REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 1999, n. 1367

Prime indicazioni per la realizzazione degli sportelli unici per le attivita' produttive *** ALLEGATO FOTOGRAFATO - Richiedere copia all'Ufficio Bollettino ***

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che l'art. 20 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, Allegato 1, nn. 26,           
42, 43, 50 ha elencato tra i procedimenti da semplificare quelli in             
materia di impianti produttivi;                                                 
- che tra le innovazioni piu' rilevanti introdotte dal DLgs 31 marzo            
1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti                        
amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, in                  
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" va                      
sicuramente annoverata la previsione di cui agli artt. 23 e 24 dello            
Sportello Unico per le attivita' produttive inteso come struttura               
unica, facente capo al Comune in forma singola o associata,                     
responsabile del procedimento di autorizzazione all'insediamento                
delle attivita' produttive e deputata anche all'attivita' di                    
assistenza e informazione alle imprese;                                         
- che correlata al conferimento ai Comuni delle funzioni concernenti            
lo sportello unico per le attivita' produttive vi e' la previsione,             
contenuta nel successivo art. 25 del medesimo DLgs 112/98, della                
disciplina regolamentare del procedimento amministrativo in materia             
di autorizzazione all'insediamento delle attivita' produttive;                  
- che in tale contesto si colloca il DPR 20 ottobre 1998,  n.447                
"Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di               
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la                          
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per                 
l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonche' per la                      
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a             
norma dell'art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";                 
- che il DPR 447/98 sopra citato individua in capo alla Regioni                 
alcune specifiche competenze quali la indicazione dei criteri per               
l'individuazione degli impianti a struttura semplice, la                        
determinazione di criteri e tipologie generali per l'individuazione             
delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi,                
nonche' la raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle                
informazioni concernenti le normative che disciplinano lo svolgimento           
delle attivita' produttive nel territorio regionale, compresa la                
necessaria informazione sugli strumenti di agevolazione contributiva            
e fiscale;                                                                      
- che la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della L.R. 21 aprile               
1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", ha inteso                  
dettare una disciplina attuativa degli artt. 23 e 24 del DLgs 112/98            
sia per quanto riguarda le funzioni conferite agli Enti locali, ferma           
restando la titolarita' comunale in ordine alla istituzione degli               
sportelli unici, sia per quanto riguarda le funzioni regionali;                 
- che, in particolare, la Regione Emilia-Romagna - al fine di                   
favorire l'efficacia dei procedimenti autorizzativi riguardanti la              
realizzazione degli impianti produttivi - ha espressamente previsto             
(art. 70 della L.R. 3/99) un'organica azione regionale diretta ad               
attuare la razionalizzazione della distribuzione delle funzioni e               
delle competenze fra gli Enti locali e a provvedere, nelle materie di           
propria competenza, alla ridisciplina dei procedimenti autorizzativi;           
- che, inoltre, al fine di favorire l'istituzione degli sportelli               
unici, e' stata prevista dalla stessa L.R. 3/99 (art. 70) la                    
concessione di contributi ai Comuni singoli o associati e la                    
promozione di iniziative formative rivolte al personale addetto agli            
sportelli unici;                                                                
- che con l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera             
c) del DLgs 28 agosto 1997, n. 281 nell'ambito della Conferenza                 
unificata dell'1 luglio 1999, tra Governo, Regioni, Province, Comuni            
e Comunita' Montane, i medesimi soggetti, nel ribadire il comune                
impegno per la piena e celere attuazione della normativa volta alla             
semplificazione procedimentale e organizzativa in materia di impianti           
produttivi di beni e servizi, individuano criteri applicativi della             
normativa sullo sportello unico, fermo restando quanto eventualmente            
disposto dalle leggi regionali attuative del DLgs n. 112 e del DPR n.           
114;                                                                            
considerato:                                                                    
- che per perseguire gli obiettivi di semplificazione dell'azione               
amministrativa propri del regolamento sullo sportello unico                     
congiuntamente ad una efficace tutela degli interessi in materia                
urbanistica, dell'ambiente, della salute e della sicurezza, i diversi           
soggetti interessati, ciascuno per le proprie competenze, debbono               
operare su piu' versanti quali: la allocazione delle funzioni, la               
revisione della normativa sostanziale e dei procedimenti                        
amministrativi, l'organizzazione degli enti e delle attivita', la               
realizzazione di reti e sistemi informativi ed, infine, ma non                  
ultimo, la collaborazione fra tutti gli enti coinvolti nel                      
procedimento e con le associazioni delle imprese;                               
- che, sulla scorta delle previsioni del DLgs 112/98 e del                      
provvedimento attuativo regionale (L.R. 3/99) sono state avviate                
nella nostra regione diverse iniziative, sia da parte degli Enti                
locali che da parte della Regione stessa, al fine di pervenire alla             
effettiva messa in funzione degli sportelli unici;                              
- che, con la L.R. n. 3 del 1999 si e' gia' proceduto ad un                     
razionalizzazione delle competenze in materia ambientale, ponendo in            
capo alle Province le funzioni autorizzative e si sono operate alcune           
significative semplificazioni per procedimenti di competenza                    
regionale (art. 90 in materia di distribuzione dell'energia                     
elettrica, art. 142 in materia di approvvigionamento di acque                   
pubbliche, art. 150 in materia di vincolo idrogeologico, art. 172 e             
seguenti in materia di trasporti eccezionali) ed altre ne sono                  
prefigurate nei provvedimenti legislativi enunciati nella legge;                
- che, tuttavia, a seguito della entrata in vigore della L.R. 3/99,             
oltre all'esigenza di indicare chiaramente le linee di azione proprie           
della Regione, si manifesta anche la necessita' di orientare le                 
iniziative degli Enti locali con indicazioni che non intendono essere           
vincolanti ma che possono costituire un utile punto di riferimento              
nella fase di coordinamento ed approntamento dello sportello unico;             
- che, in particolare, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 3/99, al fine           
di garantire un unitario sviluppo del sistema delle autonomie occorre           
indicare linee omogenee di indirizzo per l'attivita' autorizzativa in           
capo agli sportelli unici, chiarificando altresi aspetti  di                    
difficile applicazione e di coordinamento con procedimenti previsti             
da leggi regionali;                                                             
visto l'art. 3 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 come modificata               
dalla L.R. 4 agosto 1994, n. 31;                                                
preso atto dell'attivita' svolta dal gruppo di lavoro a carattere               
interdisciplinare costituito ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/84             
per la predisposizione di proposte e linee di indirizzo sui temi                
dello sportello unico per le attivita' produttive, tenuto anche conto           
della legislazione regionale in itinere;                                        
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995,             
esecutiva, avente per oggetto "Direttive della Giunta regionale per             
l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                       
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle            
Attivita' produttive, dott. Uber Fontanesi, in merito alla                      
legittimita' e regolarita' tecnica del presente provvedimento, ai               
sensi dell'art. 4, sesto comma, della Legge 19 novembre 1992,  n.41 e           
della delibera della Giunta regionale 2541/95;                                  
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive;                           
a voti unanimi e palesi,                                                        
delibera:                                                                       
a) di adottare come parte integrante e sostanziale della presente               
deliberazione l'allegato atto di indirizzo contenente: Prime                    
indicazioni per la realizzazione degli sportelli unici per le                   
attivita' produttive;                                                           
b) di dare atto che l'atto di indirizzo di cui al punto A) concerne             
specificamente il ruolo e le competenze degli enti coinvolti nella              
realizzazione dello sportello unico, i profili interpretativi e                 
applicativi della normativa statale, cosi' come recepita dalla L.R.             
3/99, i profili attuativi connessi all'impatto organizzativo e                  
tecnologico e ad esso e' allegata anche una prima ricognizione dei              
procedimenti amministrativi che rientrano nell'ambito della materie             
di competenza regionale oltre all'elenco dei progetti che devono                
essere sottoposti alla procedura di verifica screening e alla                   
procedura di VIA nonche' l'autorita' competente ai sensi della L.R.             
9/99;                                                                           
c) di stabilire che alla definizione dei criteri e delle modalita'              
per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 70 della L.R. 3/99              
per la realizzazione degli sportelli unici sul territorio regionale             
si provvede con apposita deliberazione;                                         
d) di stabilire che con successiva deliberazione  si provvedera' alla           
definizione di criteri e modalita' degli interventi formativi a                 
favore degli addetti agli sportelli unici;                                      
e) di dare atto che con successivo provvedimento legislativo, ai                
sensi dell'art. 49, comma 4 della L.R. 3/99 si provvedera' alla                 
disciplina delle aree anche ecologicamente attrezzate di cui all'art.           
26 del DLgs n. 112 del 1998;                                                    
f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione.                                                                  
ALLEGATO A)                                                                     
Prime indicazioni per la realizzazione degli sportelli unici per le             
attivita' produttive                                                            
OGGETTO                                                                         
La Giunta regionale, al fine di perseguire gli obiettivi di                     
semplificazione dell'azione amministrativa e un'efficace tutela degli           
interessi coinvolti, intende orientare le iniziative degli Enti                 
locali con indicazioni che possono costituire un utile punto di                 
riferimento nella fase di avvio dello sportello unico.                          
La Giunta regionale, inoltre, nel rispetto dell'accordo-quadro per              
l'applicazione del regolamento sullo sportello unico sancito tra                
Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunita' Montane nell'ambito              
della Conferenza unificata dell'1 luglio 1999, con l'adozione di tale           
atto intende contribuire, per quanto di propria competenza e in                 
maniera coordinata e collaborativa con gli altri soggetti interessati           
dall'attivazione dello sportello unico, alla piena e celere                     
attuazione della normativa volta alla semplificazione procedimentale            
e organizzativa in materia di impianti produttivi di beni e servizi.            
In particolare, le presenti indicazioni sono volte a:                           
a) contribuire ad una migliore delineazione, sulla base del quadro              
normativo di riferimento e del principio di collaborazione e                    
cooperazione, del ruolo e delle competenze di ciascuno dei soggetti             
coinvolti nella realizzazione dello sportello unico;                            
b) chiarificare le problematiche interpretative della normativa e               
quelle attuative connesse all'avvio dello sportello unico, anche alla           
luce delle esperienze gia' avviate dalle Amministrazioni locali nella           
nostra regione, con particolare riferimento al ruolo svolto dalle               
Province;                                                                       
c) assicurare un indirizzo unitario per l'attivita' autorizzativa in            
capo agli sportelli unici e il coordinamento con procedimenti                   
previsti da leggi regionali;                                                    
d) specificare le iniziative e gli interventi volti a sostenere ed              
assistere i Comuni nella realizzazione dello sportello unico, tenuto            
conto anche delle criticita' emerse nella prima fase di attuazione              
della riforma.                                                                  
A)  IL RUOLO E LE COMPETENZE DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE NELLA               
REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO ALLA LUCE DEL QUADRO NORMATIVO              
STATALE E REGIONALE                                                             
La previsione dello sportello unico per le attivita' produttive                 
rappresenta una delle novita' piu' significative del DLgs 31 marzo              
1998, n. 112.Puo' ritenersi, infatti, che tale previsione completi il           
conferimento di funzioni a Regioni e Enti locali effettuato piu' in             
generale dal decreto legislativo con riferimento sia alle materie               
ricomprese nello sviluppo economico e attivita' produttive,                     
essenzialmente ascrivibili alle funzioni di sostegno alle imprese ed            
alla creazione delle condizioni per lo sviluppo delle attivita'                 
produttive, sia in altre materie quali la tutela dell'ambiente, la              
sanita', la sicurezza.                                                          
Con il DLgs 112/98 ed i necessari decreti attuativi sono ricondotte             
alla responsabilita' dei governi regionali e locali una molteplicita'           
di funzioni amministrative concernenti le attivita' economiche, in              
precedenza in capo a diversi soggetti, ponendo in essere le                     
condizioni affinche' quegli stessi livelli di governo possano                   
concretamente promuovere lo sviluppo delle rispettive comunita'.                
