DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 1999, n. 984
L.R. 24/98, art. 3. Programma generale degli interventi di riparazione, con miglioramento sismico, su edifici pubblici e di culto danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996. Procedure di attuazione interventi *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DL 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in Legge
30 marzo 1998, n. 61, concernente "Ulteriori interventi urgenti in
favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di
altre zone colpite da eventi calamitosi", che prevede una serie di
interventi a fronte dei danni subiti nella regione Emilia-Romagna per
effetto degli eventi sismici e dei dissesti idrogeologici dell'anno
1996;
- la L.R. 3 luglio 1999, n. 24, che, in attuazione della Legge 61/98,
reca disposizioni per la realizzazione degli interventi di protezione
civile nella regione Emilia-Romagna;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 1999, n.
283, con la quale sono state approvate le prescrizioni tecniche ed i
parametri per gli interventi di riparazione con miglioramento sismico
assunte, previa intesa con il Ministero Lavori pubblici, su
preliminare proposta del nucleo tecnico specialistico istituito ai
sensi dell'art. 2, comma 5 dell'ordinanza n.2475 del 19 novembre
1996, emanata dal Ministro dell'Interno, delegato per la Protezione
civile;
considerato che ai fini della programmazione degli interventi a
favore degli edifici pubblici e di culto danneggiati da eventi
sismici nell'anno 1996, l'art. 3 della L.R. 24/98 stabilisce che la
Giunta regionale provvede ad approvare il programma per il
completamento delle opere infrastrutturali e per la riparazione dei
danni, con miglioramento sismico, sulla base dell'accertamento
definitivo degli stessi, effettuato dal nucleo tecnico specialistico
di cui sopra;
preso atto:
- delle segnalazioni pervenute da parte degli enti proprietari degli
immobili, situati nei territori delle province di Modena e Reggio
Emilia, che hanno subito danni a seguito degli eventi sismici del 15
e 16 ottobre 1996 ai sensi dell'ordinanza del Commissario delegato n.
13 del 4 luglio 1997;
- degli accertamenti eseguiti dal predetto Nucleo tecnico
specialistico, il quale ha provveduto ad individuare gli edifici
pubblici e di culto su cui eseguire gli interventi ai sensi
dell'art. 3, comma 2, della L.R. 24/98 e ad approvare la proposta di
programma di interventi di riparazione, con miglioramento sismico,
sugli edifici medesimi, nella riunione del 19 marzo 1999;
ritenuto di individuare il "Programma generale degli interventi"
nell'ambito dell'ipotesi indicata dal NTS per un importo complessivo
di Lire 114.148.000.000 e per un numero di interventi pari a 411,
individuati secondo un ordine di priorita' basato sugli indici d'uso;
considerato che gli interventi individuati nell'elenco generale non
potranno essere tutti finanziati con le risorse attualmente
disponibili e che agli interventi non finanziati verranno destinate
le ulteriori risorse che saranno assegnate alla Regione per le
medesime finalita' oltre alle eventuali economie che si renderanno
disponibili;
atteso che le risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 19
della Legge 61/98 trovano copertura sul Capitolo 06584 "Contrazione
del mutuo con oneri di ammortamento a rimborso dello Stato, per
ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi calamitosi
dell'anno 1996 (artt. 17, 18, 19, DL 30/1/1998, n. 6, convertito in
Legge 30/3/1998, n. 61)" istituito in bilancio a seguito della
contrazione del mutuo previsto dall'art. 21 della stessa legge;
richiamato l'art. 3, punto 8, della L.R. n. 24 del 3 luglio 1998, nel
quale si prevede la possibilita' di utilizzare l'istituto del
Funzionario delegato per provvedere all'erogazione dei finanziamenti;
rilevato che l'Assessore ai Programmi d'area, Qualita' edilizia,
Sistemi informativi e telematici, Organizzazione, Alfredo Sandri, e'
stato delegato con delibera di Giunta n. 2197 del 10 settembre 1996,
esecutiva, ad esercitare le funzioni previste dall'art. 18 della L.R.
