REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIFENSORE CIVICO REGIONALE

COMUNICATO

RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO REGIONALE NELL'ANNO 1998 (art. 11 della L.R. 21 marzo 1995, n. 15)

Signora Presidente, signori Consiglieri regionali                               
Questa relazione e' testimonianza dell'attivita' che ho posto in                
essere fin dal primo giorno nel quale codesta Assemblea legislativa             
mi ha eletto Difensore civico della Regione Emilia-Romagna.                     
Infatti, nominata il 6 maggio 1998 a questa altissima carica, mi sono           
costantemente sforzata di utilizzare tutte le mie capacita'                     
lavorative e le risorse intellettive per migliorare il servizio di              
difesa civica reso ai cittadini emiliano-romagnoli, razionalizzando             
le procedure ed i tempi, stimolando in vario modo le Amministrazioni            
destinatarie delle richieste di intervento a corrispondere                      
sollecitamente a quanto loro richiesto, facendo conoscere all'esterno           
l'istituto del Difensore civico, ancora poco noto alla popolazione.             
1 - Quadro normativo di riferimento                                             
Nel periodo pur breve dello svolgimento della mia attivita' e' mutato           
il quadro operativo delle competenze dell'istituto per quanto                   
concerne i rapporti con le Amministrazioni statali, mentre e' rimasto           
invariato quello propriamente regionale.                                        
In particolare, la Legge 16 giugno 1998, n. 191, all'art. 2 ha                  
modificato in senso riduttivo le competenze del Difensore civico                
regionale nei confronti delle Amministrazioni statali.                          
Infatti, mentre la Legge 127/97 prevedeva l'estensione delle funzioni           
del Difensore civico regionale, cosi' come disciplinate dalle                   
rispettive normative regionali, anche nei confronti degli uffici                
periferici dello Stato, la nuova norma sopra citata ha escluso il               
potere di intervento d'ufficio nei confronti delle Amministrazioni              
stesse, qualora previsto nella normativa regionale, come appunto                
nella legislazione di questa Regione.                                           
Inoltre, lo stesso art. 2 della Legge 191/98 ha precisato l'ambito              
territoriale di competenze del Difensore civico regionale nei                   
confronti delle stesse Amministrazioni statali, limitandolo a quello            
del territorio di rispettiva competenza.                                        
Questa modifica appare assai grave sia sul piano dei principi,                  
perche' si inserisce in una logica di carattere statalista e comunque           
di riduzione di efficacia operativa di un organo che gia' incontra              
tante difficolta' nel proprio operare, sia soprattutto perche' priva            
il cittadino di un mezzo ulteriore di difesa, sia infine per le                 
conseguenze concrete che ne possono derivare e che potrebbero non               
apparire di immediata evidenza.                                                 
Con tale modifica, infatti, restano fuori dalle possibilita'                    
operative del Difensore civico regionale (della scrivente come degli            
altri) gli interventi a favore dei propri cittadini nei confronti di            
Amministrazioni statali periferiche radicate in altre regioni ancora            
prive di difesa civica.                                                         
La stessa impossibilita' di intervenire direttamente nei confronti di           
uffici statali ubicati in regioni in cui esiste un altro Difensore              
civico regionale (cui oggi la legge impone di affidare l'intervento)            
rende inevitabilmente ogni attivita' piu' burocratica, piu' lunga,              
meno efficace.                                                                  
In realta', l'estensione della competenza del Difensore civico                  
regionale anche nei confronti delle Amministrazioni statali                     
periferiche operata con la Legge 127/97 ha determinato in questi                
ultimi tempi un aumento delle richieste di intervento nei confronti             
dei predetti uffici. La nuova modifica appare percio' tanto piu'                
pericolosa e sostanzialmente dannosa perche' in controtendenza                  
rispetto ad esigenze sempre piu' evidenti.                                      
2 - Dati statistici                                                             
Gli sforzi compiuti per pubblicizzare l'istituto e le sue                       
possibilita' operative stanno dando i primi risultati concreti, come            
e' dimostrato innanzitutto dall'aumento del numero degli interventi e           
dai seguenti dati statistici riferiti alla attivita' complessivamente           
resa:                                                                           
- il volume complessivo dell'attivita' svolta nel 1998 ammonta a n.             
776 reclami formalizzati (rispetto a n. 738 reclami formalizzati nel            
1997), ai quali si devono aggiungere n. 828 casi esaminati e risolti            
per le vie brevi ma sempre peraltro con relativo verbale agli atti,             
per un totale complessivo di n. 1.604 interventi.                               
Oltre a questi devono essere considerati i casi trattati                        
telefonicamente e le consulenze in materie non propriamente di                  
competenza dell'Ufficio, il cui numero puo' ragionevolmente                     
quantificarsi in 1.000 circa.                                                   
Dei suddetti procedimenti n. 6 sono stati iniziati d'ufficio, tre dei           
quali nella veste di Difensore civico regionale e n. 3 nella veste di           
Difensore civico di Comuni convenzionati;                                       
- i procedimenti avviati nella veste di Difensore civico regionale              
sono stati nel 1998 n. 551 (a fronte di n. 490 effettuati nel 1997).            
Di essi una parte (n. 213 casi) riguardano piu' propriamente                    
interventi nei confronti degli Uffici o Servizi regionali, n. 133               
sono riferiti ad Amministrazioni comunali o provinciali site nella              
regione e non convenzionate, n. 201 concernono interventi nei                   
confronti di uffici statali periferici ed enti vari, infine n. 4 sono           
richieste di nomina di commissario ad acta;                                     
- oltre a cio', occorre evidenziare l'attivita' svolta in base alle             
convenzioni gia' in atto con diversi Comuni della regione, per un               
totale complessivo di n. 214 interventi.                                        
Si tratta di procedimenti avviati nella veste di Difensore civico dei           
Comuni di Bologna (n. 103 interventi), Ravenna (n. 67 interventi),              
Casalecchio di Reno (n. 23 interventi), Zola Predosa (n. 12                     
interventi).                                                                    
A seguito di convenzione stipulata o resa operativa nella seconda               
meta' dell'anno 1998, l'attivita' di difesa civica e' stata altresi'            
svolta nei rispettivi comuni come segue: a Budrio: n. 6 interventi, a           
Crevalcore: n. 1 interventi, a Sant'Agata Bolognese: n. 2 interventi.           
Infine, sono state esaminate e decise n. 11 richieste di controllo di           
legittimita' ex art. 17, commi 38 e 39, della Legge 127/97.                     
A questi procedimenti devono aggiungersi quelli aperti in anni                  
precedenti e conclusi nel 1998, per un totale di n. 73 interventi.              
I procedimenti conclusi nel 1998, pari a n. 653, hanno dato i                   
seguenti esiti:                                                                 
n. 291 conclusi con esito positivo;                                             
n. 112 rivelatisi infondati a seguito di istruttoria;                           
n. 169 archiviati per motivazioni varie: perche' si trattava di                 
attivita' di consulenza, o si verteva in materie non rientranti nella           
competenza del Difensore civico regionale, o perche' di competenza di           
altro Difensore civico;                                                         
n.   8 procedimenti chiusi con esito negativo in quanto la pubblica             
Amministrazione non ha collaborato.                                             
Al di la' dei dati meramente numerici, l'intervento dell'ufficio e'             
stato caratterizzato da una sempre maggiore incisivita' ed efficacia.           
In altre parole e' aumentata la percentuale di casi risolti                     
positivamente.                                                                  
3 - Attivita' e strategie operative                                             
Una delle mie prime preoccupazioni e' stata appunto quella di                   
incrementare l'attivita', la presenza e la visibilita' stessa del mio           
ufficio attraverso un'adeguata opera di informazione e di promozione            
a tutti i livelli per il futuro immediato e anche in prospettiva piu'           
lontana.                                                                        
A tale scopo mi sono prestata volentieri ad interviste televisive e             
giornalistiche intese a mettere in luce le opportunita' offerte                 
dall'istituto della difesa civica e ho partecipato a svariate                   
conferenze, tavole rotonde e iniziative similari.                               
Ho inoltre tenuto svariati incontri con studenti delle scuole medie             
della provincia di Bologna cercando, anche con l'ausilio di appositi            
materiali (prospetti, lucidi), di fornire a questi giovanissimi                 
cittadini una maggior consapevolezza dei propri diritti e doveri.               
Da parte mia ho cercato in particolare di trattare i vari problemi              
che mi erano stati sottoposti dai cittadini nella maniera meno                  
burocratica possibile, nella convinzione di raggiungere cosi'                   
migliori risultati in tempo piu' breve e di ottenere, anzi, una                 
miglior collaborazione da parte delle Amministrazioni coinvolte.                
Mi sono premurata che, a parte le pratiche che trattavo                         
personalmente, fosse questo stesso lo "stile" adottato da tutti i               
miei collaboratori, con i quali ho avuto un continuo confronto                  
relativo a tutte le singole pratiche, anche quelle apparentemente               
piu' banali o di routine.                                                       
Sempre nell'ottica di una gestione il piu' concreta possibile, per il           
raggiungimento dei migliori risultati, ho ritenuto di privilegiare              
costantemente la sostanza rispetto alla forma anche nei rapporti                
interpersonali con i titolari o con i dirigenti delle varie                     
Amministrazioni coinvolte.                                                      
Ho evitato cosi', se non in caso di assoluta eccezionalita', di                 
avvalermi della facolta', concessami dalla legge regionale, di                  
convocazione del responsabile del procedimento nel mio ufficio, ma,             
al contrario, ho ritenuto piu' produttivo recarmi io stessa presso le           
sedi dei vari uffici per trattare in maniera congiunta il caso in               
esame.                                                                          
Sempre nella medesima prospettiva ho cercato, come sistema, di                  
privilegiare il dialogo e il tentativo di convincimento, ritenendo              
che questo potesse valere, piu' della utilizzazione di rimedi                   
drastici (richiesta di procedimento disciplinare e simili), alla                
soluzione non solo del caso presente ma anche e soprattutto per                 
quelli che si prospettassero in futuro.                                         
Del resto, una costante preoccupazione che ha indirizzato il mio                
operato e' stata la ricerca di modalita' di intervento che non                  
comportassero l'irrigidimento dell'Amministrazione coinvolta e che,             
percio', anche quando non conseguivano effetti positivi, non                    
potessero determinare ulteriori effetti dannosi per l'interessato.              
