REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10

DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

     TITOLO IV                                                                  
     MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI                                   
          Art. 12                                                               
Assegni di studio                                                               
1. Al fine di assicurare pari opportunita' di trattamento, la Regione           
interviene a favore di studenti in disagiate condizioni economiche,             
frequentanti la scuola dell'obbligo, e degli studenti meritevoli ed             
in disagiate condizioni economiche, frequentanti gli altri gradi di             
scuola, residenti nel territorio regionale, attraverso l'attribuzione           
di assegni di studio.                                                           
2. L'assegno di studio al fine di favorire il successo scolastico               
servira' a coprire una percentuale non superiore al 50% delle spese             
effettivamente sostenute dagli allievi iscritti e frequentanti le               
scuole statali e non statali, nonche', a corsi di formazione                    
professionale organizzati da agenzie formative, con sede nel                    
territorio regionale, che non abbiano fini di lucro e che rilascino             
titoli aventi valore legale o qualifiche professionali.                         
3. La percentuale di copertura delle spese di cui al comma precedente           
potra' essere elevata fino al 90% qualora si tratti di alunni                   
valutati, dagli organi collegiali competenti della scuola                       
frequentata, di concerto con le strutture per i servizi sociali del             
Comune di residenza, a rischio di abbandono scolastico a causa della            
condizione economica della famiglia di appartenenza.                            
4. Le modalita' per la definizione degli interventi, per                        
l'individuazione dei beneficiari e per la concessione degli assegni             
di studio, ivi inclusa la definizione dell'importo massimo erogabile            
per ciascun ordine e grado di scuola frequentata, sono definiti con             
atto del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sulla base              
dei criteri di cui al successivo comma.                                         
5. Gli assegni di studio dovranno essere rapportati al numero dei               
frequentanti le scuole statali, le scuole non statali e le agenzie              
formative, a tutte le spese sostenute, al reddito ed al numero dei              
componenti il nucleo familiare, secondo i criteri e le modalita'                
stabilite dal DPCM 30 aprile 1997, "Uniformita' di trattamento del              
diritto agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della Legge                
2/12/1991,  n.390" nonche', in relazione al grado e ordine di scuola.           
6. Le Province ed i Comuni possono intervenire con risorse aggiuntive           
alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.                
7. La Giunta regionale provvede alla definizione di parametri                   
oggettivi in base ai quali procede alla ripartizione delle risorse              
per gli interventi di cui al presente articolo alle Province.                   
8. Le Province, in base a quanto previsto al comma 4, provvedono                
all'emanazione di appositi bandi per l'assegnazione degli assegni di            
studio e trasferiscono ai Comuni interessati le risorse per la                  
concessione degli assegni stessi ai beneficiari.                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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