COMUNICATO
RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO REGIONALE NELL'ANNO 1998 (art. 11 della L.R. 21 marzo 1995, n. 15)
Signora Presidente, signori Consiglieri regionali
Questa relazione e' testimonianza dell'attivita' che ho posto in
essere fin dal primo giorno nel quale codesta Assemblea legislativa
mi ha eletto Difensore civico della Regione Emilia-Romagna.
Infatti, nominata il 6 maggio 1998 a questa altissima carica, mi sono
costantemente sforzata di utilizzare tutte le mie capacita'
lavorative e le risorse intellettive per migliorare il servizio di
difesa civica reso ai cittadini emiliano-romagnoli, razionalizzando
le procedure ed i tempi, stimolando in vario modo le Amministrazioni
destinatarie delle richieste di intervento a corrispondere
sollecitamente a quanto loro richiesto, facendo conoscere all'esterno
l'istituto del Difensore civico, ancora poco noto alla popolazione.
1 - Quadro normativo di riferimento
Nel periodo pur breve dello svolgimento della mia attivita' e' mutato
il quadro operativo delle competenze dell'istituto per quanto
concerne i rapporti con le Amministrazioni statali, mentre e' rimasto
invariato quello propriamente regionale.
In particolare, la Legge 16 giugno 1998, n. 191, all'art. 2 ha
modificato in senso riduttivo le competenze del Difensore civico
regionale nei confronti delle Amministrazioni statali.
Infatti, mentre la Legge 127/97 prevedeva l'estensione delle funzioni
del Difensore civico regionale, cosi' come disciplinate dalle
rispettive normative regionali, anche nei confronti degli uffici
periferici dello Stato, la nuova norma sopra citata ha escluso il
potere di intervento d'ufficio nei confronti delle Amministrazioni
stesse, qualora previsto nella normativa regionale, come appunto
nella legislazione di questa Regione.
Inoltre, lo stesso art. 2 della Legge 191/98 ha precisato l'ambito
territoriale di competenze del Difensore civico regionale nei
confronti delle stesse Amministrazioni statali, limitandolo a quello
del territorio di rispettiva competenza.
Questa modifica appare assai grave sia sul piano dei principi,
perche' si inserisce in una logica di carattere statalista e comunque
di riduzione di efficacia operativa di un organo che gia' incontra
tante difficolta' nel proprio operare, sia soprattutto perche' priva
il cittadino di un mezzo ulteriore di difesa, sia infine per le
conseguenze concrete che ne possono derivare e che potrebbero non
apparire di immediata evidenza.
Con tale modifica, infatti, restano fuori dalle possibilita'
operative del Difensore civico regionale (della scrivente come degli
altri) gli interventi a favore dei propri cittadini nei confronti di
Amministrazioni statali periferiche radicate in altre regioni ancora
prive di difesa civica.
La stessa impossibilita' di intervenire direttamente nei confronti di
uffici statali ubicati in regioni in cui esiste un altro Difensore
civico regionale (cui oggi la legge impone di affidare l'intervento)
rende inevitabilmente ogni attivita' piu' burocratica, piu' lunga,
meno efficace.
In realta', l'estensione della competenza del Difensore civico
regionale anche nei confronti delle Amministrazioni statali
periferiche operata con la Legge 127/97 ha determinato in questi
ultimi tempi un aumento delle richieste di intervento nei confronti
dei predetti uffici. La nuova modifica appare percio' tanto piu'
pericolosa e sostanzialmente dannosa perche' in controtendenza
rispetto ad esigenze sempre piu' evidenti.
2 - Dati statistici
Gli sforzi compiuti per pubblicizzare l'istituto e le sue
possibilita' operative stanno dando i primi risultati concreti, come
e' dimostrato innanzitutto dall'aumento del numero degli interventi e
dai seguenti dati statistici riferiti alla attivita' complessivamente
resa:
- il volume complessivo dell'attivita' svolta nel 1998 ammonta a n.
776 reclami formalizzati (rispetto a n. 738 reclami formalizzati nel
1997), ai quali si devono aggiungere n. 828 casi esaminati e risolti
per le vie brevi ma sempre peraltro con relativo verbale agli atti,
per un totale complessivo di n. 1.604 interventi.
Oltre a questi devono essere considerati i casi trattati
telefonicamente e le consulenze in materie non propriamente di
competenza dell'Ufficio, il cui numero puo' ragionevolmente
quantificarsi in 1.000 circa.
Dei suddetti procedimenti n. 6 sono stati iniziati d'ufficio, tre dei
quali nella veste di Difensore civico regionale e n. 3 nella veste di
Difensore civico di Comuni convenzionati;
- i procedimenti avviati nella veste di Difensore civico regionale
sono stati nel 1998 n. 551 (a fronte di n. 490 effettuati nel 1997).
Di essi una parte (n. 213 casi) riguardano piu' propriamente
interventi nei confronti degli Uffici o Servizi regionali, n. 133
sono riferiti ad Amministrazioni comunali o provinciali site nella
regione e non convenzionate, n. 201 concernono interventi nei
confronti di uffici statali periferici ed enti vari, infine n. 4 sono
richieste di nomina di commissario ad acta;
- oltre a cio', occorre evidenziare l'attivita' svolta in base alle
convenzioni gia' in atto con diversi Comuni della regione, per un
totale complessivo di n. 214 interventi.
Si tratta di procedimenti avviati nella veste di Difensore civico dei
Comuni di Bologna (n. 103 interventi), Ravenna (n. 67 interventi),
Casalecchio di Reno (n. 23 interventi), Zola Predosa (n. 12
interventi).
A seguito di convenzione stipulata o resa operativa nella seconda
meta' dell'anno 1998, l'attivita' di difesa civica e' stata altresi'
svolta nei rispettivi comuni come segue: a Budrio: n. 6 interventi, a
Crevalcore: n. 1 interventi, a Sant'Agata Bolognese: n. 2 interventi.
Infine, sono state esaminate e decise n. 11 richieste di controllo di
legittimita' ex art. 17, commi 38 e 39, della Legge 127/97.
A questi procedimenti devono aggiungersi quelli aperti in anni
precedenti e conclusi nel 1998, per un totale di n. 73 interventi.
I procedimenti conclusi nel 1998, pari a n. 653, hanno dato i
seguenti esiti:
n. 291 conclusi con esito positivo;
n. 112 rivelatisi infondati a seguito di istruttoria;
n. 169 archiviati per motivazioni varie: perche' si trattava di
attivita' di consulenza, o si verteva in materie non rientranti nella
competenza del Difensore civico regionale, o perche' di competenza di
altro Difensore civico;
n. 8 procedimenti chiusi con esito negativo in quanto la pubblica
Amministrazione non ha collaborato.
Al di la' dei dati meramente numerici, l'intervento dell'ufficio e'
stato caratterizzato da una sempre maggiore incisivita' ed efficacia.
In altre parole e' aumentata la percentuale di casi risolti
positivamente.
3 - Attivita' e strategie operative
Una delle mie prime preoccupazioni e' stata appunto quella di
incrementare l'attivita', la presenza e la visibilita' stessa del mio
ufficio attraverso un'adeguata opera di informazione e di promozione
a tutti i livelli per il futuro immediato e anche in prospettiva piu'
lontana.
A tale scopo mi sono prestata volentieri ad interviste televisive e
giornalistiche intese a mettere in luce le opportunita' offerte
dall'istituto della difesa civica e ho partecipato a svariate
conferenze, tavole rotonde e iniziative similari.
Ho inoltre tenuto svariati incontri con studenti delle scuole medie
della provincia di Bologna cercando, anche con l'ausilio di appositi
materiali (prospetti, lucidi), di fornire a questi giovanissimi
cittadini una maggior consapevolezza dei propri diritti e doveri.
Da parte mia ho cercato in particolare di trattare i vari problemi
che mi erano stati sottoposti dai cittadini nella maniera meno
burocratica possibile, nella convinzione di raggiungere cosi'
migliori risultati in tempo piu' breve e di ottenere, anzi, una
miglior collaborazione da parte delle Amministrazioni coinvolte.
Mi sono premurata che, a parte le pratiche che trattavo
personalmente, fosse questo stesso lo "stile" adottato da tutti i
miei collaboratori, con i quali ho avuto un continuo confronto
relativo a tutte le singole pratiche, anche quelle apparentemente
piu' banali o di routine.
Sempre nell'ottica di una gestione il piu' concreta possibile, per il
raggiungimento dei migliori risultati, ho ritenuto di privilegiare
costantemente la sostanza rispetto alla forma anche nei rapporti
interpersonali con i titolari o con i dirigenti delle varie
Amministrazioni coinvolte.
Ho evitato cosi', se non in caso di assoluta eccezionalita', di
avvalermi della facolta', concessami dalla legge regionale, di
convocazione del responsabile del procedimento nel mio ufficio, ma,
al contrario, ho ritenuto piu' produttivo recarmi io stessa presso le
sedi dei vari uffici per trattare in maniera congiunta il caso in
esame.
Sempre nella medesima prospettiva ho cercato, come sistema, di
privilegiare il dialogo e il tentativo di convincimento, ritenendo
che questo potesse valere, piu' della utilizzazione di rimedi
drastici (richiesta di procedimento disciplinare e simili), alla
soluzione non solo del caso presente ma anche e soprattutto per
quelli che si prospettassero in futuro.
Del resto, una costante preoccupazione che ha indirizzato il mio
operato e' stata la ricerca di modalita' di intervento che non
comportassero l'irrigidimento dell'Amministrazione coinvolta e che,
percio', anche quando non conseguivano effetti positivi, non
potessero determinare ulteriori effetti dannosi per l'interessato.
Spesso, d'altro canto, le problematiche in esame non si risolvono nel
caso isolato di un singolo, ma coinvolgono vere e proprie prassi
amministrative destinate ad interessare un numero indeterminato di
utenti.
