REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 12 maggio 1999, n. 87

Richiesta di avviamento a selezione, in applicazione dell'art. 16 della Legge 56/87 e successive modifiche ed integrazioni, di 9 lavoratori per la copertura di posti vacanti nel ruolo del Consiglio regionale (proposta n. 88)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA                                                         
Richiamata la L.R. 4/8/1994, n. 31 recante "Riforma dell'impiego e              
dell'organizzazione regionale";                                                 
visto in particolare:                                                           
- l'art. 38 della citata L.R. 31/94 che prevede al comma 1)                     
l'istituzione dei due ruoli organici del Consiglio e della Giunta e             
al comma 5) la possibilita' di indire concorsi distinti per                     
particolari e specifiche esigenze connesse alla necessita' di                   
acquisire figure professionali proprie di uno solo dei due ruoli                
ovvero per soddisfare fabbisogni non contemporanei;                             
- l'art. 39, comma 1, della stessa legge che attribuisce all'Ufficio            
di Presidenza tutte le competenze in materia di personale, che la               
legge attribuisce alla Giunta o all'Assessore, per il personale                 
assegnato alle Strutture del Consiglio;                                         
richiamata la L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 concernente "Misure                    
straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale", e in              
particolare l'art. 3, comma 10, della legge stessa che disciplina le            
modalita' di copertura dei posti vacanti per i quali l'assunzione non           
avviene tramite concorso, stabilendo, altresi' che per i posti non              
coperti attraverso prova pratica selettiva fra i dipendenti                     
appartenenti alle qualifiche inferiori, si procede secondo quanto               
previsto alla lettera b) dell'art. 36 del DLgs 29/93 e successive               
modifiche ed integrazioni;                                                      
vista la L.R. 9 Aprile 1999, n. 2 recante "Poroga di alcune                     
disposizioni della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 concernente ôMisure               
straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale'";                  
atteso che:                                                                     
- con deliberazione di Giunta n. 1290 del 27 luglio 1998 si e'                  
provveduto ad indire una prova pratica di selezione interna per                 
l'accesso a 18 posti di V qualifica funzionale - profilo                        
professionale 5.4 "Collaboratore professionale addetto agli Organi              
istituzionali";                                                                 
- con determinazione dei Direttore generale n. 97 del 15 aprile 1999,           
giusta la deliberazione della Giunta regionale 15/99 recante "Prova             
pratica di selezione interna a 18 posti nella V qualifica funzionale            
- profilo professionale 5.4 ôCollaboratore professionale addetto agli           
Organi istituzionali'. Approvazione graduatoria idonei e                        
dichiarazione vincitori", si e' provveduto a stipulare apposito                 
contratto individuale di lavoro a copertura di 9 posti dei 18 banditi           
con la su citata deliberazione di Giunta 1290/98;                               
- occorre, quindi, provvedere alla copertura dei restanti 9 posti               
attraverso selezione di candidati esterni da effettuarsi ai sensi               
dell'art. 36, lettera b) del DLgs 29/93 e successive modifiche ed               
integrazioni;                                                                   
vista la Legge 28/2/1987, n. 56 e successive modifiche ed                       
integrazioni, recante norme sull'organizzazione del mercato del                 
lavoro ed in particolare l'art. 16, che detta norme in materia di               
assunzione di personale presso lo Stato e gli Enti pubblici;                    
visto il DPCM 18/9/1987, n. 392 concernente "Modalita' e criteri per            
l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16                
della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme                              
sull'organizzazione del mercato del lavoro", nonche' il successivo              
DPCM 27/12/1988 che disciplina l'avviamento e la selezione dei                  
lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini                         
dell'assunzione nella pubblica Amministrazione;                                 
visto, infine, il DPR 9/5/1994, n. 487 concernente "Regolamento                 
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche                        
Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei                 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici                   
impieghi";                                                                      
considerato che, ai sensi dei disposto di cui all'art. 25 del DPR               
487/94, le Amministrazioni e gli Enti con circoscrizione                        
amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di           
una sola sezione circoscrizionale per l'impiego, inoltrano                      
direttamente alla sezione medesima la richiesta di avviamento a                 
selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da                
ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di           
iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo;               
considerato che la Regione, estendendo la propria competenza su tutto           
il territorio regionale ed essendo pertanto interessate le                      
circoscrizioni di piu' Province, deve, in virtu' di quanto previsto             
al comma 2 dell'art. 25 del DPR 487/94, inoltrare la predetta                   
richiesta all'Ufficio regionale del Lavoro e della massima                      
occupazione, nonche' alle circoscrizioni provinciali competenti;                
dato atto, tenuto conto delle aliquote percentuali di posti riservati           
per legge agli appartenenti alle categorie protette, che, con                   
riferimento alla dotazione organica del ruolo del Consiglio                     
regionale, allo stato attuale risultano gia' soddisfatte tali                   
percentuali;                                                                    
considerato inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2,               
comma 2 del citato DPCM 27/12/1988, il numero dei posti da ricoprirsi           
deve essere ripartito, secondo le rispettive percentuali, tra i                 
destinatari dell'art. 19 della Legge 24/12/1986, n. 958 come                    
modificato dall'art. 3, comma 65 della Legge 24/12/1993, n. 537 e tra           
i lavoratori iscritti ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/87 nelle             
liste di collocamento ed in quelle di mobilita' di cui all'art. 8               
della Legge 23 luglio 1991, n. 223;                                             
richiamata la deliberazione n. 1 del 3 febbraio 1997 della                      
Commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna, con la quale           
si e' fissata la percentuale del 30% da applicarsi per la riserva dei           
posti da destinare ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' di           
cui all'art. 8 della Legge 223/91;                                              
dato quindi atto che:                                                           
- 2 posti sono da riservarsi agli aventi diritto ai sensi dell'art.             
