DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 1999, n. 794
L.R. 24/98, art. 5 - Riparto dei finanziamenti di cui all'art. 19, comma 1, lett. c), della Legge 61/98 fra i Comuni interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996 per la concessione di contributi ai soggetti proprietari di immobili gravemente danneggiati *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 19 della Legge 30 marzo 1998, n. 61, che dispone interventi
urgenti nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli
eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996;
- in particolare il comma 1, lettera c) del predetto articolo, con il
quale si dispone che la Regione puo' provvedere ad assegnare ai
proprietari di immobili privati, anche destinati ad attivita'
produttive, gravemente danneggiati, contributi fino al 75% del costo
della riparazione, compreso il miglioramento sismico, con priorita'
per le abitazioni principali che risultino totalmente o parzialmente
inagibili;
considerato che in base al comma 3 del medesimo articolo, i
contributi sono concessi nel limite di Lire 40.000.000.000 (pari a
Euro 20.658.275,96) per gli interventi di cui sopra;
visti:
- l'art. 5 della L.R. 3 luglio 1998, n. 24, che disciplina la
concessione dei contributi di cui sopra agli immobili localizzati nei
Comuni di cui all'art. 1 dell'Ordinanza ministeriale 2475/96 e
rimanda ad una successiva delibera di Giunta regionale la
determinazione delle tipologie di grave danno per le quali possono
essere richiesti i contributi suddetti;
- la L.R. 9 ottobre 1998, n. 33;
- la delibera di Giunta regionale n. 1147 del 13/7/1998, esecutiva
nei modi di legge, con la quale sono state determinate le tipologie
di grave danno ed emanate disposizioni per la certificazione dei
danni tramite perizia giurata;
- la delibera di Giunta regionale n. 283 del 10 marzo 1999, esecutiva
nei modi di legge, con la quale sono state approvate le prescrizioni
tecniche e i parametri di costo per gli interventi di riparazione con
miglioramento sismico ed e' stato fissato al 15 aprile 1999 il
termine entro il quale i Comuni dovevano trasmettere alla Regione
l'elenco dei soggetti richiedenti, aventi titolo ai sensi dell'art. 8
della L.R. 24/98;
considerato che l'art. 8 della citata legge regionale stabilisce le
modalita' di concessione ed erogazione dei contributi rimandando alla
Giunta regionale il compito di ripartire i finanziamenti ai Comuni in
relazione al fabbisogno indicato e alle priorita' stabilite;
rilevato che i Comuni di cui all'art. 1 dell'Ordinanza ministeriale
2475/96 hanno sottoposto alla Regione gli elenchi dei soggetti aventi
titolo a richiedere il contributo, regolarmente approvati con
delibera di Giunta comunale, in base alle modalita' di cui al
suddetto art. 8;
preso atto che l'importo totale dei contributi richiesti dai privati
e accertati singolarmente dai Comuni come determinazione della minor
somma fra il costo dell'intervento, quale risulta dal computo metrico
estimativo al lordo dell'IVA e degli oneri tecnici, e il costo
convenzionale determinato in relazione ai parametri di cui alla
delibera della Giunta regionale 283/99, e calcolato al 75% ammonta a
Lire 38.921.305.072 (pari a Euro 20.101.176,53);
ritenuto pertanto:
- di poter effettuare il riparto dei finanziamenti senza dover
ricorrere ai criteri di priorita' di cui all'art. 7 della L.R. 24/98;
- di conseguenza di adottare, ai fini del riparto suddetto, gli
elenchi deliberati dai Comuni e debitamente ordinati nella tabella di
cui all'Allegato "A", che fa parte integrante della presente
deliberazione;
dato atto che l'art. 14 della L.R. 24/98 apporta le necessarie
variazioni al bilancio regionale, prevedendo al Capitolo 48267
"Contributi ai proprietari di immobili privati anche destinati ad
attivita' produttive, gravemente danneggiati dagli eventi sismici del
1996 (art. 19, comma 1, lettera c), Legge 30/3/1998, n. 61) - Mezzi
statali", uno stanziamento di competenza e di cassa di Lire
40.000.000.000 (pari a Euro 20.658.275,96);
vista la L.R. n. 6 del 28 aprile 1999 ed in particolare l'allegata
Tabella H);
ritenuto che ricorrono gli elementi di cui all'art. 57, secondo comma
della L.R. 31/77 e successive modificazioni e che pertanto l'impegno
di spesa possa essere assunto con il presente atto a termine di
quanto previsto al punto 5.1.1.1 del dispositivo della deliberazione
