COMUNE DI GAMBETTOLA (FORLI'-CESENA)

COMUNICATO

STATUTO *** TESTO FOTOGRAFATO RICHIEDERE COPIA ALL'UFFICIO BOLLETTINO ***

Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 29/4/1999               
controllata dal CORECO - Bologna - nella seduta del 12/5/1999, prot.            
n. 4341                                                                         
TITOLO III                                                                      
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO                                        
CAPO I                                                                          
L'Amministrazione comunale                                                      
Art. 59                                                                         
Organizzazione degli uffici e dei servizi                                       
1. Il funzionamento dell'attivita' del Comune e l'organizzazione                
degli uffici e dei servizi devono essere orientate alla rispondenza             
al pubblico interesse, e devono basarsi su criteri di autonomia,                
efficienza, efficacia ed economicita' secondo principi di                       
professionalita' e responsabilita'.                                             
L'organizzazione delle attivita' deve inoltre essere improntata al              
rispetto dei principi della massima trasparenza, imparzialita', della           
piu' diffusa informazione, e della semplificazione dei procedimenti e           
degli atti.                                                                     
2. Le attivita' che l'Amministrazione comunale svolge direttamente              
sono organizzate in aree, che costituiscono le unita' organizzative             
di massima dimensione, idonee all'assolvimento compiuto di una o piu'           
attivita' omogenee. Le aree possono essere articolate in settori per            
l'espletamento di attivita' con comuni caratteristiche.                         
3. L'articolazione della struttura in aree e' determinata dal                   
regolamento di organizzazione, che ne definisce altresi' le funzioni            
e l'eventuale ulteriore articolazione in settori. Il regolamento di             
organizzazione definisce inoltre i compiti e i poteri dei                       
responsabili delle unita' organizzative, le dotazioni organiche per             
contingenti complessivi delle varie categorie e profili                         
professionali, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti            
di accesso e le procedure concorsuali.                                          
4. Il regolamento di organizzazione disciplinera' altresi' le                   
modalita' di assegnazione degli incarichi di responsabile delle                 
unita' organizzative che il Sindaco puo' attribuire a dipendente di             
ruolo, con incarico a tempo determinato, o ad un dirigente o                    
funzionario assunto secondo le modalita' previste dall'art. 61 comma            
7 del presente statuto.                                                         
5. L'organizzazione del Comune si informa ai seguenti criteri                   
generali:                                                                       
a) distinzione tra responsabilita' di indirizzo e controllo e                   
responsabilita' di gestione;                                                    
b) la piena trasparenza dell'azione amministrativa e la                         
semplificazione delle procedure;                                                
c) la flessibilita' e la dinamicita' della struttura organizzativa;             
d) la condivisione e la partecipazione dei dipendenti al                        
raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione;                            
e) l'integrazione tra le diverse unita' organizzative del Comune;               
f) la centralita' delle logiche di servizio e di risultato;                     
g) l'armonizzazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura            
degli uffici con le esigenze dei cittadini e con gli orari delle                
altre Amministrazioni pubbliche, dei Paesi della Comunita' Europea, e           
con quelli del lavoro privato.                                                  
6. Nell'ambito delle forme di collaborazione con gli altri Enti                 
locali, l'Amministrazione comunale promuove la costituzione di                  
strutture comuni per lo svolgimento di funzioni strumentali od                  
istruttorie.                                                                    
7. Il Comune favorisce la partecipazione dei lavoratori alla                    
determinazione e gestione dei fattori organizzativi. Nell'ambito                
dell'impegno generale teso a favorire il processo di partecipazione             
democratica, il Comune identifica nel sistema delle relazioni                   
sindacali un momento qualificante nella definizione delle politiche             
di utilizzo delle risorse umane e dell'organizzazione del lavoro, con           
particolare riferimento alla definizione degli obiettivi strategici             
del Comune e delle scelte di gestione. Il Comune garantisce alle                
organizzazioni sindacali ed ai dipendenti, l'esercizio dei diritti              
sindacali.                                                                      
Art. 60                                                                         
Il Personale                                                                    
1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni             
del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la                   
formazione e qualificazione professionale, la responsabilizzazione              
dei dipendenti.                                                                 
2. Il dipendente e' tenuto ad assolvere con correttezza e                       
tempestivita' gli incarichi di competenza, ed e' direttamente                   
responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie                   
