REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 1999, n. 984

L.R. 24/98, art. 3. Programma generale degli interventi di riparazione, con miglioramento sismico, su edifici pubblici e di culto danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996. Procedure di attuazione interventi *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DL 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in Legge            
30 marzo 1998, n. 61, concernente "Ulteriori interventi urgenti in              
favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di                
altre zone colpite da eventi calamitosi", che prevede una serie di              
interventi a fronte dei danni subiti nella regione Emilia-Romagna per           
effetto degli eventi sismici e dei dissesti idrogeologici dell'anno             
1996;                                                                           
- la L.R. 3 luglio 1999, n. 24, che, in attuazione della Legge 61/98,           
reca disposizioni per la realizzazione degli interventi di protezione           
civile nella regione Emilia-Romagna;                                            
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 1999, n.            
283, con la quale sono state approvate le prescrizioni tecniche ed i            
parametri per gli interventi di riparazione con miglioramento sismico           
assunte, previa intesa con il Ministero Lavori pubblici, su                     
preliminare proposta del nucleo tecnico specialistico istituito ai              
sensi dell'art. 2, comma 5 dell'ordinanza  n.2475 del 19 novembre               
1996, emanata dal Ministro dell'Interno, delegato per la Protezione             
civile;                                                                         
considerato che ai fini della programmazione degli interventi a                 
favore degli edifici pubblici e di culto danneggiati da eventi                  
sismici nell'anno 1996, l'art. 3 della L.R. 24/98 stabilisce che la             
Giunta regionale provvede ad approvare il programma per il                      
completamento delle opere infrastrutturali e per la riparazione dei             
danni, con miglioramento sismico, sulla base dell'accertamento                  
definitivo degli stessi, effettuato dal nucleo tecnico specialistico            
di cui sopra;                                                                   
preso atto:                                                                     
- delle segnalazioni pervenute da parte degli  enti proprietari degli           
immobili, situati nei territori delle province di Modena e Reggio               
Emilia, che hanno subito danni a seguito degli eventi sismici del 15            
e 16 ottobre 1996 ai sensi dell'ordinanza del Commissario delegato n.           
13 del 4 luglio 1997;                                                           
- degli accertamenti eseguiti dal predetto Nucleo tecnico                       
specialistico, il quale ha provveduto ad individuare gli edifici                
pubblici e di culto su cui eseguire  gli interventi ai sensi                    
dell'art. 3, comma 2, della L.R. 24/98 e ad approvare la proposta di            
programma di interventi di riparazione, con miglioramento sismico,              
sugli edifici medesimi, nella riunione del 19 marzo 1999;                       
ritenuto di individuare il "Programma generale degli interventi"                
nell'ambito dell'ipotesi indicata dal NTS per un importo complessivo            
di Lire 114.148.000.000 e per un numero di interventi pari a 411,               
individuati secondo un ordine di priorita' basato sugli indici d'uso;           
considerato che gli interventi  individuati nell'elenco generale non            
potranno essere tutti finanziati con le risorse attualmente                     
disponibili e che agli interventi non finanziati verranno destinate             
le ulteriori risorse che saranno assegnate alla Regione per le                  
medesime finalita' oltre alle eventuali economie che si renderanno              
disponibili;                                                                    
atteso che le risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 19               
della Legge 61/98 trovano copertura sul Capitolo 06584 "Contrazione             
del mutuo con oneri di ammortamento a rimborso dello Stato, per                 
ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi calamitosi               
dell'anno 1996 (artt. 17, 18, 19, DL 30/1/1998, n. 6, convertito in             
Legge 30/3/1998, n. 61)" istituito in bilancio a seguito della                  
contrazione del mutuo previsto dall'art. 21 della stessa legge;                 
richiamato l'art. 3, punto 8, della L.R. n. 24 del 3 luglio 1998, nel           
quale si prevede la possibilita' di utilizzare l'istituto del                   
Funzionario delegato per provvedere all'erogazione dei finanziamenti;           
rilevato che l'Assessore ai Programmi d'area, Qualita' edilizia,                
Sistemi informativi e telematici, Organizzazione, Alfredo Sandri, e'            
stato delegato con delibera di Giunta n. 2197 del 10 settembre 1996,            
esecutiva, ad esercitare le funzioni previste dall'art. 18 della L.R.           
