REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114

          Art. 5                                                                
Pianificazione territoriale e urbanistica   degli insediamenti                  
commerciali                                                                     
1. I Comuni individuano le aree da destinare agli insediamenti                  
commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformita'           
agli indirizzi generali di cui all'art. 2 e ai criteri regionali di             
cui all'art. 4. Le previsioni dei piani comunali attengono in                   
particolare:                                                                    
a) ai dimensionamenti della funzione commerciale delle diverse                  
tipologie;                                                                      
b) alla localizzazione e alla disciplina delle grandi e medie                   
strutture di vendita, in coerenza con le previsioni del PTCP di cui             
al comma 2;                                                                     
c) alla definizione delle norme urbanistiche attinenti gli esercizi             
di vicinato nell'ambito della disciplina delle destinazioni d'uso               
degli immobili di cui all'art. 2 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46.             
2. Le Province individuano con il PTCP gli ambiti territoriali                  
sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale, di            
cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6 del DLgs n. 114 del            
1998 e delle aree di cui all'art. 9, in coerenza con le scelte di               
sviluppo dei sistemi insediativi, ambientali, socio-economici e della           
mobilita' di cui all'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6. Le                
Province, in attuazione delle scelte di pianificazione territoriale             
per gli insediamenti e la programmazione della rete distributiva                
secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 3 e in conformita' ai              
criteri regionali di cui all'art. 4, provvedono in particolare a                
definire le indicazioni di natura urbanistica e territoriale per la             
localizzazione delle aree per grandi strutture di vendita e delle               
aree per medie strutture che, per dimensionamento e collocazione,               
assumono rilevanza sovracomunale.                                               
3. La Provincia, quando la localizzazione delle aree di cui al comma            
2 ricada in comuni confinanti con altre province, dovra' richiederne            
preventivamente il parere non vincolante. Le Province confinanti sono           
tenute ad esprimersi entro 30 giorni, scaduti i quali il parere si              
intendera' dato positivamente.                                                  
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 2 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46,                      
concernente Disposizioni integrative in materia di controllo delle              
trasformazioni edilizie ed urbanistiche, e' il seguente:                        
"Art. 2                                                                         
1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 35 e 36 della L.R.                
47/78 per le zone omogenee A, gli strumenti urbanistici e loro                  
varianti possono individuare, in altri ambiti determinati del                   
territorio comunale, le destinazioni d'uso compatibili degli                    
immobili, nel rispetto dei limiti, vincoli e standards fissati dalle            
norme vigenti.                                                                  
2. Nella regolamentazione di cui al comma 1 il Comune si attiene ai             
seguenti criteri e modalita':                                                   
a) l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili persegue il            
riordino e la riqualificazione funzionale delle strutture insediative           
ed il loro risanamento dalle fonti di inquinamento acustico ed                  
ambientale;                                                                     
b) l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili favorisce la           
riduzione della congestione e del degrado funzionale delle aree                 
urbane e la loro rivitalizzazione, attraverso la compresenza                    
equilibrata di residenza, attivita' artigianale, commerciale e dei              
servizi connessi;                                                               
c) deve essere garantita la mobilita' nelle sue varie forme pedonali,           
ciclabili, di trasporto pubblico ed automobilistiche, attraverso un             
equilibrato rapporto tra le attivita' consentite e le capacita' di              
traffico e parcheggio degli autoveicoli;                                        
d) le destinazioni d'uso compatibili possono essere determinate anche           
attraverso la fissazione di valori percentuali minimi e massimi e               
apponendo vincoli prestazionali. Inoltre possono essere specificate             
per il piano terra e gli altri piani degli edifici e in relazione               
delle altre destinazioni d'uso previste per lo stesso edificio;                 
e) le destinazioni d'uso compatibili possono essere determinate anche           
attraverso la fissazione dei valori percentuali minimi e massimi e              
possono essere specificate per il piano-terra e gli altri piani degli           
edifici;                                                                        
f) nella disciplina degli usi compatibili il Comune dovra' comunque             
tener conto della distinzione tra i seguenti raggruppamenti di                  
