DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 1999, n. 786
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto dei ciechi "F. Cavazza" per l'attuazione delle iniziative di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 28 agosto 1997, n. 284. Approvazione azioni programma triennale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di approvare il programma triennale di azioni finalizzate alla
prevenzione e alla riabilitazione delle minorazioni visive articolato
secondo le attivita' di cui in premessa in attuazione degli artt. 1 e
2 della Legge 284/97;
b) di procedere all'attivazione e realizzazione della prima fase
funzionale delle attivita' del programma avvalendosi dell'organismo
indicato al successivo punto c) ed individuando le seguenti azioni
che meglio vengono specificate nell'art. 2 della convenzione
sottorichiamata:
- analisi del fabbisogno regionale e verifica dei requisiti di
funzionalita' dei Centri per l'ipovisione operanti sul territorio;
- iniziative informative di sensibilizzazione in tema di prevenzione,
cura e riabilitazione delle minorazioni visive;
- predisposizione di strumenti informatizzati per il collegamento e
lo scambio di conoscenze ed esperienze fra le strutture deputate alla
cura delle menomazioni visive;
- studio e definizione di protocolli procedurali e di politiche di
screening;
c) di accogliere, sulla base del progetto presentato, l'offerta di
collaborazione presentata dall'Istituto dei ciechi "F. Cavazza" con
sede in Bologna, Via Castiglione n. 71, volta alla realizzazione
delle attivita' necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui
al precedente punto b) alle condizioni e secondo le modalita'
previste nello schema di convenzione allegata che si approva con il
presente atto e che ne costituisce parte integrante;
d) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione di cui al
precedente punto c) provvedera', in attuazione della normativa
regionale vigente ed in applicazione della delibera di Giunta
2541/95, il Responsabile del Servizio regionale competente;
e) di assegnare e concedere all'Istituto dei ciechi "F. Cavazza", a
copertura delle spese, il contributo di Lire 110.000.000 (pari a Euro
56.810,26), secondo le condizioni e le modalita' indicate nella
convenzione sopra richiamata;
f) di imputare la somma complessiva di Lire 110.000.000 (pari a Euro
56.810,26) registrata con il n. 1973 di impegno al Capitolo n. 61205
"Contributi per la prevenzione della cecita' e per la realizzazione e
gestione di Centri per l'educazione e la riabilitazione visiva (Legge
28 agosto 1997, n. 284, art. 2, comma 1) - Mezzi statali" del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 che e' stato
dotato della necessaria disponibilita';
g) di dare atto che il Responsabile del Servizio competente per
materia, provvedera' con appositi atti formali, cosi' come previsto
dalla L.R. 31/77 modificata dalla L.R. 40/94 ed in applicazione della
delibera 2541/95, alla liquidazione della somma spettante di cui al
precedente punto e) secondo le modalita' indicate all'art. 4 della
convenzione allegata;
h) di rinviare a successivi atti deliberativi il completamento del
programma di azioni esplicitate in premessa subordinatamente
all'acquisizione delle risorse finanziarie e in rapporto alle
verifiche sulla realizzazione e i risultati raggiunti con
l'attivazione della prima fase di azioni finanziate con il presente
atto ovvero attraverso il finanziamento di ulteriori azioni
riconducibili alle voci indicate nel programma stesso;
i) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
ALLEGATO
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto dei
ciechi F. Cavazza di Bologna per la realizzazione di iniziative per
la prevenziore e la riabilitazione della cecita' di cui agli artt. 1
e 2 della Legge 28 agosto 1997, n. 284
Premesso:
- che la Legge 28 agosto 1997, n. 284 recante "Disposizioni per la
prevenzione della cecita' e la riabilitazione visiva e l'integrazione
sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati" agli artt. 1 e 2
stanzia, per un triennio, finanziamenti, destinati alle Regioni, per
iniziative di prevenzione della cecita' e per la realizzazione e
gestione di centri per la educazione e la riabilitazione visiva;
- che per conseguire risultati di maggiore efficacia, in relazione
agli obiettivi sopra citati, si rende opportuno, attraverso la
predisposizione e la realizzazione di azioni specifiche, articolare
un programma a valenza triennale per:
- verificare i requisiti di funzionalita' dei servizi gia' esistenti
e/o favorirne il completamento degli standards funzionali gia'
previsti,
- promuovere azioni di prevenzione, informazione, sensibilizzazione,
- che per raggiungere gli obiettivi che la legge pone in essere, si
rende opportuno che le competenze cliniche e terapeutiche in tale
settore trovino occasione di maggiore armonizzazione, per valorizzare
a pieno le energie e le competenze disponibili, e di maggiore
raccordo con le molteplici fonti conoscitive di cui dispongono i
servizi territoriali e le associazioni di categoria, per realizzare
piu' efficienti azioni di prevenzione in grado di raggiungere piu'
vasti strati della popolazione;
- che, in accordo con l'Unione italiana ciechi, l'Istituto dei ciechi
"F. Cavazza", in ragione anche della qualificata attivita' da sempre
svolta nei confronti delle persone colpite da cecita', sia sul
versante scolastico-formativo che su quello della informazione e
prevenzione, si e' candidato, attraverso la presentazione di un
apposito progetto, a collaborare con la Regione Emilia-Romagna per la
realizzazione di un programma triennale di azioni in attuazione delle
Legge 284/97.
Tutto cio' premesso,
tra
la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Responsabile del
Servizio Servizi socio-sanitari, in attuazione della delibera
2541/95, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l'Istituto dei ciechi "F. Cavazza" di Bologna nella persona del
Presidente, quale legale rappresentante, . . . . . . . . . . . . . .