Anche per questo ho privilegiato un rapporto di collaborazione con le
Amministrazioni interessate, prospettando, al di la' del caso singolo
(ed anche quando questo non fosse ormai risolvibile se non
eventualmente in via contenziosa), quali fossero le modalita' piu'
opportune per evitare nel futuro il ripetersi dei medesimi
inconvenienti in casi analoghi, e quale il modo per conciliare il
rispetto della legge e l'adozione di corrette prassi amministrative
con la salvaguardia dei diritti e delle posizioni dei singoli
cittadini.
Ho costantemente espresso altresi' la mia convinzione che,
nell'ambito di una buona amministrazione e di un sistema democratico,
la tutela dei legittimi interessi dei singoli debba essere il primo
criterio di interpretazione delle stesse disposizioni normative,
siano esse sostanziali o procedurali.
In caso di incertezza o di lettura alternativa, infatti, ritengo che
le norme di legge o di regolamento debbano essere intese, qualora
sussista uno spazio interpretativo in tal senso, nel loro possibile
significato piu' favorevole al cittadino.
Pur senza riuscire ovviamente a risolvere positivamente tutti i
problemi che sono stati sottoposti al mio ufficio, ho trovato in
questo modo un livello di ascolto e di rispondenza assai elevato da
parte degli interlocutori, fossero amministratori, dirigenti o
funzionari.
4 - Alcune esemplificazioni di interventi trattati come Difensore
civico regionale
L'attivita' di difesa civica ha prospettato all'ufficio una serie di
casi assai variegata, di grande interesse sia dal punto tecnico che
umano.
Vale la pena di scorrerne quelli piu' significativi.
1 - Direzione generale Programmazione e Pianificazione urbanistica -
Servizio Programmi edilizi
Numerosi cittadini emiliano-romagnoli, a suo tempo beneficiari dei
mutui agevolati assistiti dal contributo pubblico, ai sensi degli
artt. 19 e 20 della Legge n. 457 del 1978, si sono trovati in una
situazione spesso drammatica a causa di errori nella determinazione
del tasso di interesse applicabile, compiuti all'epoca dal Servizio
regionale competente.
Nel 1998 gli stessi si sono visti infatti richiedere dal Servizio
regionale Programmi edilizi il recupero di somme - per importi di
svariati milioni, e con addebito in quattro rate semestrali -
conseguenti appunto all'errata applicazione, a partire dal 1983 in
poi, di tassi di interesse meno elevati rispetto a quelli loro
applicabili.
Il mio intervento si e' concretato innanzi tutto nel segnalare al
Servizio regionale competente che, in una fattispecie alquanto
problematica quale quella sopra evidenziata, era doveroso cercare di
limitare, per quanto possibile, l'impatto sul cittadino incolpevole
dell'inefficienza della struttura burocratica.
Occorreva pertanto che la struttura prendesse atto quantomeno della
circostanza che, per intervenuta prescrizione del diritto, tali somme
non erano piu' dovute a partire dal termine di dieci anni antecedenti
la richiesta.
Venivo nel frattempo a conoscenza dell'esistenza di numerose altre
posizione analoghe a quelle sottoposte alla mia attenzione: in
relazione ad esse ritenevo opportuno porre in essere il mio
intervento d'ufficio, e non piu' ai sensi della lettera a) del comma
1 dell'art. 3, L.R. 15/95. Invitavo pertanto il Servizio competente,
per ragioni di equita' e principi di diritto, ad estendere anche a
tali fattispecie le determinazioni adottate per i precedenti
interventi, anche sulla base dei suggerimenti e delle osservazioni
gia' formulate per questi ultimi.
In questa circostanza il Servizio Programmi edilizi ha mostrato
qualche difficolta' a collaborare con il mio ufficio sia per quanto
concerne le richieste di intervento a favore di singoli soggetti e
sia anche per quanto riguarda i criteri utilizzati nei confronti
degli ulteriori soggetti a favore dei quali avevo attivato
l'intervento d'ufficio.
Per quanto concerne questi ultimi osservo infatti che, una volta che
il Difensore civico aveva posto in essere un intervento richiedendo
la concessione di un beneficio in favore di quel soggetto (nel caso
l'applicazione della prescrizione), la struttura regionale non poteva
eccepire che quel certo beneficio poteva essere richiesto solamente
da quest'ultimo.
E' infatti fuori questione che, nel momento in cui interviene, il
Difensore civico sia legittimato a sostituire il richiedente
nell'esercizio di tutte le facolta' che possono determinare un
beneficio certo relativo alla posizione soggettiva dello stesso.
Inoltre, il Servizio non ha risposto in maniera del tutto univoca
alla richiesta, formulata dalla scrivente, di applicare l'eccezione
di intervenuta prescrizione per tutte le fattispecie analoghe,
rinunciando a richiedere le rate di contributo antecedenti i dieci
anni dalla richiesta, lasciandomi pertanto nell'incertezza circa la
portata delle determinazioni adottate.
Mentre peraltro questa relazione era in fase di ultimazione, mi e'
pervenuta una richiesta di intervento da parte di un ennesimo
soggetto al quale il Servizio in questione, in data 10 febbraio 1999,
ha fatto richiesta di restituzione di somme a decorrere dal gennaio
1984, riconfermandomi con cio' nel dubbio che il mio intervento in
favore di tutti coloro che si trovavano in questa situazione sia
risultato idoneo a conseguire il risultato al quale era diretto.
2 - Direzione generale Programmazione e Pianificazione urbanistica -
Servizio Programmi edilizi
Sono pervenute svariate richieste di intervento per ottenere una
corretta applicazione della Legge statale n. 13 del 1989, concernente
i contributi per l'eliminazione ed il superamento delle barriere
architettoniche negli edifici privati.
Gli istanti, tutti eredi di soggetti la cui domanda fu a suo tempo
ritenuta ammissibile dal Comune di residenza, lamentavano che l'Ente
locale aveva chiesto alla Regione - Assessorato Programmazione e
Pianificazione urbanistica - istruzioni al riguardo, e che
quest'ultimo aveva negato la possibilita' di corrispondere i
contributi qualora, pur essendo i lavori gia' eseguiti, l'avente
diritto fosse deceduto prima della concreta erogazione dei contributi
stessi.
Valutata attentamente la fattispecie, ho fatto presente
all'Assessorato che, a mio avviso, in punto di diritto sembrava
doversi condividere la tesi degli istanti, in cio' confortata dalla
giurisprudenza della Cassazione e, in sede locale, del Tribunale di
Parma.
Dopo una corrispondenza infruttuosa, ho sollecitato un incontro
presso il Servizio Programmi edilizi, senza raggiungere una
convergenza di opinioni.
Peraltro, e' stato concordemente riconosciuto che, essendo la
competenza al riguardo solamente dell'Amministrazione comunale, era
opportuno che l'Assessorato inviasse una circolare con la quale
faceva presente agli Enti locali tale circostanza.
In seguito ho appreso con viva soddisfazione che alcuni Comuni hanno
concesso il contributo nelle fattispecie sopra delineate.
D'altro canto e' da sottolineare al riguardo che gia' da tempo il
Comune di Fontevivo (Parma) aveva adottato autonomamente tale
impostazione, fondandola su argomentazioni sia giuridiche che di
equita' apprezzabili e assolutamente condivisibili.
3 - Direzione generale Organizzazione - Servizio Sviluppo
organizzativo, Formazione e Mobilita'
Una cittadina ha lamentato di non aver potuto presentare domanda per
un concorso regionale di profilo 6.1 "Istruttore amministrativo", in
quanto il diploma da lei posseduto (diploma di Istituto tecnico
industriale) non era previsto tra i titoli di studio indicati nel
bando di concorso mentre, al contrario, erano contemplati altri
titoli equivalenti, quali il diploma di Istituto tecnico commerciale
e quello di Istituto tecnico femminile.
Alla mia richiesta di chiarimenti il Servizio competente ha risposto
osservando che la scelta del tipo di diploma occorrente per la
partecipazione ad un concorso e' demandata alla libera scelta
dell'Amministrazione: tale decisione non risponde infatti
necessariamente e in via esclusiva ad una pura logica di
"competenza", ma potrebbe anche corrispondere ad una logica di
opportunita'.
Nel caso di specie, l'opportunita' era data dalla asserita esigenza
che, rispetto a piu' bandi di concorso pubblicati contestualmente, vi
fosse un'equa distribuzione, piuttosto che un cumulo, dei possibili
titoli di accesso.
Ho espresso all'Amministrazione regionale le mie perplessita' sulla
legittimita' di tale motivazione, in quanto contraria a principi di
logica e di imparzialita'.
La finalita' primaria alla quale deve ispirarsi l'Amministrazione
nell'individuazione dei titoli di studio richiesti, infatti, si
riconnette piuttosto con l'esigenza di consentire la piu' larga
partecipazione di concorrenti, affinche' in tal modo sia assicurata
la possibilita' di scegliere i candidati migliori nell'ambito della
preparazione specifica occorrente per quel certo profilo.
4 - Direzione generale Sanita' e Servizi sociali
Il Tribunale per i diritti del malato di Ferrara e il Centro per i
diritti del malato presso l'Ospedale Maggiore di Bologna mi hanno
ripetutamente interessato per ottenere risposta in ordine a diverse
problematiche, sia singole che di carattere generale, sulle quali da
tempo avevano interessato la Direzione generale Sanita' e Servizi
sociali della Regione senza ottenere un adeguato riscontro.
Anche i solleciti da me inviati non hanno ottenuto alcun esito se non
dopo reiterate lettere di sollecito.
In particolare ho ottenuto di far sottoporre alla valutazione di un
apposito gruppo regionale - avente il compito di fornire indicazioni
sulla corretta applicazione del nomenclatore tariffario delle
prestazioni specialistiche - la segnalazione pervenuta, attraverso il
Tribunale per i diritti del malato di Ferrara, da parte di 82
persone, le quali lamentavano l'alto costo sostenuto dai pazienti per
la somministrazione dei vaccini antiallergici.
