REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1999, n. 732

Revisione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della regione Emilia-Romagna *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Tenuto presente che:                                                            
- l'art. 8, comma 7, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e sue                   
successive modificazioni e integrazioni, prevede che le Regioni e               
Province Autonome adottino i provvedimenti necessari per la                     
instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal decreto stesso, fondati           
sul criterio dell'accreditamento, del pagamento a prestazione e                 
dell'adozione del sistema di verifica e revisione della qualita'                
dell'attivita' svolta e delle prestazioni erogate;                              
- il Ministero della Sanita' con proprio decreto del 15 aprile 1994             
ha determinato i criteri generali per la fissazione delle tariffe               
delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa e                  
ospedaliera;                                                                    
- sempre il Ministero della Sanita', con successivo decreto del 14              
dicembre 1994, ha definito le tariffe delle prestazioni di assistenza           
ospedaliera da adottarsi da parte delle Regioni che non abbiano                 
provveduto a definire propri tariffari;                                         
- l'art. 2, comma 8, della Legge 549/95, prevede che le Regioni e le            
Unita' sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali                    
contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente                
rappresentative, con le strutture pubbliche e private e i                       
professionisti eroganti prestazioni sanitarie, un piano annuale                 
preventivo che stabilisca quantita' presunte e tipologia di                     
prestazioni, anche ai fini degli oneri da sostenere;                            
- l'art. 1, punto 32, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha fatto            
carico alle Regioni, per l'esercizio 1997, nell'ambito delle funzioni           
previste dall'art. 2, comma 2, del piu' volte citato DLgs 30 dicembre           
1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, di                      
individuare, nel rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno             
1996, la quantita' e le tipologie di prestazioni sanitarie da                   
erogarsi nelle strutture pubbliche e in quelle private, e ha                    
prescritto che la contrattazione dei piani annuali preventivi, di cui           
all'art. 6, comma 5, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve                 
essere realizzata in conformita' con le predette indicazioni, con la            
fissazione del limite massimo di spesa sostenibile;                             
considerato che:                                                                
- ai sensi dell'art. 32, punto 8, della Legge 27 dicembre 1997 n.               
449, le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria e in              
coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della Legge 28              
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono tenute a                
provvedere ad individuare preventivamente per ciascuna istituzione              
sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di             
cui al comma 7, stesso articolo, o per gruppi di istituzioni                    
sanitarie, i limiti massimi di spesa sostenibile con il Fondo                   
sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonche' gli                 
indirizzi e le modalita' per la contrattazione di cui all'art. 1,               
comma 32, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;                                 
- ai sensi dell'art. 72, punto 3, della Legge 23 dicembre 1998 n.               
448, Legge Finanziaria 1999, le Regioni, in attuazione di quanto                
disposto dall'art. 32, comma 9, della Legge 24 dicembre 1997, n. 449,           
a decorrere dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001 devono assicurare               
l'effettiva vigilanza e il controllo sull'uso corretto ed efficace              
delle risorse in modo da realizzare una riduzione dell'assistenza               
ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario, anche attraverso           
il potenziamento di forme alternative alla degenza ordinaria, nella             
misura annuale non inferiore all'uno per cento dei ricoveri e della             
spesa complessiva a tal fine registrata nell'anno precedente;                   
richiamata la propria precedente deliberazione n. 1159 del 20 luglio            
1998 con la quale si e' provveduto alla determinazione delle tariffe            
di assistenza ospedaliera per l'anno 1998 erogate dalle strutture               
pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna;                   
richiamata la successiva deliberazione 2585/98 con la quale si e',              
tra l'altro, provveduto alla determinazione delle tariffe per                   
tipologie di ricoveri ascrivibili alla riabilitazione non estensiva,            
in attesa della approvazione del Piano delle attivita' di                       
riabilitazione nella regione Emilia-Romagna, documento programmatorio           
sui livelli di assistenza relativi agli interventi sanitari di                  
riabilitazione e sulla analisi e quantificazione dei bisogni                    
riabilitativi;                                                                  
visto il DM 30 giugno 1997, pubblicato nel Supplemento n. 178 alla              
Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1997, con il quale il                
Ministero alla Sanita' ha provveduto ad aggiornare le tariffe delle             
prestazioni ospedaliere stabilite con precedente DM 14 dicembre 1994            
soprarichiamato, nonche' a sostituire il sistema di pesi di cui                 
all'art. 3, comma 5, del DM 15 aprile 1994;                                     
considerato:                                                                    
- che ai sensi del sesto comma dell'art. 3 del soprarichiamato DM 15            
aprile 1994, spetta alle Regioni la determinazione e l'aggiornamento            
delle tariffe delle prestazioni da valere nel proprio ambito                    
territoriale, quale remunerazione massima che puo' essere corrisposta           
ai soggetti erogatori di cui all'art. 8, commi 5 e 7 del DLgs 30                
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, a             
fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti;                           
- che le Regioni, nell'adottare le tariffe per le prestazioni                   
ospedaliere, possono articolarle in funzione delle diverse tipologie            