In sintesi, la normativa statale si muove su diversi piani:                     
a) il conferimento di funzioni alle Regioni ed ai Comuni che e'                 
considerato strumento di semplificazione in quanto orientato a                  
rendere piu' semplici i processi decisionali (art. 23 del DLgs                  
112/98);                                                                        
b) l'incidenza degli interventi sulle regole organizzative (art. 24             
principi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di            
insediamenti produttivi);                                                       
c) l'indicazione di principi per la disciplina del procedimento                 
amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di                 
attivita' produttive (art. 25);                                                 
d) la disciplina del procedimento (compiuta con il DPR 20 ottobre               
1998, n. 447).                                                                  
In tale contesto il Regolamento 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento            
recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione             
per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la                   
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere                 
interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree                 
destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma             
8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59" (di seguito indicato come                  
regolamento) puo' essere considerato non solo come una normativa                
volta a realizzare il principio di sussidiarieta', principio che                
attraversa come filo conduttore l'intero processo di riordino                   
istituzionale e di conferimento delle funzioni, bensi' come una                 
importante risposta in termini di efficacia ad esigenze manifestate             
dal sistema delle imprese ed una opportunita' perche' la pubblica               
Amministrazione da peso burocratico svantaggio per le imprese diventi           
servizio reale-vantaggio alle imprese.                                          
La Regione Emilia-Romagna ha dettato, nell'ambito della L.R. 3/99               
recante "Riforma del sistema regionale e locale", una disciplina                
attuativa degli artt. 23 e 24 del DLgs 112/98, individuando                     
chiaramente il ruolo e le competenze dei vari soggetti coinvolti                
nella realizzazione dello sportello unico.                                      
Il ruolo della Regione                                                          
Con riguardo ai profili attinenti allo svolgimento del procedimento             
autorizzativo la L.R. n. 3 del 1999 prevede (art. 70, comma 2)                  
l'attuazione di una organica azione regionale nella direzione della             
razionalizzazione della distribuzione delle funzioni e delle                    
competenze fra gli Enti locali e, nelle materie di propria                      
competenza, una ridisciplina dei procedimenti amministrativi.                   
Al riguardo si ricorda che con la L.R. n. 3 del 1999 si e' gia'                 
proceduto ad una razionalizzazione delle competenze in materia                  
ambientale, ponendo in capo alle Province le funzioni autorizzative e           
si sono operate alcune significative semplificazioni per procedimenti           
di competenza regionale (art. 90 in materia di distribuzione                    
dell'energia elettrica, art. 142 in materia di approvvigionamento di            
acque pubbliche, art. 150 in materia di vincolo idrogeologico, art.             
172 e seguenti in materia di trasporti eccezionali) ed altre ne sono            
prefigurate nei provvedimenti legislativi enunciati nella legge.                
Per avere un quadro di riferimento piu' preciso, si rinvia                      
all'Allegato 1 del presente atto di indirizzo che indica quali                  
funzioni regionali sono gia' state conferite agli Enti locali e quali           
provvedimenti in itinere sono volti ad una semplificazione delle                
procedure.Lo stesso articolo 70 della L.R. 3/99 indica poi alcuni               
compiti specifici della Regione per la messa in funzione degli                  
sportelli (commi 6 e 7): vuoi tramite un supporto finanziario                   
consistente nell'erogazione di contributi sulla base di criteri e               
modalita' definiti con una apposita deliberazione della Giunta                  
regionale, vuoi tramite la promozione di iniziative formative rivolte           
al personale addetto agli sportelli unici.                                      
La Regione Emilia-Romagna, peraltro, ha gia' investito risorse al               
fine di monitorare la progettazione e la fase di avvio degli                    
sportelli unici sul territorio regionale e intende valorizzare e                
contribuire alla diffusione delle migliori realizzazioni pratiche.              
Il supporto formativo                                                           
L'avvio della fase operativa dello sportello unico evidenzia la                 
necessita' di creare appositi strumenti e percorsi formativi ad hoc             
per il personale che, a vario livello e con compiti diversi, deve               
garantire la gestione delle funzioni e delle attivita' dello                    
sportello unico, erogando informazioni agli utenti, interagendo con             
le altre Amministrazioni ed Enti pubblici, collaborando alla                    
certificazione delle informazioni e all'aggiornamento delle stesse              
con strumenti cartacei e informatizzati. In particolare, le azioni              
formative dovrebbero tendere alla qualificazione o riqualificazione             
professionale improntata alla logica di funzionalizzazione                      
dell'azione amministrativa verso il risultato da perseguire, di                 
apertura alla innovazione organizzativa e funzionale, al dialogo                
verso l'esterno, alla logica di leadership collaborativa, di                    
propensione al coordinamento delle singole attivita' autorizzatorie.            
Al fine di un efficace e ottimale perseguimento dei suddetti                    
obiettivi formativi e al fine di adottare i conseguenti provvedimenti           
attuativi di propria competenza, la Regione sta provvedendo alla                
individuazione delle possibili modalita' di una rapida attuazione               
degli interventi formativi finalizzati allo svolgimento dei compiti             
previsti dall'apertura degli sportelli unici tenendo conto anche di             
quanto emerso da un'indagine effettuata presso i Comuni.                        
Il supporto informativo e informatico                                           
Uno specifico compito demandato alla Regione dalla normativa che ha             
istituito lo sportello unico e' la predisposizione e il coordinamento           
della strumentazione informativa e informatica di supporto.                     
Il ruolo informativo della Regione con particolare riferimento alla             
raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni              
concernenti le normative che disciplinano lo svolgimento delle                  
attivita' produttive nel territorio regionale, compresa la necessaria           
informazione sugli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale,            
sono previsti dal DLgs 112/98, dal DPR 447/98 e dalla L.R. 3/99 che             
li precisano in riferimento con le competenze e ai flussi informativi           
di livello comunale. In particolare, il DLgs 112/98 all'art. 23,                
comma 2, stabilisce che le Regioni, anche attraverso le Province,               
provvedono al coordinamento e miglioramento dei servizi e                       
dell'assistenza alle imprese con particolare riferimento alla                   
localizzazione e autorizzazione degli impianti produttivi e alla                
creazione delle aree industriali.                                               
L'assistenza consiste nella raccolta e diffusione per via telematica            
delle informazioni sugli insediamenti e lo svolgimento delle                    
attivita' produttive nel territorio regionale e sulle normative                 
applicabili e gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale.             
Il Regolamento, (art. 1, comma 2) conferisce alle Regioni il compito            
di stabilire forme di coordinamento e raccordo per la diffusione                
delle informazioni da parte dello sportello unico.                              
In particolare, i Comuni, (art. 3, comma 2) tramite lo sportello                
unico devono assicurare a chiunque vi abbia interesse l'accesso                 
gratuito alle informazioni su: adempimenti necessari per le procedure           
previste dal regolamento, l'elenco delle domande di autorizzazione              
presentate, stato del loro iter procedurale, oltre che altre                    
informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle              
attinenti le attivita' promozionali. Inoltre, anche la convocazione             
delle Conferenze di servizi deve essere garantita con carattere di              
pubblicita' (art. 4, comma 4).                                                  
Infine, secondo l'art. 6, comma 1, del Regolamento lo sportello unico           
trasmette copia della domanda alla Regione nel cui territorio e'                
localizzato l'impianto, agli altri Comuni interessati nonche', per i            
profili di competenza, ai soggetti competenti per verifiche.                    
L'art. 6, comma 2, precisa inoltre che occorre dare notizia del                 
ricevimento della domanda mediante adeguate forme di pubblicita'.               
A livello regionale la L.R. 3/99 stabilisce (art. 71, comma 1) che la           
Regione, in attuazione del comma 2 dell'art. 23 del DLgs n. 112 del             
1998, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che                   
svolgono attivita' di assistenza ed informazione alle imprese ed, in            
particolare, con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e               
Agricoltura, promuove una rete integrata di servizi finalizzata alla            
raccolta e alla diffusione, anche in via telematica, delle                      
informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle                  
attivita' produttive nel territorio regionale, con particolare                  
riferimento alle normative applicabili e agli strumenti agevolativi             
ivi compresi quelli contributivi e fiscali a favore dell'occupazione            
dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.                                
La stessa legge all'art. 71, comma 2 specifica che l'attivita' di               
assistenza e informazione alle imprese e' realizzata anche attraverso           
gli sportelli unici istituiti dai Comuni.                                       
Se quelli richiamati sono i riferimenti normativi che concernono i              
bisogni informativi, la Regione deve contribuire a trovare una                  
risposta strutturata e certa attraverso un appropriato sistema                  
informativo, con particolare riguardo alle possibili scelte                     
localizzative, allo svolgimento dei collegati procedimenti                      
amministrativi concernenti l'autorizzazione all'insediamento (flussi,           
tempi, documenti, moduli) e agli strumenti di agevolazione e                    
finanziamento (a livello europeo, nazionale, regionale, locale).                
Una soluzione possibile di livello regionale consiste nella                     
realizzazione di una banca dati integrata, oltre che con altri                  
sistemi, con il web server Ermes (Emilia Romagna Messaggi) e composta           
da archivi accessibili nel primo caso attraverso la rete Intranet,              
nel secondo attraverso la rete Internet alimentati da informazioni              
che la Regione provvede ad aggiornare avvalendosi delle opportune               
collaborazioni e accordi con altri enti e soggetti competenti, in               
primo luogo gli stessi Enti locali.                                             
La Regione, inoltre, intende facilitare nell'immediato il confronto e           
la partecipazione tra i vari soggetti interessati alla costruzione              
degli sportelli unici mediante forum di discussione telematici                  
(pubblicazione di documentazione, atti normativi, progetti e                    
proposte, indagini, segnalazione di casi, siti Internet e iniziative)           
allo scopo di creare una comunita' virtuale dei soggetti operanti per           
la semplificazione e la trasparenza della pubblica Amministrazione              
nei settori produttivi.                                                         
Infine, la Regione intende svolgere un ruolo di promozione,                     
coordinamento e controllo, associato all'erogazione di finanziamenti,           
per la realizzazione di sistemi informativi locali per la gestione.             
