole                    
pedonali, ovvero creare nuove aree qualificate di aggregazione urbana           
e per il commercio su aree pubbliche.                                           
2.2.4 Negli ambiti territoriali sovracomunali di cui al punto 2.1.2             
nonche' negli ambiti periurbani delle aree metropolitane, intese come           
sistemi urbani complessi sovracomunali, caratterizzati da fenomeni di           
diffusione urbana, considerati come componenti della citta' vasta e             
configurabili, con riferimento alle grandi strutture di commercio,              
come un unico bacino di utenza, fatte salve le aree di cui ai                   
precedenti punti 2.2.2 e 2.2.3, l'obiettivo specifico consiste nella            
programmazione integrata della rete distributiva e nella                        
razionalizzazione della presenza e delle possibilita' di insediamento           
delle strutture di vendita medio-grandi e grandi, avendo come                   
riferimento le abitudini di consumo della popolazione, l'equilibrio             
dell'assetto territoriale e la limitazione degli impatti                        
socio-economici e ambientali.                                                   
Per conseguire tale obiettivo si reputa necessario porre in essere le           
seguenti azioni:                                                                
a) armonizzare ed eventualmente integrare la presenza di grandi                 
strutture commerciali;                                                          
b) razionalizzare l'accessibilita' nelle aree ove si sono insediate             
grandi strutture commerciali;                                                   
c) favorire la concentrazione delle grandi e medie strutture in aree            
commerciali integrate collocate in prossimita' dei nodi                         
infrastrutturali che garantiscano la massima accessibilita';                    
d) prevedere nuove aree per il commercio di vicinato e per medie e              
grandi strutture in connessione con le nuove previsioni insediative e           
con specifiche tendenze alla crescita demografica;                              
e) escludere possibilita' insediative per medie e grandi strutture di           
commercio poco vocate dal punto di vista dell'accessibilita'.                   
2.2.5 Nei centri di minore consistenza demografica, in particolare              
della montagna e della pianura distanti dai maggiori poli dei                   
servizi, considerati come rete insediativa diffusa con essenziali               
funzioni di presidio e valorizzazione del territorio, l'obiettivo               
specifico consiste nel mantenimento di nuclei di servizio integrati,            
e, ove occorra, nella creazione di esercizi commerciali                         
polifunzionali.                                                                 
Per conseguire tale obiettivo si reputa necessario porre in essere le           
seguenti azioni:                                                                
a) favorire la persistenza e il consolidamento dei nuclei di                    
servizio, inserendo nuove opportunita' urbanistiche volte alla                  
qualificazione della presenza del commercio;                                    
b) nei casi di effettivo pericolo di desertificazione della rete,               
prevedere espressamente spazi e modalita' per la formazione di                  
esercizi commerciali polifunzionali, eventualmente comprendenti anche           
servizi di pubblica utilita';                                                   
c) qualificare gli spazi per l'aggregazione urbana valorizzando anche           
le aree per il commercio su aree pubbliche.                                     
2.2.6 In tutti gli ambiti territoriali si persegue inoltre                      
l'obiettivo del contenimento dell'uso urbano del territorio,                    
privilegiando l'insediamento delle strutture di vendita in aree gia'            
utilizzate per funzioni urbane rispetto all'urbanizzazione di nuove             
aree.                                                                           
3. Indirizzi in materia di urbanistica ai fini dell'individuazione              
delle aree da destinare agli insediamenti commerciali in sede fissa             
in relazione alle diverse tipologie di strutture - L.R. 14/99, art.             
4, lett. C)                                                                     
3.1 Indirizzi generali                                                          
3.1.1 I Comuni e le Province nel determinare le scelte di                       
pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore                   
commerciale valutano lo stato di fatto della rete e delle                       
potenzialita' urbanistiche per il commercio, con riferimento alle               
aree urbane consolidate, alle aree da riqualificare, alle aree per              
nuovi insediamenti e alle aree specialistiche.                                  
