REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO IV                                                                     
    Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                 
    Sezione I                                                                   
    Funzioni in materia di risorse idriche,                                     
    difesa del suolo e miniere                                                  
          Art. 150                                                              
Vincolo idrogeologico                                                           
1. Il piano di bacino provvede al riordino del vincolo idrogeologico,           
in relazione alla natura fisica e morfologica dei terreni sia                   
individuando le zone da sottoporre a vincolo idrogeologico, ai sensi            
dell'art. 1 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero le aree in cui i           
terreni, per effetto di utilizzazioni non idonee, possono, con danno            
pubblico, perdere stabilita' o turbare il regime delle acque, sia               
verificando la sussistenza delle predette condizioni per le zone                
assoggettate a tale vincolo in base alla previgente normativa.                  
2. Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggette                  
all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del RD n.               
3267 del 1923 gli interventi di trasformazione urbanistica ed                   
edilizia del territorio, nonche' gli interventi di trasformazione               
degli ecosistemi vegetali, che comportino movimenti di terreno o                
modifichino il regime delle acque.                                              
3. La domanda di autorizzazione ed i relativi elaborati tecnici sono            
presentati all'ente delegato che si esprime entro sessanta giorni               
dalla richiesta di autorizzazione, anche dettando particolari                   
prescrizioni per la realizzazione dell'intervento.                              
4. L'ente delegato puo' chiedere, per una sola volta, chiarimenti od            
elementi integrativi. In tal caso il termine di cui al comma 3 rimane           
sospeso e riprende a decorrere, per il tempo residuo, dal momento               
della ricezione degli atti richiesti.                                           
5. L'autorizzazione di cui al comma 2 non e' richiesta nelle zone               
soggette a vincolo idrogeologico ricomprese nei perimetri                       
urbanizzati, di cui al numero 3) del comma 2 dell'art. 13 della L.R.            
7 dicembre 1978, n. 47, per i Comuni il cui piano regolatore generale           
(PRG) e' approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge. A             
tal fine il PRG deve individuare, previa apposita verifica geologica,           
per queste aree, le tipologie di edificazione consentita, le                    
modalita' di intervento, nonche' le opere necessarie per impedire che           
i terreni interessati possano perdere la loro stabilita', che venga             
turbato il regime delle acque e che siano causati danni ai terreni              
circostanti.                                                                    
6. Il Comune puo' adeguare il PRG vigente alle previsioni di cui al             
comma 5 attraverso apposita variante, adottata:                                 
a) ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978,             
qualora il PRG sia stato approvato in data successiva a quella di               
adozione del piano territoriale paesistico regionale;                           
b) ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 47 del 1978, qualora il PRG              
sia stato approvato in data antecedente.                                        
7. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le opere di modesta           
entita', che comportano limitati movimenti di terreno, individuati              
dalla direttiva di cui al comma 9, sono soggette alla presentazione             
all'ente delegato competente per territorio di una comunicazione di             
inizio di attivita', corredata di relazione tecnico-illustrativa. La            
direttiva di cui al comma 9 individua altresi' nell'ambito delle                
opere di modesta entita' quelle che possono essere iniziate senza               
previa comunicazione al Comune.                                                 
8. L'ente delegato competente, entro trenta giorni dal ricevimento              
della comunicazione a pena di decadenza, puo' prescrivere particolari           
modalita' di esecuzione dei lavori ovvero vietarne la realizzazione             
al fine di evitare i danni previsti dall'art. 1 del RD n. 3267 del              
1923. Qualora l'ente delegato non si esprima nei predetti termini, i            
lavori potranno essere senz'altro iniziati.                                     
9. La Giunta regionale, con apposita direttiva, da emanarsi entro sei           
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, specifica le norme            
tecniche ed i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del            
vincolo idrogeologico, con particolare riguardo alla individuazione             
delle categorie di opere di cui ai commi 2 e 7.                                 
NOTE ALL'ART. 150                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 1 del RDL n. 3267 del 1923, citato alla nota 3)           
all'art. 148, e' il seguente:                                                   
"Art. 1                                                                         
1. Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di               
qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di                    
utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9              
possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilita'            
o turbare il regime delle acque.".                                              
Comma 2                                                                         
2) Il testo degli artt. 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del RDL n. 3267 del            
1923, citato alla nota 3) all'art. 148, e' il seguente:                         
"Art. 7                                                                         
Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre                   
qualita' di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni             
soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione             
del Comitato forestale e alle modalita' da esso prescritte, caso per            
caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1.                        
          Art. 8                                                                
Per i terreni predetti il Comitato forestale dovra' prescrivere le              
modalita' del governo e della utilizzazione dei boschi e del pascolo            
nei boschi e terreni pascolativi, le modalita' della soppressione e             
utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonche' quelle           
dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del             
suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto cio' sia ritenuto                
necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1.                             
Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.                    
          Art. 9                                                                
Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sara', in ogni caso,              
soggetto alle seguenti restrizioni:                                             
a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o                
parziale, oppure distrutti dagli incendi, non puo' essere ammesso il            
pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi                  
virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;                          
b) nei boschi adulti troppo radi e deperenti e' altresi vietato il              
pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;                
c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni               
protettive e', di regola, vietato il pascolo delle capre.                       