In particolare, intende favorire la sperimentazione di un prototipo             
di applicativo software di supporto per la semplificazione dei                  
procedimenti autorizzatori e per la loro gestione con modalita' di              
workgroup, sulla base di accordi stabiliti mediante convenzione con             
le Province e i Comuni interessati.                                             
Le soluzioni prospettate sono dettate dallo sviluppo di Internet, dei           
siti web e delle reti civiche che hanno introdotto diverse                      
interrelazioni tra persone e modi di lavorare per cui si assume il              
concetto di sportello unico virtuale inteso come entita'                        
organizzativa nel sistema della pubblica Amministrazione in cui i               
diversi enti perseguono gli stessi obiettivi operando con modalita'             
di lavoro cooperativo con vincoli di spazio e di tempo diversi da               
quelli tradizionali. Tale sportello virtuale comprende in modo                  
distribuito in rete e integrante rispetto a sistemi informativi di              
diversi enti attivita' informative e distribuzione dei servizi ai               
cittadini. Si avvale, inoltre, di aggiornamenti in tempo reale,                 
gestione e ricerca efficace su archivi testuali, pubblicazione in               
Internet di informazioni contenute in banche dati appositamente                 
strutturate. Infine offre la garanzia dell'usabilita'                           
dell'interfaccia utente, della facilita' di apprendimento,                      
dell'efficienza, della soddisfazione di utilizzo.                               
Il ruolo di promozione e coordinamento delle Province                           
Sulla base della L.R. 3/99 (art. 50, comma 3) alle Province competono           
le funzioni amministrative concernenti la promozione e il                       
coordinamento della rete degli sportelli unici oltre che allo                   
svolgimento di funzioni di programmazione negoziata e di promozione             
della concertazione con gli Enti locali e territoriali, le                      
associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le CCIAA.           
In particolare, nell'ambito del coordinamento interistituzionale, in            
conformita' con quanto previsto dalla stessa legge regionale, le                
Province stanno svolgendo un ruolo di coordinamento negli accordi e             
convenzioni con gli Enti pubblici coinvolti e, in alcune esperienze,            
anche con le associazioni di categoria e con gli ordini                         
professionali; inoltre, stanno curando i progetti che riguardano                
principalmente i profili relativi ai collegamenti informatici e alla            
formazione.                                                                     
Sempre con la L.R. 3/99, al fine di razionalizzare la distribuzione             
delle funzioni e delle competenze fra gli Enti locali, sono state               
poste in capo alle Province le funzioni autorizzative in materia                
ambientale e si sono decentrate altre funzioni di competenza                    
regionale (si vedano al riguardo gli allegati elenchi). Vi sono poi             
competenze che le Province esercitano sulla base di norme gia' in               
vigore relativamente alla materia urbanistica, della sicurezza degli            
impianti, della tutela sanitaria e ambientale. In questi casi,                  
pertanto, l'Amministrazione provinciale risulta essere coinvolta                
anche nel procedimento autorizzatorio facente capo allo sportello               
unico.                                                                          
B) IL RUOLO E LE COMPETENZE DEL COMUNE                                          
B1) PROFILI INTERPRETATIVI E APPLICATIVI DELLA NORMATIVA SULLO                  
SPORTELLO UNICO                                                                 
Al fine di assicurare lo svolgimento dell'attivita'  autorizzativa in           
capo agli sportelli unici secondo criteri il piu' possibile unitari             
ed omogenei, appare opportuno chiarire alcune problematiche                     
interpretative della normativa statale in materia di sportello unico,           
cosi' come recepita dalla L.R. 3/99.                                            
La titolarita' delle funzioni                                                   
Il DLgs 112/98, ha attribuito (art. 23) ai Comuni le funzioni                   
amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la                  
cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione           
di impianti produttivi, ed ha disposto (art. 24) che i Comuni le                
esercitino attraverso un'unica struttura responsabile dell'intero               
procedimento.                                                                   
Quanto alla portata di tale conferimento, in linea generale, si puo'            
anzitutto osservare che il Capo IV del DLgs 112/98 appare disomogeneo           
quanto ai contenuti ed alla stessa logica che presiede agli altri               
conferimenti disposti dal medesimo decreto legislativo. L'art. 23,              
infatti, non riguarda una materia (la localizzazione e l'insediamento           
delle attivita' produttive) ma interessa un complesso di funzioni,              
dall'urbanistica alla tutela dell'ambiente, alla sicurezza, che sono            
oggetto di conferimento nello stesso decreto legislativo o sono gia'            
di competenza di Regioni e Comuni o, infine, sono trattenute alla               
competenza statale.                                                             
In secondo luogo, il fatto che le funzioni coinvolte nel procedimento           
siano imputate in via generale ad altri livelli di governo, da un               
lato, e la considerazione che non si possa ritenere che il                      
legislatore abbia voluto disporre lo scorporo di tali funzioni a                
favore dei Comuni quando esse attengono agli impianti produttivi,               
dall'altro, induce senz'altro a ritenere che la portata del                     
conferimento debba essere intesa nel senso che il Comune gestisce               
unitariamente il procedimento autorizzativo ed e' responsabile                  
organizzativo del procedimento medesimo e che a tal fine, pertanto,             
istituisce lo sportello unico.                                                  
A tale riguardo, peraltro, occorre aggiungere che anche con il                  
regolamento di semplificazione il legislatore si e' posto in tale               
linea interpretativa. Infatti, il DPR 447/98 oltre a fare                       
espressamente salvo quanto disposto in materia di procedimento di               
valutazione di impatto ambientale e attivita' a rischio di incidente            
rilevante (art. 1, comma 3), prevede che lo sportello unico                     
acquisisca dalle Amministrazioni competenti gli atti autorizzatori e            
di assenso di loro competenza ed appronta lo strumento della                    
Conferenza di servizi in caso di diniego dell'autorizzazione (art. 4,           
commi 1 e 3). Ne consegue che, mentre rimane immutata la titolarita'            
dei poteri di autorizzazione in capo a diversi enti ai sensi della              
vigente normativa sostanziale, si modifica, invece, la natura degli             
atti di tali Amministrazioni. Questi ultimi divengono atti                      
endoprocedimentali che producono i loro effetti nei confronti                   
dell'atto autorizzatorio unico finale di competenza del Comune.                 
In altri termini, il Comune per il tramite dello sportello unico                
viene individuato come centro di imputazione dell'interesse                     
prevalente ove confluiscono i molteplici interessi coinvolti senza              
che da cio' derivi l'accorpamento in capo al Comune della titolarita'           
dei singoli poteri autorizzatori.                                               
Pertanto, mentre la titolarita' dell'intero procedimento                        
autorizzativo e' del Comune (attraverso la struttura individuata come           
responsabile), le altre Amministrazioni interessate dal procedimento            
sono responsabili relativamente alle fasi procedimentali in cui sono            
coinvolte.                                                                      
Sotto il profilo organizzativo, l'art. 24 del DLgs 112/98, ha poi               
previsto che gli Enti locali possono avvalersi, nelle forme                     
concordate, di altre Amministrazioni ed Enti pubblici, cui possono              
essere affidati singoli atti istruttori del procedimento. A tal fine,           
gli accordi che regolano il rapporto c.d. di avvalimento tra Comune             
ed altri enti, dovra' in ogni caso prevedersi che ogni                          
Amministrazione provveda ad individuare un responsabile dei rapporti            
con la struttura unica responsabile del procedimento.                           
Il responsabile unico del procedimento                                          
Non vi e' dubbio che, in coerenza con la portata innovativa della               
normativa statale sullo sportello unico, diretta alla creazione di un           
unico interlocutore amministrativo per l'imprenditore, debbano essere           
chiaramente delineati anche i poteri e le responsabilita' di cui                
detto interlocutore e' investito al fine di poter governare un                  
procedimento unitario destinato a sfociare in un unico provvedimento            
autorizzativo.                                                                  
A questo proposito occorre ricordare che, ad integrazione di quanto             
previsto dal Regolamento e in applicazione di istituti gia' previsti            
dalla disciplina generale sul procedimento amministrativo, a chiarire           
i poteri del responsabile unico del procedimento e' intervenuto anche           
l'accordo-quadro sancito in sede di Conferenza unificata del 1/7/1999           
nell'intervento di delineare una corrispondenza tra le funzioni di              
gestione del procedimento autorizzatorio unico di competenza del                
responsabile e i poteri che la stessa legge gli riconosce a questo              
scopo.                                                                          
Se, da una parte, nei rapporti col privato cittadino-imprenditore, al           
responsabile del procedimento vanno senz'altro riconosciuti tutti i             
poteri-doveri tipici previsti dalla Legge 241/90 (comunicazione                 
dell'avvio del procedimento, invito alle parti di integrare la                  
documentazione, acquisizione dei documenti gia' in possesso della               
pubblica Amministrazione), nonche' il potere di convocare la                    
Conferenza dei servizi qualora si rendesse necessario; d'altra parte,           
l'attivazione di tali poteri puo' incontrare difficolta' pratiche               
derivanti dal coinvolgimento nel procedimento di altri soggetti                 
pubblici, distinti e dotati di autonomia e deputati alla cura di un             
determinato interesse pubblico.                                                 
In particolare, con riguardo ai rapporti che si stabiliscono tra la             
struttura responsabile del procedimento e le altre Amministrazioni              
pubbliche coinvolte, occorre evidenziare che deve necessariamente               
trattarsi di rapporti improntati alla collaborazione e alla facilita'           
e immediatezza di comunicazione. D'altronde, al responsabile del                
procedimento cui spetta la direzione e il coordinamento del                     
procedimento devono poter essere riconosciuti poteri forti di                   
intervento diretto nei confronti delle altre Amministrazioni e dei              
relativi responsabili relativamente alle fasi procedimentali in cui             
sono coinvolte.                                                                 
A tal fine, in conformita' con l'accordo sopracitato, sono attribuiti           
al responsabile dello sportello unico, nei confronti di altre                   
Amministrazioni ed Enti Pubblici:                                               
- poteri di impulso, relativamente agli atti istruttori loro affidati           
che debbono confluire nell'autorizzazione unica rilasciata dal                  
Comune;                                                                         
- il potere di convocare la Conferenza dei servizi, anche a                     
prescindere dalla richiesta dell'impresa, anche ai fini di pareri               
preventivi da rendere ai sensi dell'art. 3, comma 3;                            
- il potere di diffida e messa in mora, per l'inadempimento o il                
ritardato adempimento.                                                          
Sempre con riguardo ai rapporti tra il Comune e le altre                        
Amministrazioni e' prevista la possibilita' di individuare, in via              
convenzionale, un unico referente responsabile dei rapporti tra la              
singola Amministrazione e la struttura unica responsabile del                   
procedimento con il compito di:                                                 
a) rispondere al Comune degli adempimenti affidati alla stessa                  
Amministrazione e del rispetto dei tempi;                                       
b) garantire il flusso delle informazioni attraverso l'indicazione              
dei responsabili dei singoli procedimenti;                                      
c) provvedere (o direttamente o tramite segnalazione al dirigente               
competente) in caso di inadempimento o ritardato adempimento da parte           
dei responsabili dei procedimenti, all'applicazione delle sanzioni              
previste dalla legge e dai contratti anche su segnalazione della                
struttura.                                                                      
Una particolare rilevanza assume poi il tema dei rapporti e delle               
responsabilita' nel caso in cui lo sportello unico sia gestito in               
forma associata.                                                                
Al riguardo occorre opportunamente distinguere tra gestione associata           
della funzione (ufficio unico/Comune) e gestione associata sotto il             
profilo organizzativo. Nel primo caso, verra' individuato un unico              
responsabile dello sportello unico, nel secondo caso l'atto di                  
associazione  dovra' espressamente disciplinare i rapporti                      
intercorrenti tra i singoli Comuni ciascuno dei quali rimane titolare           
dell'esercizio della funzione, fermo restando comunque il principio             
dell'individuazione di un unico interlocutore dotato dei poteri come            
sopra individuati.                                                              
Ambito di applicazione                                                          
Quanto all'ambito di operativita' dello sportello unico, si pone la             
necessita' di individuare con puntualita' l'ambito di applicazione              
del regolamento. L'art. 1, DPR 447/98 prevede che siano assoggettate            
al procedimento la localizzazione degli impianti produttivi di beni e           
servizi, la loro realizzazione, riattivazione, ampliamento,                     
cessazione, riattivazione e riconversione dell'attivita' produttiva,            
nonche' l'esecuzione di opere interne ai fabbricati ad uso di impresa           
(art. 1, comma 1). La formulazione cosi ampia corrisponde alla                  
volonta' del legislatore di pervenire ad una semplificazione                    
dell'insediamento di attivita' imprenditoriali volte o meno alla                
produzione di beni, a specificazione della previsione dell'art. 23              
del DLgs 112/98 che aveva ad oggetto genericamente gli impianti                 
produttivi. Anche alla luce della volonta' espressa dalle                       
Amministrazioni coinvolte nell'ambito dell'accordo-quadro sopra                 
citato, si deve, quindi, intendere che siano incluse nell'ambito di             
applicazione del regolamento anche le attivita' di servizio svolte in           
forma di impresa (ad esempio le imprese turistiche, le imprese che              
erogano servizi sanitari, le banche, gli intermediari finanziari).              