Il citato gruppo ha ritenuto fondate e condivisibili le
argomentazioni proposte e ha dato indicazioni alle Aziende Unita'
sanitarie locali e Ospedaliere affinche' in futuro sia corrisposto un
ticket forfetario per ogni ciclo di iniezioni necessarie per la
desensibilizzazione.
5 - Direzione generale Sanita' e Servizi sociali - Servizio Presidi
Ospedalieri
Una signora ha donato un rene al figlio: il trapianto e' avvenuto nel
1996 a Milano ed ha comportato una permanenza in loco di due mesi.
La signora ha allora richiesto, attraverso il Tribunale per i diritti
del malato, il rimborso dell'onere per le spese alberghiere sostenute
sia da lei e sia anche dal figlio, costretto a restare a lungo a
Milano per controlli quotidiani.
Non avendo ottenuto un adeguato riscontro, nel 1998 il predetto
Tribunale ha segnalato la mancata risposta alla richiesta di
rimborso, almeno per quanto concerneva il figlio sottoposto a
trapianto.
Da parte mia ho sollecitato presso il Servizio regionale Presidi
ospedalieri una chiara risposta quantomeno sul punto relativo al
rimborso per le spese alberghiere sostenute per quest'ultimo.
La risposta e' stata generica e non del tutto soddisfacente, in
quanto sempre e soltanto riferita alle spese alberghiere sostenute
dalla madre (mentre non era questo il quesito da me posto).
E' stata peraltro fornita al riguardo una apertura, vale a dire
l'indicazione di un possibile coinvolgimento dei Servizi sociali
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di appartenenza per un eventuale
accoglimento della richiesta di rimborso.
6 - Assessorato Politiche sociali e familiari - Scuola - Qualita'
urbana
E' pervenuta una richiesta di intervento da parte di un
amministratore di un Comune della regione, finalizzata ad ottenere
un'applicazione omogenea in tutto il territorio regionale della
normativa regionale in materia di contributi per l'assistenza
domiciliare agli anziani non autosufficienti.
Lo stesso amministratore, infatti, avendo constatato di persona la
differenza di parametri di concessione applicata da parte delle varie
Aziende Unita' sanitarie locali, a seguito dei pareri delle varie
Commissioni del servizio sociale a cio' preposte, aveva evidenziato
ripetutamente l'anomalia, senza peraltro che sul punto fosse riuscito
ad ottenere una risposta adeguata.
Ho pertanto segnalato la circostanza all'Assessorato regionale
Politiche sociali, il quale ha riconosciuto l'esistenza di criteri
diversificati nelle varie Aziende Unita' sanitarie locali ed ha
assicurato la tempestiva predisposizione di una circolare applicativa
tendente a superare l'inconveniente riscontrato.
Il cittadino ha espresso il suo vivo apprezzamento e ringraziamento
per l'intervento disposto, assicurando che sarebbe stata sua cura
portare l'operato del Difensore civico come esempio per i suoi
colleghi amministratori locali.
7 - Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Bologna
L'acquirente di un alloggio venduto dall'Istituto autonomo case
popolari di Bologna ai sensi della Legge n.560 del 1993 mi ha
segnalato l'incongruenza contenuta dal regolamento condominiale
predisposto dall'Istituto stesso prima della stipulazione del
contratto di compravendita.
All'art. 12 del Regolamento, infatti, l'Istituto prevedeva a proprio
favore alcune esenzioni o ribassi nella partecipazione alle spese
condominiali concernenti le unita' ancora invendute e sino alla data
della loro vendita o locazione: in particolare prevedeva l'esenzione
totale dalle spese condominiali per acqua, luce, energia elettrica ed
ascensore, nonche' il ribasso del 70% delle spese di riscaldamento.
Veniva altresi' specificato che tali esenzioni o ribassi non erano
applicabili ad altri condomini, nemmeno nell'ipotesi in cui le
rispettive proprieta' fossero rimaste a lungo sfitte o in cui i
proprietari fossero rimasti a lungo assenti da esse.
La scrivente ha eccepito all'Istituto la disparita' di trattamento
che in tal modo veniva a crearsi tra la sua posizione di proprietario
di alloggi non occupati e quella di qualsivoglia altro proprietario
privato che si trovasse nella medesima situazione.
L'Istituto ha ribadito la correttezza del proprio operato con
riferimento all'orientamento della giurisprudenza sulla derogabilita'
- mediante regolamento condominiale espressamente richiamato
nell'atto di vendita - della ripartizione delle spese relative alle
parti comuni ed al riscaldamento.
A seguito di mie insistenze, peraltro, l'Istituto si e' riservato di
valutare l'opportunita' di modificare in futuro i regolamenti di
quegli edifici nei quali si sarebbe verificata la presenza sia di
alloggi di sua proprieta' che di alloggi alienati ex lege 560/93.
8 - Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Bologna
Numerosi assegnatari di alloggi gestiti dall'Istituto autonomo case
popolari di Bologna sono stati costretti a traslocare in altri
appartamenti a seguito della determinazione dell'Ente proprietario di
ristrutturare l'immobile nel quale sono ubicate le unita' agli stessi
assegnate.
Sono state poste a loro carico peraltro le spese di trasloco e quelle
di allacciamento delle nuove utenze.
Al riguardo ho preliminarmente segnalato al Comune di Bologna,
proprietario degli stessi, e all'Ente gestore, Istituto autonomo case
popolari, che molti degli assegnatari sono persone anziane, non in
grado di sopportare un allontanamento dall'ambiente e dal tessuto
sociale nel quale hanno vissuto per anni; di qui l'esigenza che agli
stessi venissero prospettate soluzioni abitative non in periferia,
come ipotizzato inizialmente bensi', per quanto possibile, in zone
limitrofe alla precedente abitazione.
Quanto poi alla fondatezza della pretesa di accollare agli stessi le
spese di un trasloco coattivo con relative utenze, ho rilevato che, a
mio avviso, appariva illegittimo far gravare il relativo onere sul
contraente incolpevole.
L'Assessore all'Urbanistica e Casa del Comune di Bologna faceva
presente di aver stipulato con l'Istituto autonomo un accordo
negoziale con cui affidava ad esso la gestione di tutto il suo
patrimonio abitativo, rimettendosi alle modalita' di gestione in uso
presso lo stesso, in quanto sostanzialmente condivise e, all'infuori
dell'ipotesi di assegnatari in condizioni di disagio economico,
esprimeva le sue perplessita' circa la possibilita' di addossarsi gli
oneri in argomento.
Anche il Direttore generale dell'Istituto autonomo case popolari di
Bologna insisteva nelle proprie determinazioni, inizialmente con
affermazioni apodittiche e non motivate, successivamente con richiamo
all'inesistenza di norme contenenti un obbligo esplicito per
l'Istituto di accollarsi quell'onere.
Chiarivo allora al predetto che l'esistenza di una norma sarebbe
stata rilevante solamente se diretta ad escludere un obbligo
dell'Istituto in tal senso, e non viceversa, in quanto, nel silenzio
della legge al riguardo, soccorrono i principi generali, ed in
particolare il principio del neminem laedere di cui all'art. 2043
Codice civile.
Da ultimo, l'Istituto ha ribadito il proprio convincimento,
assicurando peraltro che eventuali ulteriori osservazioni sarebbero
state tenute nella massima considerazione.
Mentre questa relazione era in fase di ultimazione, l'Istituto ha
comunicato, anche se in relazione ad una singola pratica, la propria
disponibilita' a rifondere all'assegnataria le spese di trasloco
sostenute e da sostenere qualora la stessa opti per una sistemazione
abitativa diversa da quella attuale, in un alloggio destinato a
"parcheggio" provvisorio in attesa di ritornare nell'immobile
originario, una volta ristrutturato.
L'Istituto ha poi espresso l'intenzione di formulare al riguardo uno
specifico quesito alla Regione Emilia-Romagna, in virtu' della
funzione normativa e di indirizzo alla stessa spettante nella
materia.
Devo ragionevolmente ritenere che questa disponibilita', oggi
riferita alla singola pratica, sara' estesa a tutte quelle ancora da
definire.
Al riguardo non posso che esprimere il mio sollievo nel vedere che, a
seguito delle mie sollecitazioni, e' stata trovata una soluzione che
tiene conto della necessita' dell'Istituto di non gravare
ulteriormente il proprio bilancio ma anche e soprattutto della
salvaguardia degli interessi di categorie di soggetti la cui tutela
rientra appunto tra le finalita' sociali proprie dell'ente gestore.
9 - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di
Bologna
Una studentessa universitaria con gravi problemi di salute che la
costringono a seguire una dieta personalizzata ha chiesto all'ARSTUD,
in sostituzione dell'importo prepagato per l'accesso al servizio
ristorativo, di ottenere la monetizzazione dei contributi che
l'Azienda eroga a tal fine agli aventi diritto.
Nonostante le mie sollecitazioni al riguardo, l'Azienda si e'
trincerata dietro al rispetto formale della normativa e dei bandi
applicativi, senza cercare una soluzione compatibile con le legittime
aspettative dell'interessata.
10 - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di
Bologna
Un Comitato studentesco mi ha chiesto di intervenire nella
controversia scaturita dalla pretesa dell'Azienda regionale per il
diritto allo studio universitario di Bologna di addebitare
genericamente a tutti gli studenti assegnatari di posto alloggi
presso uno Studentato l'importo di alcune bollette telefoniche
relative ad un'utenza telefonica situata all'interno dello Studentato
stesso e relativa a telefonate di cui non si riusciva ad individuare
il responsabile.
Considerazioni di buon senso, oltreche' di equita', consigliavano di
cercare una soluzione alla vertenza, tantopiu' che il telefono in
questione era ubicato in un corridoio accessibile non solo agli
studenti assegnatari ma anche a soggetti estranei.
In questo senso ho esplicato il mio intervento.
L'Azienda ha aderito solo in parte al mio tentativo di mediazione,
decidendo di sostenere un terzo degli oneri relativi agli addebiti
attribuiti agli studenti, proprio in ragione della propria
responsabilita' per aver tardato a contestare l'accaduto e a
richiedere la rifusione del danno.