19 aprile 1995, n. 45 "Disciplina delle attivita' e degli interventi            
della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile", e che            
pertanto si ritiene opportuno designare lo stesso quale Funzionario             
delegato per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente atto;            
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale                         
Programmazione e Pianificazione urbanistica, dott. Roberto Raffaelli,           
in merito alla legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4,            
sesto comma, della L.R. 41/92 e della deliberazione della Giunta                
2541/95;                                                                        
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Programmi edilizi, arch. Piero Orlandi, in merito alla regolarita'              
tecnica del presente atto, ai sensi del predetto articolo di legge e            
della sopracitata deliberazione;                                                
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Ragioneria e Credito, dott. Gianni Mantovani, in merito alla                    
regolarita' contabile del presente atto, ai sensi del predetto                  
articolo di legge e della sopracitata  deliberazione;                           
su proposta dell'Assessore ai Programmi d'area - Qualita' edilizia -            
Sistemi informativi e telematici - Organizzazione;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare il riparto dei finanziamenti di cui all'art. 19,                
Legge 61/98 e all'art. 3, L.R. 24/98  per interventi su edifici                 
pubblici e di culto da eseguirsi sugli immobili risultati danneggiati           
da eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996 in base alle prescrizioni            
tecniche e ai parametri approvati con deliberazione di Giunta                   
regionale 283/99 e l'elenco prezzi delle opere approvato con                    
deliberazione di Giunta regionale n. 1848 del 19 ottobre 1998,                  
secondo il "Programma generale degli interventi" comprensivo degli              
interventi che potranno essere finanziati col reperimento di                    
ulteriori risorse, Programma che allegato al presente atto ne                   
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato "A" Tabella 1);            
2) di assegnare le somme a fianco indicate a ciascuno dei soggetti              
compresi nell'elenco del suddetto Allegato "A", Tabella 2, fino alla            
somma complessiva di Lire 98.576.000.000, pari a Euro 50.910.255,28;            
3) di stabilire che per la realizzazione di tutte le attivita'                  
finalizzate alla attuazione degli interventi ricompresi nel programma           
generale definito nel presente atto ai sensi dell'art. 3 della L.R.             
24/98 devono essere osservate le procedure di cui all'allegato "B",             
parte integrante della presente deliberazione;                                  
4) di destinare le residue risorse disponibili di Lire 1.424.000.000,           
pari a Euro 735.434,62, per la realizzazione delle eventuali indagini           
diagnostiche stabilite al punto 8 del citato allegato "B", dando atto           
che le eventuali economie saranno anch'esse destinate  al                       
finanziamento degli interventi non finanziati compresi nel Programma            
generale di intervento Allegato "A";                                            
5) di impegnare la somma di Lire 100.000.000.000, pari a Euro                   
51.645.689,91, registrata al n. 2175 di impegno sul Capitolo 48259              
"Interventi urgenti nei territori della regione interessati dagli               
eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996; art. 19, comma 1, lett. a) e           
lett. b) Legge 30/3/1998, n. 61 - Mezzi statali" per l'esercizio                
finanziario 1999 che presenta la necessaria disponibilita';                     
6) di designare l'Assessore ai Programmi d'area, Qualita' edilizia,             
Sistemi informativi e telematici, Organizzazione, Alfredo Sandri,               
Funzionario delegato ai sensi degli artt. 66 e seguenti della L.R.              