Certamente sono ricomprese le attivita' artigiane e quelle agricole,            
con riguardo a queste ultime va segnalato che l'art. 38, comma 3,               
della L.R. 3/99, espressamente dispone che lo sportello unico svolge            
le proprie attivita' anche con riguardo alle imprese agricole e                 
agroalimentari.                                                                 
L'art. 1 del regolamento, infine, dispone che resta salvo quanto                
previsto dal DLgs 31 marzo 1998, n. 114. Tale formulazione, anche               
alla luce di quanto previsto dall'accordo-quadro, e' da intendersi              
nel senso che per quanto riguarda le attivita' commerciali si applica           
la disciplina procedimentale contenuta nel DLgs 114/98, ma il                   
procedimento di autorizzazione per l'esercizio di attivita'                     
commerciali di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del DLgs 114/98,                  
laddove previsto, si avvia con la presentazione dell'istanza allo               
sportello unico. Il quale provvede di conseguenza.                              
In tal senso peraltro si sono gia' orientate diverse delle                      
Amministrazioni comunali che hanno attivato lo sportello unico.                 
La semplificazione dei procedimenti                                             
Il DPR 447/98 prevede due procedimenti per l'autorizzazione per gli             
impianti produttivi:                                                            
a) procedimento semplificato (Capo II, art. 4);                                 
b) procedimento mediante autocertificazione (Capo III, art. 6).                 
Ai sensi dell'art. 4 e' obbligatorio attivare il procedimento                   
semplificato per gli impianti e i depositi soggetti secondo la                  
normativa statale o regionale alla valutazione di impatto ambientale            
(Legge 349/86 e L.R. 9/99) e alle procedure relative al controllo dei           
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze               
pericolose (DPR 175/88 e disciplina attuativa della Legge 24 aprile             
1998, n. 128 in corso di adozione). In tutti gli altri casi la scelta           
tra i due procedimenti e' dell'imprenditore il quale ha piena                   
liberta' di scegliere o meno la procedura mediante                              
autocertificazione.                                                             
II procedimento semplificato                                                    
Il procedimento semplificato si attiva mediante la presentazione                
dell'istanza allo sportello unico per le attivita' produttive; a                
questo si rivolgono gli interessati per tutti gli adempimenti, questi           
e' l'interlocutore unico dell'imprenditore ed assume una funzione di            
coordinamento delle attivita' istruttorie.                                      
Lo sportello unico trasmette alle Amministrazioni competenti copia              
dell'istanza e della documentazione necessaria invitandole a far                
pervenire gli atti di loro competenza entro il termine massimo di 90            
giorni dal ricevimento della documentazione.                                    
Come si puo' evincere dall'art. 4 del regolamento, in via ordinaria             
l'autorizzazione e' rilasciata dal Comune, acquisite, nel termine di            
90 giorni dall'invio della domanda, le autorizzazioni e gli atti di             
assenso comunque denominati delle diverse Amministrazioni competenti:           
l'atto finale del procedimento autorizzativo deve dare atto di tale             
acquisizione ferma restando che e' imputabile alle autorita'                    
competenti la responsabilita' delle singole autorizzazioni.                     
In generale, il regolamento sullo sportello unico, nel rispetto dei             
principi enunciati dall'art. 25 del DLgs 112/98, ha previsto un                 
procedimento semplificato con l'obbiettivo prioritario di garantire             
all'imprenditore tempi certi e rapidi nel rilascio del provvedimento            
autorizzativo.                                                                  
Alla luce di tale prioritaria finalita' si deve ritenere che laddove            
normative previgenti prevedano procedure o istituti piu' favorevoli             
in termini di semplificazione dell'attivita' amministrativa e cio' a            
beneficio dell'utente (termini piu' brevi, denuncia di inizio                   
attivita', comunicazioni, silenzio assenso, etc.), questi devono                
continuare ad applicarsi.                                                       
Termini                                                                         
Si ritiene, pertanto, che le autorita' competenti debbano                       
pronunciarsi entro il termine massimo di 90 giorni anche per i                  
procedimenti per i quali vigono termini superiori, ad eccezioni del             
procedimento di valutazione di impatto ambientale, mentre nel caso di           
termini inferiori questi continuano ad applicarsi pur palesandosi, al           
fine di favorire un esito positivo dell'istanza, l'esigenza di                  
attivare gli opportuni raccordi nell'ambito del procedimento.                   
Denuncia inizio attivita'                                                       
La previsione di un procedimento unitario non fa in ogni caso venir             
meno l'applicazione dell'istituto della denuncia di inizio di                   
attivita' (art. 19, Legge 241/90 modificato dall'art. 2, comma 10               
della Legge 24/12/1993) nei casi previsti dallo Stato (DPR 9 maggio             
1994, n. 411) o da leggi regionali (vedi ad esempio art. 2, comma 4             
della L.R. 19/1/1998, n. 3 in tema di autorizzazione alla produzione            
e commercializzazione di prodotti vegetali, etc; cfr. L.R. 19/6/1994,           
n. 35 e successive modifiche, R.R. 13/6/1986, n. 33 e successive                
modifiche in materia di costruzioni in zona sismica). Nei casi in cui           
all'attivita' puo' darsi inizio immediatamente dopo la denuncia lo              
sportello unico dovra' trasmettere all'autorita' competente la                  
domanda-denuncia e non dovra' attendere alcuna pronuncia di questa ai           
fini dell'autorizzazione conclusiva.                                            
In particolare, per quanto riguarda la denuncia di inizio attivita'             
introdotta per alcune attivita' edilizie in sostituzione della                  
procedura di concessione edilizia si applica la disciplina prevista             
dalla Legge 662/96, art. 2, comma 60, punto 7.                                  
Silenzio assenso                                                                
Per le attivita' gia' sottoposte alla disciplina dell'art. 20 della             
Legge 241/90 (DPR 300/92, DPR 407/94, DPR 411/94) con indicazione del           
termine decorso il quale la relativa domanda si intende accolta, non            
si pongono particolari problemi di coordinamento se detto termine e'            
pari o inferiore a 90 giorni.                                                   
In questo caso lo sportello unico dovra' trasmettere la domanda                 
all'autorita' competente e potra' rilasciare l'autorizzazione finale            
anche in caso di silenzio, ferma restando che e' sempre possibile               
l'adozione di un provvedimento espresso, positivo o negativo, da                
parte  dell'autorita' competente.                                               
Qualora, invece, il termine per il silenzio assenso sia superiore e             
non intervenga entro 90 giorni una pronuncia espressa, si possono               
prospettare due ipotesi: o l'indizione della Conferenza di servizi di           
cui al comma 3 dell'art. 4 o si attende il decorso del termine                  
previsto per la formazione del silenzio assenso prima di dare inizio            
all'attivita'.                                                                  
Infine, poiche' il regolamento non modifica la disciplina vigente               
relativa alle diverse autorizzazioni, il decorso del termine di 90              
giorni nel silenzio dell'Amministrazione competente non assume il               
valore di assenso se non espressamente previsto, in particolare per i           
casi di espressa esclusione del silenzio-assenso previsti nei DPR 9             
maggio 1994, n. 411 e 31 luglio 1996,  n.468. Si ricorda che il                 
silenzio assenso e' espressamente escluso dal DPR 12/1/1998, n. 37              
(Prevenzione incendi) per i progetti sottoposti all'esame preventivo            
dei vigili del fuoco.                                                           
Procedimento di valutazione di impatto ambientale                               
L'art. 6 della L.R. 9/99 recante "Disciplina della procedura di                 
valutazione di impatto ambientale" prevede che per gli impianti la              
cui autorizzazione e' disciplinata dal DPR 447/98, l'istanza per la             
sottoposizione al procedimento di verifica-screening e di VIA sia               
presentata allo sportello unico e che questo provveda a trasmetterla            
all'autorita' competente (art. 5) oltre ad assicurare alcuni                    
specifici adempimenti relativi al deposito del progetto, alla                   
trasmissione e alla pubblicazione (artt. 9 e 14).                               
L'autorita' competente cura lo svolgimento della procedura di                   
verifica-screening e comunica entro 60 giorni, allo sportello unico,            
oltre che all'interessato il suo esito consistente nella                        
sottoposizione o meno, con eventuali prescrizioni, alla procedura di            
VIA. In ogni caso, decorsi 60 giorni, nel silenzio dell'autorita'               
competente, si intende che il progetto non deve essere sottoposto a             
VIA (art. 10).                                                                  
Anche per i progetti sottoposti a procedura di VIA e' l'autorita'               
competente a curare lo svolgimento del procedimento che deve                    
concludersi entro 120 giorni (art. 16). In caso di VIA positiva,                
questa ricomprende le autorizzazioni comunque denominate in materia             
di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale di competenza di              
Regioni, Enti locali e enti di gestione di aree naturali protette               
regionali. Lo sportello unico dovra' pertanto curare l'istruttoria              
con l'esame dei soli profili urbanistici, sanitari e di sicurezza. In           
caso di VIA negativa l'esito sara' comunicato allo sportello unico ai           
sensi del comma 2 dell'art. 4 del regolamento, mentre, in caso di               
decorso inutile del termine di 120 giorni per la conclusione della              
procedura di VIA, il Sindaco convoca una Conferenza di servizi ai               
sensi del comma 3 del medesimo art. 4.                                          
Si precisa che le opere indicate negli Allegati alla L.R. 9/99 sono             
assoggettate alle procedure di VIA a decorrere dall'adozione delle              
direttive di cui all'art. 32 della medesima legge.                              
