REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 1999, n. 16

Modifiche e/o integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale n. 6320 del 13/12/1994

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto l'art. 6 "Incompatibilita'" della L.R. n. 31 del 4 agosto 1994,           
che, tra l'altro, demanda alla Giunta regionale il compito di                   
determinare criteri oggettivi cui attenersi nell'autorizzare i                  
dipendenti all'espletamento di incarichi temporanei ed occasionali a            
favore di soggetti pubblici e privati, ovvero all'assunzione di                 
cariche in societa' non aventi fine di lucro;                                   
vista la propria precedente deliberazione n. 6320 del 13/12/1994,               
avente ad oggetto "Incompatibilita' e criteri per le autorizzazioni             
ai dipendenti regionali allo svolgimento di incarichi a favore di               
altri soggetti. Attuazione art. 6, L.R. 31/94";                                 
vista inoltre la propria precedente deliberazione n. 2193 del                   
10/9/1996, avente ad oggetto "Integrazione del punto 5.1 della                  
deliberazione di Giunta regionale 6320/94, in materia di criteri per            
le autorizzazioni ai dipendenti regionali allo svolgimento di                   
incarichi a favore di altri soggetti";                                          
considerato che, successivamente all'adozione della direttiva sopra             
richiamata - come integrata dalla deliberazione 2193/96 - sono state            
emanate alcune disposizioni legislative che hanno regolato e                    
specificato, anche in maniera difforme a quanto stabilito da questa             
Amministrazione regionale, la materia relativa all'incompatibilita'             
ed ai criteri per le autorizzazioni ai dipendenti pubblici allo                 
svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti;                            
richiamate, in particolare, le seguenti disposizioni normative:                 
- Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 1, commi 56, 58 e 60;                 
- Legge n. 127 del 15 maggio 1997, art. 17, comma 18;                           
- Legge n. 140 del 28 maggio 1997, art. 6, che ha aggiunto i commi 56           
bis e 58 bis all'art. 1 della suddetta Legge 662/96;                            
- DLgs n. 80 del 31 marzo 1998, art. 26, che ha modificato ed                   
integrato l'art. 58 del DLgs n. 29 del 3 febbraio 1993;                         
- Legge n. 415 del 18 novembre 1998, art. 9, comma 30;                          
- DLgs n. 387 del 29 ottobre 1998, art. 9;                                      
viste altresi' le seguenti circolari esplicative del Dipartimento               
della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri:            
- n. 3 del 19 febbraio 1997, avente ad oggetto "Legge 23/12/1996, n.            
662, articolo 1, commi 56/65, tempo parziale e disciplina delle                 
incompatibilita'";                                                              
- n. 6 del 18 luglio 1997, avente ad oggetto "Lavoro a tempo parziale           
e disciplina delle incompatibilita'. Art. 1, commi 56-65, Legge                 
662/96";                                                                        
ritenuto di dover tener conto delle disposizioni e dei principi della           
normativa sopra richiamata e quindi di dover recepire tale normativa            
con i necessari adattamenti all'ordinamento regionale;                          
ritenuto di dover conseguentemente modificare e/o integrare i                   
seguenti punti del dispositivo della propria deliberazione 6320/94:             
punti 1), 2), 3), 4), 4.2.3), 5), 7.2), 7.3), 7.4), 9.4), 9.6);                 
considerato che le modifiche e/o integrazioni apportate alla suddetta           
deliberazione 6320/94 consistono in meri recepimenti di quanto                  
stabilito dalla normativa nazionale, salvo i punti di seguito                   
specificati:                                                                    
- per quanto riguarda il punto 1) "Attivita' oggetto di divieto                 
assoluto", si ritiene di dover applicare in via analogica quanto                
definito con riferimento ai dipendenti degli Enti locali dall'art.              
17, comma 18 della Legge 127/97, tenendo conto delle ulteriori                  
precisazioni fornite dal punto 5 della circolare del Dipartimento               
della Funzione pubblica 6/97. Il suddetto punto 5 specifica che i               
dipendenti degli Enti locali a tempo parziale (con prestazione                  
lavorativa non superiore al 50%) possono prestare attivita'                     
lavorativa continuativa, anche subordinata, a favore di altro Ente              
locale, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza; si intende             
quindi applicare lo stesso principio ai dipendenti della Regione in             
part-time (con prestazione lavorativa non superiore al 50%)                     
relativamente allo svolgimento di attivita' lavorativa continuativa             
anche subordinata a favore di enti dello stesso comparto (altre                 
Regioni ovvero Enti locali);                                                    
- per quanto riguarda il punto 2) "Attivita' che non possono essere             
oggetto di incarico" si ritiene di dover integrare le relative                  
disposizioni con i principi contenuti nell'art. 2, comma 3 e                    
nell'art. 24, comma 3 del DLgs 29/93 (con le modifiche apportate                
dall'art. 9 del DLgs 387/98). In particolare si intende richiamare              
espressamente il principio di onnicomprensivita' del trattamento                
economico per le attivita', svolte dai dipendenti (compresi i                   
dirigenti), in rappresentanza della Regione o comunque rientranti nei           
compiti d'ufficio;                                                              
- per quanto riguarda il punto 3) "Attivita' che possono essere                 
svolte previa autorizzazione" si ritiene di dover integrare le                  
relative disposizioni con il principio contenuto nell'art. 58, comma            
7 del DLgs 29/93 (come modificato dall'art. 26 del DLgs 80/98), il              
quale, sottolineando l'obbligo posto in capo al dipendente di                   
richiedere l'autorizzazione prima dello svolgimento dell'incarico               
retribuito (o dell'assunzione della carica), stabilisce espressamente           
la sanzione conseguente all'inosservanza di detto obbligo;                      
- per quanto riguarda il punto 4.2.3) "Incompatibilita' relative allo           
svolgimento di incarichi di collaudo, di progettazione, di direzione            
lavori o di componente di Commissioni preposte alla aggiudicazione di           
appalti-concorso" si ritiene di dover applicare, con i necessari                
adattamenti, quanto disposto dall'art. 9, comma 30 della Legge n. 415           
del 18 novembre 1998. Tale articolo integra le disposizioni dell'art.           