19 della Legge 958/86 e successive modifiche ed integrazioni, pari ad           
una percentuale di legge del 20% applicata al numero dei posti da               
ricoprire;                                                                      
- 7 posti da ricoprire tramite richiesta all'Ufficio regionale del              
Lavoro e della massima occupazione di Bologna, di avviamento a                  
selezione di lavoratori inseriti nelle apposite graduatorie di                  
collocamento cosi' ripartiti:                                                   
a) 2 posti da riservarsi ai lavoratori iscritti nelle liste di                  
mobilita';                                                                      
b) 5 posti da riservarsi ai lavoratori di cui all'art. 16 della Legge           
28/2/1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;                        
ritenuto che, in relazione alle mansioni di assegnazione, comportanti           
funzioni di portineria e di servizio nell'Aula consiliare e per le              
Commissioni consiliari con utilizzo di strumentazioni tecnologiche,             
nonche' servizio di anticamera per la Presidenza del Consiglio e                
smistamento e distribuzione posta, i lavoratori da avviare a                    
selezione possono essere individuati nelle apposite graduatorie del             
collocamento nella qualifica unica "terminalista" comprendente anche            
la qualifica di: "operatore console";                                           
dato atto che sono state rispettate le vigenti norme in materia di              
relazioni sindacali;                                                            
dato atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 4, VI               
comma, della L.R. 41/92 e successive modifiche ed integrazioni:                 
- dal Direttore generale, dr. Pietro Curzio, in merito alla                     
legittimita';                                                                   
- dal Responsabile del Servizio Risorse e Sviluppo organizzativo -              
dr. Leo Pasqui, in merito alla regolarita' tecnica,                             
a voti unanimi, delibera:                                                       
a) di provvedere, tenuto conto delle motivazioni e dei criteri                  
indicati in premessa ai quali interamente ci si richiama, alla                  
copertura, secondo le modalita' e procedure di cui all'art. 16 della            
Legge 28/2/1987, n. 56, come modificata ed integrata dalla Legge                
20/5/1988, n. 160 e disciplinato ed attuato dal DPCM 27/12/1988, dal            
DPCM 25/2/1991 e dal DPR 9/5/1994, n. 487, di 9 posti, vacanti nel              
ruolo del Consiglio regionale, appartenenti alla V qualifica                    
funzionale - profilo professionale 5.4 "Collaboratore professionale             
addetto agli Organi istituzionali", corrispondente alla categoria B3            
di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro per la revisione             
del sistema di classificazione del personale del comparto delle                 
"Regioni-Autonomie locali" sottoscritto in data 31/3/1999, da                   
assegnare a funzioni di portineria e di servizio nell'Aula consiliare           
e per le Commissioni consiliari nonche' per servizio di anticamera              
per la Presidenza del Consiglio e smistamento e distribuzione posta,            
dei quali:                                                                      
1) 2 posti da riservare agli aventi diritto ai sensi dell'art. 19               
della Legge 958/86 e successive modifiche ed integrazioni;                      
2) 7 posti da ricoprire mediante richiesta all'Ufficio regionale del            
Lavoro e della massima occupazione, ed alle competenti circoscrizioni           
provinciali per l'impiego, di avviamento a selezione di altrettanti             
lavoratori inseriti nelle apposite graduatorie del collocamento, dei            
quali: 2.1) 2 posti da riservare ai lavoratori iscritti nelle liste             
di mobilita' di cui all'art. 8 della Legge 23/7/1991, n. 223, giusta            
la deliberazione della Commissione regionale per l'impiego                      
dell'Emilia-Romagna; 2.2) 5 posti da riservarsi ai lavoratori di cui            
all'art. 16 della Legge 28/2/1987, n. 56 e successive modifiche ed              
integrazioni.                                                                   
I lavoratori di cui ai punti 1) e 2) che precedono, per essere                  
avviati a selezione, oltre ad essere in possesso del titolo di studio           
della scuola dell'obbligo, debbono possedere i requisiti previsti per           
l'accesso al pubblico impiego e una eta' non inferiore agli anni 18.            
