DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 12 maggio 1999, n. 87
Richiesta di avviamento a selezione, in applicazione dell'art. 16 della Legge 56/87 e successive modifiche ed integrazioni, di 9 lavoratori per la copertura di posti vacanti nel ruolo del Consiglio regionale (proposta n. 88)
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Richiamata la L.R. 4/8/1994, n. 31 recante "Riforma dell'impiego e
dell'organizzazione regionale";
visto in particolare:
- l'art. 38 della citata L.R. 31/94 che prevede al comma 1)
l'istituzione dei due ruoli organici del Consiglio e della Giunta e
al comma 5) la possibilita' di indire concorsi distinti per
particolari e specifiche esigenze connesse alla necessita' di
acquisire figure professionali proprie di uno solo dei due ruoli
ovvero per soddisfare fabbisogni non contemporanei;
- l'art. 39, comma 1, della stessa legge che attribuisce all'Ufficio
di Presidenza tutte le competenze in materia di personale, che la
legge attribuisce alla Giunta o all'Assessore, per il personale
assegnato alle Strutture del Consiglio;
richiamata la L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 concernente "Misure
straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale", e in
particolare l'art. 3, comma 10, della legge stessa che disciplina le
modalita' di copertura dei posti vacanti per i quali l'assunzione non
avviene tramite concorso, stabilendo, altresi' che per i posti non
coperti attraverso prova pratica selettiva fra i dipendenti
appartenenti alle qualifiche inferiori, si procede secondo quanto
previsto alla lettera b) dell'art. 36 del DLgs 29/93 e successive
modifiche ed integrazioni;
vista la L.R. 9 Aprile 1999, n. 2 recante "Poroga di alcune
disposizioni della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 concernente ôMisure
straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale'";
atteso che:
- con deliberazione di Giunta n. 1290 del 27 luglio 1998 si e'
provveduto ad indire una prova pratica di selezione interna per
l'accesso a 18 posti di V qualifica funzionale - profilo
professionale 5.4 "Collaboratore professionale addetto agli Organi
istituzionali";
- con determinazione dei Direttore generale n. 97 del 15 aprile 1999,
giusta la deliberazione della Giunta regionale 15/99 recante "Prova
pratica di selezione interna a 18 posti nella V qualifica funzionale
- profilo professionale 5.4 ôCollaboratore professionale addetto agli
Organi istituzionali'. Approvazione graduatoria idonei e
dichiarazione vincitori", si e' provveduto a stipulare apposito
contratto individuale di lavoro a copertura di 9 posti dei 18 banditi
con la su citata deliberazione di Giunta 1290/98;
- occorre, quindi, provvedere alla copertura dei restanti 9 posti
attraverso selezione di candidati esterni da effettuarsi ai sensi
dell'art. 36, lettera b) del DLgs 29/93 e successive modifiche ed
integrazioni;
vista la Legge 28/2/1987, n. 56 e successive modifiche ed
integrazioni, recante norme sull'organizzazione del mercato del
lavoro ed in particolare l'art. 16, che detta norme in materia di
assunzione di personale presso lo Stato e gli Enti pubblici;
visto il DPCM 18/9/1987, n. 392 concernente "Modalita' e criteri per
l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16
della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro", nonche' il successivo
DPCM 27/12/1988 che disciplina l'avviamento e la selezione dei
lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini
dell'assunzione nella pubblica Amministrazione;
visto, infine, il DPR 9/5/1994, n. 487 concernente "Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi";
considerato che, ai sensi dei disposto di cui all'art. 25 del DPR
487/94, le Amministrazioni e gli Enti con circoscrizione
amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di
una sola sezione circoscrizionale per l'impiego, inoltrano
direttamente alla sezione medesima la richiesta di avviamento a
selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da
ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di
iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo;
considerato che la Regione, estendendo la propria competenza su tutto
il territorio regionale ed essendo pertanto interessate le
circoscrizioni di piu' Province, deve, in virtu' di quanto previsto
al comma 2 dell'art. 25 del DPR 487/94, inoltrare la predetta
richiesta all'Ufficio regionale del Lavoro e della massima
occupazione, nonche' alle circoscrizioni provinciali competenti;
dato atto, tenuto conto delle aliquote percentuali di posti riservati
per legge agli appartenenti alle categorie protette, che, con
riferimento alla dotazione organica del ruolo del Consiglio
regionale, allo stato attuale risultano gia' soddisfatte tali
percentuali;
considerato inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2,
comma 2 del citato DPCM 27/12/1988, il numero dei posti da ricoprirsi
deve essere ripartito, secondo le rispettive percentuali, tra i
destinatari dell'art. 19 della Legge 24/12/1986, n. 958 come
modificato dall'art. 3, comma 65 della Legge 24/12/1993, n. 537 e tra
i lavoratori iscritti ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/87 nelle
liste di collocamento ed in quelle di mobilita' di cui all'art. 8
della Legge 23 luglio 1991, n. 223;
richiamata la deliberazione n. 1 del 3 febbraio 1997 della
Commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna, con la quale
si e' fissata la percentuale del 30% da applicarsi per la riserva dei
posti da destinare ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' di
cui all'art. 8 della Legge 223/91;
dato quindi atto che:
- 2 posti sono da riservarsi agli aventi diritto ai sensi dell'art.