di erogatori, individuate sulla base della complessita' della                   
casistica trattata e della complessita' funzionale ed organizzativa,            
nonche' in funzione dei volumi di prestazioni erogate;                          
tenuto presente che a livello di coordinamento interregionale e'                
scaturita la necessita' della determinazione di una apposita tariffa            
per le prestazioni ospedaliere oggetto di mobilita' interregionale da           
valere su tutto il territorio nazionale e che tale tariffa potrebbe             
essere individuata in via presuntiva in quella prevista dal DM 30               
giugno 1997, salvo diversa indicazione ministeriale;                            
ritenuto pertanto, nelle more della emanazione delle indicazioni                
ministeriali ufficiali in materia di tariffe ospedaliere oggetto di             
mobilita' extraregionale, di mantenere per l'anno 1999, per tali                
prestazioni, le tariffe previste dalla deliberazione di Giunta                  
regionale 1159/98;                                                              
ritenuto di aggiornare le tariffe da valere per l'assistenza                    
ospedaliera nel territorio regionale alla luce dei nuovi elementi di            
valutazione derivanti da uno studio piu' approfondito dei costi di              
produzione in relazione ai criteri previsti dal DM 30 giugno 1997               
sovrarichiamato;                                                                
considerato in particolare che:                                                 
- i criteri adottati per il riparto del Fondo sanitario regionale per           
il 1999 confermano le previsioni dei livelli di spesa relativamente             
all'assistenza ospedaliera in regime di degenza ordinaria e diurna,             
tendenzialmente pari al 46% delle risorse disponibili;                          
- l'obiettivo strategico alla base della programmazione sanitaria               
della Regione Emilia-Romagna, finalizzato alla riduzione del numero             
dei ricoveri ospedalieri attraverso l'eliminazione dei ricoveri                 
inappropriati ed il corretto utilizzo dell'attivita' di ricovero                
diurno, e' in linea con le previsioni di cui all'art. 72, punto 3,              
della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede l'assicurazione, da           
parte delle Regioni, della vigilanza e controllo sull'uso corretto ed           
efficace delle risorse per una riduzione dell'assistenza ospedaliera            
in regime di ricovero ordinario ed il potenziamento delle forme                 
alternative alla stessa degenza nella misura annuale non inferiore              
all'1% dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine registrata             
nell'anno precedente;                                                           
- in riferimento al prefigurato obiettivo strategico regionale di cui           
sopra, con deliberazione 1296/98 avente ad oggetto "Linee guida per             
la rimodulazione dell'attivita' specialistica ambulatoriale e per               
l'istituzione del sistema informativo", all'Allegato n. 1, punto 1.2,           
sono stati definiti i presupposti e criteri di orientamento per la              
rimodulazione della attivita' specialistica ambulatoriale che prevede           
in particolare una netta individuazione, in termini organizzativi e             
gestionali, della funzione ambulatoriale, con connotazioni specifiche           
quindi rispetto alla degenza ordinaria e al day-hospital e la                   
auspicata introduzione di un nuovo modello organizzativo per                    
l'attivita' specialistica nel suo complesso (modello mutuato da                 
quello del day-hospital per gli aspetti di qualificazione del                   
servizio) di riduzione del numero degli accessi e di concentrazione             
in intervalli di tempo ristretti delle prestazioni da erogare;                  
dato atto che gli indirizzi per la contrattazione tra le Aziende                
Unita' sanitarie locali e ospedali pubblici e privati formeranno                
oggetto di apposito provvedimento, ritenendo pero' fin da ora di                
stabilire che tutte le Aziende Sanitarie debbano sviluppare                     
all'interno dei piani annuali di attivita' i cosiddetti contratti di            
fornitura, previsti dalle succitate Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e            
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'interno dei quali devono trovare            
definizione la tipologia e il volume delle prestazioni richieste ai             
diversi erogatori cosi' come i requisiti principali che il servizio             
reso deve soddisfare in termini di accessibilita', appropriatezza               
organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale oltre che            
la definizione della remunerazione massima complessiva per ogni                 
singolo erogatore o gruppi di erogatori, remunerazione massima                  
derivante dalla combinazione fra prestazioni richieste e tariffe di             
riferimento, e le procedure concordate per i controlli. Ritenendo               
inoltre di:                                                                     
- individuare nella cifra di Lire 700 milioni, pari a Euro                      
361.519,8294, il valore di scambio al di sopra del quale tale                   
contrattazione e' auspicabile venga praticata e di sottolineare la              
opportunita' che la contrattazione stessa assuma forma poliennale,              
con adeguamento di esercizio, con la individuazione di obiettivi di             
periodo rispetto ai quali i sottoscrittori dei documenti contrattuali           
si impegnino reciprocamente rispetto a tipologie e volumi di                    
attivita' concordate;                                                           
- prevedere che gli incrementi tariffari contenuti nel presente                 
provvedimento e relativi in particolare al valore del punto DRG,                
ricoveri durante i quali siano state impiantate le protesi di cui al            
successivo punto a.3, attivita' dei reparti di riabilitazione e                 
lungodegenza post-acuzie, siano riconosciuti solo nei casi in cui si            
sia provveduto alla contrattazione di cui sopra;                                
ritenuto di definire le tariffe massime per i ricoveri ospedalieri di           
cittadini residenti nella Regione Emilia-Romagna secondo 3 classi di            
ospedali tenendo presente i seguenti criteri gia' individuati con la            
precedente deliberazione 1159/98 ed aggiornati sulla base dei dati di           
attivita' di struttura relativi all'anno 1998:                                  
1) distribuzione percentuale del numero di posti letto delle                    
specialita' di base, cosi' come definite nel DM del 13 settembre                
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1988, n.             