Spesso, d'altro canto, le problematiche in esame non si risolvono nel           
caso isolato di un singolo, ma coinvolgono vere e proprie prassi                
amministrative destinate ad interessare un numero indeterminato di              
utenti.                                                                         
Anche per questo ho privilegiato un rapporto di collaborazione con le           
Amministrazioni interessate, prospettando, al di la' del caso singolo           
(ed anche quando questo non fosse ormai risolvibile se non                      
eventualmente in via contenziosa), quali fossero le modalita' piu'              
opportune per evitare nel futuro il ripetersi dei medesimi                      
inconvenienti in casi analoghi, e quale il modo per conciliare il               
rispetto della legge e l'adozione di corrette prassi amministrative             
con la salvaguardia dei diritti e delle posizioni dei singoli                   
cittadini.                                                                      
Ho costantemente espresso altresi' la mia convinzione che,                      
nell'ambito di una buona amministrazione e di un sistema democratico,           
la tutela dei legittimi interessi dei singoli debba essere il primo             
criterio di interpretazione delle stesse disposizioni normative,                
siano esse sostanziali o procedurali.                                           
In caso di incertezza o di lettura alternativa, infatti, ritengo che            
le norme di legge o di regolamento debbano essere intese, qualora               
sussista uno spazio interpretativo in tal senso, nel loro possibile             
significato piu' favorevole al cittadino.                                       
Pur senza riuscire ovviamente a risolvere positivamente tutti i                 
problemi che sono stati sottoposti al mio ufficio, ho trovato in                
questo modo un livello di ascolto e di rispondenza assai elevato da             
parte degli interlocutori, fossero amministratori, dirigenti o                  
funzionari.                                                                     
4 - Alcune esemplificazioni di interventi trattati come Difensore               
civico regionale                                                                
L'attivita' di difesa civica ha prospettato all'ufficio una serie di            
casi assai variegata, di grande interesse sia dal punto tecnico che             
umano.                                                                          
Vale la pena di scorrerne quelli piu' significativi.                            
1 - Direzione generale Programmazione e Pianificazione urbanistica -            
Servizio Programmi edilizi                                                      
Numerosi cittadini emiliano-romagnoli, a suo tempo beneficiari dei              
mutui agevolati assistiti dal contributo pubblico, ai sensi degli               
artt. 19 e 20 della Legge n. 457 del 1978, si sono trovati in una               
situazione spesso drammatica a causa di errori nella determinazione             
del tasso di interesse applicabile, compiuti all'epoca dal Servizio             
regionale competente.                                                           
Nel 1998 gli stessi si sono visti infatti richiedere dal Servizio               
regionale Programmi edilizi il recupero di somme - per importi di               
svariati milioni, e con addebito in quattro rate semestrali -                   
conseguenti appunto all'errata applicazione, a partire dal 1983 in              
poi, di tassi di interesse meno elevati rispetto a quelli loro                  
applicabili.                                                                    
Il mio intervento si e' concretato innanzi tutto nel segnalare al               
Servizio regionale competente che, in una fattispecie alquanto                  
problematica quale quella sopra evidenziata, era doveroso cercare di            
limitare, per quanto possibile, l'impatto sul cittadino incolpevole             
dell'inefficienza della struttura burocratica.                                  
Occorreva pertanto che la struttura prendesse atto quantomeno della             
circostanza che, per intervenuta prescrizione del diritto, tali somme           
non erano piu' dovute a partire dal termine di dieci anni antecedenti           
la richiesta.                                                                   
Venivo nel frattempo a conoscenza dell'esistenza di numerose altre              
posizione analoghe a quelle sottoposte alla mia attenzione: in                  
relazione ad esse ritenevo opportuno porre in essere il mio                     
intervento d'ufficio, e non piu' ai sensi della lettera a) del comma            
1 dell'art. 3, L.R. 15/95. Invitavo pertanto il Servizio competente,            
per ragioni di equita' e principi di diritto, ad estendere anche a              
tali fattispecie le determinazioni adottate per i precedenti                    
interventi, anche sulla base dei suggerimenti e delle osservazioni              
gia' formulate per questi ultimi.                                               
In questa circostanza il Servizio Programmi edilizi ha mostrato                 
qualche difficolta' a collaborare con il mio ufficio sia per quanto             
concerne le richieste di intervento a favore di singoli soggetti e              
sia anche per quanto riguarda i criteri utilizzati nei confronti                
degli ulteriori soggetti a favore dei quali avevo attivato                      
l'intervento d'ufficio.                                                         
Per quanto concerne questi ultimi osservo infatti che, una volta che            
il Difensore civico aveva posto in essere un intervento richiedendo             
la concessione di un beneficio in favore di quel soggetto (nel caso             
l'applicazione della prescrizione), la struttura regionale non poteva           
eccepire che quel certo beneficio poteva essere richiesto solamente             
da quest'ultimo.                                                                
E' infatti fuori questione che, nel momento in cui interviene, il               
Difensore civico sia legittimato a sostituire il richiedente                    
nell'esercizio di tutte le facolta' che possono determinare un                  
beneficio certo relativo alla posizione soggettiva dello stesso.                
Inoltre, il Servizio non ha risposto in maniera del tutto univoca               
alla richiesta, formulata dalla scrivente, di applicare l'eccezione             
di intervenuta prescrizione per tutte le fattispecie analoghe,                  
rinunciando a richiedere le rate di contributo antecedenti i dieci              
anni dalla richiesta, lasciandomi pertanto nell'incertezza circa la             
portata delle determinazioni adottate.                                          
Mentre peraltro questa relazione era in fase di ultimazione, mi e'              
pervenuta una richiesta di intervento da parte di un ennesimo                   
soggetto al quale il Servizio in questione, in data 10 febbraio 1999,           
ha fatto richiesta di restituzione di somme a decorrere dal gennaio             
1984, riconfermandomi con cio' nel dubbio che il mio intervento in              
favore di tutti coloro che si trovavano in questa situazione sia                
risultato idoneo a conseguire il risultato al quale era diretto.                
2 - Direzione generale Programmazione e Pianificazione urbanistica -            
Servizio Programmi edilizi                                                      
Sono pervenute svariate richieste di intervento per ottenere una                
corretta applicazione della Legge statale n. 13 del 1989, concernente           
i contributi per l'eliminazione ed il superamento delle barriere                
architettoniche negli edifici privati.                                          
Gli istanti, tutti eredi di soggetti la cui domanda fu a suo tempo              
ritenuta ammissibile dal Comune di residenza, lamentavano che l'Ente            
locale aveva chiesto alla Regione - Assessorato Programmazione e                
Pianificazione urbanistica - istruzioni al riguardo, e che                      
quest'ultimo aveva negato la possibilita' di corrispondere i                    
contributi qualora, pur essendo i lavori gia' eseguiti, l'avente                
diritto fosse deceduto prima della concreta erogazione dei contributi           
stessi.                                                                         
Valutata attentamente la fattispecie, ho fatto presente                         
all'Assessorato che, a mio avviso, in punto di diritto sembrava                 
doversi condividere la tesi degli istanti, in cio' confortata dalla             
giurisprudenza della Cassazione e, in sede locale, del Tribunale di             
Parma.                                                                          
Dopo una corrispondenza infruttuosa, ho sollecitato un incontro                 
presso il Servizio Programmi edilizi, senza raggiungere una                     
convergenza di opinioni.                                                        
Peraltro, e' stato concordemente riconosciuto che, essendo la                   
competenza al riguardo solamente dell'Amministrazione comunale, era             
opportuno che l'Assessorato inviasse una circolare con la quale                 
faceva presente agli Enti locali tale circostanza.                              
In seguito ho appreso con viva soddisfazione che alcuni Comuni hanno            
concesso il contributo nelle fattispecie sopra delineate.                       
D'altro canto e' da sottolineare al riguardo che gia' da tempo il               
Comune di Fontevivo (Parma) aveva adottato autonomamente tale                   
impostazione, fondandola su argomentazioni sia giuridiche che di                
equita' apprezzabili e assolutamente condivisibili.                             
3 - Direzione generale Organizzazione - Servizio Sviluppo                       
organizzativo, Formazione e Mobilita'                                           
Una cittadina ha lamentato di non aver potuto presentare domanda per            
un concorso regionale di profilo 6.1 "Istruttore amministrativo", in            
quanto il diploma da lei posseduto (diploma di Istituto tecnico                 
industriale) non era previsto tra i titoli di studio indicati nel               
bando di concorso mentre, al contrario, erano contemplati altri                 
titoli equivalenti, quali il diploma di Istituto tecnico commerciale            
e quello di Istituto tecnico femminile.                                         
Alla mia richiesta di chiarimenti il Servizio competente ha risposto            
osservando che la scelta del tipo di diploma occorrente per la                  
partecipazione ad un concorso e' demandata alla libera scelta                   
dell'Amministrazione: tale decisione non risponde infatti                       
necessariamente e in via esclusiva ad una pura logica di                        
"competenza", ma potrebbe anche corrispondere ad una logica di                  
opportunita'.                                                                   
Nel caso di specie, l'opportunita' era data dalla asserita esigenza             
che, rispetto a piu' bandi di concorso pubblicati contestualmente, vi           
fosse un'equa distribuzione, piuttosto che un cumulo, dei possibili             
titoli di accesso.                                                              
Ho espresso all'Amministrazione regionale le mie perplessita' sulla             
legittimita' di tale motivazione, in quanto contraria a principi di             
logica e di imparzialita'.                                                      
La finalita' primaria alla quale deve ispirarsi l'Amministrazione               
nell'individuazione dei titoli di studio richiesti, infatti, si                 
riconnette piuttosto con l'esigenza di consentire la piu' larga                 
partecipazione di concorrenti, affinche' in tal modo sia assicurata             
la possibilita' di scegliere i candidati migliori nell'ambito della             
preparazione specifica occorrente per quel certo profilo.                       
4 - Direzione generale Sanita' e Servizi sociali                                
Il Tribunale per i diritti del malato di Ferrara e il Centro per i              
diritti del malato presso l'Ospedale Maggiore di Bologna mi hanno               
ripetutamente interessato per ottenere risposta in ordine a diverse             
problematiche, sia singole che di carattere generale, sulle quali da            
tempo avevano interessato la Direzione generale Sanita' e Servizi               
sociali della Regione senza ottenere un adeguato riscontro.                     
Anche i solleciti da me inviati non hanno ottenuto alcun esito se non           
dopo reiterate lettere di sollecito.                                            
In particolare ho ottenuto di far sottoporre alla valutazione di un             
apposito gruppo regionale - avente il compito di fornire indicazioni            
sulla corretta applicazione del nomenclatore tariffario delle                   
prestazioni specialistiche - la segnalazione pervenuta, attraverso il           
Tribunale per i diritti del malato di Ferrara, da parte di 82                   
persone, le quali lamentavano l'alto costo sostenuto dai pazienti per           
la somministrazione dei vaccini antiallergici.                                  
