LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I
Funzioni in materia di risorse idriche,
difesa del suolo e miniere
Art. 150
Vincolo idrogeologico
1. Il piano di bacino provvede al riordino del vincolo idrogeologico,
in relazione alla natura fisica e morfologica dei terreni sia
individuando le zone da sottoporre a vincolo idrogeologico, ai sensi
dell'art. 1 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero le aree in cui i
terreni, per effetto di utilizzazioni non idonee, possono, con danno
pubblico, perdere stabilita' o turbare il regime delle acque, sia
verificando la sussistenza delle predette condizioni per le zone
assoggettate a tale vincolo in base alla previgente normativa.
2. Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggette
all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del RD n.
3267 del 1923 gli interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio, nonche' gli interventi di trasformazione
degli ecosistemi vegetali, che comportino movimenti di terreno o
modifichino il regime delle acque.
3. La domanda di autorizzazione ed i relativi elaborati tecnici sono
presentati all'ente delegato che si esprime entro sessanta giorni
dalla richiesta di autorizzazione, anche dettando particolari
prescrizioni per la realizzazione dell'intervento.
4. L'ente delegato puo' chiedere, per una sola volta, chiarimenti od
elementi integrativi. In tal caso il termine di cui al comma 3 rimane
sospeso e riprende a decorrere, per il tempo residuo, dal momento
della ricezione degli atti richiesti.
5. L'autorizzazione di cui al comma 2 non e' richiesta nelle zone
soggette a vincolo idrogeologico ricomprese nei perimetri
urbanizzati, di cui al numero 3) del comma 2 dell'art. 13 della L.R.
7 dicembre 1978, n. 47, per i Comuni il cui piano regolatore generale
(PRG) e' approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge. A
tal fine il PRG deve individuare, previa apposita verifica geologica,
per queste aree, le tipologie di edificazione consentita, le
modalita' di intervento, nonche' le opere necessarie per impedire che
i terreni interessati possano perdere la loro stabilita', che venga
turbato il regime delle acque e che siano causati danni ai terreni
circostanti.
6. Il Comune puo' adeguare il PRG vigente alle previsioni di cui al
comma 5 attraverso apposita variante, adottata:
a) ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978,
qualora il PRG sia stato approvato in data successiva a quella di
adozione del piano territoriale paesistico regionale;
b) ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 47 del 1978, qualora il PRG
sia stato approvato in data antecedente.
7. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le opere di modesta
entita', che comportano limitati movimenti di terreno, individuati
dalla direttiva di cui al comma 9, sono soggette alla presentazione
all'ente delegato competente per territorio di una comunicazione di
inizio di attivita', corredata di relazione tecnico-illustrativa. La
direttiva di cui al comma 9 individua altresi' nell'ambito delle
opere di modesta entita' quelle che possono essere iniziate senza
previa comunicazione al Comune.
8. L'ente delegato competente, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione a pena di decadenza, puo' prescrivere particolari
modalita' di esecuzione dei lavori ovvero vietarne la realizzazione
al fine di evitare i danni previsti dall'art. 1 del RD n. 3267 del
1923. Qualora l'ente delegato non si esprima nei predetti termini, i
lavori potranno essere senz'altro iniziati.
9. La Giunta regionale, con apposita direttiva, da emanarsi entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, specifica le norme
tecniche ed i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del
vincolo idrogeologico, con particolare riguardo alla individuazione
delle categorie di opere di cui ai commi 2 e 7.
NOTE ALL'ART. 150
Comma 1
1) Il testo dell'art. 1 del RDL n. 3267 del 1923, citato alla nota 3)
all'art. 148, e' il seguente:
"Art. 1
1. Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di
qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di
utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9
possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilita'
o turbare il regime delle acque.".
Comma 2
2) Il testo degli artt. 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del RDL n. 3267 del
1923, citato alla nota 3) all'art. 148, e' il seguente:
"Art. 7
Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre
qualita' di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni
soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione
del Comitato forestale e alle modalita' da esso prescritte, caso per
caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1.
Art. 8
Per i terreni predetti il Comitato forestale dovra' prescrivere le
modalita' del governo e della utilizzazione dei boschi e del pascolo
nei boschi e terreni pascolativi, le modalita' della soppressione e
utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonche' quelle
dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del
suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto cio' sia ritenuto
necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1.
Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.
Art. 9
Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sara', in ogni caso,
soggetto alle seguenti restrizioni:
a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o
parziale, oppure distrutti dagli incendi, non puo' essere ammesso il
pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi
virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;
b) nei boschi adulti troppo radi e deperenti e' altresi vietato il
pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;
c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni
protettive e', di regola, vietato il pascolo delle capre.
