REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO V                                                                      
    Opere pubbliche                                                             
          Art. 157                                                              
Funzioni amministrative                                                         
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione in materia di              
opere e lavori pubblici nel rispetto delle competenze conferite agli            
Enti locali e di quelle attribuite ad altri enti dalle vigenti                  
disposizioni statali.                                                           
2. L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge                     
ricomprende, ove non sia diversamente disposto, anche la                        
realizzazione delle opere e dei lavori strumentali e connessi.                  
3. Fatte salve, in particolare, le allocazioni di funzioni                      
disciplinate ai Capi IV, VI e VII del presente Titolo VI, le altre              
funzioni di cui al comma 2 dell'art. 94 del DLgs n. 112 del 1998 sono           
delegate:                                                                       
a) ai Comuni capoluogo di provincia, nonche' ai Comuni con                      
popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, nella cui                       
circoscrizione territoriale debbano eseguirsi i lavori;                         
b) alle Province, per i lavori da realizzarsi nel territorio dei                
restanti Comuni.                                                                
4. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione           
straordinaria delle opere di cui al comma 1 dell'art. 94 del DLgs n.            
112 del 1998 sono subdelegate ai Comuni e alle Province secondo il              
criterio di cui al comma 3, qualora non siano diversamente conferite            
ai sensi della presente legge.                                                  
5. Gli Enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni di loro              
spettanza ricercando l'attivazione di strumenti e procedure di                  
raccordo e concertazione, ivi compresa la costituzione di uffici                
comuni e di apposite strutture, anche societarie, deputate alla                 
gestione unitaria dei compiti tecnici ed amministrativi.                        
NOTE ALL'ART. 157                                                               
Comma 3                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 94 del DLgs n. 112 del 1998, citato           
alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) all'art. 145.                
Comma 4                                                                         
2) Il testo del comma 1 dell'art. 94 del DLgs n. 112 del 1998, citato           
alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                                        
"Art. 94 - Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali                   
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge 15 marzo 1997, n.             
59, sono delegate alle Regioni le funzioni  relative alla                       
progettazione, esecuzione e manutenzione  straordinaria di tutte le             
opere relative alle materie  di cui all'articolo 1, comma 3, della              
medesima Legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi           
delle lettere c), d), e) e f) dell'articolo 93 del presente decreto             
legislativo. Tali opere comprendono gli interventi  di ripristino in            
seguito ad eventi bellici o a calamita'  naturali.                              
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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