Il citato gruppo ha ritenuto fondate e condivisibili le                         
argomentazioni proposte e ha dato indicazioni alle Aziende Unita'               
sanitarie locali e Ospedaliere affinche' in futuro sia corrisposto un           
ticket forfetario per ogni ciclo di iniezioni necessarie per la                 
desensibilizzazione.                                                            
5 - Direzione generale Sanita' e Servizi sociali - Servizio Presidi             
Ospedalieri                                                                     
Una signora ha donato un rene al figlio: il trapianto e' avvenuto nel           
1996 a Milano ed ha comportato una permanenza in loco di due mesi.              
La signora ha allora richiesto, attraverso il Tribunale per i diritti           
del malato, il rimborso dell'onere per le spese alberghiere sostenute           
sia da lei e sia anche dal figlio, costretto a restare a lungo a                
Milano per controlli quotidiani.                                                
Non avendo ottenuto un adeguato riscontro, nel 1998 il predetto                 
Tribunale ha segnalato la mancata risposta alla richiesta di                    
rimborso, almeno per quanto concerneva il figlio sottoposto a                   
trapianto.                                                                      
Da parte mia ho sollecitato presso il Servizio regionale Presidi                
ospedalieri una chiara risposta quantomeno sul punto relativo al                
rimborso per le spese alberghiere sostenute per quest'ultimo.                   
La risposta e' stata generica e non del tutto soddisfacente, in                 
quanto sempre e soltanto riferita alle spese alberghiere sostenute              
dalla madre (mentre non era questo il quesito da me posto).                     
E' stata peraltro fornita al riguardo una apertura, vale a dire                 
l'indicazione di un possibile coinvolgimento dei Servizi sociali                
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di appartenenza per un eventuale           
accoglimento della richiesta di rimborso.                                       
6 - Assessorato Politiche sociali e familiari - Scuola - Qualita'               
urbana                                                                          
E' pervenuta una richiesta di intervento da parte di un                         
amministratore di un Comune della regione, finalizzata ad ottenere              
un'applicazione omogenea in tutto il territorio regionale della                 
normativa regionale in materia di contributi per l'assistenza                   
domiciliare agli anziani non autosufficienti.                                   
Lo stesso amministratore, infatti, avendo constatato di persona la              
differenza di parametri di concessione applicata da parte delle varie           
Aziende Unita' sanitarie locali, a seguito dei pareri delle varie               
Commissioni del servizio sociale a cio' preposte, aveva evidenziato             
ripetutamente l'anomalia, senza peraltro che sul punto fosse riuscito           
ad ottenere una risposta adeguata.                                              
Ho pertanto segnalato la circostanza all'Assessorato regionale                  
Politiche sociali, il quale ha riconosciuto l'esistenza di criteri              
diversificati nelle varie Aziende Unita' sanitarie locali ed ha                 
assicurato la tempestiva predisposizione di una circolare applicativa           
tendente a superare l'inconveniente riscontrato.                                
Il cittadino ha espresso il suo vivo apprezzamento e ringraziamento             
per l'intervento disposto, assicurando che sarebbe stata sua cura               
portare l'operato del Difensore civico come esempio per i suoi                  
colleghi amministratori locali.                                                 
7 - Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Bologna           
L'acquirente di un alloggio venduto dall'Istituto autonomo case                 
popolari di Bologna ai sensi della Legge  n.560 del 1993 mi ha                  
segnalato l'incongruenza contenuta dal regolamento condominiale                 
predisposto dall'Istituto stesso prima della stipulazione del                   
contratto di compravendita.                                                     
All'art. 12 del Regolamento, infatti, l'Istituto prevedeva a proprio            
favore alcune esenzioni o ribassi nella partecipazione alle spese               
condominiali concernenti le unita' ancora invendute e sino alla data            
della loro vendita o locazione: in particolare prevedeva l'esenzione            
totale dalle spese condominiali per acqua, luce, energia elettrica ed           
ascensore, nonche' il ribasso del 70% delle spese di riscaldamento.             
Veniva altresi' specificato che tali esenzioni o ribassi non erano              
applicabili ad altri condomini, nemmeno nell'ipotesi in cui le                  
rispettive proprieta' fossero rimaste a lungo sfitte o in cui i                 
proprietari fossero rimasti a lungo assenti da esse.                            
La scrivente ha eccepito all'Istituto la disparita' di trattamento              
che in tal modo veniva a crearsi tra la sua posizione di proprietario           
di alloggi non occupati e quella di qualsivoglia altro proprietario             
privato che si trovasse nella medesima situazione.                              
L'Istituto ha ribadito la correttezza del proprio operato con                   
riferimento all'orientamento della giurisprudenza sulla derogabilita'           
- mediante regolamento condominiale espressamente richiamato                    
nell'atto di vendita - della ripartizione delle spese relative alle             
parti comuni ed al riscaldamento.                                               
A seguito di mie insistenze, peraltro, l'Istituto si e' riservato di            
valutare l'opportunita' di modificare in futuro i regolamenti di                
quegli edifici nei quali si sarebbe verificata la presenza sia di               
alloggi di sua proprieta' che di alloggi alienati ex lege 560/93.               
8 - Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Bologna           
Numerosi assegnatari di alloggi gestiti dall'Istituto autonomo case             
popolari di Bologna sono stati costretti a traslocare in altri                  
appartamenti a seguito della determinazione dell'Ente proprietario di           
ristrutturare l'immobile nel quale sono ubicate le unita' agli stessi           
assegnate.                                                                      
Sono state poste a loro carico peraltro le spese di trasloco e quelle           
di allacciamento delle nuove utenze.                                            
Al riguardo ho preliminarmente segnalato al Comune di Bologna,                  
proprietario degli stessi, e all'Ente gestore, Istituto autonomo case           
popolari, che molti degli assegnatari sono persone anziane, non in              
grado di sopportare un allontanamento dall'ambiente e dal tessuto               
sociale nel quale hanno vissuto per anni; di qui l'esigenza che agli            
stessi venissero prospettate soluzioni abitative non in periferia,              
come ipotizzato inizialmente bensi', per quanto possibile, in zone              
limitrofe alla precedente abitazione.                                           
Quanto poi alla fondatezza della pretesa di accollare agli stessi le            
spese di un trasloco coattivo con relative utenze, ho rilevato che, a           
mio avviso, appariva illegittimo far gravare il relativo onere sul              
contraente incolpevole.                                                         
L'Assessore all'Urbanistica e Casa del Comune di Bologna faceva                 
presente di aver stipulato con l'Istituto autonomo un accordo                   
negoziale con cui affidava ad esso la gestione di tutto il suo                  
patrimonio abitativo, rimettendosi alle modalita' di gestione in uso            
presso lo stesso, in quanto sostanzialmente condivise e, all'infuori            
dell'ipotesi di assegnatari in condizioni di disagio economico,                 
esprimeva le sue perplessita' circa la possibilita' di addossarsi gli           
oneri in argomento.                                                             
Anche il Direttore generale dell'Istituto autonomo case popolari di             
Bologna insisteva nelle proprie determinazioni, inizialmente con                
affermazioni apodittiche e non motivate, successivamente con richiamo           
all'inesistenza di norme contenenti un obbligo esplicito per                    
l'Istituto di accollarsi quell'onere.                                           
Chiarivo allora al predetto che l'esistenza di una norma sarebbe                
stata rilevante solamente se diretta ad escludere un obbligo                    
dell'Istituto in tal senso, e non viceversa, in quanto, nel silenzio            
della legge al riguardo, soccorrono i principi generali, ed in                  
particolare il principio del neminem laedere di cui all'art. 2043               
Codice civile.                                                                  
Da ultimo, l'Istituto ha ribadito il proprio convincimento,                     
assicurando peraltro che eventuali ulteriori osservazioni sarebbero             
state tenute nella massima considerazione.                                      
Mentre questa relazione era in fase di ultimazione, l'Istituto ha               
comunicato, anche se in relazione ad una singola pratica, la propria            
disponibilita' a rifondere all'assegnataria le spese di trasloco                
sostenute e da sostenere qualora la stessa opti per una sistemazione            
abitativa diversa da quella attuale, in un alloggio destinato a                 
"parcheggio" provvisorio in attesa di ritornare nell'immobile                   
originario, una volta ristrutturato.                                            
L'Istituto ha poi espresso l'intenzione di formulare al riguardo uno            
specifico quesito alla Regione Emilia-Romagna, in virtu' della                  
funzione normativa e di indirizzo alla stessa spettante nella                   
materia.                                                                        
Devo ragionevolmente ritenere che questa disponibilita', oggi                   
riferita alla singola pratica, sara' estesa a tutte quelle ancora da            
definire.                                                                       
Al riguardo non posso che esprimere il mio sollievo nel vedere che, a           
seguito delle mie sollecitazioni, e' stata trovata una soluzione che            
tiene conto della necessita' dell'Istituto di non gravare                       
ulteriormente il proprio bilancio ma anche e soprattutto della                  
salvaguardia degli interessi di categorie di soggetti la cui tutela             
rientra appunto tra le finalita' sociali proprie dell'ente gestore.             
9 - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di               
Bologna                                                                         
Una studentessa universitaria con gravi problemi di salute che la               
costringono a seguire una dieta personalizzata ha chiesto all'ARSTUD,           
in sostituzione dell'importo prepagato per l'accesso al servizio                
ristorativo, di ottenere la monetizzazione dei contributi che                   
l'Azienda eroga a tal fine agli aventi diritto.                                 
Nonostante le mie sollecitazioni al riguardo, l'Azienda si e'                   
trincerata dietro al rispetto formale della normativa e dei bandi               
applicativi, senza cercare una soluzione compatibile con le legittime           
aspettative dell'interessata.                                                   
10 - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di              
Bologna                                                                         
Un Comitato studentesco mi ha chiesto di intervenire nella                      
controversia scaturita dalla pretesa dell'Azienda regionale per il              
diritto allo studio universitario di Bologna di addebitare                      
genericamente a tutti gli studenti assegnatari di posto alloggi                 
presso uno Studentato l'importo di alcune bollette telefoniche                  
relative ad un'utenza telefonica situata all'interno dello Studentato           
stesso e relativa a telefonate di cui non si riusciva ad individuare            
il responsabile.                                                                
Considerazioni di buon senso, oltreche' di equita', consigliavano di            
cercare una soluzione alla vertenza, tantopiu' che il telefono in               
questione era ubicato in un corridoio accessibile non solo agli                 
studenti assegnatari ma anche a soggetti estranei.                              
In questo senso ho esplicato il mio intervento.                                 
