DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 1999, n. 1367
Prime indicazioni per la realizzazione degli sportelli unici per le attivita' produttive *** ALLEGATO FOTOGRAFATO - Richiedere copia all'Ufficio Bollettino ***
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che l'art. 20 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, Allegato 1, nn. 26,
42, 43, 50 ha elencato tra i procedimenti da semplificare quelli in
materia di impianti produttivi;
- che tra le innovazioni piu' rilevanti introdotte dal DLgs 31 marzo
1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" va
sicuramente annoverata la previsione di cui agli artt. 23 e 24 dello
Sportello Unico per le attivita' produttive inteso come struttura
unica, facente capo al Comune in forma singola o associata,
responsabile del procedimento di autorizzazione all'insediamento
delle attivita' produttive e deputata anche all'attivita' di
assistenza e informazione alle imprese;
- che correlata al conferimento ai Comuni delle funzioni concernenti
lo sportello unico per le attivita' produttive vi e' la previsione,
contenuta nel successivo art. 25 del medesimo DLgs 112/98, della
disciplina regolamentare del procedimento amministrativo in materia
di autorizzazione all'insediamento delle attivita' produttive;
- che in tale contesto si colloca il DPR 20 ottobre 1998, n.447
"Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per
l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonche' per la
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a
norma dell'art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- che il DPR 447/98 sopra citato individua in capo alla Regioni
alcune specifiche competenze quali la indicazione dei criteri per
l'individuazione degli impianti a struttura semplice, la
determinazione di criteri e tipologie generali per l'individuazione
delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi,
nonche' la raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle
informazioni concernenti le normative che disciplinano lo svolgimento
delle attivita' produttive nel territorio regionale, compresa la
necessaria informazione sugli strumenti di agevolazione contributiva
e fiscale;
- che la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della L.R. 21 aprile
1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", ha inteso
dettare una disciplina attuativa degli artt. 23 e 24 del DLgs 112/98
sia per quanto riguarda le funzioni conferite agli Enti locali, ferma
restando la titolarita' comunale in ordine alla istituzione degli
sportelli unici, sia per quanto riguarda le funzioni regionali;
- che, in particolare, la Regione Emilia-Romagna - al fine di
favorire l'efficacia dei procedimenti autorizzativi riguardanti la
realizzazione degli impianti produttivi - ha espressamente previsto
(art. 70 della L.R. 3/99) un'organica azione regionale diretta ad
attuare la razionalizzazione della distribuzione delle funzioni e
delle competenze fra gli Enti locali e a provvedere, nelle materie di
propria competenza, alla ridisciplina dei procedimenti autorizzativi;
- che, inoltre, al fine di favorire l'istituzione degli sportelli
unici, e' stata prevista dalla stessa L.R. 3/99 (art. 70) la
concessione di contributi ai Comuni singoli o associati e la
promozione di iniziative formative rivolte al personale addetto agli
sportelli unici;
- che con l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera
c) del DLgs 28 agosto 1997, n. 281 nell'ambito della Conferenza
unificata dell'1 luglio 1999, tra Governo, Regioni, Province, Comuni
e Comunita' Montane, i medesimi soggetti, nel ribadire il comune
impegno per la piena e celere attuazione della normativa volta alla
semplificazione procedimentale e organizzativa in materia di impianti
produttivi di beni e servizi, individuano criteri applicativi della
normativa sullo sportello unico, fermo restando quanto eventualmente
disposto dalle leggi regionali attuative del DLgs n. 112 e del DPR n.
114;
considerato:
- che per perseguire gli obiettivi di semplificazione dell'azione
amministrativa propri del regolamento sullo sportello unico
congiuntamente ad una efficace tutela degli interessi in materia
urbanistica, dell'ambiente, della salute e della sicurezza, i diversi
soggetti interessati, ciascuno per le proprie competenze, debbono
operare su piu' versanti quali: la allocazione delle funzioni, la
revisione della normativa sostanziale e dei procedimenti
amministrativi, l'organizzazione degli enti e delle attivita', la
realizzazione di reti e sistemi informativi ed, infine, ma non
ultimo, la collaborazione fra tutti gli enti coinvolti nel
procedimento e con le associazioni delle imprese;
- che, sulla scorta delle previsioni del DLgs 112/98 e del
provvedimento attuativo regionale (L.R. 3/99) sono state avviate
nella nostra regione diverse iniziative, sia da parte degli Enti
locali che da parte della Regione stessa, al fine di pervenire alla
effettiva messa in funzione degli sportelli unici;
- che, con la L.R. n. 3 del 1999 si e' gia' proceduto ad un
razionalizzazione delle competenze in materia ambientale, ponendo in
capo alle Province le funzioni autorizzative e si sono operate alcune
significative semplificazioni per procedimenti di competenza
regionale (art. 90 in materia di distribuzione dell'energia
elettrica, art. 142 in materia di approvvigionamento di acque
pubbliche, art. 150 in materia di vincolo idrogeologico, art. 172 e
seguenti in materia di trasporti eccezionali) ed altre ne sono
prefigurate nei provvedimenti legislativi enunciati nella legge;
- che, tuttavia, a seguito della entrata in vigore della L.R. 3/99,
oltre all'esigenza di indicare chiaramente le linee di azione proprie
della Regione, si manifesta anche la necessita' di orientare le
iniziative degli Enti locali con indicazioni che non intendono essere
vincolanti ma che possono costituire un utile punto di riferimento
nella fase di coordinamento ed approntamento dello sportello unico;
- che, in particolare, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 3/99, al fine
di garantire un unitario sviluppo del sistema delle autonomie occorre
indicare linee omogenee di indirizzo per l'attivita' autorizzativa in
capo agli sportelli unici, chiarificando altresi aspetti di
difficile applicazione e di coordinamento con procedimenti previsti
da leggi regionali;
visto l'art. 3 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 come modificata
dalla L.R. 4 agosto 1994, n. 31;
preso atto dell'attivita' svolta dal gruppo di lavoro a carattere
interdisciplinare costituito ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/84
per la predisposizione di proposte e linee di indirizzo sui temi
dello sportello unico per le attivita' produttive, tenuto anche conto
della legislazione regionale in itinere;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995,
esecutiva, avente per oggetto "Direttive della Giunta regionale per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Attivita' produttive, dott. Uber Fontanesi, in merito alla
legittimita' e regolarita' tecnica del presente provvedimento, ai
sensi dell'art. 4, sesto comma, della Legge 19 novembre 1992, n.41 e
della delibera della Giunta regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive;
a voti unanimi e palesi,
delibera:
a) di adottare come parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione l'allegato atto di indirizzo contenente: Prime
indicazioni per la realizzazione degli sportelli unici per le
attivita' produttive;
b) di dare atto che l'atto di indirizzo di cui al punto A) concerne
specificamente il ruolo e le competenze degli enti coinvolti nella
realizzazione dello sportello unico, i profili interpretativi e
applicativi della normativa statale, cosi' come recepita dalla L.R.
3/99, i profili attuativi connessi all'impatto organizzativo e
tecnologico e ad esso e' allegata anche una prima ricognizione dei
procedimenti amministrativi che rientrano nell'ambito della materie
di competenza regionale oltre all'elenco dei progetti che devono
essere sottoposti alla procedura di verifica screening e alla
procedura di VIA nonche' l'autorita' competente ai sensi della L.R.
9/99;
c) di stabilire che alla definizione dei criteri e delle modalita'
per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 70 della L.R. 3/99
per la realizzazione degli sportelli unici sul territorio regionale
si provvede con apposita deliberazione;
d) di stabilire che con successiva deliberazione si provvedera' alla
definizione di criteri e modalita' degli interventi formativi a
favore degli addetti agli sportelli unici;
e) di dare atto che con successivo provvedimento legislativo, ai
sensi dell'art. 49, comma 4 della L.R. 3/99 si provvedera' alla
disciplina delle aree anche ecologicamente attrezzate di cui all'art.
26 del DLgs n. 112 del 1998;
f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
ALLEGATO A)
Prime indicazioni per la realizzazione degli sportelli unici per le
attivita' produttive
OGGETTO
La Giunta regionale, al fine di perseguire gli obiettivi di
semplificazione dell'azione amministrativa e un'efficace tutela degli
interessi coinvolti, intende orientare le iniziative degli Enti
locali con indicazioni che possono costituire un utile punto di
riferimento nella fase di avvio dello sportello unico.
La Giunta regionale, inoltre, nel rispetto dell'accordo-quadro per
l'applicazione del regolamento sullo sportello unico sancito tra
Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunita' Montane nell'ambito
della Conferenza unificata dell'1 luglio 1999, con l'adozione di tale
atto intende contribuire, per quanto di propria competenza e in
maniera coordinata e collaborativa con gli altri soggetti interessati
dall'attivazione dello sportello unico, alla piena e celere
attuazione della normativa volta alla semplificazione procedimentale
e organizzativa in materia di impianti produttivi di beni e servizi.
In particolare, le presenti indicazioni sono volte a:
a) contribuire ad una migliore delineazione, sulla base del quadro
normativo di riferimento e del principio di collaborazione e
cooperazione, del ruolo e delle competenze di ciascuno dei soggetti
coinvolti nella realizzazione dello sportello unico;
b) chiarificare le problematiche interpretative della normativa e
quelle attuative connesse all'avvio dello sportello unico, anche alla
luce delle esperienze gia' avviate dalle Amministrazioni locali nella
nostra regione, con particolare riferimento al ruolo svolto dalle
Province;
c) assicurare un indirizzo unitario per l'attivita' autorizzativa in
capo agli sportelli unici e il coordinamento con procedimenti
previsti da leggi regionali;
d) specificare le iniziative e gli interventi volti a sostenere ed
assistere i Comuni nella realizzazione dello sportello unico, tenuto
conto anche delle criticita' emerse nella prima fase di attuazione
della riforma.
A) IL RUOLO E LE COMPETENZE DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE NELLA
REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO ALLA LUCE DEL QUADRO NORMATIVO
STATALE E REGIONALE
La previsione dello sportello unico per le attivita' produttive
rappresenta una delle novita' piu' significative del DLgs 31 marzo
1998, n. 112.Puo' ritenersi, infatti, che tale previsione completi il
conferimento di funzioni a Regioni e Enti locali effettuato piu' in
generale dal decreto legislativo con riferimento sia alle materie
ricomprese nello sviluppo economico e attivita' produttive,
essenzialmente ascrivibili alle funzioni di sostegno alle imprese ed
alla creazione delle condizioni per lo sviluppo delle attivita'
produttive, sia in altre materie quali la tutela dell'ambiente, la
sanita', la sicurezza.
