LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114
Art. 9
Promozione delle attivita' commerciali e dei servizi nelle zone
montane e nei comuni minori
1. Nelle aree montane e rurali, nonche' nei centri minori e nei
nuclei abitati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del
DLgs n. 114 del 1998 nei quali non risulti possibile garantire
un'adeguata presenza di esercizi di vicinato, i Comuni favoriscono la
presenza di esercizi commerciali polifunzionali nei quali l'attivita'
commerciale puo' essere associata a quella di pubblico esercizio e ad
altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione
con soggetti pubblici o privati.
2. Ai fini della concessione di contributi di cui alla L.R. n. 41 del
1997, la Regione attribuisce titolo di priorita' agli interventi
riguardanti l'attivazione di esercizi polifunzionali.
3. Con successiva legge regionale saranno previste esenzioni dai
tributi regionali.
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del DLgs n. 114
del 1998, citato alla nota al titolo, e' il seguente:
"Art. 10 - Disposizioni particolari
1. La Regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo della
rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per
riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto
economico sociale e culturale nei centri storici, nonche' per
consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese
esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del
nuovo regime amministrativo. In particolare, prevede:
a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti, nonche' nelle zone montane e insulari, la
facolta' di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre
all'attivita' commerciale, altri servizi di particolare interesse per
la collettivita', eventualmente in convenzione con soggetti pubblici
o privati. Per queste aree le Regioni possono prevedere l'esenzione
di tali attivita' da tributi regionali; per tali esercizi gli Enti
locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla
esenzione, per i tributi di loro competenza;
omissis".
Comma 2
2) La L.R. n. 41 del 1997 e' citata alla nota 6) all'art. 8.