Valorizzazione delle buone prassi                                               
Si ritiene che vadano sicuramente favorite e valorizzate, anche in              
via convenzionale, tutte quelle prassi applicative sperimentate e               
gia' divenute consuetudinarie che hanno prodotto buoni risultati in             
termini di snellimento delle procedure e di riduzione dei termini per           
le imprese. Tra queste prassi vanno salvaguardate anche quelle che              
normalmente sono applicate prima dell'avvio del procedimento e che              
spesso attengono ad una attivita' di consulenza ed assistenza che le            
Amministrazioni, specie quelle dotate di competenze tecniche,                   
abitualmente svolgono nei confronti delle imprese o dei loro                    
progettisti al fine di pervenire in seguito ad un esito positivo                
dell'istanza (si veda ad esempio il c.d. preparere edilizio previsto            
dai regolamenti edilizi comunali).                                              
La conferenza dei servizi                                                       
Nell'impianto dell'art. 4 il ricorso alla Conferenza di servizi e'              
prefigurato come un rimedio al mancato buon fine del procedimento nei           
due casi di diniego di una autorizzazione ovvero di silenzio di una             
autorita' competente. Nel primo caso, disciplinato dal comma 2,                 
l'iniziativa e' dell'interessato, il quale, entro venti giorni dalla            
comunicazione di una pronuncia negativa, puo' chiedere allo sportello           
unico di convocare una conferenza di servizi. Nel secondo caso,                 
previsto dal comma 3, l'indizione della conferenza e' obbligatoria da           
parte del Sindaco del Comune competente per territorio, su richiesta            
del responsabile del procedimento. Alla conferenza, ovviamente                  
partecipano tutte le autorita' competenti e non solo quella/e che               
hanno espresso un diniego o sono rimaste inerti.                                
Lo svolgimento della conferenza e' disciplinato dagli articoli 14 e             
seguenti della Legge 241/90, che in questa sede non si illustrano. Si           
richiama piu' limitatamente l'attenzione sulle previsioni di legge in           
ordine alla convocazione ed alla partecipazione degli enti competenti           
nonche' sulla necessita' che i partecipanti alla conferenza siano               
dotati del potere di esprimere la volonta' dell'ente, poiche' essa ha           
carattere sia istruttorio che decisorio, cioe' le autorita'                     
competenti dovranno rendere in sede di conferenza le autorizzazioni             
necessarie avendo effettuato l'attivita' istruttoria e gli eventuali            
accertamenti di loro competenza (commi 5 e 6 dell'art. 4).                      
Rispetto alla richiamata disciplina generale della conferenza di                
servizi, l'articolo 4 del regolamento amplia in modo significativo la           
partecipazione al procedimento dei soggetti interessati. Infatti,               
alla conferenza  possono partecipare i soggetti portatori di                    
interessi pubblici e privati, individuali o collettivi nonche' i                
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,           
i quali possono presentare osservazioni e farsi assistere da tecnici            
ed esperti di fiducia (comma 13 dell'art. 6 richiamato dal comma 4              
dell'art. 4). Tale previsione richiede nella sua attuazione                     
particolare attenzione per le conseguenze che puo' comportare in                
ordine alla legittimita' della conferenza e delle sue determinazioni            
finali. Pertanto la pubblicita' della indizione della conferenza deve           
avvenire in forme adeguate a darne effettiva conoscenza e deve essere           
attenta la individuazione degli interessati indicati al comma 13                
dell'art. 6, anche se a volte puo' rivelarsi problematica alla luce             
dell'ampiezza dei soggetti ivi indicati.                                        
Il verbale conclusivo della conferenza, pertanto, reca le                       
determinazioni assunte e tiene luogo delle autorizzazioni e degli               
altri atti necessari per la realizzazione dell'impianto, oltre a                
pronunciarsi motivatamente su quanto rappresentato dai soggetti                 
portatori di interessi.                                                         
La complessita' della procedura tramite Conferenza di servizi e il              
termine per la sua conclusione (6 mesi ovvero 11 mesi per le opere da           
sottoporre a VIA), sopra delineata nei suoi tratti essenziali,                  
comportante il coinvolgimento di molteplici soggetti sia titolari               
delle competenze autorizzative sul progetto che portatori di                    
interessi pubblici e privati circa la realizzazione dell'intervento,            
induce a consigliare di dare priorita' allo svolgimento in via                  
ordinaria della procedura autorizzativa perseguendo il rispetto del             
termine di 90 giorni tramite strumenti collaborativi tra                        
Amministrazioni e prassi operative, eventualmente gia' in essere, fra           
le autorita' competenti e le imprese interessate che favoriscano                
l'esito positivo del procedimento.                                              
A questo riguardo deve, invece, considerarsi positivamente il ricorso           
alle c.d. Conferenze di servizio (permanenti, organizzative, etc.)              
convocate al fine di coordinare l'attivita' delle autorita'                     
competenti, raccordarne le prassi operative, e quindi con finalita'             
organizzative, o anche al fine di svolgere congiuntamente attivita'             
istruttorie affinche' sia rispettato il termine di 90 giorni di cui             
al comma 1 dell'art. 4.                                                         
Il procedimento mediante autocertificazione                                     
Il procedimento mediante autocertificazione si avvia con la                     
presentazione da parte dell'interessato di una unica domanda                    
corredata da autocertificazioni attestanti la conformita' del                   
progetto alle prescrizioni previste da norme vigenti in materia                 
urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e           
dell'ambiente. Le autocertificazioni devono essere redatte e                    
sottoscritte, oltre che dal legale rappresentante dell'impresa, da              
professionisti abilitati o da societa' di professionisti in base alle           
norme vigenti per le diverse professioni ed in relazione al contenuto           
dell'autocertificazione.                                                        
L'autocertificazione non puo' riguardare:                                       
a) la valutazione di impatto ambientale;                                        
b) il rispetto della normativa in materia di controllo dei pericoli             
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;            
c) le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la                  
necessita' di apposita autorizzazione.                                          
A questo riguardo occorre rilevare che la maggior parte delle                   
direttive in materia ambientale prevedono la necessita' di                      
autorizzazioni. A titolo esemplificativo si puo' citare la Direttiva            
91/156/CEE recepita con DLgs 22/97 e successive modificazioni. Tale             
decreto legislativo che all'art. 27 prevede l'autorizzazione per la             
realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti,           
tuttavia, prevede anche la possibilita' di sostituire                           
l'autorizzazione espressa con l'iscrizione presso la Provincia                  
(procedura semplificata, D.I.A.) per l'attivita' di autosmaltimento             
di rifiuti propri non pericolosi sul luogo di produzione (cfr artt.             
31 e 32) e per l'attivita' di recupero di rifiuti individuati con               
specifiche e dettagliate norme tecniche di cui ad appositi decreti              
(artt. 31 e 33).                                                                
Per il trasporto rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce                     
l'autorizzazione alla raccolta e al trasporto. L'art. 30, comma 16,             
del medesimo decreto prevede una procedura semplificata                         
(comunicazione da rinnovare ogni due anni) di iscrizione all'albo per           
le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto di                  
rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33 ed            
effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero. Cio'                       
considerato, si ritiene che, nel caso in cui in sede di recepimento             
della normativa comunitaria siano state gia' introdotte delle                   
semplificazioni procedurali che determinano il superamento della                
necessita' di autorizzazione, sia ammissibile, operando le dovute               
distinzioni, il ricorso all'autocertificazione.                                 
In un contesto di semplificazione e al fine di evitare il rischio di            
sottovalutare il valore e l'efficacia delle autocertificazioni                  
previste nella vigente legislazione, sembra poi importante                      
evidenziare che la legislazione precedente al DLgs 112/98 prevede               
alcuni casi di autocertificazione che non comportano obbligo di                 
controllo sistematico, neppure in un fase successiva (all'inizio dei            
lavori o alla conclusione dei lavori) da parte della pubblica                   
Amministrazione (si vedano ad esempio l'asseverazione di cui alla               
Legge 662/96, art. 2, comma 60; la certificazione di conformita' dei            
lavori eseguiti a quelli autorizzati ex DPR 37/98 relativo alla                 
prevenzione incendi).                                                           
La caratteristica essenziale del procedimento mediante                          
autocertificazione consiste nella formazione del silenzio-assenso               
decorsi i 60 o 90 giorni dalla presentazione della domanda, ovvero              
dalla sua integrazione, rispettivamente per gli impianti a struttura            
semplice e per gli altri impianti, fermo restando che la loro                   
realizzazione e' subordinata al rilascio della concessione edilizia e           
che devono essere acquisite le autorizzazioni espresse nei casi                 
sopraelencati per i quali non e' consentita l'autocertificazione.               
L'introduzione di una novita' cosi' rilevante e' accompagnata da                
particolari cautele volte ad assicurare da un lato la pubblicita'               
dell'istanza (comma 2 dell'art. 6) e la partecipazione al                       
procedimento dei portatori di interessi (comma 13 art. 6) e,                    
dall'altro, a consentire aggiustamenti dell'originario progetto                 
mediante audizioni e accordi con l'interessato (commi 4 e 5, art. 5).           
Quanto al primo profilo, lo sportello unico deve dare notizia                   
mediante adeguate forme di pubblicita' della presentazione della                
domanda con autocertificazione. Il Comune deve pertanto definire tali           
forme in relazione alla duplice esigenza di non aggravare il                    
procedimento e di assicurare una adeguata informazione.                         
Significativi sono i diritti di partecipazione al procedimento                  
previsti dal comma 13 sia con riguardo all'individuazione dei                   
soggetti (portatori di interessi pubblici o privati, individuali o              
collettivi, di interessi diffusi costituiti in associazioni e                   
comitati) che al contenuto del diritto (diritto di presentare memorie           
ed osservazioni, di essere ascoltati in contraddittorio, di chiedere            
una riunione con i rappresentanti dell'impresa con l'assistenza di              
tecnici ed esperti di fiducia) pur essendo prevista una sospensione             
molto breve del termine del procedimento (20 giorni).                           
Quanto al secondo profilo, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 6, richiamando            
istituti previsti in generale dalla Legge 241/90, consentono                    
l'integrazione della  documentazione, senza effetti dilatori da parte           
delle Amministrazioni, la possibilita' di istruttoria in                        
contraddittorio con il richiedente e di concludere accordi conclusivi           
del procedimento.                                                               
Oggetto di tali accordi stipulati tra Comune e impresa, sono le                 
caratteristiche dell'impianto con riguardo al contenuto discrezionale           
dei diversi provvedimenti autorizzativi mentre condizione della loro            
validita' e' la conformita' delle modifiche con le disposizioni                 
attinenti agli strumenti urbanistici, ai piani paesistici e                     
territoriali, ai vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed                   
ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e                       
archeologico (art. 7, comma 1).                                                 
Il regolamento si preoccupa inoltre di precisare espressamente i                
profili che le Amministrazioni competenti devono verificare in sede             
di istruttoria sulla domanda. L'art. 7 stabilisce infatti che mentre            
e' in capo allo sportello unico l'accertamento della sussistenza e              
della regolarita' formale, intesa come sottoscrizione e accertamento            
della provenienza da parte di professionisti abilitati, spetta agli             
enti interessati, ciascuno per la propria competenza, la verifica in            
ordine al contenuto delle autocertificazioni.                                   