Con il DLgs 112/98 ed i necessari decreti attuativi sono ricondotte
alla responsabilita' dei governi regionali e locali una molteplicita'
di funzioni amministrative concernenti le attivita' economiche, in
precedenza in capo a diversi soggetti, ponendo in essere le
condizioni affinche' quegli stessi livelli di governo possano
concretamente promuovere lo sviluppo delle rispettive comunita'.
In sintesi, la normativa statale si muove su diversi piani:
a) il conferimento di funzioni alle Regioni ed ai Comuni che e'
considerato strumento di semplificazione in quanto orientato a
rendere piu' semplici i processi decisionali (art. 23 del DLgs
112/98);
b) l'incidenza degli interventi sulle regole organizzative (art. 24
principi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
insediamenti produttivi);
c) l'indicazione di principi per la disciplina del procedimento
amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di
attivita' produttive (art. 25);
d) la disciplina del procedimento (compiuta con il DPR 20 ottobre
1998, n. 447).
In tale contesto il Regolamento 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento
recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere
interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree
destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma
8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59" (di seguito indicato come
regolamento) puo' essere considerato non solo come una normativa
volta a realizzare il principio di sussidiarieta', principio che
attraversa come filo conduttore l'intero processo di riordino
istituzionale e di conferimento delle funzioni, bensi' come una
importante risposta in termini di efficacia ad esigenze manifestate
dal sistema delle imprese ed una opportunita' perche' la pubblica
Amministrazione da peso burocratico svantaggio per le imprese diventi
servizio reale-vantaggio alle imprese.
La Regione Emilia-Romagna ha dettato, nell'ambito della L.R. 3/99
recante "Riforma del sistema regionale e locale", una disciplina
attuativa degli artt. 23 e 24 del DLgs 112/98, individuando
chiaramente il ruolo e le competenze dei vari soggetti coinvolti
nella realizzazione dello sportello unico.
Il ruolo della Regione
Con riguardo ai profili attinenti allo svolgimento del procedimento
autorizzativo la L.R. n. 3 del 1999 prevede (art. 70, comma 2)
l'attuazione di una organica azione regionale nella direzione della
razionalizzazione della distribuzione delle funzioni e delle
competenze fra gli Enti locali e, nelle materie di propria
competenza, una ridisciplina dei procedimenti amministrativi.
Al riguardo si ricorda che con la L.R. n. 3 del 1999 si e' gia'
proceduto ad una razionalizzazione delle competenze in materia
ambientale, ponendo in capo alle Province le funzioni autorizzative e
si sono operate alcune significative semplificazioni per procedimenti
di competenza regionale (art. 90 in materia di distribuzione
dell'energia elettrica, art. 142 in materia di approvvigionamento di
acque pubbliche, art. 150 in materia di vincolo idrogeologico, art.
172 e seguenti in materia di trasporti eccezionali) ed altre ne sono
prefigurate nei provvedimenti legislativi enunciati nella legge.
Per avere un quadro di riferimento piu' preciso, si rinvia
all'Allegato 1 del presente atto di indirizzo che indica quali
funzioni regionali sono gia' state conferite agli Enti locali e quali
provvedimenti in itinere sono volti ad una semplificazione delle
procedure.Lo stesso articolo 70 della L.R. 3/99 indica poi alcuni
compiti specifici della Regione per la messa in funzione degli
sportelli (commi 6 e 7): vuoi tramite un supporto finanziario
consistente nell'erogazione di contributi sulla base di criteri e
modalita' definiti con una apposita deliberazione della Giunta
regionale, vuoi tramite la promozione di iniziative formative rivolte
al personale addetto agli sportelli unici.
La Regione Emilia-Romagna, peraltro, ha gia' investito risorse al
fine di monitorare la progettazione e la fase di avvio degli
sportelli unici sul territorio regionale e intende valorizzare e
contribuire alla diffusione delle migliori realizzazioni pratiche.
Il supporto formativo
L'avvio della fase operativa dello sportello unico evidenzia la
necessita' di creare appositi strumenti e percorsi formativi ad hoc
per il personale che, a vario livello e con compiti diversi, deve
garantire la gestione delle funzioni e delle attivita' dello
sportello unico, erogando informazioni agli utenti, interagendo con
le altre Amministrazioni ed Enti pubblici, collaborando alla
certificazione delle informazioni e all'aggiornamento delle stesse
con strumenti cartacei e informatizzati. In particolare, le azioni
formative dovrebbero tendere alla qualificazione o riqualificazione
professionale improntata alla logica di funzionalizzazione
dell'azione amministrativa verso il risultato da perseguire, di
apertura alla innovazione organizzativa e funzionale, al dialogo
verso l'esterno, alla logica di leadership collaborativa, di
propensione al coordinamento delle singole attivita' autorizzatorie.
Al fine di un efficace e ottimale perseguimento dei suddetti
obiettivi formativi e al fine di adottare i conseguenti provvedimenti
attuativi di propria competenza, la Regione sta provvedendo alla
individuazione delle possibili modalita' di una rapida attuazione
degli interventi formativi finalizzati allo svolgimento dei compiti
previsti dall'apertura degli sportelli unici tenendo conto anche di
quanto emerso da un'indagine effettuata presso i Comuni.
Il supporto informativo e informatico
Uno specifico compito demandato alla Regione dalla normativa che ha
istituito lo sportello unico e' la predisposizione e il coordinamento
della strumentazione informativa e informatica di supporto.
Il ruolo informativo della Regione con particolare riferimento alla
raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni
concernenti le normative che disciplinano lo svolgimento delle
attivita' produttive nel territorio regionale, compresa la necessaria
informazione sugli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale,
sono previsti dal DLgs 112/98, dal DPR 447/98 e dalla L.R. 3/99 che
li precisano in riferimento con le competenze e ai flussi informativi
di livello comunale. In particolare, il DLgs 112/98 all'art. 23,
comma 2, stabilisce che le Regioni, anche attraverso le Province,
provvedono al coordinamento e miglioramento dei servizi e
dell'assistenza alle imprese con particolare riferimento alla
localizzazione e autorizzazione degli impianti produttivi e alla
creazione delle aree industriali.
L'assistenza consiste nella raccolta e diffusione per via telematica
delle informazioni sugli insediamenti e lo svolgimento delle
attivita' produttive nel territorio regionale e sulle normative
applicabili e gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale.
Il Regolamento, (art. 1, comma 2) conferisce alle Regioni il compito
di stabilire forme di coordinamento e raccordo per la diffusione
delle informazioni da parte dello sportello unico.
In particolare, i Comuni, (art. 3, comma 2) tramite lo sportello
unico devono assicurare a chiunque vi abbia interesse l'accesso
gratuito alle informazioni su: adempimenti necessari per le procedure
previste dal regolamento, l'elenco delle domande di autorizzazione
presentate, stato del loro iter procedurale, oltre che altre
informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle
attinenti le attivita' promozionali. Inoltre, anche la convocazione
delle Conferenze di servizi deve essere garantita con carattere di
pubblicita' (art. 4, comma 4).
Infine, secondo l'art. 6, comma 1, del Regolamento lo sportello unico
trasmette copia della domanda alla Regione nel cui territorio e'
localizzato l'impianto, agli altri Comuni interessati nonche', per i
profili di competenza, ai soggetti competenti per verifiche.
L'art. 6, comma 2, precisa inoltre che occorre dare notizia del
ricevimento della domanda mediante adeguate forme di pubblicita'.
A livello regionale la L.R. 3/99 stabilisce (art. 71, comma 1) che la
Regione, in attuazione del comma 2 dell'art. 23 del DLgs n. 112 del
1998, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che
svolgono attivita' di assistenza ed informazione alle imprese ed, in
particolare, con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, promuove una rete integrata di servizi finalizzata alla
raccolta e alla diffusione, anche in via telematica, delle
informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle
attivita' produttive nel territorio regionale, con particolare
riferimento alle normative applicabili e agli strumenti agevolativi
ivi compresi quelli contributivi e fiscali a favore dell'occupazione
dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
La stessa legge all'art. 71, comma 2 specifica che l'attivita' di
assistenza e informazione alle imprese e' realizzata anche attraverso
gli sportelli unici istituiti dai Comuni.
Se quelli richiamati sono i riferimenti normativi che concernono i
bisogni informativi, la Regione deve contribuire a trovare una
risposta strutturata e certa attraverso un appropriato sistema
informativo, con particolare riguardo alle possibili scelte
localizzative, allo svolgimento dei collegati procedimenti
amministrativi concernenti l'autorizzazione all'insediamento (flussi,
tempi, documenti, moduli) e agli strumenti di agevolazione e
finanziamento (a livello europeo, nazionale, regionale, locale).
Una soluzione possibile di livello regionale consiste nella
realizzazione di una banca dati integrata, oltre che con altri
sistemi, con il web server Ermes (Emilia Romagna Messaggi) e composta
da archivi accessibili nel primo caso attraverso la rete Intranet,
nel secondo attraverso la rete Internet alimentati da informazioni
che la Regione provvede ad aggiornare avvalendosi delle opportune
collaborazioni e accordi con altri enti e soggetti competenti, in
primo luogo gli stessi Enti locali.
La Regione, inoltre, intende facilitare nell'immediato il confronto e
la partecipazione tra i vari soggetti interessati alla costruzione
degli sportelli unici mediante forum di discussione telematici
(pubblicazione di documentazione, atti normativi, progetti e
proposte, indagini, segnalazione di casi, siti Internet e iniziative)
allo scopo di creare una comunita' virtuale dei soggetti operanti per
la semplificazione e la trasparenza della pubblica Amministrazione
nei settori produttivi.
Infine, la Regione intende svolgere un ruolo di promozione,
coordinamento e controllo, associato all'erogazione di finanziamenti,
per la realizzazione di sistemi informativi locali per la gestione.
In particolare, intende favorire la sperimentazione di un prototipo
di applicativo software di supporto per la semplificazione dei
procedimenti autorizzatori e per la loro gestione con modalita' di
workgroup, sulla base di accordi stabiliti mediante convenzione con
le Province e i Comuni interessati.
