REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
     CAPO III                                                                   
     Istruzione e formazione professionale                                      
          Art. 207                                                              
Modifiche alla L.R. n. 25 del 1998                                              
1. Alla lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 27 luglio 1998,             
n. 25, recante "Norme in materia di politiche regionali del lavoro e            
di servizi per l'impiego", le parole "Confederazione delle Autonomie            
locali dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 14 aprile 1995, n. 41"              
sono sostituite dalle parole "Conferenza Regione-Autonomie locali".             
2. Restano salvi gli effetti delle designazioni effettuate ai sensi             
della lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R.  n.25 del 1998, al            
fine della prima costituzione del Comitato di coordinamento                     
interistituzionale.                                                             
NOTE ALL'ART. 207                                                               
Rubrica                                                                         
1) La L.R. n. 25 del 1998 e' citata alla nota 3) all'art. 200.                  
Comma 1                                                                         
2) Il testo della lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 25             
del 1998, cosi' come modificato, e' il seguente:                                
"Art. 7 - Comitato di coordinamento interistituzionale                          
1. Al fine di realizzare l'integrazione fra le politiche del lavoro,            
i servizi per il lavoro, le politiche della formazione e                        
dell'istruzione a scala regionale e locale e' istituito un Comitato             
di coordinamento interistituzionale composto da:                                
omissis                                                                         
c) tre componenti designati dalla Conferenza Regione Autonomie                  
locali, in rappresentanza dei Comuni e delle Comunita' Montane,                 
garantendo adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale.                 
omissis.".                                                                      
Comma 2                                                                         
3) Il testo della lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 25             
del 1998, citata alla nota 3) all'art. 200, e' riportato alla nota 2)           
al presente articolo.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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