REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 15 aprile 1998, n. 82

Atto d'intesa in materia di divieto di fumo negli ambienti confinati delle Amministrazioni pubbliche non statali (Gazzetta Ufficiale n.75 del 29/3/1996). Adozione della deliberazione della Giunta regionale 1588/96 (proposta n. 51)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA                                                         
Vista la Legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di              
fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;                  
vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14             
dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio               
1996, avente per oggetto: "Divieto di fumo in determinati locali                
della pubblica Amministrazione e dei gestori di servizi pubblici";              
considerato l'Atto d'intesa in materia di divieto di fumo negli                 
ambienti confinati delle Amministrazioni pubbliche non statali                  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1996;                          
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1588 del 9 luglio              
1996, avente ad oggetto: "Atto d'intesa in materia di divieto di fumo           
negli ambienti confinati delle Amministrazioni pubbliche non statali            
(Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29/3/1996): applicazione all'Ente                 
Regione Emilia-Romagna", che stabilisce di vietare di fumare in tutti           
i locali dell'Amministrazione regionale, comprese le sedi                       
periferiche, nei quali la generalita' degli amministrati o degli                
utenti accede senza formalita' e senza bisogno di particolari                   
permessi negli orari stabiliti, nonche' su tutti i mezzi di                     
proprieta' della Regione adibiti al trasporto dei dipendenti;                   
individuando tali locali in: ingressi, sale riunioni (compresa l'aula           
del Consiglio), corridoi, atrii, servizi igienico-sanitari,                     
biblioteche, ascensori, scale di disimpegno;                                    
ritenuto di adottare per il Consiglio regionale la citata                       
deliberazione 1588/96 della Giunta, escludendo dalle disposizioni               
contenute nell'atto la Sala Cavina e le sale in cui si svolgono le              
riunioni dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei capigruppo            
e delle Commissioni consiliari, qualora queste ultime non procedano             
ad udienze conoscitive;                                                         
dato atto, ai sensi dell'art. 4 commi 6 e 7 della L.R. 41/92 ed in              
conformita' alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.264 del            
30/7/1996:                                                                      
- del parere del Direttore generale del Consiglio regionale, dr.                
Pietro Curzio, in merito alla legittimita' della presente                       
deliberazione;                                                                  
- del parere di regolarita' tecnica espresso dal Responsabile                   
dell'Ufficio Segreteria della Direzione generale, dr.  Giuseppe                 
Vinci;                                                                          
a voti unanimi, delibera:                                                       
a) di adottare per il Consiglio regionale, con le esclusioni citate             
al punto b) che segue, la deliberazione della Giunta regionale n.               
1588 del 9 luglio 1996 avente ad oggetto: "Atto d'intesa in materia             
di divieto di fumo negli ambienti confinati delle Amministrazioni               
pubbliche non statali (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29/3/1996):                 
applicazione all'Ente Regione Emilia-Romagna", la quale fa parte                
integrante e sostanziale del presente atto;                                     
b) di vietare, pertanto, di fumare in tutti i locali del Consiglio              
regionale, comprese le sedi periferiche, nei quali la generalita'               
degli amministrati o degli utenti accede senza formalita' e senza               
bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, individuando             
tali locali in: ingressi, aula del Consiglio, sale riunioni,                    
corridoi, atrii, servizi  igienico-sanitari, biblioteche, ascensori,            
scale di disimpegno; nonche' sui mezzi di proprieta' del Consiglio              
adibiti al trasporto dei dipendenti, escludendo dalle disposizioni i            
seguenti locali: Sala Cavina e le sale in cui si svolgono le riunioni           
dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei capigruppo e delle             
Commissioni consiliari, qualora queste ultime non procedano ad                  
udienze conoscitive;                                                            
c) di  incaricare il Direttore generale del Consiglio ad individuare,           
secondo le procedure di cui alla delibera regionale  n.727 del 19               
febbraio 1985 e successive modificazioni, i nominativi dei dirigenti            
e/o dei funzionari che verranno incaricati con apposito atto,                   
dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, lettera b), della              
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre             
1995 (funzioni di accertamento, contestazione e verbalizzazione delle           
infrazioni del divieto di fumo);                                                
d) di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco ed all'Azienda           
Unita' sanitaria locale del Comune di Bologna;                                  
e) di  pubblicare nel Bollettino Ufficiale della  Regione                       
Emilia-Romagna il presente atto.                                                
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Vista la legge 11 novembre 1975 n. 584,  concernente il divieto di              
fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;                  
vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14             
dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio               
1996, avente per oggetto: "Divieto di fumo in determinati locali                
della pubblica Amministrazione e dei gestori di servizi pubblici";              
considerato l'Atto d'intesa in materia di divieto di fumo negli                 
ambienti confinati delle Amministrazioni pubbliche non statali                  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1996;                          
considerato che nella direttiva del 15 gennaio 1996 si richiama la              
decisione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione             
I-bis, 17 marzo 1995, n. 462 per quanto concerne due aspetti di                 
particolare rilievo:                                                            
a) una interpretazione piu' estensiva della  dizione: "locali aperti            
al pubblico" rispetto a quella fornita dall'art. 1 della Legge n. 584           
del 1975, inserendo anche tra i suddetti locali non solo quelli di              
proprieta' pubblica, ma anche quelli di proprieta' privata "in                  
relazione alla fruibilita' degli stessi da parte di membri                      
indifferenziati della collettivita', per il servizio che vi si rende            
e per l'attivita' che vi si svolge". Il servizio o le attivita'                 
svolte da soggetti privati di cui sopra, richiamati peraltro all'art.           
