REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO I                                                                    
    DISPOSIZIONI GENERALI                                                       
          Art. 5                                                                
Autorita' competenti                                                            
1. La Regione e' competente per le procedure relative ai progetti:              
a) elencati negli Allegati A.1 e B.1;                                           
b) elencati negli Allegati A.2 e B.2 la cui localizzazione interessi            
il territorio di due o piu' province;                                           
c) previsti al comma 2 qualora la Provincia sia il proponente;                  
d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.1 e B.1,           
attivate su richiesta del proponente;                                           
e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui             
localizzazione interessi il territorio di due o piu' province,                  
attivate su richiesta del proponente.                                           
2. La Provincia e' competente per le procedure relative ai progetti:            
a) elencati negli Allegati A.2 e B.2;                                           
b) elencati negli Allegati A.3 e B.3 la cui localizzazione interessi            
il territorio di due o piu' comuni;                                             
c) previsti al comma 3 qualora il Comune sia il proponente;                     
d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.2 e B.2,           
attivate su richiesta del proponente;                                           
e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui             
localizzazione interessi il territorio provinciale, attivate su                 
richiesta del proponente.                                                       
3. Il Comune e' competente per le procedure relative ai progetti                
elencati negli Allegati A.3 e B.3 e, su richiesta del proponente, ai            
progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli Allegati A.3            
e B.3.                                                                          
4. L'autorita' competente svolge le procedure di verifica (screening)           
e di VIA su richiesta del proponente ovvero dello sportello unico per           
le attivita' produttive nei casi di cui all'art. 6.                             
5. Nell'espletamento delle procedure disciplinate dalla presente                
legge, l'autorita' competente istituisce un apposito ufficio. I                 
Comuni possono istituire un ufficio competente intercomunale ovvero             
avvalersi dell'ufficio competente della Provincia, tramite apposite             
convenzioni.                                                                    
6. Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle             
procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorita' competente             
puo' avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture                    
dell'ARPA dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44.           
L'ammontare dei compensi dovuti all'ARPA e' definito dalla Giunta               
regionale in riferimento alle diverse tipologie di impianti, opere o            
interventi in misura forfettaria, previo parere del Comitato di                 
indirizzo di cui all'art. 8 della L.R. 44/95.                                   
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 6                                                                         
1) La L.R. 19 aprile 1995, n. 44 concerne Riorganizzazione dei                  
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la                
prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna.                            
2) Il testo dell'art. 8 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, citata alla           
nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                                   
"Art. 8 - Comitato di indirizzo                                                 
1. Il Comitato di indirizzo e' un organo di programmazione e di                 
verifica dei risultati dell'attivita' dell'ARPA. In particolare il              
Comitato di indirizzo:                                                          
a) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sul                     
regolamento, sottoponendo alla Giunta regionale le eventuali                    
osservazioni;                                                                   
b) esprime parere sul programma annuale di attivita';                           
c) verifica l'andamento generale dell'attivita' ed esprime alla                 
Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.                             
2. il Comitato di indirizzo e' composto da:                                     
a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, con                 
funzioni di presidente;                                                         
b) l'Assessore regionale competente in materia di sanita';                      
c) i Presidenti delle Province o gli Assessori provinciali da essi              
delegati;                                                                       
d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dall'Assemblea permanente            
della Regione e delle Autonomie locali di cui all'art. 13 della L.R.            
12 maggio 1994, n. 19, nella forma piu' limitata in essa prevista tra           
i componenti della stessa.                                                      
3. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati dal Presidente              
della Giunta regionale e restano in carica cinque anni.".                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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