LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO III
Conferimento delle funzioni in materia di industria
Art. 49
Funzioni della Regione
1. Sono di competenza della Regione, in particolare, i compiti e le
funzioni amministrative concernenti:
a) la partecipazione all'elaborazione ed attuazione delle politiche
comunitarie e nazionali in materia di industria;
b) la gestione del Fondo unico regionale per le attivita' produttive
industriali di cui all'art. 53;
c) la determinazione delle modalita' di attuazione degli strumenti di
programmazione negoziata, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del DLgs
n. 112 del 1998;
d) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle
imprese;
e) la promozione di programmi di ricerca applicata, innovazione e
trasferimento tecnologico;
f) la promozione di interventi per singoli settori industriali e per
la cooperazione tra imprese;
g) il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e
dell'internazionalizzazione del sistema produttivo;
h) lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle imprese;
i) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto macchine;
l) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa;
m) l'attuazione di programmi comunitari;
n) il coordinamento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, in
attuazione dell'art. 23 del DLgs n. 112 del 1998.
2. La Regione svolge attivita' al fine di favorire la salvaguardia
dei livelli di occupazione.
3. La Regione, in attuazione dei commi 1 e 3 dell'art. 1 del DLgs 31
marzo 1998, n. 123, individua le procedure per la gestione degli
interventi in materia di attivita' produttive industriali.
4. La Regione provvede con apposita legge alla disciplina delle aree
industriali anche ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26 del
DLgs n. 112 del 1998.
NOTE ALL'ART. 49
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998, citato
alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 3) all'art. 48.
2) Il testo dell'art. 23 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota
2) all'art. 5, e' riportato alla nota 3) all'art. 48.
Comma 3
3) Il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 1 del DLgs n. 123 del 1998,
citato alla nota 3) all'art. 38, e' il seguente:
"Art. 1 - Oggetto
1. Il presente decreto individua i principi che regolano i
procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno
pubblico per lo sviluppo delle attivita' produttive, ivi compresi gli
incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici
di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da
Amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi.
omissis
3. I principi del presente decreto costituiscono principi generali
dell'ordinamento dello Stato. Le Regioni a statuto ordinario ne
assicurano l'attuazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.".
Comma 4
4) Il testo dell'art. 26 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota
2) all'art. 5, e' riportato alla nota 3) all'art. 48.