L'Azienda ha aderito solo in parte al mio tentativo di mediazione,              
decidendo di sostenere un terzo degli oneri relativi agli addebiti              
attribuiti agli studenti, proprio in ragione della propria                      
responsabilita' per aver tardato a contestare l'accaduto e a                    
richiedere la rifusione del danno.                                              
11 - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di              
Bologna                                                                         
L'ARSTUD di Bologna ha richiesto ad uno studente universitario                  
assegnatario di un posto letto il pagamento di non meglio specificati           
danni che l'Azienda assumeva provocati all'alloggio.                            
Alla richiesta dello studente di chiarimenti sulla natura dei danni             
non veniva fornita risposta.                                                    
Egli si rivolgeva quindi a me per verificare le modalita' con le                
quali erano stati accertati i danni e quali accertamenti erano stati            
effettuati per individuare i responsabili di essi.                              
In risposta al mio intervento l'Azienda ha allora riveduto le proprie           
determinazioni, stornando dall'importo complessivo la maggior parte             
delle spese addebitate (relative a lavori di tinteggiatura, che non             
sono addebitabili a priori agli assegnatari, in quanto derivanti da             
normale usura e non da danno), e confermando invece a carico dello              
studente una somma modestissima.                                                
12 - Azienda Unita' sanitaria locale Citta' di Bologna                          
Una cittadina della Repubblica di San Marino mi ha sollecitato ad               
intervenire per ovviare ad una situazione di disagio che le si                  
presentava ogni anno quando, per usufruire delle prestazioni                    
sanitarie, doveva presentare entro termini ristretti, a pena di                 
decadenza, alla Azienda Unita' sanitaria locale Citta' di Bologna un            
attestato di servizio nonche' un certificato di residenza.                      
A tale proposito ho interessato la Direzione generale Sanita' della             
Regione affinche' sensibilizzasse le varie Aziende Unita' sanitarie             
locali e Aziende Ospedaliere in ordine alla sostanziale equiparazione           
dei cittadini sammarinesi con i cittadini italiani, derivante da                
convenzioni internazionali in tal senso.                                        
La citata Direzione generale, nel rendere noto che aveva provveduto             
fin dal 1994 a segnalare la circostanza, ha comunque assicurato che             
avrebbe sollecitato l'Unita' sanitaria locale competente ad                     
adeguarsi.                                                                      
13 - Azienda Unita' sanitaria locale Citta' di Bologna                          
In occasione della prenotazione della visita medica per il rinnovo              
della patente speciale, il servizio CUP ha richiesto                            
obbligatoriamente ad un cittadino la ricevuta del pagamento del                 
ticket, benche' la visita fosse stata fissata dopo molti mesi.                  
Trattandosi di una procedura insolita, l'interessato ha richiesto il            
mio intervento presso il Dipartimento di Prevenzione; quest'ultimo mi           
ha eccepito, in linea di principio, la correttezza della richiesta              
precisando altresi' che, in caso di mancata effettuazione della                 
visita, gli interessati avrebbero potuto chiedere il rimborso.                  
Ciononostante, la struttura stessa ha convenuto sull'opportunita' di            
modificare sul punto le procedure organizzative nel senso da me                 
auspicato, compatibilmente con l'esigenza di non aggravare i propri             
carichi di lavoro.                                                              
14 - Azienda Unita' sanitaria locale Citta' di Bologna                          
Una paziente si e' recata in Francia per l'effettuazione, presso un             
centro di altissima specializzazione, di cure resesi necessarie dopo            
il fallimento di terapie effettuate in questa regione.                          
Successivamente ha presentato all'Azienda Unita' sanitaria locale               
Citta' di Bologna richiesta di rimborso, peraltro respinta con la               
motivazione che si sarebbe trattato di prestazioni ottenibili in                
Italia.                                                                         
La signora ha allora ricorso avverso il diniego, allegando altra                
documentazione medica rilasciata dallo stesso sanitario italiano che            
l'aveva in cura fin dall'inizio, ma anche questa richiesta rimaneva             
senza esito.                                                                    
Il mio intervento si e' concretato nell'invocare l'applicazione della           
giurisprudenza della Corte di Giustizia europea in merito alla                  
incompatibilita' di ogni autorizzazione, preventiva o successiva, con           
il principio di libera circolazione dei servizi nei Paesi dell'Unione           
Europea, e segnalando altresi' che, a causa del rapido aggravarsi               
delle condizioni di salute della paziente, appariva indispensabile              
una rapida concessione dell'autorizzazione a recarsi all'estero per             
completare la terapia.                                                          
L'Azienda ha allora fatto presente che, quanto all'applicazione della           
giurisprudenza della Corte di Giustizia europea sussistevano ancora             
numerose difficolta' e problematiche, in ordine alle quale le Regioni           
erano in attesa di indicazioni da parte del Ministero della Sanita';            
peraltro l'Azienda ha esaminato nuovamente la richiesta e la nuova              
documentazione prodotta e, sulla base di quest'ultima, ha concesso              
l'autorizzazione.                                                               
15 - Azienda Unita' sanitaria locale di Ravenna                                 
Un'Opera Pia ha richiesto il mio intervento in relazione alla                   
situazione di grave disagio determinatasi in seguito al mancato                 
accordo con l'Azienda Unita' sanitaria locale di Ravenna in ordine              
alla determinazione della quota giornaliera di oneri a rilievo                  
sanitario da corrispondere alla Casa protetta per ciascun anziano non           
autosufficiente.                                                                
E' da premettere che analoga questione era gia' stata posta per il              
1997 al Difensore civico regionale, il quale aveva condiviso la                 
posizione dell'Opera Pia.                                                       
In sostanza, gia' allora l'Azienda Unita' sanitaria locale                      
subordinava la sottoscrizione dell'accordo con l'Opera Pia                      
all'accettazione, da parte di quest'ultima, di una quota regionale              
inferiore a quanto fissato dalla Regione per Case protette aventi il            
livello A/1, proprio della struttura in argomento (Lire 40.000 invece           
di Lire 42.400 come da deliberazione regionale 351/96).                         
L'intervento di questo ufficio, unitamente alla circolare in materia            
predisposta dal competente Servizio regionale, aveva consentito il              
raggiungimento di un accordo e l'introito delle proprie spettanze da            
parte della stessa Opera Pia, seppur con molto ritardo, nel dicembre            
1997.                                                                           
Per l'anno 1998 il mio intervento e' stato rivolto a ribadire                   
nuovamente all'Azienda Unita' sanitaria locale l'inderogabilita', in            
assenza di accordo tra le parti, dei parametri dettati dalla Regione            
Emilia-Romagna.                                                                 
L'Azienda ha mantenuto peraltro il proprio convincimento circa la               
coerenza della propria impostazione con i criteri indicati nella                
direttiva regionale.                                                            
Il Servizio Servizi socio-sanitari della Regione Emilia-Romagna ha              
riconosciuto, al contrario, che l'attuale sistema di finanziamento              
considera quale parametro di riferimento esclusivamente il rapporto             
esistente tra assistenti di base e anziani, chiarendo altresi' che le           
Aziende Unita' sanitarie locali non possono, fino alla emanazione di            
nuove disposizioni regionali, applicare con autonoma decisione                  
criteri diversi, non previsti dalla normativa regionale.                        
Ho quindi sollecitato l'Azienda a concludere la vertenza con l'Opera            
Pia alla luce delle indicazione fornite dal predetto Servizio                   
regionale, ricevendo, nel dicembre 1998, assicurazione di aver                  
sottoscritto la relativa convenzione.                                           
La pratica quindi e' stata archiviata quando, nel febbraio di                   
quest'anno, l'Opera Pia mi ha comunicato come, in realta', si fosse             
chiusa la controversia:                                                         
- nelle more della definizione della convenzione, l'Azienda ha                  
continuato ad applicarla in tutte le sue parti (come l'avvio di                 
ospiti alla Casa protetta), tranne quelle relative alla                         
corresponsione della quota di finanziamento: infatti non ha pagato              
neppure la minore tra le due somme in contestazione, per un ammontare           
di Lire 1.427.550.000;                                                          
- l'Opera Pia, non potendo piu' sostenere finanziariamente                      
un'esposizione di tale importo, pari al 36% del suo bilancio annuale,           
ha dovuto pervenire ad una transazione ottenendo di recuperare (in              
natura e solo in parte) la differenza delle quote contestate e                  
sottoscrivendo una convenzione in base alla quale l'Azienda                     
corrispondeva all'Opera Pia un contributo di Lire 40.000 pro die-pro            
capite;                                                                         
- l'Opera Pia ha ricevuto la liquidazione delle spettanze maturate              
fino al 31/8/1998 (ovviamente sulla base del contributo di Lire                 
40.000) solamente alla fine del gennaio 1999;                                   
- e' tuttora in attesa della liquidazione delle spettanze per gli               
ultimi quattro mesi del 1998, pari a Lire 475 milioni circa.                    
Concludo l'esposizione del caso sottolineando che il mio intervento             
e' gia' stato richiesto anche in relazione alla convenzione da                  
sottoscrivere per l'anno 1999, per le stesse motivazioni sopra                  
rappresentate.                                                                  
Comuni e Province della regione non convenzionati                               
Comune di Baricella (Bologna)                                                   
Alcuni abitanti di quel Comune mi hanno chiesto di intervenire presso           
le autorita' competenti perche' fosse posto rimedio alle esalazioni             
maleodoranti e alla presenza di insetti derivanti da un allevamento             
suino e ovino.                                                                  
L'Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna,                 
Sezione provinciale di Bologna, e' intervenuta prontamente ed ha                
fornito un'accurata relazione con proposta dei rimedi piu' opportuni,           
da adottarsi da parte del Comune di Baricella.                                  
Quest'ultimo a sua volta ha disposto sollecitamente i provvedimenti             
necessari a ovviare agli inconvenienti segnalati, notificando al                
titolare dell'allevamento l'adozione dei necessari accorgimenti.                
Comune di Castiglione dei Pepoli (Bologna)                                      
Sono stati richiesti dalla SEABO, nella sua qualita' di Ente                    
convenzionato con il Comune, importi a titolo di canone per servizio            
di fognatura e di depurazione relativi ad un'abitazione che non                 
fruisce di tali servizi.                                                        
Il mio intervento e' servito ad ottenere il riconoscimento della                
situazione esistente ed il rimborso in favore del cittadino di quanto           
pagato senza titolo.                                                            
Comune di Comacchio (Ferrara)                                                   
Il Difensore civico dei Comuni di Fino Mornasco e Lomazzo (Como) ha             
chiesto il mio intervento a favore di alcuni abitanti di tali comuni            
i quali avevano ricevuto dall'Ufficio Tributi del Comune di Comacchio           
un avviso concernente una presunta evasione ICI per l'anno 1994.                