3.1.2 La Conferenza dei servizi convocata dalla Provincia, nella fase           
di prima attuazione, e i PTCP, nella fase a regime, secondo quanto              
previsto dagli artt. 5 e 7 della L.R. 14/99 provvedono a valutare e             
ad individuare le aree che costituiscono parte del territorio ad                
elevata specializzazione funzionale caratterizzate da forte                     
attrattivita' idonee a localizzare aree commerciali integrate e con             
la previsione di dotazioni strutturali che consentano la                        
sostenibilita' del carico urbanistico.                                          
3.2 Metodologia per gli adempimenti dei Comuni                                  
3.2.1 I Comuni, entro sei mesi dall'emanazione dei presenti criteri,            
valutano la conformita' dei propri strumenti urbanistici generali e             
attuativi ai medesimi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della           
L.R. 14/99.                                                                     
3.2.2 Le indicazioni metodologiche per le operazioni da compiersi da            
parte dei Comuni sono le seguenti:                                              
a) un'analisi della rete commerciale in essere, costituita quanto               
meno dalla localizzazione e consistenza di ciascuna media o grande              
struttura di vendita e dalla localizzazione delle aree o assi o                 
fronti ove si concentra il commercio di vicinato;                               
b) la valutazione del dimensionamento, anche in termini di raffronto            
con i dati disponibili a livello provinciale e regionale, in                    
riferimento: alla popolazione residente e/o gravitante, alle scelte             
urbanistiche generali del Comune in materia di sviluppo insediativo,            
e alle tendenze socio-demografiche, con particolare riferimento alle            
esigenze che emergono dalle mutazioni della struttura familiare e               
delle classi di eta' della popolazione;                                         
c) una valutazione dell'efficacia della dislocazione attuale della              
rete delle strutture di vendita rispetto all'accessibilita'                     
(veicolare, ciclabile, pedonale, con i mezzi pubblici) da parte                 
dell'utenza, ivi compresi i portatori di handicap;                              
d) un'analisi delle previsioni del PRG vigente, consistente nella               
mappatura delle possibilita' di insediamento di strutture commerciali           
e delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento;              
e) la individuazione delle aree urbane centrali di cui al punto                 
2.2.2;                                                                          
f) la formulazione degli orientamenti dell'Amministrazione riguardo             
all'evoluzione della rete stessa nelle diverse parti del territorio,            
con particolare riferimento alle aree commerciali consolidate, agli             
esercizi di vicinato, alle possibilita' di insediamento di medie                
strutture di vendita, e alle eventuali aree suscettibili di ospitare            
grandi strutture di vendita;                                                    
g) la riformulazione delle norme dello strumento urbanistico generale           
riguardanti i tipi d'uso commerciali e relativi standard e requisiti            
di insediamento, per adeguarla alla casistica di tipologie, di                  
merceologie, di forme di aggregazione di cui al punto 1 e agli                  
indirizzi, direttive e requisiti di insediamento previsti nei                   
restanti punti del presente provvedimento;                                      
h) la riformulazione delle norme urbanistiche relative alle zone di             
possibile insediamento di attivita' commerciali per adeguarle agli              
orientamenti dell'Amministrazione di cui alla precedente lettera f) e           
agli indirizzi, direttive e requisiti del presente provvedimento;               
i) l'eventuale individuazione di nuove opportunita' urbanistiche ove            
ammettere l'insediamento delle diverse tipologie di attivita'                   
commerciali.                                                                    
3.2.3 In linea di indirizzo, nello strumento urbanistico generale, il           
commercio di vicinato sara' considerato una delle destinazioni d'uso            
ammesse, insieme ad altre, nelle zone prevalentemente residenziali e            
miste e, in particolare, negli ambiti urbani consolidati e negli                
ambiti da riqualificare; le medie strutture, in particolare le                  
medio-piccole, saranno di norma una delle destinazioni ammesse nelle            
zone urbane a carattere misto, consolidate o da riqualificare, ma               
possono anche essere individuate in zone per nuovi insediamenti e in            
zone specialistiche, ovvero nei poli funzionali. Le grandi strutture            
di vendita saranno di norma collocate o realizzabili nei poli                   
funzionali di tipo specialistico.                                               
3.2.4 In particolare le grandi strutture di vendita di livello                  
superiore, di cui al punto 1.4, lettera c), i centri commerciali di             
livello superiore, di cui al punto 1.7 e le aree commerciali                    
integrate con superficie territoriale superiore a 5 ettari devono               
sempre essere collocate in zone specialistiche ovvero in poli                   
funzionali.                                                                     
3.2.5 Qualora i Comuni ritengano di procedere ai sensi del comma 2              
dell'art. 6 della L.R. 14/99 adottano i provvedimenti prescelti in              
variante allo strumento urbanistico generale vigente per introdurre             
le modifiche normative ed eventualmente cartografiche necessarie. La            
relazione illustrativa del o dei provvedimenti comprende i contenuti            
di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), del precedente comma                
3.2.2.                                                                          
3.2.6 Qualora il Comune ritenga di procedere ai sensi del comma 3               
dell'art. 6 della L.R. 14/99 e' tenuto a predisporre, ai fini della             
preparazione della Conferenza dei servizi di cui all'art. 7 della               
medesima legge:                                                                 
- una relazione illustrativa con i medesimi contenuti di cui sopra;             
- il testo delle modifiche o integrazioni alla normativa dello                  
strumento urbanistico proposto alla Conferenza.                                 
