DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 15 aprile 1998, n. 82
Atto d'intesa in materia di divieto di fumo negli ambienti confinati delle Amministrazioni pubbliche non statali (Gazzetta Ufficiale n.75 del 29/3/1996). Adozione della deliberazione della Giunta regionale 1588/96 (proposta n. 51)
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Vista la Legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di
fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio
1996, avente per oggetto: "Divieto di fumo in determinati locali
della pubblica Amministrazione e dei gestori di servizi pubblici";
considerato l'Atto d'intesa in materia di divieto di fumo negli
ambienti confinati delle Amministrazioni pubbliche non statali
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1996;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1588 del 9 luglio
1996, avente ad oggetto: "Atto d'intesa in materia di divieto di fumo
negli ambienti confinati delle Amministrazioni pubbliche non statali
(Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29/3/1996): applicazione all'Ente
Regione Emilia-Romagna", che stabilisce di vietare di fumare in tutti
i locali dell'Amministrazione regionale, comprese le sedi
periferiche, nei quali la generalita' degli amministrati o degli
utenti accede senza formalita' e senza bisogno di particolari
permessi negli orari stabiliti, nonche' su tutti i mezzi di
proprieta' della Regione adibiti al trasporto dei dipendenti;
individuando tali locali in: ingressi, sale riunioni (compresa l'aula
del Consiglio), corridoi, atrii, servizi igienico-sanitari,
biblioteche, ascensori, scale di disimpegno;
ritenuto di adottare per il Consiglio regionale la citata
deliberazione 1588/96 della Giunta, escludendo dalle disposizioni
contenute nell'atto la Sala Cavina e le sale in cui si svolgono le
riunioni dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei capigruppo
e delle Commissioni consiliari, qualora queste ultime non procedano
ad udienze conoscitive;
dato atto, ai sensi dell'art. 4 commi 6 e 7 della L.R. 41/92 ed in
conformita' alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.264 del
30/7/1996:
- del parere del Direttore generale del Consiglio regionale, dr.
Pietro Curzio, in merito alla legittimita' della presente
deliberazione;
- del parere di regolarita' tecnica espresso dal Responsabile
dell'Ufficio Segreteria della Direzione generale, dr. Giuseppe
Vinci;
a voti unanimi, delibera:
a) di adottare per il Consiglio regionale, con le esclusioni citate
al punto b) che segue, la deliberazione della Giunta regionale n.
1588 del 9 luglio 1996 avente ad oggetto: "Atto d'intesa in materia
di divieto di fumo negli ambienti confinati delle Amministrazioni
pubbliche non statali (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29/3/1996):
applicazione all'Ente Regione Emilia-Romagna", la quale fa parte
integrante e sostanziale del presente atto;
b) di vietare, pertanto, di fumare in tutti i locali del Consiglio
regionale, comprese le sedi periferiche, nei quali la generalita'
degli amministrati o degli utenti accede senza formalita' e senza
bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, individuando
tali locali in: ingressi, aula del Consiglio, sale riunioni,
corridoi, atrii, servizi igienico-sanitari, biblioteche, ascensori,
scale di disimpegno; nonche' sui mezzi di proprieta' del Consiglio
adibiti al trasporto dei dipendenti, escludendo dalle disposizioni i
seguenti locali: Sala Cavina e le sale in cui si svolgono le riunioni
dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei capigruppo e delle
Commissioni consiliari, qualora queste ultime non procedano ad
udienze conoscitive;
c) di incaricare il Direttore generale del Consiglio ad individuare,
secondo le procedure di cui alla delibera regionale n.727 del 19
febbraio 1985 e successive modificazioni, i nominativi dei dirigenti
e/o dei funzionari che verranno incaricati con apposito atto,
dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, lettera b), della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre
1995 (funzioni di accertamento, contestazione e verbalizzazione delle
infrazioni del divieto di fumo);
d) di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco ed all'Azienda
Unita' sanitaria locale del Comune di Bologna;
e) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna il presente atto.
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge 11 novembre 1975 n. 584, concernente il divieto di
fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio
1996, avente per oggetto: "Divieto di fumo in determinati locali
della pubblica Amministrazione e dei gestori di servizi pubblici";
considerato l'Atto d'intesa in materia di divieto di fumo negli
ambienti confinati delle Amministrazioni pubbliche non statali
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1996;
considerato che nella direttiva del 15 gennaio 1996 si richiama la
decisione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione
I-bis, 17 marzo 1995, n. 462 per quanto concerne due aspetti di
particolare rilievo:
a) una interpretazione piu' estensiva della dizione: "locali aperti
al pubblico" rispetto a quella fornita dall'art. 1 della Legge n. 584
del 1975, inserendo anche tra i suddetti locali non solo quelli di
proprieta' pubblica, ma anche quelli di proprieta' privata "in
relazione alla fruibilita' degli stessi da parte di membri
indifferenziati della collettivita', per il servizio che vi si rende
e per l'attivita' che vi si svolge". Il servizio o le attivita'
svolte da soggetti privati di cui sopra, richiamati peraltro all'art.