Tutti i lavoratori di cui al punto a) debbono altresi' essere                   
inseriti nelle apposite graduatorie del collocamento con la qualifica           
di "operatore console", accorpata alla qualifica unica di                       
"terminalista".                                                                 
La selezione di che trattasi dovra' tendere ad accertare                        
esclusivamente l'idoneita' a svolgere le mansioni proprie da                    
ricoprire.                                                                      
La selezione dovra' consistere, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del           
DPCM 27/12/1988, in prove pratiche attitudinali e in sperimentazioni            
lavorative tese ad accertare le capacita' del candidato a svolgere le           
seguenti operazioni connesse al ruolo dell'addetto all'informazione             
nell'ambito delle portinerie, al servizio nell'Aula consiliare anche            
sotto il profilo dell'assistenza per l'ordinato svolgimento delle               
sedute, del protocollo e dell'utilizzo delle apparecchiature tecniche           
di supporto dell'attivita' stessa del Consiglio, nonche' connesse               
alle funzioni di servizio per le Commissioni consiliari e                       
all'acquisizione, smistamento e distribuzione della posta.                      
La prova pratica potra' consistere in:                                          
- simulazione di situazione di assistenza ai consiglieri regionali              
nell'ambito delle riunioni degli organici collegiali ed al servizio             
di accoglienza;                                                                 
- esecuzione di un compito comportante l'utilizzo dei pannelli di               
controllo degli impianti tecnologici per riprese e riproduzione                 
audio-video presenti nella struttura del Consiglio regionale.                   
La prova si intende superata solo da parte di coloro che riusciranno            
a svolgere correttamente le due prove pratiche su riportate.                    
Ai candidati avviati a selezione da parte dell'Ufficio dei Lavoro               
competente, prima della prova pratica di selezione, verra' tenuto un            
corso di aggiornamento riferito alla prova pratica su descritta di 30           
ore, la cui partecipazione sara' a discrezione dei candidati.                   
Questa Amministrazione, entro venti giorni dal ricevimento delle                
comunicazioni di avviamento a selezione dei candidati da parte                  
dell'Ufficio del Lavoro competente, provvedera' a convocare alle                
prove gli interessati, tramite lettera raccomandata con ricevuta di             
ritorno, indicando il giorno e il luogo di svolgimento delle prove              
stesse.                                                                         
Le nomine in prova dei lavoratori avviati dal collocamento risultati            
idonei nelle prove selettive, avverranno nei tempi e secondo i                  
criteri di cui all'art. 7 del DPCM 27/12/1988, art. 28 del DPR 487/94           
e art. 2 della L.R. 31/94.                                                      
Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati i                    
documenti necessari ad attestare il possesso dei requisiti richiesti            
per l'ammissione all'impiego pubblico.                                          
Fa' eccezione l'accertamento dell'idoneita' fisica alla copertura del           
posto, che avverra' prima dell'assunzione in servizio.                          
I posti eventualmente non assegnati ai riservatari, saranno ricoperti           
con altri lavoratori avviati a selezione dal collocamento.                      
I dipendenti assunti, saranno tenuti a permanere nel Servizio di                
assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatta salva la            
possibilita' dell'Amministrazione di disporre il mutamento della sede           
lavorativa per esigenze organizzative e gestionali.                             
Commissione esaminatrice                                                        
La Commissione verra' costituita, in analogia con quanto previsto               
dall'art. 9, comma 2, lettera c) del DPR 487/94, da un dirigente                
della Regione Emilia-Romagna, con funzioni di Presidente, e da due              
esperti nelle materie sottoriportate:                                           
- "Gestione contatti e rapporti con il pubblico" (1 esperto)                    
- "Informativo-informatico" (1 esperto).                                        
La segreteria della Commissione sara' affidata a un dipendente                  
appartenente ai ruoli della Regione Emilia-Romagna almeno di VI                 
qualifica.                                                                      
La Commissione stabilisce il termine per la conclusione del                     
procedimento di selezione e lo rende noto ai candidati.                         
Trattamento economico e norme finali                                            
Il trattamento economico che compete al personale assunto, sara'                
quello spettante in base al Contratto collettivo nazionale di lavoro            
dei dipendenti del Comparto "Regioni Autonomie locali", vigente alla            
data di assunzione.                                                             
A norma della Legge 10/4/1991, n. 125 e' garantita parita' e pari               
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al                   
relativo trattamento sul lavoro.                                                
Responsabile del procedimento amministrativo e tutela della privacy             
Il responsabile del procedimento amministrativo e' individuato nel              
funzionario dell'Ufficio "Personale e Risorse umane" del Consiglio              
regionale - Righini Giovanna.                                                   
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in                   
possesso in occasione dell'espletamento del procedimento in oggetto,            
verranno trattati nel rispetto dei contenuti di cui alla Legge 675/96           
e successive modifiche ed integrazioni.                                         
Supporto informativo                                                            
Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri             
telefonici: Regione Emilia-Romagna - Consiglio regionale - Ufficio              
Personale e Risorse umane: tel. 051/6395757-6395035;                            
b) di pubblicare integralmente, ai sensi dell'art. 3, lettera a)                
della Legge 6 settembre 1993, n. 32, la presente deliberazione nel              
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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