REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO V                                                                    
    SVILUPPO ECONOMICO                                                          
    E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                      
    CAPO III                                                                    
    Conferimento delle funzioni in materia di industria                         
          Art. 49                                                               
Funzioni della Regione                                                          
1. Sono di competenza della Regione, in particolare, i compiti e le             
funzioni amministrative concernenti:                                            
a) la partecipazione all'elaborazione ed attuazione delle politiche             
comunitarie e nazionali in materia di industria;                                
b) la gestione del Fondo unico regionale per le attivita' produttive            
industriali di cui all'art. 53;                                                 
c) la determinazione delle modalita' di attuazione degli strumenti di           
programmazione negoziata, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del DLgs            
n. 112 del 1998;                                                                
d) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle           
imprese;                                                                        
e) la promozione di programmi di ricerca applicata, innovazione e               
trasferimento tecnologico;                                                      
f) la promozione di interventi per singoli settori industriali e per            
la cooperazione tra imprese;                                                    
g) il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e                               
dell'internazionalizzazione del sistema produttivo;                             
h) lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle imprese;               
i) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto macchine;             
l) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa;                    
m) l'attuazione di programmi comunitari;                                        
n) il coordinamento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, in              
attuazione dell'art. 23 del DLgs n. 112 del 1998.                               
2. La Regione svolge attivita' al fine di favorire la salvaguardia              
dei livelli di occupazione.                                                     
3. La Regione, in attuazione dei commi 1 e 3 dell'art. 1 del DLgs 31            
marzo 1998, n. 123, individua le procedure per la gestione degli                
interventi in materia di attivita' produttive industriali.                      
4. La Regione provvede con apposita legge alla disciplina delle aree            
industriali anche ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26 del              
DLgs n. 112 del 1998.                                                           
NOTE ALL'ART. 49                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998, citato           
alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 3) all'art. 48.                 
2) Il testo dell'art. 23 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota             
2) all'art. 5, e' riportato alla nota 3) all'art. 48.                           
Comma 3                                                                         
3) Il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 1 del DLgs n. 123 del 1998,               
citato alla nota 3) all'art. 38, e' il seguente:                                
"Art. 1 - Oggetto                                                               
1. Il presente decreto individua i principi che regolano i                      
procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno              
pubblico per lo sviluppo delle attivita' produttive, ivi compresi gli           
incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici           
di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da            
Amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi.                     
omissis                                                                         
3. I principi del presente decreto costituiscono principi generali              
dell'ordinamento dello Stato. Le Regioni a statuto ordinario ne                 
assicurano l'attuazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.".               
Comma 4                                                                         
4) Il testo dell'art. 26 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota             
2) all'art. 5, e' riportato alla nota 3) all'art. 48.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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