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Istituto dei ciechi "F. Cavazza", di seguito denominato Istituto
Cavazza, con sede in Bologna, Via Castiglione n. 71, si impegna a
collaborare con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di
azioni di prevenzione e riabilitazione visiva previste dall'art. 1
della Legge 284/97 attraverso l'attuazione del progetto le cui linee
operative sono indicate al successivo articolo 2.
Art. 2
L'Istituto Cavazza si impegna, con la presente convenzione, a
realizzare, per la prima fase di attuazione del programma di cui
sopra, le seguenti azioni:
a) l'analisi del fabbisogno regionale di educazione e riabilitazione
visiva e la verifica dei requisiti di funzionalita' e operativita'
dei centri per l'ipovisione gia' operanti sul territorio;
b) iniziative informative, divulgative e di sensibilizzazione in tema
di prevenzione e cura e riabilitazione delle minorazioni visive;
c) l'apertura di uno sportello telematico attraverso apposito sito
Internet per favorire il collegamento e l'interscambio di
informazioni, conoscenze ed esperienze, nonche' il collegamento tra i
centri per la educazione e riabilitazione visiva gia' attivati o in
via di attivazione sia a livello regionale che extra regionale;
d) l'attivazione di un gruppo di lavoro tecnico scientifico per la
individuazione e/o armonizzazione di protocolli procedurali e di
politiche di screening;
e a tal fine promuove i necessari raccordi e collaborazioni con i
servizi sanitari, sociali presenti sul territorio.
Art. 3
L'Istituto Cavazza si impegna ad istituire una Commissione
tecnico-scientifica, di cui fanno parte, tra gli altri, un
rappresentante della Regione Emilia-Romagna, indicato di concerto
dagli Assessori alla Sanita' e alle Politiche sociali, e un
rappresentante per ciascuno dei centri per l'ipovisione operanti sul
territorio.
Tale Commissione ha funzione di monitoraggio e valutazione delle
attivita' connesse alla attuazione delle azioni cui all'art. 1 della
Legge 284/97.
La partecipazione dei rappresentanti appartenenti alla pubblica
Amministrazione non comporta oneri.
Art. 4
Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2 della presente
convenzione la Regione Emilia-Romagna assegna all'Istituto Cavazza
con contributo, a titolo di rimborso spese, di Lire 110.000.000 (pari
a Euro 56.810,26), cosi ripartiti:
- per il punto a) Lire 32.000.000 (pari a Euro 16.526,62)
- per il punto b) Lire 35.000.000 (pari a Euro 18.075,99)
- per il punto c) Lire 25.000.000 (pari a Euro 12.911,42)
- per il punto d) Lire 18.000.000 (pari a Euro 9.296,22).
Eventuali variazioni delle quote attribuite ai singoli punti che si
rendessero necessarie in corso di realizzazione dovranno essere
concordate con il Responsabile del Servizio regionale competente e
delle stesse si dara' atto nei provvedimenti di liquidazione.
L'erogazione della somma di cui sopra avverra' in due soluzioni di
cui:
1) il 50% dell'importo complessivo pari a Lire 55.000.000 (pari a
Euro 28.405,13) citato a presentazione di apposita richiesta e
relazione sulle prime fasi di avvio dell'attivita' di cui al
precedente art. 2;
2) la restante somma previa apposita richiesta, ad avvenuta
effettuazione delle azioni concordate a presentazione della
complessiva documentazione di spesa (rendiconto economico-finanziario
articolato per voci di spesa) e a seguito di verifica del
Responsabile del competente Servizio che la collaborazione e' stata
assolta nei termini convenuti.
Art. 5
La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di
stipula della medesima e, con appositi successivi atti, previa
acquisizione delle risorse e valutazione dei risultati raggiunti,
potranno essere definite fasi successive di realizzazione del
programma triennale delle azioni previste ovvero attraverso il
finanziamento di altre azioni previste nel programma stesso.
riconosciuta alla Regione la facolta' di recesso per grave
inadempienze da parte dell'Istituto Cavazza agli impegni assunti con
particolare riferimento a quanto indicato all'art. 2.
La medesima facolta' e' riconosciuta all'Istituto Cavazza per
eventuali inadempienze da parte della Regione relativamente a quanto
indicato all'art. 4.
In presenza di motivi tali da giustificare il recesso la parte che ne
ravvisi l'esistenza dovra' darne comunicazione alla controparte
tramite lettera raccomandata, contestando gli addebiti e invitando la
parte interessata a rimuoverli entro il termine di 60 giorni.
Trascorso inutilmente tale termine la parte interessata puo' recedere
dagli accordi di cui alla presente convenzione.
Art. 6
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia
che possa nascere dalla presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo
l'accordo, ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti
relativamente alla validita', interpretazione o esecuzione della
presente convenzione, sara' risolta mediante arbitrato rituale ai
sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile ad
opera di un Collegio di tre arbitri nominati da ciascuna delle parti
ed il terzo, che fungera' da Presidente del Collegio arbitrale, dai
primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina
del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente
del Tribunale di Bologna.
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni
saranno vincolanti per le parti e inappellabili.
Art. 7
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR
26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.
La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione
delle condizioni e modalita' in essa contenute o richiamate.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per L'ISTITUTO DEI CIECHI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO "F. CAVAZZA"
SERVIZI SOCIO-SANITARI IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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