225, ed utilizzate nella rilevazione ministeriale "Rilevazione delle            
attivita' gestionali ed economiche delle Unita' sanitarie locali";              
2) misura di concentrazione della casistica, che tiene conto della              
complessita' e della eterogeneita' della casistica dei pazienti                 
ricoverati;                                                                     
3) presenza di una funzione di emergenza-urgenza di secondo livello;            
4) dimensione delle strutture ospedaliere definita in base al numero            
dei posti letto, nell'intesa che gli stabilimenti con meno di 120               
posti letto sono da iscriversi alla fascia C a prescindere dal valore           
dei parametri individuati nel presente comma;                                   
5) indice di rotazione dei posti letto;                                         
visto il documento predisposto dalla Agenzia Sanitaria regionale                
sulla base dei parametri di cui sopra;                                          
ritenuto di condividere detto documento di classificazione e di                 
precisare che la classificazione stessa e relative tariffe, per le              
motivazioni sopraddette, non trova applicazione nei confronti dei               
ricoveri ospedalieri di cittadini non residenti nella regione                   
Emilia-Romagna;                                                                 
ritenuto di determinare come segue il valore massimo del punto DRG              
per le singole fasce di ospedali, tenuti presenti i valori di scambio           
intervenuti fra le Aziende nel corso del 1998, incrementati del                 
valore di Lire 100.000, pari a Euro 51,6457, per il 1999                        
ospedali di fascia A  Lire 5.000.000 o Euro 2.582,2845                          
ospedali di fascia B  Lire 4.600.000 o Euro 2.375,7017                          
ospedali di fascia C  Lire 4.400.000 o Euro 2.272,4104;                         
ritenuto di fissare come segue le tariffe massime per i ricoveri di             
cittadini residenti in regione per ciascuna delle 3 classi di                   
ospedali delineate:                                                             
a) Regime ordinario                                                             
a.1) per i ricoveri con durata di degenza superiore ad 1 giorno                 
- tariffe massime per DRG di alta complessita' (come da Allegato n.             
2)                                                                              
ospedali di fascia A  Tariffa DRG specifica                                     
ospedali di fascia B  Valore del punto per peso DRG                             
ospedali di fascia C  Valore del punto per peso DRG                             
- tariffe massime per DRG di non alta complessita' (come da Allegato            
n. 3)                                                                           
ospedali di fascia A  Valore del punto per peso DRG                             
ospedali di fascia B  Valore del punto per peso DRG                             
ospedali di fascia C  Valore del punto per peso DRG                             
a.1.1) per i seguenti DRG la tariffa massima di cui sopra deve essere           
abbattuta del 50%:                                                              
006 C - Decompressione del tunnel carpale                                       
039 C - Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia                      
119 C - Legatura e stripping di vene                                            
270 C - Altri interventi pelle, sottocute e mammella no CC                      
342 C - Circoncisione eta' >>17                                                 
343 C - Circoncisione eta' C - Dilatazione e raschiamento,                      
conizzazione eccetto per neoplasia maligna                                      
a.1.2) per i seguenti DRG la tariffa massima di cui sopra deve essere           
abbattuta del 35% in tutti i casi in cui il campo "tipo di ricovero"            
della corrispondente scheda nosologica riporti il codice                        
1-"ordinario":                                                                  
