LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO VIII
Commercio
Art. 74
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio ad essa
conferite dalle lettere d), e), f) e g) del comma 2 dell'art. 41 del
DLgs n. 112 del 1998, dal DLgs 11 febbraio 1998, n. 32, nonche'
quelle previste dagli articoli 5 e 6, dal comma 5 dell'art. 9,
dall'art. 10, dal comma 3 dell'art. 12, dal comma 6 dell'art. 15 e
dagli articoli 23 e 28 del DLgs 31 marzo 1998, n. 114.
2. Sono di competenza della Regione, in particolare, i compiti e le
funzioni concernenti:
a) il coordinamento delle funzioni delegate alle Province ai sensi
del presente Capo, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla
concessione di contributi;
b) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei
pubblici esercizi;
c) la costituzione di un osservatorio per la realizzazione di un
sistema coordinato di monitoraggio della rete distributiva.
NOTE ALL'ART. 74
Comma 1
1) Il testo delle lettere d), e), f) e g) del comma 2 dell'art. 41
del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e'
riportato alla nota all'art. 72.
2) Il DLgs 11 febbraio 1998, n. 32 concerne Razionalizzazione del
sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4,
comma 4, lett. c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
3) Il testo degli artt. 5 e 6, del comma 5 dell'art. 9, dell'art. 10,
del comma 3 dell'art. 12, del comma 6 dell'art. 15, degli artt. 23 e
28 del DLgs 31 marzo 1998, n. 114 concernente Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo
4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
"Art. 5 - Requisiti di accesso all'attivita'
1. Ai sensi del presente decreto l'attivita' commerciale puo' essere
esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:
alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attivita' commerciale, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di
cui al Titolo II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di
ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a
scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o piu' condanne a pena detentiva o
a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attivita', accertate con sentenza passata in
giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513,
513bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode
nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi
speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di
cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e' effettuato
sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice
di procedura penale, dall'articolo 10 della Legge 4 gennaio 1968, n.
15 dall'articolo 10bis della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e
dall'articolo 18 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' commerciale, ai sensi del
comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a
decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in
altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza.
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio
relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei
confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi
e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o
riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al dettaglio di
prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno
due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti
l'attivita' nel settore alimentare, in qualita' di dipendente
qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi
di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado
dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata
dalla iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro
esercenti il commercio di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426, per
uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c)
dell'articolo 12, comma 2, del DM 4 agosto 1988, n. 375.
6. In caso di societa' il possesso di uno dei requisiti di cui al
comma 5 e' richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad
altra persona specificamente preposta all'attivita' commerciale.
7. Le Regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata
e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a),
garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con
soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria
le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del
commercio piu' rappresentative e gli enti da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire
l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla
sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresi'
materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione,
manipolazione e trasformazione degli ai'imenti, sia freschi che
conservati.
9. Le Regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata
e le materie, con particolare riferimento alle normative relative
all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei
consumatori, oggetto di corsi di aggiomamento finalizzati ad elevare
il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita'.
Possono altresi' prevedere forme di incentivazione per la
partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese
del settore commerciale.
10. Le Regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di
cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione
professionale.
11. L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso, ivi
compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed
ittici, e' subordinato al possesso dei requisiti del presente
articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della Legge 25 marzo 1959,
n. 125 e' soppresso.
Art. 6 - Programmazione della rete distributiva
1. Le Regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente
decreto definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle
attivita' commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in
collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore
produttivita' del sistema e la qualita' dei servizi da rendere al
consumatore;
b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo
delle grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della
libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse
tipologie distributive;
c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli
insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la
mobilita', il traffico e l'inquinamento e valorizzare la funzione
commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in
particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine
di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il
mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e
il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico
ed ambientale;
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di
montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione di servizi
commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la
ricostituzione dei tessuto commerciale;
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle
piccole e medie imprese gia' operanti sul territorio interessato,
anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con
facolta' di prevedere a tale fine forme di incentivazione;
g) assicurare, avvalendosi dei Comuni e delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, un sistema coordinato di
monitoraggio riferito all'entita' e all'efficienza della rete
distributiva, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai
quali partecipano anche i rappresentanti degli Enti locali, delle
organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei
lavoratori dipendenti coordinati da un Osservatorio nazionale
costituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato.
