REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 1999, n. 786

Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto dei ciechi "F. Cavazza" per l'attuazione delle iniziative di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 28 agosto 1997, n. 284. Approvazione azioni programma triennale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di approvare il programma triennale di azioni finalizzate alla               
prevenzione e alla riabilitazione delle minorazioni visive articolato           
secondo le attivita' di cui in premessa in attuazione degli artt. 1 e           
2 della Legge 284/97;                                                           
b) di procedere all'attivazione e realizzazione della prima fase                
funzionale delle attivita' del programma avvalendosi dell'organismo             
indicato al successivo punto c) ed individuando le seguenti azioni              
che meglio vengono specificate nell'art. 2 della convenzione                    
sottorichiamata:                                                                
- analisi del fabbisogno regionale e verifica dei requisiti di                  
funzionalita' dei Centri per l'ipovisione operanti sul territorio;              
- iniziative informative di sensibilizzazione in tema di prevenzione,           
cura e riabilitazione delle minorazioni visive;                                 
- predisposizione di strumenti informatizzati per il collegamento e             
lo scambio di conoscenze ed esperienze fra le strutture deputate alla           
cura delle menomazioni visive;                                                  
- studio e definizione di protocolli procedurali e di politiche di              
screening;                                                                      
c) di accogliere, sulla base del progetto presentato, l'offerta di              
collaborazione presentata dall'Istituto dei ciechi "F. Cavazza" con             
sede in Bologna, Via Castiglione n. 71, volta alla realizzazione                
delle attivita' necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui             
al precedente punto b) alle condizioni e secondo le modalita'                   
previste nello schema di convenzione allegata che si approva con il             
presente atto e che ne costituisce parte integrante;                            
d) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione di cui al             
precedente punto c) provvedera', in attuazione della normativa                  
regionale vigente ed in applicazione della delibera di Giunta                   
2541/95, il Responsabile del Servizio regionale competente;                     
e) di assegnare e concedere all'Istituto dei ciechi "F. Cavazza", a             
copertura delle spese, il contributo di Lire 110.000.000 (pari a Euro           
56.810,26), secondo le condizioni e le modalita' indicate nella                 
convenzione sopra richiamata;                                                   
f) di imputare la somma complessiva di Lire 110.000.000 (pari a Euro            
56.810,26) registrata con il n. 1973 di impegno al Capitolo n. 61205            
"Contributi per la prevenzione della cecita' e per la realizzazione e           
gestione di Centri per l'educazione e la riabilitazione visiva (Legge           
28 agosto 1997, n. 284, art. 2, comma 1) - Mezzi statali" del                   
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 che e' stato            
dotato della necessaria disponibilita';                                         
g) di dare atto che il Responsabile del Servizio competente per                 
materia, provvedera' con appositi atti formali, cosi' come previsto             
dalla L.R. 31/77 modificata dalla L.R. 40/94 ed in applicazione della           
delibera 2541/95, alla liquidazione della somma spettante di cui al             
precedente punto e) secondo le modalita' indicate all'art. 4 della              
convenzione allegata;                                                           
h) di rinviare a successivi atti deliberativi il completamento del              
programma di azioni esplicitate in premessa subordinatamente                    
all'acquisizione delle risorse finanziarie e in rapporto alle                   
verifiche sulla realizzazione e i risultati raggiunti con                       
l'attivazione della prima fase di azioni finanziate con il presente             
atto ovvero attraverso il finanziamento di ulteriori azioni                     
riconducibili alle voci indicate nel programma stesso;                          
i) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.                              
