LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 18
MODIFICHE ALLA L.R. 19 APRILE 1995, N. 44 (RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE "ARPA" DELL'EMILIA-ROMAGNA)
Art. 3
Modifiche agli artt. 6, comma 2, e 22 della L.R. 44/95
1. Il comma 2 dell'art. 6 della L.R. 44/95 e' cosi' sostituito:
"2. In particolare sono sottoposti al controllo preventivo della
Giunta regionale i seguenti atti:
a) il piano programmatico;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) il bilancio economico preventivo;
d) il conto consuntivo;
e) il programma annuale di attivita';
f) il regolamento".
2. L'art. 22 della L.R. 44/95 e' cosi' sostituito:
"Art. 22
Gestione economico-finanziaria
1. L'ARPA e' tenuta all'equilibrio di bilancio.
2. L'ARPA redige i propri bilanci e gli altri atti contabili secondo
i criteri della contabilita' di tipo economico individuati nei Titoli
II e III della L.R. 20 dicembre 1994, n.50 "Norme in materia di
programmazione, contabilita', contratti e controllo delle Aziende
Unita' sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere" in quanto
compatibili.
3. Il regolamento di cui al precedente art. 11 disciplina la
struttura del bilancio di esercizio, i principi contabili, nonche'
gli schemi di conto economico e stato patrimoniale e le forme del
controllo di gestione.
4. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina, altresi', le
modalita' di tenuta delle scritture contabili nel periodo transitorio
di passaggio dalla contabilita' di tipo finanziario alla contabilita'
di tipo economico per la durata massima di due anni a decorrere
dall'1 gennaio 2000.
5. Il risultato economico positivo di gestione e' destinato alla
copertura di eventuali perdite di esercizio portate a nuovo.
Quanto non utilizzato del risultato di esercizio deve essere
accantonato in apposito fondo di riserva.
6. L'ARPA non puo' ricorrere ad alcuna forma di indebitamento, fatte
salve le ipotesi in cui sia consentito alle Aziende Unita' sanitarie
locali ai sensi della L.R. 50/94.".
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 44 del 1995 era il
seguente:
"Art. 6 - Vigilanza
omissis
2. In particolare sono sottoposti al controllo preventivo della
Giunta regionale i seguenti atti:
a) il bilancio di previsione annuale e poliennale;
b) gli impegni di spesa poliennali;
c) il conto consuntivo;
d) il programma annuale di attivita';
e) il regolamento.
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 22 della L.R. n. 44 del 1995 era il seguente:
"Art. 22 - Gestione economico-finanziaria
1. L'ARPA e' tenuta al pareggio di bilancio.
2. L'ARPA redige i propri bilanci e gli altri atti contabili secondo
le disposizioni della legge regionale di contabilita'.
3. Il regolamento di cui al precedente art. 11 disciplina anche le
norme di contabilita' dell'ARPA, e puo' definire criteri per la
tenuta, a latere della contabilita' finanziaria, di una contabilita'
di tipo economico individuando altresi' i relativi raccordi
contabili.
4. L'ARPA non puo' ricorrere ad alcuna forma di indebitamento.".