31/77, come modificati dalla L.R. 40/94, per l'erogazione dei                   
finanziamenti previsti dal presente atto;                                       
7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 40/94, si                 
provvedera' all'emissione degli ordini di accreditamento presso                 
l'Istituto di credito che gestisce il Servizio di Tesoreria della               
Regione, a favore del soprarichiamato Funzionario delegato, ai sensi            
del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50 e successive                   
modifiche e integrazioni;                                                       
8) di dare atto che i progetti dei soggetti attuatori enti pubblici e           
relativi agli interventi inseriti nell'Allegato "A", di cui ai                  
precedenti punti saranno oggetto di valutazione attraverso l'esame di           
conformita' degli stessi alle prescrizioni stabilite dalla                      
deliberazione di Giunta regionale 283/99 da parte del Servizio                  
provinciale Difesa suolo territorialmente competente;                           
9) di stabilire che gli enti ecclesiastici e gli altri soggetti                 
attuatori privati sottoscriveranno, successivamente alla approvazione           
del programma operativo di intervento, una convenzione con la                   
Regione, obbligandosi a rispettare le prescrizioni stabilite dalla              
deliberazione di Giunta regionale 283/99.  Per l'esecuzione dei                 
relativi controlli la Regione si avvale dei Comuni competenti per               
territorio, previa intesa coi medesimi, ovvero dei Servizi                      
provinciali Difesa del suolo competenti per territorio;                         
10) di stabilire il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione            
del presente provvedimento, entro il quale gli enti proprietari                 
potranno fare richiesta di rimodulazione del contributo assegnato nel           
Programma generale di cui all'Allegato "A", nei limiti e in base alle           
procedure dettate dall'Allegato "B", paragrafo 2), di cui al punto 3;           
11) di disporre che le somme residue del presente Programma e dei               
successivi provvedimenti di attuazione a conclusione degli interventi           
risultanti nel Cap. 48259 del bilancio regionale, saranno destinate             
ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 24/98, ad interventi                  
pubblici connessi agli eventi stessi o per far fronte a situazioni di           
riconosciuto rischio  idrogeologico e sismico;                                  
12) di pubblicare il presente atto nel Bollettino della Regione                 
Emilia-Romagna.                                                                 
(segue Allegato)                                                                
ALLEGATO "B"                                                                    
1) Soggetti attuatori                                                           
Sono soggetti attuatori gli enti pubblici proprietari di immobili a             
fruizione pubblica, gli enti privati proprietari di edifici di culto            
esclusi quelli a fruizione privata; per gli edifici di culto in                 
particolare sono soggetti attuatori i competenti enti ecclesiastici             
indicati nell'elenco di cui all'Allegato "A". I soggetti attuatori              
sono competenti ad adottare tutti gli atti necessari alla                       
realizzazione dell'intervento e in particolare:                                 
1) l'esecuzione o l'affidamento della  progettazione, l'approvazione            
del progetto esecutivo, l'acquisizione di pareri, visti o nulla osta            
o autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti;                     
2) l'affidamento dei lavori, della direzione lavori e relativi                  
collaudi;                                                                       
3) il pagamento, liquidazioni e rendicontazioni dell'intervento.                
Per gli adempimenti di cui ai precedenti punti, i soggetti attuatori            
tengono conto di quanto disposto dall'art. 14, commi da 1 a 9 e 11              
della Legge 61/98.                                                              
2) Rimodulazione interventi                                                     
Fermo restando l'importo dei contributi fissati nell'elenco Allegato            
"A" per ogni singolo ente proprietario, ogni soggetto attuatore, ai             
fini della localizzazione definitiva dei contributi stessi, potra',             
entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento,                 
proporre richiesta di rimodulazione dei contributi assegnati,                   
adducendone  le ragioni, economiche, funzionali o tecniche. In                  
mancanza di richiesta pervenuta entro il predetto termine, si                   
intendera' confermato il contributo assegnato e la relativa                     
localizzazione, come individuata nel programma generale.                        
La rimodulazione potra' avvenire esclusivamente in relazione agli               
interventi gia' individuati nel programma generale, a seguito di                
rinuncia alla realizzazione di uno o piu' interventi, ovvero mediante           
l'apporto di risorse finanziarie aggiuntive da parte del medesimo               
soggetto attuatore. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.R. 24/98,             
la Giunta regionale, su richiesta dei soggetti attuatori, puo'                  
ricomprendere nel programma anche gli interventi finanziati con altre           
risorse dagli stessi soggetti attuatori; per questi interventi e'               
possibile adottare le procedure di cui all'art. 14 della Legge 61/98,           
commi da 1 a 9 e comma 11.                                                      
Ogni soggetto attuatore puo' proporre di rilocalizzare quote dei                
finanziamenti assegnati, purche' l'importo non si discosti oltre il             
30% (in piu' o in meno) dal costo ipotizzato dal programma generale             
(di cui all'Allegato "A") per ciascuno degli immobili oggetto di                
intervento, nell'ambito della somma complessiva dei finanziamenti               
assegnati.                                                                      
La Giunta regionale, sulla base delle istanze presentate  e previa              
concertazione con gli enti proprietari, provvedera' alla successiva             
approvazione del  "Programma operativo di intervento".                          