In realta' nessuno dei destinatari degli avvisi in questione possiede           
immobili di alcun tipo nel territorio del comune di Comacchio.                  
Il Comune, interpellato telefonicamente, ha confermato di essere a              
conoscenza del disguido, derivante dalle errate informazioni fornite            
dal Ministero delle Finanze.                                                    
E' stato pertanto attivato, a cura dell'Ufficio Tributi del Comune di           
Comacchio, un preventivo controllo delle posizioni impositive dei               
soggetti non residenti.                                                         
Comune di Finale Emilia (Modena)                                                
Su richiesta del Difensore civico della Regione Toscana sono state              
acquisite notizie presso il Comune di Finale Emilia in ordine alla              
situazione anagrafica, familiare ed economica di un soggetto che, in            
evidente stato confusionale, frequentava le vie e le piazze di                  
Firenze esponendo cartelli di protesta e di aiuto.                              
Il Sindaco del Comune ha personalmente telefonato nel giro di alcuni            
giorni per comunicare le informazioni in suo possesso, rendendo cosi'           
possibile un'immediata soluzione della situazione.                              
Comuni di Fornovo Taro, Solignano, Terenzo (Parma)                              
Il Sindaco del Comune di Borgo Val di Taro (Parma) mi ha chiesto la             
nomina di un Commissario ad acta ex art. 17, comma 45, della Legge              
127/97, che si sostituisse alle Amministrazioni comunali di Fornovo             
Taro, Solignano e Terenzo, nell'adozione degli atti necessari al                
pagamento delle quote di partecipazione alle spese per il                       
funzionamento del locale Ufficio circoscrizionale di collocamento.              
Infatti, il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza                  
sociale 27/10/1987 aveva attribuito alla Sezione circoscrizionale n.            
33 - con sede a Borgo Val di Taro - la competenza per i territori di            
vari comuni, ivi compresi quelli di Fornovo Taro, Solignano e                   
Terenzo.                                                                        
Il Sindaco di Borgo Val di Taro precisava che, nonostante i suoi                
numerosi solleciti, fin dal 1987 questi non avevano mai corrisposto             
quanto loro spettante, nonostante i rilievi mossi dal CORECO e dai              
Revisori dei conti.                                                             
Interpellati al riguardo, i Sindaci dei tre Comuni chiarivano che il            
loro rifiuto derivava dall'esistenza a Fornovo di un recapito                   
distaccato della Sezione circoscrizionale di Borgo Val di Taro, del             
quale usufruivano ben sette comuni su dieci (mentre solamente gli               
altri tre utilizzavano la Sezione di Borgo Val di Taro): tale                   
recapito fu mantenuto d'intesa con tutti i Comuni, e per esso le                
predette Amministrazioni, insieme ad altre, sostenevano tutti gli               
oneri di funzionamento.                                                         
Da tale circostanza gli stessi argomentavano che, contrariamente a              
quanto sostenuto dal Sindaco del Comune di Borgo Val di Taro, il                
riparto di spese tra tutti i Comuni facenti parte della Sezione                 
riguardava non solo le spese per la Sezione circoscrizionale ma anche           
quelle dei recapiti e delle Sezioni decentrate.                                 
Rilevato che questo era l'effettivo motivo di contrasto tra gli enti,           
e valutate le opposte argomentazioni, ho ritenuto che non                       
sussistessero i presupposti per la nomina di un Commissario ad acta,            
stante l'esistenza di accordi o situazioni di fatto avallate dalle              
diverse Amministrazioni (una riprova dei quali appariva la                      
circostanza che gli impiegati che garantiscono l'apertura della sede            
di Fornovo vengono mandati dalla Sezione di Borgo Val di Taro), che             
facevano emergere un quadro non piu' lineare come quello apparso                
inizialmente, e nel quale non mi riusciva possibile verificare la               
reale portata e l'incidenza degli obblighi reciproci.                           
Comune di Medicina (Bologna)                                                    
La legale rappresentante di una societa' ha chiesto il mio intervento           
nei confronti del Comune di Medicina che non aveva ancora provveduto            
all'adozione degli atti necessari alla cessione all'Ente locale delle           
opere di urbanizzazione realizzate dalla societa' stessa, cosi' come            
convenuto in sede di convenzione di urbanizzazione stipulata nel                
1991.                                                                           
Ho pertanto provveduto ad invitare il Sindaco di quel Comune a                  
provvedere entro trenta giorni dal ricevimento del mio invito, pena             
l'adozione di provvedimenti sostitutivi ex art. 17, comma 45, della             
Legge n. 127 del 1997.                                                          
Il Sindaco mi ha allora opposto che nella convenzione non era                   
indicato alcun termine per la presa in carico, da parte del Comune,             
delle opere di urbanizzazione; peraltro ha assicurato che erano state           
gia' date disposizioni all'Ufficio Tecnico per la verifica delle                
opere stesse e la stipulazione degli atti necessari per la loro                 
acquisizione entro l'anno.                                                      
Amministrazione provinciale di Bologna                                          
E' stata richiesta ad una signora, a seguito del superamento degli              
esami per l'abilitazione alla professione di accompagnatore                     
turistico, la produzione in bollo di tutti i documenti occorrenti.              
L'interessata mi ha chiesto di intervenire non ritenendo la richiesta           
legittima: ho allora fatto presente all'Ente che tale richiesta si              
poneva in contrasto non solo con il bando di concorso, il quale                 
prevedeva la facolta' di presentare dichiarazioni sostitutive, ma               
soprattutto con le disposizioni dettate in materia di dichiarazioni             
sostitutive dalla Legge 15/68 e dalla Legge 127/97.                             
L'Amministrazione ha preso atto del chiarimento assicurando                     
l'attuazione di tale orientamento per il futuro.                                
Enti vari operanti fuori del territorio della regione Emilia-Romagna            
Il Comune di Ortona (Chieti) ha richiesto ad un'anziana signora                 
residente nella nostra regione di recarsi cola' per sottoscrivere una           
concessione cimiteriale relativa alla salma di un congiunto.                    
E' andato il figlio, ed ha provveduto. Al suo ritorno ha pero'                  
chiesto il mio intervento presso l'Ente locale al fine di far                   
rilevare l'assurdita' di tale imposizione.                                      
Ho quindi suggerito al Sindaco di quel Comune di valutare                       
l'opportunita', per l'avvenire, di ricercare soluzioni alternative,             
meno onerose per i non residenti, avvalendosi dei principi                      
civilistici in materia di formazione dell'accordo delle parti, ad               
esempio inviando al privato il contratto per la sottoscrizione e                
richiedendo, eventualmente, che la sottoscrizione da parte sua fosse            
autenticata da un funzionario dell'anagrafe del Comune di residenza.            
Quale risposta il Comune, pur riservandosi di studiare norme diverse            
per ovviare ai disagi lamentati, ha ribadito l'esigenza della                   
presenza fisica del concessionario, in quanto prevista nello stampato           
contrattuale di quell'Ente.                                                     
Un cittadino di questa regione ha chiesto il mio intervento per                 
ottenere lo sgravio dai contributi di bonifica richiestigli dal                 
Consorzio di Bonifica Larga Tordino (Teramo), in ordine ai quali                
aveva inutilmente fatto presente all'Ente in questione di non essere            
tenuto, essendo stato espropriato del relativo terreno fin dal 1988.            
Il mio intervento e' stato risolutore, in quanto il Consorzio ha                
prontamente provveduto ad effettuare lo sgravio richiesto ed a                  
cancellare il cittadino dai propri ruoli di contribuzione.                      
5 - Alcune esemplificazioni di interventi svolti dal Difensore civico           
regionale nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato           
ai sensi dell'art. 16 della Legge 15 maggio 1997, n. 127                        
1 - Ministero delle Finanze - Roma                                              
Un'azienda che opera nel settore degli ausili per persone disabili ha           
richiesto il mio intervento per segnalare la situazione di                      
difficolta' esistente nel settore a causa dell'applicazione di due              
differenti aliquote IVA, il 4% per quegli oggetti che sono                      
inequivocabilmente destinati a persone disabili e il 20% per gli                
altri dispositivi e per il software.                                            
Al riguardo e' da rilevare che esiste una norma del DL 669/96,                  
convertito nella Legge 30/97, che prevede un'unica aliquota fiscale,            
fissata al 4%, anche per quei sussidi tecnici ed informatici rivolti            
a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti                    
portatori di handicap, da individuarsi con decreto del Ministero                
delle Finanze.                                                                  
Trattandosi di problema di grande importanza per una fascia di                  
popolazione indubbiamente debole, ho ritenuto opportuno interessare             
il coordinamento dei Difensori civici regionali per attuare un'azione           
congiunta presso il Ministero delle Finanze affinche' lo stesso                 
adottasse tempestivamente i provvedimenti di competenza.                        
Con nostra soddisfazione, in poche settimane il Ministero delle                 
Finanze ha predisposto e pubblicato il decreto in argomento.                    
2 - Ministero delle Finanze - Direzione regionale delle Entrate per             
l'Emilia-Romagna                                                                
L'Ufficio del Registro di Bologna, dovendo notificare un accertamento           
per rettifica di valore INVIM ad un cittadino di questa regione, ha             
inviato l'atto al Comune di residenza, quale risultante dalla                   
relativa compravendita.                                                         
L'Ente locale allora, poiche' il privato era emigrato all'estero, e             
pur risultando dall'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti                     
all'estero) l'indirizzo dello stesso nella nuova residenza in                   
Messico, provvedeva alla notifica dell'accertamento mediante                    
affissione all'Albo pretorio, cosi' come previsto dall'art. 60 del              
DPR n. 600 del 1973 (concernente le imposte sui redditi), applicabile           
alla fattispecie in esame per effetto del rinvio di cui all'art. 31,            
comma 1, del DPR n. 643 del 1972 (INVIM) e dall'art. 52, comma 3, del           
DPR n. 131 del 1986 (imposta di Registro).                                      
L'interessato ha avuto notizia dell'accertamento quando, dopo circa             
un anno, l'Amministrazione ha notificato alla moglie legalmente                 
separata (a mio avviso illegittimamente) la relativa cartella                   
esattoriale, per un importo complessivo di circa 14 milioni.                    
Al riguardo occorre precisare che, agli effetti dell'applicazione               
dell'INVIM (normativa che, come gia' detto, si ricollega a quella in            
materia di imposta sui redditi delle persone fisiche), ogni soggetto            
si intende domiciliato in un comune dello Stato (art. 58, comma 1,              
citato DPR n. 600 del 1973).                                                    
L'art. 60, comma 1, lett. e) dello stesso DPR prevede che, quando nel           
comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia                     
abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito           
si affigge nell'Albo del Comune e la notificazione, ai fini della               
decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo            
giorno successivo a quello di affissione.                                       
La lettera f) dello stesso articolo prevede, infine, che non si                 
applicano in materia tributaria le disposizioni contenute nell'art.             
