ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 1999, n. 154
Divieto di somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura, nelle strutture ospitanti categorie a rischio
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Considerato che gli alimenti contenenti uova crude sono
frequentemente individuati come il veicolo responsabile della maggior
parte degli episodi di tossinfezione alimentare da salmonella;
considerato ancora che alcune categorie di soggetti (quali: bambini
di eta' inferiore ai 3 anni, anziani, immunodepressi) sono
particolarmente vulnerabili a tale infezione, potendone sviluppare le
piu' gravi complicanze;
vista la propria ordinanza n. 76 del 13/3/1998 con la quale si vieta
la somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude non
sottoposti a trattamento termico nelle strutture ospitanti le
suddette categorie a rischio;
considerato che nella collettivita' a rischio non si sono verificati
episodi di tossinfezione da salmonella nell'ultimo anno;
ritenuto pertanto opportuno confermare le norme cautelari per evitare
i possibili rischi nelle collettivita' vulnerabili;
considerato che la scadenza dell'ordinanza succitata era fissata per
il 31/12/1998;
ritenuto opportuno di dover confermare le misure adottate con la
succitata ordinanza;
dato atto della facolta' attribuita ai Sindaci, quali Autorita'
sanitaria locale, di disporre ordinanze di divieto della preparazione
e vendita per il consumo di prodotti alimentari a rischio - quali
sono quelli contenenti uova crude e non sottoposti, prima del
consumo, a trattamento termico di cottura, nonche' carni non
adeguatamente cotte - per gli esercizi pubblici, nonche' per le mense
collettive che servono un'utenza non particolarmente suscettibile ma
comunque esposta al rischio di tossinfezione alimentare soprattutto
nella stagione estiva;
vista la deliberazione della Giunta regionale 2541/95, esecutiva ai
sensi di legge;
dato atto del parere favorevole espresso in merito alla legittimita'
del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e della delibera di Giunta regionale 2541/95,
dal Direttore generale Sanita' dr. Tiziano Carradori;
dato atto del parere favorevole in merito alla regolarita' tecnica
del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e della delibera di Giunta regionale 2541/95,
dal Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti,
dr. Giovanni Paganelli;
visto l'art. 32 della Legge 833/78;
ordina:
1) e' confermato il divieto fino al 31/12/1999, nelle strutture che
ospitano categorie a rischio (bambini di eta' inferiore ai 3 anni,
anziani, immunodepressi) della somministrazione di prodotti
alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo,
a trattamento termico di cottura;
2) le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi
dell'art. 650 del Codice penale;
3) al presente provvedimento e' data pubblicizzazione tramite invio
dello stesso alle Aziende Unita' sanitarie locali, alle Aziende
Ospedaliere, agli Enti locali, Prefetture, Comandi NAS della regione
Emilia-Romagna, per la massima diffusione nel territorio di
competenza, nonche' alle associazioni maggiormente rappresentative
delle categorie interessate;
4) di pubblicare la presente ordinanza nel testo integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
VASCO ERRANI