REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114

          Art. 9                                                                
Promozione delle attivita' commerciali e dei servizi nelle zone                 
montane e nei comuni minori                                                     
1. Nelle aree montane e rurali, nonche' nei centri minori e nei                 
nuclei abitati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del              
DLgs n. 114 del 1998 nei quali non risulti possibile garantire                  
un'adeguata presenza di esercizi di vicinato, i Comuni favoriscono la           
presenza di esercizi commerciali polifunzionali nei quali l'attivita'           
commerciale puo' essere associata a quella di pubblico esercizio e ad           
altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione             
con soggetti pubblici o privati.                                                
2. Ai fini della concessione di contributi di cui alla L.R. n. 41 del           
1997, la Regione attribuisce titolo di priorita' agli interventi                
riguardanti l'attivazione di esercizi polifunzionali.                           
3. Con successiva legge regionale saranno previste esenzioni dai                
tributi regionali.                                                              
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del DLgs n. 114           
del 1998, citato alla nota al titolo, e' il seguente:                           
"Art. 10 - Disposizioni particolari                                             
1. La Regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo della               
rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per                     
riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto                   
economico sociale e culturale nei centri storici, nonche' per                   
consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese                  
esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del           
nuovo regime amministrativo. In particolare, prevede:                           
a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione                    
inferiore a 3.000 abitanti, nonche' nelle zone montane e insulari, la           
facolta' di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre                 
all'attivita' commerciale, altri servizi di particolare interesse per           
la collettivita', eventualmente in convenzione con soggetti pubblici            
o privati. Per queste aree le Regioni possono prevedere l'esenzione             
di tali attivita' da tributi regionali; per tali esercizi gli Enti              
locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla                    
esenzione, per i tributi di loro competenza;                                    
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) La L.R. n. 41 del 1997 e' citata alla nota 6) all'art. 8.                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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