Su conforme parere dell'Autorita' forestale, il Comitato potra'                 
autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le localita' in cui             
potra' essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre.                 
          Art. 10                                                               
Le prescrizioni di massima, di cui agli artt. 8 e 9, compilate in               
forma di regolamento, sono rese esecutive dal Ministro                          
dell'agricoltura e delle foreste il quale potra', udito il Consiglio            
di Stato, annullarne o modificarne le parti riconosciute contrarie ai           
fini ed alle disposizioni del Titolo I del presente decreto ed alle             
leggi ed ai regolamenti generali.                                               
Nel detto regolamento saranno comprese le norme di Polizia                      
forestale.".                                                                    
"Art. 12                                                                        
I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono                 
separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto od in                
parte esclusi dal vincolo.                                                      
Per ottenere tale esclusione dovranno farne domanda al Comitato                 
forestale. Per l'ulteriore procedura si seguiranno le norme stabilite           
negli artt. 4, 5 e 6.                                                           
I terreni esclusi dal vincolo saranno indicati in un elenco da                  
pubblicarsi a cura dell'Ispettorato forestale.                                  
Le spese di accertamento sono a carico dello Stato solo nel caso di             
accoglimento delle domande degli interessati.                                   
          Art. 13                                                               
Le zone vincolate, nelle quali, per lavori eseguiti, per mutate forme           
di utilizzazione dei terreni o per altre cause, risulti cessato il              
pericolo di danni, di cui all'art. 1, possono dal Comitato forestale,           
su proposta dell'Amministrazione forestale o su richiesta degli                 
interessati, essere dichiarate esenti dal vincolo.                              
Il Comitato forestale potra' del pari dichiarare totalmente o                   
parzialmente esenti dalle limitazioni imposte dalle prescrizioni di             
massima i proprietari di terreni compresi nelle zone vincolate,                 
qualora si verifichino le circostanze previste dal precedente comma.            
L'esenzione avra' carattere personale; a tutti gli altri effetti di             
legge anche questi terreni s'intenderanno vincolati.                            
Per le spese di accertamento valgono le norme di cui all'ultimo comma           
dell'articolo precedente.                                                       
          Art. 14                                                               
Le zone ed i terreni esenti dal vincolo possono, per iniziativa                 
dell'Amministrazione forestale, o di chiunque vi abbia interesse,               
essere sottoposte a vincolo.                                                    
Per la determinazione delle prime e dei secondi e per la                        
dichiarazione di vincolo saranno osservate le norme stabilite negli             
artt. 2, 3, 4, 5 e 6.".                                                         
Comma 5                                                                         
3) Il testo del numero 3 del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 7                  
dicembre 1978, n. 47, concernente Tutela e uso del territorio, e' il            
seguente:                                                                       
"Art. 13 - Contenuto del piano regolatore generale                              
omissis                                                                         
Il piano regolatore generale prevede altresi':                                  
3) l'individuazione del territorio urbanizzato costituito dal                   
perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con                    
continuita' ed i lotti interclusi;                                              
omissis."                                                                       
Comma 6                                                                         
4) Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978,             
citata alla nota 3) al presente articolo, e' il seguente:                       
"Art. 15 - Varianti al Piano regolatore generale                                
omissis                                                                         
4. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui               
all'art. 21, integrate da quanto disposto dal comma 5, le varianti al           
PRG relative a:                                                                 
a) la realizzazione di qualsiasi opera pubblica comunale, nonche' di            
edifici scolastici, ospedalieri, universitari, carcerari, per le                
poste e telecomunicazioni o altre opere pubbliche purche' previste in           
programmi dello Stato, delle Regioni, delle Province o delle                    
Comunita' Montane ivi comprese le opere adottate ai sensi dell'art.             
1, comma 5 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, qualora nei Piani                  
regolatori non vi siano previsioni specifiche o le stesse non                   
risultino sufficienti;                                                          
b) la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica,             
in attuazione dei provvedimenti legislativi nazionali o regionali;              
c) la modifica delle previsioni del PRG vigente, a condizione che               
dette varianti: 1) non prevedano, nell'arco di validita' del piano,             
incrementi complessivi della nuova capacita' insediativa o incrementi           
delle zone omogenee D maggiori del tre per cento per i Comuni con               
abitanti teorici superiori ai 30.000 abitanti e del sei per cento per           
i restanti Comuni, e garantiscano nel contempo il rispetto delle                
dotazioni di standards urbanistici previsti dalla legge regionale; 2)           
non riguardino zone sottoposte a tutela, ai sensi dell'art. 33 della            
presente legge; 3) non ineriscano alla disciplina particolareggiata             
per la zona omogenea A, di cui all'art. 35, comma quinto della                  
presente legge, salvo che per la ridefinizione delle unita' minime di           
intervento e la modifica delle destinazioni d'uso che non abbiano               
incidenza sugli standards urbanistici di aree per servizi pubblici.             
d) l'adeguamento del PRG agli standards urbanistici  previsti dalla             
legge regionale ovvero a specifiche disposizioni di legge, statali o            
regionali, che abbiano valenza territoriale;                                    
e) la modifica delle previsioni del PRG vigente  necessaria per                 
l'adeguamento alle prescrizioni, che comportino vincoli di carattere            
generale, contenute negli strumenti regionali o provinciali di                  
programmazione e pianificazione territoriale.                                   
