LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO I
Pianificazione territoriale ed urbanistica
Art. 93
Principi per la riforma della legislazione urbanistica
1. La Regione, in attuazione dei principi di cui al comma 3 dell'art.
4 della Legge n. 59 del 1997, provvede alla riforma della
legislazione nel campo della pianificazione territoriale e
urbanistica con una legge organica in materia.
2. La legge regionale dovra' perseguire, in particolare, i seguenti
obiettivi:
a) la qualita' ambientale, urbana e insediativa, quale principale
riferimento per il governo del territorio;
b) un sistema di pianificazione, imperniato sui livelli comunale,
provinciale e regionale, in cui le decisioni siano poste in capo al
livello di governo piu' adeguato a svolgere le funzioni, in relazione
alla scala e alla natura dei problemi, e piu' prossimo al controllo
diretto dei cittadini;
c) la previsione di percorsi decisionali, semplici ed efficaci, che
nella pianificazione assicurino la rappresentazione unitaria e
coerente di tutte le scelte di valenza territoriale, proprie di
ciascun livello e soggetto istituzionale coinvolto;
d) l'attribuzione alla pianificazione urbanistica comunale del ruolo
di carta unica del territorio, in cui il cittadino e gli operatori
possano trovare chiara e certa rappresentazione delle possibilita' e
delle regole per la realizzazione degli interventi.
NOTA ALL'ART. 93
Comma 1
Il testo del comma 3 dell'art. 4 della Legge n. 59 del 1997, citata
alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 4
omissis
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono
nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
a) il principio di sussidiarieta', con l'attribuzione della
generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni,
alle Province e alle Comunita' Montane, secondo le rispettive
dimensioni territoriali, associative e organizzative, con
l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni
medesime, attribuendo le responsabilita' pubbliche anche al fine di
favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale
da parte delle famiglie, associazioni e comunita', alla autorita'
territorialmente e funzionalmente piu' vicina ai cittadini
interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione alla Regione dei
compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della
lettera a), e delle funzioni di programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicita', anche con la
soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti locali
anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative
adottate nell'ambito dell'Unione Europea;
e) i principi di responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione,
con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e
dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di
identificabilita' in capo ad un unico soggetto anche associativo
della responsabilita' di ciascun servizio o attivita' amministrativa;
f) il principio di omogeneita', tenendo conto in particolare delle
funzioni gia' esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti
omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneita'
organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in
forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni
in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative,
demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi
per l'esercizio delle funzioni amministrative;
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di
responsabilita' degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi ad essi conferiti.
omissis".