Le soluzioni prospettate sono dettate dallo sviluppo di Internet, dei
siti web e delle reti civiche che hanno introdotto diverse
interrelazioni tra persone e modi di lavorare per cui si assume il
concetto di sportello unico virtuale inteso come entita'
organizzativa nel sistema della pubblica Amministrazione in cui i
diversi enti perseguono gli stessi obiettivi operando con modalita'
di lavoro cooperativo con vincoli di spazio e di tempo diversi da
quelli tradizionali. Tale sportello virtuale comprende in modo
distribuito in rete e integrante rispetto a sistemi informativi di
diversi enti attivita' informative e distribuzione dei servizi ai
cittadini. Si avvale, inoltre, di aggiornamenti in tempo reale,
gestione e ricerca efficace su archivi testuali, pubblicazione in
Internet di informazioni contenute in banche dati appositamente
strutturate. Infine offre la garanzia dell'usabilita'
dell'interfaccia utente, della facilita' di apprendimento,
dell'efficienza, della soddisfazione di utilizzo.
Il ruolo di promozione e coordinamento delle Province
Sulla base della L.R. 3/99 (art. 50, comma 3) alle Province competono
le funzioni amministrative concernenti la promozione e il
coordinamento della rete degli sportelli unici oltre che allo
svolgimento di funzioni di programmazione negoziata e di promozione
della concertazione con gli Enti locali e territoriali, le
associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le CCIAA.
In particolare, nell'ambito del coordinamento interistituzionale, in
conformita' con quanto previsto dalla stessa legge regionale, le
Province stanno svolgendo un ruolo di coordinamento negli accordi e
convenzioni con gli Enti pubblici coinvolti e, in alcune esperienze,
anche con le associazioni di categoria e con gli ordini
professionali; inoltre, stanno curando i progetti che riguardano
principalmente i profili relativi ai collegamenti informatici e alla
formazione.
Sempre con la L.R. 3/99, al fine di razionalizzare la distribuzione
delle funzioni e delle competenze fra gli Enti locali, sono state
poste in capo alle Province le funzioni autorizzative in materia
ambientale e si sono decentrate altre funzioni di competenza
regionale (si vedano al riguardo gli allegati elenchi). Vi sono poi
competenze che le Province esercitano sulla base di norme gia' in
vigore relativamente alla materia urbanistica, della sicurezza degli
impianti, della tutela sanitaria e ambientale. In questi casi,
pertanto, l'Amministrazione provinciale risulta essere coinvolta
anche nel procedimento autorizzatorio facente capo allo sportello
unico.
B) IL RUOLO E LE COMPETENZE DEL COMUNE
B1) PROFILI INTERPRETATIVI E APPLICATIVI DELLA NORMATIVA SULLO
SPORTELLO UNICO
Al fine di assicurare lo svolgimento dell'attivita' autorizzativa in
capo agli sportelli unici secondo criteri il piu' possibile unitari
ed omogenei, appare opportuno chiarire alcune problematiche
interpretative della normativa statale in materia di sportello unico,
cosi' come recepita dalla L.R. 3/99.
La titolarita' delle funzioni
Il DLgs 112/98, ha attribuito (art. 23) ai Comuni le funzioni
amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la
cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione
di impianti produttivi, ed ha disposto (art. 24) che i Comuni le
esercitino attraverso un'unica struttura responsabile dell'intero
procedimento.
Quanto alla portata di tale conferimento, in linea generale, si puo'
anzitutto osservare che il Capo IV del DLgs 112/98 appare disomogeneo
quanto ai contenuti ed alla stessa logica che presiede agli altri
conferimenti disposti dal medesimo decreto legislativo. L'art. 23,
infatti, non riguarda una materia (la localizzazione e l'insediamento
delle attivita' produttive) ma interessa un complesso di funzioni,
dall'urbanistica alla tutela dell'ambiente, alla sicurezza, che sono
oggetto di conferimento nello stesso decreto legislativo o sono gia'
di competenza di Regioni e Comuni o, infine, sono trattenute alla
competenza statale.
In secondo luogo, il fatto che le funzioni coinvolte nel procedimento
siano imputate in via generale ad altri livelli di governo, da un
lato, e la considerazione che non si possa ritenere che il
legislatore abbia voluto disporre lo scorporo di tali funzioni a
favore dei Comuni quando esse attengono agli impianti produttivi,
dall'altro, induce senz'altro a ritenere che la portata del
conferimento debba essere intesa nel senso che il Comune gestisce
unitariamente il procedimento autorizzativo ed e' responsabile
organizzativo del procedimento medesimo e che a tal fine, pertanto,
istituisce lo sportello unico.
A tale riguardo, peraltro, occorre aggiungere che anche con il
regolamento di semplificazione il legislatore si e' posto in tale
linea interpretativa. Infatti, il DPR 447/98 oltre a fare
espressamente salvo quanto disposto in materia di procedimento di
valutazione di impatto ambientale e attivita' a rischio di incidente
rilevante (art. 1, comma 3), prevede che lo sportello unico
acquisisca dalle Amministrazioni competenti gli atti autorizzatori e
di assenso di loro competenza ed appronta lo strumento della
Conferenza di servizi in caso di diniego dell'autorizzazione (art. 4,
commi 1 e 3). Ne consegue che, mentre rimane immutata la titolarita'
dei poteri di autorizzazione in capo a diversi enti ai sensi della
vigente normativa sostanziale, si modifica, invece, la natura degli
atti di tali Amministrazioni. Questi ultimi divengono atti
endoprocedimentali che producono i loro effetti nei confronti
dell'atto autorizzatorio unico finale di competenza del Comune.
In altri termini, il Comune per il tramite dello sportello unico
viene individuato come centro di imputazione dell'interesse
prevalente ove confluiscono i molteplici interessi coinvolti senza
che da cio' derivi l'accorpamento in capo al Comune della titolarita'
dei singoli poteri autorizzatori.
Pertanto, mentre la titolarita' dell'intero procedimento
autorizzativo e' del Comune (attraverso la struttura individuata come
responsabile), le altre Amministrazioni interessate dal procedimento
sono responsabili relativamente alle fasi procedimentali in cui sono
coinvolte.
Sotto il profilo organizzativo, l'art. 24 del DLgs 112/98, ha poi
previsto che gli Enti locali possono avvalersi, nelle forme
concordate, di altre Amministrazioni ed Enti pubblici, cui possono
essere affidati singoli atti istruttori del procedimento. A tal fine,
gli accordi che regolano il rapporto c.d. di avvalimento tra Comune
ed altri enti, dovra' in ogni caso prevedersi che ogni
Amministrazione provveda ad individuare un responsabile dei rapporti
con la struttura unica responsabile del procedimento.
Il responsabile unico del procedimento
Non vi e' dubbio che, in coerenza con la portata innovativa della
normativa statale sullo sportello unico, diretta alla creazione di un
unico interlocutore amministrativo per l'imprenditore, debbano essere
chiaramente delineati anche i poteri e le responsabilita' di cui
detto interlocutore e' investito al fine di poter governare un
procedimento unitario destinato a sfociare in un unico provvedimento
autorizzativo.
A questo proposito occorre ricordare che, ad integrazione di quanto
previsto dal Regolamento e in applicazione di istituti gia' previsti
dalla disciplina generale sul procedimento amministrativo, a chiarire
i poteri del responsabile unico del procedimento e' intervenuto anche
l'accordo-quadro sancito in sede di Conferenza unificata del 1/7/1999
nell'intervento di delineare una corrispondenza tra le funzioni di
gestione del procedimento autorizzatorio unico di competenza del
responsabile e i poteri che la stessa legge gli riconosce a questo
scopo.
Se, da una parte, nei rapporti col privato cittadino-imprenditore, al
responsabile del procedimento vanno senz'altro riconosciuti tutti i
poteri-doveri tipici previsti dalla Legge 241/90 (comunicazione
dell'avvio del procedimento, invito alle parti di integrare la
documentazione, acquisizione dei documenti gia' in possesso della
pubblica Amministrazione), nonche' il potere di convocare la
Conferenza dei servizi qualora si rendesse necessario; d'altra parte,
l'attivazione di tali poteri puo' incontrare difficolta' pratiche
derivanti dal coinvolgimento nel procedimento di altri soggetti
pubblici, distinti e dotati di autonomia e deputati alla cura di un
determinato interesse pubblico.
In particolare, con riguardo ai rapporti che si stabiliscono tra la
struttura responsabile del procedimento e le altre Amministrazioni
pubbliche coinvolte, occorre evidenziare che deve necessariamente
trattarsi di rapporti improntati alla collaborazione e alla facilita'
e immediatezza di comunicazione. D'altronde, al responsabile del
procedimento cui spetta la direzione e il coordinamento del
procedimento devono poter essere riconosciuti poteri forti di
intervento diretto nei confronti delle altre Amministrazioni e dei
relativi responsabili relativamente alle fasi procedimentali in cui
sono coinvolte.
A tal fine, in conformita' con l'accordo sopracitato, sono attribuiti
al responsabile dello sportello unico, nei confronti di altre
Amministrazioni ed Enti Pubblici:
- poteri di impulso, relativamente agli atti istruttori loro affidati
che debbono confluire nell'autorizzazione unica rilasciata dal
Comune;
- il potere di convocare la Conferenza dei servizi, anche a
prescindere dalla richiesta dell'impresa, anche ai fini di pareri
preventivi da rendere ai sensi dell'art. 3, comma 3;
- il potere di diffida e messa in mora, per l'inadempimento o il
ritardato adempimento.
Sempre con riguardo ai rapporti tra il Comune e le altre
Amministrazioni e' prevista la possibilita' di individuare, in via
convenzionale, un unico referente responsabile dei rapporti tra la
singola Amministrazione e la struttura unica responsabile del
procedimento con il compito di:
a) rispondere al Comune degli adempimenti affidati alla stessa
Amministrazione e del rispetto dei tempi;
b) garantire il flusso delle informazioni attraverso l'indicazione
dei responsabili dei singoli procedimenti;
c) provvedere (o direttamente o tramite segnalazione al dirigente
competente) in caso di inadempimento o ritardato adempimento da parte
dei responsabili dei procedimenti, all'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge e dai contratti anche su segnalazione della
struttura.
Una particolare rilevanza assume poi il tema dei rapporti e delle
responsabilita' nel caso in cui lo sportello unico sia gestito in
forma associata.