18 della Legge 109/94 con il sottoriportato comma 2-ter: "I pubblici            
dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non               
possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di                     
appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche                    
Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del DLgs 29/93 e                 
successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego";            
si intende conseguentemente modificare la lettera b) del suddetto               
punto 4.2.3), sancendo un divieto, per i dipendenti assegnati a                 
Servizi provinciali della Regione, allo svolgimento delle attivita'             
previste dallo stesso punto 4.2.3), nell'ambito territoriale di                 
competenza del Servizio di assegnazione, eliminando l'eccezione                 
attualmente vigente e specificando che tale divieto vale anche per i            
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di qualunque                 
tipologia oraria;                                                               
- per quanto riguarda il punto 7.2) "Procedimento" si e' precisato e            
integrato con quanto previsto al comma 10 del DLgs 29/93 (aggiunto              
dall'art. 26 del DLgs 80/98), tenendo conto della procedura gia'                
stabilita dalla deliberazione 6320/94, secondo la quale, in                     
particolare, la richiesta di autorizzazione deve essere presentata              
dal dipendente interessato allo svolgimento dell'incarico;                      
ritenuto inoltre di integrare la deliberazione 6320/94, oltre che               
secondo quanto sopra precisato per adeguarsi alla normativa in                  
premessa richiamata, anche ai seguenti punti:                                   
- al punto 3) "Attivita' che possono essere svolte previa                       
autorizzazione" e' aggiunto, per dare attuazione al criterio indicato           
nell'art. 6, comma 2 della L.R. 31/94 che, nel caso di autorizzazione           
relativa ad incarichi che rientrino nell'ambito di una materia                  
delegata dalla Regione ad altro Ente da rendersi a favore dell'ente             
delegato, occorre prestare particolare attenzione anche alla mancanza           
di eventuali ragioni di inopportunita', con particolare riferimento             
all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato                          
dell'Amministrazione;                                                           
- allo stesso punto 3) "Attivita' che possono essere svolte previa              
autorizzazione", inoltre, e' precisato, per non dar luogo a                     
disparita' di trattamento, che l'autorizzazione all'assunzione di               
cariche puo' essere richiesta non soltanto per societa' cooperative,            
sportive, ricreative e culturali, ma anche per enti, associazioni o             
societa' che comunque non abbiano fini di lucro ed il cui atto                  
costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti per             
il perseguimento esclusivo dell'attivita' dell'ente, associazione o             
societa';                                                                       
- al punto 7.2) "Procedimento" e' aggiunto, per dare maggiore                   
concretezza e per evidenziare il principio generale di                          
responsabilizzazione della dirigenza pubblica, che i dirigenti della            
struttura di assegnazione dei richiedenti l'autorizzazione devono               
verificare che l'incarico, l'attivita' o la carica non siano                    
ricomprese nei compiti d'ufficio del dipendente;                                
- al punto 7.2) "Procedimento" e' aggiunto, inoltre, che sulla                  
richiesta di autorizzazione deve essere in ogni caso apposto il visto           
del direttore generale dell'area di assegnazione del dipendente e               
cio' sia al fine di garantire una maggiore omogeneita' di                       
applicazione della normativa in questione sia al fine di consentire             
una verifica piu' puntuale sulle attivita' svolte dal personale, che            
tenga conto delle competenze analitiche di tutti i Servizi ricompresi           
in ciascuna area e delle specifiche normative di settore;                       
ritenuto infine opportuno adeguare, tenuto conto dell'aumento del               
costo della vita degli ultimi quattro anni calcolato sulla base degli           
indici ISTAT, i tetti di importo fissati per gli incarichi di cui al            
punto 8.1), vale a dire gli incarichi per i quali non e' necessaria             
l'autorizzazione espressa, portandoli, rispettivamente, da Lire 2               
milioni a Lire 2.500.000 milioni e da Lire 10 milioni a Lire                    
12.500.000 milioni;                                                             
ritenuto inoltre opportuno continuare ad adeguare i suddetti tetti di           
importo sulla base degli indici ISTAT con cadenza biennale e con atto           
del direttore generale competente in materia di personale;                      
rilevato che la presente disciplina e' stata esaminata anche dal                
Comitato di direzione in data 1 dicembre 1998 e si e' tenuto conto              
dei rilievi formulati;                                                          
rilevato che la presente disciplina e' stata esaminata dall'Ufficio             
di Presidenza del Consiglio, il quale adottera' un proprio atto                 
deliberativo che conterra' i medesimi principi, da valere per i                 
dipendenti dell'organico consiliare, nell'ambito dell'uniformita' di            
trattamento giuridico ed economico da riservare ai dipendenti di                
entrambi gli organici regionali;acquisito il parere di regolarita'              
tecnica del Responsabile del Servizio Amministrazione, Valutazione e            
Sistemi incentivanti del personale, dott.ssa Patrizia Bertuzzi;                 
acquisito il parere di legittimita' del Direttore generale                      
all'Organizzazione, dott. Gaudenzio Garavini;                                   
su proposta dell'Assessore agli "Affari istituzionali. Autonomie                
locali. Organizzazione",                                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
A) di modificare ed integrare la propria precedente deliberazione n.            
6320 del 13 dicembre 1994 ai punti 1), 2), 3), 4.1), 4.2.3), 5),                
7.2), 7.3), 7.4), 8) e 9.4) e di aggiungere il punto 9.6), nel testo            
di seguito riportato, per le motivazioni espresse in parte narrativa            
che qui si intendono integralmente richiamate:                                  
- punto 1) "Attivita' oggetto di divieto assoluto": "(omissis). Le              
attivita' suddette non possono in nessun caso essere autorizzate                
dall'Amministrazione ai dipendenti regionali con prestazione                    
lavorativa a tempo pieno o con contratti di lavoro a tempo parziale             
con prestazione lavorativa superiore al 50 per cento di quella a                
tempo pieno (omissis). Tali divieti non riguardano il personale con             
contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non             
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Al personale sopra           
specificato e' fatto divieto di svolgere attivita' in palese                    
contrasto con quella svolta presso l'Amministrazione di appartenenza            
o in concorrenza con essa nonche' di svolgere attivita' di lavoro               
subordinato a favore di altre pubbliche Amministrazioni, salvo il               
caso in cui tale attivita' debba essere svolta a favore di un ente              
dello stesso comparto contrattuale della Regione Emilia-Romagna                 
(altre Regioni ovvero Enti locali). In quest'ultimo caso e nel caso             
in cui comunque si intenda svolgere un'attivita' continuativa di                
lavoro autonomo a favore di un ente dello stesso comparto, il                   
personale deve richiedere all'Amministrazione l'autorizzazione di cui           
al punto 3)";                                                                   
- punto 2) "Attivita' che non possono essere oggetto di incarico":              
"(omissis) Tali attivita' rientrano nei compiti e doveri d'ufficio.             