11 - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di
Bologna
L'ARSTUD di Bologna ha richiesto ad uno studente universitario
assegnatario di un posto letto il pagamento di non meglio specificati
danni che l'Azienda assumeva provocati all'alloggio.
Alla richiesta dello studente di chiarimenti sulla natura dei danni
non veniva fornita risposta.
Egli si rivolgeva quindi a me per verificare le modalita' con le
quali erano stati accertati i danni e quali accertamenti erano stati
effettuati per individuare i responsabili di essi.
In risposta al mio intervento l'Azienda ha allora riveduto le proprie
determinazioni, stornando dall'importo complessivo la maggior parte
delle spese addebitate (relative a lavori di tinteggiatura, che non
sono addebitabili a priori agli assegnatari, in quanto derivanti da
normale usura e non da danno), e confermando invece a carico dello
studente una somma modestissima.
12 - Azienda Unita' sanitaria locale Citta' di Bologna
Una cittadina della Repubblica di San Marino mi ha sollecitato ad
intervenire per ovviare ad una situazione di disagio che le si
presentava ogni anno quando, per usufruire delle prestazioni
sanitarie, doveva presentare entro termini ristretti, a pena di
decadenza, alla Azienda Unita' sanitaria locale Citta' di Bologna un
attestato di servizio nonche' un certificato di residenza.
A tale proposito ho interessato la Direzione generale Sanita' della
Regione affinche' sensibilizzasse le varie Aziende Unita' sanitarie
locali e Aziende Ospedaliere in ordine alla sostanziale equiparazione
dei cittadini sammarinesi con i cittadini italiani, derivante da
convenzioni internazionali in tal senso.
La citata Direzione generale, nel rendere noto che aveva provveduto
fin dal 1994 a segnalare la circostanza, ha comunque assicurato che
avrebbe sollecitato l'Unita' sanitaria locale competente ad
adeguarsi.
13 - Azienda Unita' sanitaria locale Citta' di Bologna
In occasione della prenotazione della visita medica per il rinnovo
della patente speciale, il servizio CUP ha richiesto
obbligatoriamente ad un cittadino la ricevuta del pagamento del
ticket, benche' la visita fosse stata fissata dopo molti mesi.
Trattandosi di una procedura insolita, l'interessato ha richiesto il
mio intervento presso il Dipartimento di Prevenzione; quest'ultimo mi
ha eccepito, in linea di principio, la correttezza della richiesta
precisando altresi' che, in caso di mancata effettuazione della
visita, gli interessati avrebbero potuto chiedere il rimborso.
Ciononostante, la struttura stessa ha convenuto sull'opportunita' di
modificare sul punto le procedure organizzative nel senso da me
auspicato, compatibilmente con l'esigenza di non aggravare i propri
carichi di lavoro.
14 - Azienda Unita' sanitaria locale Citta' di Bologna
Una paziente si e' recata in Francia per l'effettuazione, presso un
centro di altissima specializzazione, di cure resesi necessarie dopo
il fallimento di terapie effettuate in questa regione.
Successivamente ha presentato all'Azienda Unita' sanitaria locale
Citta' di Bologna richiesta di rimborso, peraltro respinta con la
motivazione che si sarebbe trattato di prestazioni ottenibili in
Italia.
La signora ha allora ricorso avverso il diniego, allegando altra
documentazione medica rilasciata dallo stesso sanitario italiano che
l'aveva in cura fin dall'inizio, ma anche questa richiesta rimaneva
senza esito.
Il mio intervento si e' concretato nell'invocare l'applicazione della
giurisprudenza della Corte di Giustizia europea in merito alla
incompatibilita' di ogni autorizzazione, preventiva o successiva, con
il principio di libera circolazione dei servizi nei Paesi dell'Unione
Europea, e segnalando altresi' che, a causa del rapido aggravarsi
delle condizioni di salute della paziente, appariva indispensabile
una rapida concessione dell'autorizzazione a recarsi all'estero per
completare la terapia.
L'Azienda ha allora fatto presente che, quanto all'applicazione della
giurisprudenza della Corte di Giustizia europea sussistevano ancora
numerose difficolta' e problematiche, in ordine alle quale le Regioni
erano in attesa di indicazioni da parte del Ministero della Sanita';
peraltro l'Azienda ha esaminato nuovamente la richiesta e la nuova
documentazione prodotta e, sulla base di quest'ultima, ha concesso
l'autorizzazione.
15 - Azienda Unita' sanitaria locale di Ravenna
Un'Opera Pia ha richiesto il mio intervento in relazione alla
situazione di grave disagio determinatasi in seguito al mancato
accordo con l'Azienda Unita' sanitaria locale di Ravenna in ordine
alla determinazione della quota giornaliera di oneri a rilievo
sanitario da corrispondere alla Casa protetta per ciascun anziano non
autosufficiente.
E' da premettere che analoga questione era gia' stata posta per il
1997 al Difensore civico regionale, il quale aveva condiviso la
posizione dell'Opera Pia.
In sostanza, gia' allora l'Azienda Unita' sanitaria locale
subordinava la sottoscrizione dell'accordo con l'Opera Pia
all'accettazione, da parte di quest'ultima, di una quota regionale
inferiore a quanto fissato dalla Regione per Case protette aventi il
livello A/1, proprio della struttura in argomento (Lire 40.000 invece
di Lire 42.400 come da deliberazione regionale 351/96).
L'intervento di questo ufficio, unitamente alla circolare in materia
predisposta dal competente Servizio regionale, aveva consentito il
raggiungimento di un accordo e l'introito delle proprie spettanze da
parte della stessa Opera Pia, seppur con molto ritardo, nel dicembre
1997.
Per l'anno 1998 il mio intervento e' stato rivolto a ribadire
nuovamente all'Azienda Unita' sanitaria locale l'inderogabilita', in
assenza di accordo tra le parti, dei parametri dettati dalla Regione
Emilia-Romagna.
L'Azienda ha mantenuto peraltro il proprio convincimento circa la
coerenza della propria impostazione con i criteri indicati nella
direttiva regionale.
Il Servizio Servizi socio-sanitari della Regione Emilia-Romagna ha
riconosciuto, al contrario, che l'attuale sistema di finanziamento
considera quale parametro di riferimento esclusivamente il rapporto
esistente tra assistenti di base e anziani, chiarendo altresi' che le
Aziende Unita' sanitarie locali non possono, fino alla emanazione di
nuove disposizioni regionali, applicare con autonoma decisione
criteri diversi, non previsti dalla normativa regionale.
Ho quindi sollecitato l'Azienda a concludere la vertenza con l'Opera
Pia alla luce delle indicazione fornite dal predetto Servizio
regionale, ricevendo, nel dicembre 1998, assicurazione di aver
sottoscritto la relativa convenzione.
La pratica quindi e' stata archiviata quando, nel febbraio di
quest'anno, l'Opera Pia mi ha comunicato come, in realta', si fosse
chiusa la controversia:
- nelle more della definizione della convenzione, l'Azienda ha
continuato ad applicarla in tutte le sue parti (come l'avvio di
ospiti alla Casa protetta), tranne quelle relative alla
corresponsione della quota di finanziamento: infatti non ha pagato
neppure la minore tra le due somme in contestazione, per un ammontare
di Lire 1.427.550.000;
- l'Opera Pia, non potendo piu' sostenere finanziariamente
un'esposizione di tale importo, pari al 36% del suo bilancio annuale,
ha dovuto pervenire ad una transazione ottenendo di recuperare (in
natura e solo in parte) la differenza delle quote contestate e
sottoscrivendo una convenzione in base alla quale l'Azienda
corrispondeva all'Opera Pia un contributo di Lire 40.000 pro die-pro
capite;
- l'Opera Pia ha ricevuto la liquidazione delle spettanze maturate
fino al 31/8/1998 (ovviamente sulla base del contributo di Lire
40.000) solamente alla fine del gennaio 1999;
- e' tuttora in attesa della liquidazione delle spettanze per gli
ultimi quattro mesi del 1998, pari a Lire 475 milioni circa.
Concludo l'esposizione del caso sottolineando che il mio intervento
e' gia' stato richiesto anche in relazione alla convenzione da
sottoscrivere per l'anno 1999, per le stesse motivazioni sopra
rappresentate.
Comuni e Province della regione non convenzionati
Comune di Baricella (Bologna)
Alcuni abitanti di quel Comune mi hanno chiesto di intervenire presso
le autorita' competenti perche' fosse posto rimedio alle esalazioni
maleodoranti e alla presenza di insetti derivanti da un allevamento
suino e ovino.
L'Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna,
Sezione provinciale di Bologna, e' intervenuta prontamente ed ha
fornito un'accurata relazione con proposta dei rimedi piu' opportuni,
da adottarsi da parte del Comune di Baricella.
Quest'ultimo a sua volta ha disposto sollecitamente i provvedimenti
necessari a ovviare agli inconvenienti segnalati, notificando al
titolare dell'allevamento l'adozione dei necessari accorgimenti.
Comune di Castiglione dei Pepoli (Bologna)
Sono stati richiesti dalla SEABO, nella sua qualita' di Ente
convenzionato con il Comune, importi a titolo di canone per servizio
di fognatura e di depurazione relativi ad un'abitazione che non
fruisce di tali servizi.
Il mio intervento e' servito ad ottenere il riconoscimento della
situazione esistente ed il rimborso in favore del cittadino di quanto
pagato senza titolo.
Comune di Comacchio (Ferrara)
Il Difensore civico dei Comuni di Fino Mornasco e Lomazzo (Como) ha
chiesto il mio intervento a favore di alcuni abitanti di tali comuni
i quali avevano ricevuto dall'Ufficio Tributi del Comune di Comacchio
un avviso concernente una presunta evasione ICI per l'anno 1994.
