REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO V                                                                      
    Ulteriori provvedimenti di attuazione                                       
    del DLgs n. 112 del 1998                                                    
    e riordino della legislazione regionale vigente                             
    in materia di attivita' produttive                                          
    Sezione I                                                                   
    Ulteriori provvedimenti                                                     
    in attuazione del DLgs n. 112 del 1998                                      
          Art. 56                                                               
Convenzioni                                                                     
1. La Giunta regionale definisce le modalita' di subentro della                 
Regione alle Amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al                
comma 12 dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998, ne individua i                  
necessari adeguamenti e definisce la loro modalita' di stipula.                 
2. La Giunta regionale e' autorizzata inoltre ad affidare mediante              
convenzione anche pluriennale ad uno o piu' soggetti esterni                    
l'erogazione dei contributi oggetto del programma regionale. La                 
convenzione puo' altresi' riguardare la concessione dei contributi              
qualora la procedura adottata sia quella automatica di cui all'art. 4           
del DLgs 31 marzo 1998, n. 123.                                                 
NOTE ALL'ART. 56                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 12 dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998,                 
citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 3) all'art.              
48.                                                                             
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 4 del DLgs n. 123 del 1998, citato alla nota 3)           
all'art. 38, e' il seguente:                                                    
"Art. 4 - Procedura automatica                                                  
1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria,           
per l'attuazione degli interventi, un'attivita' istruttoria di                  
carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa.              
L'intervento e' concesso in misura percentuale, ovvero in misura                
fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute,           
successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso               
dell'esercizio precedente.                                                      
2. Ill Ministro competente per materia o la Regione o gli Enti locali           
competenti determinano previamente per tutti i beneficiari degli                
interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili,                   
l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti            
ammissibili, nonche' le modalita' di erogazione.                                
3. Per l'accesso agli interventi l'interessato presenta una                     
dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nella Gazzetta             
Ufficiale della Repubblica Italiana dal soggetto competente per la              
concessione, sottoscritta, ai sensi e per gli effetti di cui                    
all'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal legale                     
rappresentante dell'impresa e dal presidente del Collegio sindacale             
o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al            
relativo Registro, attestante il possesso dei requisiti e la                    
sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonche'           
la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei                  
procedimenti di cui al DLgs 8 agosto 1994, n. 490.                              
4. Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la            
regolarita' delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3,               
registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro                 
trenta giorni, l'intervento e' concesso nei limiti delle risorse                
disponibili.                                                                    
5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o piu'                   
requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine           
di cui al comma 4, e' comunicato all'impresa il diniego                         
all'intervento.                                                                 
6. L'iniziativa e' realizzata nel termine previsto dalla vigente                
normativa, in ogni caso non oltre due anni decorrenti dalla data                
della concessione, a pena di decadenza dell'intervento. L'impresa               
beneficiaria entro 60 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con           
le medesime forme e modalita' di cui al comma 3, fornisce i documenti           
giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi                  
identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature              
acquistati, nonche' una perizia giurata di un professionista                    
competente nella materia, iscritto al relativo Albo professionale,              
attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili            
e la loro congruita'. Tale perizia giurata non e' obbligatoria                  
esclusivamente nel caso di cui all'articolo 14 della Legge 24 giugno            
1997, n. 196. Il soggetto competente, accertata la completezza e la             
regolarita' della documentazione prodotta, entro il termine previsto            
dalle norme applicabili e comunque non oltre sessanta giorni dalla              
sua presentazione, fatti salvi i maggiori termini eventualmente                 
previsti dalla normativa antimafia, provvede alla erogazione                    
dell'intervento mediante unica somministrazione.".                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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