19 aprile 1995, n. 45 "Disciplina delle attivita' e degli interventi
della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile", e che
pertanto si ritiene opportuno designare lo stesso quale Funzionario
delegato per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente atto;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale
Programmazione e Pianificazione urbanistica, dott. Roberto Raffaelli,
in merito alla legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma, della L.R. 41/92 e della deliberazione della Giunta
2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Programmi edilizi, arch. Piero Orlandi, in merito alla regolarita'
tecnica del presente atto, ai sensi del predetto articolo di legge e
della sopracitata deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Ragioneria e Credito, dott. Gianni Mantovani, in merito alla
regolarita' contabile del presente atto, ai sensi del predetto
articolo di legge e della sopracitata deliberazione;
su proposta dell'Assessore ai Programmi d'area - Qualita' edilizia -
Sistemi informativi e telematici - Organizzazione;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il riparto dei finanziamenti di cui all'art. 19,
Legge 61/98 e all'art. 3, L.R. 24/98 per interventi su edifici
pubblici e di culto da eseguirsi sugli immobili risultati danneggiati
da eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996 in base alle prescrizioni
tecniche e ai parametri approvati con deliberazione di Giunta
regionale 283/99 e l'elenco prezzi delle opere approvato con
deliberazione di Giunta regionale n. 1848 del 19 ottobre 1998,
secondo il "Programma generale degli interventi" comprensivo degli
interventi che potranno essere finanziati col reperimento di
ulteriori risorse, Programma che allegato al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato "A" Tabella 1);
2) di assegnare le somme a fianco indicate a ciascuno dei soggetti
compresi nell'elenco del suddetto Allegato "A", Tabella 2, fino alla
somma complessiva di Lire 98.576.000.000, pari a Euro 50.910.255,28;
3) di stabilire che per la realizzazione di tutte le attivita'
finalizzate alla attuazione degli interventi ricompresi nel programma
generale definito nel presente atto ai sensi dell'art. 3 della L.R.
24/98 devono essere osservate le procedure di cui all'allegato "B",
parte integrante della presente deliberazione;
4) di destinare le residue risorse disponibili di Lire 1.424.000.000,
pari a Euro 735.434,62, per la realizzazione delle eventuali indagini
diagnostiche stabilite al punto 8 del citato allegato "B", dando atto
che le eventuali economie saranno anch'esse destinate al
finanziamento degli interventi non finanziati compresi nel Programma
generale di intervento Allegato "A";
5) di impegnare la somma di Lire 100.000.000.000, pari a Euro
51.645.689,91, registrata al n. 2175 di impegno sul Capitolo 48259
"Interventi urgenti nei territori della regione interessati dagli
eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996; art. 19, comma 1, lett. a) e
lett. b) Legge 30/3/1998, n. 61 - Mezzi statali" per l'esercizio
finanziario 1999 che presenta la necessaria disponibilita';
6) di designare l'Assessore ai Programmi d'area, Qualita' edilizia,
Sistemi informativi e telematici, Organizzazione, Alfredo Sandri,
Funzionario delegato ai sensi degli artt. 66 e seguenti della L.R.
31/77, come modificati dalla L.R. 40/94, per l'erogazione dei
finanziamenti previsti dal presente atto;
7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 40/94, si
provvedera' all'emissione degli ordini di accreditamento presso
l'Istituto di credito che gestisce il Servizio di Tesoreria della
Regione, a favore del soprarichiamato Funzionario delegato, ai sensi
del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50 e successive
modifiche e integrazioni;
8) di dare atto che i progetti dei soggetti attuatori enti pubblici e
relativi agli interventi inseriti nell'Allegato "A", di cui ai
precedenti punti saranno oggetto di valutazione attraverso l'esame di
conformita' degli stessi alle prescrizioni stabilite dalla
deliberazione di Giunta regionale 283/99 da parte del Servizio
provinciale Difesa suolo territorialmente competente;
9) di stabilire che gli enti ecclesiastici e gli altri soggetti
attuatori privati sottoscriveranno, successivamente alla approvazione
del programma operativo di intervento, una convenzione con la
Regione, obbligandosi a rispettare le prescrizioni stabilite dalla
deliberazione di Giunta regionale 283/99. Per l'esecuzione dei
relativi controlli la Regione si avvale dei Comuni competenti per
territorio, previa intesa coi medesimi, ovvero dei Servizi
provinciali Difesa del suolo competenti per territorio;
10) di stabilire il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento, entro il quale gli enti proprietari
potranno fare richiesta di rimodulazione del contributo assegnato nel
Programma generale di cui all'Allegato "A", nei limiti e in base alle
procedure dettate dall'Allegato "B", paragrafo 2), di cui al punto 3;
11) di disporre che le somme residue del presente Programma e dei
successivi provvedimenti di attuazione a conclusione degli interventi
risultanti nel Cap. 48259 del bilancio regionale, saranno destinate
ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 24/98, ad interventi
pubblici connessi agli eventi stessi o per far fronte a situazioni di
riconosciuto rischio idrogeologico e sismico;
12) di pubblicare il presente atto nel Bollettino della Regione
Emilia-Romagna.