3.2.7 I Comuni, ai sensi di quanto fissato al comma 5 dell'art. 6 del           
DLgs 114/98, entro 6 mesi dall'emanazione dei presenti criteri                  
adottano inoltre:                                                               
a) una delibera che, sulla base degli indirizzi generali di cui                 
all'art. 2 della L.R. 14/99, e dei presenti criteri, fissa i criteri            
per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento           
di sede e l'ampliamento di medie strutture di vendita, secondo le               
metodologie di cui al punto 3.2. I Comuni dovranno procedere ad una             
verifica periodica degli standard di servizio raggiunto dalla rete              
distributiva;                                                                   
b) le modifiche regolamentari per introdurre le norme sul                       
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al               
trasferimento o all'ampliamento di medie strutture di vendita.                  
I Comuni, inoltre, ai sensi degli artt. 8 e 10 della L.R. 14/99,                
adottano, entro lo stesso termine e in fase di prima applicazione,              
appositi atti contenenti:                                                       
a) l'individuazione delle aree in cui promuovere i progetti di                  
valorizzazione commerciale, anche ai sensi di quanto specificatamente           
previsto al comma 9 dell'art. 8;                                                
b) la perimetrazione e regolamentazione di specifiche aree o                    
complessi di immobili in centri storici;                                        
c) la classificazione delle botteghe storiche.                                  
4. Condizioni e criteri cui i Comuni e le Province devono attenersi             
per l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici, delle               
aree idonee per la localizzazione di strutture di vendita - L.R.                
14/99, art. 4, lettere C) e D)                                                  
4.1 Indirizzi per l'insediamento degli esercizi di vicinato                     
4.1.1 I Comuni, attraverso la propria strumentazione urbanistica,               
prevedono prioritariamente la possibilita' di insediamento di                   
esercizi di vicinato negli ambiti urbani a funzione residenziale o              
mista, come precisato al punto 3.2.3.                                           
4.1.2 I Comuni non prevedono, di norma, la possibilita' di                      
insediamento di nuovi esercizi di vicinato:                                     
- nelle aree produttive ecologicamente attrezzate ovvero nelle aree             
industriali di maggiore rilevanza e impatto ambientale;                         
- in fregio alla viabilita' urbana principale di scorrimento come               
definita dallo strumento urbanistico generale o dal Piano urbano del            
traffico (PUT) ai sensi del Codice della strada;                                
- nelle zone rurali, al di fuori dei nuclei abitati.                            
I Comuni possono tuttavia definire nella disciplina urbanistica                 
condizioni di ammissibilita' di nuovi esercizi di vicinato anche                
nelle situazioni suddette.                                                      
4.2 Indirizzi per l'insediamento delle medie strutture di vendita               
4.2.1 Nel definire la disciplina urbanistica e i criteri per il                 
rilascio di nuove autorizzazioni per medie strutture di vendita i               
Comuni privilegiano l'obiettivo primario del rafforzamento del ruolo            
commerciale dei centri storici e delle aree di consolidata presenza             
di servizi commerciali.                                                         
4.2.2 I Comuni articolano le norme relative alle medie strutture di             
vendita in relazione ai due settori merceologici di cui al precedente           
punto 1.2 e alla specificazione in classi dimensionali contenuta nel            
punto 1.4.                                                                      
4.2.3 I Comuni individuano nell'ambito dello strumento urbanistico              
generale le zone o comparti nei quali si ritenga ammissibile ed                 
idoneo l'insediamento di medie strutture di vendita, in coerenza con            
le altre scelte dello stesso dello strumento urbanistico, con le                
eventuali previsioni del PUT ove vigente, con le indicazioni della              
zonizzazione acustica di cui alla Legge 447/95, con gli obiettivi dei           
Programmi di riqualificazione urbana di cui alla L.R. 3 luglio 1998,            
n. 19 ove approvati o previsti, osservando i seguenti criteri:                  
a) al fine di evitare la diffusione di esercizi isolati e di                    
localizzazioni incongrue, non sono insediabili di norma medie                   
strutture di vendita, fatte salve quelle eventualmente preesistenti,            
nel territorio extraurbano;                                                     
b) in relazione alla zonizzazione acustica, non sono insediabili                
medie strutture di vendita nelle zone classificate nelle classi I e             
II, mentre per le altre zone acustiche dovra' essere valutata la                
compatibilita', ponendo specifici limiti in relazione ai caratteri              
della classe stessa;                                                            
c) le nuove medie strutture di vendita sono insediabili                         
prioritariamente: - nell'ambito o in contiguita' di aree di                     
consolidata presenza di servizi commerciali, con funzione di                    
rafforzamento dell'attrattivita' dell'area stessa, e in particolare             
nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art.           