categorie degli stessi, in ragione del diverso carico urbanistico ad            
essi connesso: 1) funzione abitativa; 2) funzioni direzionali,                  
finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, ivi compresi gli               
esercizi pubblici e l'artigianato di servizio, le attivita'                     
produttive di tipo manufatturiero artigianale solamente se                      
laboratoriali, funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di                    
attivita' culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e               
studi professionali; 3) funzioni produttive di tipo manufatturiero ad           
eccezione di quelle di cui al precedente punto 2) ivi compresi gli              
insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di            
tipo intensivo; 4) funzioni agricole o connesse al loro diretto                 
svolgimento a livello aziendale e interaziendale ivi comprese quelle            
abitative degli operatori agricoli a titolo principale; 5) funzioni             
alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo;                             
g) il mutamento d'uso, connesso o meno a trasformazioni fisiche, che            
comporti aumento del carico urbanistico deve essere subordinato al              
contemporaneo ed integrale reperimento degli standards urbanistici              
previsti dalla legge regionale.                                                 
3. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili non connesso a             
trasformazioni fisiche, negli ambiti territoriali e nei casi                    
individuati ai sensi del comma 1, e' soggetto ad autorizzazione del             
Sindaco.                                                                        
4. Al di fuori degli ambiti del territorio comunale determinati a               
norma del comma 1, sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco i soli           
mutamenti d'uso non connessi a trasformazioni fisiche che implichino            
variazioni degli standards urbanistici, di cui all'art. 46 della L.R.           
47/78, come modificato ed integrato. In questi casi, il rilascio                
dell'autorizzazione e' subordinato soltanto alla verifica del                   
reperimento degli standards urbanistici e al versamento del                     
conguaglio indicato al comma 5.                                                 
5. L'autorizzazione prevista al comma 3 e' rilasciata previo                    
versamento del conguaglio tra gli oneri previsti, nelle nuove                   
costruzioni, per la destinazione d'uso gia' esistente e quelli per la           
destinazione d'uso autorizzata, se questi sono maggiori. Il Comune              
stabilisce l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e                 
secondaria in conformita' a quanto previsto dalla delibera del                  
Consiglio regionale di cui all'art. 5 della Legge 10/77.                        
6. L'autorizzazione e' rilasciata dal Sindaco. La domanda si intende            
accolta qualora il Sindaco non si pronunci entro novanta giorni dal             
ricevimento. In tal caso il richiedente puo' dar corso al mutamento             
d'uso previo pagamento del contributo previsto dal comma 5,                     
determinato in via provvisoria dallo stesso.                                    
7. La domanda di autorizzazione di cui al comma 6 deve essere                   
corredata da una dichiarazione, con gli effetti di cui all'art. 481             
del Codice penale, nella quale un professionista abilitato alla                 
progettazione asseveri che il mutamento di destinazione d'uso e'                
conforme a quanto indicato nel certificato d'uso, di cui all'art. 7             
della L.R. 26 aprile 1990, n. 33, se rilasciato, ovvero a quanto                
stabilito dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, in assenza            
di certificato d'uso.                                                           
8. In tutti i casi di mutamento di destinazione d'uso degli immobili            
non connesso a trasformazioni fisiche, l'interessato e' tenuto a                
richiedere al Comune il certificato di conformita', previa                      
presentazione al Catasto dei fabbricati della denuncia del mutamento            
di destinazione d'uso. Il certificato e' rilasciato con le modalita'            
previste dall'art. 10, commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies               
della L.R. n. 33 del 1990, come integrato.                                      
9. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unita'                    
immobiliare e' quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia            
ovvero dalla autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in                  
assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione                  
catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri                 
documenti probanti. Si ha mutamento d'uso quando si modifica l'uso in           
atto dell'unita' immobiliare per piu' del trenta per cento della                
superficie utile dell'unita' stessa o per piu' di trenta mq.                    
10. In prima applicazione della presente disposizione, ai soli fini             
della individuazione delle destinazioni d'uso compatibili, di cui al            
precedente comma 1, si ha riguardo alla disciplina particolareggiata            
per la zona omogenea A e alle prescrizioni riferite a singoli                   
immobili od a specifici ambiti territoriali contenute negli strumenti           
urbanistici vigenti.".                                                          
Comma 2                                                                         
2) Il testo delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6 del DLgs n.           