3) Programma operativo di intervento                                            
Con il provvedimento di localizzazione definitiva denominato                    
"Programma operativo di intervento", da assumersi con successivo                
atto, tenuto conto delle eventuali economie risultanti in sede di               
rimodulazione e delle eventuali ulteriori risorse che potranno essere           
assegnate alla Regione, saranno finanziati fino ad esaurimento  delle           
risorse gli interventi secondo l'ordine di graduatoria stabilito nel            
programma generale.                                                             
Successivamente alla adozione dell'atto di localizzazione definitiva            
le ulteriori risorse che si rendessero disponibili concorreranno al             
finanziamento degli interventi compresi in elenco e non finanziati o            
finanziati parzialmente,  per i quali provvedera' con proprio atto il           
Direttore generale Programmazione e Pianificazione urbanistica.                 
4) Convenzione con i soggetti attuatori privati e gli enti                      
ecclesiastici                                                                   
Gli enti ecclesiastici e gli altri soggetti attuatori privati,                  
successivamente alla approvazione del Programma operativo di                    
intervento, ed entro i successivi 60 giorni, sottoscriveranno una               
convenzione con la Regione, obbligandosi  a rispettare le                       
prescrizioni stabilite in materia di progettazione ed esecuzione                
degli interventi dalle Leggi 61/98 e L.R. 24/98 nonche' dalla                   
deliberazione di Giunta regionale 283/99 e tutte le altre                       
prescrizioni di carattere  economico e tecnico amministrativo                   
previste dal presente  provvedimento e da quelli qui richiamati.                
Per l'esecuzione dei relativi accertamenti, la Regione si avvale dei            
Comuni territorialmente competenti, previa intesa coi medesimi,                 
ovvero dei Servizi provinciali Difesa del suolo territorialmente                
competenti, ai quali spettera' altresi' il compito di eseguire i                
successivi controlli secondo le modalita' stabilite ai punti                    
successivi.                                                                     
sempre fatto salvo l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti al               
successivo punto 18.                                                            
I soggetti attuatori di cui al precedente capoverso dovranno affidare           
gli appalti tenendo conto di quanto previsto al punto 12 in materia             
di stipulazione dei contratti.                                                  
5) Interventi gia' eseguiti o finanziati dai soggetti attuatori                 
Per gli interventi gia' in tutto o in parte eseguiti alla data di               
pubblicazione del presente provvedimento sugli immobili inseriti nel            
programma generale di intervento con risorse proprie da parte dei               
soggetti attuatori, il finanziamento  previsto nel programma generale           
degli interventi puo' essere totalmente o in parte assegnato ai                 
soggetti attuatori a ristoro delle somme gia' spese a condizione che            
gli interventi corrispondano alle prescrizioni stabilite dalla                  
deliberazione 283/99.                                                           
L'erogazione avverra' a seguito di visto di conformita' da parte del            
Servizio provinciale Difesa del suolo, previa presentazione della               
documentazione di progetto, del consuntivo  lavori e relativa                   
documentazione contabile e di certificazione  di conformita' da parte           
del direttore lavori.                                                           
L'erogazione avverra' secondo le modalita' di gestione finanziaria              
stabilite con apposito decreto dal Presidente della Giunta regionale.           
6) Progettazione degli interventi                                               
I soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi  compresi             
nel programma devono attenersi alle prescrizioni  tecniche ed ai                
parametri di cui al comma 4, art. 3, L.R. 24/98 definiti con                    
deliberazione della Giunta regionale n. 283 del 10 marzo 1999. Tali             
previsioni sono vincolanti per i soggetti attuatori.                            