014 M - Malattie cerebrovascolari spcifiche eccetto A.I.T.                      
019 M - Malattie dei nervi cranici e periferici, no CC                          
025 M - Convulsioni e cefalea, eta' >>17 no CC                                  
065 M - Alterazioni dell'equilibrio                                             
088 M - Malattie polmonari cronico ostruttive (COPD)                            
089 M - Polmonite semplice e pleurite, eta' >>17 con CC                         
090 M - Polmonite semplice e pleurite, eta' >>17 no CC                          
091 M - Polmonite semplice e pleurite, eta' M - Insufficienza                   
cardiaca e shock                                                                
131 M - Malattie vascolari periferiche no CC                                    
133 M - Aterosclerosi no CC                                                     
134 M - Ipertensione                                                            
142 M - Sincope e collasso no CC                                                
182 M - Esofag., gastroen.,mix malattie app.dig.eta' >>17 con CC                
183 M - Esofag., gastroen.,mix malattie app.dig.eta' >>17 no CC                 
184 M - Esofag., gastroen.,mix malattie app.dig.eta' M - Malattie               
delle vie biliari no CC                                                         
243 M - Affezioni mediche del dorso                                             
245 M - Malattie dell'osso e artropatie specifiche no CC                        
256 M - Altre diagnosi app. muscolo-scheletrico e tess.conn.                    
294 M - Diabete, eta' >>35                                                      
324 M - Calcolosi urinaria no CC                                                
395 M - Anomalie dei globuli rossi, eta' >>17                                   
426 M - Nevrosi depressiva                                                      
427 M - Nevrosi eccetto nevrosi depressiva                                      
429 M - Disturbi organici e ritardo mentale                                     
467 M - Altri fattori che influenzano lo stato di salute;                       
a.2) per i ricoveri di 1 giorno                                                 
- tariffe massime (Allegati n. 2 e n. 3)                                        
DRG medici  Lire 234.000 o Euro 120,8509                                        
DRG chirurgici o  80% della tariffa massima prevista                            
non medici  per i ricoveri di piu' giorni                                       
a.2.1) per i ricoveri di un giorno relativi ai seguenti DRG la                  
tariffa massima deve essere calcolata moltiplicando il valore del               
punto per il peso DRG praticando successivamente un abbattimento                
all'80%:                                                                        
006 C - Decompressione del tunnel carpale                                       
039 C - Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia                      
119 C - Legatura e stripping di vene                                            
124 M - Malattie cardiovascolari no IMA, con cateterismo cardiaco e             
diagnosi complicata                                                             
125 M - Malattie cardiovascolari no IMA, con cateterismo cardiaco e             
senza diagnosi complicata                                                       
270 C - Altri interventi pelle, sottocute e mammella no CC                      
342 C - Circoncisione eta' >>17                                                 
343 C - Circoncisione eta' C - Dilatazione e raschiamento,                      
conizzazione eccetto per neoplasia maligna                                      
373 M - Parto vaginale no CC                                                    
a.2.2) per il DRG 323 M - Calcolosi urinaria con CC e/o con                     
litotripsia extracorporea, la tariffa deve essere calcolata all'80%             
della corrispondente tariffa di cui al punto a.1) nei soli casi che             
riportino il codice di procedura 98.51 - Litotripsia extracorporea              
del rene, uretere e/o vescica, negli altri casi la tariffa e'                   
determinata come per i ricoveri di durata 1 giorno attribuiti a DRG             
medici e cioe' Lire 234.000 pari a Euro 120,8509;                               
a.3) ricoveri che prevedono l'impianto di determinate tipologie di              
protesi                                                                         
- tariffe massime, negli importi di cui ai precedenti punti a.1) e              
a.2) incrementate degli importi di cui all'Allegato n. 5 solamente              
per le strutture e con i vincoli ivi specificati.                               
b) Regime di day-hospital                                                       
Tariffe massime di cui all'Allegato n. 4                                        
Nota bene: le tariffe massime risultano calcolate come segue:                   
b.1) per DRG chirurgici o non medici:                                           
80% della tariffa massima prevista per i ricoveri ordinari con durata           
della degenza superiore a 1 giorno;                                             
b.1.1) per i DRG 006, 039, 119, 270, 342, 343 e 364 la tariffa per i            
ricoveri in regime di day-hospital viene determinata all'80% della              
tariffa derivante dal prodotto del valore del punto DRG specifico per           
le tre fasce di ospedali e il peso medio DRG specifico;                         
b.2) DRG medici                                                                 
b.2.1) ricoveri con piu' di tre accessi 80% della tariffa massima               
prevista per i ricoveri ordinari con durata di degenza superiore a 1            
giorno, un ulteriore abbattimento del 35% deve essere praticato per i           
seguenti DRG:                                                                   