Su conforme parere dell'Autorita' forestale, il Comitato potra'
autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le localita' in cui
potra' essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre.
Art. 10
Le prescrizioni di massima, di cui agli artt. 8 e 9, compilate in
forma di regolamento, sono rese esecutive dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste il quale potra', udito il Consiglio
di Stato, annullarne o modificarne le parti riconosciute contrarie ai
fini ed alle disposizioni del Titolo I del presente decreto ed alle
leggi ed ai regolamenti generali.
Nel detto regolamento saranno comprese le norme di Polizia
forestale.".
"Art. 12
I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono
separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto od in
parte esclusi dal vincolo.
Per ottenere tale esclusione dovranno farne domanda al Comitato
forestale. Per l'ulteriore procedura si seguiranno le norme stabilite
negli artt. 4, 5 e 6.
I terreni esclusi dal vincolo saranno indicati in un elenco da
pubblicarsi a cura dell'Ispettorato forestale.
Le spese di accertamento sono a carico dello Stato solo nel caso di
accoglimento delle domande degli interessati.
Art. 13
Le zone vincolate, nelle quali, per lavori eseguiti, per mutate forme
di utilizzazione dei terreni o per altre cause, risulti cessato il
pericolo di danni, di cui all'art. 1, possono dal Comitato forestale,
su proposta dell'Amministrazione forestale o su richiesta degli
interessati, essere dichiarate esenti dal vincolo.
Il Comitato forestale potra' del pari dichiarare totalmente o
parzialmente esenti dalle limitazioni imposte dalle prescrizioni di
massima i proprietari di terreni compresi nelle zone vincolate,
qualora si verifichino le circostanze previste dal precedente comma.
L'esenzione avra' carattere personale; a tutti gli altri effetti di
legge anche questi terreni s'intenderanno vincolati.
Per le spese di accertamento valgono le norme di cui all'ultimo comma
dell'articolo precedente.
Art. 14
Le zone ed i terreni esenti dal vincolo possono, per iniziativa
dell'Amministrazione forestale, o di chiunque vi abbia interesse,
essere sottoposte a vincolo.
Per la determinazione delle prime e dei secondi e per la
dichiarazione di vincolo saranno osservate le norme stabilite negli
artt. 2, 3, 4, 5 e 6.".
Comma 5
3) Il testo del numero 3 del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 7
dicembre 1978, n. 47, concernente Tutela e uso del territorio, e' il
seguente:
"Art. 13 - Contenuto del piano regolatore generale
omissis
Il piano regolatore generale prevede altresi':
3) l'individuazione del territorio urbanizzato costituito dal
perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con
continuita' ed i lotti interclusi;
omissis."
Comma 6
4) Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978,
citata alla nota 3) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 15 - Varianti al Piano regolatore generale
omissis
4. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui
all'art. 21, integrate da quanto disposto dal comma 5, le varianti al
PRG relative a:
a) la realizzazione di qualsiasi opera pubblica comunale, nonche' di
edifici scolastici, ospedalieri, universitari, carcerari, per le
poste e telecomunicazioni o altre opere pubbliche purche' previste in
programmi dello Stato, delle Regioni, delle Province o delle
Comunita' Montane ivi comprese le opere adottate ai sensi dell'art.
1, comma 5 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, qualora nei Piani
regolatori non vi siano previsioni specifiche o le stesse non
risultino sufficienti;
b) la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica,
in attuazione dei provvedimenti legislativi nazionali o regionali;
c) la modifica delle previsioni del PRG vigente, a condizione che
dette varianti: 1) non prevedano, nell'arco di validita' del piano,
incrementi complessivi della nuova capacita' insediativa o incrementi
delle zone omogenee D maggiori del tre per cento per i Comuni con
abitanti teorici superiori ai 30.000 abitanti e del sei per cento per
i restanti Comuni, e garantiscano nel contempo il rispetto delle
dotazioni di standards urbanistici previsti dalla legge regionale; 2)
non riguardino zone sottoposte a tutela, ai sensi dell'art. 33 della
presente legge; 3) non ineriscano alla disciplina particolareggiata
per la zona omogenea A, di cui all'art. 35, comma quinto della
presente legge, salvo che per la ridefinizione delle unita' minime di
intervento e la modifica delle destinazioni d'uso che non abbiano
incidenza sugli standards urbanistici di aree per servizi pubblici.
d) l'adeguamento del PRG agli standards urbanistici previsti dalla
legge regionale ovvero a specifiche disposizioni di legge, statali o
regionali, che abbiano valenza territoriale;
e) la modifica delle previsioni del PRG vigente necessaria per
l'adeguamento alle prescrizioni, che comportino vincoli di carattere
generale, contenute negli strumenti regionali o provinciali di
programmazione e pianificazione territoriale.