I progetti debbono contenere le indicazioni analitiche per le stime             
dei lavori secondo quanto disposto dalla deliberazione 283/99 e                 
all'elenco prezzi delle opere approvato con deliberazione di Giunta             
regionale n. 1848 del 19 ottobre 1998.                                          
Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico economico deve           
essere comunicata al competente Servizio provinciale Difesa del suolo           
per il visto di conformita'. Le suddette variazioni non possono                 
comportare aumento del contributo assegnato.                                    
La non conformita' del progetto nella sua formulazione o esecuzione             
comporta la decadenza del contributo assegnato e la revoca di quanto            
gia' erogato.                                                                   
7) Edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39                               
Per gli edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39, e quindi                
soggetti a vigilanza da parte delle competenti soprintendenze, sono             
fatte salve le intese che saranno raggiunte fra la Regione                      
Emilia-Romagna e il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali e             
le relative Soprintendenze, circa le modalita' di approvazione dei              
progetti redatti in conformita' al testo formulato dall'Assemblea               
generale del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, n. 564  del               
28/11/1998 ("Istruzioni generali per la redazione di progetti di                
restauro nei beni architettonici di valore storico-artistico in zona            
sismica") e allegato alla delibera di Giunta regionale n. 283 del               
10/3/1999.                                                                      
8) Indagini diagnostiche                                                        
Per gli immobili di valore storico-artistico di rilevante importanza            
che abbiano subito nel tempo complesse trasformazioni o che comunque            
presentino caratteristiche costruttive poco conosciute, in casi                 
particolari, possono essere presentate ai Servizi provinciali per la            
Difesa del suolo competenti territorialmente richieste adeguatamente            
motivate circa l'esigenza di procedere ad eventuali indagini                    
diagnostiche (quali saggi, prelievi di campioni o prove di                      
caratterizzazione fisica, chimica o meccanica dei materiali ecc.)               
strettamente funzionali a verificate e idonee scelte progettuali per            
i relativi interventi di riparazione con intervento sismico.                    
I soggetti attuatori potranno fare richiesta di contributi per                  
importi non superiori al 3% della stima di intervento entro 90 giorni           
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Il contributo           
finalizzato  alle indagini diagnostiche verra' definito nell'ambito             
del Programma operativo di intervento compatibilmente con  le risorse           
disponibili.                                                                    
Per i medesimi interventi potra' altresi' essere richiesta  una                 
eventuale anticipazione del contributo per spese tecniche individuate           
al punto 1.10 della deliberazione 283/98 per un importo non superiore           
al 2% della stima di intervento degli immobili interessati, qualora             
si evidenzi in via preliminare l'esigenza di effettuare indagini di             
tipo storico e/o il rilievo geometrico delle strutture funzionali               
alla ottimale definizione delle indagini diagnostiche e a una                   
preliminare valutazione delle tipologie di intervento.                          
9) Modalita' di gestione successive alla adozione del programma                 
operativo                                                                       
I progetti devono essere trasmessi al Servizio provinciale Difesa del           
suolo territorialmente competente o ai Comuni, salvo diversa                    
specificazione contenuta nel programma operativo, entro otto mesi               
dalla approvazione del "Programma operativo di intervento" di cui al            
precedente punto 3.                                                             
Per gli interventi a cui non consegua la consegna dei progetti entro            
il predetto termine su corrispondente segnalazione  da parte dei                
Servizi provinciali per la Difesa del suolo territorialmente                    
competenti, la Giunta regionale, sentito il NTS, procede alla                   
destinazione delle economie di programmazione per altri interventi              
compresi nel programma e non finanziati in prima istanza ovvero per             
far fronte ad altre situazioni di riconosciuto rischio sismico ai               
sensi dell'art. 9, L.R. 24/98, fatto salvo quanto previsto al                   
successivo punto 10.                                                            
Entro 30 giorni dal ricevimento del progetto il Servizio provinciale            
competente provvede ad apporre visto di conformita'  al programma e             
di congruita' tecnico economica contenente l'identificazione di                 
eventuali fasi costruttive di significativa rilevanza strutturale per           
gli obiettivi di miglioramento sismico.                                         
Entro i successivi 7 giorni il Servizio provinciale trasmette al                
soggetto attuatore il visto di conformita'.                                     