Al riguardo occorre opportunamente distinguere tra gestione associata
della funzione (ufficio unico/Comune) e gestione associata sotto il
profilo organizzativo. Nel primo caso, verra' individuato un unico
responsabile dello sportello unico, nel secondo caso l'atto di
associazione dovra' espressamente disciplinare i rapporti
intercorrenti tra i singoli Comuni ciascuno dei quali rimane titolare
dell'esercizio della funzione, fermo restando comunque il principio
dell'individuazione di un unico interlocutore dotato dei poteri come
sopra individuati.
Ambito di applicazione
Quanto all'ambito di operativita' dello sportello unico, si pone la
necessita' di individuare con puntualita' l'ambito di applicazione
del regolamento. L'art. 1, DPR 447/98 prevede che siano assoggettate
al procedimento la localizzazione degli impianti produttivi di beni e
servizi, la loro realizzazione, riattivazione, ampliamento,
cessazione, riattivazione e riconversione dell'attivita' produttiva,
nonche' l'esecuzione di opere interne ai fabbricati ad uso di impresa
(art. 1, comma 1). La formulazione cosi ampia corrisponde alla
volonta' del legislatore di pervenire ad una semplificazione
dell'insediamento di attivita' imprenditoriali volte o meno alla
produzione di beni, a specificazione della previsione dell'art. 23
del DLgs 112/98 che aveva ad oggetto genericamente gli impianti
produttivi. Anche alla luce della volonta' espressa dalle
Amministrazioni coinvolte nell'ambito dell'accordo-quadro sopra
citato, si deve, quindi, intendere che siano incluse nell'ambito di
applicazione del regolamento anche le attivita' di servizio svolte in
forma di impresa (ad esempio le imprese turistiche, le imprese che
erogano servizi sanitari, le banche, gli intermediari finanziari).
Certamente sono ricomprese le attivita' artigiane e quelle agricole,
con riguardo a queste ultime va segnalato che l'art. 38, comma 3,
della L.R. 3/99, espressamente dispone che lo sportello unico svolge
le proprie attivita' anche con riguardo alle imprese agricole e
agroalimentari.
L'art. 1 del regolamento, infine, dispone che resta salvo quanto
previsto dal DLgs 31 marzo 1998, n. 114. Tale formulazione, anche
alla luce di quanto previsto dall'accordo-quadro, e' da intendersi
nel senso che per quanto riguarda le attivita' commerciali si applica
la disciplina procedimentale contenuta nel DLgs 114/98, ma il
procedimento di autorizzazione per l'esercizio di attivita'
commerciali di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del DLgs 114/98,
laddove previsto, si avvia con la presentazione dell'istanza allo
sportello unico. Il quale provvede di conseguenza.
In tal senso peraltro si sono gia' orientate diverse delle
Amministrazioni comunali che hanno attivato lo sportello unico.
La semplificazione dei procedimenti
Il DPR 447/98 prevede due procedimenti per l'autorizzazione per gli
impianti produttivi:
a) procedimento semplificato (Capo II, art. 4);
b) procedimento mediante autocertificazione (Capo III, art. 6).
Ai sensi dell'art. 4 e' obbligatorio attivare il procedimento
semplificato per gli impianti e i depositi soggetti secondo la
normativa statale o regionale alla valutazione di impatto ambientale
(Legge 349/86 e L.R. 9/99) e alle procedure relative al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose (DPR 175/88 e disciplina attuativa della Legge 24 aprile
1998, n. 128 in corso di adozione). In tutti gli altri casi la scelta
tra i due procedimenti e' dell'imprenditore il quale ha piena
liberta' di scegliere o meno la procedura mediante
autocertificazione.
II procedimento semplificato
Il procedimento semplificato si attiva mediante la presentazione
dell'istanza allo sportello unico per le attivita' produttive; a
questo si rivolgono gli interessati per tutti gli adempimenti, questi
e' l'interlocutore unico dell'imprenditore ed assume una funzione di
coordinamento delle attivita' istruttorie.
Lo sportello unico trasmette alle Amministrazioni competenti copia
dell'istanza e della documentazione necessaria invitandole a far
pervenire gli atti di loro competenza entro il termine massimo di 90
giorni dal ricevimento della documentazione.
Come si puo' evincere dall'art. 4 del regolamento, in via ordinaria
l'autorizzazione e' rilasciata dal Comune, acquisite, nel termine di
90 giorni dall'invio della domanda, le autorizzazioni e gli atti di
assenso comunque denominati delle diverse Amministrazioni competenti:
l'atto finale del procedimento autorizzativo deve dare atto di tale
acquisizione ferma restando che e' imputabile alle autorita'
competenti la responsabilita' delle singole autorizzazioni.
In generale, il regolamento sullo sportello unico, nel rispetto dei
principi enunciati dall'art. 25 del DLgs 112/98, ha previsto un
procedimento semplificato con l'obbiettivo prioritario di garantire
all'imprenditore tempi certi e rapidi nel rilascio del provvedimento
autorizzativo.
Alla luce di tale prioritaria finalita' si deve ritenere che laddove
normative previgenti prevedano procedure o istituti piu' favorevoli
in termini di semplificazione dell'attivita' amministrativa e cio' a
beneficio dell'utente (termini piu' brevi, denuncia di inizio
attivita', comunicazioni, silenzio assenso, etc.), questi devono
continuare ad applicarsi.
Termini
Si ritiene, pertanto, che le autorita' competenti debbano
pronunciarsi entro il termine massimo di 90 giorni anche per i
procedimenti per i quali vigono termini superiori, ad eccezioni del
procedimento di valutazione di impatto ambientale, mentre nel caso di
termini inferiori questi continuano ad applicarsi pur palesandosi, al
fine di favorire un esito positivo dell'istanza, l'esigenza di
attivare gli opportuni raccordi nell'ambito del procedimento.
Denuncia inizio attivita'
La previsione di un procedimento unitario non fa in ogni caso venir
meno l'applicazione dell'istituto della denuncia di inizio di
attivita' (art. 19, Legge 241/90 modificato dall'art. 2, comma 10
della Legge 24/12/1993) nei casi previsti dallo Stato (DPR 9 maggio
1994, n. 411) o da leggi regionali (vedi ad esempio art. 2, comma 4
della L.R. 19/1/1998, n. 3 in tema di autorizzazione alla produzione
e commercializzazione di prodotti vegetali, etc; cfr. L.R. 19/6/1994,
n. 35 e successive modifiche, R.R. 13/6/1986, n. 33 e successive
modifiche in materia di costruzioni in zona sismica). Nei casi in cui
all'attivita' puo' darsi inizio immediatamente dopo la denuncia lo
sportello unico dovra' trasmettere all'autorita' competente la
domanda-denuncia e non dovra' attendere alcuna pronuncia di questa ai
fini dell'autorizzazione conclusiva.
In particolare, per quanto riguarda la denuncia di inizio attivita'
introdotta per alcune attivita' edilizie in sostituzione della
procedura di concessione edilizia si applica la disciplina prevista
dalla Legge 662/96, art. 2, comma 60, punto 7.
Silenzio assenso
Per le attivita' gia' sottoposte alla disciplina dell'art. 20 della
Legge 241/90 (DPR 300/92, DPR 407/94, DPR 411/94) con indicazione del
termine decorso il quale la relativa domanda si intende accolta, non
si pongono particolari problemi di coordinamento se detto termine e'
pari o inferiore a 90 giorni.
In questo caso lo sportello unico dovra' trasmettere la domanda
all'autorita' competente e potra' rilasciare l'autorizzazione finale
anche in caso di silenzio, ferma restando che e' sempre possibile
l'adozione di un provvedimento espresso, positivo o negativo, da
parte dell'autorita' competente.
Qualora, invece, il termine per il silenzio assenso sia superiore e
non intervenga entro 90 giorni una pronuncia espressa, si possono
prospettare due ipotesi: o l'indizione della Conferenza di servizi di
cui al comma 3 dell'art. 4 o si attende il decorso del termine
previsto per la formazione del silenzio assenso prima di dare inizio
all'attivita'.
Infine, poiche' il regolamento non modifica la disciplina vigente
relativa alle diverse autorizzazioni, il decorso del termine di 90
giorni nel silenzio dell'Amministrazione competente non assume il
valore di assenso se non espressamente previsto, in particolare per i
casi di espressa esclusione del silenzio-assenso previsti nei DPR 9
maggio 1994, n. 411 e 31 luglio 1996, n.468. Si ricorda che il
silenzio assenso e' espressamente escluso dal DPR 12/1/1998, n. 37
(Prevenzione incendi) per i progetti sottoposti all'esame preventivo
dei vigili del fuoco.
Procedimento di valutazione di impatto ambientale
L'art. 6 della L.R. 9/99 recante "Disciplina della procedura di
valutazione di impatto ambientale" prevede che per gli impianti la
cui autorizzazione e' disciplinata dal DPR 447/98, l'istanza per la
sottoposizione al procedimento di verifica-screening e di VIA sia
presentata allo sportello unico e che questo provveda a trasmetterla
all'autorita' competente (art. 5) oltre ad assicurare alcuni
specifici adempimenti relativi al deposito del progetto, alla
trasmissione e alla pubblicazione (artt. 9 e 14).
L'autorita' competente cura lo svolgimento della procedura di
verifica-screening e comunica entro 60 giorni, allo sportello unico,
oltre che all'interessato il suo esito consistente nella
sottoposizione o meno, con eventuali prescrizioni, alla procedura di
VIA. In ogni caso, decorsi 60 giorni, nel silenzio dell'autorita'
competente, si intende che il progetto non deve essere sottoposto a
VIA (art. 10).
Anche per i progetti sottoposti a procedura di VIA e' l'autorita'
competente a curare lo svolgimento del procedimento che deve
concludersi entro 120 giorni (art. 16). In caso di VIA positiva,
questa ricomprende le autorizzazioni comunque denominate in materia
di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale di competenza di
Regioni, Enti locali e enti di gestione di aree naturali protette
regionali. Lo sportello unico dovra' pertanto curare l'istruttoria
con l'esame dei soli profili urbanistici, sanitari e di sicurezza. In
caso di VIA negativa l'esito sara' comunicato allo sportello unico ai
sensi del comma 2 dell'art. 4 del regolamento, mentre, in caso di
decorso inutile del termine di 120 giorni per la conclusione della
procedura di VIA, il Sindaco convoca una Conferenza di servizi ai
sensi del comma 3 del medesimo art. 4.