Il dipendente e' tenuto a svolgerle durante l'orario di lavoro e non            
puo' percepire ulteriori compensi.                                              
Il compenso eventualmente dovuto per le suddette attivita' deve                 
pertanto essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del                
percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'ente presso il             
quale il dipendente presta servizio.                                            
Nel caso in cui l'attivita' sia stata svolta da un dirigente                    
regionale, il compenso deve confluire nelle risorse destinate al                
trattamento economico accessorio della dirigenza (omissis)";                    
- punto 3) "Attivita' che possono essere svolte previa                          
autorizzazione": "(omissis) b) assumere cariche in enti,                        
associazioni, societa' senza fini di lucro, il cui atto costitutivo             
preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nell'ente,                  
associazione, societa' per il perseguimento esclusivo dell'attivita'            
sociale. Tra le suddette societa' rientrano, a titolo                           
esemplificativo, le societa' cooperative, nonche' le societa'                   
sportive, ricreative e culturali (omissis).                                     
Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione           
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno                
puo', inoltre, previa autorizzazione, svolgere attivita' di lavoro              
subordinato oppure attivita' di lavoro autonomo continuativa a favore           
di un ente dello stesso comparto contrattuale della Regione                     
Emilia-Romagna (altre Regioni o Enti locali). Questo e' l'unico caso            
in cui il personale sopra specificato deve richiedere                           
l'autorizzazione, in tutti gli altri casi si applica il seguente                
punto 7.3) (omissis).                                                           
Al dipendente e' quindi vietato lo svolgimento di incarichi                     
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati              
dalla Regione.                                                                  
Non e' possibile chiedere l'autorizzazione a sanatoria, vale a dire a           
conclusione dell'attivita'. Le autorizzazioni a parziale sanatoria,             
vale a dire richieste durante lo svolgimento dell'attivita', possono            
essere concesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati.                   
Tra questi rientra, a titolo esemplificativo, il caso di attivita'              
iniziata precedentemente all'assunzione presso la Regione.                      
La valutazione relativa alle suddette motivazioni sara' effettuata              
con maggiore flessibilita' con riferimento alle tipologie di cui al             
successivo punto 8).                                                            
Nel caso in cui il dipendente abbia svolto un incarico che non sia              
stato conferito o previamente autorizzato dalla Regione e non rientri           
nei casi eccezionali per i quali puo' essere concessa                           
l'autorizzazione a parziale sanatoria, il compenso dovuto per le                
prestazioni eventualmente svolte deve essere erogato, a cura                    
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata             
del bilancio della Regione per essere destinato ad incremento del               
fondo di produttivita' oppure, qualora il divieto sia stato                     
inosservato da un dirigente regionale, del fondo destinato al                   
trattamento economico accessorio della dirigenza (omissis).                     
In questo caso occorre prestare una maggiore attenzione, nel                    
rilasciare l'autorizzazione, anche alla mancanza di eventuali ragioni           
di inopportunita', con particolare riferimento all'esigenza di                  
assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione";                   
- punto 4.1) "Incompatibilita' generali": "Puo' essere autorizzato lo           
svolgimento di incarichi e l'assunzione di cariche (e, nel caso di              
personale con contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione              
lavorativa non superiore al 50 per cento, attivita' di lavoro                   
subordinato oppure attivita' continuativa di lavoro autonomo a favore           
di altri enti dello stesso comparto contrattuale della Regione                  
Emilia-Romagna) che non siano incompatibili con i compiti d'ufficio             
(omissis)";                                                                     
- punto 4.2.3) "Incompatibilita' relative allo svolgimento di                   
incarichi di collaudo, di progettazione, di direzione lavori o di               
componente di Commissioni preposte alla aggiudicazione di                       
appalti-concorso": "(omissis) Il dipendente regionale non puo'                  
svolgere collaudi ed altri incarichi del tipo sopra indicato se:                
lettera a) (omissis); lettera b) e' assegnato ad un Servizio                    
provinciale e si tratta di incarichi da effettuarsi nell'ambito di              
competenza del Servizio stesso, qualunque sia l'ente a favore del               
quale gli incarichi vengono svolti e quindi anche quando si tratti di           
un ente con il quale il Servizio non ha rapporti istituzionali.                 
Tale divieto vale anche per i dipendenti che hanno un rapporto di               
lavoro a tempo parziale di qualunque tipologia oraria. Per i                    
collaboratori assegnati ai Servizi centrali, invece, e' necessario              
effettuare una valutazione caso per caso, sulla base delle competenze           
del Servizio di assegnazione.                                                   
Nelle valutazioni al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di             
collaudi e altri incarichi di cui al presente punto si terra' conto             
della eventuale necessita' dell'ente richiedente di conferire a                 
dipendenti regionali incarichi che richiedono professionalita'                  
specifiche e particolari specializzazioni, difficilmente rinvenibili            
sul mercato";                                                                   
- punto 5) "Criteri per le autorizzazioni": "(omissis) I criteri di             
cui ai seguenti punti 5.1) e 5.3), al contrario, non si applicano ai            
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione             
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, nei           
casi in cui richiedano, come specificato al punto 3),                           
l'autorizzazione per lo svolgimento di una attivita' di lavoro                  
subordinato oppure un'attivita' continuativa di lavoro autonomo a               
favore di altri enti dello stesso comparto contrattuale della Regione           
Emilia-Romagna (altre Regioni o Enti locali). In tale caso                      
l'autorizzazione sara' rilasciata tenendo conto degli altri criteri,            
relativi alla mancanza di incompatibilita' ed inopportunita'                    
dell'attivita' lavorativa che si intende svolgere, senza alcuna                 
valutazione relativamente alla compatibilita' da un punto di vista              
organizzativo";                                                                 
- punto 7.2) "Procedimento": "Il procedimento si intende avviato                
quando il dipendente regionale interessato allo svolgimento                     
dell'incarico o dell'attivita' ovvero all'assunzione di una carica              
presenti una richiesta, completa del parere e del visto di seguito              
precisati, al direttore generale competente in materia di personale             
(omissis). La richiesta deve essere previamente esaminata dal                   
responsabile del Servizio di assegnazione. Quest'ultimo deve in primo           
luogo verificare che l'incarico, l'attivita' o la carica non siano              
ricomprese nei compiti d'ufficio del dipendente, nel qual caso si               
deve applicare il punto 2) del presente provvedimento (omissis). A              
seguito delle verifiche sopra specificate il responsabile rilascia un           
parere sull'autorizzabilita' di quanto richiesto. Il suddetto parere            
e' rilasciato dai direttori generali per i responsabili di Servizio e           
per i dipendenti in posizione di staff o di dipendenza diretta,                 
dall'Assessore per i direttori generali ed infine dai responsabili di           
Servizio per i dirigenti sottordinati e per gli altri collaboratori.            