8 della L.R. 14/99 specie qualora si tratti di strutture di vendita             
di prodotti alimentari, - lungo gli assi della viabilita' urbana                
principale (di scorrimento e di quartiere), cosi' come definita dallo           
strumento urbanistico generale o dal PUT;                                       
d) nell'individuazione delle possibilita' di insediamento delle                 
medio-grandi strutture di vendita, i Comuni sono tenuti a considerare           
le eventuali influenze sovracomunali, con riferimento alle aree                 
configurabili come unico bacino di utenza, definite dalle Province ai           
sensi del precedente punto 2, e a valutare i possibili impatti dei              
nuovi insediamenti commerciali sull'ambiente, sulla mobilita' e sulla           
rete dei servizi pubblici e privati preesistente; in particolare                
devono essere considerati gli effetti del traffico indotto sulla rete           
stradale in relazione al tipo di accessibilita' previsto, alle                  
caratteristiche geometriche delle sedi stradali e al loro stato di              
congestione;                                                                    
e) l'insediamento di medio-grandi strutture di vendita, di cui al               
precedente punto 1.4, anche qualora avvenga per cambio d'uso di                 
edifici preesistenti, puo' essere consentito solo: - in aree gia'               
assoggettate ad un piano urbanistico attuativo; - previa approvazione           
di un piano urbanistico attuativo, anche al fine di prevedere nella             
convenzione gli impegni relativi alle opere di mitigazione ambientale           
e/o di miglioramento dell'accessibilita' ritenute necessarie; -                 
oppure nel caso che sia previsto nell'ambito di Progetti di                     
valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. 14/99.                  
4.3 Indirizzi per l'insediamento delle grandi strutture di vendita              
4.3.1 I Comuni e le Province, nell'adeguamento dei rispettivi                   
strumenti di pianificazione ai sensi degli art. 5 e 6 della L.R.                
14/99 si attengono ai seguenti criteri:                                         
a) nel definire gli ambiti territoriali, da parte delle Province, e             
le zone urbanistiche, da parte dei Comuni, ove sia possibile                    
insediare nuove grandi strutture di vendita devono essere valutati i            
possibili impatti dei nuovi insediamenti sull'ambiente, sulla                   
mobilita' e sulla rete dei servizi pubblici e privati preesistente;             
in particolare devono essere considerati gli effetti del traffico               
indotto sulla rete stradale in relazione al tipo di accessibilita'              
previsto, alle caratteristiche geometriche delle sedi stradali e al             
loro stato di congestione, avendo riguardo al fatto che i progetti a            
corredo delle domande per grandi strutture dovranno contenere idonee            
simulazioni dei prevedibili flussi generati/attratti nelle ore di               
punta dalle strutture commerciali, al fine di verificare la                     
compatibilita' degli stessi con le densita' veicolari ordinarie sulla           
viabilita' esistente e l'efficacia delle soluzioni proposte. Le                 
specifiche indicazioni riferite ai parametri di valutazione saranno             
contenute nell'atto di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), della               
L.R. 14/99;                                                                     
b) l'insediamento di grandi strutture di vendita e di aree                      
commerciali integrate, anche qualora avvenga per cambio d'uso di                
edifici preesistenti, puo' essere consentito solo: - in aree gia'               
assoggettate ad un piano urbanistico attuativo che contempli                    
specificamente tale insediamento; - previa approvazione di un piano             
urbanistico attuativo preventivo, anche al fine di prevedere nella              
convenzione gli impegni relativi alle opere di mitigazione ambientale           
e/o miglioramento dell'accessibilita' ritenute necessarie;                      
c) l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita di livello               
superiore di cui al punto 1.4, lettera c), puo' essere previsto                 
esclusivamente in poli funzionali, in ambiti configurabili come aree            
commerciali integrate di cui al precedente punto 1.8;                           
d) per l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita di                   
prodotti alimentari o centri commerciali comprendenti grandi                    
superfici alimentari, a parita' di altre condizioni sono da                     
preferirsi le localizzazioni nelle quali e' piu' elevata la quantita'           
di popolazione residente rispetto al bacino d'utenza e dotate di una            
efficace accessibilita' tale da minimizzare l'impatto sul sistema               
viario;                                                                         
e) l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita di prodotti              
non alimentari potra' essere previsto: - in ambiti a destinazione               
specialistica, o comunque in aree specificamente destinate dai piani            
urbanistici ad ospitare piu' strutture commerciali, dotate di un                
sistema integrato di accessi e di parcheggi; - in ambiti nei quali si           
siano formate nel tempo aggregazioni di grandi o medie strutture                
commerciali, anche non adeguatamente attrezzate ed integrate, e nei             
quali l'insediamento di ulteriori strutture possa consentire e                  
assicurare la razionalizzazione e il miglioramento del sistema di               
accessi e dei parcheggi; - in aree gia' insediate, nelle quali si               
verifichi la dismissione delle precedenti funzioni, che possano                 
essere validamente destinate a funzioni anche commerciali.                      