19 della Legge 958/86 e successive modifiche ed integrazioni, pari ad
una percentuale di legge del 20% applicata al numero dei posti da
ricoprire;
- 7 posti da ricoprire tramite richiesta all'Ufficio regionale del
Lavoro e della massima occupazione di Bologna, di avviamento a
selezione di lavoratori inseriti nelle apposite graduatorie di
collocamento cosi' ripartiti:
a) 2 posti da riservarsi ai lavoratori iscritti nelle liste di
mobilita';
b) 5 posti da riservarsi ai lavoratori di cui all'art. 16 della Legge
28/2/1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
ritenuto che, in relazione alle mansioni di assegnazione, comportanti
funzioni di portineria e di servizio nell'Aula consiliare e per le
Commissioni consiliari con utilizzo di strumentazioni tecnologiche,
nonche' servizio di anticamera per la Presidenza del Consiglio e
smistamento e distribuzione posta, i lavoratori da avviare a
selezione possono essere individuati nelle apposite graduatorie del
collocamento nella qualifica unica "terminalista" comprendente anche
la qualifica di: "operatore console";
dato atto che sono state rispettate le vigenti norme in materia di
relazioni sindacali;
dato atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 4, VI
comma, della L.R. 41/92 e successive modifiche ed integrazioni:
- dal Direttore generale, dr. Pietro Curzio, in merito alla
legittimita';
- dal Responsabile del Servizio Risorse e Sviluppo organizzativo -
dr. Leo Pasqui, in merito alla regolarita' tecnica,
a voti unanimi, delibera:
a) di provvedere, tenuto conto delle motivazioni e dei criteri
indicati in premessa ai quali interamente ci si richiama, alla
copertura, secondo le modalita' e procedure di cui all'art. 16 della
Legge 28/2/1987, n. 56, come modificata ed integrata dalla Legge
20/5/1988, n. 160 e disciplinato ed attuato dal DPCM 27/12/1988, dal
DPCM 25/2/1991 e dal DPR 9/5/1994, n. 487, di 9 posti, vacanti nel
ruolo del Consiglio regionale, appartenenti alla V qualifica
funzionale - profilo professionale 5.4 "Collaboratore professionale
addetto agli Organi istituzionali", corrispondente alla categoria B3
di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro per la revisione
del sistema di classificazione del personale del comparto delle
"Regioni-Autonomie locali" sottoscritto in data 31/3/1999, da
assegnare a funzioni di portineria e di servizio nell'Aula consiliare
e per le Commissioni consiliari nonche' per servizio di anticamera
per la Presidenza del Consiglio e smistamento e distribuzione posta,
dei quali:
1) 2 posti da riservare agli aventi diritto ai sensi dell'art. 19
della Legge 958/86 e successive modifiche ed integrazioni;
2) 7 posti da ricoprire mediante richiesta all'Ufficio regionale del
Lavoro e della massima occupazione, ed alle competenti circoscrizioni
provinciali per l'impiego, di avviamento a selezione di altrettanti
lavoratori inseriti nelle apposite graduatorie del collocamento, dei
quali: 2.1) 2 posti da riservare ai lavoratori iscritti nelle liste
di mobilita' di cui all'art. 8 della Legge 23/7/1991, n. 223, giusta
la deliberazione della Commissione regionale per l'impiego
dell'Emilia-Romagna; 2.2) 5 posti da riservarsi ai lavoratori di cui
all'art. 16 della Legge 28/2/1987, n. 56 e successive modifiche ed
integrazioni.
I lavoratori di cui ai punti 1) e 2) che precedono, per essere
avviati a selezione, oltre ad essere in possesso del titolo di studio
della scuola dell'obbligo, debbono possedere i requisiti previsti per
l'accesso al pubblico impiego e una eta' non inferiore agli anni 18.
Tutti i lavoratori di cui al punto a) debbono altresi' essere
inseriti nelle apposite graduatorie del collocamento con la qualifica
di "operatore console", accorpata alla qualifica unica di
"terminalista".
