LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
TITOLO IV
MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 12
Assegni di studio
1. Al fine di assicurare pari opportunita' di trattamento, la Regione
interviene a favore di studenti in disagiate condizioni economiche,
frequentanti la scuola dell'obbligo, e degli studenti meritevoli ed
in disagiate condizioni economiche, frequentanti gli altri gradi di
scuola, residenti nel territorio regionale, attraverso l'attribuzione
di assegni di studio.
2. L'assegno di studio al fine di favorire il successo scolastico
servira' a coprire una percentuale non superiore al 50% delle spese
effettivamente sostenute dagli allievi iscritti e frequentanti le
scuole statali e non statali, nonche', a corsi di formazione
professionale organizzati da agenzie formative, con sede nel
territorio regionale, che non abbiano fini di lucro e che rilascino
titoli aventi valore legale o qualifiche professionali.
3. La percentuale di copertura delle spese di cui al comma precedente
potra' essere elevata fino al 90% qualora si tratti di alunni
valutati, dagli organi collegiali competenti della scuola
frequentata, di concerto con le strutture per i servizi sociali del
Comune di residenza, a rischio di abbandono scolastico a causa della
condizione economica della famiglia di appartenenza.
4. Le modalita' per la definizione degli interventi, per
l'individuazione dei beneficiari e per la concessione degli assegni
di studio, ivi inclusa la definizione dell'importo massimo erogabile
per ciascun ordine e grado di scuola frequentata, sono definiti con
atto del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sulla base
dei criteri di cui al successivo comma.
5. Gli assegni di studio dovranno essere rapportati al numero dei
frequentanti le scuole statali, le scuole non statali e le agenzie
formative, a tutte le spese sostenute, al reddito ed al numero dei
componenti il nucleo familiare, secondo i criteri e le modalita'
stabilite dal DPCM 30 aprile 1997, "Uniformita' di trattamento del
diritto agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della Legge
2/12/1991, n.390" nonche', in relazione al grado e ordine di scuola.
6. Le Province ed i Comuni possono intervenire con risorse aggiuntive
alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
7. La Giunta regionale provvede alla definizione di parametri
oggettivi in base ai quali procede alla ripartizione delle risorse
per gli interventi di cui al presente articolo alle Province.
8. Le Province, in base a quanto previsto al comma 4, provvedono
all'emanazione di appositi bandi per l'assegnazione degli assegni di
studio e trasferiscono ai Comuni interessati le risorse per la
concessione degli assegni stessi ai beneficiari.