In realta' nessuno dei destinatari degli avvisi in questione possiede
immobili di alcun tipo nel territorio del comune di Comacchio.
Il Comune, interpellato telefonicamente, ha confermato di essere a
conoscenza del disguido, derivante dalle errate informazioni fornite
dal Ministero delle Finanze.
E' stato pertanto attivato, a cura dell'Ufficio Tributi del Comune di
Comacchio, un preventivo controllo delle posizioni impositive dei
soggetti non residenti.
Comune di Finale Emilia (Modena)
Su richiesta del Difensore civico della Regione Toscana sono state
acquisite notizie presso il Comune di Finale Emilia in ordine alla
situazione anagrafica, familiare ed economica di un soggetto che, in
evidente stato confusionale, frequentava le vie e le piazze di
Firenze esponendo cartelli di protesta e di aiuto.
Il Sindaco del Comune ha personalmente telefonato nel giro di alcuni
giorni per comunicare le informazioni in suo possesso, rendendo cosi'
possibile un'immediata soluzione della situazione.
Comuni di Fornovo Taro, Solignano, Terenzo (Parma)
Il Sindaco del Comune di Borgo Val di Taro (Parma) mi ha chiesto la
nomina di un Commissario ad acta ex art. 17, comma 45, della Legge
127/97, che si sostituisse alle Amministrazioni comunali di Fornovo
Taro, Solignano e Terenzo, nell'adozione degli atti necessari al
pagamento delle quote di partecipazione alle spese per il
funzionamento del locale Ufficio circoscrizionale di collocamento.
Infatti, il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza
sociale 27/10/1987 aveva attribuito alla Sezione circoscrizionale n.
33 - con sede a Borgo Val di Taro - la competenza per i territori di
vari comuni, ivi compresi quelli di Fornovo Taro, Solignano e
Terenzo.
Il Sindaco di Borgo Val di Taro precisava che, nonostante i suoi
numerosi solleciti, fin dal 1987 questi non avevano mai corrisposto
quanto loro spettante, nonostante i rilievi mossi dal CORECO e dai
Revisori dei conti.
Interpellati al riguardo, i Sindaci dei tre Comuni chiarivano che il
loro rifiuto derivava dall'esistenza a Fornovo di un recapito
distaccato della Sezione circoscrizionale di Borgo Val di Taro, del
quale usufruivano ben sette comuni su dieci (mentre solamente gli
altri tre utilizzavano la Sezione di Borgo Val di Taro): tale
recapito fu mantenuto d'intesa con tutti i Comuni, e per esso le
predette Amministrazioni, insieme ad altre, sostenevano tutti gli
oneri di funzionamento.
Da tale circostanza gli stessi argomentavano che, contrariamente a
quanto sostenuto dal Sindaco del Comune di Borgo Val di Taro, il
riparto di spese tra tutti i Comuni facenti parte della Sezione
riguardava non solo le spese per la Sezione circoscrizionale ma anche
quelle dei recapiti e delle Sezioni decentrate.
Rilevato che questo era l'effettivo motivo di contrasto tra gli enti,
e valutate le opposte argomentazioni, ho ritenuto che non
sussistessero i presupposti per la nomina di un Commissario ad acta,
stante l'esistenza di accordi o situazioni di fatto avallate dalle
diverse Amministrazioni (una riprova dei quali appariva la
circostanza che gli impiegati che garantiscono l'apertura della sede
di Fornovo vengono mandati dalla Sezione di Borgo Val di Taro), che
facevano emergere un quadro non piu' lineare come quello apparso
inizialmente, e nel quale non mi riusciva possibile verificare la
reale portata e l'incidenza degli obblighi reciproci.
Comune di Medicina (Bologna)
La legale rappresentante di una societa' ha chiesto il mio intervento
nei confronti del Comune di Medicina che non aveva ancora provveduto
all'adozione degli atti necessari alla cessione all'Ente locale delle
opere di urbanizzazione realizzate dalla societa' stessa, cosi' come
convenuto in sede di convenzione di urbanizzazione stipulata nel
1991.
Ho pertanto provveduto ad invitare il Sindaco di quel Comune a
provvedere entro trenta giorni dal ricevimento del mio invito, pena
l'adozione di provvedimenti sostitutivi ex art. 17, comma 45, della
Legge n. 127 del 1997.
Il Sindaco mi ha allora opposto che nella convenzione non era
indicato alcun termine per la presa in carico, da parte del Comune,
delle opere di urbanizzazione; peraltro ha assicurato che erano state
gia' date disposizioni all'Ufficio Tecnico per la verifica delle
opere stesse e la stipulazione degli atti necessari per la loro
acquisizione entro l'anno.
Amministrazione provinciale di Bologna
E' stata richiesta ad una signora, a seguito del superamento degli
esami per l'abilitazione alla professione di accompagnatore
turistico, la produzione in bollo di tutti i documenti occorrenti.
L'interessata mi ha chiesto di intervenire non ritenendo la richiesta
legittima: ho allora fatto presente all'Ente che tale richiesta si
poneva in contrasto non solo con il bando di concorso, il quale
prevedeva la facolta' di presentare dichiarazioni sostitutive, ma
soprattutto con le disposizioni dettate in materia di dichiarazioni
sostitutive dalla Legge 15/68 e dalla Legge 127/97.
L'Amministrazione ha preso atto del chiarimento assicurando
l'attuazione di tale orientamento per il futuro.
Enti vari operanti fuori del territorio della regione Emilia-Romagna
Il Comune di Ortona (Chieti) ha richiesto ad un'anziana signora
residente nella nostra regione di recarsi cola' per sottoscrivere una
concessione cimiteriale relativa alla salma di un congiunto.
E' andato il figlio, ed ha provveduto. Al suo ritorno ha pero'
chiesto il mio intervento presso l'Ente locale al fine di far
rilevare l'assurdita' di tale imposizione.
Ho quindi suggerito al Sindaco di quel Comune di valutare
l'opportunita', per l'avvenire, di ricercare soluzioni alternative,
meno onerose per i non residenti, avvalendosi dei principi
civilistici in materia di formazione dell'accordo delle parti, ad
esempio inviando al privato il contratto per la sottoscrizione e
richiedendo, eventualmente, che la sottoscrizione da parte sua fosse
autenticata da un funzionario dell'anagrafe del Comune di residenza.
Quale risposta il Comune, pur riservandosi di studiare norme diverse
per ovviare ai disagi lamentati, ha ribadito l'esigenza della
presenza fisica del concessionario, in quanto prevista nello stampato
contrattuale di quell'Ente.
Un cittadino di questa regione ha chiesto il mio intervento per
ottenere lo sgravio dai contributi di bonifica richiestigli dal
Consorzio di Bonifica Larga Tordino (Teramo), in ordine ai quali
aveva inutilmente fatto presente all'Ente in questione di non essere
tenuto, essendo stato espropriato del relativo terreno fin dal 1988.
Il mio intervento e' stato risolutore, in quanto il Consorzio ha
prontamente provveduto ad effettuare lo sgravio richiesto ed a
cancellare il cittadino dai propri ruoli di contribuzione.
5 - Alcune esemplificazioni di interventi svolti dal Difensore civico
regionale nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato
ai sensi dell'art. 16 della Legge 15 maggio 1997, n. 127
1 - Ministero delle Finanze - Roma
Un'azienda che opera nel settore degli ausili per persone disabili ha
richiesto il mio intervento per segnalare la situazione di
difficolta' esistente nel settore a causa dell'applicazione di due
differenti aliquote IVA, il 4% per quegli oggetti che sono
inequivocabilmente destinati a persone disabili e il 20% per gli
altri dispositivi e per il software.
Al riguardo e' da rilevare che esiste una norma del DL 669/96,
convertito nella Legge 30/97, che prevede un'unica aliquota fiscale,
fissata al 4%, anche per quei sussidi tecnici ed informatici rivolti
a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti
portatori di handicap, da individuarsi con decreto del Ministero
delle Finanze.
Trattandosi di problema di grande importanza per una fascia di
popolazione indubbiamente debole, ho ritenuto opportuno interessare
il coordinamento dei Difensori civici regionali per attuare un'azione
congiunta presso il Ministero delle Finanze affinche' lo stesso
adottasse tempestivamente i provvedimenti di competenza.
Con nostra soddisfazione, in poche settimane il Ministero delle
Finanze ha predisposto e pubblicato il decreto in argomento.
2 - Ministero delle Finanze - Direzione regionale delle Entrate per
l'Emilia-Romagna
L'Ufficio del Registro di Bologna, dovendo notificare un accertamento
per rettifica di valore INVIM ad un cittadino di questa regione, ha
inviato l'atto al Comune di residenza, quale risultante dalla
relativa compravendita.
L'Ente locale allora, poiche' il privato era emigrato all'estero, e
pur risultando dall'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti
all'estero) l'indirizzo dello stesso nella nuova residenza in
Messico, provvedeva alla notifica dell'accertamento mediante
affissione all'Albo pretorio, cosi' come previsto dall'art. 60 del
DPR n. 600 del 1973 (concernente le imposte sui redditi), applicabile
alla fattispecie in esame per effetto del rinvio di cui all'art. 31,
comma 1, del DPR n. 643 del 1972 (INVIM) e dall'art. 52, comma 3, del
DPR n. 131 del 1986 (imposta di Registro).
L'interessato ha avuto notizia dell'accertamento quando, dopo circa
un anno, l'Amministrazione ha notificato alla moglie legalmente
separata (a mio avviso illegittimamente) la relativa cartella
esattoriale, per un importo complessivo di circa 14 milioni.
Al riguardo occorre precisare che, agli effetti dell'applicazione
dell'INVIM (normativa che, come gia' detto, si ricollega a quella in
materia di imposta sui redditi delle persone fisiche), ogni soggetto
si intende domiciliato in un comune dello Stato (art. 58, comma 1,
citato DPR n. 600 del 1973).
L'art. 60, comma 1, lett. e) dello stesso DPR prevede che, quando nel
comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia
abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito
si affigge nell'Albo del Comune e la notificazione, ai fini della
decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo
giorno successivo a quello di affissione.