La selezione di che trattasi dovra' tendere ad accertare
esclusivamente l'idoneita' a svolgere le mansioni proprie da
ricoprire.
La selezione dovra' consistere, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del
DPCM 27/12/1988, in prove pratiche attitudinali e in sperimentazioni
lavorative tese ad accertare le capacita' del candidato a svolgere le
seguenti operazioni connesse al ruolo dell'addetto all'informazione
nell'ambito delle portinerie, al servizio nell'Aula consiliare anche
sotto il profilo dell'assistenza per l'ordinato svolgimento delle
sedute, del protocollo e dell'utilizzo delle apparecchiature tecniche
di supporto dell'attivita' stessa del Consiglio, nonche' connesse
alle funzioni di servizio per le Commissioni consiliari e
all'acquisizione, smistamento e distribuzione della posta.
La prova pratica potra' consistere in:
- simulazione di situazione di assistenza ai consiglieri regionali
nell'ambito delle riunioni degli organici collegiali ed al servizio
di accoglienza;
- esecuzione di un compito comportante l'utilizzo dei pannelli di
controllo degli impianti tecnologici per riprese e riproduzione
audio-video presenti nella struttura del Consiglio regionale.
La prova si intende superata solo da parte di coloro che riusciranno
a svolgere correttamente le due prove pratiche su riportate.
Ai candidati avviati a selezione da parte dell'Ufficio dei Lavoro
competente, prima della prova pratica di selezione, verra' tenuto un
corso di aggiornamento riferito alla prova pratica su descritta di 30
ore, la cui partecipazione sara' a discrezione dei candidati.
Questa Amministrazione, entro venti giorni dal ricevimento delle
comunicazioni di avviamento a selezione dei candidati da parte
dell'Ufficio del Lavoro competente, provvedera' a convocare alle
prove gli interessati, tramite lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, indicando il giorno e il luogo di svolgimento delle prove
stesse.
Le nomine in prova dei lavoratori avviati dal collocamento risultati
idonei nelle prove selettive, avverranno nei tempi e secondo i
criteri di cui all'art. 7 del DPCM 27/12/1988, art. 28 del DPR 487/94
e art. 2 della L.R. 31/94.
Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati i
documenti necessari ad attestare il possesso dei requisiti richiesti
per l'ammissione all'impiego pubblico.
Fa' eccezione l'accertamento dell'idoneita' fisica alla copertura del
posto, che avverra' prima dell'assunzione in servizio.
I posti eventualmente non assegnati ai riservatari, saranno ricoperti
con altri lavoratori avviati a selezione dal collocamento.
I dipendenti assunti, saranno tenuti a permanere nel Servizio di
assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatta salva la
possibilita' dell'Amministrazione di disporre il mutamento della sede
lavorativa per esigenze organizzative e gestionali.
Commissione esaminatrice
La Commissione verra' costituita, in analogia con quanto previsto
dall'art. 9, comma 2, lettera c) del DPR 487/94, da un dirigente
della Regione Emilia-Romagna, con funzioni di Presidente, e da due
esperti nelle materie sottoriportate:
- "Gestione contatti e rapporti con il pubblico" (1 esperto)
- "Informativo-informatico" (1 esperto).
La segreteria della Commissione sara' affidata a un dipendente
appartenente ai ruoli della Regione Emilia-Romagna almeno di VI
qualifica.
La Commissione stabilisce il termine per la conclusione del
procedimento di selezione e lo rende noto ai candidati.
Trattamento economico e norme finali
Il trattamento economico che compete al personale assunto, sara'
quello spettante in base al Contratto collettivo nazionale di lavoro
dei dipendenti del Comparto "Regioni Autonomie locali", vigente alla
data di assunzione.
A norma della Legge 10/4/1991, n. 125 e' garantita parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al
relativo trattamento sul lavoro.
Responsabile del procedimento amministrativo e tutela della privacy
Il responsabile del procedimento amministrativo e' individuato nel
funzionario dell'Ufficio "Personale e Risorse umane" del Consiglio
regionale - Righini Giovanna.
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell'espletamento del procedimento in oggetto,
verranno trattati nel rispetto dei contenuti di cui alla Legge 675/96
e successive modifiche ed integrazioni.
Supporto informativo
Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri
telefonici: Regione Emilia-Romagna - Consiglio regionale - Ufficio
Personale e Risorse umane: tel. 051/6395757-6395035;
b) di pubblicare integralmente, ai sensi dell'art. 3, lettera a)
della Legge 6 settembre 1993, n. 32, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.