REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO III                                                                    
    Protezione della natura e dell'ambiente,                                    
    tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                     
    e gestione dei rifiuti                                                      
    Sezione III                                                                 
    Inquinamento delle acque                                                    
          Art. 113                                                              
Strumenti della pianificazione                                                  
1. Sono strumenti della pianificazione in materia di tutela ed uso              
delle risorse idriche:                                                          
a) il piano di bacino di cui all'art. 17 della Legge 18 maggio 1989,            
n. 183;                                                                         
b) il piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque;                 
c) il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art.           
2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.                                             
NOTE ALL'ART. 113                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183                     
concernente Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della             
difesa del suolo, e' il seguente:                                               
"Art. 17 - Valore, finalita' e contenuti del piano di bacino                    
1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed             
e' lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante             
il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso              
finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del           
suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle                 
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.               
2. Il piano di bacino e' redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo              
comma, lettera a) del DPR 24 luglio 1977, n. 616 in base agli                   
indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei            
Ministri, su proposta del Ministro dei Lavori pubblici previa                   
deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi             
ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini               
montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di                       
fondo-valle.                                                                    
3. Il piano di bacino persegue le finalita' indicate all'articolo 3             
ed, in particolare, contiene:                                                   
a) in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro                  
conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle                 
utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici               
comunali ed intercomunali, nonche' dei vincoli, relativi al bacino,             
di cui al RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle Leggi 1 giugno 1939,           
n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e loro successive modificazioni ed            
integrazioni;                                                                   
b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e           
potenziali, di degrado del sistema fisico, nonche' delle relative               
cause;                                                                          
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la           
sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque           
e dei suoli;                                                                    
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei               
pericoli di inondazione e della gravita' ed estensione del dissesto;            
del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o            
di riequilibrio territoriale nonche' del tempo necessario per                   
assicurare l'efficacia degli interventi;                                        
e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche,                   
agrarie, forestali ed estrattive;                                               
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere              
idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione,            
di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei                  
terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati              
alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;                      
g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla               
precedente lettera f), qualora siano gia' state intraprese con                  
stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di                 
bilancio;                                                                       
h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali           
marini che sottendono il bacino idrografico;                                    
i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi            
di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici,            
dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali            
interventi previsti;                                                            
l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei            
materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le                
relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione            
del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico           
e geomorfologico dei terreni e dei litorali;                                    
m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e                
prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche,             
ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e             
della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi              
antropici;                                                                      
n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento             
nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che                  
comunque possano incidere sulle qualita' dei corpi idrici                       
superficiali e sotterranei;                                                     
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;                          
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con                         
specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri           
e delle portate;                                                                
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la                      
navigazione od altre;                                                           
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le                     
derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e             
secondo le quantita';                                                           
s) le priorita' degli interventi ed il loro organico sviluppo nel               
tempo, in relazione alla gravita' del dissesto.                                 
4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali,                 
regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo.             
Di conseguenza, le autorita' competenti, in particolare provvedono              
entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i           
piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla Legge 27              
dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti              
dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti           
di cui al DPR 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo            
5, Legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1bis, DL 27 giugno             
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto               
1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7, Legge           
8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.                            
5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere                
immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici,              
nonche' per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni                    
dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.                      
6. Fermo il disposto del comma 5, le Regioni, entro novanta giorni              
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini           
Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove                    
necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso            
nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti                         
territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti           
a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli              
enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti                
relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di           
comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi           
dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino,                      
all'adeguamento provvedono d'ufficio le Regioni.                                
6bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorita'             
di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di                
salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai                  
torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai                 
contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le              
misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in              
vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un              
periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di            
inosservanza, da parte delle Regioni, delle Province e dei Comuni,              
delle misure di salvaguardia e qualora da cio' possa derivare un                
grave danno al territorio, il Ministro dei Lavori pubblici, previa              
diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida           
medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure                   
provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere,             
di lavori o di attivita' antropiche, dandone comunicazione preventiva           
alle Amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o                     
l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio                     
periferico dello Stato, il Ministro dei Lavori pubblici informa senza           
indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale               
assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane            
la necessita' di un intervento cautelare per evitare un grave danno             
al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro              
dei Lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente            
comma.                                                                          
6ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed                   
approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori                
funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e                
interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque              
essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono            
essere disposte, ai sensi del comma 6bis, le opportune misure                   
inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora                   
compiutamente disciplinati.".                                                   
2) Il testo dell'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 concernente            
Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in            
attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e                     
integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia, e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 2 - Piano territoriale di coordinamento provinciale                       
1. La Provincia, ai sensi dell'art. 15 della Legge 142/90, predispone           
il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), avente               
contenuti socio-economici e territoriali, il quale:                             
a) orienta l'attivita' di governo del territorio provinciale e di               
quello dei Comuni singoli o associati;                                          
b) costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione,                
approfondimento e attuazione delle previsioni contenute nel Piano               
territoriale regionale (PTR), cosi' come integrato dal Piano                    
territoriale paesistico regionale (PTPR);                                       
c) costituisce momento di sintesi e verifica degli strumenti della              
programmazione e pianificazione settoriale esistenti e di indirizzo             
alla loro elaborazione;                                                         
d) costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e                      
pianificazione territoriale regionale, il parametro per                         
l'accertamento di compatibilita' degli strumenti della pianificazione           
urbanistica comunale, disciplinato dall'art. 14, comma 2, lettera a)            
della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 11 della           
presente legge.                                                                 
2. Il PTCP, per corrispondere alle finalita' indicate nel comma 1:              
a) contiene l'analisi delle tendenze evolutive che interessano gli              
aspetti socio-economici e territoriali per le diverse aree;                     
b) individua ipotesi complessive di sviluppo e tutela ambientale                
relative al proprio ambito, da proporre quale obiettivo, formulando i           
conseguenti indirizzi di assetto territoriale;                                  
c) articola schemi di azioni strategiche, che costituiscono il                  
riferimento programmatico per la pianificazione comunale e                      
settoriale;                                                                     
d) indica un primo quadro degli interventi prioritari necessari alla            
loro realizzazione.                                                             
3. Il PTCP, con riferimento agli strumenti della programmazione e               
pianificazione regionale, in particolare, deve contenere:                       
a) l'indicazione delle diverse destinazioni del territorio, in                  
relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, assumendo la               
salvaguardia dei caratteri del sistema ambientale quale parametro per           
la verifica dell'ammissibilita' del complesso delle trasformazioni e            
delle azioni individuate;                                                       
b) la localizzazione di massima delle opere pubbliche che comportino            
rilevanti trasformazioni territoriali, delle maggiori infrastrutture            
e, fra queste, delle principali linee di comunicazione, ferme                   
restando le disposizioni relative alla valutazione di impatto                   
ambientale;                                                                     
c) le linee d'intervento - anche in termini di indirizzi e direttive            
per la pianificazione di settore - per la sistemazione idrica,                  
idrogeologica, idraulico-forestale e in genere per il consolidamento            
del suolo e la regimazione delle acque, avendo cura di garantire il             
rispetto delle previsioni dei Piani di bacino di cui alla Legge 18              
maggio 1989, n. 183;                                                            
d) l'individuazione delle aree nelle quali sia opportuno istituire              
parchi o riserve naturali, con le relative politiche di                         
valorizzazione.                                                                 
4. Il PTCP puo' inoltre:                                                        
a) indicare gli ambiti territoriali entro i quali siano necessarie od           
opportune, in relazione agli indirizzi di assetto formulati,                    
particolari forme di coordinamento degli strumenti di programmazione            
e pianificazione dei Comuni;                                                    
b) stabilire, nell'ambito delle competenze della Provincia e con                
adeguata evidenziazione, prescrizioni che, qualora espresse                     
attraverso una rappresentazione grafica atta a individuare                      
esattamente i territori interessati, sono immediatamente vincolanti e           
prevalgono sulle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti           
urbanistici vigenti o adottati, che a tali fini devono essere                   
adeguati dai Comuni.                                                            
5. Le Province, attraverso il PTCP, possono motivatamente proporre              
varianti al PTR, con le modalita' indicate all'art. 3, comma 9, ed              
interventi da realizzare mediante i Progetti territoriali operativi             
(PTO), di cui all'art. 7 della L.R. 5 settembre 1988. n. 36.".                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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