142 del Codice di procedura civile, norma che, nel disciplinare le              
notifiche a persone non residenti, ne' dimoranti, ne' domiciliate               
nella Repubblica, prevede l'affissione dell'atto da notificare                  
all'Albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede,                  
accompagnata dal tempestivo compimento delle formalita' imposte al              
notificante dalle convenzioni internazionali in materia e dagli artt.           
30 e 75 DPR 200/67.                                                             
E' da osservare al riguardo che il contribuente, in realta', aveva              
assolto ai propri obblighi iscrivendosi all'AIRE percio', nel caso in           
esame non sussisteva nessun valido motivo che potesse giustificare la           
mancata applicazione dell'art. 142 del Codice di procedura civile,              
dal momento che l'Amministrazione non doveva svolgere alcuna ricerca            
per accertare l'attuale domicilio del contribuente.                             
L'aver escluso la sua applicabilita' in materia tributaria porta a              
ritenere che il legislatore non abbia ritenuto necessario estendere             
al settore tributario quelle garanzie tendenti a conseguire una piena           
ed effettiva conoscenza, da parte del destinatario dell'atto, dei               
contenuti dello stesso.                                                         
Si sottolinea infatti che la notificazione eseguita con le modalita'            
previste dalla normativa fiscale sopra richiamata non garantisce in             
alcun modo la piena conoscenza dell'accertamento da parte del                   
contribuente, e che percio' la disposizione dell'art. 60 del DPR n.             
600 del 1973 si pone in contrasto con quel diritto alla difesa                  
giurisdizionale ascrivibile tra i principi supremi del nostro                   
ordinamento costituzionale.                                                     
Richiamo a tal proposito la recente sentenza della Corte                        
costituzionale n. 346 del 1998, la quale - in una fattispecie avente            
punti di contatto con quella in esame - ha ribadito la rilevanza                
costituzionale del diritto di difesa del destinatario dell'atto da              
notificare.                                                                     
Tale disposizione si pone inoltre in contrasto con il disposto                  
dell'art. 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,               
sottoscritta anche dal nostro Paese, la quale garantisce ad ogni                
individuo "un'effettiva possibilita' di ricorso a competenti                    
Tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui                  
riconosciuti dalla Costituzione o dalla legge".                                 
Ho ritenuto indispensabile sottolineare questo problema in quanto               
ritengo che la modifica delle previsioni contenute nell'art. 60 del             
DPR n. 600 del 1973 sia ormai indilazionabile al fine di adeguare               
l'ordinamento del nostro Paese ai principi di democrazia e di                   
garanzia che vigono in tutti gli Stati civili.                                  
3 - Ministero delle Finanze - Secondo Ufficio delle Entrate di                  
Bologna                                                                         
Un'Associazione di consumatori mi ha chiesto di intervenire in favore           
di un cittadino extracomunitario al quale era stato notificata una              
cartella esattoriale per tasse automobilistiche relative all'anno               
1991 e seguenti, per le quali vi era una sentenza del Giudice                   
conciliatore di Bologna attestante la perdita del possesso                      
dell'autovettura stessa.                                                        
Ho interpellato gli Uffici finanziari per una positiva soluzione                
della vertenza, benche' fossi consapevole che ormai erano scaduti               
tutti i termini di legge per impugnare sia il verbale di accertamento           
che la cartella di pagamento relativi al tributo in argomento;                  
evidenziavo peraltro che mi sembrava equo tener presente che                    
l'interessato, sia per mancata conoscenza della nostra normativa e              
sia per ingenuita', aveva ritenuto che l'ottenimento di una sentenza            
a lui favorevole lo esimesse da qualsivoglia altra incombenza.                  
Il Secondo Ufficio delle Entrate di Bologna ha manifestato al                   
riguardo grande disponibilita' e sensibilita', sgravando                        
l'interessato per i periodi residui del 1991 e annullando gli atti              
concernenti gli anni successivi, con piena soddisfazione della                  
scrivente e del richiedente.                                                    
4 - Ministero delle Finanze - Secondo Ufficio delle Entrate di                  
Bologna                                                                         
All'atto del pagamento dell'importo relativo al bollo auto per l'anno           
1984, una cittadina ha commesso un errore nella trascrizione della              
targa dell'autovettura.                                                         
Nel 1987 le e' stato notificato un verbale per il mancato pagamento             
del bollo del 1984, e la signora ha provveduto a pagare nuovamente.             
A questo punto la signora ha presentato all'allora Intendenza di                
Finanza di Bologna istanza di rimborso per il primo importo pagato.             
Dopo 10 anni, e dopo numerosi solleciti e peregrinazioni tra i                  
diversi uffici finanziari, la signora non ha ancora ottenuto ne' la             
restituzione di quanto dovutole ne' notizie certe sui tempi del                 
rimborso.                                                                       
Ho pertanto interessato il Secondo ufficio delle entrate ottenendo              
dallo stesso l'assicurazione circa l'imminenza dell'emissione del               
provvedimento di restituzione.                                                  
5 - Ministero delle Finanze - Secondo Ufficio delle Entrate di Rimini           
e Forli'                                                                        
Nel 1990 un cittadino ha presentato ricorso all'Intendenza di Finanza           
di Forli' avverso l'accertamento, relativo alla tassa per                       
l'occupazione di suolo pubblico per l'anno 1990, emesso dal Comune di           
Riccione: il privato infatti eccepiva che la gelateria cui si                   
riferiva l'accertamento non era ubicata su suolo pubblico bensi' su             
area di proprieta' privata.                                                     
Gli veniva concessa dal Comune di Riccione la sospensione del                   
pagamento della relativa cartella esattoriale.                                  
Nel 1994 gli veniva notificato altro avviso di accertamento per lo              
stesso titolo, e nuovamente l'interessato presentava ricorso                    
all'Intendenza di Finanza di Forli', e, decorsi i termini per il                
silenzio rifiuto, al Ministero delle Finanze.                                   
Per sua fortuna otteneva una nuova sospensione del pagamento,                   
peraltro della durata di quattro mesi. Egli allora chiedeva un                  
provvedimento di sospensione avente la stessa scadenza del                      
provvedimento di definizione della controversia, ma senza esito.                
Nell'ottobre del 1996 il predetto supplicava inutilmente il Ministero           
delle Finanze di decidere il suo ricorso.                                       
Sono intervenuta nella vicenda a seguito di richiesta di mio                    
intervento da parte del Difensore civico di Riccione. Ho allora                 
immediatamente sollecitato la Sezione staccata di Forli' del                    
Ministero delle Finanze, che si e' dichiarata incompetente essendo il           
territorio di Riccione gestito dal Secondo Ufficio delle Entrate di             
Rimini.                                                                         
Quest'ultimo Ufficio finanziario, sollecitato ripetutamente, ha                 
finalmente comunicato l'avvenuta adozione, nel settembre 1998, del              
provvedimento di accoglimento del ricorso.                                      
6 - Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio di Bologna                 
Numerosi proprietari di appartamenti posti in Bologna (circa 70                 
cittadini) hanno chiesto all'Ufficio del Territorio di Bologna la               
revisione del classamento delle unita' immobiliari di loro proprieta'           
sulla base degli stessi motivi che avevano determinato                          
l'accoglimento, da parte della Commissione tributaria provinciale di            
Bologna, del ricorso prodotto per un'analoga unita' immobiliare, in             
quanto si trattava dell'immobile costruito a seguito di licenza                 
edilizia per unico corpo di 128 appartamenti.                                   
Dato che l'Ufficio erariale non ha accolto l'istanza, gli interessati           
hanno chiesto il mio intervento, che si e' concretato nel richiamare            
l'attenzione dello stesso Ufficio sull'opportunita' di riesaminare la           
pratica e di valutare la possibilita' di procedere, in via di                   
autotutela, alla rettifica del classamento.                                     
Tutto cio' veniva suggerito innanzitutto per ragioni di equita' e al            
fine di evitare ai reclamanti gli oneri delle complesse procedure dei           
ricorsi, ma anche per scongiurare l'inevitabile appesantimento                  
dell'attivita' degli uffici e degli organi di giustizia tributaria ed           
il probabile accollo delle spese giudiziarie all'Amministrazione                
finanziaria in caso di soccombenza.                                             
Dopo oltre tre mesi di inutili solleciti e' finalmente pervenuta la             
risposta dell'Ufficio in questione: in essa viene chiarito che "la              
rettifica relativa al classamento si opera solo a favore di quanti              
hanno proposto regolare ricorso alla Commissione tributaria                     
provinciale e lo hanno visto accolto; cosa che il signor . . . . . .            
. . non ha fatto. Su queste basi si ritiene di aver chiarito                    
definitivamente la questione prospettata".                                      
7 - Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio di Ravenna                 
In sede di controllo della dichiarazione dei redditi di un                      
contribuente, gli uffici fiscali hanno provveduto a rettificare                 
l'importo dichiarato a titolo di reddito immobiliare, atteso che la             
relativa rendita catastale era stata indicata in misura inferiore a             
quella risultante in catasto.                                                   
L'interessato, recatosi all'Ufficio del Territorio di Ravenna, ha               
allora appreso che tale discordanza derivava da una rettifica di                
classamento dell'immobile stesso avvenuta nel 1990.                             
Egli quindi si e' rivolto a me sostenendo l'illegittimita', oltreche'           
l'iniquita', di tale procedura, della quale egli non era mai stato              
posto a conoscenza.                                                             
Su mia richiesta l'Ufficio del Territorio di Ravenna chiariva la                
correttezza del suo operato, conforme a disposizioni ministeriali               
(denominate "Istruzione provvisoria concernente l'attuazione di                 
talune disposizioni contenute nell'art. 10 della Legge 1 ottobre                
1969, n. 679, a completamento di quelle approvate con DM 5 novembre             
1969", integrata, per quanto concerne la conservazione del catasto              
edilizio urbano, con il paragrafo 29 bis, aggiunto con determinazione           
del Ministero delle Finanze formalizzata in data 6 ottobre 1989, n.             
3/3309, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 250              
del 25/10/1989) e che prevedono solamente la notificazione mediante             
affissione all'Albo pretorio, e non una notifica personale.                     
In tal modo, in realta' gli interessati si sono trovati nella pratica           
impossibilita' di venire a conoscenza della modifica e di poter                 
eventualmente reagire nei brevi termini previsti.                               