La lettera f) dello stesso articolo prevede, infine, che non si
applicano in materia tributaria le disposizioni contenute nell'art.
142 del Codice di procedura civile, norma che, nel disciplinare le
notifiche a persone non residenti, ne' dimoranti, ne' domiciliate
nella Repubblica, prevede l'affissione dell'atto da notificare
all'Albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede,
accompagnata dal tempestivo compimento delle formalita' imposte al
notificante dalle convenzioni internazionali in materia e dagli artt.
30 e 75 DPR 200/67.
E' da osservare al riguardo che il contribuente, in realta', aveva
assolto ai propri obblighi iscrivendosi all'AIRE percio', nel caso in
esame non sussisteva nessun valido motivo che potesse giustificare la
mancata applicazione dell'art. 142 del Codice di procedura civile,
dal momento che l'Amministrazione non doveva svolgere alcuna ricerca
per accertare l'attuale domicilio del contribuente.
L'aver escluso la sua applicabilita' in materia tributaria porta a
ritenere che il legislatore non abbia ritenuto necessario estendere
al settore tributario quelle garanzie tendenti a conseguire una piena
ed effettiva conoscenza, da parte del destinatario dell'atto, dei
contenuti dello stesso.
Si sottolinea infatti che la notificazione eseguita con le modalita'
previste dalla normativa fiscale sopra richiamata non garantisce in
alcun modo la piena conoscenza dell'accertamento da parte del
contribuente, e che percio' la disposizione dell'art. 60 del DPR n.
600 del 1973 si pone in contrasto con quel diritto alla difesa
giurisdizionale ascrivibile tra i principi supremi del nostro
ordinamento costituzionale.
Richiamo a tal proposito la recente sentenza della Corte
costituzionale n. 346 del 1998, la quale - in una fattispecie avente
punti di contatto con quella in esame - ha ribadito la rilevanza
costituzionale del diritto di difesa del destinatario dell'atto da
notificare.
Tale disposizione si pone inoltre in contrasto con il disposto
dell'art. 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
sottoscritta anche dal nostro Paese, la quale garantisce ad ogni
individuo "un'effettiva possibilita' di ricorso a competenti
Tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui
riconosciuti dalla Costituzione o dalla legge".
Ho ritenuto indispensabile sottolineare questo problema in quanto
ritengo che la modifica delle previsioni contenute nell'art. 60 del
DPR n. 600 del 1973 sia ormai indilazionabile al fine di adeguare
l'ordinamento del nostro Paese ai principi di democrazia e di
garanzia che vigono in tutti gli Stati civili.
3 - Ministero delle Finanze - Secondo Ufficio delle Entrate di
Bologna
Un'Associazione di consumatori mi ha chiesto di intervenire in favore
di un cittadino extracomunitario al quale era stato notificata una
cartella esattoriale per tasse automobilistiche relative all'anno
1991 e seguenti, per le quali vi era una sentenza del Giudice
conciliatore di Bologna attestante la perdita del possesso
dell'autovettura stessa.
Ho interpellato gli Uffici finanziari per una positiva soluzione
della vertenza, benche' fossi consapevole che ormai erano scaduti
tutti i termini di legge per impugnare sia il verbale di accertamento
che la cartella di pagamento relativi al tributo in argomento;
evidenziavo peraltro che mi sembrava equo tener presente che
l'interessato, sia per mancata conoscenza della nostra normativa e
sia per ingenuita', aveva ritenuto che l'ottenimento di una sentenza
a lui favorevole lo esimesse da qualsivoglia altra incombenza.
Il Secondo Ufficio delle Entrate di Bologna ha manifestato al
riguardo grande disponibilita' e sensibilita', sgravando
l'interessato per i periodi residui del 1991 e annullando gli atti
concernenti gli anni successivi, con piena soddisfazione della
scrivente e del richiedente.
4 - Ministero delle Finanze - Secondo Ufficio delle Entrate di
Bologna
All'atto del pagamento dell'importo relativo al bollo auto per l'anno
1984, una cittadina ha commesso un errore nella trascrizione della
targa dell'autovettura.
Nel 1987 le e' stato notificato un verbale per il mancato pagamento
del bollo del 1984, e la signora ha provveduto a pagare nuovamente.
A questo punto la signora ha presentato all'allora Intendenza di
Finanza di Bologna istanza di rimborso per il primo importo pagato.
Dopo 10 anni, e dopo numerosi solleciti e peregrinazioni tra i
diversi uffici finanziari, la signora non ha ancora ottenuto ne' la
restituzione di quanto dovutole ne' notizie certe sui tempi del
rimborso.
Ho pertanto interessato il Secondo ufficio delle entrate ottenendo
dallo stesso l'assicurazione circa l'imminenza dell'emissione del
provvedimento di restituzione.
5 - Ministero delle Finanze - Secondo Ufficio delle Entrate di Rimini
e Forli'
Nel 1990 un cittadino ha presentato ricorso all'Intendenza di Finanza
di Forli' avverso l'accertamento, relativo alla tassa per
l'occupazione di suolo pubblico per l'anno 1990, emesso dal Comune di
Riccione: il privato infatti eccepiva che la gelateria cui si
riferiva l'accertamento non era ubicata su suolo pubblico bensi' su
area di proprieta' privata.
Gli veniva concessa dal Comune di Riccione la sospensione del
pagamento della relativa cartella esattoriale.
Nel 1994 gli veniva notificato altro avviso di accertamento per lo
stesso titolo, e nuovamente l'interessato presentava ricorso
all'Intendenza di Finanza di Forli', e, decorsi i termini per il
silenzio rifiuto, al Ministero delle Finanze.
Per sua fortuna otteneva una nuova sospensione del pagamento,
peraltro della durata di quattro mesi. Egli allora chiedeva un
provvedimento di sospensione avente la stessa scadenza del
provvedimento di definizione della controversia, ma senza esito.
Nell'ottobre del 1996 il predetto supplicava inutilmente il Ministero
delle Finanze di decidere il suo ricorso.
Sono intervenuta nella vicenda a seguito di richiesta di mio
intervento da parte del Difensore civico di Riccione. Ho allora
immediatamente sollecitato la Sezione staccata di Forli' del
Ministero delle Finanze, che si e' dichiarata incompetente essendo il
territorio di Riccione gestito dal Secondo Ufficio delle Entrate di
Rimini.
Quest'ultimo Ufficio finanziario, sollecitato ripetutamente, ha
finalmente comunicato l'avvenuta adozione, nel settembre 1998, del
provvedimento di accoglimento del ricorso.
6 - Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio di Bologna
Numerosi proprietari di appartamenti posti in Bologna (circa 70
cittadini) hanno chiesto all'Ufficio del Territorio di Bologna la
revisione del classamento delle unita' immobiliari di loro proprieta'
sulla base degli stessi motivi che avevano determinato
l'accoglimento, da parte della Commissione tributaria provinciale di
Bologna, del ricorso prodotto per un'analoga unita' immobiliare, in
quanto si trattava dell'immobile costruito a seguito di licenza
edilizia per unico corpo di 128 appartamenti.
Dato che l'Ufficio erariale non ha accolto l'istanza, gli interessati
hanno chiesto il mio intervento, che si e' concretato nel richiamare
l'attenzione dello stesso Ufficio sull'opportunita' di riesaminare la
pratica e di valutare la possibilita' di procedere, in via di
autotutela, alla rettifica del classamento.
Tutto cio' veniva suggerito innanzitutto per ragioni di equita' e al
fine di evitare ai reclamanti gli oneri delle complesse procedure dei
ricorsi, ma anche per scongiurare l'inevitabile appesantimento
dell'attivita' degli uffici e degli organi di giustizia tributaria ed
il probabile accollo delle spese giudiziarie all'Amministrazione
finanziaria in caso di soccombenza.
Dopo oltre tre mesi di inutili solleciti e' finalmente pervenuta la
risposta dell'Ufficio in questione: in essa viene chiarito che "la
rettifica relativa al classamento si opera solo a favore di quanti
hanno proposto regolare ricorso alla Commissione tributaria
provinciale e lo hanno visto accolto; cosa che il signor . . . . . .
. . non ha fatto. Su queste basi si ritiene di aver chiarito
definitivamente la questione prospettata".
7 - Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio di Ravenna
In sede di controllo della dichiarazione dei redditi di un
contribuente, gli uffici fiscali hanno provveduto a rettificare
l'importo dichiarato a titolo di reddito immobiliare, atteso che la
relativa rendita catastale era stata indicata in misura inferiore a
quella risultante in catasto.
L'interessato, recatosi all'Ufficio del Territorio di Ravenna, ha
allora appreso che tale discordanza derivava da una rettifica di
classamento dell'immobile stesso avvenuta nel 1990.
Egli quindi si e' rivolto a me sostenendo l'illegittimita', oltreche'
l'iniquita', di tale procedura, della quale egli non era mai stato
posto a conoscenza.
Su mia richiesta l'Ufficio del Territorio di Ravenna chiariva la
correttezza del suo operato, conforme a disposizioni ministeriali
(denominate "Istruzione provvisoria concernente l'attuazione di
talune disposizioni contenute nell'art. 10 della Legge 1 ottobre
1969, n. 679, a completamento di quelle approvate con DM 5 novembre
1969", integrata, per quanto concerne la conservazione del catasto
edilizio urbano, con il paragrafo 29 bis, aggiunto con determinazione
del Ministero delle Finanze formalizzata in data 6 ottobre 1989, n.
3/3309, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 250
del 25/10/1989) e che prevedono solamente la notificazione mediante
affissione all'Albo pretorio, e non una notifica personale.
In tal modo, in realta' gli interessati si sono trovati nella pratica
impossibilita' di venire a conoscenza della modifica e di poter
eventualmente reagire nei brevi termini previsti.