Si precisa che le opere indicate negli Allegati alla L.R. 9/99 sono
assoggettate alle procedure di VIA a decorrere dall'adozione delle
direttive di cui all'art. 32 della medesima legge.
Valorizzazione delle buone prassi
Si ritiene che vadano sicuramente favorite e valorizzate, anche in
via convenzionale, tutte quelle prassi applicative sperimentate e
gia' divenute consuetudinarie che hanno prodotto buoni risultati in
termini di snellimento delle procedure e di riduzione dei termini per
le imprese. Tra queste prassi vanno salvaguardate anche quelle che
normalmente sono applicate prima dell'avvio del procedimento e che
spesso attengono ad una attivita' di consulenza ed assistenza che le
Amministrazioni, specie quelle dotate di competenze tecniche,
abitualmente svolgono nei confronti delle imprese o dei loro
progettisti al fine di pervenire in seguito ad un esito positivo
dell'istanza (si veda ad esempio il c.d. preparere edilizio previsto
dai regolamenti edilizi comunali).
La conferenza dei servizi
Nell'impianto dell'art. 4 il ricorso alla Conferenza di servizi e'
prefigurato come un rimedio al mancato buon fine del procedimento nei
due casi di diniego di una autorizzazione ovvero di silenzio di una
autorita' competente. Nel primo caso, disciplinato dal comma 2,
l'iniziativa e' dell'interessato, il quale, entro venti giorni dalla
comunicazione di una pronuncia negativa, puo' chiedere allo sportello
unico di convocare una conferenza di servizi. Nel secondo caso,
previsto dal comma 3, l'indizione della conferenza e' obbligatoria da
parte del Sindaco del Comune competente per territorio, su richiesta
del responsabile del procedimento. Alla conferenza, ovviamente
partecipano tutte le autorita' competenti e non solo quella/e che
hanno espresso un diniego o sono rimaste inerti.
Lo svolgimento della conferenza e' disciplinato dagli articoli 14 e
seguenti della Legge 241/90, che in questa sede non si illustrano. Si
richiama piu' limitatamente l'attenzione sulle previsioni di legge in
ordine alla convocazione ed alla partecipazione degli enti competenti
nonche' sulla necessita' che i partecipanti alla conferenza siano
dotati del potere di esprimere la volonta' dell'ente, poiche' essa ha
carattere sia istruttorio che decisorio, cioe' le autorita'
competenti dovranno rendere in sede di conferenza le autorizzazioni
necessarie avendo effettuato l'attivita' istruttoria e gli eventuali
accertamenti di loro competenza (commi 5 e 6 dell'art. 4).
Rispetto alla richiamata disciplina generale della conferenza di
servizi, l'articolo 4 del regolamento amplia in modo significativo la
partecipazione al procedimento dei soggetti interessati. Infatti,
alla conferenza possono partecipare i soggetti portatori di
interessi pubblici e privati, individuali o collettivi nonche' i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
i quali possono presentare osservazioni e farsi assistere da tecnici
ed esperti di fiducia (comma 13 dell'art. 6 richiamato dal comma 4
dell'art. 4). Tale previsione richiede nella sua attuazione
particolare attenzione per le conseguenze che puo' comportare in
ordine alla legittimita' della conferenza e delle sue determinazioni
finali. Pertanto la pubblicita' della indizione della conferenza deve
avvenire in forme adeguate a darne effettiva conoscenza e deve essere
attenta la individuazione degli interessati indicati al comma 13
dell'art. 6, anche se a volte puo' rivelarsi problematica alla luce
dell'ampiezza dei soggetti ivi indicati.
Il verbale conclusivo della conferenza, pertanto, reca le
determinazioni assunte e tiene luogo delle autorizzazioni e degli
altri atti necessari per la realizzazione dell'impianto, oltre a
pronunciarsi motivatamente su quanto rappresentato dai soggetti
portatori di interessi.
La complessita' della procedura tramite Conferenza di servizi e il
termine per la sua conclusione (6 mesi ovvero 11 mesi per le opere da
sottoporre a VIA), sopra delineata nei suoi tratti essenziali,
comportante il coinvolgimento di molteplici soggetti sia titolari
delle competenze autorizzative sul progetto che portatori di
interessi pubblici e privati circa la realizzazione dell'intervento,
induce a consigliare di dare priorita' allo svolgimento in via
ordinaria della procedura autorizzativa perseguendo il rispetto del
termine di 90 giorni tramite strumenti collaborativi tra
Amministrazioni e prassi operative, eventualmente gia' in essere, fra
le autorita' competenti e le imprese interessate che favoriscano
l'esito positivo del procedimento.
A questo riguardo deve, invece, considerarsi positivamente il ricorso
alle c.d. Conferenze di servizio (permanenti, organizzative, etc.)
convocate al fine di coordinare l'attivita' delle autorita'
competenti, raccordarne le prassi operative, e quindi con finalita'
organizzative, o anche al fine di svolgere congiuntamente attivita'
istruttorie affinche' sia rispettato il termine di 90 giorni di cui
al comma 1 dell'art. 4.
Il procedimento mediante autocertificazione
Il procedimento mediante autocertificazione si avvia con la
presentazione da parte dell'interessato di una unica domanda
corredata da autocertificazioni attestanti la conformita' del
progetto alle prescrizioni previste da norme vigenti in materia
urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e
dell'ambiente. Le autocertificazioni devono essere redatte e
sottoscritte, oltre che dal legale rappresentante dell'impresa, da
professionisti abilitati o da societa' di professionisti in base alle
norme vigenti per le diverse professioni ed in relazione al contenuto
dell'autocertificazione.
L'autocertificazione non puo' riguardare:
a) la valutazione di impatto ambientale;
b) il rispetto della normativa in materia di controllo dei pericoli
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
c) le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la
necessita' di apposita autorizzazione.
A questo riguardo occorre rilevare che la maggior parte delle
direttive in materia ambientale prevedono la necessita' di
autorizzazioni. A titolo esemplificativo si puo' citare la Direttiva
91/156/CEE recepita con DLgs 22/97 e successive modificazioni. Tale
decreto legislativo che all'art. 27 prevede l'autorizzazione per la
realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti,
tuttavia, prevede anche la possibilita' di sostituire
l'autorizzazione espressa con l'iscrizione presso la Provincia
(procedura semplificata, D.I.A.) per l'attivita' di autosmaltimento
di rifiuti propri non pericolosi sul luogo di produzione (cfr artt.
31 e 32) e per l'attivita' di recupero di rifiuti individuati con
specifiche e dettagliate norme tecniche di cui ad appositi decreti
(artt. 31 e 33).
Per il trasporto rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce
l'autorizzazione alla raccolta e al trasporto. L'art. 30, comma 16,
del medesimo decreto prevede una procedura semplificata
(comunicazione da rinnovare ogni due anni) di iscrizione all'albo per
le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33 ed
effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero. Cio'
considerato, si ritiene che, nel caso in cui in sede di recepimento
della normativa comunitaria siano state gia' introdotte delle
semplificazioni procedurali che determinano il superamento della
necessita' di autorizzazione, sia ammissibile, operando le dovute
distinzioni, il ricorso all'autocertificazione.
In un contesto di semplificazione e al fine di evitare il rischio di
sottovalutare il valore e l'efficacia delle autocertificazioni
previste nella vigente legislazione, sembra poi importante
evidenziare che la legislazione precedente al DLgs 112/98 prevede
alcuni casi di autocertificazione che non comportano obbligo di
controllo sistematico, neppure in un fase successiva (all'inizio dei
lavori o alla conclusione dei lavori) da parte della pubblica
Amministrazione (si vedano ad esempio l'asseverazione di cui alla
Legge 662/96, art. 2, comma 60; la certificazione di conformita' dei
lavori eseguiti a quelli autorizzati ex DPR 37/98 relativo alla
prevenzione incendi).
La caratteristica essenziale del procedimento mediante
autocertificazione consiste nella formazione del silenzio-assenso
decorsi i 60 o 90 giorni dalla presentazione della domanda, ovvero
dalla sua integrazione, rispettivamente per gli impianti a struttura
semplice e per gli altri impianti, fermo restando che la loro
realizzazione e' subordinata al rilascio della concessione edilizia e
che devono essere acquisite le autorizzazioni espresse nei casi
sopraelencati per i quali non e' consentita l'autocertificazione.
L'introduzione di una novita' cosi' rilevante e' accompagnata da
particolari cautele volte ad assicurare da un lato la pubblicita'
dell'istanza (comma 2 dell'art. 6) e la partecipazione al
procedimento dei portatori di interessi (comma 13 art. 6) e,
dall'altro, a consentire aggiustamenti dell'originario progetto
mediante audizioni e accordi con l'interessato (commi 4 e 5, art. 5).
Quanto al primo profilo, lo sportello unico deve dare notizia
mediante adeguate forme di pubblicita' della presentazione della
domanda con autocertificazione. Il Comune deve pertanto definire tali
forme in relazione alla duplice esigenza di non aggravare il
procedimento e di assicurare una adeguata informazione.
Significativi sono i diritti di partecipazione al procedimento
previsti dal comma 13 sia con riguardo all'individuazione dei
soggetti (portatori di interessi pubblici o privati, individuali o
collettivi, di interessi diffusi costituiti in associazioni e
comitati) che al contenuto del diritto (diritto di presentare memorie
ed osservazioni, di essere ascoltati in contraddittorio, di chiedere
una riunione con i rappresentanti dell'impresa con l'assistenza di
tecnici ed esperti di fiducia) pur essendo prevista una sospensione
molto breve del termine del procedimento (20 giorni).
Quanto al secondo profilo, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 6, richiamando
istituti previsti in generale dalla Legge 241/90, consentono
l'integrazione della documentazione, senza effetti dilatori da parte
delle Amministrazioni, la possibilita' di istruttoria in
contraddittorio con il richiedente e di concludere accordi conclusivi
del procedimento.
Oggetto di tali accordi stipulati tra Comune e impresa, sono le
caratteristiche dell'impianto con riguardo al contenuto discrezionale
dei diversi provvedimenti autorizzativi mentre condizione della loro
validita' e' la conformita' delle modifiche con le disposizioni
attinenti agli strumenti urbanistici, ai piani paesistici e
territoriali, ai vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed
ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e
archeologico (art. 7, comma 1).