L'art. 7 del regolamento si preoccupa di precisare quali profili sono           
oggetto di verifica in relazione a quanto autodichiarato                        
dall'imprenditore. Ovviamente gli stessi enti competenti possono                
effettuare i controlli, sugli impianti anche successivamente                    
all'autorizzazione formatasi per silenzio-assenso: l'impresa e',                
infatti, tenuta a comunicare l'inizio dei lavori allo sportello unico           
il quale ne da' comunicazione agli enti competenti.                             
Si richiamano infine le considerazioni gia' svolte relativamente alle           
attivita' cui si applicano gli artt. 19 e 20 della Legge 241/90 come            
successivamente modificati e gli Allegati 1 e 2 sulla individuazione            
dei procedimenti e delle autorita' competenti.                                  
Definizione degli impianti a struttura semplice soggetti a                      
procedimento mediante autocertificazione                                        
Rientrano nella categoria degli impianti a struttura semplice tutti             
gli impianti che non sono soggetti alla valutazione di impatto                  
ambientale, che non sono soggetti alla disciplina sulla qualita'                
dell'aria o a quella relativa a rischi di incidenti rilevanti e che             
non rientrano negli elenchi delle industrie insalubri di prima                  
classe.                                                                         
Non sono da considerarsi, inoltre, a struttura semplice gli impianti            
caratterizzati da significative interazioni con l'ambiente ai sensi             
della deliberazione della Giunta regionale  n.477/95.                           
Progetto comportante la variazione degli strumenti urbanistici                  
L'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti per                  
attivita' produttive fa parte dei compiti istituzionali                         
dell'amministrazione comunale ed e' svolto dall'organo consiliare               
attraverso l'adozione del piano regolatore generale e delle sue                 
varianti. L'individuazione e la localizzazione delle aree avviene in            
conformita' alla pianificazione territoriale sovracomunale,                     
rappresentata nella nostra regione dal PTR; dal PTPR, dai PTCP e                
dalla pianificazione di settore.                                                
Ai fini della localizzazione delle previsioni insediative di tipo               
produttivo, l'attuale legislazione regionale prevede una procedura              
semplificata di variante al PRG, descritta dall'art. 21 della L.R.              
47/78 ed integrata dal comma 5 dell'art. 15 della stessa legge, da              
applicarsi nei casi previsti dallo stesso art. 15, comma 4, lett. c).           
Per ogni altro caso la procedura di variante urbanistica e' quella              
contenuta nell'art. 14 della L.R. 47/78 che prevede la fase di                  
approvazione sovracomunale.                                                     
Si intende confermare, ai fini dell'art. 2 del Regolamento, l'attuale           
assetto normativo, rilevando tuttavia che la Giunta regionale si                
appresta ad approvare un progetto per una nuova legge urbanistica,              
che conterra', tra l'altro, i criteri per la pianificazione                     
urbanistico-territoriale delle aree da destinare ad insediamenti                
produttivi ed in particolare la disciplina delle aree industriali e             
delle aree ecologicamente attrezzate.                                           
Il Regolamento introduce una speciale procedura di variante                     
urbanistica per la localizzazione di aree destinate ad attivita'                
produttive che puo' essere attivata sulla base della singola                    
richiesta presentata allo sportello unico.                                      
In tal caso il progetto presentato comportante variante urbanistica             
e' sottoposto ad una prima fase istruttoria curata dal comune                   
interessato alla quale seguono da parte del Sindaco il provvedimento            
di rigetto della istanza ovvero la convocazione della Conferenza dei            
servizi, ai fini della decisione sull'autorizzazione alla attivita'             
produttiva.                                                                     
Detta fase istruttoria inizia con una verifica delle previsioni                 
insediative. Infatti, l'ipotesi delineata nell'art. 5 del Regolamento           
prevede la presentazione di un progetto contrastante con il vigente             
strumento urbanistico comunale sotto il profilo della totale mancanza           
di aree destinate a previsioni insediative di tipo produttivo ovvero            
della loro insufficienza a coprire il fabbisogno di suolo richiesto             
dal progetto.                                                                   
Si ritiene pero' che la carenza di previsioni nel PRG debba essere              
verificata non solo in termini di disponibilita' di superfici, ma               
anche in termini di usi per attivita' economiche insediabili in zone            
aventi una destinazione urbanistica diversa da quella esclusivamente            
produttiva.                                                                     
Ci si riferisce in particolare a quelle attivita' a scarso impatto              
ambientale che il PRG considera compatibili con gli insediamenti                
esistenti e con quelli che gia' prevede di realizzare.                          
La verifica circa la totale carenza di previsioni insediative di tipo           
produttivo costituisce una prima condizione per la convocazione della           
Conferenza dei servizi e per l'attivazione del procedimento speciale            
di variante urbanistica.                                                        
La stessa fase istruttoria prosegue con l'esame del progetto                    
presentato sotto il profilo della sua conformita' alle norme                    
ambientali, sanitarie e della sicurezza del lavoro, che costituisce             
la seconda condizione per la convocazione della Conferenza dei                  
servizi.                                                                        
Tuttavia la verifica circa la totale carenza nel PRG di previsioni              
insediative e l'accertata conformita' del progetto alla normativa               
appena citata, non obbligano il Sindaco alla convocazione della                 
Conferenza dei servizi che, per espressa previsione di legge, puo'              
essere convocata qualora sussistano le predette condizioni.                     
Il Sindaco quindi puo' scegliere, attraverso la comparazione degli              
interessi pubblici e privati coinvolti quello meritevole di tutela              
prioritaria, individuando in tal modo la soluzione piu' opportuna da            
adottare.                                                                       
Il provvedimento del Sindaco di rigetto dell'istanza o di                       
convocazione della Conferenza dei servizi deve essere motivato in               
base al principio sancito dall'art. 3 della Legge 241/90, secondo cui           
la motivazione dei provvedimenti e' posta a giustificazione della               
decisione nei confronti dei cittadini, che devono poter apprezzare la           
coerenza della scelta compiuta.                                                 
Qualora la decisione della Conferenza dei servizi (cioe'                        
l'autorizzazione alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento,             
riattivazione e riconversione della attivita' produttiva) comporti la           
variazione allo strumento urbanistico, unitamente al verbale della              
Conferenza dei servizi, dovranno essere depositati e pubblicati tutti           
gli elaborati tecnici costitutivi della variante.Tali atti sono                 
soggetti a osservazioni da parte dei cittadini nei termini e secondo            
le modalita' previsti dalla L.R. 47/78.                                         
Terminate le fasi per il deposito e la presentazione delle                      
osservazioni, il Consiglio comunale entro i successivi 60 giorni deve           
pronunciarsi definitivamente sulla variante, tenendo conto delle                
osservazioni pervenute.                                                         
Per quanto riguarda la fase delle riserve e delle osservazioni, di              
cui rispettivamente al comma 2 dell'art. 14 e al comma 5 dell'art. 15           
della citata L.R. 47/78, si ritiene che le stesse possano essere                
formulate in sede di Conferenza dei servizi. Relativamente alla fase            
dell'approvazione della variante si ritiene applicabile la procedura            
semplificata, qualora ricorrano i casi di cui all'art. 15, comma 4,             
della stessa legge, diversamente si applica la procedura ordinaria              
dell'approvazione provinciale della variante urbanistica.                       
Procedura di collaudo                                                           
Quando e' previsto dalle norme vigenti, si avvia la procedura di                
collaudo. Il collaudo ricomprende verifiche e accertamenti prima                
della messa in funzione dell'impianto.                                          
Ferme restando le competenze in materia di collaudo delle diverse               
Amministrazioni cosi come stabilite da legge, il regolamento comunque           
demanda la procedura di collaudo a professionisti o altri soggetti              
abilitati e i tecnici della struttura unica (sportello unico) vi                
partecipano su richiesta delle imprese. Se la struttura non ottempera           
nel termine fissato, il collaudo puo' aver luogo a cura dell'impresa            
che ne comunica le risultanze alla struttura. Il certificato positivo           
di collaudo abilita l'imprenditore a dare inizio all'attivita'                  
produttiva, con la messa in funzione degli impianti produttivi fino             
al rilascio definitivo del certificato di agibilita' e di ogni altro            
atto amministrativo richiesto, ma non fa venire meno il potere di               
controllo e di vigilanza delle Amministrazioni competenti.                      
Occorre ricordare che nella stesura delle norme del Regolamento si e'           
tenuto conto della normativa di cui al DPR 425/94 che gia' aveva                
provveduto alla semplificazione di tutta la disciplina procedimentale           
in materia di collaudo demandando i collaudi a professionisti.                  
D'altra parte, resta ferma la disciplina relativa ai collaudi che o             
non comportano nessun controllo da parte della pubblica                         
Amministrazione o comportano controlli successivi a campione (esempio           
collaudo collegato alla D.I.A. ex Lege 662/96; collaudo del cemento             
armato ex Lege 1086/71; certificazione di conformita' dei lavori                
eseguiti al progetto e alla normativa sismica ai sensi della Legge              
64/74 e della L.R. 40/95; ecc.).                                                
Non vi e' dubbio che il tema del collaudo rivesta una posizione                 
centrale nell'ambito del procedimento autorizzatorio e che, pertanto,           
per la complessita' delle sue implicazioni, esso vada affrontato in             
profondita' attraverso una specifica collaborazione tra tutte le                
Amministrazioni coinvolte.                                                      
B2) PROFILI ATTUATIVI CONNESSI ALL'AVVIO DELLO SPORTELLO UNICO:                 
L'IMPATTO ORGANIZZATIVO E TECNOLOGICO                                           
La struttura comunale per la gestione delle procedure autorizzative             
Nel presupposto che non possa esserci un solo modello di sportello              
unico per le attivita' produttive, replicabile senza adeguamenti e              
ugualmente valido per ogni ambiente organizzativo-amministrativo ed             
economico, appare opportuno definire, nel rispetto della normativa e            
alla luce delle indicazioni che emergono dalle esperienze e                     
sperimentazioni gia' avviate, una soglia minima di competenze e                 
servizi che lo sportello unico deve garantire ed esercitare in                  
maniera efficace e tempestiva.                                                  
Il compito principale e prioritario che lo sportello unico deve                 
assicurare e' quello di gestire in forma unitaria tutte le funzioni             
amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la                  
cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione           
degli impianti produttivi.                                                      
Lo sportello unico deve svolgere, anzitutto, il ruolo di                        
interlocutore unitario del cittadino-imprenditore. Al Comune,                   
pertanto, spetta l'individuazione della struttura che sara'                     
responsabile dell'intero procedimento nei confronti dei soggetti                
privati sia con riferimento ai compiti affidati ad altre strutture              
comunali, che a quelli affidati ad altre Amministrazioni coinvolte              
nel procedimento.                                                               
In altri termini, si ritiene che la struttura, che puo' consistere in           
un luogo fisico o virtuale di collegamento-rapporto con l'utente                
(c.d. front office per ricevimento istanze e richieste, anche in via            
telematica), sia competente per la gestione unitaria del procedimento           
amministrativo e dei relativi aspetti informativi. La struttura,                
cioe', deve essere in grado di comprendere la richiesta, di valutarne           
i profili procedurali, di fornire eventualmente la consulenza e                 
l'assistenza richiesta dall'utente al fine di avviare un iter                   
corretto della pratica.                                                         
La struttura, poi, in seguito al ricevimento dell'istanza, deve                 
attivare il c.d. back office garantendo il rapporto e il                        
coordinamento con le altre strutture comunali e con le altre                    
pubbliche Amministrazioni competenti in ordine alla specifica                   
richiesta e coinvolte nel procedimento unico, favorendo in ogni caso            
la funzione di comunicazione con l'utente.                                      