2541/95;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale
Programmazione e Pianificazione urbanistica, dott. Roberto Raffaelli,
in merito alla legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma, della L.R. 41/92 e della deliberazione della Giunta
regionale 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Programmi edilizi, arch. Piero Orlandi, in merito alla regolarita'
tecnica del presente atto, ai sensi del predetto articolo di legge e
della sopracitata deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Ragioneria e Credito, dott. Gianni Mantovani, in merito alla
regolarita' contabile del presente atto, ai sensi del predetto
articolo di legge e della sopracitata deliberazione;
su proposta dell'Assessore ai Programmi d'area - Qualita' edilizia -
Sistemi informativi e telematici - Organizzazione;
a voti unanimi e palesi, delibera;
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate, il riparto dei finanziamenti di
cui all'art. 19, comma 1, lettera c), della Legge 61/98 fra i Comuni
di cui all'art. 1 dell'Ordinanza ministeriale 2475/96, secondo lo
schema di cui all'Allegato "A", che fa parte integrante della
presente deliberazione;
2) di assegnare e concedere a ciascuno dei Comuni elencati le
disponibilita' finanziarie rilevabili nello schema suddetto, come
somma degli importi relativi alle singole unita' immobiliari,
calcolati al 75% del costo di riparazione e miglioramento sismico,
comprensivi di IVA e spese tecniche, per un totale complessivo di
Lire 38.921.305.072 (pari ad Euro 20.101.176,53);
3) di impegnare la somma di Lire 38.921.305.072 (pari ad Euro
20.101.176,53) registrata al n. 2002 di impegno sul Capitolo 48267
"Contributi ai proprietari di immobili privati anche destinati ad
attivita' produttive, gravemente danneggiati dagli eventi sismici del
1996 (art. 19, comma 1, lettera c), Legge 30/3/1998, n. 61) - Mezzi
statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1999, che presenta
la necessaria disponibilita';
4) di dare atto che, ad esecutivita' della presente deliberazione, il
Responsabile del Servizio regionale competente provvedera', con
proprio atto formale, ai sensi degli artt. 61 e 62 della L.R. 31/77
come sostituita dagli artt. 14 e 15 della L.R. 40/94 e dei punti 5.2
e 5.3 del dispositivo della deliberazione 2541/95, alla liquidazione
ed emissione della richiesta del titolo di pagamento in un'unica
soluzione di quanto assegnato a ciascun Comune;
5) di dare mandato ai Comuni, in attuazione dell'art. 8, comma 3,
della L.R. 24/98, di effettuare, tramite i nuclei di valutazione
integrati dai tecnici nominati dalla Regione, gli opportuni
approfondimenti tecnico-amministrativi sulle pratiche presentate dai
privati, verificando la corretta applicazione delle prescrizioni
tecniche e parametri approvate con delibera di Giunta regionale n.
283 del 10 marzo 1999 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 60 del 10 maggio 1999, e richiedendo ove
necessario le opportune integrazioni anche ai fini del rispetto del
punto 2 dell'Allegato "B" alla delibera di Giunta regionale n. 1147
del 13 luglio 1998;
6) di stabilire il termine ordinatorio di 180 giorni dalla data di
pubblicazione della presente deliberazione, entro il quale i Comuni,
effettuato l'esame tecnico-amministrativo, emanano il provvedimento
di concessione dei contributi ai privati;7) di richiedere ai Comuni
medesimi una rendicontazione semestrale della spesa erogata ai
privati, con le modalita' di cui al comma 5 del citato art. 8 della
L.R. 24/98, a valere sulle disponibilita' assegnate con il presente
atto, fino alla definitiva trasmissione dell'elenco consuntivo di cui
al comma 7 del medesimo articolo;
8) di disporre della somma che residua dal presente riparto nel Cap.
48267 del bilancio regionale, decorso il termine di cui al precedente
punto 6) e una volta rendicontate le economie di spesa sul programma
di riparto nel rispetto della normativa contabile, per destinarle ai
sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale, ad interventi
pubblici connessi agli eventi stessi o per far fronte a situazioni di
riconosciuto rischio idrogeologico e sismico;
9) di dare atto che, per quanto non espressamente previsto nel
presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni indicate nella
L.R. 24/98 e successive modificazioni;
10) di pubblicare il presente atto nel Bollettino della Regione
Emilia-Romagna.