Il regolamento si preoccupa inoltre di precisare espressamente i
profili che le Amministrazioni competenti devono verificare in sede
di istruttoria sulla domanda. L'art. 7 stabilisce infatti che mentre
e' in capo allo sportello unico l'accertamento della sussistenza e
della regolarita' formale, intesa come sottoscrizione e accertamento
della provenienza da parte di professionisti abilitati, spetta agli
enti interessati, ciascuno per la propria competenza, la verifica in
ordine al contenuto delle autocertificazioni.
L'art. 7 del regolamento si preoccupa di precisare quali profili sono
oggetto di verifica in relazione a quanto autodichiarato
dall'imprenditore. Ovviamente gli stessi enti competenti possono
effettuare i controlli, sugli impianti anche successivamente
all'autorizzazione formatasi per silenzio-assenso: l'impresa e',
infatti, tenuta a comunicare l'inizio dei lavori allo sportello unico
il quale ne da' comunicazione agli enti competenti.
Si richiamano infine le considerazioni gia' svolte relativamente alle
attivita' cui si applicano gli artt. 19 e 20 della Legge 241/90 come
successivamente modificati e gli Allegati 1 e 2 sulla individuazione
dei procedimenti e delle autorita' competenti.
Definizione degli impianti a struttura semplice soggetti a
procedimento mediante autocertificazione
Rientrano nella categoria degli impianti a struttura semplice tutti
gli impianti che non sono soggetti alla valutazione di impatto
ambientale, che non sono soggetti alla disciplina sulla qualita'
dell'aria o a quella relativa a rischi di incidenti rilevanti e che
non rientrano negli elenchi delle industrie insalubri di prima
classe.
Non sono da considerarsi, inoltre, a struttura semplice gli impianti
caratterizzati da significative interazioni con l'ambiente ai sensi
della deliberazione della Giunta regionale n.477/95.
Progetto comportante la variazione degli strumenti urbanistici
L'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti per
attivita' produttive fa parte dei compiti istituzionali
dell'amministrazione comunale ed e' svolto dall'organo consiliare
attraverso l'adozione del piano regolatore generale e delle sue
varianti. L'individuazione e la localizzazione delle aree avviene in
conformita' alla pianificazione territoriale sovracomunale,
rappresentata nella nostra regione dal PTR; dal PTPR, dai PTCP e
dalla pianificazione di settore.
Ai fini della localizzazione delle previsioni insediative di tipo
produttivo, l'attuale legislazione regionale prevede una procedura
semplificata di variante al PRG, descritta dall'art. 21 della L.R.
47/78 ed integrata dal comma 5 dell'art. 15 della stessa legge, da
applicarsi nei casi previsti dallo stesso art. 15, comma 4, lett. c).
Per ogni altro caso la procedura di variante urbanistica e' quella
contenuta nell'art. 14 della L.R. 47/78 che prevede la fase di
approvazione sovracomunale.
Si intende confermare, ai fini dell'art. 2 del Regolamento, l'attuale
assetto normativo, rilevando tuttavia che la Giunta regionale si
appresta ad approvare un progetto per una nuova legge urbanistica,
che conterra', tra l'altro, i criteri per la pianificazione
urbanistico-territoriale delle aree da destinare ad insediamenti
produttivi ed in particolare la disciplina delle aree industriali e
delle aree ecologicamente attrezzate.
Il Regolamento introduce una speciale procedura di variante
urbanistica per la localizzazione di aree destinate ad attivita'
produttive che puo' essere attivata sulla base della singola
richiesta presentata allo sportello unico.
In tal caso il progetto presentato comportante variante urbanistica
e' sottoposto ad una prima fase istruttoria curata dal comune
interessato alla quale seguono da parte del Sindaco il provvedimento
di rigetto della istanza ovvero la convocazione della Conferenza dei
servizi, ai fini della decisione sull'autorizzazione alla attivita'
produttiva.
Detta fase istruttoria inizia con una verifica delle previsioni
insediative. Infatti, l'ipotesi delineata nell'art. 5 del Regolamento
prevede la presentazione di un progetto contrastante con il vigente
strumento urbanistico comunale sotto il profilo della totale mancanza
di aree destinate a previsioni insediative di tipo produttivo ovvero
della loro insufficienza a coprire il fabbisogno di suolo richiesto
dal progetto.
Si ritiene pero' che la carenza di previsioni nel PRG debba essere
verificata non solo in termini di disponibilita' di superfici, ma
anche in termini di usi per attivita' economiche insediabili in zone
aventi una destinazione urbanistica diversa da quella esclusivamente
produttiva.
Ci si riferisce in particolare a quelle attivita' a scarso impatto
ambientale che il PRG considera compatibili con gli insediamenti
esistenti e con quelli che gia' prevede di realizzare.
La verifica circa la totale carenza di previsioni insediative di tipo
produttivo costituisce una prima condizione per la convocazione della
Conferenza dei servizi e per l'attivazione del procedimento speciale
di variante urbanistica.
La stessa fase istruttoria prosegue con l'esame del progetto
presentato sotto il profilo della sua conformita' alle norme
ambientali, sanitarie e della sicurezza del lavoro, che costituisce
la seconda condizione per la convocazione della Conferenza dei
servizi.
Tuttavia la verifica circa la totale carenza nel PRG di previsioni
insediative e l'accertata conformita' del progetto alla normativa
appena citata, non obbligano il Sindaco alla convocazione della
Conferenza dei servizi che, per espressa previsione di legge, puo'
essere convocata qualora sussistano le predette condizioni.
Il Sindaco quindi puo' scegliere, attraverso la comparazione degli
interessi pubblici e privati coinvolti quello meritevole di tutela
prioritaria, individuando in tal modo la soluzione piu' opportuna da
adottare.
Il provvedimento del Sindaco di rigetto dell'istanza o di
convocazione della Conferenza dei servizi deve essere motivato in
base al principio sancito dall'art. 3 della Legge 241/90, secondo cui
la motivazione dei provvedimenti e' posta a giustificazione della
decisione nei confronti dei cittadini, che devono poter apprezzare la
coerenza della scelta compiuta.
Qualora la decisione della Conferenza dei servizi (cioe'
l'autorizzazione alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento,
riattivazione e riconversione della attivita' produttiva) comporti la
variazione allo strumento urbanistico, unitamente al verbale della
Conferenza dei servizi, dovranno essere depositati e pubblicati tutti
gli elaborati tecnici costitutivi della variante.Tali atti sono
soggetti a osservazioni da parte dei cittadini nei termini e secondo
le modalita' previsti dalla L.R. 47/78.
Terminate le fasi per il deposito e la presentazione delle
osservazioni, il Consiglio comunale entro i successivi 60 giorni deve
pronunciarsi definitivamente sulla variante, tenendo conto delle
osservazioni pervenute.
Per quanto riguarda la fase delle riserve e delle osservazioni, di
cui rispettivamente al comma 2 dell'art. 14 e al comma 5 dell'art. 15
della citata L.R. 47/78, si ritiene che le stesse possano essere
formulate in sede di Conferenza dei servizi. Relativamente alla fase
dell'approvazione della variante si ritiene applicabile la procedura
semplificata, qualora ricorrano i casi di cui all'art. 15, comma 4,
della stessa legge, diversamente si applica la procedura ordinaria
dell'approvazione provinciale della variante urbanistica.
Procedura di collaudo
Quando e' previsto dalle norme vigenti, si avvia la procedura di
collaudo. Il collaudo ricomprende verifiche e accertamenti prima
della messa in funzione dell'impianto.
Ferme restando le competenze in materia di collaudo delle diverse
Amministrazioni cosi come stabilite da legge, il regolamento comunque
demanda la procedura di collaudo a professionisti o altri soggetti
abilitati e i tecnici della struttura unica (sportello unico) vi
partecipano su richiesta delle imprese. Se la struttura non ottempera
nel termine fissato, il collaudo puo' aver luogo a cura dell'impresa
che ne comunica le risultanze alla struttura. Il certificato positivo
di collaudo abilita l'imprenditore a dare inizio all'attivita'
produttiva, con la messa in funzione degli impianti produttivi fino
al rilascio definitivo del certificato di agibilita' e di ogni altro
atto amministrativo richiesto, ma non fa venire meno il potere di
controllo e di vigilanza delle Amministrazioni competenti.
Occorre ricordare che nella stesura delle norme del Regolamento si e'
tenuto conto della normativa di cui al DPR 425/94 che gia' aveva
provveduto alla semplificazione di tutta la disciplina procedimentale
in materia di collaudo demandando i collaudi a professionisti.
D'altra parte, resta ferma la disciplina relativa ai collaudi che o
non comportano nessun controllo da parte della pubblica
Amministrazione o comportano controlli successivi a campione (esempio
collaudo collegato alla D.I.A. ex Lege 662/96; collaudo del cemento
armato ex Lege 1086/71; certificazione di conformita' dei lavori
eseguiti al progetto e alla normativa sismica ai sensi della Legge
64/74 e della L.R. 40/95; ecc.).
Non vi e' dubbio che il tema del collaudo rivesta una posizione
centrale nell'ambito del procedimento autorizzatorio e che, pertanto,
per la complessita' delle sue implicazioni, esso vada affrontato in
profondita' attraverso una specifica collaborazione tra tutte le
Amministrazioni coinvolte.
B2) PROFILI ATTUATIVI CONNESSI ALL'AVVIO DELLO SPORTELLO UNICO:
L'IMPATTO ORGANIZZATIVO E TECNOLOGICO
La struttura comunale per la gestione delle procedure autorizzative
Nel presupposto che non possa esserci un solo modello di sportello
unico per le attivita' produttive, replicabile senza adeguamenti e
ugualmente valido per ogni ambiente organizzativo-amministrativo ed
economico, appare opportuno definire, nel rispetto della normativa e
alla luce delle indicazioni che emergono dalle esperienze e
sperimentazioni gia' avviate, una soglia minima di competenze e
servizi che lo sportello unico deve garantire ed esercitare in
maniera efficace e tempestiva.
Il compito principale e prioritario che lo sportello unico deve
assicurare e' quello di gestire in forma unitaria tutte le funzioni
amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la
cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione
degli impianti produttivi.
Lo sportello unico deve svolgere, anzitutto, il ruolo di
interlocutore unitario del cittadino-imprenditore. Al Comune,
pertanto, spetta l'individuazione della struttura che sara'
responsabile dell'intero procedimento nei confronti dei soggetti
privati sia con riferimento ai compiti affidati ad altre strutture
comunali, che a quelli affidati ad altre Amministrazioni coinvolte
nel procedimento.