ALLEGATO                                                                        
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto dei            
ciechi F. Cavazza di Bologna per la realizzazione di iniziative per             
la prevenziore e la riabilitazione della cecita' di cui agli artt. 1            
e 2 della Legge 28 agosto 1997, n. 284                                          
Premesso:                                                                       
- che la Legge 28 agosto 1997, n. 284 recante "Disposizioni per la              
prevenzione della cecita' e la riabilitazione visiva e l'integrazione           
sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati" agli artt. 1 e 2                 
stanzia, per un triennio, finanziamenti, destinati alle Regioni, per            
iniziative di prevenzione della cecita' e per la realizzazione e                
gestione di centri per la educazione e la riabilitazione visiva;                
- che per conseguire risultati di maggiore efficacia, in relazione              
agli obiettivi sopra citati, si rende opportuno, attraverso la                  
predisposizione e la realizzazione di azioni specifiche, articolare             
un programma a valenza triennale per:                                           
- verificare i requisiti di funzionalita' dei servizi gia' esistenti            
e/o favorirne il completamento degli standards funzionali gia'                  
previsti,                                                                       
- promuovere azioni di prevenzione, informazione, sensibilizzazione,            
- che per raggiungere gli obiettivi che la legge pone in essere, si             
rende opportuno che le competenze cliniche e terapeutiche in tale               
settore trovino occasione di maggiore armonizzazione, per valorizzare           
a pieno le energie e le competenze disponibili, e di maggiore                   
raccordo con le molteplici fonti conoscitive di cui dispongono i                
servizi territoriali e le associazioni di categoria, per realizzare             
piu' efficienti azioni di prevenzione in grado di raggiungere piu'              
vasti strati della popolazione;                                                 
- che, in accordo con l'Unione italiana ciechi, l'Istituto dei ciechi           
"F. Cavazza", in ragione anche della qualificata attivita' da sempre            
svolta nei confronti delle persone colpite da cecita', sia sul                  
versante scolastico-formativo che su quello della informazione e                
prevenzione, si e' candidato, attraverso la presentazione di un                 
apposito progetto, a collaborare con la Regione Emilia-Romagna per la           
realizzazione di un programma triennale di azioni in attuazione delle           
Legge 284/97.                                                                   
Tutto cio' premesso,                                                            
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Responsabile del                   
Servizio Servizi socio-sanitari, in attuazione della delibera                   
2541/95, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              
l'Istituto dei ciechi "F. Cavazza" di Bologna nella persona del                 
Presidente, quale legale rappresentante, . . . . . . . . . . . . . .            
si conviene e si stipula quanto segue:                                          
Art. 1                                                                          
L'Istituto dei ciechi "F. Cavazza", di seguito denominato Istituto              
Cavazza, con sede in Bologna, Via Castiglione n. 71, si impegna a               
collaborare con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di               
azioni di prevenzione e riabilitazione visiva previste dall'art. 1              
della Legge 284/97 attraverso l'attuazione del progetto le cui linee            
operative sono indicate al successivo articolo 2.                               
Art. 2                                                                          
L'Istituto Cavazza si impegna, con la presente convenzione, a                   
realizzare, per la prima fase di attuazione del programma di cui                
sopra, le seguenti azioni:                                                      
a) l'analisi del fabbisogno regionale di educazione e riabilitazione            
visiva e la verifica dei requisiti di funzionalita' e operativita'              
dei centri per l'ipovisione gia' operanti sul territorio;                       
b) iniziative informative, divulgative e di sensibilizzazione in tema           
di prevenzione e cura e riabilitazione delle minorazioni visive;                
c) l'apertura di uno sportello telematico attraverso apposito sito              
Internet per favorire il collegamento e l'interscambio di                       
informazioni, conoscenze ed esperienze, nonche' il collegamento tra i           
centri per la educazione e riabilitazione visiva gia' attivati o in             
via di attivazione sia a livello regionale che extra regionale;                 
d) l'attivazione di un gruppo di lavoro tecnico scientifico per la              
individuazione e/o armonizzazione di protocolli procedurali e di                
politiche di screening;                                                         
e a tal fine promuove i necessari raccordi e collaborazioni con i               
servizi sanitari, sociali presenti sul territorio.                              