A questo riguardo non posso non rilevare che tale disposizione,                 
chiaramente in contrasto con il diritto alla difesa garantito                   
dall'art. 24 della Costituzione, ha posto il contribuente nella                 
condizione di oggetto, e non di soggetto, di imposta, facendolo                 
diventare "evasore fiscale" senza sua cognizione ne' colpa, e                   
arrecandogli un rilevante danno economico a causa delle maggiorazioni           
poste a suo carico a vario titolo in sede di accertamento.                      
E' poi da rilevare che il "calvario" del contribuente e' appena                 
iniziato, perche' inevitabilmente a questo accertamento ne seguiranno           
altri, relativi a tutte le successive dichiarazioni dei redditi                 
presentate fino all'anno 1998, con conseguente interminabile                    
contenzioso avanti agli organi di giustizia tributaria e con                    
inevitabili spese e proteste.                                                   
E' infine da sottolineare che, dal momento che il presupposto per               
l'utilizzazione di tale procedura era la circostanza che si trattasse           
di accertamento e di revisione del classamento di un rilevante numero           
di unita' immobiliari urbane, e che la stessa procedura e' stata                
seguita per tutti i classamenti effettuati in quel periodo, questa              
situazione iniqua non si riferisce solamente al soggetto che si e'              
rivolto al mio ufficio bensi' ad un rilevante numero di contribuenti.           
8 - Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio di Ravenna                 
Nel 1997 alcuni cittadini hanno chiesto all'Ufficio del Territorio di           
Ravenna il ripristino della preesistente situazione catastale nella             
parte relativa alla linea di confine fra i mappali di loro proprieta'           
e la strada comunale, senza peraltro ottenere risposta.                         
Nel gennaio 1998, dopo oltre un anno, gli stessi si sono rivolti al             
mio ufficio, ottenendo almeno un risultato utile: infatti, nel                  
febbraio dello stesso anno l'Ufficio, pur senza aderire alla loro               
richiesta, ha fornito ai cittadini tutti gli elementi necessari per             
un'esatta valutazione della situazione.                                         
9 - Ministero dell'Interno - Prefettura di Bologna                              
E' da evidenziare l'ottima collaborazione prestata dalla Divisione              
Seconda - Ufficio Depenalizzazioni del Codice della strada della                
Prefettura di Bologna: in pressoche' tutti i casi da me segnalati,              
questo ha fornito con la massima celerita' ed efficienza le notizie e           
i chiarimenti utili a risolvere nelle vie brevi e senza particolari             
adempimenti burocratici gli interventi che avevo sottoposto alla sua            
attenzione.                                                                     
10 - Ministero dell'Interno - Prefettura di Modena                              
La madre di un invalido civile deceduto, nel 1997 ha chiesto alla               
Prefettura di Modena il pagamento di quanto le spettava quale erede,            
allegando la relativa documentazione.                                           
Non avendo avuto alcun riscontro ha inviato un telegramma nel                   
febbraio 1998, ma sempre senza esito.                                           
Ha allora richiesto il mio intervento ottenendo, nel giro di due                
mesi, il pagamento di quanto dovuto.                                            
11 - Ministro dei Lavori pubblici                                               
Un ex cantoniere dell'ANAS collocato a riposo fin dal 1979 ha chiesto           
il mio intervento per far valere il suo diritto al conferimento di              
pensione privilegiata diretta, astrattamente riconosciutagli                    
dall'Ente nazionale per le strade (ente subentrante all'ANAS), ma non           
liquidata per contrasti interpretativi intervenuti tra i Ministeri              
dei Lavori pubblici e del Tesoro e la Corte dei conti.                          
Infatti, a seguito di trasformazione dell'ANAS da Azienda di Stato a            
Ente pubblico economico, il Ministero del Tesoro ha ritenuto che la             
stessa, in quanto non piu' Amministrazione dello Stato, non fosse               
piu' competente ad ordinare direttamente alle Direzioni provinciali             
del Tesoro di liquidare i relativi pagamenti, ma che tale competenza            
spettasse invece al Ministero dei Lavori pubblici.                              
La Corte dei conti, andando di contrario avviso, non ha provveduto              
invece a registrare il provvedimento.                                           
E' da notare che il caso prospettatomi faceva parte di un blocco di             
oltre mille provvedimenti fermi a livello nazionale per tale motivo             
burocratico.                                                                    
Ho ritenuto pertanto mio preciso dovere interessare direttamente e              
congiuntamente i Ministri dei Lavori pubblici e del Tesoro affinche'            
collaborassero tra loro per definire tale situazione surreale, dalla            
quale derivava fuor di dubbio, oltreche' un danno per i cittadini,              
anche un'immagine deteriore della pubblica Amministrazione.                     
Finalmente, grazie anche a solleciti per iscritto e telefonici, la              
situazione si e' sbloccata: di comune accordo i due Ministeri, pur in           
assenza di una circolare in tal senso, hanno convenuto sulle                    
modalita' di pagamento dei trattamenti di quiescenza a favore degli             
aventi diritto.                                                                 
12 - Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione                
provinciale del Lavoro di Bologna                                               
Un disoccupato iscritto nelle speciali liste di collocamento                    
obbligatorio ex lege 482/68 e' stato avviato al lavoro                          
successivamente presso due aziende diverse.                                     
Lo stesso peraltro, a seguito di incomprensioni o per inesperienza,             
ha rinunciato al posto di lavoro senza rendersi conto che tale                  
rinuncia avrebbe comportato una sensibile penalizzazione nella sua              
collocazione nelle liste di avviamento.                                         
Una volta che sono state chiarite queste circostanze, la Direzione              
provinciale del Lavoro ha sottoposto l'istanza di giustificazione               
dell'interessato al vaglio della Commissione per il collocamento                
obbligatorio e, sentita quest'ultima, lo ha reintegrato                         
nell'originaria collocazione, dimostrando ancora una volta la massima           
collaborazione al superamento delle difficolta' che incontra                    
soprattutto questo tipo di utenza.                                              
13 - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di               
Bologna                                                                         
Una signora ha chiesto alla Camera di Commercio di Bologna di dare              
compiuta attuazione alla direttiva del Consiglio dei Ministri 14                
dicembre 1995 in materia di divieto di fumo nei locali della pubblica           
Amministrazione.                                                                
Al riguardo l'Amministrazione aveva adottato apposito provvedimento             
di individuazione dei locali nei quali vige il divieto di fumo, senza           
peraltro fornire al riguardo le necessarie indicazioni attraverso               
l'apposizione dei cartelli di segnalazione.                                     
Il mio richiamo ad adeguarsi e' stato prontamente recepito, in quanto           
l'Amministrazione ha dichiarato che, al di fuori degli ultimi                   
adempimenti materiali, era gia' tutto predisposto.                              
14 - INPS - sede di Bologna                                                     
Su richiesta dell'interessato ho interpellato la Sede INPS di Bologna           
circa i tempi di pagamento della pensione superstiti in suo favore.             
Ho riscontrato che, a fronte di un'istanza presentata il 31/8/1998,             
l'Istituto aveva liquidato le spettanze all'avente diritto il                   
successivo 16 settembre, dopo soli quindici giorni dalla richiesta,             
dimostrando la massima tempestivita' ed efficienza.                             
15 - INPS - sede di Bologna                                                     
Un pensionato INPS si e' visto recuperare, sul proprio trattamento              
pensionistico, il 50% di quanto guadagnato nel 1995 per la                      
prestazione di una modesta attivita' quale lavoratore autonomo, in              
applicazione del divieto di cumulo tra pensione di anzianita' e                 
attivita' lavorativa.                                                           
Le sue richieste e contestazioni all'INPS non hanno sortito alcun               
effetto.                                                                        
A seguito della mia richiesta di conoscere i presupposto di fatto e             
di diritto che legittimavano il recupero, l'INPS nel giro di 20                 
giorni ha provveduto a riesaminare la posizione del pensionato                  
rilevando che, in realta', il divieto non operava nel caso di specie            
trattandosi di pensione di vecchiaia (e non di anzianita'), ed ha               
provveduto al rimborso delle somme gia' recuperate.                             
16 - INPS - sede di Bologna                                                     
Un cittadino ha chiesto nel dicembre 1996 all'INPS di Bologna la                
cancellazione dalla gestione separata di cui all'art. 2, Legge                  
335/95, con rimborso di quanto dovuto.                                          
Ha reiterato tale richiesta nel gennaio 1998, ma sempre senza esito.            
Si e' rivolto al mio ufficio ottenendo, nel giro di un mese, tutte le           
indicazioni necessarie per ottenere quanto richiesto.                           
Sottolineo in proposito che per oltre un anno l'Ente non solo non               
aveva corrisposto alla richiesta, ma non si era neppure preoccupato             
di fornire tempestivamente le informazioni sulla documentazione                 
necessaria a questo fine.                                                       
17 - INPS - sede di Reggio Emilia                                               
L'anziano coniuge di una pensionata deceduta nell'ottobre 1997 ha               
inviato alla scrivente copia della lettera pervenutagli dall'INPS in            
risposta alla sua richiesta di liquidazione dei ratei di pensione               
maturati e non riscossi dalla defunta.                                          
La comunicazione risultava, per la verita', incomprensibile anche per           
chi scrive, atteso che il riferimento era genericamente alla Legge              
662/96, senza indicazione ne' dell'articolo ne' del comma applicati             
(e, dato che questa ultima e' la legge collegata alla Legge                     
finanziaria 1997, dotata di tre soli articoli con centinaia di commi,           
l'incertezza sulla portata del riferimento era estrema).                        
Come primo approccio quindi, nel richiedere all'Istituto                        
previdenziale notizie sulla tipologia di arretrati da corrispondere e           
sui tempi necessari, ho sottolineato che, essendo i destinatari delle           
sue comunicazioni in linea di massima persone anziane, spesso di                
cultura modesta, le spiegazioni da fornire loro sarebbero dovute                
sempre essere chiare e diffuse, cosi' da poter essere comprese da               
chiunque.                                                                       
Quale risposta, l'Istituto mi inviava una nota nella quale                      
comunicava, tra l'altro, che "le procedure, pur in avanzato stato di            
realizzazione, non consentono attualmente la liquidazione degli                 
arretrati della s. 495/93".                                                     
Dopo qualche perplessita' comprendevo che il riferimento era alla               
sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 29/31 dicembre 1993,             
concernente l'obbligo per l'Istituto assicuratore di calcolare la               
pensione di reversibilita' spettante al coniuge superstite in                   
proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo               
gia' liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque                
diritto di percepire.                                                           
Poiche' inoltre, con la stessa nota l'Istituto dava atto di dover               
pagare al cittadino ben tre tipi diversi di arretrati "non appena le            
procedure lo consentiranno", senza peraltro ulteriori precisazioni,             
insistevo nel richiedere i tempi presumibili.                                   