2. Le Regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri
di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale,
affinche' gli strumenti urbanistici comunali individuino:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in
particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie
e grandi strutture di vendita al dettaglio;
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in
relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali,
nonche' dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese
commerciali nei centri storici e nelle localita' di particolare
interesse artistico e naturale;
c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti
la disponibilita' di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantita'
minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di
vendita;
d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o
autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di
immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande
struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualita'.
3. Le Regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma 1,
tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti
ambiti territoriali:
a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una
programmazione integrata tra centro e realta' periferiche;
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di
utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo
omogenei;
c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la
presenza delle attivita' commerciali e artigianali in grado di
svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi
valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle
attivita' commerciali e artigianali;
d) i centri di minore consistenza demografica al fine di svilupparne
il tessuto economico-sociale anche attraverso il miglioramento delle
reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari.
4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al presente
articolo, le Regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle
rappresentanze degli Enti locali e procedono, altresi', alla
consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese
del commercio.
5. Le Regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta
giorni, entro il quale i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti
urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale
alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. In caso di inerzia da parte del Comune, le Regioni provvedono in
via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore
fino alla emanazione delle norme comunali.".
"Art. 9 - Grandi strutture di vendita
omissis
5. La Regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande
relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine
comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione
della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le
domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il
provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad
assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la
partecipazione al procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modifiche.
Art. 10 - Disposizioni particolari
1. La Regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo della
rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per
riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto
economico sociale e culturale nei centri storici, nonche' per
consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese
esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del
nuovo regime amministrativo. In particolare, prevede:
a) per i Comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti, nonche' nelle zone montane e insulari, la
facolta' di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre
all'attivita' commerciale, altri servizi di particolare interesse per
la collettivita', eventualmente in convenzione con soggetti pubblici
o privati. Per queste aree le Regioni possono prevedere l'esenzione
di tali attivita' da tributi regionali; per tali esercizi gli enti
locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla
esenzione, per i tributi di loro competenza;
b) per centri storici, aree o edifici aventi valore storico,
archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori
poteri ai Comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura
degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere
compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in
ordine alla viabilita', alla mobilita' dei consumatori e all'arredo
urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione
tributaria e di sostegno finanziario;
c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6, comma
3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i Comuni, per un
periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli
effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato
sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo
esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in
relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale
finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati
alle esigenze dei consumatori.
2. La Regione stabilisce criteri e modalita' ai fini dei
riconoscimento della priorita' alle domande di rilascio di
autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di
vendita che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o
grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del
personale dipendente, ovvero, qualora trattasi di esercizi
appartenenti al settore non alimentare, alle domande di chi ha
frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o
risulta in possesso di adeguata qualificazione. Il rilascio della
nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle
strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della
predetta priorita'.
3. La Regione stabilisce altresi' i casi in cui l'autorizzazione
all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento
della superficie di una media o di una grande struttura di vendita e'
dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi
autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della Legge 11 giugno 1971, n.
426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il
rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli
autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione
della presente disposizione la Regione tiene conto anche della
condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi
concentrati o accorpati.
4. La Regione puo' individuare le zone del proprio territorio alle
quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui
all'articolo 4, lettere d) ed e), in base alle caratteristiche socio-
economiche, anche in deroga al criterio della consistenza
demografica.
5. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto
dall'articolo 6, comma 1, lettera g), la conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del DLgs 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, definisce
i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le
comunicazioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto. Per lo
stesso scopo i dati relativi al settore merceologico e alla
superficie e all'ubicazione degli esercizi di vendita sono denunciati
all'Ufficio del Registro delle imprese, che li iscrive nel repertorio
delle notizie economiche e amministrative. Tali dati sono messi a
disposizione degli osservatori regionali e nazionale di cui al
predetto articolo 6.".