(segue Allegato)
ALLEGATO "B"
1) Soggetti attuatori
Sono soggetti attuatori gli enti pubblici proprietari di immobili a
fruizione pubblica, gli enti privati proprietari di edifici di culto
esclusi quelli a fruizione privata; per gli edifici di culto in
particolare sono soggetti attuatori i competenti enti ecclesiastici
indicati nell'elenco di cui all'Allegato "A". I soggetti attuatori
sono competenti ad adottare tutti gli atti necessari alla
realizzazione dell'intervento e in particolare:
1) l'esecuzione o l'affidamento della progettazione, l'approvazione
del progetto esecutivo, l'acquisizione di pareri, visti o nulla osta
o autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti;
2) l'affidamento dei lavori, della direzione lavori e relativi
collaudi;
3) il pagamento, liquidazioni e rendicontazioni dell'intervento.
Per gli adempimenti di cui ai precedenti punti, i soggetti attuatori
tengono conto di quanto disposto dall'art. 14, commi da 1 a 9 e 11
della Legge 61/98.
2) Rimodulazione interventi
Fermo restando l'importo dei contributi fissati nell'elenco Allegato
"A" per ogni singolo ente proprietario, ogni soggetto attuatore, ai
fini della localizzazione definitiva dei contributi stessi, potra',
entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento,
proporre richiesta di rimodulazione dei contributi assegnati,
adducendone le ragioni, economiche, funzionali o tecniche. In
mancanza di richiesta pervenuta entro il predetto termine, si
intendera' confermato il contributo assegnato e la relativa
localizzazione, come individuata nel programma generale.
La rimodulazione potra' avvenire esclusivamente in relazione agli
interventi gia' individuati nel programma generale, a seguito di
rinuncia alla realizzazione di uno o piu' interventi, ovvero mediante
l'apporto di risorse finanziarie aggiuntive da parte del medesimo
soggetto attuatore. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.R. 24/98,
la Giunta regionale, su richiesta dei soggetti attuatori, puo'
ricomprendere nel programma anche gli interventi finanziati con altre
risorse dagli stessi soggetti attuatori; per questi interventi e'
possibile adottare le procedure di cui all'art. 14 della Legge 61/98,
commi da 1 a 9 e comma 11.
Ogni soggetto attuatore puo' proporre di rilocalizzare quote dei
finanziamenti assegnati, purche' l'importo non si discosti oltre il
30% (in piu' o in meno) dal costo ipotizzato dal programma generale
(di cui all'Allegato "A") per ciascuno degli immobili oggetto di
intervento, nell'ambito della somma complessiva dei finanziamenti
assegnati.
La Giunta regionale, sulla base delle istanze presentate e previa
concertazione con gli enti proprietari, provvedera' alla successiva
approvazione del "Programma operativo di intervento".
3) Programma operativo di intervento
Con il provvedimento di localizzazione definitiva denominato
"Programma operativo di intervento", da assumersi con successivo
atto, tenuto conto delle eventuali economie risultanti in sede di
rimodulazione e delle eventuali ulteriori risorse che potranno essere
assegnate alla Regione, saranno finanziati fino ad esaurimento delle
risorse gli interventi secondo l'ordine di graduatoria stabilito nel
programma generale.
Successivamente alla adozione dell'atto di localizzazione definitiva
le ulteriori risorse che si rendessero disponibili concorreranno al
finanziamento degli interventi compresi in elenco e non finanziati o
finanziati parzialmente, per i quali provvedera' con proprio atto il
Direttore generale Programmazione e Pianificazione urbanistica.
