REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE TRASPORTI E SISTEMI DI MOBILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE TRASPORTI E SISTEMI DI MOBILITA' 3 giugno 1998, n. 5185

L.R. 15/94. Contributo al Consorzio TEP - Parma. Scheda 9 - Accordi di programma 1997-2000. Concessione, impegno e liquidazione 40%

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Vista la L.R. 8 aprile 1994, n. 15 "Riorganizzazione della mobilita'            
urbana e miglioramento della accessibilita' ai servizi di interesse             
pubblico";                                                                      
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto "Direttive della            
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                  
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1481 del 26 giugno             
1996, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Specificazione            
dei compiti dei dirigenti della Direzione generale Trasporti e                  
Sistemi di mobilita'";                                                          
visti:                                                                          
- gli artt. 3, 4 e 5 della predetta legge regionale che prevedono tra           
l'altro, il finanziamento regionale, nella misura massima del 70%               
della spesa ammissibile, a favore di interventi compresi in accordi             
di programma stipulati tra la Regione Emilia-Romagna, altri Enti                
locali e le aziende di trasporto pubblico urbano;                               
- la delibera della Giunta regionale n. 1895 del 22 ottobre 1997 -              
esecutiva a norma di legge - avente ad oggetto "Accordo di programma            
e di servizio 1997/2000 per la mobilita' e il trasporto pubblico                
locale nei bacini di Rimini - Ravenna - Forli'/Cesena - Ferrara -               
Bologna - Modena - Reggio Emilia - Parma - Piacenza":                           
- in particolare l'art. 14 "Riprogrammazione degli investimenti                 
1995/1997" dell'accordo relativo al bacino di Parma il quale prevede            
per l'anno 1997 la realizzazione da parte del Consorzio TEP - Parma             
di n. 3 sottostazioni di alimentazione della rete filoviaria con                
spesa di Lire 2,6 miliardi e contributo regionale di Lire 1,76                  
miliardi (rif. scheda 9);                                                       
- la delibera di Giunta regionale n. 2688 del 30 dicembre 1997 avente           
ad oggetto "Accordi di programma e di servizio 1997/2000. Ammissione            
a contributo sulle spese d'investimento previste nel triennio                   
1997/1999 per interventi corrispondenti alle finalita' di cui alla              
L.R. 15/94";                                                                    
- il punto d) della citata delibera di Giunta regionale 2688/97 a               
norma del quale: "ai sensi dell'art. 17 degli Accordi approvati con             
la delibera di Giunta regionale n. 1895 del 22 ottobre 1997, il                 
mancato impegno della quota dei fondi regionali entro l'annualita'              
indicata per l'effettuazione di ogni singolo investimento, che non              
derivi da cause di forza maggiore riconosciute dalla Regione                    
Emilia-Romagna, determina la riduzione del relativo contributo                  
regionale nella misura del 10%, mentre il mancato impegno della quota           
regionale entro l'annualita' successiva a quella indicata, che derivi           
da cause non dipendenti dalla Regione Emilia- Romagna, determina la             
decadenza del diritto al relativo finanziamento regionale";                     
- in particolare lo schema riassuntivo della citata delibera di                 
Giunta regionale 2688/97 il quale ammette a finanziamento per l'anno            
1997 l'intervento in oggetto;                                                   
- in particolare il punto f) del dispositivo della citata delibera di           
Giunta regionale 2688/97 che conferma le procedure gia' previste al             
punto 7) della delibera di Giunta regionale 5/95 e successive                   
modifiche;                                                                      
preso atto che con istanza prot. 8476/97 il Consorzio TEP - Azienda             
consorziale trasporti - Parma ha richiesto la concessione del                   
contributo in oggetto e la contestuale erogazione di un primo acconto           
dello stesso ai sensi del punto 7) del dispositivo della citata                 
deliberazione regionale 5/95;                                                   
rilevato:                                                                       
- che gia' nel corso del 1996 il Consorzio TEP ha avviato le                    
procedure per la realizzazione dell'intervento approvandone in linea            
tecnica il progetto;                                                            
- che l'avvio del suddetto progetto era subordinato al nulla osta               
tecnico dell'USTIF di Bologna, intervenuto nella seconda meta' del              
1997;                                                                           
ritenuto che l'intervento e' stato complessivamente avviato entro               
l'annualita' prevista e pertanto non incorre nella decurtazione del             
10% di cui al citato art. 17 degli accordi di programma approvati con           
delibera di Giunta regionale 1895/97;                                           
(omissis)  determina:                                                           
a) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, a favore del            
Consorzio TEP - Parma un contributo di Lire 1.677.306.000                       
(arrotondate), per la realizzazione di 3 sottostazioni filoviarie               
come previsto con delibere della Giunta regionale 1895/97 e 2688/97             
(scheda 9);                                                                     
b) di impegnare la spesa complessiva di Lire 1.677.306.000,                     
registrata al n. 2563 di impegno sul Capitolo 43219 "Contributi alle            
aziende di trasporto pubblico locale per infrastrutture, sistemi                
tecnologici e mezzi di trasporto a bassa emissione inquinante anche             
al fine di contribuire alla riduzione dei disavanzi aziendali (art.             
8, comma 3, L.R. 8 aprile 1994,  n.15)" del Bilancio per l'esercizio            
finanziario 1998, che e' dotato della necessaria disponibilita';                
c) di dare atto che essendo la somma di Lire 598.909.000                        
(arrotondate) pari al 40% della quota parte di contributo gia'                  
liquidabile in relazione alla documentazione richiamata in premessa,            
si provvedera' sulla base del presente atto ed a norma dell'art. 62             
della L.R. 31/77, cosi' come sostituito dall'art. 15 della L.R. 40/94           
e della delibera della Giunta 2541/95, e successive modifiche alla              
richiesta di emissione del titolo di pagamento dell'acconto;                    
d) di dare atto altresi':                                                       
- che alle successive liquidazioni ed alle richieste di emissione dei           
titoli di pagamento provvedera' con propri atti formali il                      
Responsabile del Servizio competente ai sensi della L.R. 31/77 come             
modificata dalla L.R. 40/94 a presentazione della documentazione di             
cui al citato punto 7) della delibera 5/95;                                     
- che a norma del punto 4) del dispositivo della delibera 5/95, il              
termine per la ultimazione delle realizzazioni in oggetto, viene                
fissato al 30 giugno 1999;                                                      
- che rispetto al contributo previsto dalla delibera 1895/97 in Lire            
1,76 miliardi si determina una minore assegnazione quantificata in              
Lire 82.694.000;                                                                
- che ai sensi dell'art. 16 dell'accordo di programma e di servizio             
tale minore assegnazione potra' essere utilizzata dallo stesso                  
soggetto attuatore a favore di altri punti dell'accordo di programma            
qualora questi comportino maggiori oneri.                                       
Il presente atto verra' pubblicato per estratto nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Renzo Gorini                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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