5. Le varianti di cui al comma 4 sono trasmesse,  contemporaneamente            
al deposito, alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine                
perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula nei           
casi indicati dai commi 2 e 4 dell'art. 14, come sostituito,                    
osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di                        
approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni                 
puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la           
variante si considera valutata positivamente  dalla Giunta                      
provinciale.                                                                    
omissis".                                                                       
5) Il testo dell'art. 14 della L.R. n. 47 del 1978, citato alla nota            
3) al presente articolo, e' il seguente:                                        
"Art. 14 - Approvazione del Piano regolatore generale                           
1. Il Piano regolatore generale (PRG), adottato dal Consiglio                   
comunale, e' immediatamente  depositato nella Segreteria comunale per           
la durata di trenta giorni. Del deposito viene data tempestivamente             
notizia al pubblico mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione  e sulla stampa locale. Fino a trenta giorni dopo la              
scadenza del periodo di deposito chiunque puo' presentare                       
osservazioni.                                                                   
2. Contemporaneamente al deposito, il PRG viene trasmesso alla Giunta           
provinciale, la quale, entro il termine perentorio di centoventi                
giorni dal ricevimento, sulla base dell'istruttoria degli uffici e              
sentito il parere del Comitato consultivo provinciale,  di cui al               
comma 10, puo' sollevare riserve relative a vizi di legittimita'                
delle previsioni di piano ovvero alla necessita' di apportare                   
modifiche al piano per assicurare:                                              
a) l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti             
negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale                 
sovraordinati;                                                                  
b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli                   
impianti di interesse statale, regionale  e provinciale;                        
c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici,  monumentali,               
ambientali ed archeologici nonche' delle zone di cui al successivo              
art. 33;                                                                        
d) l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo  art. 46 come           
integrato;                                                                      
e) il rispetto delle norme igienico-sanitarie che abbiano valenza               
territoriale.                                                                   
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il PRG si                
considera valutato positivamente  dalla Giunta provinciale. Le                  
riserve non formulate nella presente fase non possono essere                    
sollevate in sede di approvazione del PRG.                                      
4. Il termine di cui al comma 2 e' interrotto, entro il trentesimo              
giorno e per una sola volta, dalla richiesta, del Presidente della              
Provincia, di integrazione del piano, nel caso in cui manchi taluno             
degli elaborati costitutivi previsti dall'art. 48 della presente                
legge o dalla normativa nazionale  o regionale vigente.                         
5. Il termine per le riserve riprende a decorrere per intero dalla              
data di ricevimento della integrazione.                                         
6. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per le                   
riserve, il Consiglio comunale controdeduce alle osservazioni                   
presentate ed alle riserve eventualmente sollevate dalla Giunta                 
provinciale, proponendo l'introduzione delle modifiche necessarie.              
7. La Giunta provinciale, esaminate le controdeduzioni  e le proposte           
di modifica del Piano formulate dal Consiglio comunale, decide sulle            
osservazioni ed approva il PRG, introducendo le modifiche discendenti           
dall'accoglimento delle osservazioni presentate e quelle ritenute               
indispensabili  a soddisfare le riserve di cui al comma 2, ove le               
stesse non risultino superate.                                                  
8. La Giunta provinciale provvede all'approvazione  del PRG e delle             
relative varianti entro il termine perentorio di centoventi giorni              
dalla data di ricevimento delle controdeduzioni di cui al comma 6. La           
delibera di approvazione e' pubblicata  nel Bollettino Ufficiale                
della Regione.                                                                  
9. Trascorso il termine previsto al comma 8, il PRG si considera                
approvato con le modifiche proposte dal Consiglio comunale ai sensi             
del comma 6. Il Presidente della Provincia provvede a trasmettere gli           
atti al Comune e a richiederne la pubblicazione nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione, entro i successivi dieci giorni.                       
10. Per la formulazione delle riserve di cui al comma 2, la Giunta              
provinciale si avvale del parere di un Comitato consultivo                      
provinciale, composto dall'Assessore provinciale competente, o da un            
suo delegato, con funzioni di presidente e da un numero di membri non           
inferiore a quattro e non superiore a otto, almeno la meta' dei quali           
esterni all'Amministrazione provinciale e scelti tra esperti in                 
discipline urbanistiche e giuridiche e in programmazione e                      
pianificazione territoriale. La composizione e le modalita' di                  
funzionamento del Comitato sono disciplinate con regolamento                    
provinciale,  che disciplina altresi' gli ulteriori compiti                     
consultivi ad esso assegnati in materia di programmazione  e                    
pianificazione territoriale ed urbanistica.".                                   
Comma 8                                                                         
6) Il testo dell'art. 1 del RDL n. 3267 del 1923, citato alla nota 3)           
all'art. 148, e' riportato alla nota 1) all'art. 150.                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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