LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO V
Ulteriori provvedimenti di attuazione
del DLgs n. 112 del 1998
e riordino della legislazione regionale vigente
in materia di attivita' produttive
Sezione I
Ulteriori provvedimenti
in attuazione del DLgs n. 112 del 1998
Art. 56
Convenzioni
1. La Giunta regionale definisce le modalita' di subentro della
Regione alle Amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al
comma 12 dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998, ne individua i
necessari adeguamenti e definisce la loro modalita' di stipula.
2. La Giunta regionale e' autorizzata inoltre ad affidare mediante
convenzione anche pluriennale ad uno o piu' soggetti esterni
l'erogazione dei contributi oggetto del programma regionale. La
convenzione puo' altresi' riguardare la concessione dei contributi
qualora la procedura adottata sia quella automatica di cui all'art. 4
del DLgs 31 marzo 1998, n. 123.
NOTE ALL'ART. 56
Comma 1
1) Il testo del comma 12 dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998,
citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 3) all'art.
48.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 4 del DLgs n. 123 del 1998, citato alla nota 3)
all'art. 38, e' il seguente:
"Art. 4 - Procedura automatica
1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria,
per l'attuazione degli interventi, un'attivita' istruttoria di
carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa.
L'intervento e' concesso in misura percentuale, ovvero in misura
fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute,
successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso
dell'esercizio precedente.
2. Ill Ministro competente per materia o la Regione o gli Enti locali
competenti determinano previamente per tutti i beneficiari degli
interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili,
l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti
ammissibili, nonche' le modalita' di erogazione.
3. Per l'accesso agli interventi l'interessato presenta una
dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana dal soggetto competente per la
concessione, sottoscritta, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal legale
rappresentante dell'impresa e dal presidente del Collegio sindacale
o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al
relativo Registro, attestante il possesso dei requisiti e la
sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonche'
la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei
procedimenti di cui al DLgs 8 agosto 1994, n. 490.
4. Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la
regolarita' delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3,
registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro
trenta giorni, l'intervento e' concesso nei limiti delle risorse
disponibili.
5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o piu'
requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine
di cui al comma 4, e' comunicato all'impresa il diniego
all'intervento.
6. L'iniziativa e' realizzata nel termine previsto dalla vigente
normativa, in ogni caso non oltre due anni decorrenti dalla data
della concessione, a pena di decadenza dell'intervento. L'impresa
beneficiaria entro 60 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con
le medesime forme e modalita' di cui al comma 3, fornisce i documenti
giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi
identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature
acquistati, nonche' una perizia giurata di un professionista
competente nella materia, iscritto al relativo Albo professionale,
attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili
e la loro congruita'. Tale perizia giurata non e' obbligatoria
esclusivamente nel caso di cui all'articolo 14 della Legge 24 giugno
1997, n. 196. Il soggetto competente, accertata la completezza e la
regolarita' della documentazione prodotta, entro il termine previsto
dalle norme applicabili e comunque non oltre sessanta giorni dalla
sua presentazione, fatti salvi i maggiori termini eventualmente
previsti dalla normativa antimafia, provvede alla erogazione
dell'intervento mediante unica somministrazione.".