LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO V
Ulteriori provvedimenti di attuazione
del DLgs n. 112 del 1998
e riordino della legislazione regionale vigente
in materia di attivita' produttive
Sezione IV
Norme comuni
Art. 69
Norma finale
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, gli
stanziamenti di bilancio afferenti le Leggi regionali 2 maggio 1983,
n. 13, 22 novembre 1991, n. 31, 3 settembre 1992, n. 37 e 15 febbraio
1994, n. 9, confluiscono nel Fondo unico di cui all'art. 53.
2. Fino all'approvazione del programma regionale di cui all'art. 54,
la Regione interviene a favore delle imprese secondo quanto stabilito
dalle leggi indicate al comma 1.
NOTE ALL'ART. 69
Comma 1
1) La L.R. 2 maggio 1983, n. 13 concerne Interventi a favore dei
consorzi-fidi fra piccole e medie industrie dell'Emilia-Romagna.
2) La L.R. 22 novembre 1991, n. 31 concerne Interventi a favore dei
Consorzi e delle Societa' consortili fidi regionali che agevolano
alle piccole e medie imprese industriali l'accesso al credito a medio
termine.
3) La L.R. 3 settembre 1992, n. 37 concerne Interventi della Regione
Emilia-Romagna in materia di qualita' nell'artigianato e nella
piccola e media impresa.
4) La L.R. 15 febbraio 1994, n. 9 concerne Interventi per la
promozione di nuove imprese e per l'innovazione.