014 M - Malattie cerebrovascolari spcifiche eccetto A.I.T.                      
019 M - Malattie dei nervi cranici e periferici, no CC                          
025 M - Convulsioni e cefalea, eta' >>17 no CC                                  
088 M - Malattie polmonari cronico ostruttive (COPD)                            
089 M - Polmonite semplice e pleurite, eta' >>17 con CC                         
090 M - Polmonite semplice e pleurite, eta' >>17 no CC                          
091 M - Polmonite semplice e pleurite, eta' M - Insufficienza                   
cardiaca e shock                                                                
131 M - Malattie vascolari periferiche no CC                                    
133 M - Aterosclerosi no CC                                                     
142 M - Sincope e collasso no CC                                                
182 M - Esofag., gastroen.,mix malattie app.dig.eta' >>17 con CC                
184 M - Esofag., gastroen.,mix malattie app.dig.eta' M - Malattie               
delle vie biliari no CC                                                         
243 M - Affezioni mediche del dorso                                             
245 M - Malattie dell'osso e artropatie specifiche no CC                        
256 M - Altre diagnosi app. muscolo-scheletrico e tess.conn.                    
294 M - Diabete, eta' >>35                                                      
324 M - Calcolosi urinaria no CC                                                
395 M - Anomalie dei globuli rossi, eta' >>17                                   
426 M - Nevrosi depressiva                                                      
427 M - Nevrosi eccetto nevrosi depressiva                                      
429 M - Disturbi organici e ritardo mentale;                                    
b.2.2) con 1, 2 o massimo 3 accessi: tariffa forfettaria                        
omnicomprensiva di Lire 234.000 pari a Euro 120,8509                            
b.2.3) per i casi attribuiti ai DRGs 409M (radioterapia), 410M                  
(chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia                  
acuta), 492M (chemioterapia associata a diagnosi secondaria di                  
leucemia):                                                                      
- casi con 1 solo accesso: tariffa forfettaria omnicomprensiva di               
Lire 234.000 pari a Euro 120,8509                                               
- casi con numero di accessi compreso fra 2 e 7: 80% della tariffa              
massima prevista per i ricoveri ordinari con durata di degenza                  
superiore a 1 giorno                                                            
- casi con numero di accessi superiore a 7: 100% della tariffa                  
massima prevista per i ricoveri ordinari con durata di degenza                  
superiore a 1 giorno;                                                           
b.2.4) per i DRG 65M, 134M, 183M, 294M, 321M, 326M, 332M, 369M e                
467M, indipendentemente dal numero degli accessi:                               
- tariffa forfettaria omnicomprensiva di Lire 200.000 pari a Euro               
103,2914;                                                                       
b.2.5) per i DRGs 124M (malattie cardiovascolari no IMA, con                    
cateterismo cardiaco e diagnosi complicata), 125M (idem con                     
cateterismo cardiaco e senza diagnosi complicata) e 323 M (calcolosi            
urinaria con CC e/o litotrissia mediante ultrasuoni), per                       
quest'ultimo nei soli casi nei quali sia riportato il codice di                 
procedura 98.51, indipendentemente dal numero degli accessi:                    
80% della tariffa prevista per i ricoveri ordinari con durata di                
degenza superiore ad 1 giorno.                                                  
c) Neonato sano dimesso dal nido                                                
c.1) Per i neonati (nati presso la stessa struttura e ospitati e                
dimessi dal nido - codice 31), indipendentemente dall'attribuzione al           
DRG:                                                                            
tariffa massima Lire 600.000 pari a Euro 309,8741                               
c.2) Nessuna tariffa per il neonato ospitato al nido alla nascita e             
dimesso dal nido perche' trasferito ad altro presidio entro 0/1                 
giorno dalla nascita.                                                           
c.3) Nessuna tariffa per il neonato ospitato al nido, di una                    
struttura diversa da quella presso la quale e' nato o della stessa              
struttura ma in una fase successiva alla dimissione, per mantenerlo             
vicino alla madre che sia stata trasferita ad una struttura diversa             
rispetto a quella nella quale ha avuto luogo il parto o sia stata               
nuovamente ricoverata presso la stessa struttura in una fase                    
successiva.                                                                     
d) Per i DRG 232, 370, 371, 372, 373, 374 e 375 si applicano i pesi             
cosi' come rideterminati dalla deliberazione della Giunta regionale             
n. 1159 del 20 luglio 1998, come da Allegato n. 3 al presente                   
provvedimento.                                                                  
e) Ricoveri in regime ordinario con durata di degenza superiore ai              
valori soglia                                                                   
La relativa remunerazione complessiva massima e' ricavata dalla somma           
fra la tariffa DRG/specifica ed il prodotto fra le giornate di                  
degenza oltre il valore soglia e la tariffa "pro die" DRG specifica             
(Allegati n. 2 e n. 3).                                                         
f) Ricoveri in regime ordinario di 1 giornata per pazienti trasferiti           
ad altro istituto o deceduti                                                    
La tariffa da applicare e' pari al doppio della tariffa DRG specifica           
di cui agli Allegati n. 2 e n. 3 (colonna trasferito/deceduto 1g).              