Nel caso di incompletezza e/o insufficienza degli elaborati                     
progettuali ai sensi del precedente punto 6, il Servizio provinciale            
fissa un termine congruo per l'integrazione della documentazione                
trasmessa. Qualora non siano trasmesse le integrazioni richieste                
entro il  suddetto termine il Servizio provinciale trasmette alla               
Direzione generale Programmazione e Pianificazione urbanistica                  
comunicazione  della chiusura dell'istruttoria inerente l'intervento            
per impossibilita' di procedere alla apposizione del visto di                   
conformita' e la messa a disposizione delle relative risorse ai fini            
della programmazione.                                                           
Non costituiscono varianti quelle indicate all'art. 25, comma 3, II             
parte, Legge 109/94 e sue successive modificazioni e pertanto non               
richiedono l'apposizione del visto di conformita'.                              
Ai fini del rispetto della norma di cui al precedente capoverso sono            
soggette al visto di conformita' anche le eventuali varianti, che non           
comportano aumento di spesa, qualora a giudizio del direttore lavori            
o del collaudatore siano considerate sostanziali in rapporto alla               
soluzione tecnica strutturale.                                                  
Per i soggetti attuatori privati i Comuni, ovvero i Servizi                     
provinciali Difesa del suolo se cosi' specificato nel Programma                 
operativo, provvedono nei medesimi termini ad esercitare l'attivita'            
di controllo e gli adempimenti di cui ai precedenti capoversi e a               
trasmettere quanto previsto alla Direzione generale Programmazione e            
Pianificazione urbanistica.                                                     
A tal fine i Comuni con proprio atto possono fissare termini                    
inferiori per i soggetti privati ai fini della presentazione dei                
progetti.                                                                       
Nei termini e con le modalita' stabilite all'art. 14, comma 1, Legge            
61/98 il soggetto attuatore o il Comune competente nel caso di                  
interventi eseguiti da privati puo' convocare una conferenza di                 
servizi dandone comunicazione alla Giunta regionale che puo'                    
parteciparvi con un suo delegato.                                               
Sono fatti salvi i poteri sostitutivi di cui al punto 18 del presente           
provvedimento.                                                                  
10) Devoluzione                                                                 
Le economie di spesa dei singoli interventi determinate da ribassi              
d'asta o da parziale realizzazione degli interventi  tornano nella              
disponibilita' della Giunta regionale che provvede a riassegnarle ai            
sensi dell'art. 3, comma 7, e dell'art. 9, comma 2 della L.R. 24/98,            
salvo quanto previsto al precedente punto 3. In tali casi provvede              
con proprio atto il Direttore generale Programmazione e                         
Pianificazione urbanistica alla assegnazione dei finanziamenti                  
secondo l'ordine di graduatoria previsto nel programma generale degli           
interventi per gli interventi interamente o parzialmente finanziati.            
