DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1999, n. 732
Revisione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della regione Emilia-Romagna *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Tenuto presente che:
- l'art. 8, comma 7, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e sue
successive modificazioni e integrazioni, prevede che le Regioni e
Province Autonome adottino i provvedimenti necessari per la
instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal decreto stesso, fondati
sul criterio dell'accreditamento, del pagamento a prestazione e
dell'adozione del sistema di verifica e revisione della qualita'
dell'attivita' svolta e delle prestazioni erogate;
- il Ministero della Sanita' con proprio decreto del 15 aprile 1994
ha determinato i criteri generali per la fissazione delle tariffe
delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa e
ospedaliera;
- sempre il Ministero della Sanita', con successivo decreto del 14
dicembre 1994, ha definito le tariffe delle prestazioni di assistenza
ospedaliera da adottarsi da parte delle Regioni che non abbiano
provveduto a definire propri tariffari;
- l'art. 2, comma 8, della Legge 549/95, prevede che le Regioni e le
Unita' sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali
contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative, con le strutture pubbliche e private e i
professionisti eroganti prestazioni sanitarie, un piano annuale
preventivo che stabilisca quantita' presunte e tipologia di
prestazioni, anche ai fini degli oneri da sostenere;
- l'art. 1, punto 32, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha fatto
carico alle Regioni, per l'esercizio 1997, nell'ambito delle funzioni
previste dall'art. 2, comma 2, del piu' volte citato DLgs 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, di
individuare, nel rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno
1996, la quantita' e le tipologie di prestazioni sanitarie da
erogarsi nelle strutture pubbliche e in quelle private, e ha
prescritto che la contrattazione dei piani annuali preventivi, di cui
all'art. 6, comma 5, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve
essere realizzata in conformita' con le predette indicazioni, con la
fissazione del limite massimo di spesa sostenibile;
considerato che:
- ai sensi dell'art. 32, punto 8, della Legge 27 dicembre 1997 n.
449, le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria e in
coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della Legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono tenute a
provvedere ad individuare preventivamente per ciascuna istituzione
sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di
cui al comma 7, stesso articolo, o per gruppi di istituzioni
sanitarie, i limiti massimi di spesa sostenibile con il Fondo
sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonche' gli
indirizzi e le modalita' per la contrattazione di cui all'art. 1,
comma 32, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- ai sensi dell'art. 72, punto 3, della Legge 23 dicembre 1998 n.
448, Legge Finanziaria 1999, le Regioni, in attuazione di quanto
disposto dall'art. 32, comma 9, della Legge 24 dicembre 1997, n. 449,
a decorrere dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001 devono assicurare
l'effettiva vigilanza e il controllo sull'uso corretto ed efficace
delle risorse in modo da realizzare una riduzione dell'assistenza
ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario, anche attraverso
il potenziamento di forme alternative alla degenza ordinaria, nella
misura annuale non inferiore all'uno per cento dei ricoveri e della
spesa complessiva a tal fine registrata nell'anno precedente;
richiamata la propria precedente deliberazione n. 1159 del 20 luglio
1998 con la quale si e' provveduto alla determinazione delle tariffe
di assistenza ospedaliera per l'anno 1998 erogate dalle strutture
pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna;
richiamata la successiva deliberazione 2585/98 con la quale si e',
tra l'altro, provveduto alla determinazione delle tariffe per
tipologie di ricoveri ascrivibili alla riabilitazione non estensiva,
in attesa della approvazione del Piano delle attivita' di
riabilitazione nella regione Emilia-Romagna, documento programmatorio
sui livelli di assistenza relativi agli interventi sanitari di
riabilitazione e sulla analisi e quantificazione dei bisogni
riabilitativi;
visto il DM 30 giugno 1997, pubblicato nel Supplemento n. 178 alla
Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1997, con il quale il