g) Assistenza psichiatrica relativamente a ricoveri in reparti di               
diagnosi e cura di ospedali per acuti                                           
- Tariffa pro die per ricoveri ordinari: Lire 350.000 pari a Euro               
180,7599                                                                        
- tariffa per accesso ricoveri in day-hospital: 80% della tariffa per           
ricoveri ordinari.                                                              
h) Ricoveri in reparti di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie             
(Cod. 28, 56, 60, 75)                                                           
Tariffe massime come da Allegato n. 6. Per i ricoveri ordinari di               
pazienti dimessi da reparti di riabilitazione o lungodegenza                    
post-acuzie la remunerazione massima complessiva e' ricavata dalla              
somma fra la tariffa DRG/specifica relativa ad una eventuale fase del           
ricovero trascorsa in un reparto diverso da quelli di cui ai codici             
di disciplina 28-56-60-75 e il prodotto fra il numero delle giornate            
trascorse in reparti di cui ai codici di disciplina 28-56-60-75 e la            
valorizzazione pro die specifica per tipo di reparto ed MDC, ovvero             
DRG, come specificato nell'Allegato n. 6.                                       
L'Allegato n. 6 riporta inoltre i valori soglia in giorni della                 
durata di degenza, oltre i quali deve essere praticato un                       
abbattimento del 40% della tariffa giornaliera fino ad un limite                
minimo di valorizzazione della giornata di degenza stessa di Lire               
214.000 pari a Euro 110,5218.                                                   
Per i ricoveri in day-hospital la remunerazione massima complessiva             
deriva dal prodotto del numero degli accessi per la tariffa pro die             
specifica per disciplina, MDC ovvero DRG, e tipo di day-hospital                
(cicli di 3 o meno accessi ovvero cicli di almeno 4 accessi)                    
riportata in Allegato n. 6.                                                     
Le tariffe succitate valgono anche per le strutture di riabilitazione           
ex articolo 26 per la attivita' svolta all'interno dei piani                    
aziendali per l'attuazione della rete integrata socio-sanitaria                 
destinata alla riabilitazione e alla lungodegenza                               
post-acuzie/riabilitazione estensiva previsti dall'emanando piano               
delle attivita' di riabilitazione nella regione Emilia-Romagna.                 
h) Prelievi di organi e trapianti                                               
Tariffe massime di cui all'Allegato n. 7.                                       
i) Ricoveri ripetuti                                                            
Per i ricoveri ordinari successivi di uno stesso paziente, di durata            
superiore a un giorno, effettuati entro 30 giorni dal primo ricovero,           
nello stesso stabilimento, classificati nella stessa categoria di               
diagnosi principale (MDC) le tariffe sono ridotte come di seguito               
specificato:                                                                    
i.1) intervallo temporale 2-7 giorni, esclusi i ricoveri effettuati             
nella giornata di lunedi' dopo una dimissione avvenuta il sabato o il           
venerdi' precedente, abbattimento del 50% della corrispondente                  
tariffa;                                                                        
i.2) intervallo temporale 8-30 giorni - abbattimento tariffario del             
20% della corrispondente tariffa; tali abbattimenti tengono conto dei           
ridotti costi per procedure diagnostiche in pazienti gia' noti                  
clinicamente ed hanno l'obiettivo di disincentivare comportamenti               
opportunistici di artificioso frazionamento degli episodi di                    
ricovero;                                                                       
i.3) i ricoveri ripetuti con intervallo temporale 0-1, che                      
comprendono anche le riammissioni nella giornata di lunedi' dopo                
dimissione nelle giornate di venerdi' o sabato, non sono ricompresi             
fra quelli oggetto di abbattimenti tariffari in quanto dall'1 gennaio           
1999 essi sono oggetto di controllo obbligatorio interno, con                   
validazione a livello regionale, finalizzato ad evidenziare i casi              
nei quali si sia verificata una frammentazione dell'episodio di                 
ricovero, per i quali l'importo relativo ad uno dei due episodi deve            
essere annullato;                                                               
i.4) fatti salvi i casi in cui, a seguito di attivita' di controllo             
interna o esterna i singoli episodi di ricovero ripetuto si                     
dimostrino essere legati a fenomeni di frammentazione o siano                   
ricoveri attribuiti a DRG di tipo medico aventi natura di ricovero              
per accertamenti preoperatori, vengono esclusi dagli abbattimenti di            
cui ai punti i.1) e i.2) le seguenti categorie di ricoveri:                     
- ricoveri di pazienti neoplastici (diagnosi principale codificata              
con i codici compresi fra il codice 140 e il codice 208.9 o compresi            
fra il codice 230 e il codice 239.9 o codificate con i codici V58.0 o           
V58.1)                                                                          
- ricoveri attribuiti ai DRG 488, 489 o 490                                     