3, lett. a) della Direttiva medesima, risultano essere "quelli
riconducibili a funzioni istituzionali e a servizi pubblici resi per
conto delle pubbliche Amministrazioni in regime di concessione o di
appalto, ovvero di convenzione o di accreditamento";
b) la non applicabilita' del divieto "nei locali non aperti al
pubblico, come quelli riservati ad attivita' di lavoro del personale
dipendente, nei quali non e' normalmente prevista, seppure non
vietata, l'affluenza di persone estranee all'Amministrazione
considerata. Tale conclusione non intende negare che all'interno
degli uffici possa realizzarsi una situazione di pericolo per la
salute, prodotto dal cosiddetto fumo passivo, identica a quella che
la Legge n. 184 ha preso in considerazione con riguardo agli ambienti
indicato all'art. 1. E' lo stato attuale della normativa in materia
che non consente di giudicare come illegittima la condotta
dell'Amministrazione che non applica divieti di fumare in locali
diversi da quelli indicati dalla legge";
ritenuto comunque di dover tutelare dal fumo cosiddetto passivo i
dipendenti di questa Amministrazione che svolgono la propria
attivita' in ambienti "non aperti al pubblico", ricercando
all'interno delle varie strutture organizzative forme e modalita'
adeguate;
ritenuto dunque di provvedere in merito;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Prevenzione collettiva Paolo Tori in merito alla regolarita'
tecnica del presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 4, sesto
comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla
Sanita' e Servizi sociali Marino Pinelli, in merito alla legittimita'
del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e della direttiva di Giunta regionale n. 2541
del 4 luglio 1995;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di vietare di fumare in tutti i locali di questa Amministrazione,
comprese le sedi periferiche, nei quali la generalita' degli
amministrati o degli utenti accede senza formalita' e senza bisogno
di particolari permessi negli orari stabiliti, nonche' su tutti i
mezzi di proprieta' della Regione adibiti al trasporto dei
dipendenti. Tali locali sono individuati in: ingressi, sale riunioni
(compresa la sala del Consiglio), corridoi, atri, servizi
igienico-sanitari, biblioteche, ascensori, scale di disimpegno;
2) di stabilire che i Direttori generali, nell'ambito della direzione
di competenza, individuino secondo le procedure di cui alla delibera
regionale n. 727 del 19 febbraio 1985 e successive modificazioni, i
nominativi dei dirigenti e/o dei funzionari che verranno incaricati
con apposito atto, dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4,
lettera b) della direttiva.
I dirigenti e/o i funzionari sopraindicati qualora accertino
infrazioni sono tenuti a verbalizzarle, comminando la relativa
sanzione;
3) di disporre che i dirigenti preposti alle varie strutture
organizzative ricerchino forme e modalita' adeguate per tutelare i
dipendenti di questa Amministrazione dal cosiddetto fumo passivo
anche in ambienti "non aperti al pubblico";
4) di stabilire che contro l'accertamento della violazione i
trasgressori possono entro 30 giorni dalla verbalizzazione
dell'infrazione far pervenire al Sindaco territorialmente competente
scritti difensivi e documenti, nonche' la richiesta di essere sentiti
dalla stessa Autorita'.
Il Sindaco, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti,
nonche' dopo aver sentito gli interessati che ne abbiano fatto
richiesta ed i funzionari che hanno proceduto alla contestazione
dell'infrazione, se ritiene fondato l'accertamento determina, con
ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti.
L'ordinanza-ingiunzione deve essere notificata nel termine
rispettivamente di 90 e 360 giorni dalla sua adozione per i residenti
nel territorio della Repubblica o all'estero con le modalita'
indicate dall'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n.689;
5) di prendere atto che in base alla normativa vigente, e' data
facolta' a chi e' stata contestata la violazione di ricorrere contro
la stessa al Giudice ordinario territorialmente competente, sia nel
caso in cui non abbia fatto ricorso amministrativo al Sindaco, sia
qualora quest'ultimo abbia emanato l'ordinanza-ingiunzione di
pagamento della sanzione;
6) di stabilire che la sanzione amministrativa pecuniaria e' fissata
in Lire da 4.000 a 10.000, ai sensi e per gli effetti della Legge
689/91;
7) di disporre che il pagamento della sanzione di cui al punto
precedente debba essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla
notificazione dell'ordinanza-ingiunzione e ai sensi dell'art. 18, II
comma della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, mediante versamento su c.c.
postale intestato all'Azienda Unita' sanitaria locale
territorialmente competente;
8) di stabilire che per quanto attiene all'obbligo di esposizione dei
cartelli di divieto, si deve far riferimento a quanto previsto
dall'art. 4), lettera a) della direttiva;
9) di disporre che annualmente il Presidente della Giunta trasmetta
al Prefetto i dati in merito alle infrazioni contestate;
10) di trasmettere la presente deliberazione ai Sindaci ed alle
Aziende Unita' sanitarie locali nel cui territorio siano presenti
sedi e/o uffici di questa Amministrazione;
11) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna il presente provvedimento.".