LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114
Art. 5
Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti
commerciali
1. I Comuni individuano le aree da destinare agli insediamenti
commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformita'
agli indirizzi generali di cui all'art. 2 e ai criteri regionali di
cui all'art. 4. Le previsioni dei piani comunali attengono in
particolare:
a) ai dimensionamenti della funzione commerciale delle diverse
tipologie;
b) alla localizzazione e alla disciplina delle grandi e medie
strutture di vendita, in coerenza con le previsioni del PTCP di cui
al comma 2;
c) alla definizione delle norme urbanistiche attinenti gli esercizi
di vicinato nell'ambito della disciplina delle destinazioni d'uso
degli immobili di cui all'art. 2 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46.
2. Le Province individuano con il PTCP gli ambiti territoriali
sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale, di
cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6 del DLgs n. 114 del
1998 e delle aree di cui all'art. 9, in coerenza con le scelte di
sviluppo dei sistemi insediativi, ambientali, socio-economici e della
mobilita' di cui all'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6. Le
Province, in attuazione delle scelte di pianificazione territoriale
per gli insediamenti e la programmazione della rete distributiva
secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 3 e in conformita' ai
criteri regionali di cui all'art. 4, provvedono in particolare a
definire le indicazioni di natura urbanistica e territoriale per la
localizzazione delle aree per grandi strutture di vendita e delle
aree per medie strutture che, per dimensionamento e collocazione,
assumono rilevanza sovracomunale.
3. La Provincia, quando la localizzazione delle aree di cui al comma
2 ricada in comuni confinanti con altre province, dovra' richiederne
preventivamente il parere non vincolante. Le Province confinanti sono
tenute ad esprimersi entro 30 giorni, scaduti i quali il parere si
intendera' dato positivamente.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46,
concernente Disposizioni integrative in materia di controllo delle
trasformazioni edilizie ed urbanistiche, e' il seguente:
"Art. 2
1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 35 e 36 della L.R.
47/78 per le zone omogenee A, gli strumenti urbanistici e loro
varianti possono individuare, in altri ambiti determinati del
territorio comunale, le destinazioni d'uso compatibili degli
immobili, nel rispetto dei limiti, vincoli e standards fissati dalle
norme vigenti.
2. Nella regolamentazione di cui al comma 1 il Comune si attiene ai
seguenti criteri e modalita':
a) l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili persegue il
riordino e la riqualificazione funzionale delle strutture insediative
ed il loro risanamento dalle fonti di inquinamento acustico ed
ambientale;
b) l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili favorisce la
riduzione della congestione e del degrado funzionale delle aree
urbane e la loro rivitalizzazione, attraverso la compresenza
equilibrata di residenza, attivita' artigianale, commerciale e dei
servizi connessi;
c) deve essere garantita la mobilita' nelle sue varie forme pedonali,
ciclabili, di trasporto pubblico ed automobilistiche, attraverso un
equilibrato rapporto tra le attivita' consentite e le capacita' di
traffico e parcheggio degli autoveicoli;
d) le destinazioni d'uso compatibili possono essere determinate anche
attraverso la fissazione di valori percentuali minimi e massimi e
apponendo vincoli prestazionali. Inoltre possono essere specificate
per il piano terra e gli altri piani degli edifici e in relazione
delle altre destinazioni d'uso previste per lo stesso edificio;
e) le destinazioni d'uso compatibili possono essere determinate anche
attraverso la fissazione dei valori percentuali minimi e massimi e
possono essere specificate per il piano-terra e gli altri piani degli
edifici;
f) nella disciplina degli usi compatibili il Comune dovra' comunque
tener conto della distinzione tra i seguenti raggruppamenti di
categorie degli stessi, in ragione del diverso carico urbanistico ad
essi connesso: 1) funzione abitativa; 2) funzioni direzionali,
finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, ivi compresi gli
esercizi pubblici e l'artigianato di servizio, le attivita'
produttive di tipo manufatturiero artigianale solamente se
laboratoriali, funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di
attivita' culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e
studi professionali; 3) funzioni produttive di tipo manufatturiero ad
eccezione di quelle di cui al precedente punto 2) ivi compresi gli
insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di
tipo intensivo; 4) funzioni agricole o connesse al loro diretto
svolgimento a livello aziendale e interaziendale ivi comprese quelle
abitative degli operatori agricoli a titolo principale; 5) funzioni
alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo;
g) il mutamento d'uso, connesso o meno a trasformazioni fisiche, che
comporti aumento del carico urbanistico deve essere subordinato al
contemporaneo ed integrale reperimento degli standards urbanistici
previsti dalla legge regionale.
3. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili non connesso a
trasformazioni fisiche, negli ambiti territoriali e nei casi
individuati ai sensi del comma 1, e' soggetto ad autorizzazione del
Sindaco.
4. Al di fuori degli ambiti del territorio comunale determinati a
norma del comma 1, sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco i soli
mutamenti d'uso non connessi a trasformazioni fisiche che implichino
variazioni degli standards urbanistici, di cui all'art. 46 della L.R.
47/78, come modificato ed integrato. In questi casi, il rilascio
dell'autorizzazione e' subordinato soltanto alla verifica del
reperimento degli standards urbanistici e al versamento del
conguaglio indicato al comma 5.
5. L'autorizzazione prevista al comma 3 e' rilasciata previo
versamento del conguaglio tra gli oneri previsti, nelle nuove
costruzioni, per la destinazione d'uso gia' esistente e quelli per la
destinazione d'uso autorizzata, se questi sono maggiori. Il Comune
stabilisce l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria in conformita' a quanto previsto dalla delibera del
Consiglio regionale di cui all'art. 5 della Legge 10/77.