Ministero alla Sanita' ha provveduto ad aggiornare le tariffe delle
prestazioni ospedaliere stabilite con precedente DM 14 dicembre 1994
soprarichiamato, nonche' a sostituire il sistema di pesi di cui
all'art. 3, comma 5, del DM 15 aprile 1994;
considerato:
- che ai sensi del sesto comma dell'art. 3 del soprarichiamato DM 15
aprile 1994, spetta alle Regioni la determinazione e l'aggiornamento
delle tariffe delle prestazioni da valere nel proprio ambito
territoriale, quale remunerazione massima che puo' essere corrisposta
ai soggetti erogatori di cui all'art. 8, commi 5 e 7 del DLgs 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, a
fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti;
- che le Regioni, nell'adottare le tariffe per le prestazioni
ospedaliere, possono articolarle in funzione delle diverse tipologie
di erogatori, individuate sulla base della complessita' della
casistica trattata e della complessita' funzionale ed organizzativa,
nonche' in funzione dei volumi di prestazioni erogate;
tenuto presente che a livello di coordinamento interregionale e'
scaturita la necessita' della determinazione di una apposita tariffa
per le prestazioni ospedaliere oggetto di mobilita' interregionale da
valere su tutto il territorio nazionale e che tale tariffa potrebbe
essere individuata in via presuntiva in quella prevista dal DM 30
giugno 1997, salvo diversa indicazione ministeriale;
ritenuto pertanto, nelle more della emanazione delle indicazioni
ministeriali ufficiali in materia di tariffe ospedaliere oggetto di
mobilita' extraregionale, di mantenere per l'anno 1999, per tali
prestazioni, le tariffe previste dalla deliberazione di Giunta
regionale 1159/98;
ritenuto di aggiornare le tariffe da valere per l'assistenza
ospedaliera nel territorio regionale alla luce dei nuovi elementi di
valutazione derivanti da uno studio piu' approfondito dei costi di
produzione in relazione ai criteri previsti dal DM 30 giugno 1997
sovrarichiamato;
considerato in particolare che:
- i criteri adottati per il riparto del Fondo sanitario regionale per
il 1999 confermano le previsioni dei livelli di spesa relativamente
all'assistenza ospedaliera in regime di degenza ordinaria e diurna,
tendenzialmente pari al 46% delle risorse disponibili;
- l'obiettivo strategico alla base della programmazione sanitaria
della Regione Emilia-Romagna, finalizzato alla riduzione del numero
dei ricoveri ospedalieri attraverso l'eliminazione dei ricoveri
inappropriati ed il corretto utilizzo dell'attivita' di ricovero
diurno, e' in linea con le previsioni di cui all'art. 72, punto 3,
della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede l'assicurazione, da
parte delle Regioni, della vigilanza e controllo sull'uso corretto ed
efficace delle risorse per una riduzione dell'assistenza ospedaliera
in regime di ricovero ordinario ed il potenziamento delle forme
alternative alla stessa degenza nella misura annuale non inferiore
all'1% dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine registrata
nell'anno precedente;
- in riferimento al prefigurato obiettivo strategico regionale di cui
sopra, con deliberazione 1296/98 avente ad oggetto "Linee guida per
la rimodulazione dell'attivita' specialistica ambulatoriale e per
l'istituzione del sistema informativo", all'Allegato n. 1, punto 1.2,
sono stati definiti i presupposti e criteri di orientamento per la
rimodulazione della attivita' specialistica ambulatoriale che prevede
in particolare una netta individuazione, in termini organizzativi e
gestionali, della funzione ambulatoriale, con connotazioni specifiche
quindi rispetto alla degenza ordinaria e al day-hospital e la
auspicata introduzione di un nuovo modello organizzativo per
l'attivita' specialistica nel suo complesso (modello mutuato da
quello del day-hospital per gli aspetti di qualificazione del
servizio) di riduzione del numero degli accessi e di concentrazione
in intervalli di tempo ristretti delle prestazioni da erogare;
dato atto che gli indirizzi per la contrattazione tra le Aziende
Unita' sanitarie locali e ospedali pubblici e privati formeranno
oggetto di apposito provvedimento, ritenendo pero' fin da ora di
stabilire che tutte le Aziende Sanitarie debbano sviluppare
all'interno dei piani annuali di attivita' i cosiddetti contratti di
fornitura, previsti dalle succitate Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'interno dei quali devono trovare
definizione la tipologia e il volume delle prestazioni richieste ai
diversi erogatori cosi' come i requisiti principali che il servizio