5. Le varianti di cui al comma 4 sono trasmesse, contemporaneamente
al deposito, alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula nei
casi indicati dai commi 2 e 4 dell'art. 14, come sostituito,
osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di
approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni
puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la
variante si considera valutata positivamente dalla Giunta
provinciale.
omissis".
5) Il testo dell'art. 14 della L.R. n. 47 del 1978, citato alla nota
3) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 14 - Approvazione del Piano regolatore generale
1. Il Piano regolatore generale (PRG), adottato dal Consiglio
comunale, e' immediatamente depositato nella Segreteria comunale per
la durata di trenta giorni. Del deposito viene data tempestivamente
notizia al pubblico mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione e sulla stampa locale. Fino a trenta giorni dopo la
scadenza del periodo di deposito chiunque puo' presentare
osservazioni.
2. Contemporaneamente al deposito, il PRG viene trasmesso alla Giunta
provinciale, la quale, entro il termine perentorio di centoventi
giorni dal ricevimento, sulla base dell'istruttoria degli uffici e
sentito il parere del Comitato consultivo provinciale, di cui al
comma 10, puo' sollevare riserve relative a vizi di legittimita'
delle previsioni di piano ovvero alla necessita' di apportare
modifiche al piano per assicurare:
a) l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti
negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale
sovraordinati;
b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli
impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali,
ambientali ed archeologici nonche' delle zone di cui al successivo
art. 33;
d) l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 46 come
integrato;
e) il rispetto delle norme igienico-sanitarie che abbiano valenza
territoriale.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il PRG si
considera valutato positivamente dalla Giunta provinciale. Le
riserve non formulate nella presente fase non possono essere
sollevate in sede di approvazione del PRG.
4. Il termine di cui al comma 2 e' interrotto, entro il trentesimo
giorno e per una sola volta, dalla richiesta, del Presidente della
Provincia, di integrazione del piano, nel caso in cui manchi taluno
degli elaborati costitutivi previsti dall'art. 48 della presente
legge o dalla normativa nazionale o regionale vigente.
5. Il termine per le riserve riprende a decorrere per intero dalla
data di ricevimento della integrazione.
6. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per le
riserve, il Consiglio comunale controdeduce alle osservazioni
presentate ed alle riserve eventualmente sollevate dalla Giunta
provinciale, proponendo l'introduzione delle modifiche necessarie.
7. La Giunta provinciale, esaminate le controdeduzioni e le proposte
di modifica del Piano formulate dal Consiglio comunale, decide sulle
osservazioni ed approva il PRG, introducendo le modifiche discendenti
dall'accoglimento delle osservazioni presentate e quelle ritenute
indispensabili a soddisfare le riserve di cui al comma 2, ove le
stesse non risultino superate.
8. La Giunta provinciale provvede all'approvazione del PRG e delle
relative varianti entro il termine perentorio di centoventi giorni
dalla data di ricevimento delle controdeduzioni di cui al comma 6. La
delibera di approvazione e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
9. Trascorso il termine previsto al comma 8, il PRG si considera
approvato con le modifiche proposte dal Consiglio comunale ai sensi
del comma 6. Il Presidente della Provincia provvede a trasmettere gli
atti al Comune e a richiederne la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione, entro i successivi dieci giorni.
10. Per la formulazione delle riserve di cui al comma 2, la Giunta
provinciale si avvale del parere di un Comitato consultivo
provinciale, composto dall'Assessore provinciale competente, o da un
suo delegato, con funzioni di presidente e da un numero di membri non
inferiore a quattro e non superiore a otto, almeno la meta' dei quali
esterni all'Amministrazione provinciale e scelti tra esperti in
discipline urbanistiche e giuridiche e in programmazione e
pianificazione territoriale. La composizione e le modalita' di
funzionamento del Comitato sono disciplinate con regolamento
provinciale, che disciplina altresi' gli ulteriori compiti
consultivi ad esso assegnati in materia di programmazione e
pianificazione territoriale ed urbanistica.".
Comma 8
6) Il testo dell'art. 1 del RDL n. 3267 del 1923, citato alla nota 3)
all'art. 148, e' riportato alla nota 1) all'art. 150.