5. Requisiti urbanistici per la realizzazione delle strutture                   
commerciali                                                                     
5.1 Standard urbanistici, criteri per incentivare l'ammodernamento e            
la riqualificazione delle strutture di vendita esistenti - L.R.14/99,           
art. 4, lettere E) ed F)                                                        
5.1.1 In materia di aree da cedere ad uso pubblico per standard                 
urbanistici, fino all'approvazione di una riforma della legge                   
regionale sulla tutela e uso del territorio si applicano le norme               
della L.R. 47/78 e successive modificazioni e integrazioni, con le              
seguenti precisazioni:                                                          
a) agli esercizi di vicinato e ricompresi in ambiti prevalentemente             
residenziali sono applicabili le norme sugli standard relative agli             
insediamenti residenziali;                                                      
b) alle medie e grandi strutture commerciali, ancorche' inserite in             
ambiti comprendenti altre funzioni, si applicano sempre le norme                
specifiche sugli standard relative agli insediamenti commerciali;               
c) nel caso di medie o grandi strutture di vendita collocate fuori o            
ai margini dei centri abitati in posizione tale per cui le aree da              
cedere ad uso pubblico non siano di fatto utilizzabili dalla                    
popolazione residente nella zona circostante, ne' siano utilizzabili            
come parcheggi scambiatori per l'accesso al centro urbano con mezzi             
collettivi, i Comuni possono stabilire nella convenzione la gestione            
privata delle stesse a cura del gestore della struttura commerciale.            
5.1.2 Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento,           
alla qualificazione e al consolidamento della rete preesistente, i              
Comuni possono prevedere la "monetizzazione" parziale o totale delle            
dotazioni prescritte in materia di aree per parcheggi pubblici e                
verde pubblico, nel rispetto dei limiti e condizioni definite dalla             
legislazione regionale in materia, nei seguenti casi:                           
a) nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di aree                
urbane di cui all'art. 8 della L.R. 14/99 qualora sia previsto dal              
progetto che l'accesso dell'utenza avvenga prevalentemente a piedi o            
con i mezzi collettivi o con veicoli leggeri, e purche' gli                     
interventi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione                
edilizia e all'ampliamento di edifici preesistenti. Le dotazioni di             
cui al punto precedente sono comunque da richiedere nel caso di                 
interventi di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e                    
ricostruzione, di nuova costruzione;                                            
b) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di               
preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il                
limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita            
precedentemente autorizzata e purche' non si superi con l'ampliamento           
il limite dimensionale delle medie strutture di vendita;                        
c) nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o                   
complessi commerciali di vicinato, purche' nell'ambito dei centri               
storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al             
cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici              
preesistenti.                                                                   
5.1.3 Le risorse finanziarie in tal modo acquisite dai Comuni sono              
riservate al miglioramento dell'accessibilita' con mezzi pubblici o             
piste ciclabili e al reperimento e alla realizzazione di parcheggi              
pubblici e verde pubblico nell'ambito del contesto urbano coinvolto             
dall'intervento.                                                                
5.2 Dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e              
scarico merci                                                                   
5.2.1 Parcheggi pertinenziali di uso comune: definizione e misure.              
I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o porzioni di aree           
o di costruzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio                 
esclusivo di un determinato insediamento.                                       
Nei parcheggi pertinenziali, le dimensioni lineari del singolo posto            
auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a            
m. 2,5 x 4,8.                                                                   
Ai fini del rispetto della Legge 24 marzo 1989, n. 122, la superficie           
convenzionale di un "posto auto", comprensiva dei relativi spazi di             
disimpegno, si considera pari a mq. 25.                                         
5.2.2 Localizzazione e organizzazione dei parcheggi pertinenziali di            
uso comune.                                                                     
I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro                  
commerciale devono essere di uso comune, ossia destinati a tutti i              
clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da              
essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi;              
possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie               
della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure               
degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle              
ore e nei giorni in cui l'attivita' di cui sono pertinenza e' chiusa.           