6. L'autorizzazione e' rilasciata dal Sindaco. La domanda si intende
accolta qualora il Sindaco non si pronunci entro novanta giorni dal
ricevimento. In tal caso il richiedente puo' dar corso al mutamento
d'uso previo pagamento del contributo previsto dal comma 5,
determinato in via provvisoria dallo stesso.
7. La domanda di autorizzazione di cui al comma 6 deve essere
corredata da una dichiarazione, con gli effetti di cui all'art. 481
del Codice penale, nella quale un professionista abilitato alla
progettazione asseveri che il mutamento di destinazione d'uso e'
conforme a quanto indicato nel certificato d'uso, di cui all'art. 7
della L.R. 26 aprile 1990, n. 33, se rilasciato, ovvero a quanto
stabilito dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, in assenza
di certificato d'uso.
8. In tutti i casi di mutamento di destinazione d'uso degli immobili
non connesso a trasformazioni fisiche, l'interessato e' tenuto a
richiedere al Comune il certificato di conformita', previa
presentazione al Catasto dei fabbricati della denuncia del mutamento
di destinazione d'uso. Il certificato e' rilasciato con le modalita'
previste dall'art. 10, commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies
della L.R. n. 33 del 1990, come integrato.
9. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unita'
immobiliare e' quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia
ovvero dalla autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in
assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione
catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri
documenti probanti. Si ha mutamento d'uso quando si modifica l'uso in
atto dell'unita' immobiliare per piu' del trenta per cento della
superficie utile dell'unita' stessa o per piu' di trenta mq.
10. In prima applicazione della presente disposizione, ai soli fini
della individuazione delle destinazioni d'uso compatibili, di cui al
precedente comma 1, si ha riguardo alla disciplina particolareggiata
per la zona omogenea A e alle prescrizioni riferite a singoli
immobili od a specifici ambiti territoriali contenute negli strumenti
urbanistici vigenti.".
Comma 2
2) Il testo delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6 del DLgs n.
114 del 1998, citato alla nota al titolo, e' riportato alla nota 1)
all'art. 2.
3) Il testo dell'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, concernente
Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in
attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e
integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia, e' il
seguente:
"Art. 2 - Piano territoriale di coordinamento provinciale
1. La Provincia, ai sensi dell'art. 15 della Legge 142/90, predispone
il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), avente
contenuti socio-economici e territoriali, il quale:
a) orienta l'attivita' di governo del territorio provinciale e di
quello dei Comuni singoli o associati;
b) costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione,
approfondimento e attuazione delle previsioni contenute nel Piano
territoriale regionale (PTR), cosi' come integrato dal Piano
territoriale paesistico regionale (PTPR);
c) costituisce momento di sintesi e verifica degli strumenti della
programmazione e pianificazione settoriale esistenti e di indirizzo
alla loro elaborazione;
d) costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e
pianificazione territoriale regionale, il parametro per
l'accertamento di compatibilita' degli strumenti della pianificazione
urbanistica comunale, disciplinate, dall'art. 14, comma 2, lettera a)
della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 11 della
presente legge.
2. Il PTCP, per corrispondere alle finalita' indicate, nel comma 1:
a) contiene l'analisi delle tendenze evolutive che interessano gli
aspetti socio-economici e territoriali per le diverse aree;
b) individua ipotesi complessive di sviluppo e tutela ambientale
relative al proprio ambito, da proporre quale obiettivo, formulando i
conseguenti indirizzi di assetto territoriale;
c) articola schemi di azioni strategiche, che costituiscono il
riferimento programmatico per la pianificazione comunale e
settoriale;
d) indica un primo quadro degli interventi prioritari necessari alla
loro realizzazione.
3. Il PTCP, con riferimento agli strumenti della programmazione e
pianificazione regionale, in particolare, deve contenere:
a) l'indicazione delle diverse destinazioni del territorio, in
relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, assumento la
salvaguardia dei caratteri del sistema ambientale quale parametro per
la verifica dell'ammissibilita' del complesso delle trasformazioni e
delle azioni individuate;
b) la localizzazione di massima delle opere pubbliche che comportino
rilevanti trasformazioni territoriali, delle maggiori infrastrutture
e, fra queste, delle principali linee di comunicazione, ferme
restando le disposizioni relative alla valutazione di impatto
ambientale;
c) le linee d'intervento - anche in termini di indirizzi e direttive
per la pianificazione di settore - per la sistemazione idrica,
idrogeologica, idraulico-forestale e in genere per il consolidamento
del suolo e la regimazione delle acque, avendo cura di garantire il
rispetto delle previsioni dei Piani di bacino di cui alla Legge 18
maggio 1989, n. 183;
d) l'individuazione delle aree nelle quali sia opportuno istituire
parchi o riserve naturali, con le relative politiche di
valorizzazione.
4. Il PTCP puo' inoltre:
a) indicare gli ambiti territoriali entro i quali siano necessarie od
opportune, in relazione agli indirizzi di assetto formulati,
particolari forme di coordinamento degli strumenti di programmazione
e pianificazione dei Comuni;
b) stabilire, nell'ambito delle competenze della Provincia e con
adeguata evidenzazione, prescrizioni che, qualora espresse attraverso
una rappresentazione grafica atta a individuare esattamente i
territori interessati, sono immediatamente vincolanti e prevalgono
sulle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti
urbanistici vigenti o adottati, che a tali fini devono essere
adeguati dai Comuni.
5. Le Province, attraverso il PTCP, possono motivatamente proporre
varianti al PTR, con le modalita' indicate all'art. 3, comma 9, ed
interventi da realizzare mediante i progetti territoriali operativi
(PTO), di cui all'art. 7 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.".