reso deve soddisfare in termini di accessibilita', appropriatezza
organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale oltre che
la definizione della remunerazione massima complessiva per ogni
singolo erogatore o gruppi di erogatori, remunerazione massima
derivante dalla combinazione fra prestazioni richieste e tariffe di
riferimento, e le procedure concordate per i controlli. Ritenendo
inoltre di:
- individuare nella cifra di Lire 700 milioni, pari a Euro
361.519,8294, il valore di scambio al di sopra del quale tale
contrattazione e' auspicabile venga praticata e di sottolineare la
opportunita' che la contrattazione stessa assuma forma poliennale,
con adeguamento di esercizio, con la individuazione di obiettivi di
periodo rispetto ai quali i sottoscrittori dei documenti contrattuali
si impegnino reciprocamente rispetto a tipologie e volumi di
attivita' concordate;
- prevedere che gli incrementi tariffari contenuti nel presente
provvedimento e relativi in particolare al valore del punto DRG,
ricoveri durante i quali siano state impiantate le protesi di cui al
successivo punto a.3, attivita' dei reparti di riabilitazione e
lungodegenza post-acuzie, siano riconosciuti solo nei casi in cui si
sia provveduto alla contrattazione di cui sopra;
ritenuto di definire le tariffe massime per i ricoveri ospedalieri di
cittadini residenti nella Regione Emilia-Romagna secondo 3 classi di
ospedali tenendo presente i seguenti criteri gia' individuati con la
precedente deliberazione 1159/98 ed aggiornati sulla base dei dati di
attivita' di struttura relativi all'anno 1998:
1) distribuzione percentuale del numero di posti letto delle
specialita' di base, cosi' come definite nel DM del 13 settembre
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1988, n.
225, ed utilizzate nella rilevazione ministeriale "Rilevazione delle
attivita' gestionali ed economiche delle Unita' sanitarie locali";
2) misura di concentrazione della casistica, che tiene conto della
complessita' e della eterogeneita' della casistica dei pazienti
ricoverati;
3) presenza di una funzione di emergenza-urgenza di secondo livello;
4) dimensione delle strutture ospedaliere definita in base al numero
dei posti letto, nell'intesa che gli stabilimenti con meno di 120
posti letto sono da iscriversi alla fascia C a prescindere dal valore
dei parametri individuati nel presente comma;
5) indice di rotazione dei posti letto;
visto il documento predisposto dalla Agenzia Sanitaria regionale
sulla base dei parametri di cui sopra;
ritenuto di condividere detto documento di classificazione e di
precisare che la classificazione stessa e relative tariffe, per le
motivazioni sopraddette, non trova applicazione nei confronti dei
ricoveri ospedalieri di cittadini non residenti nella regione
Emilia-Romagna;
ritenuto di determinare come segue il valore massimo del punto DRG
per le singole fasce di ospedali, tenuti presenti i valori di scambio
intervenuti fra le Aziende nel corso del 1998, incrementati del
valore di Lire 100.000, pari a Euro 51,6457, per il 1999
ospedali di fascia A Lire 5.000.000 o Euro 2.582,2845
ospedali di fascia B Lire 4.600.000 o Euro 2.375,7017
ospedali di fascia C Lire 4.400.000 o Euro 2.272,4104;
ritenuto di fissare come segue le tariffe massime per i ricoveri di
cittadini residenti in regione per ciascuna delle 3 classi di
ospedali delineate:
a) Regime ordinario
a.1) per i ricoveri con durata di degenza superiore ad 1 giorno
- tariffe massime per DRG di alta complessita' (come da Allegato n.
2)
ospedali di fascia A Tariffa DRG specifica
ospedali di fascia B Valore del punto per peso DRG
ospedali di fascia C Valore del punto per peso DRG
- tariffe massime per DRG di non alta complessita' (come da Allegato
n. 3)
ospedali di fascia A Valore del punto per peso DRG
ospedali di fascia B Valore del punto per peso DRG
ospedali di fascia C Valore del punto per peso DRG
a.1.1) per i seguenti DRG la tariffa massima di cui sopra deve essere
abbattuta del 50%:
006 C - Decompressione del tunnel carpale
039 C - Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia
119 C - Legatura e stripping di vene
270 C - Altri interventi pelle, sottocute e mammella no CC
342 C - Circoncisione eta' >>17
343 C - Circoncisione eta' C - Dilatazione e raschiamento,
conizzazione eccetto per neoplasia maligna
a.1.2) per i seguenti DRG la tariffa massima di cui sopra deve essere
abbattuta del 35% in tutti i casi in cui il campo "tipo di ricovero"
della corrispondente scheda nosologica riporti il codice
1-"ordinario":