In altri termini, si ritiene che la struttura, che puo' consistere in
un luogo fisico o virtuale di collegamento-rapporto con l'utente
(c.d. front office per ricevimento istanze e richieste, anche in via
telematica), sia competente per la gestione unitaria del procedimento
amministrativo e dei relativi aspetti informativi. La struttura,
cioe', deve essere in grado di comprendere la richiesta, di valutarne
i profili procedurali, di fornire eventualmente la consulenza e
l'assistenza richiesta dall'utente al fine di avviare un iter
corretto della pratica.
La struttura, poi, in seguito al ricevimento dell'istanza, deve
attivare il c.d. back office garantendo il rapporto e il
coordinamento con le altre strutture comunali e con le altre
pubbliche Amministrazioni competenti in ordine alla specifica
richiesta e coinvolte nel procedimento unico, favorendo in ogni caso
la funzione di comunicazione con l'utente.
Lo sportello unico, inoltre, deve assicurare, attraverso la
predisposizione di un archivio informatico, l'accesso alle
informazioni sugli adempimenti necessari, sull'eleneo delle domande
di autorizzazione presentate, sullo stato del loro iter procedurale,
nonche' su tutte le informazioni che sono disponibili a livello
regionale, comprese le forme di agevolazione, incentivazione e
sostegno alle attivita' produttive.
Con riferimento al procedimento con autocertificazione di cui all'art
6 del DPR 447/98, si precisa che l'adempimento previsto dal comma 1
dell'articolo richiamato, relativo alla trasmissione di copia della
domanda e della documentazione prodotta alla Regione nel cui
territorio e' localizzato l'impianto, si intende soddisfatto mediante
la garanzia dell'accesso da parte della Regione all'archivio
informatico comunale. Rispetto a detto archivio informatico la
Regione e' interessata ad avere informazioni sulla sua strutturazione
e sulle modalita' di accesso, anche in via informatica, riservandosi
inoltre la facolta' di chiedere all'occorrenza dati di natura
statistica anche al fine di monitorare l'andamento dell'attuazione
degli sportelli unici.
Modalita' organizzative delle attivita' e standardizzazione della
modulistica
Dall'esame delle normative vigenti e delle prassi consolidate ma non
codificate emerge il carattere spesso farraginoso e diversificato
delle modalita' di gestione delle procedure tra i diversi enti.
Questo aspetto, che coinvolge aspetti organizzativi interni oltre che
i rapporti con le altre Amministrazioni, crea la necessita' di una
apertura delle Amministrazioni le une verso le altre, attraverso la
rottura dei compartimenti stagni in cui fino ad oggi hanno vissuto i
soggetti pubblici ed impone una riconsiderazione e un confronto sul
proprio modus operandi e sulla necessita' di un coordinamento
concordato a priori. Infatti, solo un'azione coordinata fra le
diverse Amministrazioni e fra i diversi uffici puo' rendere possibile
il rispetto di tempi certi e la concreta realizzazione della
semplificazione amministrativa.
A tal fine, si impone altresi' l'esigenza di una precisa
individuazione delle normative attualmente vigenti e del conseguente
assetto delle competenze.
Inoltre, la ricognizione dei procedimenti autorizzatori connessi alla
realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi che vedono
coinvolti diversi enti appare utile ai fini dell'adozione di misure
semplificative volte ad aumentare il livello di efficienza
dell'azione amministrativa; risulta altresi' funzionale a tal fine
anche l'individuazione di prassi procedimentali, che se inutili
possono essere eliminate o se ripetitive e farraginose possono quanto
meno essere razionalizzate.
Al fine poi di migliorare i rapporti tra le diverse Amministrazioni
pubbliche coinvolte, appare di importanza prioritaria l'attivita' di
standardizzazione della modulistica necessaria all'avvio delle
istanze e della procedure, nonche' l'organizzazione degli archivi
informatici e di modalita' telematiche di comunicazione e di accesso
alle informazioni connesse ai procedimenti che rientrano nell'ambito
di applicazione del Regolamento.
Accordi con altre Amministrazioni
L'unicita' del procedimento autorizzativo e la conseguente necessita'
di garantire tempi certi nel rilascio delle relative autorizzazioni
comportano una forte spinta alla collaborazione fra enti che
tradizionalmente seguono modalita' di lavoro molto diverse. Anzi,
proprio il raggiungimento di un buon livello di collaborazione e
cooperazione interistituzionale sembra rappresentare la garanzia di
successo dell'innovazione amministrativa introdotta con lo sportello
unico.
Strumenti appropriati ed efficaci al fine di coordinare e regolare i
rapporti tra il Comune (o i Comuni associati) e le altre diverse
Amministrazioni appaiono pertanto quelli convenzionali (protocolli
d'intesa, accordi, convenzioni ad hoc). Possono, quindi, essere
stipulate apposite convenzioni o accordi ai sensi dell'art. 15 della
Legge 241/90, nell'ambito dei quali oltre a prevedersi
l'individuazione da parte di ogni Amministrazione di un soggetto
interlocutore con il Comune, che sia responsabile dei rapporti con lo
sportello unico e sia quindi dotato a tal fine di una serie di poteri
quali quelli sopra indicati, e' altresi' possibile prendere in
considerazione ogni altro aspetto organizzativo e procedimentale, con
particolare attenzione all'utilizzo degli strumenti telematici,
soprattutto al fine di contenere al massimo i tempi procedimentali.
In proposito si ricorda che l'art. 3 del regolamento di
semplificazione espressamente prevede che lo sportello unico
predisponga un archivio informatico.
In generale, il contenuto degli accordi puo' riguardare: la
definizione della tempistica tra gli enti, l'identificazione e
l'eliminazione di prassi inutili, la predisposizione di una
modulistica integrata, la definizione di sistemi informativi
condivisi, la definizione degli strumenti informatici a supporto dei
sistemi informativi, la strutturazione della Conferenza dei servizi,
la partecipazione dei soggetti privati.
Stabilire contenuti condivisi tramite la conclusione di accordi tra
le pubbliche Amministrazioni, tali da favorire il dialogo tra le
stesse e la composizione di un iter procedimentale altrimenti
frammentato, oltre che la gestione di alcuni aspetti di complessita'
organizzativa, puo' presentare anche altri vantaggi. Ad esempio,
quello di consentire il ricorso alla Conferenza dei servizi solo in
via straordinaria, utilizzando tale istituto in chiave di effettiva
semplificazione e cioe', oltre che nei casi previsti dalla legge,
solo per la soluzione di situazioni altamente controverse.
Il livello sovracomunale: l'esercizio associato delle funzioni di
sportello unico
Il legislatore statale ha lasciato una certa flessibilita' per quel
che riguarda la dimensione organizzativa dello sportello unico:
questo puo' essere gestito anche dai Comuni in forma associata
(prevedendosi la possibilita' di stipulare convenzioni con le Camere
di Commercio per i collegamenti telematici con le loro banche dati) o
puo' esserne attribuita la gestione al soggetto pubblico responsabile
del patto territoriale o del contratto d'area, laddove ne siano
stipulati.
La legge regionale di recepimento (L.R. 3/99) ha previsto che i
Comuni istituiscano gli sportelli unici, in forma singola o associata
secondo le modalita' dell'art. 23 della legge regionale medesima.
Occorre, a questo riguardo, premettere che la Regione Emilia-Romagna
non ha stabilito i modelli ottimali (gli ambiti ottimali) per
l'esercizio delle funzioni comunali nelle varie materie, ma si e'
orientata piuttosto nel senso di prevedere forme associative e
strumenti di integrazione dei Comuni, individuando solo un livello
minimo e promovendo le forme gia' previste dalla Legge 142/90 e dalla
L.R. 24/96 e introducendo la forma dell'associazione intercomunale,
lasciando poi all'ampia autonomia comunale la scelta della forma
associativa piu' adeguata.
In altri termini, se in coerenza con le disposizioni della parte
generale della L.R. 3/99 in tema di ambiti ottimali per l'esercizio
delle funzioni, per garantire il principio di adeguatezza, la Regione
esprime un favore per le forme associative tra comuni, tuttavia
poiche' in tema di sportello unico non sembra prevalere una sola
modalita' di gestione rimane salva la facolta' per i Comuni di dare
vita a forme di collaborazione anche diverse da quelle previste dalla
L.R. 3/99, potendo ad esempio trattarsi anche di Comuni non
necessariamente confinanti.
Le forme associative che nell'esperienza concreta sono state
individuate per la gestione dello sportello unico sono
sostanzialmente di tre tipi:
1) l'associazione intercomunale;
2) la gestione unica delle procedure e degli atti amministrativi
mediante apposite convenzioni, accordi ad hoc o consorzi
intercomunali;
3) la gestione associata tramite gli uffici presso una Comunita'
Montana.
La scelta della forma di gestione associata dello sportello unico
costituisce indubbiamente una opportunita' soprattutto per quelle
Amministrazioni di medie e piccole dimensioni per le quali la
realizzazione in forma singola della struttura di sportello unico
risulta troppo complessa e onerosa. I vantaggi sono rappresentati da
una riduzione dei costi, una maggiore efficienza amministrativa e
burocratica data da una migliore gestione organizzativa del
personale, da una partecipazione di tutti i Comuni coinvolti nei
procedimenti decisionali relativi all'insediamento di attivita'
produttive, da uno sviluppo dei servizi di assistenza alle imprese,
etc.
Infine, anche le Comunita' Montane come coordinatrici dei Comuni di
piccole dimensioni possono svolgere un ruolo rilevante nella
realizzazione dello sportello unico a livello sovracomunale.
N.B.
Nell'Allegato 1 si riporta una ricognizione delle autorizzazioni e
atti di assenso che possono riguardare impianti produttivi di beni e
servizi in relazione alle caratteristiche dell'impianto e alla sua
localizzazione, con indicazione dell'autorita' competente. Questa
ultima e' stata individuata sulla base della legislazione statale e
regionale vigente tenendo conto dei conferimenti agli Enti locali di
funzioni gia' regionali non ricomprese nei conferimenti di cui al
DLgs 112/98, effettuata dalla L.R. 3/99 con indicazione della
decorrenza se diversa da quella di entrata in vigore della legge
regionale.