3, lett. a) della Direttiva medesima, risultano essere "quelli                  
riconducibili a funzioni istituzionali e a servizi pubblici resi per            
conto delle pubbliche Amministrazioni in regime di concessione o di             
appalto, ovvero di convenzione o di accreditamento";                            
b) la non applicabilita' del divieto "nei locali non aperti al                  
pubblico, come quelli riservati ad attivita' di lavoro del personale            
dipendente, nei quali non e' normalmente prevista, seppure non                  
vietata, l'affluenza di persone estranee all'Amministrazione                    
considerata. Tale conclusione non intende negare che all'interno                
degli uffici possa realizzarsi una situazione  di pericolo per la               
salute, prodotto dal cosiddetto fumo passivo, identica a quella che             
la Legge n. 184 ha preso in considerazione con riguardo agli ambienti           
indicato all'art. 1. E' lo stato attuale della normativa in materia             
che non consente di giudicare come illegittima la condotta                      
dell'Amministrazione che non applica divieti di fumare in locali                
diversi da quelli indicati dalla legge";                                        
ritenuto comunque di dover tutelare dal fumo cosiddetto passivo i               
dipendenti di questa Amministrazione che svolgono la propria                    
attivita' in ambienti "non aperti al pubblico", ricercando                      
all'interno delle varie strutture organizzative forme e modalita'               
adeguate;                                                                       
ritenuto dunque di provvedere in merito;                                        
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Prevenzione collettiva Paolo Tori in merito alla regolarita'           
tecnica del presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 4, sesto             
comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;                                       
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla            
Sanita' e Servizi sociali Marino Pinelli, in merito alla legittimita'           
del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19                 
novembre 1992, n. 41 e della direttiva di Giunta regionale n. 2541              
del 4 luglio 1995;                                                              
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di vietare di fumare in tutti i locali di questa Amministrazione,            
comprese le sedi periferiche, nei quali la generalita' degli                    
amministrati o degli utenti accede senza formalita' e senza bisogno             
di particolari permessi negli orari stabiliti, nonche' su tutti i               
mezzi di proprieta' della Regione adibiti al trasporto dei                      
dipendenti. Tali locali sono individuati in: ingressi, sale riunioni            
(compresa la sala del Consiglio), corridoi, atri, servizi                       
igienico-sanitari, biblioteche,  ascensori, scale di disimpegno;                
2) di stabilire che i Direttori generali, nell'ambito della direzione           
di competenza, individuino secondo le procedure di cui alla delibera            
regionale n. 727 del 19 febbraio 1985 e successive modificazioni, i             
nominativi dei dirigenti e/o dei funzionari che verranno incaricati             
con apposito atto, dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4,             
lettera b) della direttiva.                                                     
I dirigenti e/o i funzionari sopraindicati qualora accertino                    
infrazioni sono tenuti a verbalizzarle, comminando la relativa                  
sanzione;                                                                       
3) di disporre che i dirigenti preposti alle varie strutture                    
organizzative ricerchino forme e modalita' adeguate per tutelare i              
dipendenti di questa Amministrazione dal cosiddetto fumo passivo                
anche in ambienti "non aperti al pubblico";                                     
4) di stabilire che contro l'accertamento della violazione i                    
trasgressori possono entro 30 giorni dalla verbalizzazione                      
dell'infrazione far pervenire al  Sindaco territorialmente competente           
scritti difensivi e documenti, nonche' la richiesta di essere sentiti           
dalla stessa Autorita'.                                                         
Il Sindaco, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti,              
nonche' dopo aver sentito gli interessati che ne abbiano fatto                  
richiesta ed i funzionari che hanno proceduto alla contestazione                
dell'infrazione, se ritiene fondato l'accertamento determina, con               
ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge             
il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di                    
archiviazione degli atti.                                                       
L'ordinanza-ingiunzione deve essere notificata  nel termine                     
rispettivamente di 90 e 360 giorni dalla sua adozione per i residenti           
nel territorio della Repubblica o all'estero con le modalita'                   
indicate dall'art. 14 della Legge 24 novembre 1981,  n.689;                     
5) di prendere atto che in base alla normativa vigente, e' data                 
facolta' a chi e' stata contestata la violazione di ricorrere contro            
la stessa al Giudice ordinario territorialmente competente, sia nel             
caso in cui non abbia fatto ricorso amministrativo al Sindaco, sia              
qualora quest'ultimo abbia emanato l'ordinanza-ingiunzione di                   
pagamento della sanzione;                                                       
6) di stabilire che la sanzione amministrativa pecuniaria e' fissata            
in Lire da 4.000 a 10.000, ai sensi e per gli effetti della Legge               
689/91;                                                                         
7) di disporre che il pagamento della sanzione di cui al punto                  
precedente debba essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla           
notificazione dell'ordinanza-ingiunzione e ai sensi dell'art. 18, II            
comma della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, mediante versamento su c.c.             
postale intestato all'Azienda Unita' sanitaria locale                           
territorialmente competente;                                                    
8) di stabilire che per quanto attiene all'obbligo di esposizione dei           
cartelli di divieto, si deve far riferimento a quanto previsto                  
dall'art. 4), lettera a) della direttiva;                                       
9) di disporre che annualmente il Presidente della Giunta trasmetta             
al Prefetto i dati in merito alle infrazioni contestate;                        
10) di trasmettere la presente deliberazione ai Sindaci ed alle                 
Aziende Unita' sanitarie locali nel cui territorio siano presenti               
sedi e/o uffici di questa Amministrazione;                                      
11) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione                        
Emilia-Romagna il presente provvedimento.".                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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