REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO VIII                                                                   
    Commercio                                                                   
          Art. 74                                                               
Funzioni della Regione                                                          
1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio ad essa              
conferite dalle lettere d), e), f) e g) del comma 2 dell'art. 41 del            
DLgs n. 112 del 1998, dal DLgs 11 febbraio 1998, n. 32, nonche'                 
quelle previste dagli articoli 5 e 6, dal comma 5 dell'art. 9,                  
dall'art. 10, dal comma 3 dell'art. 12, dal comma 6 dell'art. 15 e              
dagli articoli 23 e 28 del DLgs 31 marzo 1998, n. 114.                          
2. Sono di competenza della Regione, in particolare, i compiti e le             
funzioni concernenti:                                                           
a) il coordinamento delle funzioni delegate alle Province ai sensi              
del presente Capo, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla           
concessione di contributi;                                                      
b) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei               
pubblici esercizi;                                                              
c) la costituzione di un osservatorio per la realizzazione di un                
sistema coordinato di monitoraggio della rete distributiva.                     
NOTE ALL'ART. 74                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo delle lettere d), e), f) e g) del comma 2 dell'art. 41              
del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2) all'art. 5, e'                    
riportato alla nota all'art. 72.                                                
2) Il DLgs 11 febbraio 1998, n. 32 concerne Razionalizzazione del               
sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4,               
comma 4, lett. c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59.                            
3) Il testo degli artt. 5 e 6, del comma 5 dell'art. 9, dell'art. 10,           
del comma 3 dell'art. 12, del comma 6 dell'art. 15, degli artt. 23 e            
28 del DLgs 31 marzo 1998, n. 114 concernente Riforma della                     
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo             
4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:                   
"Art. 5 - Requisiti di accesso all'attivita'                                    
1. Ai sensi del presente decreto l'attivita' commerciale puo' essere            
esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:                    
alimentare e non alimentare.                                                    
2. Non possono esercitare l'attivita' commerciale, salvo che abbiano            
ottenuto la riabilitazione:                                                     
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;                                    
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in             
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena           
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata             
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;                  
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,                    
accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di             
cui al Titolo II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di               
ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza             
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a              
scopo di estorsione, rapina;                                                    
d) coloro che hanno riportato due o piu' condanne a pena detentiva o            
a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio                        
dell'esercizio dell'attivita', accertate con sentenza passata in                
giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513,           
513bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode                
nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi            
speciali;                                                                       
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di             
cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia               
stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965,           
n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali,                     
professionali o per tendenza.                                                   
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e' effettuato              
sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice             
di procedura penale, dall'articolo 10 della Legge 4 gennaio 1968, n.            
15 dall'articolo 10bis della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e                    
dall'articolo 18 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.                             
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' commerciale, ai sensi del             
comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a           
decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in               
altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione           
condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della            
sentenza.                                                                       
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio                
relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei            
confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi            
e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:                     
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il           
commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o              
riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di             
Bolzano;                                                                        
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo                 
quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al dettaglio di              
prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno              
due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti                      
l'attivita' nel settore alimentare, in qualita' di dipendente                   
qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi           
di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado                             
dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata              
dalla iscrizione all'INPS;                                                      
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro                    
esercenti il commercio di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426, per            
uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c)               
dell'articolo 12, comma 2, del DM 4 agosto 1988, n. 375.                        
6. In caso di societa' il possesso di uno dei requisiti di cui al               
comma 5 e' richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad              
altra persona specificamente preposta all'attivita' commerciale.                
7. Le Regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata            
e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a),             
garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con           
soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria             
le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del                   
commercio piu' rappresentative e gli enti da queste costituiti.                 
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire             
l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla                   
sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresi'                  
materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione,            
manipolazione e trasformazione degli ai'imenti, sia freschi che                 
conservati.                                                                     
9. Le Regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata            
e le materie, con particolare riferimento alle normative relative               
all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei                   
consumatori, oggetto di corsi di aggiomamento finalizzati ad elevare            
il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita'.            
Possono altresi' prevedere forme di incentivazione per la                       
partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese              
del settore commerciale.                                                        
10. Le Regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di             
cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione               
professionale.                                                                  
11. L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso, ivi                   
compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed                  
ittici, e' subordinato al possesso dei requisiti del presente                   
articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della Legge 25 marzo 1959,           
n. 125 e' soppresso.                                                            
          Art. 6 - Programmazione della rete distributiva                       
1. Le Regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente           
decreto definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle             
attivita' commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:                        
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in                   
collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore            
produttivita' del sistema e la qualita' dei servizi da rendere al               
consumatore;                                                                    
b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo            
delle grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della              
libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse              
tipologie distributive;                                                         
c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli                
insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la            
mobilita', il traffico e l'inquinamento e valorizzare la funzione               
commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in               
particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine            
di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;                 
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il           
mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e            
il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico           
ed ambientale;                                                                  
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di             
montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione di servizi           
commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la           
ricostituzione dei tessuto commerciale;                                         
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle            
piccole e medie imprese gia' operanti sul territorio interessato,               
anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con              
facolta' di prevedere a tale fine forme di incentivazione;                      
g) assicurare, avvalendosi dei Comuni e delle Camere di Commercio,              
Industria, Artigianato e Agricoltura, un sistema coordinato di                  
monitoraggio riferito all'entita' e all'efficienza della rete                   
distributiva, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai            
quali partecipano anche i rappresentanti degli Enti locali, delle               
organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei               
lavoratori dipendenti coordinati da un Osservatorio nazionale                   
costituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e                  
dell'Artigianato.                                                               
2. Le Regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri            
di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale,                  
affinche' gli strumenti urbanistici comunali individuino:                       
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in                    
particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie            
e grandi strutture di vendita al dettaglio;                                     
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in            
relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali,               
nonche' dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese                 
commerciali nei centri storici e nelle localita' di particolare                 
interesse artistico e naturale;                                                 
c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti            
la disponibilita' di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantita'            
minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di               
vendita;                                                                        
d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o             
autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di                   
immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande               
struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualita'.             