4) Convenzione con i soggetti attuatori privati e gli enti
ecclesiastici
Gli enti ecclesiastici e gli altri soggetti attuatori privati,
successivamente alla approvazione del Programma operativo di
intervento, ed entro i successivi 60 giorni, sottoscriveranno una
convenzione con la Regione, obbligandosi a rispettare le
prescrizioni stabilite in materia di progettazione ed esecuzione
degli interventi dalle Leggi 61/98 e L.R. 24/98 nonche' dalla
deliberazione di Giunta regionale 283/99 e tutte le altre
prescrizioni di carattere economico e tecnico amministrativo
previste dal presente provvedimento e da quelli qui richiamati.
Per l'esecuzione dei relativi accertamenti, la Regione si avvale dei
Comuni territorialmente competenti, previa intesa coi medesimi,
ovvero dei Servizi provinciali Difesa del suolo territorialmente
competenti, ai quali spettera' altresi' il compito di eseguire i
successivi controlli secondo le modalita' stabilite ai punti
successivi.
sempre fatto salvo l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti al
successivo punto 18.
I soggetti attuatori di cui al precedente capoverso dovranno affidare
gli appalti tenendo conto di quanto previsto al punto 12 in materia
di stipulazione dei contratti.
5) Interventi gia' eseguiti o finanziati dai soggetti attuatori
Per gli interventi gia' in tutto o in parte eseguiti alla data di
pubblicazione del presente provvedimento sugli immobili inseriti nel
programma generale di intervento con risorse proprie da parte dei
soggetti attuatori, il finanziamento previsto nel programma generale
degli interventi puo' essere totalmente o in parte assegnato ai
soggetti attuatori a ristoro delle somme gia' spese a condizione che
gli interventi corrispondano alle prescrizioni stabilite dalla
deliberazione 283/99.
L'erogazione avverra' a seguito di visto di conformita' da parte del
Servizio provinciale Difesa del suolo, previa presentazione della
documentazione di progetto, del consuntivo lavori e relativa
documentazione contabile e di certificazione di conformita' da parte
del direttore lavori.
L'erogazione avverra' secondo le modalita' di gestione finanziaria
stabilite con apposito decreto dal Presidente della Giunta regionale.
6) Progettazione degli interventi
I soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi compresi
nel programma devono attenersi alle prescrizioni tecniche ed ai
parametri di cui al comma 4, art. 3, L.R. 24/98 definiti con
deliberazione della Giunta regionale n. 283 del 10 marzo 1999. Tali
previsioni sono vincolanti per i soggetti attuatori.
I progetti debbono contenere le indicazioni analitiche per le stime
dei lavori secondo quanto disposto dalla deliberazione 283/99 e
all'elenco prezzi delle opere approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 1848 del 19 ottobre 1998.
Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico economico deve
essere comunicata al competente Servizio provinciale Difesa del suolo
per il visto di conformita'. Le suddette variazioni non possono
comportare aumento del contributo assegnato.
La non conformita' del progetto nella sua formulazione o esecuzione
comporta la decadenza del contributo assegnato e la revoca di quanto
gia' erogato.
7) Edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39
Per gli edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39, e quindi
soggetti a vigilanza da parte delle competenti soprintendenze, sono
fatte salve le intese che saranno raggiunte fra la Regione
Emilia-Romagna e il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali e
le relative Soprintendenze, circa le modalita' di approvazione dei
progetti redatti in conformita' al testo formulato dall'Assemblea
generale del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, n. 564 del
28/11/1998 ("Istruzioni generali per la redazione di progetti di
restauro nei beni architettonici di valore storico-artistico in zona
sismica") e allegato alla delibera di Giunta regionale n. 283 del
10/3/1999.
8) Indagini diagnostiche
Per gli immobili di valore storico-artistico di rilevante importanza
che abbiano subito nel tempo complesse trasformazioni o che comunque
presentino caratteristiche costruttive poco conosciute, in casi
particolari, possono essere presentate ai Servizi provinciali per la
Difesa del suolo competenti territorialmente richieste adeguatamente
motivate circa l'esigenza di procedere ad eventuali indagini
diagnostiche (quali saggi, prelievi di campioni o prove di
caratterizzazione fisica, chimica o meccanica dei materiali ecc.)
strettamente funzionali a verificate e idonee scelte progettuali per
i relativi interventi di riparazione con intervento sismico.
I soggetti attuatori potranno fare richiesta di contributi per
importi non superiori al 3% della stima di intervento entro 90 giorni
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Il contributo
finalizzato alle indagini diagnostiche verra' definito nell'ambito
del Programma operativo di intervento compatibilmente con le risorse
disponibili.