Sulle richieste con parere favorevole del Responsabile di Servizio,             
inoltre, deve essere comunque apposto anche il visto del direttore              
generale di riferimento. Tale visto e' richiesto sia al fine di                 
garantire una maggiore omogeneita' di applicazione della presente               
normativa sia per consentire una verifica piu' puntuale sulle                   
attivita' svolte dal personale, che tenga conto delle competenze                
analitiche di tutti i Servizi ricompresi nell'area e delle specifiche           
normative di settore (omissis). Il procedimento di autorizzazione               
deve essere concluso entro il termine massimo di 30 giorni, salvo il            
diverso termine previsto dal seguente punto 7.4). Decorso il termine            
per provvedere l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da                  
conferirsi da pubbliche Amministrazioni, si intende accordata; in               
ogni altro caso, si intende definitivamente negata, con l'eccezione             
delle tipologie previste al successivo punto 8)";                               
- punto 7.3) "Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale": "Al           
dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione              
lavorativa superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno si                 
applicano i criteri e le disposizioni previste nel presente                     
provvedimento, salvo una valutazione effettuata con maggiore                    
flessibilita' e con piu' ampie aperture alla possibilita' di svolgere           
attivita' lavorative non palesemente in contrasto con la posizione              
ricoperta.                                                                      
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione            
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno                
possono svolgere anche le attivita' di cui al punto 1) del presente             
provvedimento, con i limiti e le modalita' previste allo stesso punto           
1) nonche' al punto 3). Salvo il caso previsto al punto 3) devono               
precisare l'attivita' lavorativa che intendono svolgere al momento              
della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo               
pieno a part-time nonche' devono, quando sono gia' in part-time,                
comunicare all'Amministrazione entro 15 giorni l'inizio o la                    
variazione della stessa attivita' lavorativa";                                  
- punto 7.4) "Dipendenti in posizione di comando": "I dipendenti in             
posizione di comando devono richiedere l'autorizzazione all'ente di             
appartenenza, il quale deve attivarsi per addivenire ad un'intesa con           
l'Amministrazione presso cui il dipendente presta servizio.                     
In particolare, conseguentemente:                                               
- per i dipendenti della Regione in comando presso altre                        
Amministrazioni: la Regione deve richiedere l'intesa                            
all'Amministrazione presso cui il dipendente presta servizio e puo'             
prescinderne se tale Amministrazione non si pronuncia entro 10 giorni           
dalla ricezione della suddetta richiesta di intesa.                             
In questo caso il termine per provvedere, da parte                              
dell'Amministrazione regionale, e' di 45 giorni dall'avvio del                  
procedimento;                                                                   
- per i dipendenti di altre Amministrazioni in comando presso la                
Regione: in caso di richiesta di intesa da parte dell'ente di                   
appartenenza del dipendente, la Regione si pronuncia sull'intesa                
stessa trasmettendo un parere espresso dal dirigente competente in              
materia di personale sull'autorizzabilita' di quanto richiesto in               
base alla presente direttiva, sentito il parere del dirigente del               
Servizio (o della Direzione) di assegnazione";                                  
- punto 8.1) "Individuazione tipologie e limiti": "(omissis) c)                 
incarichi di altro genere, ad esclusione di quelli previsti al punto            
4.2.3 (collaudi, progettazioni, direzione lavori, ecc.), che non                
superino l'importo di Lire 2.500.000 ciascuno per un massimo di 5               
all'anno, che non siano incompatibili con i compiti d'ufficio. In               
caso di svolgimento di incarichi di vario genere, di cui ai punti a),           
b) e c) che precedono, l'importo complessivo non deve comunque                  
superare l'importo di Lire 12.500.000. I suddetti tetti quantificati            
in lire saranno adeguati a cadenza biennale con riferimento                     
all'aumento del costo della vita determinato sulla base degli indici            
ISTAT con atto del direttore generale competente in materia di                  
personale (omissis)";                                                           
- punto 9.4) "Iscrizione ad un Albo professionale": "(omissis) Tale             
divieto non opera nei confronti del personale con rapporto di lavoro            
a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per             
cento di quella a tempo pieno";                                                 
- punto 9.6) "Tipologie di incarichi per le quali non e' necessario             
richiedere l'autorizzazione": "Il dipendente non deve richiedere                
l'autorizzazione per le seguenti tipologie di incarichi o attivita':            
A. qualunque incarico non retribuito ovvero per il quale e'                     
corrisposto soltanto il rimborso delle spese documentate; B.                    
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; C.                   
utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere               
dell'ingegno o di invenzioni industriali; D. partecipazione a                   
convegni o seminari; E. incarichi per lo svolgimento dei quali il               
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, comando o di fuori             
ruolo; F. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a                  
dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non                     
retribuita";                                                                    
B) di dare atto che, nell'ambito dell'uniformita' di trattamento                
giuridico ed economico dei dipendenti di entrambi gli organici                  
regionali, l'Ufficio di Presidenza adottera' un proprio atto                    
deliberativo che conterra' i medesimi principi, da valere per i                 
dipendenti dell'organico consiliare, come in premessa specificato;              
C) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna, con allegato il testo coordinato delle            
disposizioni di cui alla lettera A) con la propria precedente                   
deliberazione 6320/94.                                                          
ALLEGATO                                                                        
INCOMPATIBILITA' E CRITERI PER LE AUTORIZZAZIONI AI DIPENDENTI                  
REGIONALI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI.             