014 M - Malattie cerebrovascolari spcifiche eccetto A.I.T.
019 M - Malattie dei nervi cranici e periferici, no CC
025 M - Convulsioni e cefalea, eta' >>17 no CC
065 M - Alterazioni dell'equilibrio
088 M - Malattie polmonari cronico ostruttive (COPD)
089 M - Polmonite semplice e pleurite, eta' >>17 con CC
090 M - Polmonite semplice e pleurite, eta' >>17 no CC
091 M - Polmonite semplice e pleurite, eta' M - Insufficienza
cardiaca e shock
131 M - Malattie vascolari periferiche no CC
133 M - Aterosclerosi no CC
134 M - Ipertensione
142 M - Sincope e collasso no CC
182 M - Esofag., gastroen.,mix malattie app.dig.eta' >>17 con CC
183 M - Esofag., gastroen.,mix malattie app.dig.eta' >>17 no CC
184 M - Esofag., gastroen.,mix malattie app.dig.eta' M - Malattie
delle vie biliari no CC
243 M - Affezioni mediche del dorso
245 M - Malattie dell'osso e artropatie specifiche no CC
256 M - Altre diagnosi app. muscolo-scheletrico e tess.conn.
294 M - Diabete, eta' >>35
324 M - Calcolosi urinaria no CC
395 M - Anomalie dei globuli rossi, eta' >>17
426 M - Nevrosi depressiva
427 M - Nevrosi eccetto nevrosi depressiva
429 M - Disturbi organici e ritardo mentale
467 M - Altri fattori che influenzano lo stato di salute;
a.2) per i ricoveri di 1 giorno
- tariffe massime (Allegati n. 2 e n. 3)
DRG medici Lire 234.000 o Euro 120,8509
DRG chirurgici o 80% della tariffa massima prevista
non medici per i ricoveri di piu' giorni
a.2.1) per i ricoveri di un giorno relativi ai seguenti DRG la
tariffa massima deve essere calcolata moltiplicando il valore del
punto per il peso DRG praticando successivamente un abbattimento
all'80%:
006 C - Decompressione del tunnel carpale
039 C - Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia
119 C - Legatura e stripping di vene
124 M - Malattie cardiovascolari no IMA, con cateterismo cardiaco e
diagnosi complicata
125 M - Malattie cardiovascolari no IMA, con cateterismo cardiaco e
senza diagnosi complicata
270 C - Altri interventi pelle, sottocute e mammella no CC
342 C - Circoncisione eta' >>17
343 C - Circoncisione eta' C - Dilatazione e raschiamento,
conizzazione eccetto per neoplasia maligna
373 M - Parto vaginale no CC
a.2.2) per il DRG 323 M - Calcolosi urinaria con CC e/o con
litotripsia extracorporea, la tariffa deve essere calcolata all'80%
della corrispondente tariffa di cui al punto a.1) nei soli casi che
riportino il codice di procedura 98.51 - Litotripsia extracorporea
del rene, uretere e/o vescica, negli altri casi la tariffa e'
determinata come per i ricoveri di durata 1 giorno attribuiti a DRG
medici e cioe' Lire 234.000 pari a Euro 120,8509;
a.3) ricoveri che prevedono l'impianto di determinate tipologie di
protesi
- tariffe massime, negli importi di cui ai precedenti punti a.1) e
a.2) incrementate degli importi di cui all'Allegato n. 5 solamente
per le strutture e con i vincoli ivi specificati.
b) Regime di day-hospital
Tariffe massime di cui all'Allegato n. 4
Nota bene: le tariffe massime risultano calcolate come segue:
b.1) per DRG chirurgici o non medici:
80% della tariffa massima prevista per i ricoveri ordinari con durata
della degenza superiore a 1 giorno;
b.1.1) per i DRG 006, 039, 119, 270, 342, 343 e 364 la tariffa per i
ricoveri in regime di day-hospital viene determinata all'80% della
tariffa derivante dal prodotto del valore del punto DRG specifico per
le tre fasce di ospedali e il peso medio DRG specifico;
b.2) DRG medici
b.2.1) ricoveri con piu' di tre accessi 80% della tariffa massima
prevista per i ricoveri ordinari con durata di degenza superiore a 1
giorno, un ulteriore abbattimento del 35% deve essere praticato per i
seguenti DRG:
014 M - Malattie cerebrovascolari spcifiche eccetto A.I.T.
019 M - Malattie dei nervi cranici e periferici, no CC
025 M - Convulsioni e cefalea, eta' >>17 no CC
088 M - Malattie polmonari cronico ostruttive (COPD)
089 M - Polmonite semplice e pleurite, eta' >>17 con CC
090 M - Polmonite semplice e pleurite, eta' >>17 no CC
091 M - Polmonite semplice e pleurite, eta' M - Insufficienza
cardiaca e shock
131 M - Malattie vascolari periferiche no CC
133 M - Aterosclerosi no CC
142 M - Sincope e collasso no CC
182 M - Esofag., gastroen.,mix malattie app.dig.eta' >>17 con CC
184 M - Esofag., gastroen.,mix malattie app.dig.eta' M - Malattie
delle vie biliari no CC
243 M - Affezioni mediche del dorso
245 M - Malattie dell'osso e artropatie specifiche no CC
256 M - Altre diagnosi app. muscolo-scheletrico e tess.conn.
294 M - Diabete, eta' >>35
324 M - Calcolosi urinaria no CC
395 M - Anomalie dei globuli rossi, eta' >>17
426 M - Nevrosi depressiva
427 M - Nevrosi eccetto nevrosi depressiva
429 M - Disturbi organici e ritardo mentale;
b.2.2) con 1, 2 o massimo 3 accessi: tariffa forfettaria
omnicomprensiva di Lire 234.000 pari a Euro 120,8509
b.2.3) per i casi attribuiti ai DRGs 409M (radioterapia), 410M
(chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia
acuta), 492M (chemioterapia associata a diagnosi secondaria di
leucemia):
- casi con 1 solo accesso: tariffa forfettaria omnicomprensiva di
Lire 234.000 pari a Euro 120,8509
- casi con numero di accessi compreso fra 2 e 7: 80% della tariffa
massima prevista per i ricoveri ordinari con durata di degenza
superiore a 1 giorno
- casi con numero di accessi superiore a 7: 100% della tariffa
massima prevista per i ricoveri ordinari con durata di degenza
superiore a 1 giorno;
b.2.4) per i DRG 65M, 134M, 183M, 294M, 321M, 326M, 332M, 369M e
467M, indipendentemente dal numero degli accessi:
- tariffa forfettaria omnicomprensiva di Lire 200.000 pari a Euro
103,2914;
b.2.5) per i DRGs 124M (malattie cardiovascolari no IMA, con
cateterismo cardiaco e diagnosi complicata), 125M (idem con
cateterismo cardiaco e senza diagnosi complicata) e 323 M (calcolosi
urinaria con CC e/o litotrissia mediante ultrasuoni), per
quest'ultimo nei soli casi nei quali sia riportato il codice di
procedura 98.51, indipendentemente dal numero degli accessi:
80% della tariffa prevista per i ricoveri ordinari con durata di
degenza superiore ad 1 giorno.
c) Neonato sano dimesso dal nido
c.1) Per i neonati (nati presso la stessa struttura e ospitati e
dimessi dal nido - codice 31), indipendentemente dall'attribuzione al
DRG:
tariffa massima Lire 600.000 pari a Euro 309,8741
c.2) Nessuna tariffa per il neonato ospitato al nido alla nascita e
dimesso dal nido perche' trasferito ad altro presidio entro 0/1
giorno dalla nascita.
c.3) Nessuna tariffa per il neonato ospitato al nido, di una
struttura diversa da quella presso la quale e' nato o della stessa
struttura ma in una fase successiva alla dimissione, per mantenerlo
vicino alla madre che sia stata trasferita ad una struttura diversa
rispetto a quella nella quale ha avuto luogo il parto o sia stata
nuovamente ricoverata presso la stessa struttura in una fase
successiva.
d) Per i DRG 232, 370, 371, 372, 373, 374 e 375 si applicano i pesi
cosi' come rideterminati dalla deliberazione della Giunta regionale
n. 1159 del 20 luglio 1998, come da Allegato n. 3 al presente
provvedimento.
e) Ricoveri in regime ordinario con durata di degenza superiore ai
valori soglia
La relativa remunerazione complessiva massima e' ricavata dalla somma
fra la tariffa DRG/specifica ed il prodotto fra le giornate di
degenza oltre il valore soglia e la tariffa "pro die" DRG specifica
(Allegati n. 2 e n. 3).