Quale risposta, in questi giorni l'Istituto ha ribadito che non e'              
possibile realisticamente effettuare previsioni; al riguardo ho                 
appurato che effettivamente, nonostante i finanziamenti occorrenti              
per far fronte a questa tipologia di pagamenti siano stati                      
predisposti dallo Stato fin dal 1996, a tutt'oggi la Direzione                  
generale dell'INPS non ha ancora fatto pervenire alle sedi                      
periferiche i programmi relativi ai pagamenti da effettuare in favore           
dei titolari di pensione di reversibilita'.                                     
Il caso in esame e' a mio avviso emblematico sui tempi lunghi con i             
quali spesso gli Istituti previdenziali fanno fronte alle aspettative           
della propria utenza, solitamente composta di persone bisognose e con           
una previsione di vita non lunga.                                               
18 - INPS - Centro operativo di Vergato (Bologna)                               
Entro tempi brevissimi e con molta chiarezza il Centro operativo INPS           
di Vergato ha saputo corrispondere alla richiesta di un cittadino, il           
quale riteneva in buona fede, ma erroneamente, di non aver ottenuto             
tempestivamente quanto spettante alla propria moglie.                           
19 - INPS - Centro operativo di Sassuolo (Modena)                               
L'INPS di Sassuolo ha respinto la richiesta di pagamento                        
dell'indennita' di disoccupazione a decorrere dal febbraio 1998,                
presentata da una signora che, secondo l'Istituto assicuratore, non             
aveva i richiesti contributi settimanali per i due anni precedenti.             
L'interessata riteneva tale reiezione illegittima in quanto fin dal             
1997 ella aveva segnalato all'INPS l'omissione di versamenti da parte           
della sua datrice di lavoro per gli ultimi due anni, e l'Istituto               
aveva accertato, tramite il proprio servizio di vigilanza, l'evasione           
contributiva.                                                                   
L'interessata ha allora fatto ricorso, senza peraltro ottenere alcun            
riscontro.                                                                      
Si e' allora rivolta al mio ufficio, ottenendo in breve di riscuotere           
quanto le spettava.                                                             
20 - Ferrovie dello Stato SpA                                                   
I concessionari di terreni ad uso ortivo di proprieta' delle Ferrovie           
dello Stato hanno vivamente protestato presso di me contro la revoca            
delle loro concessioni, motivata dall'Ente con la necessita' di                 
eseguire sui terreni stessi lavori di sistemazione urgenti degli                
impianti per la cantierizzazione dell'Alta Velocita'.                           
Devo segnalare con soddisfazione che ho ottenuto la massima                     
collaborazione dall'Ente Ferrovie, il quale ha disposto la proroga              
delle concessioni fino a quando le aree interessate non saranno                 
coinvolte necessariamente nei lavori.                                           
21 - ANAS - Compartimento per l'Emilia-Romagna                                  
Un cittadino ha subito un danno alla propria autovettura, investita             
dalla caduta, improvvisa ed imprevista, di un albero mentre                     
transitava su di una strada statale.                                            
Dopo aver richiesto ripetutamente all'ANAS una soluzione                        
stragiudiziale della controversia, il suo legale si e' rivolto a me             
individuando la mia legittimazione ad agire nei confronti di                    
quell'Ente nell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 15 del 1995, norma che           
consente l'intervento del Difensore civico nei confronti dei                    
soggetti, pubblici o privati, operanti nelle materie di competenza              
regionale, applicabile anche nelle materie di competenza statale ai             
sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge n. 127 del 1997.                       
Devo rilevare purtroppo che, nonostante ben cinque richieste di                 
notizie, l'Ente non ha minimamente corrisposto e, di conseguenza, non           
ho potuto che archiviare la pratica senza fornire al cittadino alcun            
aiuto.                                                                          
6 - Considerazioni finali e proposte                                            
1 - L'elencazione di alcuni casi di intervento nei confronti di Enti            
e Amministrazioni, contenuta nei punti 5 e 6 della presente                     
relazione, necessita di alcune precisazioni circa la sua portata.               
Va infatti sottolineato, per necessaria chiarezza, che l'enunciazione           
di un singolo caso di disfunzione o di comportamento inadeguato,                
ovvero di ritardo o di irregolarita' nell'emissione di un                       
provvedimento, non consentono certo di desumere, in via generale, che           
siano censurabili l'attivita' o la struttura organizzativa di quel              
certo Ente o di quella certa Amministrazione.                                   
Ho potuto riscontrare, al contrario, che in altri casi i medesimi               
Enti e le medesime Amministrazioni citate a proposito di alcune                 
ipotesi di disfunzioni si sono dimostrate efficienti ed adeguate.               
Ho ritenuto percio' di segnalare brevemente, compatibilmente con i              
limiti di questa relazione, anche alcuni casi in cui invece i                   
medesimi Enti o le medesime Amministrazioni hanno operato                       
correttamente e in maniera puntuale.                                            
Proprio per evitare ogni possibile fraintendimento sento il dovere di           
sottolineare che la relazione che il Difensore civico presenta al               
Consiglio regionale e ai Presidenti del Senato della Repubblica e               
della Camera dei Deputati e' diretta in particolare a segnalare le              
disfunzioni, le imprecisioni, le rigidita' riscontrate nell'attivita'           
degli Enti e Amministrazioni nei cui confronti lo stesso opera.                 
2 - Ho ritenuto mio preciso dovere accogliere tutte le richieste di             
intervento nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello                
Stato, anche se presentate da soggetti che non rientravano nella                
categoria indicata dall'art. 16 della Legge 127/97 (cittadini                   
residenti nei comuni delle rispettive regioni).                                 
La mia posizione e' conseguente innanzitutto alla dizione dell'art.             
2, comma 1, della legge regionale che disciplina il Difensore civico            
regionale, la quale prevede l'intervento del Difensore civico "per la           
tutela di chiunque vi abbia diretto interesse".                                 
A tale riguardo non mi e' sembrato ne' equo ne' ragionevole che lo              
stesso Difensore civico garantisse a taluni soggetti - coloro che non           
sono cittadini emiliano-romagnoli - una tutela piena nei confronti di           
attivita' o comportamenti dell'Amministrazione regionale, e invece la           
negasse nei confronti di provvedimenti o comportamenti delle                    
Amministrazioni statali periferiche.                                            
Il mio convincimento poggia anche sulla riconsiderazione dei principi           
costituzionali, in particolare quelli contenuti nell'art. 2 della               
Costituzione, laddove vengono elevati a regola fondamentale dello               
Stato il riconoscimento e la tutela di quei diritti che formano il              
patrimonio dell'uomo in quanto tale, ed alla luce di tali principi ho           
appunto interpretato il disposto del citato art. 16.                            
Ho ritenuto pertanto di privilegiare un'applicazione estensiva della            
nozione di soggetti legittimati a richiedere il mio intervento nei              
confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, ed in                  
conseguenza sono intervenuta, senza incontrare peraltro obiezioni da            
parte delle Amministrazioni statali destinatarie, anche in favore di            
cittadini italiani non residenti nella regione Emilia-Romagna, di               
cittadini comunitari e di cittadini extracomunitari.                            
3 - Desidero dare atto che l'Amministrazione regionale e gli altri              
Enti, di massima, hanno fornito risposte adeguate alle mie richieste            
di intervento, piu' puntuali per alcune strutture, sempre peraltro              
nel rispetto di quello spirito di collaborazione che deve informare             
il rapporto tra Amministrazioni pubbliche.                                      
4 - Desidero altresi' sottolineare, e non per ragioni di forma o per            
diplomazia, l'apporto determinante che all'attivita' svolta nell'anno           
1998 hanno fornito i collaboratori addetti all'ufficio del Difensore            
civico.                                                                         
In realta', pressoche' tutto il lavoro svolto e' opera dei dirigenti,           
dei funzionari e degli altri collaboratori, ai quali va la mia                  
riconoscenza per avermi aiutato, insegnato e corretto durante tutto             
questo periodo di apprendistato.                                                
L'apporto della scrivente, tranne alcuni momenti e alcuni interventi,           
ed escludendo quella che e' stata piu' propriamente l'attivita' di              
promozione dell'istituto ed i rapporti con l'esterno, e' stato                  
piuttosto rivolto a seguire attentamente la corretta trattazione dei            
casi, le modalita' di approccio e operative nella gestione degli                
interventi, e, in genere, a indirizzare e a calibrare l'attivita' di            
tutti i collaboratori.                                                          
5 - Concludo questa relazione formulando una proposta, a mio avviso             
necessaria per una maggior funzionalita' del servizio, vale a dire              
l'istituzione di un "numero verde" a disposizione di coloro che,                
anche da fuori Bologna, richiedono l'intervento del Difensore civico.           
Una delle caratteristiche della difesa civica e' infatti la sua                 
gratuita': in questa prospettiva sono convinta della necessita' di              
porre tutti gli utenti sullo stesso piano, consentendo loro di                  
accedere gratuitamente al nostro servizio attraverso il telefono,               
senza doversi far carico di un onere che puo' non essere indifferente           
per coloro che chiamano da lontano, soprattutto qualora si tratti di            
cittadini che versano in condizioni economiche modeste.                         
Si tratta, a mio avviso, di una spesa che trova la sua                          
giustificazione nel miglioramento complessivo del servizio reso alla            
collettivita'.                                                                  
6 - L'altra proposta che mi permetto di suggerire si ricollega al               
disposto dell'art. 6, comma 3, della L.R. n. 15 del 1995, che prevede           
presenze periodiche di funzionari di questo ufficio presso gli uffici           
periferici della Regione e degli Enti locali.                                   
Si tratta di un'ipotesi di lavoro interessante, ma a mio avviso                 
difficilmente praticabile a causa del ridotto numero di funzionari              
addetti a questo ufficio.                                                       
Un'altra ipotesi di lavoro mi sembra invece piu' costruttiva.                   
Mi riferisco alla possibilita' di avere a turno presso l'Ufficio del            
Difensore civico, per alcuni mesi, funzionari appartenenti alle varie           
strutture regionali, al fine di far loro toccare con mano l'impatto             
che le disfunzioni dell'Amministrazione possono determinare sul                 
cittadino.                                                                      
In alternativa, qualora tale proposta non risulti praticabile,                  
suggerirei di assicurare la presenza di funzionari regionali presso             
questo ufficio ogniqualvolta fosse possibile raggruppare un certo               
numero di interventi rivolti nei confronti della struttura alla quale           
i funzionari stessi sono addetti.                                               
IL DIFENSORE CIVICO                                                             
Paola Gallerani Monaci                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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