REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VI                                                                   
    TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                                       
    CAPO I                                                                      
    Pianificazione territoriale ed urbanistica                                  
          Art. 93                                                               
Principi per la riforma della legislazione urbanistica                          
1. La Regione, in attuazione dei principi di cui al comma 3 dell'art.           
4 della Legge n. 59 del 1997, provvede alla riforma della                       
legislazione nel campo della pianificazione territoriale e                      
urbanistica con una legge organica in materia.                                  
2. La legge regionale dovra' perseguire, in particolare, i seguenti             
obiettivi:                                                                      
a) la qualita' ambientale, urbana e insediativa, quale principale               
riferimento per il governo del territorio;                                      
b) un sistema di pianificazione, imperniato sui livelli comunale,               
provinciale e regionale, in cui le decisioni siano poste in capo al             
livello di governo piu' adeguato a svolgere le funzioni, in relazione           
alla scala e alla natura dei problemi, e piu' prossimo al controllo             
diretto dei cittadini;                                                          
c) la previsione di percorsi decisionali, semplici ed efficaci, che             
nella pianificazione assicurino la rappresentazione unitaria e                  
coerente di tutte le scelte di valenza territoriale, proprie di                 
ciascun livello e soggetto istituzionale coinvolto;                             
d) l'attribuzione alla pianificazione urbanistica comunale del ruolo            
di carta unica del territorio, in cui il cittadino e gli operatori              
possano trovare chiara e certa rappresentazione delle possibilita' e            
delle regole per la realizzazione degli interventi.                             
NOTA ALL'ART. 93                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 3 dell'art. 4 della Legge n. 59 del 1997, citata             
alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                                        
"Art. 4                                                                         
omissis                                                                         
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono                   
nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:                             
a) il principio di sussidiarieta', con l'attribuzione della                     
generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni,              
alle Province e alle Comunita' Montane, secondo le rispettive                   
dimensioni territoriali, associative e organizzative, con                       
l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni                
medesime, attribuendo le responsabilita' pubbliche anche al fine di             
favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale           
da parte delle famiglie, associazioni e comunita', alla autorita'               
territorialmente e funzionalmente piu' vicina ai cittadini                      
interessati;                                                                    
b) il principio di completezza, con la attribuzione alla Regione dei            
compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della            
lettera a), e delle funzioni di programmazione;                                 
c) il principio di efficienza e di economicita', anche con la                   
soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;                   
d) il principio di cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti locali               
anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative           
adottate nell'ambito dell'Unione Europea;                                       
e) i principi di responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione,              
con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e           
dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di                  
identificabilita' in capo ad un unico soggetto anche associativo                
della responsabilita' di ciascun servizio o attivita' amministrativa;           
f) il principio di omogeneita', tenendo conto in particolare delle              
funzioni gia' esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti               
omogenei allo stesso livello di governo;                                        
g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneita'                      
organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in              
forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;                     
h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni             
in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative,             
demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;                  
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi            
per l'esercizio delle funzioni amministrative;                                  
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di                 
responsabilita' degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei           
compiti amministrativi ad essi conferiti.                                       
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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