- casi in cui il ricovero successivo sia stato attribuito ad un DRG             
di tipo chirurgico avente peso relativo superiore o uguale a 2 (vedi            
colonna "peso" Allegati n. 2 e n. 3).                                           
l) Arrotondamenti                                                               
Tutti gli importi che si originano a seguito degli abbattimenti di              
cui ai punti precedenti devono essere arrotondati al migliaio                   
seguendo le regole degli arrotondamenti aritmetici (arrotondamento al           
migliaio superiore per centinaia uguali o superiori a 5, idem per le            
decine).                                                                        
Considerato che, come previsto anche dalla Circolare del Ministero              
della Sanita' di prot. n. 100/SCPS/16678 dell'11 novembre 1996,                 
spetta alla Regione e alle Aziende Unita' sanitarie locali acquirenti           
predisporre gli appropriati sistemi di controllo esterno                        
relativamente al comportamento degli erogatori pubblici e privati ed            
alla corretta osservanza delle regole degli scambi, ivi compresa la             
garanzia di adeguati livelli di qualita' di assistenza erogata, oltre           
che il controllo interno da parte dei singoli erogatori;                        
preso atto che presso la Direzione generale Sanita' e' funzionante il           
gruppo di lavoro costituito con determinazione n. 4678 del 7/5/1998 a           
norma dell'art. 13 della L.R. n. 44 del 18 agosto 1984 e successive             
modificazioni per le funzioni di controllo sui dati delle schede                
nosologiche individuali e sulla mobilita' sanitaria;                            
ritenuto che i controlli sui comportamenti dei produttori pubblici e            
privati dovranno effettuarsi secondo i principi sviluppati dal gruppo           
di lavoro di cui sopra e contenuti nell'Allegato n. 8;                          
ritenuto di specificare che l'attivita' di controllo esterno                    
regionale e locale potra' tradursi anche nella modifica degli effetti           
economici dei ricoveri oggetto dei controlli fino all'eventuale                 
azzeramento degli effetti stessi;                                               
dato atto del parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica              
della presente deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio             
Presidi ospedalieri, dott. Sergio Venturi, ai sensi dell'art. 4,                
comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione di            
Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                                     
dato atto del parere favorevole in ordine alla legittimita' della               
presente deliberazione espresso dal Direttore generale alla Sanita',            
dott. Tiziano Carradori, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della               
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione di Giunta                    
regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                                            
acquisito il parere della Commissione consiliare "Sicurezza sociale"            
espresso nella seduta del 13 maggio 1999;                                       
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare per il biennio 1999/2000 la classificazione in fascia           
A o B o C degli stabilimenti ospedalieri delle Aziende Sanitarie                
della Regione Emilia-Romagna, come da tabelle di cui all'Allegato n.            
1 che forma parte integrante del presente provvedimento;                        
2) di fissare provvisoriamente le tariffe per i ricoveri oggetto di             
mobilita' interregionale in quelle individuate dalla deliberazione di           
Giunta regionale 1159/98, con riserva di rideterminazione delle                 
tariffe stesse sulla base delle indicazioni che saranno emanate dal             
competente Ministero, questo in relazione al fatto che il presente              
atto ha contenuti che, soprattutto per quanto concerne gli                      
abbattimenti tariffari, sono stati sviluppati sulla base delle                  
specificita' regionali;                                                         
3) di determinare le tariffe massime per le prestazioni ospedaliere             
di ricovero per acuti di cittadini residenti in regione                         
Emilia-Romagna riferite a ciascuna fascia di classificazione degli              
stabilimenti ospedalieri, fasce individuate come da Allegato n. 1,              
quali risultano dagli Allegati contraddistinti dai numeri 2, 2bis, 3,           
3 bis, 4, 4bis, 5, 6, 6bis pure essi parte integrante del presente              
provvedimento, concernenti:                                                     
- l'Allegato n. 2, le tariffe in Lire relative ai DRGs di alta                  
complessita';                                                                   
- l'Allegato n. 2bis, le tariffe in Euro relative ai DRGs di alta               
complessita';                                                                   
- l'Allegato n. 3, le tariffe in Lire dei DRGs non di alta                      
complessita';                                                                   
- l'Allegato n. 3bis, le tariffe in Euro dei DRGs non di alta                   
complessita';                                                                   
- l'Allegato n. 4, le tariffe in Lire relative ai ricoveri in regime            
di day-hospital;                                                                
