LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO V
Opere pubbliche
Art. 157
Funzioni amministrative
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione in materia di
opere e lavori pubblici nel rispetto delle competenze conferite agli
Enti locali e di quelle attribuite ad altri enti dalle vigenti
disposizioni statali.
2. L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge
ricomprende, ove non sia diversamente disposto, anche la
realizzazione delle opere e dei lavori strumentali e connessi.
3. Fatte salve, in particolare, le allocazioni di funzioni
disciplinate ai Capi IV, VI e VII del presente Titolo VI, le altre
funzioni di cui al comma 2 dell'art. 94 del DLgs n. 112 del 1998 sono
delegate:
a) ai Comuni capoluogo di provincia, nonche' ai Comuni con
popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, nella cui
circoscrizione territoriale debbano eseguirsi i lavori;
b) alle Province, per i lavori da realizzarsi nel territorio dei
restanti Comuni.
4. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione
straordinaria delle opere di cui al comma 1 dell'art. 94 del DLgs n.
112 del 1998 sono subdelegate ai Comuni e alle Province secondo il
criterio di cui al comma 3, qualora non siano diversamente conferite
ai sensi della presente legge.
5. Gli Enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni di loro
spettanza ricercando l'attivazione di strumenti e procedure di
raccordo e concertazione, ivi compresa la costituzione di uffici
comuni e di apposite strutture, anche societarie, deputate alla
gestione unitaria dei compiti tecnici ed amministrativi.
NOTE ALL'ART. 157
Comma 3
1) Il testo del comma 2 dell'art. 94 del DLgs n. 112 del 1998, citato
alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) all'art. 145.
Comma 4
2) Il testo del comma 1 dell'art. 94 del DLgs n. 112 del 1998, citato
alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 94 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge 15 marzo 1997, n.
59, sono delegate alle Regioni le funzioni relative alla
progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le
opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, della
medesima Legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi
delle lettere c), d), e) e f) dell'articolo 93 del presente decreto
legislativo. Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in
seguito ad eventi bellici o a calamita' naturali.
omissis".