funzioni.                                                                       
3. Lo stato giuridico del personale e' disciplinato dalla legge. I              
contratti individuali devono conformarsi al principio di garantire ai           
dipendenti parita' di trattamento e comunque non inferiori a quelli             
previsti dai contratti collettivi.                                              
4. Ai dipendenti comunali si applicano le norme in materia di                   
incompatibilita' e cumulo di impieghi. In conformita' a quanto                  
disposto dall'art. 58 del DLgs n. 29 del 1993, l'Amministrazione                
comunale puo' espressamente autorizzare il dipendente allo                      
svolgimento occasionale di incarichi retribuiti che non contrastino             
con le esigenze di servizio e le funzioni assegnate, e non                      
determinino situazioni di conflitto di interesse con                            
l'Amministrazione stessa, nel rispetto delle norme di legge e secondo           
modalita' fissate da apposita disciplina.                                       
5. La responsabilita', le sanzioni disciplinari, il relativo                    
procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio           
sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili                
dello Stato.                                                                    
6. E' istituito l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari            
composto dal Segretario Comunale, che lo presiede, dal Responsabile             
Ufficio Personale e da un dipendente che viene designato all'inzio di           
ogni anno dal personale assunto a tempo indeterminato, secondo le               
modalita' fissate da apposita disciplina.                                       
Art. 61                                                                         
Responsabili delle aree e dei settori                                           
1. Nel rispetto del principio di separazione tra compiti di indirizzo           
e di controllo e compiti di gestione, spettano agli organi di governo           
del Comune la definizione degli obiettivi e dei programmi e la                  
formulazione di direttive generali.                                             
Compete ai responsabili di area l'attivita' di gestione finanziaria,            
tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che            
impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.                                    
Il regolamento di organizzazione puo' prevedere criteri e modalita'             
per l'attribuzione di responsabilita' gestionali ai responsabili di             
settore.                                                                        
2. Annualmente sulla base dei documenti di programmazione di cui                
all'art. 33, il Sindaco e la Giunta:                                            
definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicano le                
priorita' ed emanano le conseguenti direttive generali per                      
l'amministrazione e la gestione;                                                
assegnano ai responsabili delle unita' organizzative individuati dal            
regolamento di organizzazione una quota-parte del bilancio                      
dell'amministrazione con riferimento ai programmi da attuare, nonche'           
agli oneri per il personale e per le risorse strumentali;                       
3. I responsabili delle unita' organizzative, nell'ambito delle                 
rispettive attribuzioni rispondono della traduzione in termini                  
operativi degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di              
governo, alla cui formulazione partecipano con attivita' istruttoria            
e di analisi e/o anche con autonome proposte.                                   
Sono responsabili altresi' della correttezza amministrativa e della             
efficienza della gestione.                                                      
4. Limitatamente alle materie di propria competenza spettano ai                 
responsabili delle unita' organizzative, oltre alla attivita' di                
direzione, propulsione, coordinamento e controllo, la formulazione di           
proposte agli organi di governo, la elaborazione di programmi e                 
progetti, con indicazione delle risorse occorrenti per la loro                  
realizzazione.                                                                  
5. La presidenza delle commissioni di gara e di concorso e la                   
stipulazione dei conseguenti contratti spetta ai responsabili delle             
unita' organizzative. Gli atti di indizione delle gare e dei concorsi           
individuano l'unita' organizzativa competente per la gestione del               
procedimento.                                                                   
6. Gli incarichi di responsabile di unita' organizzativa sono                   
attribuiti a tempo determinato, salvo rinnovo espresso, dal Sindaco a           
dipendenti di ruolo di norma in possesso di adeguata qualifica                  
funzionale secondo le norme vigenti per il rapporto di impiego con le           
Amministrazioni pubbliche locali.                                               
A tal fine si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei              
programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita'                     
professionale del singolo dipendente, anche in relazione ai risultati           
conseguiti in precedenza.                                                       
7. Il Sindaco puo' utilizzare modalita' di selezione pubblica per la            
attribuzione di incarichi a tempo determinato di responsabile di                
unita' organizzativa, o per la attribuzione di incarichi al di fuori            
della dotazione organica di dirigenti, di alta specializzazione, di             
funzionari dell'area direttiva, secondo i limiti, criteri e modalita'           
stabiliti dal regolamento di organizzazione.                                    
