REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 1999, n. 794

L.R. 24/98, art. 5 - Riparto dei finanziamenti di cui all'art. 19, comma 1, lett. c), della Legge 61/98 fra i Comuni interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996 per la concessione di contributi ai soggetti proprietari di immobili gravemente danneggiati *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- l'art. 19 della Legge 30 marzo 1998, n. 61, che dispone interventi            
urgenti nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli            
eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996;                                        
- in particolare il comma 1, lettera c) del predetto articolo, con il           
quale si dispone che la Regione puo' provvedere ad assegnare ai                 
proprietari di immobili privati, anche destinati ad attivita'                   
produttive, gravemente danneggiati, contributi fino al 75% del costo            
della riparazione, compreso il miglioramento sismico, con priorita'             
per le abitazioni principali che risultino totalmente o parzialmente            
inagibili;                                                                      
considerato che in base al comma 3 del medesimo articolo, i                     
contributi sono concessi nel limite di Lire 40.000.000.000 (pari a              
Euro 20.658.275,96) per gli interventi di cui sopra;                            
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- l'art. 5 della L.R. 3 luglio 1998, n. 24, che disciplina la                   
concessione dei contributi di cui sopra agli immobili localizzati nei           
Comuni di cui all'art. 1 dell'Ordinanza ministeriale 2475/96 e                  
rimanda ad una successiva delibera di Giunta regionale la                       
determinazione delle tipologie di grave danno per le quali possono              
essere richiesti i contributi suddetti;                                         
- la L.R. 9 ottobre 1998, n. 33;                                                
- la delibera di Giunta regionale n. 1147 del 13/7/1998, esecutiva              
nei modi di legge, con la quale sono state determinate le tipologie             
di grave danno ed emanate disposizioni per la certificazione dei                
danni tramite perizia giurata;                                                  
- la delibera di Giunta regionale n. 283 del 10 marzo 1999, esecutiva           
nei modi di legge, con la quale sono state approvate le prescrizioni            
tecniche e i parametri di costo per gli interventi di riparazione con           
miglioramento sismico ed e' stato fissato al 15 aprile 1999 il                  
termine entro il quale i Comuni dovevano trasmettere alla Regione               
l'elenco dei soggetti richiedenti, aventi titolo ai sensi dell'art. 8           
della L.R. 24/98;                                                               
considerato che l'art. 8 della citata legge regionale stabilisce le             
modalita' di concessione ed erogazione dei contributi rimandando alla           
Giunta regionale il compito di ripartire i finanziamenti ai Comuni in           
relazione al fabbisogno indicato e alle priorita' stabilite;                    
rilevato che i Comuni di cui all'art. 1 dell'Ordinanza ministeriale             
2475/96 hanno sottoposto alla Regione gli elenchi dei soggetti aventi           
titolo a richiedere il contributo, regolarmente approvati con                   
delibera di Giunta comunale, in base alle modalita' di cui al                   
suddetto art. 8;                                                                
preso atto che l'importo totale dei contributi richiesti dai privati            
e accertati singolarmente dai Comuni come determinazione della minor            
somma fra il costo dell'intervento, quale risulta dal computo metrico           
estimativo al lordo dell'IVA e degli oneri tecnici, e il costo                  
convenzionale determinato in relazione ai parametri di cui alla                 
delibera della Giunta regionale 283/99, e calcolato al 75% ammonta a            
Lire 38.921.305.072 (pari a Euro 20.101.176,53);                                
ritenuto pertanto:                                                              
- di poter effettuare il riparto dei finanziamenti senza dover                  
ricorrere ai criteri di priorita' di cui all'art. 7 della L.R. 24/98;           
- di conseguenza di adottare, ai fini del riparto suddetto, gli                 
elenchi deliberati dai Comuni e debitamente ordinati nella tabella di           
cui all'Allegato "A", che fa parte integrante della presente                    
deliberazione;                                                                  
dato atto che l'art. 14 della L.R. 24/98 apporta le necessarie                  
variazioni al bilancio regionale, prevedendo al Capitolo 48267                  
"Contributi ai proprietari di immobili privati anche destinati ad               
attivita' produttive, gravemente danneggiati dagli eventi sismici del           
1996 (art. 19, comma 1, lettera c), Legge 30/3/1998, n. 61) - Mezzi             
statali", uno stanziamento di competenza e di cassa di Lire                     
40.000.000.000 (pari a Euro 20.658.275,96);                                     
vista la L.R. n. 6 del 28 aprile 1999 ed in particolare l'allegata              
Tabella H);                                                                     
ritenuto che ricorrono gli elementi di cui all'art. 57, secondo comma           
della L.R. 31/77 e successive modificazioni e che pertanto l'impegno            
di spesa possa essere assunto con il presente atto a termine di                 
quanto previsto al punto 5.1.1.1 del dispositivo della deliberazione            
2541/95;                                                                        