I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa            
unita' edilizia che contiene l'unita' o le unita' immobiliari di cui            
sono pertinenza; possono altresi' essere localizzati anche in altra             
area o unita' edilizia posta in un ragionevole raggio di                        
accessibilita' pedonale, purche' permanentemente asservita alla                 
funzione di parcheggio pertinenziale, e purche' collegata alla                  
struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiede,            
attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.                 
I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta              
dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico di cui al                  
precedente punto 5.1, senza sovrapposizioni.                                    
Nel caso di strutture di vendita con piu' di cento dipendenti per               
turno di lavoro e' opportuno che nell'ambito dei parcheggi                      
pertinenziali sia individuata una porzione specifica destinata ai               
dipendenti della struttura.                                                     
Nel caso di strutture con parcheggi pertinenziali per una capienza              
complessiva di piu' di 100 posti-auto, e dislocati in piu' gruppi di            
posti-auto con accessi differenziati, e' prescritto l'impianto di               
segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso piu'           
opportuno in relazione alla disponibilita' di posti.                            
In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso,            
e adottati tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione           
dei parcheggi e l'accessibilita' da questi ai punti di vendita, con             
particolare riferimento al superamento delle barriere                           
architettoniche.                                                                
5.2.3 Caratteristiche tipologiche dei parcheggi pertinenziali.                  
I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e             
alberati, oppure in soluzioni interrate o fuori terra, anche                    
multipiano, secondo i limiti di edificazione stabiliti dal PRG.                 
Nel caso di grandi parcheggi sono da preferire, nella disciplina                
urbanistica comunale, le soluzioni interrate e/o pluripiano che                 
minimizzino l'estensione della superficie che viene                             
impermeabilizzata.                                                              
Tali soluzioni sono da prescrivere in particolare nel caso di                   
parcheggi pertinenziali di capienza superiore a 100 posti-auto in               
aree ad elevata permeabilita', quali i terrazzi fluviali e i conoidi            
dell'alta pianura.                                                              
5.2.4 Dotazione minima di aree destinate a parcheggi pertinenziali              
per la clientela                                                                
Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le dotazioni                    
necessarie di parcheggi pertinenziali per la clientela, in relazione            
alle diverse tipologie di commercio e merceologie e in relazione alle           
diverse zone urbane, rispettando comunque i seguenti valori minimi:             
a) esercizi di vicinato: va richiesta di norma la medesima dotazione,           
in termini quantitativi, che e' richiesta per la funzione                       
residenziale, fermo restando che si deve trattare di spazi aperti               
direttamente accessibili da parte della clientela;                              
b) medie e grandi strutture di vendita di prodotti alimentari: - per            
esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni             
30 mq. di superficie di vendita o frazione; - per esercizi da 400               
fino a 800 mq. di superfici di vendita: 1 posto-auto ogni 18 mq. di             
superficie di vendita o frazione; - per esercizi da 800 fino a 1.500            
mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 13 mq. di superficie            
di vendita o frazione; - per esercizi con oltre 1.500 mq. di                    
superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 8 mq. di superficie di                 
vendita o frazione;                                                             
c) medie e grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari: -            
per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto              
ogni 40 mq. di superficie di vendita o frazione; - per esercizi da              
400 mq. fino a 800 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 25           
mq. di superficie di vendita o frazione; - per esercizi da 800 mq.              
fino a 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 20 mq.             
di superficie di vendita o frazione; - per esercizi con oltre 1.500             
mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 16 mq. di superficie            
di vendita o frazione;                                                          
d) centri commerciali: la dotazione richiesta e' pari a quella che              
risulta considerando la somma delle superfici di vendita degli                  
esercizi per la vendita di prodotti alimentari, separatamente, la               
somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di               
prodotti non alimentari, ed applicando a tali somme le dotazioni                
richieste ai sensi delle precedenti lettere b) e c).                            
Nel caso di centri commerciali, complessi commerciali di vicinato o             
aree commerciali integrate, alle dotazioni richieste di parcheggi               
pertinenziali relativi alle attivita' commerciali si sommano le                 
dotazioni relative alle altre eventuali funzioni presenti o previste            
(pubblici esercizi, attivita' terziarie, attivita' ricreative, ecc.)            
nella misura prescritta dallo strumento urbanistico generale.                   
Nel caso che le diverse attivita' previste utilizzino i parcheggi               
pertinenziali in comune in fasce orarie diverse sono ammissibili                
corrispondenti riduzioni delle quantita' prescritte.                            