"Art. 12 - Comuni ad economia prevalentemente turistica e citta'
d'arte
omissis
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, anche su proposta dei Comuni interessati e sentite
le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del
turismo e dei lavoratori dipendenti, le Regioni individuano i comuni
ad economia prevalentemente turistica, le citta' d'arte o le zone del
territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico
nei quali gli esercenti possono esercitare la facolta' di cui al
comma 1.".
"Art. 15 - Vendite straordinarie
omissis
6. Le Regioni, sentite i rappresentanti degli Enti locali, le
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio,
disciplinano le modalita' di svolgimento, la pubblicita' anche ai
fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la
durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine
stagione.
omissis".
"Art. 23 - Centri di assistenza tecnica
1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete
distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle
imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative del settore a livello
provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono
autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attivita' previste
nello statuto con modalita' da definirsi con apposito provvedimento e
sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della
Legge 7 agosto 1997, n. 266.
2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attivita' di assistenza
tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione
tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di
impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e
tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul
lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al
comma 1, nonche' attivita' finalizzate alla certificazione di
qualita' degli esercizi commerciali.
3. Le Amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi
allo scopo di facilitare il rapporto tra Amministrazioni pubbliche e
imprese utenti.".
"Art. 28 - Esercizio dell'attivita'
1. Il commercio sulle aree pubbliche puo' essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto ad
apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a societa' di
persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle
aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e' rilasciata, in
base alla normativa emanata dalla Regione, dal Sindaco del comune
sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante
nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle
aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in
base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il
richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita
al domicilio del consumatore nonche' nei locali ove questi si trovi
per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intratteriimento o
svago.
5. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda
esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale
chiede la concessione.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' sulle aree pubbliche
abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia
nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha
rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio
nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle
aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla
somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei
requisiti prescritti per l'una e l'altra attivita'. L'abilitazione
alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul
titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti
alimentari e' soggetto alle norme comunitarie e nazionali che
tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalita' di vendita e i
requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della
Sanita' con apposita ordinanza.
9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle
aree demaniali marittime e' soggetto al nulla osta da parte delle
competenti autorita' marittime che stabiliscono modalita' e
condizioni per l'accesso alle aree predette.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore e' vietato il
commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e
nelle autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della
relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente,
durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai
soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche,
che vantino il piu' alto numero di presenze nel mercato di cui
trattasi.
12. Le Regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del
presente decreto, emanano le norme relative alle modalita' di
esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le
procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui
all'articolo 29, nonche' la reintestazione dell'autorizzazione in
caso di cessione dell'attivita' per atto tra vivi o in caso di morte
e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le Regioni determinano
altresi' gli indirizzi in materia di orari, ferma restando la
competenza in capo al Sindaco a fissare i medesimi.
13. Le Regioni, al fine di assicurare il servizio piu' idoneo a
soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio
con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresi', sulla
base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della
densita' della rete distributiva e della popolazione residente e
fluttuante, i criteri generali ai quali i Comuni si devono attenere
per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da
destinare allo svolgimento dell'attivita', per l'istituzione, la
soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono
quotidianamente o a cadenza diversa, nonche' per l'istituzione di
mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresi', le
caratteristiche tipologiche delle fiere, nonche' le modalita' di
partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio
della priorita' nell'assegnazione dei posteggi fondato sul piu' alto
numero di presenze effettive.
14. Le Regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono
all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo
acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli Enti
locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei
consumatori e delle imprese del commercio.
15. Il Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione
stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare
all'esercizio dell'attivita', nonche' le modalita' di assegnazione
dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle
aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro
prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai
consumatori i Comuni possono determinare le tipologie merceologiche
dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate
altresi' le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e
ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente
articolo e' vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini
della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti
divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilita',
di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico
interesse. Vengono altresi' deliberate le norme procedurali per la
presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine,
comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento,
entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga
comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme
atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa
e la partecipazione al procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modifiche.
17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale
nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le Regioni e i Comuni
possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i
tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attivita'
effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree
metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.
18. In caso di inerzia da parte del Comune, le Regioni provvedono in
via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore
fino all'emanazione delle norme comunali.".