REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO XII                                                                    
    Turismo                                                                     
          Art. 91                                                               
Esercizio delle funzioni                                                        
1. Le funzioni in materia di turismo conferite dagli articoli 43 e              
seguenti del DLgs n. 112 del 1998 sono esercitate dalla Regione e               
dagli Enti locali secondo quanto disposto dalle Leggi regionali 4               
marzo 1998, n. 7 e 11 gennaio 1993, n. 3.                                       
NOTE ALL'ART. 91                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli artt. 43, 44 e 45 del DLgs n. 112 del 1998, citato            
alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:                                        
"Art. 43 - Definizioni                                                          
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed                 
industria alberghiera", cosi' come definita dall'articolo 56 del DPR            
24 luglio 1977, n. 616, concernono ogni attivita' pubblica o privata            
attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i            
contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per                    
specifiche finalita', a favore delle imprese turistiche.                        
          Art. 44 - Funzioni e compiti conservati allo Stato                    
Sono conservate allo Stato:                                                     
a) la definizione, in accordo con le Regioni, dei principi e degli              
obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.            
Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato,               
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con decreto del Presidente            
del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3 del DLgs           
28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria                    
maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei                     
consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei             
lavoratori del turismo piu' rappresentative nella categoria. Prima              
della sua definitiva adozione, il documento e' trasmesso alle                   
competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di               
entrata in vigore del presente decreto legislativo e' approvato il              
predetto documento contenente le linee guida;                                   
b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla               
lettera a) relativamente agli aspetti statali;                                  
c) il coordinamento intersettoriale delle attivita' di competenza               
dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del             
sistema turistico nazionale;                                                    
d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi                   
regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.                         
          Art. 45 - Conferimento di funzioni alle Regioni                       
1. Sono conferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative                 
statali concernenti la materia del turismo, come definita                       
nell'articolo 43, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo               
44.".                                                                           
2) La L.R. 4 marzo 1998, n. 7, concerne Organizzazione turistica                
regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione                  
turistica - Abrogazione delle Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47,           
20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione            
della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.                                                
3) La L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 concerne Disciplina dell'offerta               
turistica dell'Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli             
interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38.                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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