f) Ricoveri in regime ordinario di 1 giornata per pazienti trasferiti
ad altro istituto o deceduti
La tariffa da applicare e' pari al doppio della tariffa DRG specifica
di cui agli Allegati n. 2 e n. 3 (colonna trasferito/deceduto 1g).
g) Assistenza psichiatrica relativamente a ricoveri in reparti di
diagnosi e cura di ospedali per acuti
- Tariffa pro die per ricoveri ordinari: Lire 350.000 pari a Euro
180,7599
- tariffa per accesso ricoveri in day-hospital: 80% della tariffa per
ricoveri ordinari.
h) Ricoveri in reparti di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie
(Cod. 28, 56, 60, 75)
Tariffe massime come da Allegato n. 6. Per i ricoveri ordinari di
pazienti dimessi da reparti di riabilitazione o lungodegenza
post-acuzie la remunerazione massima complessiva e' ricavata dalla
somma fra la tariffa DRG/specifica relativa ad una eventuale fase del
ricovero trascorsa in un reparto diverso da quelli di cui ai codici
di disciplina 28-56-60-75 e il prodotto fra il numero delle giornate
trascorse in reparti di cui ai codici di disciplina 28-56-60-75 e la
valorizzazione pro die specifica per tipo di reparto ed MDC, ovvero
DRG, come specificato nell'Allegato n. 6.
L'Allegato n. 6 riporta inoltre i valori soglia in giorni della
durata di degenza, oltre i quali deve essere praticato un
abbattimento del 40% della tariffa giornaliera fino ad un limite
minimo di valorizzazione della giornata di degenza stessa di Lire
214.000 pari a Euro 110,5218.
Per i ricoveri in day-hospital la remunerazione massima complessiva
deriva dal prodotto del numero degli accessi per la tariffa pro die
specifica per disciplina, MDC ovvero DRG, e tipo di day-hospital
(cicli di 3 o meno accessi ovvero cicli di almeno 4 accessi)
riportata in Allegato n. 6.
Le tariffe succitate valgono anche per le strutture di riabilitazione
ex articolo 26 per la attivita' svolta all'interno dei piani
aziendali per l'attuazione della rete integrata socio-sanitaria
destinata alla riabilitazione e alla lungodegenza
post-acuzie/riabilitazione estensiva previsti dall'emanando piano
delle attivita' di riabilitazione nella regione Emilia-Romagna.
h) Prelievi di organi e trapianti
Tariffe massime di cui all'Allegato n. 7.
i) Ricoveri ripetuti
Per i ricoveri ordinari successivi di uno stesso paziente, di durata
superiore a un giorno, effettuati entro 30 giorni dal primo ricovero,
nello stesso stabilimento, classificati nella stessa categoria di
diagnosi principale (MDC) le tariffe sono ridotte come di seguito
specificato:
i.1) intervallo temporale 2-7 giorni, esclusi i ricoveri effettuati
nella giornata di lunedi' dopo una dimissione avvenuta il sabato o il
venerdi' precedente, abbattimento del 50% della corrispondente
tariffa;
i.2) intervallo temporale 8-30 giorni - abbattimento tariffario del
20% della corrispondente tariffa; tali abbattimenti tengono conto dei
ridotti costi per procedure diagnostiche in pazienti gia' noti
clinicamente ed hanno l'obiettivo di disincentivare comportamenti
opportunistici di artificioso frazionamento degli episodi di
ricovero;
i.3) i ricoveri ripetuti con intervallo temporale 0-1, che
comprendono anche le riammissioni nella giornata di lunedi' dopo
dimissione nelle giornate di venerdi' o sabato, non sono ricompresi
fra quelli oggetto di abbattimenti tariffari in quanto dall'1 gennaio
1999 essi sono oggetto di controllo obbligatorio interno, con
validazione a livello regionale, finalizzato ad evidenziare i casi
nei quali si sia verificata una frammentazione dell'episodio di
ricovero, per i quali l'importo relativo ad uno dei due episodi deve
essere annullato;
i.4) fatti salvi i casi in cui, a seguito di attivita' di controllo
interna o esterna i singoli episodi di ricovero ripetuto si
dimostrino essere legati a fenomeni di frammentazione o siano
ricoveri attribuiti a DRG di tipo medico aventi natura di ricovero
per accertamenti preoperatori, vengono esclusi dagli abbattimenti di
cui ai punti i.1) e i.2) le seguenti categorie di ricoveri:
- ricoveri di pazienti neoplastici (diagnosi principale codificata
con i codici compresi fra il codice 140 e il codice 208.9 o compresi
fra il codice 230 e il codice 239.9 o codificate con i codici V58.0 o
V58.1)
- ricoveri attribuiti ai DRG 488, 489 o 490
- casi in cui il ricovero successivo sia stato attribuito ad un DRG
di tipo chirurgico avente peso relativo superiore o uguale a 2 (vedi
colonna "peso" Allegati n. 2 e n. 3).