11) Affidamento dei lavori                                                      
Ai sensi dell'art. 14, comma 4, Legge 61/98, i soggetti attuatori               
possono affidare a trattativa privata previa gara informale i lavori            
in oggetto. Alla gara debbono essere invitate almeno 15 imprese                 
aventi i requisiti di legge, se sussistono in tale numero soggetti              
qualificati ai sensi della Legge 109/94. E' sempre fatto salvo il               
ricorso alle altre procedure di gara stabilite dalla Legge 109/94 in            
relazione all'importo dei lavori o all'esecuzione di lavori in                  
economia.                                                                       
Nell'avviso di gara sara' stabilito che qualora l'aggiudicatario  non           
si presenti alla stipula del contratto entro il termine fissato dal             
soggetto attuatore, si procedera' all'affidamento dei lavori                    
all'impresa immediatamente seguente in graduatoria incamerando la               
cauzione provvisoria e salvo segnalazione all'ANC nonche'                       
l'esclusione da altri futuri appalti di opere comprese nel programma            
di intervento.                                                                  
Per gli adempimenti di cui ai precedenti punti, i soggetti attuatori            
tengono conto di quanto  disposto dall'art. 14 commi da 1 a 9 e 11              
della Legge 61/98.                                                              
12) Contratto d'appalto                                                         
Il contratto d'appalto deve espressamente indicare:                             
a) gli estremi dell'atto di approvazione da parte del soggetto                  
attuatore se dovuto e del relativo visto di conformita' del                     
competente Servizio provinciale o del Comune competente ai sensi del            
precedente punto 9);                                                            
b) le norme derogate circa le modalita' di affidamento lavori;                  
c) l'obbligo dell'impresa a consentire l'attivita' di vigilanza ed              
ispezione da parte del Servizio provinciale o del Comune competente             
producendo la documentazione  eventualmente richiesta, nonche'                  
qualsiasi adempimento  in ordine a verifiche, controlli, saggi e                
accertamenti ai quali sia il soggetto attuatore che l'impresa                   
dovranno sottoporsi con oneri a proprio carico;                                 
d) richiamo quale parte integrante del contratto all'obbligo di                 
attenersi alle prescrizione tecniche e parametri stabiliti dalla                
deliberazione n. 283 del 10 marzo 1998 e all'elenco prezzi delle                
opere approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1848 del 19            
ottobre 1998;                                                                   
e) la clausola inerente l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte             
della Regione nei casi specificati al successivo  punto 19);                    
f) la clausola inerente l'incameramento della cauzione provvisoria e            
l'esclusione da altri appalti futuri dell'impresa compresi nel                  
Programma generale di intervento  per l'impresa inadempiente.                   
13) Inizio lavori                                                               
Consegna ed effettivo inizio lavori debbono avvenire entro 6 mesi               
dalla trasmissione del visto di conformita'. Le opere devono essere             
completate di norma entro 18 mesi successivi alla consegna dei                  
lavori.                                                                         
14) Vigilanza                                                                   
La Regione provvede alla vigilanza tramite i Servizi provinciali                
Difesa suolo territorialmente competenti sulla esecuzione lavori                
ferma restando la responsabilita' dei soggetti attuatori per la                 
regolare esecuzione dei medesimi.                                               
I tecnici incaricati hanno facolta' di ispezionare i cantieri e                 
richiedere al soggetto attuatore ogni elemento di chiarimento o                 
giudizio.                                                                       
Il direttore lavori ha l'obbligo di comunicare al competente Servizio           
provinciale la data di effettivo inizio lavori, l'avvenuta                      
ultimazione delle opere e, nella fase intermedia, le date di inizio             
della realizzazione delle fasi costruttive identificate, nell'ambito            
del visto di conformita',  quali di rilevanza strutturale per il                
miglioramento sismico.                                                          
Per i soggetti convenzionati i compiti di vigilanza sono demandati ai           
Comuni che provvedono secondo modalita' da loro determinate.                    
La Regione nell'ambito dei poteri sostitutivi di cui al successivo              
punto 19) puo' in ogni momento e qualora ne ricorrano le condizioni e           
i presupposti sostituirsi all'ente appaltante nella esecuzione del              
contratto.                                                                      
15) Collaudo                                                                    
Salvo i casi in cui il collaudo e' sostituito dal certificato di                
regolare esecuzione a norma delle leggi vigenti, e comunque per                 
importi superiori a 200.000 Ecu, il soggetto attuatore provvedera'              
alla nomina della commissione di collaudo o del tecnico collaudatore            
composta da persone di comprovata esperienza in materia di controlli            
sismici.                                                                        
Il collaudo sara' svolto in corso d'opera.                                      
Il collaudatore, ferme restando le responsabilita' proprie in ordine            
all'incarico ricevuto dal soggetto attuatore,  riferisce al Servizio            
provinciale Difesa del suolo o al Comune, ai sensi del precedente               
punto 9), circa lo svolgimento dei lavori, con particolare                      
riferimento a quanto eventualmente previsto nel visto di conformita'            
ed in ottemperanza  alle altre specifiche richieste da parte del                
Servizio  medesimo.                                                             
Tali adempimenti devono essere compresi nell'incarico attribuito al             
direttore lavori o al collaudatore.                                             
Gli atti di collaudo sono trasmessi al Servizio provinciale Difesa              
del suolo competente o al Comune per i soggetti convenzionati entro 7           
giorni dalla loro approvazione.                                                 
16) Gestione finanziaria                                                        
Gli interventi sono finanziati in attuazione dei commi 8 e 9                    
dell'art. 3, L.R. 24/98 e dell'art. 21, Legge 61/98.                            