ATTUAZIONE ART. 6, L.R. 31/94                                                   
1) Attivita' oggetto di divieto assoluto                                        
Il dipendente regionale non puo':                                               
a) esercitare una attivita' di tipo commerciale, industriale o                  
professionale;                                                                  
b) instaurare, in costanza del rapporto di lavoro con la Regione,               
altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di Enti pubblici che             
alle dipendenze di privati;                                                     
c) assumere cariche in societa' con fini di lucro;                              
d) rientrano nel divieto anche l'esercizio dell'attivita' di                    
artigiano, di imprenditore agricolo a titolo principale e di                    
coltivatore diretto.                                                            
Le attivita' suddette non possono in nessun caso essere autorizzate             
dall'Amministrazione ai dipendenti regionali con prestazione                    
lavorativa a tempo pieno o con contratti di lavoro a tempo parziale             
con prestazione lavorativa superiore al 50 per cento di quella a                
tempo pieno.                                                                    
Eccezionalmente e per motivi particolari il dipendente regionale puo'           
essere autorizzato a compiere singoli atti isolati riconducibili                
all'esercizio di una libera professione.                                        
In particolare il dipendente puo' essere autorizzato quando si tratta           
di atti che riguardano la cura di propri interessi o di quelli di               
propri familiari, purche' non sussista conflitto di interessi con la            
Regione.                                                                        
Non vale a superare i suddetti divieti il fatto che il dipendente si            
trovi in congedo straordinario non retribuito.                                  
Tali divieti peraltro non riguardano il personale con contratto di              
lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al             
50 per cento di quella a tempo pieno.                                           
Al personale sopra specificato e' fatto divieto di svolgere attivita'           
in palese contrasto con quella svolta presso la Regione o in                    
concorrenza con essa nonche' di svolgere attivita' di lavoro                    
subordinato a favore di altre pubbliche Amministrazioni, salvo il               
caso in cui tale attivita' debba essere svolta a favore di un ente              
dello stesso comparto contrattuale della Regione Emilia-Romagna                 
(altre Regioni ovvero Enti locali). In quest'ultimo caso e nel caso             
in cui comunque si intenda svolgere un'attivita' continuativa di                
lavoro autonomo a favore di un ente dello stesso comparto, il                   
personale deve richiedere all'Amministrazione l'autorizzazione di cui           
al punto 3).                                                                    
2) Attivita' che non possono essere oggetto di incarico                         
Non possono essere oggetto di incarico:                                         
a) attivita' o prestazioni che rientrano nei compiti d'ufficio del              
dipendente, secondo quanto sotto specificato;                                   
b) attivita' o prestazioni rese in connessione con la carica o in               
rappresentanza dell'Amministrazione, secondo quanto sotto                       
specificato.                                                                    
Tali attivita' rientrano nei compiti e doveri d'ufficio. Il                     
dipendente e' tenuto a svolgerle durante l'orario di lavoro e non               
puo' percepire ulteriori compensi.                                              
Il compenso eventualmente dovuto per le suddette attivita' deve                 
pertanto essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del                
percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'ente presso il             
quale il dipendente presta servizio.                                            
Nel caso in cui l'attivita' sia stata svolta da un dirigente                    
regionale, il compenso deve confluire nelle risorse destinate al                
trattamento economico accessorio della dirigenza.                               
a) Prestazioni che rientrano nei compiti d'ufficio                              
Non possono essere oggetto di incarico le attivita' che rientrano nei           
compiti attribuiti al dipendente o che comunque rientrano fra i                 
compiti del Servizio di assegnazione o, nel caso di dirigenti,                  
dell'Assessorato di assegnazione.                                               
b)  Prestazioni rese in connessione con la carica o in rappresentanza           
dell'Amministrazione                                                            
Si considerano rese in connessione con la carica quelle prestazioni             
alle quali il dipendente e' tenuto in quanto ricopre quel posto o               
quell'incarico.                                                                 
Si considerano rese in rappresentanza dell'Amministrazione quelle               
prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto della Regione,           
rappresentando la sua volonta' e i suoi interessi, anche per delega o           
mandato ricevuto da organi della stessa.                                        
3) Attivita' che possono essere svolte previa autorizzazione                    
Fatto salvo quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono, in generale           
il dipendente regionale puo', previa autorizzazione:                            
a) svolgere qualunque tipo di incarico temporaneo a favore di                   
soggetti sia pubblici che privati (fanno eccezione gli incarichi di             
collaudo e simili, indicati al punto 4.2.3, che possono essere svolti           
solo a favore di soggetti pubblici);                                            
b) assumere cariche in enti, associazioni, societa' senza fini di               
lucro, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano                      
interamente reinvestiti nell'ente, associazione, societa' per il                
perseguimento esclusivo dell'attivita' sociale. Tra le suddette                 
societa' rientrano, a titolo esemplificativo, le societa'                       
cooperative, nonche' le societa' sportive, ricreative e culturali. In           
ogni caso la societa' non deve essere di rilevante dimensione                   
economica.                                                                      
Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione           
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno                
puo', inoltre, previa autorizzazione, svolgere attivita' di lavoro              
subordinato oppure attivita' di lavoro autonomo continuativa a favore           
di un ente dello stesso comparto contrattuale della Regione                     
Emilia-Romagna (altre Regioni o Enti locali). Questo e' l'unico caso            
in cui il personale sopra specificato deve richiedere                           
l'autorizzazione, in tutti gli altri casi si applica il seguente                
punto 7.3).                                                                     
Il dipendente deve aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione prima di            
iniziare l'incarico o l'attivita' oppure di assumere la carica. Al              
dipendente e' quindi vietato lo svolgimento di incarichi retribuiti             
che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dalla                   
Regione.                                                                        
Non e' possibile chiedere l'autorizzazione a sanatoria, vale a dire a           
conclusione dell'attivita'. Le autorizzazioni a parziale sanatoria,             
vale a dire richieste durante lo svolgimento dell'attivita', possono            
essere concesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati.Tra                
questi rientra, a titolo esemplificativo, il caso di attivita'                  
iniziata precedentemente all'assunzione presso la Regione.                      
La valutazione relativa alle suddette motivazioni sara' effettuata              
con maggiore flessibilita' con riferimento alle tipologie di cui al             
successivo punto 8).                                                            
Nel caso in cui il dipendente abbia svolto un incarico che non sia              
stato conferito o previamente autorizzato dalla Regione e non rientri           
nei casi eccezionali per i quali puo' essere concessa                           
l'autorizzazione a parziale sanatoria, il compenso dovuto per le                
prestazioni eventualmente svolte deve essere erogato, a cura                    
dell'erogante, o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata            
del bilancio della Regione per essere destinato ad incremento del               
fondo di produttivita' oppure, qualora il divieto sia stato                     
inosservato da un dirigente regionale, del fondo destinato al                   
trattamento economico accessorio della dirigenza.                               