Si precisa inoltre che la competenza statale in ordine a diverse
autorizzazioni e' destinata a mutare in conseguenza del conferimento
di funzioni a Regioni ed Enti locali da parte dei DLgs 143/97
(agricoltura), 422/97 (trasporto pubblico locale), 469/97 (mercato
del lavoro) e 112/98 e delle leggi regionali attuative,
rispettivamente, L.R. 15/97, L.R. 25/98, L.R. 30/98 e L.R. 3/99.
Tuttavia, poiche' l'effettivo esercizio di tali funzioni decorre
dalla data che sara' stabilita in appositi decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri (art. 7, Legge 59/97), nella tabella e'
indicato l'ente attualmente competente e in una distinta colonna
l'ente che sara' competente da tale data.
Nell'Allegato 2 e' riportato l'elenco dei progetti che devono essere
sottoposti alla procedura di verifica screening e alla procedura di
VIA nonche' l'autorita' competente ai sensi della L.R. 9/99.
(segue Allegato)
ALLEGATO 2
Allegato A.1 - Regione (art. 5, L.R. 9/99) - Progetti di cui all'art.
4, comma 2, lett. a)
A.1.a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200
ha A.1.b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in
cui la derivazione superi i 1000 litri al minuto secondo e di acque
sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui
la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo A.1.c) Impianti
di incenerimento e di trattamento di rifiuti con capacita' superiore
a 100 t/giorno A.1.d) Impianti per la decoibentazione ed il
trattamento di materiali contenenti amianto A.1.e) Discariche di
rifiuti speciali, ad esclusione delle discariche per inerti con
capacita' sino a 100.000 mc A.1.f) Trattamento di prodotti intermedi
e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacita' superiore alle
35.000 t/anno di materie prime lavorate A.1.g) Produzione di
pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e
perossidi, per insediamenti produttivi di capacita' superiore alle
35.000 t/anno di materie prime lavorate A.1.h) Porti turistici e da
diporto quando lo specchio d'acqua e' superiore a 10 ha o le aree
interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza
superiore ai 500 metri A.1.i) Dighe ed altri impianti destinati a
trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini
non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacita'
superiore a 100.000 mc
Allegato A.2 - Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a)
A.2.a) Fabbricazione di pasta carta a partire dal legno o da altre
materie fibrose con una capacita' di produzione superiore a 100
tonnellate al giorno A.2.b) Stoccaggio di prodotti chimici
pericolosi, ai sensi della Legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive
modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 40.000
tonnellate A.2.c) Impianti per la concia del cuoio e del pellame
qualora la capacita' superi le 12 tonnellate di prodotto finito al
giorno A.2.d) Stazioni di trasferimento di rifiuti con capacita'
superiore a 200 t/giorno A.2.e) Discariche di rifiuti urbani ed
assimilabili con una capacita' superiore a 100.000 mc A.2.f) Centri
di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialita'
superiore a 150.000 mc A.2.g) Impianti di depurazione delle acque con
potenzialita' superiore a 100.000 abitanti equivalenti
Regione nei casi in cui la localizzazione interessi il territorio di
due o piu' Province e nel caso in cui la Provincia sia il proponente,
negli altri casi l'autorita' competente e' la Provincia (art. 5 L.R.
9/99).
Allegato A.3 - Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a)
A.3.a) Cave e torbiere con piu' di 500.000 mc/a di materiale estratto
o di un'area interessata superiore a 20 ha
Provincia nei casi in cui la localizzazione interessi il territorio
di due o piu' Comuni e nei casi in cui il Comune sia proponente,
negli altri casi l'autorita' competente e' il Comune (art. 5 L.R.
9/99).
Allegato B.1 - Progetti di cui all'art 4, comma 1 e comma 2, lett. b)
e c) - Regione (art.5 L.R. 9/99)
Industria energetica
B.1.a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con
potenza termica complessiva superiore a 550 MW
Progetti di infrastrutture
B.1.b) Interporti B.1.c) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili
B.1.d) Strade extraurbane secondarie a carattere regionale B.1.e)
Linee ferroviarie a carattere regionale B.1.f) Opere costiere
destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a
modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri
lavori di difesa dal mare B.1.g) Opere di regolazione del corso dei
fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed
altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi
quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e
lacuale B.1.h) Derivazione ed opere connesse di acque superficiali
che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o
di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri
al minuto secondo B.1.i) Impianti di incenerimento e di trattamento
di rifiuti urbani ed assimilabili con capacita' superiore a 10
t/giorno, e stazioni di trasferimento con capacita' superiore a 20
t/giorno B.1.j) Impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti
speciali di capacita' superiore a 10 t/giorno B.1.k) Aeroporti
Altri progetti
B.1.l) Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi i 10
ha B.1.m) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di
prodotti chimici, per una capacita' superiore alle 10.000 t/anno di
materie prime lavorate B.1.n) Produzione di pesticidi, prodotti
farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per
insediamenti produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno di
materie prime lavorate
Allegato B.2 - Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lett.
b) e c)
Agricoltura
B.2.a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o
naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una
superficie superiore a 10 ha B.2.b) Iniziale forestazione con una
supeficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione
ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha B.2.c)
Progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha B.2.d)
Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie
superiore a 200 ha
Lavorazione dei metalli
B.2.e) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali
metalliferi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc
di volume B.2.f) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione
primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di
capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora B.2.g) Impianti
destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: -
laminazione a caldo con capacita' superiore a 20 tonnellate di
acciaio grezzo all'ora - forgiatura con magli la cui energia di
impatto supera 50 KJ per maglio e allorche' la potenza calorifica e'
superiore a 20 MW - applicazione di strati protettivi di metallo fuso
con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio
grezzo all'ora B.2.h) Fonderie di metalli ferrosi con una capacita'
di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno B.2.i) Impianti
destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche'
concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti
metallurgici, chimici o elettrolitici B.2.j) Impianti di fusione e
lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero
(affinazione, formatura in fonderia) con una capacita' di fusione
superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate
per tutti gli altri metalli al giorno B.2.k) Impianti per il
trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante
processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al
trattarnento abbiano un volume superiore a 30 mc B.2.l) Impianti di
costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei
relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di
aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che
superino 10.000 mc di superficie impegnata o 50.000 mc di volume
8.2.m) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha
B.2.n) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di
superficie impegnata o 50.000 mc di volume
Industria dei prodotti alimentari
B.2.o) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie
prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di
prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno B.2.p) Impianti per
il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una
produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su
base trimestrale B.2.q) Impianti per la fabbricazione di prodotti
lattiero-caseari con capacita' di lavorazione superiore a 200
tonnellate al giorno su base annua B.2.r) Impianti per la produzione
di birra o malto con una capacita' di produzione superiore a 500.000
hl/anno B.2.s) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che
superino 50.000 mc di volume B.2.t) Macelli aventi una capacita' di
produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti
per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali
con una capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno
B.2.u) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di
pesce con capacita' di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di
prodotto lavorato B.2.v) Molitura dei cereali, industria dei prodotti
amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che
superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume
B.2.w) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con
capacita' di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di
barbabietole
Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta
B.2.x) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di
particelle e compensati, di capacita' superiore alle 50.000 t/anno di
materie prime lavorate B.2.y) Impianti per la produzione e la
lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di
capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno B.2.z) Impianti per il
pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la
mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui
capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno B.2.aa)
Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita'
superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno
Industria della gomma e delle materie plastiche
B.2.ab) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri
con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate
Progetti di infrastrutture
B.2.ac) Strade extraurbane secondarie B.2.ad) Linee ferroviarie a
carattere locale B.2.ae) Acquedotti con lunghezza superiore a 20 Km
B.2.af) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli
indicati al punto A.1.d) dell'Allegato A.1, nonche' progetti di
intervento sui porti gia' esistenti B.2.ag) Centri di stoccaggio
provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialita' superiore a 30.000
mc B.2.ah) Discariche di rifiuti urbani ed assimilabili B.2.ai)
Impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore a
10.000 abitanti equivalenti B.2.aj) Elettrodotti con tensione
nominale superiore a 100 KV e di lunghezza superiore a 5 chilometri
Altri progetti
B.2.ak) Piste permanenti per corse e prove di automobili,
motociclette ed altri veicoli a motore B.2.al) Centri di raccolta,
stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili
con superficie superiore a 1 ha B.2.am) Banchi di prova per motori,
turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 mq B.2.an)
Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di
superficie impegnata o 50.000 mc di volume B.2.ao) Fabbricazione,
condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno
25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate 8.2.ap) Stoccaggio
di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della Legge 29 maggio 1974,
n. 256 e successive modificazioni, con capacita' complessiva
superiore a 1.000 t B.2.aq) Impianti destinati alla produzione di
clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione
supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni
rotativi la cui capacita' di produzione supera 50 tonnellate al
giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacita' di produzione
di oltre 50 tonnellate ai giorno B.2.ar) Impianti di produzione di
vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro,
con capacita' di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno
Regione nei casi in cui la localizzazione interessi il territorio di
due o piu' Province e nel caso in cui la Provincia sia il proponente;
negli altri casi l'autorita' competente e' la Provincia (art. 5 L.R.
9/99).
Allegato B.3 - Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lett.
b) e c)
Agricoltura
B.3.a) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con
piu' di: - 40.000 posti pollame - 2.000 posti suini da produzione (di
oltre 30 Kg) - 750 posti scrofe B.3.b) Piscicoltura per superficie
complessiva oltre i 5 ha
Progetti di infrastrutture
B.3.c) Lavori per l'attrezzamento di aree industriali con una
superficie interessata superiore ai 40 ha B.3.d) Progetti di sviluppo
di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici
superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree
urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha B.3.e)
Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a
collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a
500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone
B.3.f) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o
potenziamento di esistenti a quattro o piu' corsie con lunghezza, in
area urbana, superiore a 1.500 metri B.3.g) Sistemi di trasporto a
guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o simili linee
di natura similare, esclusivamente o principalmente adibite al
trasporto di passeggeri
Altri progetti
B.3.h) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha,
centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300
posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano
una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti
all'interno dei centri abitati B.3.i) Cave e torbiere.
Provincia nei casi in cui la localizzazione interessi il territorio
di due o piu' Comuni e nei casi in cui il Comune sia proponente,
negli altri casi l'autorita' competente e' il Comune (art. 5 L.R.
9/99).