REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 1999, n. 154

Divieto di somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura, nelle strutture ospitanti categorie a rischio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Considerato che gli alimenti contenenti uova crude sono                         
frequentemente individuati come il veicolo responsabile della maggior           
parte degli episodi di tossinfezione alimentare da salmonella;                  
considerato ancora che alcune categorie di soggetti (quali: bambini             
di eta' inferiore ai 3 anni, anziani, immunodepressi) sono                      
particolarmente vulnerabili a tale infezione, potendone sviluppare le           
piu'  gravi complicanze;                                                        
vista la propria ordinanza n. 76 del 13/3/1998 con la quale si vieta            
la somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude non            
sottoposti a trattamento termico nelle strutture ospitanti le                   
suddette categorie a rischio;                                                   
considerato che nella collettivita' a rischio non si sono verificati            
episodi di tossinfezione da salmonella nell'ultimo anno;                        
ritenuto pertanto opportuno confermare le norme cautelari per evitare           
i possibili rischi nelle collettivita'  vulnerabili;                            
considerato che la scadenza dell'ordinanza succitata era fissata per            
il 31/12/1998;                                                                  
ritenuto opportuno di dover confermare le misure adottate con la                
succitata ordinanza;                                                            
dato atto della facolta' attribuita ai Sindaci, quali Autorita'                 
sanitaria locale, di disporre ordinanze di divieto della preparazione           
e vendita per il consumo di prodotti alimentari a rischio - quali               
sono quelli contenenti uova crude e non sottoposti, prima del                   
consumo, a trattamento termico di cottura, nonche' carni non                    
adeguatamente cotte - per gli esercizi pubblici, nonche' per le mense           
collettive che servono un'utenza non particolarmente suscettibile ma            
comunque esposta al rischio di tossinfezione alimentare soprattutto             
nella stagione estiva;                                                          
vista la deliberazione della Giunta regionale 2541/95, esecutiva ai             
sensi di legge;                                                                 
dato atto del parere favorevole espresso in merito alla legittimita'            
del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19                  
novembre 1992, n. 41 e della delibera di Giunta regionale 2541/95,              
dal Direttore generale Sanita' dr. Tiziano Carradori;                           
dato atto del parere favorevole in merito alla regolarita' tecnica              
del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19                 
novembre 1992, n. 41 e della delibera di Giunta regionale 2541/95,              
dal Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti,             
dr. Giovanni Paganelli;                                                         
visto l'art. 32 della Legge 833/78;                                             
ordina:                                                                         
1) e' confermato il divieto fino al 31/12/1999, nelle strutture che             
ospitano categorie a rischio (bambini di eta' inferiore ai 3 anni,              
anziani, immunodepressi) della somministrazione di prodotti                     
alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo,           
a trattamento  termico di cottura;                                              
2) le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi               
dell'art. 650 del Codice penale;                                                
3) al presente provvedimento e' data pubblicizzazione tramite invio             
dello stesso alle Aziende Unita' sanitarie locali, alle Aziende                 
Ospedaliere, agli Enti locali, Prefetture, Comandi NAS della regione            
Emilia-Romagna, per la massima diffusione nel territorio di                     
competenza, nonche' alle associazioni maggiormente rappresentative              
delle categorie interessate;                                                    
4) di pubblicare la presente ordinanza nel testo integrale nel                  
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
IL PRESIDENTE                                                                   
VASCO ERRANI                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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