3. Le Regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma 1,           
tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti                 
ambiti territoriali:                                                            
a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una                  
programmazione integrata tra centro e realta' periferiche;                      
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di                  
utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo              
omogenei;                                                                       
c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la                  
presenza delle attivita' commerciali e artigianali in grado di                  
svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi               
valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle           
attivita' commerciali e artigianali;                                            
d) i centri di minore consistenza demografica al fine di svilupparne            
il tessuto economico-sociale anche attraverso il miglioramento delle            
reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari.                 
4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al presente            
articolo, le Regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle                  
rappresentanze degli Enti locali e procedono, altresi', alla                    
consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese              
del commercio.                                                                  
5. Le Regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta              
giorni, entro il quale i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti           
urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale              
alle disposizioni di cui al presente articolo.                                  
6. In caso di inerzia da parte del Comune, le Regioni provvedono in             
via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore            
fino alla emanazione delle norme comunali.".                                    
"Art. 9 - Grandi strutture di vendita                                           
omissis                                                                         
5. La Regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande           
relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine                
comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione           
della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le                 
domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il                
provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad                  
assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la              
partecipazione al procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.           
241, e successive modifiche.                                                    
          Art. 10 - Disposizioni particolari                                    
1. La Regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo della               
rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per                     
riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto                   
economico sociale e culturale nei centri storici, nonche' per                   
consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese                  
esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del           
nuovo regime amministrativo. In particolare, prevede:                           
a) per i Comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione                    
inferiore a 3.000 abitanti, nonche' nelle zone montane e insulari, la           
facolta' di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre                 
all'attivita' commerciale, altri servizi di particolare interesse per           
la collettivita', eventualmente in convenzione con soggetti pubblici            
o privati. Per queste aree le Regioni possono prevedere l'esenzione             
di tali attivita' da tributi regionali; per tali esercizi gli enti              
locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla                    
esenzione, per i tributi di loro competenza;                                    
b) per centri storici, aree o edifici aventi valore storico,                    
archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori                
poteri ai Comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura              
degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere                    
compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in               
ordine alla viabilita', alla mobilita' dei consumatori e all'arredo             
urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione                     
tributaria e di sostegno finanziario;                                           
c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6, comma           
3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i Comuni, per un                  
periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli              
effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato             
sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo                   
esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in                 
relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale                  
finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati             
alle esigenze dei consumatori.                                                  
2. La Regione stabilisce criteri e modalita' ai fini dei                        
riconoscimento della priorita' alle domande di rilascio di                      
autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di                  
vendita che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o                 
grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del                   
personale dipendente, ovvero, qualora trattasi di esercizi                      
appartenenti al settore non alimentare, alle domande di chi ha                  
frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o             
risulta in possesso di adeguata qualificazione. Il rilascio della               
nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle                 
strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della                   
predetta priorita'.                                                             
3. La Regione stabilisce altresi' i casi in cui l'autorizzazione                
all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento                
della superficie di una media o di una grande struttura di vendita e'           
dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi                   
autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della Legge 11 giugno 1971, n.            