A questo riguardo non posso non rilevare che tale disposizione,
chiaramente in contrasto con il diritto alla difesa garantito
dall'art. 24 della Costituzione, ha posto il contribuente nella
condizione di oggetto, e non di soggetto, di imposta, facendolo
diventare "evasore fiscale" senza sua cognizione ne' colpa, e
arrecandogli un rilevante danno economico a causa delle maggiorazioni
poste a suo carico a vario titolo in sede di accertamento.
E' poi da rilevare che il "calvario" del contribuente e' appena
iniziato, perche' inevitabilmente a questo accertamento ne seguiranno
altri, relativi a tutte le successive dichiarazioni dei redditi
presentate fino all'anno 1998, con conseguente interminabile
contenzioso avanti agli organi di giustizia tributaria e con
inevitabili spese e proteste.
E' infine da sottolineare che, dal momento che il presupposto per
l'utilizzazione di tale procedura era la circostanza che si trattasse
di accertamento e di revisione del classamento di un rilevante numero
di unita' immobiliari urbane, e che la stessa procedura e' stata
seguita per tutti i classamenti effettuati in quel periodo, questa
situazione iniqua non si riferisce solamente al soggetto che si e'
rivolto al mio ufficio bensi' ad un rilevante numero di contribuenti.
8 - Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio di Ravenna
Nel 1997 alcuni cittadini hanno chiesto all'Ufficio del Territorio di
Ravenna il ripristino della preesistente situazione catastale nella
parte relativa alla linea di confine fra i mappali di loro proprieta'
e la strada comunale, senza peraltro ottenere risposta.
Nel gennaio 1998, dopo oltre un anno, gli stessi si sono rivolti al
mio ufficio, ottenendo almeno un risultato utile: infatti, nel
febbraio dello stesso anno l'Ufficio, pur senza aderire alla loro
richiesta, ha fornito ai cittadini tutti gli elementi necessari per
un'esatta valutazione della situazione.
9 - Ministero dell'Interno - Prefettura di Bologna
E' da evidenziare l'ottima collaborazione prestata dalla Divisione
Seconda - Ufficio Depenalizzazioni del Codice della strada della
Prefettura di Bologna: in pressoche' tutti i casi da me segnalati,
questo ha fornito con la massima celerita' ed efficienza le notizie e
i chiarimenti utili a risolvere nelle vie brevi e senza particolari
adempimenti burocratici gli interventi che avevo sottoposto alla sua
attenzione.
10 - Ministero dell'Interno - Prefettura di Modena
La madre di un invalido civile deceduto, nel 1997 ha chiesto alla
Prefettura di Modena il pagamento di quanto le spettava quale erede,
allegando la relativa documentazione.
Non avendo avuto alcun riscontro ha inviato un telegramma nel
febbraio 1998, ma sempre senza esito.
Ha allora richiesto il mio intervento ottenendo, nel giro di due
mesi, il pagamento di quanto dovuto.
11 - Ministro dei Lavori pubblici
Un ex cantoniere dell'ANAS collocato a riposo fin dal 1979 ha chiesto
il mio intervento per far valere il suo diritto al conferimento di
pensione privilegiata diretta, astrattamente riconosciutagli
dall'Ente nazionale per le strade (ente subentrante all'ANAS), ma non
liquidata per contrasti interpretativi intervenuti tra i Ministeri
dei Lavori pubblici e del Tesoro e la Corte dei conti.
Infatti, a seguito di trasformazione dell'ANAS da Azienda di Stato a
Ente pubblico economico, il Ministero del Tesoro ha ritenuto che la
stessa, in quanto non piu' Amministrazione dello Stato, non fosse
piu' competente ad ordinare direttamente alle Direzioni provinciali
del Tesoro di liquidare i relativi pagamenti, ma che tale competenza
spettasse invece al Ministero dei Lavori pubblici.
La Corte dei conti, andando di contrario avviso, non ha provveduto
invece a registrare il provvedimento.
E' da notare che il caso prospettatomi faceva parte di un blocco di
oltre mille provvedimenti fermi a livello nazionale per tale motivo
burocratico.
Ho ritenuto pertanto mio preciso dovere interessare direttamente e
congiuntamente i Ministri dei Lavori pubblici e del Tesoro affinche'
collaborassero tra loro per definire tale situazione surreale, dalla
quale derivava fuor di dubbio, oltreche' un danno per i cittadini,
anche un'immagine deteriore della pubblica Amministrazione.
Finalmente, grazie anche a solleciti per iscritto e telefonici, la
situazione si e' sbloccata: di comune accordo i due Ministeri, pur in
assenza di una circolare in tal senso, hanno convenuto sulle
modalita' di pagamento dei trattamenti di quiescenza a favore degli
aventi diritto.
12 - Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione
provinciale del Lavoro di Bologna
Un disoccupato iscritto nelle speciali liste di collocamento
obbligatorio ex lege 482/68 e' stato avviato al lavoro
successivamente presso due aziende diverse.
Lo stesso peraltro, a seguito di incomprensioni o per inesperienza,
ha rinunciato al posto di lavoro senza rendersi conto che tale
rinuncia avrebbe comportato una sensibile penalizzazione nella sua
collocazione nelle liste di avviamento.
Una volta che sono state chiarite queste circostanze, la Direzione
provinciale del Lavoro ha sottoposto l'istanza di giustificazione
dell'interessato al vaglio della Commissione per il collocamento
obbligatorio e, sentita quest'ultima, lo ha reintegrato
nell'originaria collocazione, dimostrando ancora una volta la massima
collaborazione al superamento delle difficolta' che incontra
soprattutto questo tipo di utenza.
13 - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Bologna
Una signora ha chiesto alla Camera di Commercio di Bologna di dare
compiuta attuazione alla direttiva del Consiglio dei Ministri 14
dicembre 1995 in materia di divieto di fumo nei locali della pubblica
Amministrazione.
Al riguardo l'Amministrazione aveva adottato apposito provvedimento
di individuazione dei locali nei quali vige il divieto di fumo, senza
peraltro fornire al riguardo le necessarie indicazioni attraverso
l'apposizione dei cartelli di segnalazione.
Il mio richiamo ad adeguarsi e' stato prontamente recepito, in quanto
l'Amministrazione ha dichiarato che, al di fuori degli ultimi
adempimenti materiali, era gia' tutto predisposto.
14 - INPS - sede di Bologna
Su richiesta dell'interessato ho interpellato la Sede INPS di Bologna
circa i tempi di pagamento della pensione superstiti in suo favore.
Ho riscontrato che, a fronte di un'istanza presentata il 31/8/1998,
l'Istituto aveva liquidato le spettanze all'avente diritto il
successivo 16 settembre, dopo soli quindici giorni dalla richiesta,
dimostrando la massima tempestivita' ed efficienza.
15 - INPS - sede di Bologna
Un pensionato INPS si e' visto recuperare, sul proprio trattamento
pensionistico, il 50% di quanto guadagnato nel 1995 per la
prestazione di una modesta attivita' quale lavoratore autonomo, in
applicazione del divieto di cumulo tra pensione di anzianita' e
attivita' lavorativa.
Le sue richieste e contestazioni all'INPS non hanno sortito alcun
effetto.
A seguito della mia richiesta di conoscere i presupposto di fatto e
di diritto che legittimavano il recupero, l'INPS nel giro di 20
giorni ha provveduto a riesaminare la posizione del pensionato
rilevando che, in realta', il divieto non operava nel caso di specie
trattandosi di pensione di vecchiaia (e non di anzianita'), ed ha
provveduto al rimborso delle somme gia' recuperate.
16 - INPS - sede di Bologna
Un cittadino ha chiesto nel dicembre 1996 all'INPS di Bologna la
cancellazione dalla gestione separata di cui all'art. 2, Legge
335/95, con rimborso di quanto dovuto.
Ha reiterato tale richiesta nel gennaio 1998, ma sempre senza esito.
Si e' rivolto al mio ufficio ottenendo, nel giro di un mese, tutte le
indicazioni necessarie per ottenere quanto richiesto.
Sottolineo in proposito che per oltre un anno l'Ente non solo non
aveva corrisposto alla richiesta, ma non si era neppure preoccupato
di fornire tempestivamente le informazioni sulla documentazione
necessaria a questo fine.
17 - INPS - sede di Reggio Emilia
L'anziano coniuge di una pensionata deceduta nell'ottobre 1997 ha
inviato alla scrivente copia della lettera pervenutagli dall'INPS in
risposta alla sua richiesta di liquidazione dei ratei di pensione
maturati e non riscossi dalla defunta.
La comunicazione risultava, per la verita', incomprensibile anche per
chi scrive, atteso che il riferimento era genericamente alla Legge
662/96, senza indicazione ne' dell'articolo ne' del comma applicati
(e, dato che questa ultima e' la legge collegata alla Legge
finanziaria 1997, dotata di tre soli articoli con centinaia di commi,
l'incertezza sulla portata del riferimento era estrema).
Come primo approccio quindi, nel richiedere all'Istituto
previdenziale notizie sulla tipologia di arretrati da corrispondere e
sui tempi necessari, ho sottolineato che, essendo i destinatari delle
sue comunicazioni in linea di massima persone anziane, spesso di
cultura modesta, le spiegazioni da fornire loro sarebbero dovute
sempre essere chiare e diffuse, cosi' da poter essere comprese da
chiunque.
Quale risposta, l'Istituto mi inviava una nota nella quale
comunicava, tra l'altro, che "le procedure, pur in avanzato stato di
realizzazione, non consentono attualmente la liquidazione degli
arretrati della s. 495/93".
Dopo qualche perplessita' comprendevo che il riferimento era alla
sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 29/31 dicembre 1993,
concernente l'obbligo per l'Istituto assicuratore di calcolare la
pensione di reversibilita' spettante al coniuge superstite in
proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo
gia' liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque
diritto di percepire.
Poiche' inoltre, con la stessa nota l'Istituto dava atto di dover
pagare al cittadino ben tre tipi diversi di arretrati "non appena le
procedure lo consentiranno", senza peraltro ulteriori precisazioni,
insistevo nel richiedere i tempi presumibili.