Per i medesimi interventi potra' altresi' essere richiesta una
eventuale anticipazione del contributo per spese tecniche individuate
al punto 1.10 della deliberazione 283/98 per un importo non superiore
al 2% della stima di intervento degli immobili interessati, qualora
si evidenzi in via preliminare l'esigenza di effettuare indagini di
tipo storico e/o il rilievo geometrico delle strutture funzionali
alla ottimale definizione delle indagini diagnostiche e a una
preliminare valutazione delle tipologie di intervento.
9) Modalita' di gestione successive alla adozione del programma
operativo
I progetti devono essere trasmessi al Servizio provinciale Difesa del
suolo territorialmente competente o ai Comuni, salvo diversa
specificazione contenuta nel programma operativo, entro otto mesi
dalla approvazione del "Programma operativo di intervento" di cui al
precedente punto 3.
Per gli interventi a cui non consegua la consegna dei progetti entro
il predetto termine su corrispondente segnalazione da parte dei
Servizi provinciali per la Difesa del suolo territorialmente
competenti, la Giunta regionale, sentito il NTS, procede alla
destinazione delle economie di programmazione per altri interventi
compresi nel programma e non finanziati in prima istanza ovvero per
far fronte ad altre situazioni di riconosciuto rischio sismico ai
sensi dell'art. 9, L.R. 24/98, fatto salvo quanto previsto al
successivo punto 10.
Entro 30 giorni dal ricevimento del progetto il Servizio provinciale
competente provvede ad apporre visto di conformita' al programma e
di congruita' tecnico economica contenente l'identificazione di
eventuali fasi costruttive di significativa rilevanza strutturale per
gli obiettivi di miglioramento sismico.
Entro i successivi 7 giorni il Servizio provinciale trasmette al
soggetto attuatore il visto di conformita'.
Nel caso di incompletezza e/o insufficienza degli elaborati
progettuali ai sensi del precedente punto 6, il Servizio provinciale
fissa un termine congruo per l'integrazione della documentazione
trasmessa. Qualora non siano trasmesse le integrazioni richieste
entro il suddetto termine il Servizio provinciale trasmette alla
Direzione generale Programmazione e Pianificazione urbanistica
comunicazione della chiusura dell'istruttoria inerente l'intervento
per impossibilita' di procedere alla apposizione del visto di
conformita' e la messa a disposizione delle relative risorse ai fini
della programmazione.
Non costituiscono varianti quelle indicate all'art. 25, comma 3, II
parte, Legge 109/94 e sue successive modificazioni e pertanto non
richiedono l'apposizione del visto di conformita'.
Ai fini del rispetto della norma di cui al precedente capoverso sono
soggette al visto di conformita' anche le eventuali varianti, che non
comportano aumento di spesa, qualora a giudizio del direttore lavori
o del collaudatore siano considerate sostanziali in rapporto alla
soluzione tecnica strutturale.
Per i soggetti attuatori privati i Comuni, ovvero i Servizi
provinciali Difesa del suolo se cosi' specificato nel Programma
operativo, provvedono nei medesimi termini ad esercitare l'attivita'
di controllo e gli adempimenti di cui ai precedenti capoversi e a
trasmettere quanto previsto alla Direzione generale Programmazione e
Pianificazione urbanistica.
A tal fine i Comuni con proprio atto possono fissare termini
inferiori per i soggetti privati ai fini della presentazione dei
progetti.
Nei termini e con le modalita' stabilite all'art. 14, comma 1, Legge
61/98 il soggetto attuatore o il Comune competente nel caso di
interventi eseguiti da privati puo' convocare una conferenza di
servizi dandone comunicazione alla Giunta regionale che puo'
parteciparvi con un suo delegato.
Sono fatti salvi i poteri sostitutivi di cui al punto 18 del presente
provvedimento.
10) Devoluzione
Le economie di spesa dei singoli interventi determinate da ribassi
d'asta o da parziale realizzazione degli interventi tornano nella
disponibilita' della Giunta regionale che provvede a riassegnarle ai
sensi dell'art. 3, comma 7, e dell'art. 9, comma 2 della L.R. 24/98,
salvo quanto previsto al precedente punto 3. In tali casi provvede
con proprio atto il Direttore generale Programmazione e
Pianificazione urbanistica alla assegnazione dei finanziamenti
secondo l'ordine di graduatoria previsto nel programma generale degli
interventi per gli interventi interamente o parzialmente finanziati.
