LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO XII
Turismo
Art. 91
Esercizio delle funzioni
1. Le funzioni in materia di turismo conferite dagli articoli 43 e
seguenti del DLgs n. 112 del 1998 sono esercitate dalla Regione e
dagli Enti locali secondo quanto disposto dalle Leggi regionali 4
marzo 1998, n. 7 e 11 gennaio 1993, n. 3.
NOTE ALL'ART. 91
Comma 1
1) Il testo degli artt. 43, 44 e 45 del DLgs n. 112 del 1998, citato
alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 43 - Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed
industria alberghiera", cosi' come definita dall'articolo 56 del DPR
24 luglio 1977, n. 616, concernono ogni attivita' pubblica o privata
attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i
contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per
specifiche finalita', a favore delle imprese turistiche.
Art. 44 - Funzioni e compiti conservati allo Stato
Sono conservate allo Stato:
a) la definizione, in accordo con le Regioni, dei principi e degli
obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3 del DLgs
28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei
consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori del turismo piu' rappresentative nella categoria. Prima
della sua definitiva adozione, il documento e' trasmesso alle
competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo e' approvato il
predetto documento contenente le linee guida;
b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla
lettera a) relativamente agli aspetti statali;
c) il coordinamento intersettoriale delle attivita' di competenza
dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del
sistema turistico nazionale;
d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi
regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.
Art. 45 - Conferimento di funzioni alle Regioni
1. Sono conferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative
statali concernenti la materia del turismo, come definita
nell'articolo 43, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo
44.".
2) La L.R. 4 marzo 1998, n. 7, concerne Organizzazione turistica
regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione
turistica - Abrogazione delle Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47,
20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione
della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.
3) La L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 concerne Disciplina dell'offerta
turistica dell'Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli
interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38.