- l'Allegato n. 4bis, le tariffe in Euro relative ai ricoveri in                
regime di day-hospital;                                                         
- l'Allegato n. 5, gli importi, le modalita' di codifica e i centri             
che possono beneficiare della remunerazione aggiuntiva per gli                  
impianti di determinate protesi;                                                
- l'Allegato n. 6, le tariffe in Lire relative alla attivita' di                
riabilitazione intensiva e di lungodegenza post-acuzie;                         
- l'Allegato n. 6bis, le tariffe in Euro relative alla attivita' di             
riabilitazione intensiva e di lungodegenza post-acuzie;                         
- l'Allegato n. 7, le tariffe relative ai prelievi, ai trapianti e al           
trasporto degli organi prelevati da cadavere e conseguenti modalita'            
di addebito;                                                                    
4) di prevedere gli abbattimenti tariffari per i ricoveri ripetuti              
cosi' come esplicitato al punto i) delle premesse;                              
5) di stabilire che le tariffe cosi' come determinate al precedente             
punto 3) devono intendersi comprensive dei pasti consumati                      
dall'accompagnatore del minore degli anni 12 o del soggetto portatore           
di handicap ai sensi della Legge 104/92;                                        
6) di fissare, con le precisazioni di cui in premessa, in Lire                  
600.000 pari a Euro 309,8741 la tariffa massima per il neonato sano             
ospitato e dimesso dal nido, per il quale deve essere                           
obbligatoriamente compilata la scheda di dimissione;                            
7) di fissare in Lire 350.000 pro die pari a Euro 180,7599 la tariffa           
per l'assistenza psichiatrica, relativamente a ricoveri ordinari in             
reparti di diagnosi e cura di stabilimenti ospedalieri per acuti. Per           
i ricoveri in day-hospital la tariffa per ogni accesso e' fissata               
all'80% di quella prevista per i ricoveri ordinari;                             
8) di stabilire che le tariffe cosi' come sopra determinate e                   
fissate, trovino applicazione a decorrere dall'1 gennaio 1999,                  
significando che dalla stessa data le proprie precedenti                        
deliberazioni n. 1887 del 22 ottobre 1997, n. 1159 del 20 luglio 1998           
e 2585/98 non trovano piu' applicazione relativamente alle                      
prestazioni di ricovero previste nel presente provvedimento;                    
9) di darsi atto che le tariffe stesse sono da considerarsi come                
valori massimi di riferimento e, come tali, soggette a negoziazione             
fra soggetto produttore e Azienda Unita' sanitaria locale                       
territoriale di competenza;                                                     
10) di prevedere che gli incrementi tariffari contenuti nel presente            
provvedimento e relativi in particolare al valore del punto DRG, ai             
ricoveri durante i quali siano state impiantate le protesi di cui al            
punto a.3) delle premesse, alla attivita' dei reparti di                        
riabilitazione e lungodegenza post-acuzie, siano riconosciuti solo              
nei casi in cui si sia provveduto alla contrattazione richiamata in             
premessa;                                                                       
11) di disporre che sulla base della normativa nazionale di                     
riferimento e della presente deliberazione, i cui contenuti sono da             
ritenersi validi per tutti i produttori pubblici e privati                      
accreditati, dovranno essere rivisti gli accordi contrattuali di cui            
alle deliberazioni nn. 2001/96, 1356/97, 2557/97, 1600/98;                      
12) di confermare i contenuti e le tariffe stabilite con precedente             
deliberazione n. 86 del 10 febbraio 1998 relativamente e                        
limitatamente a:                                                                
DRG 458C (ustioni non estese con trapianto di pelle), con tariffa               
determinata in Lire 42.592.000 dalla stessa deliberazione n. 86,                
riferita alla attivita' dei Centri grandi ustionati (codice                     
disciplina 47);                                                                 
13) di stabilire altresi' che le Aziende Sanitarie debbano sviluppare           
sistemi di controllo dei volumi di produzione e dei costi, al fine di           
perseguire il contenimento della spesa sanitaria per i ricoveri                 
ospedalieri e l'equilibrio economico di gestione;                               
14) di dare atto che la Regione esercitera' le funzioni di controllo            
sulla base dei criteri definiti come dall'Allegato n. 8 che forma               
parte integrante del presente provvedimento;                                    
15) di rinviare a successiva separata determinazione i provvedimenti            
di competenza in applicazione delle disposizioni di cui al DLgs 29              
aprile 1998, n. 124, concernente la ridefinizione del sistema di                
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime                
delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della Legge 27                 
dicembre 1997, n. 449.                                                          
(seguono Allegati)                                                              

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