11) Affidamento dei lavori
Ai sensi dell'art. 14, comma 4, Legge 61/98, i soggetti attuatori
possono affidare a trattativa privata previa gara informale i lavori
in oggetto. Alla gara debbono essere invitate almeno 15 imprese
aventi i requisiti di legge, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati ai sensi della Legge 109/94. E' sempre fatto salvo il
ricorso alle altre procedure di gara stabilite dalla Legge 109/94 in
relazione all'importo dei lavori o all'esecuzione di lavori in
economia.
Nell'avviso di gara sara' stabilito che qualora l'aggiudicatario non
si presenti alla stipula del contratto entro il termine fissato dal
soggetto attuatore, si procedera' all'affidamento dei lavori
all'impresa immediatamente seguente in graduatoria incamerando la
cauzione provvisoria e salvo segnalazione all'ANC nonche'
l'esclusione da altri futuri appalti di opere comprese nel programma
di intervento.
Per gli adempimenti di cui ai precedenti punti, i soggetti attuatori
tengono conto di quanto disposto dall'art. 14 commi da 1 a 9 e 11
della Legge 61/98.
12) Contratto d'appalto
Il contratto d'appalto deve espressamente indicare:
a) gli estremi dell'atto di approvazione da parte del soggetto
attuatore se dovuto e del relativo visto di conformita' del
competente Servizio provinciale o del Comune competente ai sensi del
precedente punto 9);
b) le norme derogate circa le modalita' di affidamento lavori;
c) l'obbligo dell'impresa a consentire l'attivita' di vigilanza ed
ispezione da parte del Servizio provinciale o del Comune competente
producendo la documentazione eventualmente richiesta, nonche'
qualsiasi adempimento in ordine a verifiche, controlli, saggi e
accertamenti ai quali sia il soggetto attuatore che l'impresa
dovranno sottoporsi con oneri a proprio carico;
d) richiamo quale parte integrante del contratto all'obbligo di
attenersi alle prescrizione tecniche e parametri stabiliti dalla
deliberazione n. 283 del 10 marzo 1998 e all'elenco prezzi delle
opere approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1848 del 19
ottobre 1998;
e) la clausola inerente l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte
della Regione nei casi specificati al successivo punto 19);
f) la clausola inerente l'incameramento della cauzione provvisoria e
l'esclusione da altri appalti futuri dell'impresa compresi nel
Programma generale di intervento per l'impresa inadempiente.
13) Inizio lavori
Consegna ed effettivo inizio lavori debbono avvenire entro 6 mesi
dalla trasmissione del visto di conformita'. Le opere devono essere
completate di norma entro 18 mesi successivi alla consegna dei
lavori.
14) Vigilanza
La Regione provvede alla vigilanza tramite i Servizi provinciali
Difesa suolo territorialmente competenti sulla esecuzione lavori
ferma restando la responsabilita' dei soggetti attuatori per la
regolare esecuzione dei medesimi.
I tecnici incaricati hanno facolta' di ispezionare i cantieri e
richiedere al soggetto attuatore ogni elemento di chiarimento o
giudizio.
Il direttore lavori ha l'obbligo di comunicare al competente Servizio
provinciale la data di effettivo inizio lavori, l'avvenuta
ultimazione delle opere e, nella fase intermedia, le date di inizio
della realizzazione delle fasi costruttive identificate, nell'ambito
del visto di conformita', quali di rilevanza strutturale per il
miglioramento sismico.
Per i soggetti convenzionati i compiti di vigilanza sono demandati ai
Comuni che provvedono secondo modalita' da loro determinate.
La Regione nell'ambito dei poteri sostitutivi di cui al successivo
punto 19) puo' in ogni momento e qualora ne ricorrano le condizioni e
i presupposti sostituirsi all'ente appaltante nella esecuzione del
contratto.
15) Collaudo
Salvo i casi in cui il collaudo e' sostituito dal certificato di
regolare esecuzione a norma delle leggi vigenti, e comunque per
importi superiori a 200.000 Ecu, il soggetto attuatore provvedera'
alla nomina della commissione di collaudo o del tecnico collaudatore
composta da persone di comprovata esperienza in materia di controlli
sismici.
Il collaudo sara' svolto in corso d'opera.