Possono essere autorizzati anche incarichi che rientrano nell'ambito            
di una materia delegata dalla Regione ad un altro ente, da rendersi a           
favore dell'ente delegato. In questo caso occorre prestare una                  
maggiore attenzione, nel rilasciare l'autorizzazione, anche alla                
mancanza di eventuali ragioni di inopportunita', con particolare                
riferimento all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato              
dell'Amministrazione.                                                           
4) Incompatibilita'                                                             
4.1 Incompatibilita' generali                                                   
Puo' essere autorizzato lo svolgimento di incarichi e l'assunzione di           
cariche (e, nel caso di personale con contratto di lavoro a tempo               
parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento,              
attivita' di lavoro subordinato oppure attivita' continuativa di                
lavoro autonomo a favore di altri enti dello stesso comparto                    
contrattuale della Regione Emilia-Romagna) che non siano                        
incompatibili con i compiti d'ufficio. In generale, e fatte salve le            
incompatibilita' specifiche di cui si parlera' in seguito, sono                 
incompatibili gli incarichi o le cariche:                                       
a) che generano conflitto di interessi con le funzioni svolte dal               
dipendente o dal Servizio di assegnazione;                                      
b) che vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei                
quali il dipendente o il Servizio di assegnazione svolgono funzioni             
di controllo o di vigilanza;                                                    
c) che vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei                
quali il dipendente o il Servizio di assegnazione svolgono funzioni             
relative alla concessione di finanziamenti, con le precisazioni sotto           
indicate;                                                                       
d) che sono incompatibili da un punto di vista organizzativo, vale a            
dire gli incarichi che, per l'impegno richiesto o per le loro                   
modalita' di svolgimento, non consentirebbero un tempestivo e                   
puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio da parte del dipendente in           
relazione alle esigenze del Servizio.                                           
Sul punto c) che precede si precisa quanto segue:                               
c) incompatibilita' derivanti dallo svolgimento di funzioni relative            
alla concessione di finanziamenti                                               
Il collaboratore assegnato ad un Servizio che svolge l'istruttoria su           
un atto di finanziamento non puo' svolgere incarichi a favore del               
beneficiario del finanziamento, intendendosi con il termine                     
"beneficiario" il destinatario finale del finanziamento.                        
Non si intendono invece ricompresi in tale espressione i soggetti               
intermedi che ricevono il finanziamento solo per distribuirlo senza             
alcuna discrezionalita' ad altri soggetti, facendo quindi solo da               
tramite per il passaggio materiale del finanziamento stesso.                    
Non rientrano nel divieto neppure gli incarichi resi a favore di                
soggetti che beneficiano di finanziamenti o trasferimenti di fondi ad           
opera (o comunque con la partecipazione) del Servizio di assegnazione           
del dipendente, qualora in tale finanziamento non vi sia, e non sia             
possibile, alcuna forma di discrezionalita' da parte del Servizio di            
assegnazione, come accade per esempio qualora il finanziamento sia              
gia' predeterminato in forma fissa e generale.                                  
4.2 Incompatibilita' specifiche                                                 
4.2.1 Incompatibilita' dei dipendenti del Comitato regionale di                 
controllo                                                                       
I dipendenti regionali assegnati alle Sezioni del CORECO non possono            
essere autorizzati allo svolgimento di incarichi a favore degli enti            
che sono assoggettati a controllo dell'Organo regionale, ad eccezione           
degli incarichi non soggetti ad autorizzazione espressa di cui al               
punto 8.                                                                        
I dipendenti del CORECO possono inoltre svolgere, al pari degli altri           
dipendenti regionali, incarichi a favore di soggetti diversi da                 
quelli sopra indicati.                                                          
4.2.2 Incompatibilita' relative allo svolgimento di funzioni di                 
programmazione e controllo del personale della Formazione                       
professionale                                                                   
Il personale regionale che appartiene ai Servizi della Formazione               
professionale che programmano o controllano i piani formativi non               
possono essere autorizzati a svolgere prestazioni ne' di                        
progettazione ne' di coordinamento o di insegnamento riferite ad                
attivita' comprese negli stessi piani.                                          
Qualora si renda opportuno un intervento di docenza da parte di un              
dipendente regionale che si trovi nella situazione sopra delineata,             
questi potra' svolgere la docenza quale compito di ufficio.                     
4.2.3 Incompatibilita' relative allo svolgimento di incarichi di                
collaudo, di progettazione, di direzione lavori o di componente di              
Commissioni preposte alla aggiudicazione di appalti-concorso                    
Per gli incarichi di collaudo, di progettazione, di direzione lavori            
o di componente di commissioni preposte alla aggiudicazione di                  
appalti-concorso, che il dipendente regionale chieda di svolgere a              
favore di altri enti, si fa riferimento ai criteri gia' individuati             
per gli incarichi del medesimo tipo relativi a lavori, opere,                   
forniture regionali, che l'Amministrazione regionale affida a propri            
dipendenti o a dipendenti di altre pubbliche Amministrazioni.                   
Tali criteri sono individuati nella deliberazione consiliare  n.2480            
del 5/4/1989 e successive modifiche e integrazioni.                             
Gli incarichi di questo tipo possono essere svolti solo a favore di             
Enti pubblici.                                                                  
Il dipendente regionale non puo' svolgere collaudi ed altri incarichi           
del tipo sopra indicato se:                                                     
a) appartiene ad un Servizio che e' in qualche modo intervenuto nelle           
fasi precedenti al collaudo, e in particolare se il Servizio,                   
attraverso il dipendente interessato o altri collaboratori: - ha                
curato la progettazione; - ha curato la fase di affidamento dei                 
lavori; - ha svolto la direzione lavori; - ha curato aspetti relativi           
al finanziamento dei lavori; - ha svolto funzioni di vigilanza o                
controllo, sotto qualsiasi aspetto, tecnico o amministrativo, sui               
lavori o sui soggetti a cui e' affidata la realizzazione dei lavori             
stessi;                                                                         
b) e' assegnato ad un Servizio provinciale e si tratta di incarichi             
da effettuarsi nell'ambito di competenza del Servizio stesso,                   
qualunque sia l'ente a favore del quale gli incarichi vengono svolti            
e quindi anche quando si tratti di un ente con il quale il Servizio             
non ha rapporti istituzionali. Tale divieto vale anche per i                    
dipendenti che hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale di                  
qualunque tipologia oraria. Per i collaboratori assegnati ai Servizi            
centrali, invece, e' necessario effettuare una valutazione caso per             
caso, sulla base delle competenze del Servizio di assegnazione.                 
