LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO III
Istruzione e formazione professionale
Art. 207
Modifiche alla L.R. n. 25 del 1998
1. Alla lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 27 luglio 1998,
n. 25, recante "Norme in materia di politiche regionali del lavoro e
di servizi per l'impiego", le parole "Confederazione delle Autonomie
locali dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 14 aprile 1995, n. 41"
sono sostituite dalle parole "Conferenza Regione-Autonomie locali".
2. Restano salvi gli effetti delle designazioni effettuate ai sensi
della lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n.25 del 1998, al
fine della prima costituzione del Comitato di coordinamento
interistituzionale.
NOTE ALL'ART. 207
Rubrica
1) La L.R. n. 25 del 1998 e' citata alla nota 3) all'art. 200.
Comma 1
2) Il testo della lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 25
del 1998, cosi' come modificato, e' il seguente:
"Art. 7 - Comitato di coordinamento interistituzionale
1. Al fine di realizzare l'integrazione fra le politiche del lavoro,
i servizi per il lavoro, le politiche della formazione e
dell'istruzione a scala regionale e locale e' istituito un Comitato
di coordinamento interistituzionale composto da:
omissis
c) tre componenti designati dalla Conferenza Regione Autonomie
locali, in rappresentanza dei Comuni e delle Comunita' Montane,
garantendo adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale.
omissis.".
Comma 2
3) Il testo della lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 25
del 1998, citata alla nota 3) all'art. 200, e' riportato alla nota 2)
al presente articolo.