Il collaudatore, ferme restando le responsabilita' proprie in ordine
all'incarico ricevuto dal soggetto attuatore, riferisce al Servizio
provinciale Difesa del suolo o al Comune, ai sensi del precedente
punto 9), circa lo svolgimento dei lavori, con particolare
riferimento a quanto eventualmente previsto nel visto di conformita'
ed in ottemperanza alle altre specifiche richieste da parte del
Servizio medesimo.
Tali adempimenti devono essere compresi nell'incarico attribuito al
direttore lavori o al collaudatore.
Gli atti di collaudo sono trasmessi al Servizio provinciale Difesa
del suolo competente o al Comune per i soggetti convenzionati entro 7
giorni dalla loro approvazione.
16) Gestione finanziaria
Gli interventi sono finanziati in attuazione dei commi 8 e 9
dell'art. 3, L.R. 24/98 e dell'art. 21, Legge 61/98.
Il competente Servizio Ragioneria e Credito della Regione
Emilia-Romagna provvedera' agli atti necessari alla erogazione del
finanziamento ai soggetti attuatori secondo le modalita' fissate con
decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 3,
L.R. 24/98.
La realizzazione degli interventi e' vincolata alla copertura
finanziaria negli importi stabiliti per ciascuno degli immobili
considerati e a tal fine prevista nel Programma generale di
intervento, nel programma operativo e nei successivi atti di
assegnazione che verranno individuati col reperimento di risorse o
con eventuali economie secondo le procedure stabilite nel presente
atto.
17) Consulenza
Per la redazione dei progetti e/o nel corso dei lavori, qualora
sorgano difficolta' di giudizio tecnico, i soggetti attuatori possono
avvalersi della consulenza tecnica regionale che, tramite esperti
individuati dalla Giunta regionale, verra' svolta d'intesa con i
tecnici incaricati dai soggetti attuatori della progettazione e/o
conduzione lavori.
Anche i Servizi provinciali Difesa del suolo competenti potranno
avvalersi della consulenza tecnica di cui al precedente capoverso su
loro richiesta per l'attivita' di loro competenza, nonche' ai fini
della vigilanza di cui al precedente punto 14.
18) Poteri sostitutivi
Qualora nell'ambito della attivita' di vigilanza effettuata ai sensi
dei precedenti punti vengano riscontrate o segnalate inadempienze o
negligenze o violazioni delle disposizioni che regolano l'attuazione
degli interventi, il Direttore generale Programmazione e
Pianificazione urbanistica diffida l'ente attuatore a provvedere a
rimuovere la situazione di inadempienza o negligenza o violazione,
assegnando a tal fine un termine non inferiore a tre giorni e non
superiore a 15 giorni. Scaduto tale termine senza che il soggetto,
senza giustificato motivo, abbia provveduto, il Direttore generale
nomina un Commissario ad acta che provvede, a spese ed in
sostituzione del soggetto attuatore, a compiere gli atti necessari a
rimuovere gli effetti conseguenti agli inadempimenti e/o violazioni
contestati.
Il Commissario ad acta per il periodo in cui e' nominato subentra di
diritto al soggetto attuatore nei contratti d'appalto al fine
dell'esercizio dei poteri sostitutivi: di cio' sara' fatta menzione
nel relativo contratto stipulato con l'appaltatore.
Sono a carico del soggetto attuatore gli eventuali maggiori oneri
derivanti dalle negligenze, inadempienze o violazioni contestate.
19) Controversie
Nel caso insorgano controversie fra i soggetti attuatori ed i Servizi
provinciali Difesa del suolo o, per i soggetti convenzionati di cui
al precedente punto 4, con i Comuni competenti in merito alla
apposizione del visto di conformita' o agli adempimenti connessi con
l'attivita' di vigilanza e controllo stabilite ai punti precedenti,
il dirigente Responsabile del Servizio Qualita' edilizia provvede a
convocare avanti a se' gli interessati e acquisiti i pareri necessari
da parte dei competenti Servizi esperisce un tentativo di accordo
bonario entro 60 giorni dalla segnalazione del conflitto.
Qualora non si raggiunga il predetto accordo, su segnalazione del
dirigente Servizio Qualita' edilizia, il Direttore generale
Programmazione e Pianificazione urbanistica provvede con proprio atto
definitivo a disporre in merito alla controversia adottando le misure
necessarie.