Nei casi di cui sopra, quando si chiede che la persona incaricata               
abbia anche una rilevante esperienza acquisita in attivita' uguali o            
connesse con quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi            
previsti, il Sindaco puo' conferire l'incarico senza necessita' della           
selezione pubblica.                                                             
Previa motivata deliberazione autorizzativa della Giunta, l'incarico            
a tempo determinato di responsabile di unita' organizzativa puo'                
essere conferito mediante altro contratto di diritto privato.                   
8. Indipendetemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni                   
disciplinari, il Sindaco puo' revocare le funzioni di Responsabile,             
in caso di gravi irregolarita' nell'emanazione di atti o rilevante              
inefficienza nello svolgimento delle attivita'.                                 
9. La revoca delle funzioni di responsabile e' disposta con atto                
motivato, previa contestazione all'interessato.                                 
Contestualmente alla revoca, il Sindaco provvede affinche' al                   
dipendente siano conservate o attribuite mansioni corrispondenti a              
quelle della sua qualifica. A tale fine il Sindaco puo' disporre il             
mantenimento del dipendente nel posto gia' ricoperto.                           
Art. 62                                                                         
Direzione generale                                                              
1. Previa stipula di convenzione tra il Comune di Gambettola ed altri           
Comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti,             
e' consentito procedere alla nomina di un Direttore generale, che               
oltre alle funzioni specificate al comma 3 del presente articolo,               
dovra' provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei                 
servizi tra i Comuni interessati.                                               
2. In caso che il Direttore generale non sia stato nominato, le                 
relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario            
comunale.                                                                       
3. Il regolamento di organizzazione specifica le funzioni del                   
Direttore generale, cui compete la direzione del processo di                    
pianificazione e controllo di gestione dell'Ente. Nell'ambito degli             
indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune,            
a tale funzione e' affidata la predisposizione di direttive e                   
l'adozione di provvedimenti organizzativi per il miglioramento                  
dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi. Il Direttore generale             
sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei                 
responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attivita'.              
Art. 63                                                                         
Segretario e Vicesegretario comunale                                            
1. Il Comune ha un Segretario titolare dirigente o funzionario                  
pubblico, dipendente da apposita Agenzia e iscritto all'Albo                    
nazionale articolato in sezioni regionali.                                      
2. Il Segretario comunale viene scelto e nominato dal Sindaco, dal              
quale dipendente funzionalmente, fra gli iscritti all'Albo nazionale            
di cui al comma precedente. Esercita le funzioni conferitegli dalla             
legge, dallo statuto, dal regolamento e dal Sindaco.                            
3. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del                  
Sindaco che lo ha nominato. Continua ad esercitare le proprie                   
funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla           
nomina del nuovo Segretario, che deve avvenire non prima di sessanta            
giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del             
Sindaco, decorsi i quali il Segretario e' confermato.                           
4. Il Segretario comunale puo' essere revocato con provvedimento                
motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per                    
violazione dei doveri d'ufficio.                                                
5. Il rapporto di lavoro del Segretario comunale e' disciplinato dai            
contratti collettivi.                                                           
6. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni           
di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi di            
governo del Comune, in ordine alla conformita' dell'azione                      
amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.                      
7. Il Vicesegretario del Comune e' nominato dal Sindaco, con incarico           
a tempo determinato e rinnovabile, tra i dirigenti o funzionari                 
dell'Ente.                                                                      
8. In caso di vacanza, impedimento o assenza del Segretario comunale            
il Vicesegretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per           
legge.                                                                          
9. Il Vicesegretario svolge inoltre le funzioni che gli vengono                 
attribuite dal Sindaco sulla base di quanto previsto dal regolamento            
di organizzazione.                                                              
Art. 64                                                                         
Soppresso.                                                                      
Art. 65                                                                         
Soppresso.                                                                      
Art. 66                                                                         
Soppresso.                                                                      
Art. 67                                                                         
Soppresso.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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