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale                         
Programmazione e Pianificazione urbanistica, dott. Roberto Raffaelli,           
in merito alla legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4,            
sesto comma, della L.R. 41/92 e della deliberazione della Giunta                
regionale 2541/95;                                                              
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Programmi edilizi, arch. Piero Orlandi, in merito alla regolarita'              
tecnica del presente atto, ai sensi del predetto articolo di legge e            
della sopracitata deliberazione;                                                
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Ragioneria e Credito, dott. Gianni Mantovani, in merito alla                    
regolarita' contabile del presente atto, ai sensi del predetto                  
articolo di legge e della sopracitata deliberazione;                            
su proposta dell'Assessore ai Programmi d'area - Qualita' edilizia -            
Sistemi informativi e telematici - Organizzazione;                              
a voti unanimi e palesi, delibera;                                              
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si           
intendono integralmente riportate, il riparto dei finanziamenti di              
cui all'art. 19, comma 1, lettera c), della Legge 61/98 fra i Comuni            
di cui all'art. 1 dell'Ordinanza ministeriale 2475/96, secondo lo               
schema di cui all'Allegato "A", che fa parte integrante della                   
presente deliberazione;                                                         
2) di assegnare e concedere a ciascuno dei Comuni elencati le                   
disponibilita' finanziarie rilevabili nello schema suddetto, come               
somma degli importi relativi alle singole unita' immobiliari,                   
calcolati al 75% del costo di riparazione e miglioramento sismico,              
comprensivi di IVA e spese tecniche, per un totale complessivo di               
Lire 38.921.305.072 (pari ad Euro 20.101.176,53);                               
3) di impegnare la somma di Lire 38.921.305.072 (pari ad Euro                   
20.101.176,53) registrata al n. 2002 di impegno sul Capitolo 48267              
"Contributi ai proprietari di immobili privati anche destinati ad               
attivita' produttive, gravemente danneggiati dagli eventi sismici del           
1996 (art. 19, comma 1, lettera c), Legge 30/3/1998, n. 61) - Mezzi             
statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1999, che presenta            
la necessaria disponibilita';                                                   
4) di dare atto che, ad esecutivita' della presente deliberazione, il           
Responsabile del Servizio regionale competente provvedera', con                 
proprio atto formale, ai sensi degli artt. 61 e 62 della L.R. 31/77             
come sostituita dagli artt. 14 e 15 della L.R. 40/94 e dei punti 5.2            
e 5.3 del dispositivo della deliberazione 2541/95, alla liquidazione            
ed emissione della richiesta del titolo di pagamento in un'unica                
soluzione di quanto assegnato a ciascun Comune;                                 
5) di dare mandato ai Comuni, in attuazione dell'art. 8, comma 3,               
della L.R. 24/98, di effettuare, tramite i nuclei di valutazione                
integrati dai tecnici nominati dalla Regione, gli opportuni                     
approfondimenti tecnico-amministrativi sulle pratiche presentate dai            
privati, verificando la corretta applicazione delle prescrizioni                
tecniche e parametri approvate con delibera di Giunta regionale n.              
283 del 10 marzo 1999 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della                 
Regione Emilia-Romagna n. 60 del 10 maggio 1999, e richiedendo ove              
necessario le opportune integrazioni anche ai fini del rispetto del             
punto 2 dell'Allegato "B" alla delibera di Giunta regionale n. 1147             
del 13 luglio 1998;                                                             
6) di stabilire il termine ordinatorio di 180 giorni dalla data di              
pubblicazione della presente deliberazione, entro il quale i Comuni,            
effettuato l'esame tecnico-amministrativo, emanano il provvedimento             
di concessione dei contributi ai privati;7) di richiedere ai Comuni             
medesimi una rendicontazione semestrale della spesa erogata ai                  
privati, con le modalita' di cui al comma 5 del citato art. 8 della             
L.R. 24/98, a valere sulle disponibilita' assegnate con il presente             
atto, fino alla definitiva trasmissione dell'elenco consuntivo di cui           
al comma 7 del medesimo articolo;                                               
8) di disporre della somma che residua dal presente riparto nel Cap.            
48267 del bilancio regionale, decorso il termine di cui al precedente           
punto 6) e una volta rendicontate le economie di spesa sul programma            
di riparto nel rispetto della normativa contabile, per destinarle ai            
sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale, ad interventi                
pubblici connessi agli eventi stessi o per far fronte a situazioni di           
riconosciuto rischio idrogeologico e sismico;                                   
9) di dare atto che, per quanto non espressamente previsto nel                  
presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni indicate nella              
L.R. 24/98 e successive modificazioni;                                          
10) di pubblicare il presente atto nel Bollettino della Regione                 
Emilia-Romagna.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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