l) Arrotondamenti
Tutti gli importi che si originano a seguito degli abbattimenti di
cui ai punti precedenti devono essere arrotondati al migliaio
seguendo le regole degli arrotondamenti aritmetici (arrotondamento al
migliaio superiore per centinaia uguali o superiori a 5, idem per le
decine).
Considerato che, come previsto anche dalla Circolare del Ministero
della Sanita' di prot. n. 100/SCPS/16678 dell'11 novembre 1996,
spetta alla Regione e alle Aziende Unita' sanitarie locali acquirenti
predisporre gli appropriati sistemi di controllo esterno
relativamente al comportamento degli erogatori pubblici e privati ed
alla corretta osservanza delle regole degli scambi, ivi compresa la
garanzia di adeguati livelli di qualita' di assistenza erogata, oltre
che il controllo interno da parte dei singoli erogatori;
preso atto che presso la Direzione generale Sanita' e' funzionante il
gruppo di lavoro costituito con determinazione n. 4678 del 7/5/1998 a
norma dell'art. 13 della L.R. n. 44 del 18 agosto 1984 e successive
modificazioni per le funzioni di controllo sui dati delle schede
nosologiche individuali e sulla mobilita' sanitaria;
ritenuto che i controlli sui comportamenti dei produttori pubblici e
privati dovranno effettuarsi secondo i principi sviluppati dal gruppo
di lavoro di cui sopra e contenuti nell'Allegato n. 8;
ritenuto di specificare che l'attivita' di controllo esterno
regionale e locale potra' tradursi anche nella modifica degli effetti
economici dei ricoveri oggetto dei controlli fino all'eventuale
azzeramento degli effetti stessi;
dato atto del parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica
della presente deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio
Presidi ospedalieri, dott. Sergio Venturi, ai sensi dell'art. 4,
comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione di
Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
dato atto del parere favorevole in ordine alla legittimita' della
presente deliberazione espresso dal Direttore generale alla Sanita',
dott. Tiziano Carradori, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione di Giunta
regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
acquisito il parere della Commissione consiliare "Sicurezza sociale"
espresso nella seduta del 13 maggio 1999;
su proposta dell'Assessore alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare per il biennio 1999/2000 la classificazione in fascia
A o B o C degli stabilimenti ospedalieri delle Aziende Sanitarie
della Regione Emilia-Romagna, come da tabelle di cui all'Allegato n.
1 che forma parte integrante del presente provvedimento;
2) di fissare provvisoriamente le tariffe per i ricoveri oggetto di
mobilita' interregionale in quelle individuate dalla deliberazione di
Giunta regionale 1159/98, con riserva di rideterminazione delle
tariffe stesse sulla base delle indicazioni che saranno emanate dal
competente Ministero, questo in relazione al fatto che il presente
atto ha contenuti che, soprattutto per quanto concerne gli
abbattimenti tariffari, sono stati sviluppati sulla base delle
specificita' regionali;
3) di determinare le tariffe massime per le prestazioni ospedaliere
di ricovero per acuti di cittadini residenti in regione
Emilia-Romagna riferite a ciascuna fascia di classificazione degli
stabilimenti ospedalieri, fasce individuate come da Allegato n. 1,
quali risultano dagli Allegati contraddistinti dai numeri 2, 2bis, 3,
3 bis, 4, 4bis, 5, 6, 6bis pure essi parte integrante del presente
provvedimento, concernenti:
- l'Allegato n. 2, le tariffe in Lire relative ai DRGs di alta
complessita';
- l'Allegato n. 2bis, le tariffe in Euro relative ai DRGs di alta
complessita';
- l'Allegato n. 3, le tariffe in Lire dei DRGs non di alta
complessita';
- l'Allegato n. 3bis, le tariffe in Euro dei DRGs non di alta
complessita';
- l'Allegato n. 4, le tariffe in Lire relative ai ricoveri in regime
di day-hospital;
- l'Allegato n. 4bis, le tariffe in Euro relative ai ricoveri in