Nelle valutazioni al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di             
collaudi e altri incarichi di cui al presente punto si terra' conto             
della eventuale necessita' dell'ente richiedente di conferire a                 
dipendenti regionali incarichi che richiedono professionalita'                  
specifiche e particolari specializzazioni, difficilmente rinvenibili            
sul mercato.                                                                    
5) Criteri per le autorizzazioni                                                
I criteri che vengono indicati nel prosieguo riguardano sia lo                  
svolgimento di incarichi, che - se ed in quanto applicabili alla                
fattispecie - l'assunzione di cariche in enti e societa' non aventi             
fini di lucro. Si applicano inoltre all'assunzione di cariche negli             
Enti pubblici, anche economici.                                                 
I criteri di cui ai seguenti punti 5.1) e 5.3), al contrario, non si            
applicano ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale con            
prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a                
tempo pieno, nei casi in cui richiedano, come specificato al punto              
3), l'autorizzazione per lo svolgimento di una attivita' di lavoro              
subordinato oppure un'attivita' continuativa di lavoro autonomo a               
favore di altri enti dello stesso comparto contrattuale della Regione           
Emilia-Romagna (altre Regioni o Enti locali). In tale caso                      
l'autorizzazione sara' rilasciata tenendo conto degli altri criteri,            
relativi alla mancanza di incompatibilita' ed inopportunita'                    
dell'attivita' lavorativa che si intende svolgere, senza alcuna                 
valutazione relativamente alla compatibilita' da un punto di vista              
organizzativo.                                                                  
5.1 Valutazione del tempo e dell'impegno necessari per lo svolgimento           
dell'incarico richiesto. Valutazione anche degli incarichi gia'                 
autorizzati                                                                     
L'Amministrazione, nel concedere l'autorizzazione, valuta se il tempo           
e l'impegno necessari per lo svolgimento dell'incarico o della carica           
richiesti possano consentire al dipendente un completo, tempestivo e            
puntuale assolvimento dei compiti e doveri di ufficio, o comunque non           
influenzare negativamente il loro svolgimento.                                  
A questo fine l'Amministrazione tiene conto anche delle attivita'               
gia' autorizzate, degli incarichi dati direttamente dalla stessa                
Amministrazione e degli incarichi comunicati dall'interessato e non             
soggetti ad autorizzazione espressa, in modo tale da evitare lo                 
svolgimento di un numero eccessivo di incarichi da parte dello stesso           
dipendente.                                                                     
Si considerano a questo fine sia gli incarichi relativi all'anno in             
corso che quelli relativi all'anno precedente.                                  
consentito, previa autorizzazione, l'esercizio di un'impresa agricola           
non a titolo principale e non come coltivatore diretto, purche'                 
l'impegno di tempo conseguente non superi il limite di 50 giornate              
lavorative all'anno considerate di 8 ore ciascuna. Tale verifica                
sara' effettuata secondo le disposizioni che saranno assunte dal                
dirigente generale competente in materia di agricoltura.                        
Considerato quanto disposto al successivo punto 5.2, il dirigente               
regionale puo' essere autorizzato all'esercizio di un'impresa                   
agricola purche' l'impegno di tempo conseguente non superi il limite            
di 30 giornate lavorative all'anno considerate di 8 ore ciascuna. Il            
dirigente assegnato ad un Servizio provinciale Agricoltura che                  
intende esercitare un'impresa agricola situata nell'ambito di                   
competenza del Servizio di assegnazione, deve essere assegnato ad               
altro Servizio, ovvero, nel caso in cui non fosse possibile procedere           
ad una diversa assegnazione per motivate esigenze organizzative, le             
istruttorie relative alla suddetta impresa agricola, devono essere              
affidate ad un dirigente di altra struttura.                                    
5.2 Incarichi dei dirigenti                                                     
I dirigenti, e in particolare i direttori generali e i dirigenti dei            
Servizi, possono essere autorizzati soltanto allo svolgimento di                
incarichi del tutto occasionali e temporanei, che comportino un                 
impegno assolutamente ininfluente ai fini dell'assolvimento delle               
funzioni loro assegnate, considerato che e' loro richiesto di                   
destinare ogni risorsa lavorativa a tempo pieno e in modo esclusivo             
all'espletamento dell'incarico affidato. In base a tale criterio                
potranno in particolare essere svolte attivita' che determinino un              
arricchimento professionale, quali attivita' didattico-scientifiche,            
di ricerca e di partecipazione a comitati e organismi                           
tecnico-scientifici di particolare rilevanza in relazione alla                  
posizione del dirigente.                                                        
5.3 Il compenso. Fissazione di un limite annuo indicativo                       
Costituisce un criterio indicativo dell'entita' dell'incarico la                
valutazione del compenso e delle indennita' corrisposte.A tal fine si           
indica un parametro, da assumere orientativamente come limite annuo,            
corrispondente al 50 per cento dello stipendio base annuo netto di un           
dirigente.                                                                      
Si verificano ai fini dell'autorizzazione sia i compensi complessivi            
relativi agli incarichi autorizzati, comunicati o conferiti nell'anno           
in corso, sia i compensi relativi agli incarichi dell'anno                      
precedente.                                                                     
Questo limite non ha carattere assoluto, bensi' orientativo e                   
indicativo dell'entita' complessiva degli incarichi svolti, data                
l'estrema differenza fra le diverse tipologie di incarichi e dei                
relativi compensi.                                                              
L'incarico puo' essere autorizzato anche se supera il limite indicato           
se non comporta un impegno eccessivo secondo quanto indicato al punto           
precedente.                                                                     
6) Indicazioni specifiche relative ad alcuni tipi di incarichi                  
6.1 Partecipazione di dipendenti regionali, in qualita' di docenti, a           
corsi di formazione organizzati da societa' esterne e rivolti a                 
dipendenti regionali                                                            
Se la Regione incarica una societa' di formazione per l'effettuazione           
di corsi rivolti a dipendenti regionali, puo' avvalersi anche di                
propri dipendenti in qualita' di docenti, qualora lo ritenga                    
opportuno rispetto al programma e agli obiettivi del corso, in                  
accordo con la societa' incaricata della gestione del corso stesso.             