Lo sportello unico, inoltre, deve assicurare, attraverso la                     
predisposizione di un archivio informatico, l'accesso alle                      
informazioni sugli adempimenti necessari, sull'eleneo delle domande             
di autorizzazione presentate, sullo stato del loro iter procedurale,            
nonche' su tutte le informazioni che sono disponibili a livello                 
regionale, comprese le forme di agevolazione, incentivazione e                  
sostegno alle attivita' produttive.                                             
Con riferimento al procedimento con autocertificazione di cui all'art           
6 del DPR 447/98, si precisa che l'adempimento previsto dal comma 1             
dell'articolo richiamato, relativo alla trasmissione di copia della             
domanda e della documentazione prodotta alla Regione nel cui                    
territorio e' localizzato l'impianto, si intende soddisfatto mediante           
la garanzia dell'accesso da parte della Regione all'archivio                    
informatico comunale. Rispetto a detto archivio informatico la                  
Regione e' interessata ad avere informazioni sulla sua strutturazione           
e sulle modalita' di accesso, anche in via informatica, riservandosi            
inoltre la facolta' di chiedere all'occorrenza dati di natura                   
statistica anche al fine di monitorare l'andamento dell'attuazione              
degli sportelli unici.                                                          
Modalita' organizzative delle attivita' e standardizzazione della               
modulistica                                                                     
Dall'esame delle normative vigenti e delle prassi consolidate ma non            
codificate emerge il carattere spesso farraginoso e diversificato               
delle modalita' di gestione delle procedure tra i diversi enti.                 
Questo aspetto, che coinvolge aspetti organizzativi interni oltre che           
i rapporti con le altre Amministrazioni, crea la necessita' di una              
apertura delle Amministrazioni le une verso le altre, attraverso la             
rottura dei compartimenti stagni in cui fino ad oggi hanno vissuto i            
soggetti pubblici ed impone una riconsiderazione e un confronto sul             
proprio modus operandi e sulla necessita' di un coordinamento                   
concordato a priori. Infatti, solo un'azione coordinata fra le                  
diverse Amministrazioni e fra i diversi uffici puo' rendere possibile           
il rispetto di tempi certi e la concreta realizzazione della                    
semplificazione amministrativa.                                                 
A tal fine, si impone altresi' l'esigenza di una precisa                        
individuazione delle normative attualmente vigenti e del conseguente            
assetto delle competenze.                                                       
Inoltre, la ricognizione dei procedimenti autorizzatori connessi alla           
realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi che vedono               
coinvolti diversi enti appare utile ai fini dell'adozione di misure             
semplificative volte ad aumentare il livello di efficienza                      
dell'azione amministrativa; risulta altresi' funzionale a tal fine              
anche l'individuazione di prassi procedimentali, che se inutili                 
possono essere eliminate o se ripetitive e farraginose possono quanto           
meno essere razionalizzate.                                                     
Al fine poi di migliorare i rapporti tra le diverse Amministrazioni             
pubbliche coinvolte, appare di importanza prioritaria l'attivita' di            
standardizzazione della modulistica necessaria all'avvio delle                  
istanze e della procedure, nonche' l'organizzazione degli archivi               
informatici e di modalita' telematiche di comunicazione e di accesso            
alle informazioni connesse ai procedimenti che rientrano nell'ambito            
di applicazione del Regolamento.                                                
Accordi con altre Amministrazioni                                               
L'unicita' del procedimento autorizzativo e la conseguente necessita'           
di garantire tempi certi nel rilascio delle relative autorizzazioni             
comportano una forte spinta alla collaborazione fra enti che                    
tradizionalmente seguono modalita' di lavoro molto diverse. Anzi,               
proprio il raggiungimento di un buon livello di collaborazione e                
cooperazione interistituzionale sembra rappresentare la garanzia di             
successo dell'innovazione amministrativa introdotta con lo sportello            
unico.                                                                          
Strumenti appropriati ed efficaci al fine di coordinare e regolare i            
rapporti tra il Comune (o i Comuni associati) e le altre diverse                
Amministrazioni appaiono pertanto quelli convenzionali (protocolli              
d'intesa, accordi, convenzioni ad hoc). Possono, quindi, essere                 
stipulate apposite convenzioni o accordi ai sensi dell'art. 15 della            
Legge 241/90, nell'ambito dei quali oltre a prevedersi                          
l'individuazione da parte di ogni Amministrazione di un soggetto                
interlocutore con il Comune, che sia responsabile dei rapporti con lo           
sportello unico e sia quindi dotato a tal fine di una serie di poteri           
quali quelli sopra indicati, e' altresi' possibile prendere in                  
considerazione ogni altro aspetto organizzativo e procedimentale, con           
particolare attenzione all'utilizzo degli strumenti telematici,                 
soprattutto al fine di contenere al massimo i tempi procedimentali.             
In proposito si ricorda che l'art. 3 del regolamento di                         
semplificazione espressamente prevede che lo sportello unico                    
predisponga un archivio informatico.                                            
In generale, il contenuto degli accordi puo' riguardare: la                     
definizione della tempistica tra gli enti, l'identificazione e                  
l'eliminazione di prassi inutili, la predisposizione di una                     
modulistica integrata, la definizione di sistemi informativi                    
condivisi, la definizione degli strumenti informatici a supporto dei            
sistemi informativi, la strutturazione della Conferenza dei servizi,            
la partecipazione dei soggetti privati.                                         
Stabilire contenuti condivisi tramite la conclusione di accordi tra             
le pubbliche Amministrazioni, tali da favorire il dialogo tra le                
stesse e la composizione di un iter procedimentale altrimenti                   
frammentato, oltre che la gestione di alcuni aspetti di complessita'            
organizzativa, puo' presentare anche altri vantaggi. Ad esempio,                
quello di consentire il ricorso alla Conferenza dei servizi solo in             
via straordinaria, utilizzando tale istituto in chiave di effettiva             
semplificazione e cioe', oltre che nei casi previsti dalla legge,               
solo per la soluzione di situazioni altamente controverse.                      
Il livello sovracomunale: l'esercizio associato delle funzioni di               
sportello unico                                                                 
Il legislatore statale ha lasciato una certa flessibilita' per quel             
che riguarda la dimensione organizzativa dello sportello unico:                 
questo puo' essere gestito anche dai Comuni in forma associata                  
(prevedendosi la possibilita' di stipulare convenzioni con le Camere            
di Commercio per i collegamenti telematici con le loro banche dati) o           
puo' esserne attribuita la gestione al soggetto pubblico responsabile           
del patto territoriale o del contratto d'area, laddove ne siano                 
stipulati.                                                                      
La legge regionale di recepimento (L.R. 3/99) ha previsto che i                 
Comuni istituiscano gli sportelli unici, in forma singola o associata           
secondo le modalita' dell'art. 23 della legge regionale medesima.               
Occorre, a questo riguardo, premettere che la Regione Emilia-Romagna            
non ha stabilito i modelli ottimali (gli ambiti ottimali) per                   
l'esercizio delle funzioni comunali nelle varie materie, ma si e'               
orientata piuttosto nel senso di prevedere forme associative e                  
strumenti di integrazione dei Comuni, individuando solo un livello              
minimo e promovendo le forme gia' previste dalla Legge 142/90 e dalla           
L.R. 24/96 e introducendo la forma dell'associazione intercomunale,             
lasciando poi all'ampia autonomia comunale la scelta della forma                
associativa piu' adeguata.                                                      
In altri termini, se in coerenza con le disposizioni della parte                
generale della L.R. 3/99 in tema di ambiti ottimali per l'esercizio             
delle funzioni, per garantire il principio di adeguatezza, la Regione           
esprime un favore per le forme associative tra comuni, tuttavia                 
poiche' in tema di sportello unico non sembra prevalere una sola                
modalita' di gestione rimane salva la facolta' per i Comuni di dare             
vita a forme di collaborazione anche diverse da quelle previste dalla           
L.R. 3/99, potendo ad esempio trattarsi anche di Comuni non                     
necessariamente confinanti.                                                     
Le forme associative che nell'esperienza concreta sono state                    
individuate per la gestione dello sportello unico sono                          
sostanzialmente di tre tipi:                                                    
1) l'associazione intercomunale;                                                
2) la gestione unica delle procedure e degli atti amministrativi                
mediante apposite convenzioni, accordi ad hoc o consorzi                        
intercomunali;                                                                  
3) la gestione associata tramite gli uffici presso una Comunita'                
Montana.                                                                        
La scelta della forma di gestione associata dello sportello unico               
costituisce indubbiamente una opportunita' soprattutto per quelle               
Amministrazioni di medie e piccole dimensioni per le quali la                   
realizzazione in forma singola della struttura di sportello unico               
risulta troppo complessa e onerosa. I vantaggi sono rappresentati da            
una riduzione dei costi, una maggiore efficienza amministrativa e               
burocratica data da una migliore gestione organizzativa del                     
personale, da una partecipazione di tutti i Comuni coinvolti nei                
procedimenti decisionali relativi all'insediamento di attivita'                 
produttive, da uno sviluppo dei servizi di assistenza alle imprese,             
etc.                                                                            
Infine, anche le Comunita' Montane come coordinatrici dei Comuni di             
piccole dimensioni possono svolgere un ruolo rilevante nella                    
realizzazione dello sportello unico a livello sovracomunale.                    
N.B.                                                                            
Nell'Allegato 1 si riporta una ricognizione delle autorizzazioni e              
atti di assenso che possono riguardare impianti produttivi di beni e            
servizi in relazione alle caratteristiche dell'impianto e alla sua              
localizzazione, con indicazione dell'autorita' competente. Questa               
ultima e' stata individuata sulla base della legislazione statale e             
regionale vigente tenendo conto dei conferimenti agli Enti locali di            
funzioni gia' regionali non ricomprese nei conferimenti di cui al               
DLgs 112/98, effettuata dalla L.R. 3/99 con indicazione della                   
decorrenza se diversa da quella di entrata in vigore della legge                
regionale.                                                                      
Si precisa inoltre che la competenza statale in ordine a diverse                
autorizzazioni e' destinata a mutare in conseguenza del conferimento            
di funzioni a Regioni ed Enti locali da parte dei DLgs 143/97                   
(agricoltura), 422/97 (trasporto pubblico locale), 469/97 (mercato              
del lavoro) e 112/98 e delle leggi regionali attuative,                         
rispettivamente, L.R. 15/97, L.R. 25/98, L.R. 30/98 e L.R. 3/99.                
