LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 5
Autorita' competenti
1. La Regione e' competente per le procedure relative ai progetti:
a) elencati negli Allegati A.1 e B.1;
b) elencati negli Allegati A.2 e B.2 la cui localizzazione interessi
il territorio di due o piu' province;
c) previsti al comma 2 qualora la Provincia sia il proponente;
d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.1 e B.1,
attivate su richiesta del proponente;
e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui
localizzazione interessi il territorio di due o piu' province,
attivate su richiesta del proponente.
2. La Provincia e' competente per le procedure relative ai progetti:
a) elencati negli Allegati A.2 e B.2;
b) elencati negli Allegati A.3 e B.3 la cui localizzazione interessi
il territorio di due o piu' comuni;
c) previsti al comma 3 qualora il Comune sia il proponente;
d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.2 e B.2,
attivate su richiesta del proponente;
e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui
localizzazione interessi il territorio provinciale, attivate su
richiesta del proponente.
3. Il Comune e' competente per le procedure relative ai progetti
elencati negli Allegati A.3 e B.3 e, su richiesta del proponente, ai
progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli Allegati A.3
e B.3.
4. L'autorita' competente svolge le procedure di verifica (screening)
e di VIA su richiesta del proponente ovvero dello sportello unico per
le attivita' produttive nei casi di cui all'art. 6.
5. Nell'espletamento delle procedure disciplinate dalla presente
legge, l'autorita' competente istituisce un apposito ufficio. I
Comuni possono istituire un ufficio competente intercomunale ovvero
avvalersi dell'ufficio competente della Provincia, tramite apposite
convenzioni.
6. Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle
procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorita' competente
puo' avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture
dell'ARPA dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44.
L'ammontare dei compensi dovuti all'ARPA e' definito dalla Giunta
regionale in riferimento alle diverse tipologie di impianti, opere o
interventi in misura forfettaria, previo parere del Comitato di
indirizzo di cui all'art. 8 della L.R. 44/95.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 6
1) La L.R. 19 aprile 1995, n. 44 concerne Riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna.
2) Il testo dell'art. 8 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, citata alla
nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 8 - Comitato di indirizzo
1. Il Comitato di indirizzo e' un organo di programmazione e di
verifica dei risultati dell'attivita' dell'ARPA. In particolare il
Comitato di indirizzo:
a) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sul
regolamento, sottoponendo alla Giunta regionale le eventuali
osservazioni;
b) esprime parere sul programma annuale di attivita';
c) verifica l'andamento generale dell'attivita' ed esprime alla
Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.
2. il Comitato di indirizzo e' composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, con
funzioni di presidente;
b) l'Assessore regionale competente in materia di sanita';
c) i Presidenti delle Province o gli Assessori provinciali da essi
delegati;
d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dall'Assemblea permanente
della Regione e delle Autonomie locali di cui all'art. 13 della L.R.
12 maggio 1994, n. 19, nella forma piu' limitata in essa prevista tra
i componenti della stessa.
3. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati dal Presidente
della Giunta regionale e restano in carica cinque anni.".