Quale risposta, in questi giorni l'Istituto ha ribadito che non e'
possibile realisticamente effettuare previsioni; al riguardo ho
appurato che effettivamente, nonostante i finanziamenti occorrenti
per far fronte a questa tipologia di pagamenti siano stati
predisposti dallo Stato fin dal 1996, a tutt'oggi la Direzione
generale dell'INPS non ha ancora fatto pervenire alle sedi
periferiche i programmi relativi ai pagamenti da effettuare in favore
dei titolari di pensione di reversibilita'.
Il caso in esame e' a mio avviso emblematico sui tempi lunghi con i
quali spesso gli Istituti previdenziali fanno fronte alle aspettative
della propria utenza, solitamente composta di persone bisognose e con
una previsione di vita non lunga.
18 - INPS - Centro operativo di Vergato (Bologna)
Entro tempi brevissimi e con molta chiarezza il Centro operativo INPS
di Vergato ha saputo corrispondere alla richiesta di un cittadino, il
quale riteneva in buona fede, ma erroneamente, di non aver ottenuto
tempestivamente quanto spettante alla propria moglie.
19 - INPS - Centro operativo di Sassuolo (Modena)
L'INPS di Sassuolo ha respinto la richiesta di pagamento
dell'indennita' di disoccupazione a decorrere dal febbraio 1998,
presentata da una signora che, secondo l'Istituto assicuratore, non
aveva i richiesti contributi settimanali per i due anni precedenti.
L'interessata riteneva tale reiezione illegittima in quanto fin dal
1997 ella aveva segnalato all'INPS l'omissione di versamenti da parte
della sua datrice di lavoro per gli ultimi due anni, e l'Istituto
aveva accertato, tramite il proprio servizio di vigilanza, l'evasione
contributiva.
L'interessata ha allora fatto ricorso, senza peraltro ottenere alcun
riscontro.
Si e' allora rivolta al mio ufficio, ottenendo in breve di riscuotere
quanto le spettava.
20 - Ferrovie dello Stato SpA
I concessionari di terreni ad uso ortivo di proprieta' delle Ferrovie
dello Stato hanno vivamente protestato presso di me contro la revoca
delle loro concessioni, motivata dall'Ente con la necessita' di
eseguire sui terreni stessi lavori di sistemazione urgenti degli
impianti per la cantierizzazione dell'Alta Velocita'.
Devo segnalare con soddisfazione che ho ottenuto la massima
collaborazione dall'Ente Ferrovie, il quale ha disposto la proroga
delle concessioni fino a quando le aree interessate non saranno
coinvolte necessariamente nei lavori.
21 - ANAS - Compartimento per l'Emilia-Romagna
Un cittadino ha subito un danno alla propria autovettura, investita
dalla caduta, improvvisa ed imprevista, di un albero mentre
transitava su di una strada statale.
Dopo aver richiesto ripetutamente all'ANAS una soluzione
stragiudiziale della controversia, il suo legale si e' rivolto a me
individuando la mia legittimazione ad agire nei confronti di
quell'Ente nell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 15 del 1995, norma che
consente l'intervento del Difensore civico nei confronti dei
soggetti, pubblici o privati, operanti nelle materie di competenza
regionale, applicabile anche nelle materie di competenza statale ai
sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge n. 127 del 1997.
Devo rilevare purtroppo che, nonostante ben cinque richieste di
notizie, l'Ente non ha minimamente corrisposto e, di conseguenza, non
ho potuto che archiviare la pratica senza fornire al cittadino alcun
aiuto.
6 - Considerazioni finali e proposte
1 - L'elencazione di alcuni casi di intervento nei confronti di Enti
e Amministrazioni, contenuta nei punti 5 e 6 della presente
relazione, necessita di alcune precisazioni circa la sua portata.
Va infatti sottolineato, per necessaria chiarezza, che l'enunciazione
di un singolo caso di disfunzione o di comportamento inadeguato,
ovvero di ritardo o di irregolarita' nell'emissione di un
provvedimento, non consentono certo di desumere, in via generale, che
siano censurabili l'attivita' o la struttura organizzativa di quel
certo Ente o di quella certa Amministrazione.
Ho potuto riscontrare, al contrario, che in altri casi i medesimi
Enti e le medesime Amministrazioni citate a proposito di alcune
ipotesi di disfunzioni si sono dimostrate efficienti ed adeguate.
Ho ritenuto percio' di segnalare brevemente, compatibilmente con i
limiti di questa relazione, anche alcuni casi in cui invece i
medesimi Enti o le medesime Amministrazioni hanno operato
correttamente e in maniera puntuale.
Proprio per evitare ogni possibile fraintendimento sento il dovere di
sottolineare che la relazione che il Difensore civico presenta al
Consiglio regionale e ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati e' diretta in particolare a segnalare le
disfunzioni, le imprecisioni, le rigidita' riscontrate nell'attivita'
degli Enti e Amministrazioni nei cui confronti lo stesso opera.
2 - Ho ritenuto mio preciso dovere accogliere tutte le richieste di
intervento nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello
Stato, anche se presentate da soggetti che non rientravano nella
categoria indicata dall'art. 16 della Legge 127/97 (cittadini
residenti nei comuni delle rispettive regioni).
La mia posizione e' conseguente innanzitutto alla dizione dell'art.
2, comma 1, della legge regionale che disciplina il Difensore civico
regionale, la quale prevede l'intervento del Difensore civico "per la
tutela di chiunque vi abbia diretto interesse".
A tale riguardo non mi e' sembrato ne' equo ne' ragionevole che lo
stesso Difensore civico garantisse a taluni soggetti - coloro che non
sono cittadini emiliano-romagnoli - una tutela piena nei confronti di
attivita' o comportamenti dell'Amministrazione regionale, e invece la
negasse nei confronti di provvedimenti o comportamenti delle
Amministrazioni statali periferiche.
Il mio convincimento poggia anche sulla riconsiderazione dei principi
costituzionali, in particolare quelli contenuti nell'art. 2 della
Costituzione, laddove vengono elevati a regola fondamentale dello
Stato il riconoscimento e la tutela di quei diritti che formano il
patrimonio dell'uomo in quanto tale, ed alla luce di tali principi ho
appunto interpretato il disposto del citato art. 16.
Ho ritenuto pertanto di privilegiare un'applicazione estensiva della
nozione di soggetti legittimati a richiedere il mio intervento nei
confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, ed in
conseguenza sono intervenuta, senza incontrare peraltro obiezioni da
parte delle Amministrazioni statali destinatarie, anche in favore di
cittadini italiani non residenti nella regione Emilia-Romagna, di
cittadini comunitari e di cittadini extracomunitari.
3 - Desidero dare atto che l'Amministrazione regionale e gli altri
Enti, di massima, hanno fornito risposte adeguate alle mie richieste
di intervento, piu' puntuali per alcune strutture, sempre peraltro
nel rispetto di quello spirito di collaborazione che deve informare
il rapporto tra Amministrazioni pubbliche.
4 - Desidero altresi' sottolineare, e non per ragioni di forma o per
diplomazia, l'apporto determinante che all'attivita' svolta nell'anno
1998 hanno fornito i collaboratori addetti all'ufficio del Difensore
civico.
In realta', pressoche' tutto il lavoro svolto e' opera dei dirigenti,
dei funzionari e degli altri collaboratori, ai quali va la mia
riconoscenza per avermi aiutato, insegnato e corretto durante tutto
questo periodo di apprendistato.
L'apporto della scrivente, tranne alcuni momenti e alcuni interventi,
ed escludendo quella che e' stata piu' propriamente l'attivita' di
promozione dell'istituto ed i rapporti con l'esterno, e' stato
piuttosto rivolto a seguire attentamente la corretta trattazione dei
casi, le modalita' di approccio e operative nella gestione degli
interventi, e, in genere, a indirizzare e a calibrare l'attivita' di
tutti i collaboratori.
5 - Concludo questa relazione formulando una proposta, a mio avviso
necessaria per una maggior funzionalita' del servizio, vale a dire
l'istituzione di un "numero verde" a disposizione di coloro che,
anche da fuori Bologna, richiedono l'intervento del Difensore civico.
Una delle caratteristiche della difesa civica e' infatti la sua
gratuita': in questa prospettiva sono convinta della necessita' di
porre tutti gli utenti sullo stesso piano, consentendo loro di
accedere gratuitamente al nostro servizio attraverso il telefono,
senza doversi far carico di un onere che puo' non essere indifferente
per coloro che chiamano da lontano, soprattutto qualora si tratti di
cittadini che versano in condizioni economiche modeste.
Si tratta, a mio avviso, di una spesa che trova la sua
giustificazione nel miglioramento complessivo del servizio reso alla
collettivita'.
6 - L'altra proposta che mi permetto di suggerire si ricollega al
disposto dell'art. 6, comma 3, della L.R. n. 15 del 1995, che prevede
presenze periodiche di funzionari di questo ufficio presso gli uffici
periferici della Regione e degli Enti locali.
Si tratta di un'ipotesi di lavoro interessante, ma a mio avviso
difficilmente praticabile a causa del ridotto numero di funzionari
addetti a questo ufficio.
Un'altra ipotesi di lavoro mi sembra invece piu' costruttiva.
Mi riferisco alla possibilita' di avere a turno presso l'Ufficio del
Difensore civico, per alcuni mesi, funzionari appartenenti alle varie
strutture regionali, al fine di far loro toccare con mano l'impatto
che le disfunzioni dell'Amministrazione possono determinare sul
cittadino.
In alternativa, qualora tale proposta non risulti praticabile,
suggerirei di assicurare la presenza di funzionari regionali presso
questo ufficio ogniqualvolta fosse possibile raggruppare un certo
numero di interventi rivolti nei confronti della struttura alla quale
i funzionari stessi sono addetti.
IL DIFENSORE CIVICO
Paola Gallerani Monaci