426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il                   
rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli                      
autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione              
della presente disposizione la Regione tiene conto anche della                  
condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi                   
concentrati o accorpati.                                                        
4. La Regione puo' individuare le zone del proprio territorio alle              
quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui                
all'articolo 4, lettere d) ed e), in base alle caratteristiche socio-           
economiche, anche in deroga al criterio della consistenza                       
demografica.                                                                    
5. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto             
dall'articolo 6, comma 1, lettera g), la conferenza unificata di cui            
all'articolo 8 del DLgs 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del                 
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, definisce           
i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le                     
comunicazioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto. Per lo            
stesso scopo i dati relativi al settore merceologico e alla                     
superficie e all'ubicazione degli esercizi di vendita sono denunciati           
all'Ufficio del Registro delle imprese, che li iscrive nel repertorio           
delle notizie economiche e amministrative. Tali dati sono messi a               
disposizione degli osservatori regionali e nazionale di cui al                  
predetto articolo 6.".                                                          
"Art. 12 - Comuni ad economia prevalentemente turistica e citta'                
d'arte                                                                          
omissis                                                                         
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del                 
presente decreto, anche su proposta dei Comuni interessati e sentite            
le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del            
turismo e dei lavoratori dipendenti, le Regioni individuano i comuni            
ad economia prevalentemente turistica, le citta' d'arte o le zone del           
territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico              
nei quali gli esercenti possono esercitare la facolta' di cui al                
comma 1.".                                                                      
"Art. 15 - Vendite straordinarie                                                
omissis                                                                         
6. Le Regioni, sentite i rappresentanti degli Enti locali, le                   
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio,                   
disciplinano le modalita' di svolgimento, la pubblicita' anche ai               
fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la               
durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine                    
stagione.                                                                       
omissis".                                                                       
"Art. 23 - Centri di assistenza tecnica                                         
1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete                
distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle                 
imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di            
categoria maggiormente rappresentative del settore a livello                    
provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono                      
autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attivita' previste                
nello statuto con modalita' da definirsi con apposito provvedimento e           
sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della           
Legge 7 agosto 1997, n. 266.                                                    
2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attivita' di assistenza           
tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione               
tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di                
impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e                 
tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul            
lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al           
comma 1, nonche' attivita' finalizzate alla certificazione di                   
qualita' degli esercizi commerciali.                                            
3. Le Amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi           
allo scopo di facilitare il rapporto tra Amministrazioni pubbliche e            
imprese utenti.".                                                               
"Art. 28 - Esercizio dell'attivita'                                             
1. Il commercio sulle aree pubbliche puo' essere svolto:                        
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;                              
b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante.                               
2. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto ad                  
apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a societa' di            
persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.                       
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle               
aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e' rilasciata, in            
base alla normativa emanata dalla Regione, dal Sindaco del comune               
sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante           
nell'ambito del territorio regionale.                                           
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle               
aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in             
base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il              
richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.               
L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita            
al domicilio del consumatore nonche' nei locali ove questi si trovi             
per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intratteriimento o                 
svago.                                                                          
5. Nella domanda l'interessato dichiara:                                        
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;                   
b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda                   
esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale                
chiede la concessione.                                                          
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' sulle aree pubbliche           
abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia                      
nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha                     
rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio                  
nazionale.                                                                      
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle               
aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla                       
somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei            
requisiti prescritti per l'una e l'altra attivita'. L'abilitazione              
alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul                
titolo autorizzatorio.                                                          
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti                  
alimentari e' soggetto alle norme comunitarie e nazionali che                   
tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalita' di vendita e i            
requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della                 
Sanita' con apposita ordinanza.                                                 
9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle           
aree demaniali marittime e' soggetto al nulla osta da parte delle               
competenti autorita' marittime che stabiliscono modalita' e                     
condizioni per l'accesso alle aree predette.                                    
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore e' vietato il            
commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e                
nelle autostrade.                                                               
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della                 
relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente,                
durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai               
soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche,           
che vantino il piu' alto numero di presenze nel mercato di cui                  
trattasi.                                                                       
12. Le Regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del                   
presente decreto, emanano le norme relative alle modalita' di                   
esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le             
procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui           
all'articolo 29, nonche' la reintestazione dell'autorizzazione in               
caso di cessione dell'attivita' per atto tra vivi o in caso di morte            
e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le Regioni determinano             
altresi' gli indirizzi in materia di orari, ferma restando la                   
competenza in capo al Sindaco a fissare i medesimi.                             
13. Le Regioni, al fine di assicurare il servizio piu' idoneo a                 
soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio              
con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresi', sulla              
base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto             
previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della                  
densita' della rete distributiva e della popolazione residente e                
fluttuante, i criteri generali ai quali i Comuni si devono attenere             
per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da                   
destinare allo svolgimento dell'attivita', per l'istituzione, la                
soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono                       
quotidianamente o a cadenza diversa, nonche' per l'istituzione di               
mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresi', le           
caratteristiche tipologiche delle fiere, nonche' le modalita' di                
partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio                
della priorita' nell'assegnazione dei posteggi fondato sul piu' alto            
numero di presenze effettive.                                                   
14. Le Regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono                    
all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo                
acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli Enti                 
locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei             
consumatori e delle imprese del commercio.                                      
15. Il Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione              
stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare                       
all'esercizio dell'attivita', nonche' le modalita' di assegnazione              
dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle              
aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro              
prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai                
consumatori i Comuni possono determinare le tipologie merceologiche             
dei posteggi nei mercati e nelle fiere.                                         
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate                  
altresi' le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e               
ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente             
articolo e' vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini               
della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti                
divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilita',             
di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico                  
interesse. Vengono altresi' deliberate le norme procedurali per la              
presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine,            
comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento,              
entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga            
comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme            
atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa           
e la partecipazione al procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto              
1990, n. 241, e successive modifiche.                                           
17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale              
nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le Regioni e i Comuni           
possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i           
tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attivita'            
effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione               
inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree                  
metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.                        
18. In caso di inerzia da parte del Comune, le Regioni provvedono in            
via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore           
fino all'emanazione delle norme comunali.".                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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