Il competente Servizio Ragioneria e Credito della Regione                       
Emilia-Romagna provvedera' agli atti necessari alla erogazione del              
finanziamento ai soggetti attuatori secondo le modalita' fissate con            
decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 3,             
L.R. 24/98.                                                                     
La realizzazione degli interventi e' vincolata alla copertura                   
finanziaria negli importi stabiliti per ciascuno degli immobili                 
considerati e a tal fine prevista nel Programma  generale di                    
intervento, nel programma operativo e nei successivi atti di                    
assegnazione che verranno individuati col reperimento di risorse o              
con eventuali economie secondo le procedure stabilite nel presente              
atto.                                                                           
17) Consulenza                                                                  
Per la redazione dei progetti e/o nel corso dei lavori, qualora                 
sorgano difficolta' di giudizio tecnico, i soggetti attuatori possono           
avvalersi della consulenza tecnica regionale che, tramite esperti               
individuati dalla Giunta regionale,  verra' svolta d'intesa con i               
tecnici incaricati dai soggetti attuatori della progettazione e/o               
conduzione lavori.                                                              
Anche i Servizi provinciali Difesa del suolo competenti potranno                
avvalersi della consulenza tecnica di cui al precedente capoverso su            
loro richiesta per l'attivita' di loro competenza, nonche' ai fini              
della vigilanza di cui al precedente punto 14.                                  
18) Poteri sostitutivi                                                          
Qualora nell'ambito della attivita' di vigilanza effettuata ai sensi            
dei precedenti punti vengano riscontrate o segnalate inadempienze o             
negligenze o violazioni delle disposizioni che regolano l'attuazione            
degli interventi, il Direttore generale Programmazione e                        
Pianificazione urbanistica diffida l'ente attuatore a provvedere a              
rimuovere la situazione di inadempienza o negligenza o  violazione,             
assegnando a tal fine un termine non inferiore a tre giorni e non               
superiore a 15 giorni. Scaduto tale termine senza che il soggetto,              
senza giustificato motivo, abbia provveduto, il Direttore generale              
nomina un Commissario ad acta che provvede,  a spese ed in                      
sostituzione del soggetto attuatore, a compiere gli atti necessari a            
rimuovere gli effetti conseguenti  agli inadempimenti e/o violazioni            
contestati.                                                                     
Il Commissario ad acta per il periodo in cui e' nominato subentra di            
diritto al soggetto attuatore nei contratti d'appalto al fine                   
dell'esercizio dei poteri sostitutivi: di cio' sara' fatta menzione             
nel relativo contratto stipulato con l'appaltatore.                             
Sono a carico del soggetto attuatore gli eventuali maggiori oneri               
derivanti dalle negligenze, inadempienze o violazioni contestate.               
19) Controversie                                                                
Nel caso insorgano controversie fra i soggetti attuatori ed i Servizi           
provinciali Difesa del suolo o, per i soggetti convenzionati di cui             
al precedente punto 4, con i Comuni competenti in merito alla                   
apposizione del visto di conformita' o agli adempimenti connessi con            
l'attivita' di vigilanza e controllo stabilite ai punti precedenti,             
il dirigente Responsabile del Servizio Qualita' edilizia provvede  a            
convocare avanti a se' gli interessati e acquisiti i pareri necessari           
da parte dei competenti Servizi esperisce un tentativo di accordo               
bonario entro 60 giorni dalla segnalazione del conflitto.                       
Qualora non si raggiunga il predetto accordo, su segnalazione del               
dirigente Servizio Qualita' edilizia, il Direttore generale                     
Programmazione e Pianificazione urbanistica provvede con proprio atto           
definitivo a disporre in merito alla controversia adottando le misure           
necessarie.                                                                     

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ultima modifica 19 maggio 2023 20:22

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