5.2.5 Casi di possibile riduzione delle dotazioni                               
Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento, alla            
qualificazione e al consolidamento della rete preesistente, i Comuni            
possono richiedere dotazioni di parcheggi pertinenziali inferiori a             
quelle di cui al precedente punto 5.2.4. nei soli seguenti casi:                
a) nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di aree                
urbane di cui all'art. 8 della L.R. 14/99 qualora sia previsto dal              
progetto che l'accesso dell'utenza avvenga in misura significativa a            
piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli leggeri, e purche' gli             
interventi siano limitati alla ristrutturazione edilizia e al cambio            
d'uso. Le dotazioni di cui al precedente punto 5.2.4 sono comunque da           
richiedere nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, di           
demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione;                              
b) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di               
preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il                
limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita            
precedentemente autorizzata, e purche' non si superi con                        
l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di                   
vendita;                                                                        
c) nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o                   
complessi commerciali in cui non siano compresi esercizi che superano           
la dimensione degli esercizi di vicinato, purche' nell'ambito dei               
centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano                  
limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero             
di edifici preesistenti.                                                        
Nei suddetti casi il Comune puo' richiedere in alternativa la                   
realizzazione di opere di arredo urbano o di miglioramento                      
dell'accessibilita' a piedi o con veicoli leggeri.                              
5.2.6 Posti per motocicli e biciclette                                          
In aggiunta alle dotazioni prescritte di posti-auto, la                         
strumentazione urbanistica comunale puo' prescrivere adeguate                   
dotazioni di posti per motocicli e per biciclette, con particolare              
riferimento alle medie strutture di vendita.                                    
5.2.7 Aree per il carico e lo scarico delle merci                               
Le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e le                
grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area                     
pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e             
al parcheggio di veicoli merci, dimensionata secondo le esigenze                
attese.                                                                         
Per le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari tale            
area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto             
meno con un'idonea segnaletica orizzontale e verticale.                         
Per le grandi strutture di vendita l'area di cui sopra deve essere              
delimitata con alberature e/o elementi artificiali eventualmente                
amovibili, e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilita'              
pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei                 
veicoli dei clienti.                                                            
Per le grandi strutture di vendita e' inoltre preferibile, ove                  
possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la               
clientela, su strade pubbliche diverse.                                         
5.3 Accessibilita'                                                              
5.3.1 Per la localizzazione di medie o grandi strutture di vendita              
devono essere assicurati requisiti di localizzazione e di                       
organizzazione degli accessi tali da offrire un'efficace                        
accessibilita' rispetto al bacino di utenza previsto e da minimizzare           
l'impatto della struttura sull'efficienza della rete stradale.                  
I requisiti di accessibilita' sono cosi' definiti:                              
a) idoneita' della collocazione rispetto alla gerarchia della rete              
viaria;                                                                         
b) efficacia della collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra            
mobilita' individuale e collettiva;                                             
c) efficienza dell'innesto fra viabilita' pubblica e privata.                   
Per ciascun requisito sono descritti gradi diversi di prestazioni da            
assicurare in relazione alla tipologia e alla dimensione della                  
struttura di vendita. Il raggiungimento di prestazioni piu' elevate             
di quelle minime richieste costituisce elemento di priorita' fra                
domande concorrenti ai sensi dell'art. 12 della L.R. 14/99.                     
5.3.2 Requisito a): collocazione rispetto alla gerarchia della rete             
viaria:                                                                         
Si definiscono i seguenti livelli di prestazione:                               
a1) struttura raggiungibile direttamente da una strada con le                   
caratteristiche delle strade di tipo A o B di cui all'art. 2 del                
Codice della strada o quanto meno con le caratteristiche geometriche            
di cui al tipo III CNR (1)                                                      
a2) struttura con accesso diretto da strada extraurbana principale              
con caratteristiche geometriche quanto meno pari a quelle del tipo IV           
CNR                                                                             
a3) struttura accessibile da strada extraurbana con caratteristiche             
geometriche quanto meno pari a quelle del tipo V CNR                            
a4) struttura raggiungibile direttamente da una strada urbana di                
scorrimento, ossia con le caratteristiche delle strade di tipo D di             
cui all'art. 2 del Codice della strada (2)                                      
a5) struttura accessibile direttamente da una strada a cui il PUT e/o           
il PRG assegna il ruolo di strade urbane di quartiere.                          
Per le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari con                   
superficie di vendita di almeno 4.500 mq. si richiede il livello di             
prestazione a1).                                                                
Per le altre grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si              
richiede il livello di prestazione a1), oppure a2), oppure a4).                 