Art. 3                                                                          
L'Istituto Cavazza si impegna ad istituire una Commissione                      
tecnico-scientifica, di cui fanno parte, tra gli altri, un                      
rappresentante della Regione Emilia-Romagna, indicato di concerto               
dagli Assessori alla Sanita' e alle Politiche sociali, e un                     
rappresentante per ciascuno dei centri per l'ipovisione operanti sul            
territorio.                                                                     
Tale Commissione ha funzione di monitoraggio e valutazione delle                
attivita' connesse alla attuazione delle azioni cui all'art. 1 della            
Legge 284/97.                                                                   
La partecipazione dei rappresentanti appartenenti alla pubblica                 
Amministrazione non comporta oneri.                                             
Art. 4                                                                          
Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2 della presente           
convenzione la Regione Emilia-Romagna assegna all'Istituto Cavazza              
con contributo, a titolo di rimborso spese, di Lire 110.000.000 (pari           
a Euro 56.810,26), cosi ripartiti:                                              
- per il punto a) Lire 32.000.000 (pari a Euro 16.526,62)                       
- per il punto b) Lire 35.000.000 (pari a Euro 18.075,99)                       
- per il punto c) Lire 25.000.000 (pari a Euro 12.911,42)                       
- per il punto d) Lire 18.000.000 (pari a Euro 9.296,22).                       
Eventuali variazioni delle quote attribuite ai singoli punti che si             
rendessero necessarie in corso di realizzazione dovranno essere                 
concordate con il Responsabile del Servizio regionale competente e              
delle stesse si dara' atto nei provvedimenti di liquidazione.                   
L'erogazione della somma di cui sopra avverra' in due soluzioni di              
cui:                                                                            
1) il 50% dell'importo complessivo pari a Lire 55.000.000 (pari a               
Euro 28.405,13) citato a presentazione di apposita richiesta e                  
relazione sulle prime fasi di avvio dell'attivita' di cui al                    
precedente art. 2;                                                              
2) la restante somma previa apposita richiesta, ad avvenuta                     
effettuazione delle azioni concordate a presentazione della                     
complessiva documentazione di spesa (rendiconto economico-finanziario           
articolato per voci di spesa) e a seguito di verifica del                       
Responsabile del competente Servizio che la collaborazione e' stata             
assolta nei termini convenuti.                                                  
Art. 5                                                                          
La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di             
stipula della medesima e, con appositi successivi atti, previa                  
acquisizione delle risorse e valutazione dei risultati raggiunti,               
potranno essere definite fasi successive di realizzazione del                   
programma triennale delle azioni previste ovvero attraverso il                  
finanziamento di altre azioni previste nel programma stesso.                    
riconosciuta alla Regione la facolta' di recesso per grave                      
inadempienze da parte dell'Istituto Cavazza agli impegni assunti con            
particolare riferimento a quanto indicato all'art. 2.                           
La medesima facolta' e' riconosciuta all'Istituto Cavazza per                   
eventuali inadempienze da parte della Regione relativamente a quanto            
indicato all'art. 4.                                                            
In presenza di motivi tali da giustificare il recesso la parte che ne           
ravvisi l'esistenza dovra' darne comunicazione alla controparte                 
tramite lettera raccomandata, contestando gli addebiti e invitando la           
parte interessata a rimuoverli entro il termine di 60 giorni.                   
Trascorso inutilmente tale termine la parte interessata puo' recedere           
dagli accordi di cui alla presente convenzione.                                 
Art. 6                                                                          
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia           
che possa nascere dalla presente convenzione.                                   
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo                    
l'accordo, ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti                  
relativamente alla validita', interpretazione o esecuzione della                
presente convenzione, sara' risolta mediante arbitrato rituale ai               
sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile ad           
opera di un Collegio di tre arbitri nominati da ciascuna delle parti            
ed il terzo, che fungera' da Presidente del Collegio arbitrale, dai             
primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina           
del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente              
del Tribunale di Bologna.                                                       
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni              
saranno vincolanti per le parti e inappellabili.                                
Art. 7                                                                          
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR           
26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.                 
La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione           
delle condizioni e modalita' in essa contenute o richiamate.                    
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per L'ISTITUTO DEI CIECHI                        
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  "F. CAVAZZA"                                      
SERVIZI SOCIO-SANITARI  IL LEGALE RAPPRESENTANTE                                
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .                    

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