114 del 1998, citato alla nota al titolo, e' riportato alla nota 1)             
all'art. 2.                                                                     
3) Il testo dell'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, concernente           
Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in            
attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e                     
integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia, e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 2 - Piano territoriale di coordinamento provinciale                       
1. La Provincia, ai sensi dell'art. 15 della Legge 142/90, predispone           
il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), avente               
contenuti socio-economici e territoriali, il quale:                             
a) orienta l'attivita' di governo del territorio provinciale e di               
quello dei Comuni singoli o associati;                                          
b) costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione,                
approfondimento e attuazione delle previsioni contenute nel Piano               
territoriale regionale (PTR), cosi' come integrato dal Piano                    
territoriale paesistico regionale (PTPR);                                       
c) costituisce momento di sintesi e verifica degli strumenti della              
programmazione e pianificazione settoriale esistenti e di indirizzo             
alla loro elaborazione;                                                         
d) costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e                      
pianificazione territoriale regionale, il parametro per                         
l'accertamento di compatibilita' degli strumenti della pianificazione           
urbanistica comunale, disciplinate, dall'art. 14, comma 2, lettera a)           
della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 11 della           
presente legge.                                                                 
2. Il PTCP, per corrispondere alle finalita' indicate, nel comma 1:             
a) contiene l'analisi delle tendenze evolutive che interessano gli              
aspetti socio-economici e territoriali per le diverse aree;                     
b) individua ipotesi complessive di sviluppo e tutela ambientale                
relative al proprio ambito, da proporre quale obiettivo, formulando i           
conseguenti indirizzi di assetto territoriale;                                  
c) articola schemi di azioni strategiche, che costituiscono il                  
riferimento programmatico per la pianificazione comunale e                      
settoriale;                                                                     
d) indica un primo quadro degli interventi prioritari necessari alla            
loro realizzazione.                                                             
3. Il PTCP, con riferimento agli strumenti della programmazione e               
pianificazione regionale, in particolare, deve contenere:                       
a) l'indicazione delle diverse destinazioni del territorio, in                  
relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, assumento la               
salvaguardia dei caratteri del sistema ambientale quale parametro per           
la verifica dell'ammissibilita' del complesso delle trasformazioni e            
delle azioni individuate;                                                       
b) la localizzazione di massima delle opere pubbliche che comportino            
rilevanti trasformazioni territoriali, delle maggiori infrastrutture            
e, fra queste, delle principali linee di comunicazione, ferme                   
restando le disposizioni relative alla valutazione di impatto                   
ambientale;                                                                     
c) le linee d'intervento - anche in termini di indirizzi e direttive            
per la pianificazione di settore - per la sistemazione idrica,                  
idrogeologica, idraulico-forestale e in genere per il consolidamento            
del suolo e la regimazione delle acque, avendo cura di garantire il             
rispetto delle previsioni dei Piani di bacino di cui alla Legge 18              
maggio 1989, n. 183;                                                            
d) l'individuazione delle aree nelle quali sia opportuno istituire              
parchi o riserve naturali, con le relative politiche di                         
valorizzazione.                                                                 
4. Il PTCP puo' inoltre:                                                        
a) indicare gli ambiti territoriali entro i quali siano necessarie od           
opportune, in relazione agli indirizzi di assetto formulati,                    
particolari forme di coordinamento degli strumenti di programmazione            
e pianificazione dei Comuni;                                                    
b) stabilire, nell'ambito delle competenze della Provincia e con                
adeguata evidenzazione, prescrizioni che, qualora espresse attraverso           
una rappresentazione grafica atta a individuare esattamente i                   
territori interessati, sono immediatamente vincolanti e prevalgono              
sulle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti                      
urbanistici vigenti o adottati, che a tali fini devono essere                   
adeguati dai Comuni.                                                            
5. Le Province, attraverso il PTCP, possono motivatamente proporre              
varianti al PTR, con le modalita' indicate all'art. 3, comma 9, ed              
interventi da realizzare mediante i progetti territoriali operativi             
(PTO), di cui all'art. 7 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.".                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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