Per le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si              
richiede il livello di prestazione a5) o a2).                                   
Per le grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari si                
richiede il livello di prestazione a1), oppure a2), oppure a4). Nel             
solo caso di collocazione nell'ambito di preesistenti aggregazioni di           
medie o grandi strutture commerciali e' considerato sufficiente anche           
il livello di prestazione a3).                                                  
Le prestazioni richieste possono essere riconsiderate in sede di PTCP           
ovvero di Conferenza dei servizi di cui all'art. 7 della L.R. 14/99             
in relazione alle caratteristiche di assetto del sistema insediativo            
e di assetto della rete viaria.                                                 
5.3.3 Requisito b): collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra           
mobilita' individuale e collettiva                                              
Si definiscono i seguenti livelli di prestazione decrescenti:                   
b1) collocazione a meno di 200 m. da una stazione del servizio                  
ferroviario regionale o di servizi ferroviari di bacino ad elevata              
frequenza;                                                                      
b2) collocazione presso una fermata di servizi di trasporto urbano              
collettivo, in posizione tale che il parcheggio pubblico realizzato             
dalla struttura di vendita come standard di urbanizzazione possa                
svolgere funzioni di parcheggio scambiatore per il raggiungimento del           
centro urbano;                                                                  
b3) collocazione a meno di cento metri fra l'ingresso alla struttura            
e una fermata di servizi di trasporto urbano o suburbano collettivo a           
media o elevata frequenza.                                                      
Per le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si formula            
l'indirizzo di assicurare il livello di prestazione b1) oppure b2).             
Per le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si              
formula l'indirizzo di assicurare il livello di prestazione b3) o               
superiore.                                                                      
Per le altre medie o grandi strutture di vendita i livelli di                   
prestazione b1), b2) e b3) sono preferenziali.                                  
Le prestazioni richieste possono essere precisate in sede di PTCP               
ovvero di Conferenza dei servizi di cui all'art. 7 della L.R. 14/99             
in relazione alle caratteristiche di assetto del sistema insediativo            
e di assetto della rete di servizi di trasporto collettivo specifiche           
di ciascun bacino di utenza.                                                    
In carenza dei requisiti suddetti possono essere eventualmente                  
definiti obblighi convenzionali, a carico del proponente, riguardanti           
l'estensione dei servizi di linea di trasporto collettivo in essere o           
per l'attivazione di un servizio privato di trasporto                           
collettivo-navetta fra la struttura, il centro urbano e il piu'                 
idoneo nodo di scambio intermodale.                                             
5.3.4 Requisito c): innesto fra viabilita' pubblica e privata                   
Si definiscono i seguenti livelli di prestazione decrescenti:                   
c1) innesto ad uso esclusivo della struttura di vendita o della area            
commerciale integrata, senza intersezioni a raso;                               
c2) innesto canalizzato ad uso esclusivo della struttura di vendita o           
della area commerciale integrata, con corsie di accelerazione, di               
decelerazione e di accumulo di lunghezza adeguata ai flussi di                  
traffico attesi;                                                                
c3) innesto canalizzato ad uso esclusivo della struttura di vendita.            
Per le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e per le              
aree commerciali integrate si richiede il livello di prestazione c1)            
o c2).                                                                          
Per le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si              
richiede il livello di prestazione c2) o c3).                                   
Per le grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari si                
richiede il livello di prestazione c2) o c3).                                   
Per le grandi strutture di vendita e per le aree commerciali                    
integrate il livello di prestazione richiesto puo' essere precisato             
in sede di Conferenza di servizi di cui all'art. 9 del DLgs 31 marzo            
1998, n. 114, in relazione al volume di traffico atteso.                        
Per le medie strutture di vendita il livello di prestazione richiesto           
puo' essere precisato in sede di strumento urbanistico generale o di            
piano attuativo, anche con riferimento alla specifica localizzazione.           
(1) Per "raggiungibile direttamente" si intende in questo caso che              
fra la strada con le caratteristiche richieste e l'accesso ai                   
parcheggi pertinenziali della struttura di vendita si percorre un               
raccordo stradale di lunghezza non superiore a due chilometri, di               
sezione adeguata al traffico atteso, e senza attraversare zone urbane           
residenziali.                                                                   
(2) Per "raggiungibile direttamente" si intende in questo caso che              
fra la strada di scorrimento e l'accesso ai parcheggi pertinenziali             
della struttura di vendita si percorre un raccordo stradale di                  
lunghezza non superiore a 500 m. di sezione adeguata al traffico                
atteso.                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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