regime di day-hospital;
- l'Allegato n. 5, gli importi, le modalita' di codifica e i centri
che possono beneficiare della remunerazione aggiuntiva per gli
impianti di determinate protesi;
- l'Allegato n. 6, le tariffe in Lire relative alla attivita' di
riabilitazione intensiva e di lungodegenza post-acuzie;
- l'Allegato n. 6bis, le tariffe in Euro relative alla attivita' di
riabilitazione intensiva e di lungodegenza post-acuzie;
- l'Allegato n. 7, le tariffe relative ai prelievi, ai trapianti e al
trasporto degli organi prelevati da cadavere e conseguenti modalita'
di addebito;
4) di prevedere gli abbattimenti tariffari per i ricoveri ripetuti
cosi' come esplicitato al punto i) delle premesse;
5) di stabilire che le tariffe cosi' come determinate al precedente
punto 3) devono intendersi comprensive dei pasti consumati
dall'accompagnatore del minore degli anni 12 o del soggetto portatore
di handicap ai sensi della Legge 104/92;
6) di fissare, con le precisazioni di cui in premessa, in Lire
600.000 pari a Euro 309,8741 la tariffa massima per il neonato sano
ospitato e dimesso dal nido, per il quale deve essere
obbligatoriamente compilata la scheda di dimissione;
7) di fissare in Lire 350.000 pro die pari a Euro 180,7599 la tariffa
per l'assistenza psichiatrica, relativamente a ricoveri ordinari in
reparti di diagnosi e cura di stabilimenti ospedalieri per acuti. Per
i ricoveri in day-hospital la tariffa per ogni accesso e' fissata
all'80% di quella prevista per i ricoveri ordinari;
8) di stabilire che le tariffe cosi' come sopra determinate e
fissate, trovino applicazione a decorrere dall'1 gennaio 1999,
significando che dalla stessa data le proprie precedenti
deliberazioni n. 1887 del 22 ottobre 1997, n. 1159 del 20 luglio 1998
e 2585/98 non trovano piu' applicazione relativamente alle
prestazioni di ricovero previste nel presente provvedimento;
9) di darsi atto che le tariffe stesse sono da considerarsi come
valori massimi di riferimento e, come tali, soggette a negoziazione
fra soggetto produttore e Azienda Unita' sanitaria locale
territoriale di competenza;
10) di prevedere che gli incrementi tariffari contenuti nel presente
provvedimento e relativi in particolare al valore del punto DRG, ai
ricoveri durante i quali siano state impiantate le protesi di cui al
punto a.3) delle premesse, alla attivita' dei reparti di
riabilitazione e lungodegenza post-acuzie, siano riconosciuti solo
nei casi in cui si sia provveduto alla contrattazione richiamata in
premessa;
11) di disporre che sulla base della normativa nazionale di
riferimento e della presente deliberazione, i cui contenuti sono da
ritenersi validi per tutti i produttori pubblici e privati
accreditati, dovranno essere rivisti gli accordi contrattuali di cui
alle deliberazioni nn. 2001/96, 1356/97, 2557/97, 1600/98;
12) di confermare i contenuti e le tariffe stabilite con precedente
deliberazione n. 86 del 10 febbraio 1998 relativamente e
limitatamente a:
DRG 458C (ustioni non estese con trapianto di pelle), con tariffa
determinata in Lire 42.592.000 dalla stessa deliberazione n. 86,
riferita alla attivita' dei Centri grandi ustionati (codice
disciplina 47);
13) di stabilire altresi' che le Aziende Sanitarie debbano sviluppare
sistemi di controllo dei volumi di produzione e dei costi, al fine di
perseguire il contenimento della spesa sanitaria per i ricoveri
ospedalieri e l'equilibrio economico di gestione;
14) di dare atto che la Regione esercitera' le funzioni di controllo
sulla base dei criteri definiti come dall'Allegato n. 8 che forma
parte integrante del presente provvedimento;
15) di rinviare a successiva separata determinazione i provvedimenti
di competenza in applicazione delle disposizioni di cui al DLgs 29
aprile 1998, n. 124, concernente la ridefinizione del sistema di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime
delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della Legge 27
dicembre 1997, n. 449.
(seguono Allegati)