Tuttavia, poiche' l'effettivo esercizio di tali funzioni decorre                
dalla data che sara' stabilita in appositi decreti del Presidente del           
Consiglio dei Ministri (art. 7, Legge 59/97), nella tabella e'                  
indicato l'ente attualmente competente e in una distinta colonna                
l'ente che sara' competente da tale data.                                       
Nell'Allegato 2 e' riportato l'elenco dei progetti che devono essere            
sottoposti alla procedura di verifica screening e alla procedura di             
VIA nonche' l'autorita' competente ai sensi della L.R. 9/99.                    
(segue Allegato)                                                                
ALLEGATO 2                                                                      
Allegato A.1 - Regione (art. 5, L.R. 9/99) - Progetti di cui all'art.           
4, comma 2, lett. a)                                                            
A.1.a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200           
ha A.1.b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in             
cui la derivazione superi i 1000 litri al minuto secondo e di acque             
sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui             
la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo A.1.c) Impianti             
di incenerimento e di trattamento di rifiuti con capacita' superiore            
a 100 t/giorno A.1.d) Impianti per la decoibentazione ed il                     
trattamento di materiali contenenti amianto A.1.e) Discariche di                
rifiuti speciali, ad esclusione delle discariche per inerti con                 
capacita' sino a 100.000 mc A.1.f) Trattamento di prodotti intermedi            
e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacita' superiore alle           
35.000 t/anno di materie prime lavorate A.1.g) Produzione di                    
pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e               
perossidi, per insediamenti produttivi di capacita' superiore alle              
35.000 t/anno di materie prime lavorate A.1.h) Porti turistici e da             
diporto quando lo specchio d'acqua e' superiore a 10 ha o le aree               
interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza                    
superiore ai 500 metri A.1.i) Dighe ed altri impianti destinati a               
trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini             
non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacita'                    
superiore a 100.000 mc                                                          
Allegato A.2 - Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a)                    
A.2.a) Fabbricazione di pasta carta a partire dal legno o da altre              
materie fibrose con una capacita' di produzione superiore a 100                 
tonnellate al giorno A.2.b) Stoccaggio di prodotti chimici                      
pericolosi, ai sensi della Legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive            
modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 40.000                     
tonnellate A.2.c) Impianti per la concia del cuoio e del pellame                
qualora la capacita' superi le 12 tonnellate di prodotto finito al              
giorno A.2.d) Stazioni di trasferimento di rifiuti con capacita'                
superiore a 200 t/giorno A.2.e) Discariche di rifiuti urbani ed                 
assimilabili con una capacita' superiore a 100.000 mc A.2.f) Centri             
di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialita'                
superiore a 150.000 mc A.2.g) Impianti di depurazione delle acque con           
potenzialita' superiore a 100.000 abitanti equivalenti                          
Regione nei casi in cui la localizzazione interessi il territorio di            
due o piu' Province e nel caso in cui la Provincia sia il proponente,           
negli altri casi l'autorita' competente e' la Provincia (art. 5 L.R.            
9/99).                                                                          
Allegato A.3 - Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a)                    
A.3.a) Cave e torbiere con piu' di 500.000 mc/a di materiale estratto           
o di un'area interessata superiore a 20 ha                                      
Provincia nei casi in cui la localizzazione interessi il territorio             
di due o piu' Comuni e nei casi in cui il Comune sia proponente,                
negli altri casi l'autorita' competente e' il Comune (art. 5 L.R.               
9/99).                                                                          
Allegato B.1 - Progetti di cui all'art 4, comma 1 e comma 2, lett. b)           
e c) - Regione (art.5 L.R. 9/99)                                                
Industria energetica                                                            
B.1.a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con           
potenza termica complessiva superiore a 550 MW                                  
Progetti di infrastrutture                                                      
B.1.b) Interporti B.1.c) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili                
B.1.d) Strade extraurbane secondarie a carattere regionale B.1.e)               
Linee ferroviarie a carattere regionale B.1.f) Opere costiere                   
destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a                    
modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri            
lavori di difesa dal mare B.1.g) Opere di regolazione del corso dei             
fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed                
altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi             
quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e                
lacuale B.1.h) Derivazione ed opere connesse di acque superficiali              
che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o             
di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri             
al minuto secondo B.1.i) Impianti di incenerimento e di trattamento             
di rifiuti urbani ed assimilabili con capacita' superiore a 10                  
t/giorno, e stazioni di trasferimento con capacita' superiore a 20              
t/giorno B.1.j) Impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti           
speciali di capacita' superiore a 10 t/giorno B.1.k) Aeroporti                  
Altri progetti                                                                  
B.1.l) Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi i 10            
ha B.1.m) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di                  
prodotti chimici, per una capacita' superiore alle 10.000 t/anno di             
materie prime lavorate B.1.n) Produzione di pesticidi, prodotti                 
farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per                    
insediamenti produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno di            
materie prime lavorate                                                          
Allegato B.2 - Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lett.             
b) e c)                                                                         
Agricoltura                                                                     
B.2.a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o                
naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una                     
superficie superiore a 10 ha B.2.b) Iniziale forestazione con una               
supeficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione           
ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha B.2.c)                
Progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha B.2.d)           
Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie             
superiore a 200 ha                                                              
Lavorazione dei metalli                                                         
B.2.e) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali                   
metalliferi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc           
di volume B.2.f) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione             
primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di                  
capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora B.2.g) Impianti                    
destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: -                    
laminazione a caldo con capacita' superiore a 20 tonnellate di                  
acciaio grezzo all'ora - forgiatura con magli la cui energia di                 
impatto supera 50 KJ per maglio e allorche' la potenza calorifica e'            
superiore a 20 MW - applicazione di strati protettivi di metallo fuso           
con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio            
grezzo all'ora B.2.h) Fonderie di metalli ferrosi con una capacita'             
di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno B.2.i) Impianti               
destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche'            
concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti                  
metallurgici, chimici o elettrolitici B.2.j) Impianti di fusione e              
lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero                    
(affinazione, formatura in fonderia) con una capacita' di fusione               
superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate           
per tutti gli altri metalli al giorno B.2.k) Impianti per il                    
trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante                
processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al                 
trattarnento abbiano un volume superiore a 30 mc B.2.l) Impianti di             
costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei                 
relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di                   
aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che                 
superino 10.000 mc di superficie impegnata o 50.000 mc di volume                
8.2.m) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha               
B.2.n) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di               
superficie impegnata o 50.000 mc di volume                                      
Industria dei prodotti alimentari                                               
B.2.o) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie               
prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di            
prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno B.2.p) Impianti per            
il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una            
produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su              
base trimestrale B.2.q) Impianti per la fabbricazione di prodotti               
lattiero-caseari con capacita' di lavorazione superiore a 200                   
tonnellate al giorno su base annua B.2.r) Impianti per la produzione            
di birra o malto con una capacita' di produzione superiore a 500.000            
hl/anno B.2.s) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che            
superino 50.000 mc di volume B.2.t) Macelli aventi una capacita' di             
produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti           
per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali            
con una capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno               
B.2.u) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di               
pesce con capacita' di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di                 
prodotto lavorato B.2.v) Molitura dei cereali, industria dei prodotti           
amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che                   
superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume                 
B.2.w) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con                  
capacita' di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di           
barbabietole                                                                    
Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta                        
B.2.x) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di              
particelle e compensati, di capacita' superiore alle 50.000 t/anno di           
materie prime lavorate B.2.y) Impianti per la produzione e la                   
lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di                   
capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno B.2.z) Impianti per il            
pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la              
mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui              
capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno B.2.aa)              
Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita'             
superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno                             
Industria della gomma e delle materie plastiche                                 
B.2.ab) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri            
con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate                     
Progetti di infrastrutture                                                      
B.2.ac) Strade extraurbane secondarie B.2.ad) Linee ferroviarie a               
carattere locale B.2.ae) Acquedotti con lunghezza superiore a 20 Km             
B.2.af) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli           
indicati al punto A.1.d) dell'Allegato A.1, nonche' progetti di                 
intervento sui porti gia' esistenti B.2.ag) Centri di stoccaggio                
provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialita' superiore a 30.000           
mc B.2.ah) Discariche di rifiuti urbani ed assimilabili B.2.ai)                 
Impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore a               
10.000 abitanti equivalenti B.2.aj) Elettrodotti con tensione                   
nominale superiore a 100 KV e di lunghezza superiore a 5 chilometri             
Altri progetti                                                                  
B.2.ak) Piste permanenti per corse e prove di automobili,                       
motociclette ed altri veicoli a motore B.2.al) Centri di raccolta,              
stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili             
con superficie superiore a 1 ha B.2.am) Banchi di prova per motori,             
turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 mq B.2.an)               
Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di            
superficie impegnata o 50.000 mc di volume B.2.ao) Fabbricazione,               
condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno            
25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate 8.2.ap) Stoccaggio             
di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della Legge 29 maggio 1974,            
n. 256 e successive modificazioni, con capacita' complessiva                    
superiore a 1.000 t B.2.aq) Impianti destinati alla produzione di               
clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione              
supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni                   
rotativi la cui capacita' di produzione supera 50 tonnellate al                 
giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacita' di produzione             
di oltre 50 tonnellate ai giorno B.2.ar) Impianti di produzione di              
vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro,              
con capacita' di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno                    
Regione nei casi in cui la localizzazione interessi il territorio di            
due o piu' Province e nel caso in cui la Provincia sia il proponente;           
negli altri casi l'autorita' competente e' la Provincia (art. 5 L.R.            
9/99).                                                                          
Allegato B.3 - Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lett.             
b) e c)                                                                         
Agricoltura                                                                     
B.3.a) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con           
piu' di: - 40.000 posti pollame - 2.000 posti suini da produzione (di           
oltre 30 Kg) - 750 posti scrofe B.3.b) Piscicoltura per superficie              
complessiva oltre i 5 ha                                                        
Progetti di infrastrutture                                                      
B.3.c) Lavori per l'attrezzamento di aree industriali con una                   
superficie interessata superiore ai 40 ha B.3.d) Progetti di sviluppo           
di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici                   
superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree             
urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha B.3.e)            
Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a              
collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a              
500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone                 
B.3.f) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o                    
potenziamento di esistenti a quattro o piu' corsie con lunghezza, in            
area urbana, superiore a 1.500 metri B.3.g) Sistemi di trasporto a              
guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o simili linee            
di natura similare, esclusivamente o principalmente adibite al                  
trasporto di passeggeri                                                         
Altri progetti                                                                  
B.3.h) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha,            
centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300             
posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano            
una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti                     
all'interno dei centri abitati B.3.i) Cave e torbiere.                          
Provincia nei casi in cui la localizzazione interessi il territorio             
di due o piu' Comuni e nei casi in cui il Comune sia proponente,                
negli altri casi l'autorita' competente e' il Comune (art. 5 L.R.               
9/99).                                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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