DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE TRASPORTI E SISTEMI DI MOBILITA' 19 maggio 1999, n. 3942
Nuova disciplina dei trasporti eccezionali. Circolare applicativa degli artt. 172, 173, 174, 175 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e approvazione dell'aggiornamento delle Norme pratiche di attuazione *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis) determina:
di adottare, per le motivazioni indicate in premessa, la presente
Circolare applicativa della nuova disciplina contenuta nella Sezione
II, Capo VII del Titolo VI della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 intitolata
"Semplificazione in materia di trasporti eccezionali" relativa alle
funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni
ai trasporti eccezionali, parte integrante del presente atto
(Allegato 1);
di recepire ed approvare le "Norme pratiche di attuazione" nel testo
aggiornato, allegato parte integrante del presente atto (Allegato 2).
Di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna la presente determinazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Renzo Gorini
ALLEGATO 1
CIRCOLARE APPLICATIVA
Premessa
Con la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del Sistema regionale e
locale", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna del 26 aprile 1999, n. 52, e' stata abrogata la L.R. 4
giugno 1986, n. 17 recante "Norme in materia di circolazione dei
trasporti e dei veicoli eccezionali . . ." con la quale era stata
delegata l'attivita' amministrativa concernente il rilascio delle
autorizzazioni ai trasporti eccezionali alle Province ed ai Comuni
con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e si e' proceduto
all'approvazione della nuova disciplina.
La nuova disciplina, contenuta negli artt. 172, 173, 174 e 175 della
Sezione II "Semplificazione in materia di trasporti eccezionali" del
Capo VII "Trasporti", Titolo VI della L.R. 21 aprile 1999, n. 3,
oltre a recepire le indicazioni del DLgs 30 aprile 1992, n. 285
"Nuovo codice della strada" e del DPR 16 dicembre 1992, n. 495
"Regolamento di attuazione" e successive modificazioni, contiene
alcune significative innovazioni di seguito illustrate.
Individuazione dei soggetti delegati (art. 172, comma I)
La prima innovazione riguarda il numero degli Enti delegati che
passano dai precedenti ventidue (Province e Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti) alle sole nove Province della regione
Emilia-Romagna. Tale impegno delle Province e' volto alla riduzione
del numero dei soggetti di riferimento per gli operatori del settore
e allo sviluppo di strutture piu' organizzate e in grado di operare
in stretta collaborazione.
Definizione degli ambiti di competenza delle Province e modalita' di
rilascio delle autorizzazioni (art. 172, commi Il e III)
La seconda innovazione riguarda gli ambiti di competenza delle
Province. Ogni Provincia, infatti, rilascera' le autorizzazioni per
le sole ditte con la sede legale nella propria circoscrizione
territoriale.
Questa scelta e' volta a definire un rapporto diretto tra gli Uffici
provinciali competenti e il sistema produttivo di settore di ogni
Provincia, oltre a consentire agli stessi Uffici provinciali una
migliore programmazione delle attivita' sulla base di carichi di
lavoro piu' definiti.
Rimangono invece inalterate le modalita' di rilascio delle
autorizzazioni nel caso in cui la sede legale della ditta sia situata
all'esterno del territorio regionale. In questo caso infatti
l'autorizzazione sara' sempre rilasciata dalla Provincia nella quale
e' ubicato il cantiere servito dal veicolo oppure, nei casi di solo
transito, dalla prima Provincia attraversata dallo stesso.
La terza innovazione riguarda la competenza di ogni Provincia a
rilasciare l'autorizzazione per l'intero territorio regionale con
riferimento all'"Elenco delle strade percorribili" (art. 174, comma
I) o previo nullaosta dell'Ente proprietario per le strade non
contenute in tale Elenco.
In questo modo le ditte potranno richiedere l'autorizzazione alla
Provincia di competenza (cioe' a quella nel cui territorio ha sede
legale la ditta stessa) la quale, quando necessario, chiedera'
direttamente il nullaosta all'Ente proprietario delle strade
interessate dal trasporto anche oltre la propria circoscrizione
territoriale, ossia alle altre Province e a tutti i Comuni del
territorio regionale.
Nelle more della realizzazione del Catasto (art. 174, comma I), la
Provincia che rilascia l'autorizzazione puo' chiedere il nullaosta al
Comune proprietario delle strade interessate dal trasporto anche
mediante le Province nel cui ambito territoriale e' compreso lo
stesso comune.
Commissione tecnico-amministrativa (art. 173, commi I e II)
Anche nella presente disciplina sono confermate sia la presenza che
le funzioni della Commissione tecnico-amministrativa al fine di
assicurare il coordinamento delle funzioni delegate. Solo la
composizione e' modificata prevedendo la partecipazione dei soli
funzionari designati dalle Province oltre al rappresentante regionale
in qualita' di Presidente, essendo variati i soggetti delegati.
Rimane confermata anche la possibilita' che alle riunioni della
Commissione possano partecipare, con funzione consultiva, i
rappresentanti dei Comuni, delle categorie di autotrasportatori e gli
altri soggetti interessati in relazione agli argomenti in
discussione.
Catasto delle strade percorribili (art. 174, comma I)
Un'altra conferma riguarda la necessita' di provvedere alla
realizzazione del Catasto delle strade percorribili, considerato uno
strumento fondamentale al fine di una gestione piu' efficiente di
tutto il sistema infrastrutturale viario.
A questo fine e' pertanto previsto che le Province, in collaborazione
con la Regione, provvedano alla redazione e all'aggiornamento di un
Catasto di tutte le strade regionali, provinciali e tra le comunali
di quelle particolarmente rilevanti al fine del rilascio delle
autorizzazioni.
Pubblicazione degli Elenchi delle strade percorribili (art. 174,
commi II e III)
L'ultima novita' riguarda la redazione e la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale regionale dell'Elenco delle strade percorribili
della regione Emilia-Romagna. Si tratta della raccolta sistematica
degli elenchi delle strade regionali, provinciali e comunali
percorribili dalle varie categorie di veicoli e suddivise per limiti
di peso e di larghezza.
Attualmente si tratta di circa 200 elenchi comprensivi delle strade
provinciali e comunali, non essendo a tutt'oggi esistente la rete
regionale.
A questo fine ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico
aggiornamento degli elenchi riguardanti la viabilita' del proprio
territorio mentre la Regione provvede alla pubblicazione, nel
Bollettino Ufficiale, dell'Elenco delle strade percorribili
costituito dall'insieme degli elenchi redatti dalle Province.
Questo Elenco costituisce l'unico riferimento per l'intera materia,
ha efficacia sino all'emanazione di un successivo Elenco ed e'
elemento essenziale nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni.
Le autorizzazioni, infatti, sono rilasciate con riferimento
all'Elenco pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale che
sostituisce tutti i precedenti elenchi allegati alle autorizzazioni
stesse.
L'Elenco dovra' essere acquistato una sola volta presso le Province
delegate e dovra' obbligatoriamente (come indicato, tra le altre
prescrizioni - ex art. 16 regolamento di attuazione -
nell'autorizzazione) essere conservato su ogni mezzo adibito al
trasporto.
L'introduzione dell'Elenco ha il duplice scopo di organizzare una
banca dati relativa all'intera rete viaria regionale, provinciale e
comunale, presupposto indispensabile per la realizzazione del Catasto
e, allo stesso tempo, di consentire una semplificazione nel rilascio
delle autorizzazioni (con particolare riguardo alle autorizzazioni
periodiche) con un sensibile risparmio temporale ed economico.
(segue Allegato 2)