In tal caso la Regione corrisponde il compenso direttamente ai propri           
dipendenti secondo tariffe prefissate che prevedano un costo                    
abbattuto rispetto ai prezzi di mercato. Le tariffe verranno definite           
con separato provvedimento di Giunta, che potra' regolare anche, in             
un unico quadro di coerenza, i compensi da erogare direttamente                 
quando i corsi sono organizzati dalla Regione.                                  
In questi casi le docenze generalmente vengono svolte fuori                     
dall'orario d'ufficio. Tuttavia il dipendente puo' scegliere di                 
effettuarle in orario d'ufficio senza percepire alcun compenso                  
ulteriore.                                                                      
Gli incarichi di questo genere non sono soggetti al meccanismo                  
autorizzativo previsto dall'art. 6 della L.R. 31/94, in quanto il               
dipendente viene incaricato con la stessa delibera con la quale viene           
approvato il programma del corso.                                               
6.2 Docenti della formazione professionale. Possibilita' di                     
svolgimento di ulteriori incarichi di docenza                                   
Il personale della Formazione professionale con qualifica di docente            
puo' essere autorizzato allo svolgimento di una ulteriore attivita'             
di formazione, oltre a quella a lui attribuita nell'ambito dei suoi             
compiti d'ufficio presso un Centro di formazione professionale                  
diverso da quello di appartenenza, con incarico da autorizzarsi ai              
sensi della presente normativa, subordinatamente alla verifica che il           
suo orario presso la struttura di appartenenza sia completo. A questo           
scopo il docente dovra' allegare alla richiesta apposita                        
dichiarazione del direttore del Centro di formazione professionale di           
appartenenza.                                                                   
6.3 Precisazioni sugli incarichi relativi alla partecipazione a                 
commissioni di concorso, di esami e simili, ovvero a commissioni di             
altro tipo                                                                      
In linea generale il dipendente regionale puo' partecipare a                    
commissioni di concorso, d'esami o simili a favore di altre                     
Amministrazioni, con le stesse modalita' previste per lo svolgimento            
degli altri incarichi. Al riguardo risultano opportune le distinzioni           
di seguito indicate. Tali distinzioni non riguardano ne' la                     
partecipazione a commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso            
agli impieghi regionali - disciplinata dalla L.R. 11 dicembre 1986,             
n. 44 - ne' la partecipazione a commissioni, comitati o ad organi               
collegiali operanti in ambito regionale, disciplinata dalla L.R. 15             
dicembre 1977, n. 49, modificata con L.R. 18 marzo 1985, n. 8.                  
a) Partecipazione a commissioni in virtu' dell'ufficio ricoperto. Se            
la partecipazione a commissioni avviene "in virtu' dell'ufficio                 
ricoperto", rientra fra i compiti d'ufficio del dipendente.                     
Quest'ultimo vi partecipa quindi in orario d'ufficio e gli eventuali            
compensi vengono versati alla Regione. Non deve chiedere                        
autorizzazione.                                                                 
b) Partecipazione su designazione della Regione. Se la partecipazione           
ad una commissione su designazione della Regione si configura come              
attivita' rientrante fra i compiti di ufficio, si rientra nel caso              
indicato al punto precedente. Se invece la Regione si limita ad                 
indicare il nominativo di una persona in virtu' della                           
professionalita' specifica da lei posseduta in relazione all'incarico           
da svolgere, senza che il dipendente vi partecipi perche' ricopre un            
determinato posto, ne' in rappresentanza dell'Amministrazione, la sua           
partecipazione - anche se la designazione o comunque l'indicazione e'           
stata data dalla Regione - e' in tutto e per tutto simile a quella di           
una qualsiasi altra commissione e va trattata alla stessa stregua               
(deve essere chiesta l'autorizzazione e il dipendente partecipa fuori           
dall'orario d'ufficio, percependo il compenso).                                 
c) Partecipazione di dipendenti della Formazione professionale a                
commissioni di esami che danno una qualifica pubblica. In questo caso           
se la partecipazione avviene in qualita' di membro interno, rientra             
fra i compiti e doveri d'ufficio o comunque fra quelle prestazioni              
rese in rappresentanza dell'Amministrazione regionale. Se invece la             
partecipazione avviene in qualita' di membro esterno, la prestazione            
non rientra fra i compiti e doveri d'ufficio e quindi il dipendente             
puo' percepire il compenso ed e' tenuto a svolgere l'incarico fuori             
dall'orario di lavoro, previa autorizzazione.                                   
7) Modalita' di svolgimento e procedimento                                      
7.1 Modalita' di svolgimento                                                    
Gli incarichi, le cariche e le attivita' del personale con contratto            
a part-time di cui al presente provvedimento devono essere svolti               
fuori dall'orario di ufficio.                                                   
Il dipendente puo' percepire per il loro svolgimento apposito                   
compenso.                                                                       
Il dipendente non puo' utilizzare mezzi, beni e attrezzature                    
regionali.                                                                      
Egli, inoltre, deve comunque assicurare un completo, tempestivo e               
puntuale svolgimento dei compiti e doveri d'ufficio, che non devono             
essere in alcun modo influenzati dallo svolgimento dell'attivita' di            
cui trattasi.                                                                   
7.2 Procedimento                                                                
Il procedimento si intende avviato quando il dipendente regionale               
interessato allo svolgimento dell'incarico, dell'attivita' ovvero               
all'assunzione della carica presenta una richiesta, completa del                
parere e del visto di seguito precisati, al direttore generale                  
competente in materia di personale sui moduli che verranno                      
predisposti dal Servizio competente, allegando la richiesta del                 
soggetto a favore del quale svolge l'incarico, l'attivita', od assume           
la carica.                                                                      
La richiesta deve essere previamente esaminata dal Responsabile del             
Servizio di assegnazione. Quest'ultimo deve in primo luogo verificare           
che l'incarico, l'attivita' o la carica non siano ricomprese nei                
compiti d'ufficio del dipendente, nel qual caso si deve applicare il            
punto 2) del presente provvedimento. Deve poi verificare che                    
l'incarico non sia incompatibile con i compiti del Servizio, secondo            
quanto illustrato in precedenza. Deve verificare inoltre che non vi             
sia incompatibilita' sotto il profilo organizzativo, vale a dire che            
non vi siano esigenze organizzative che rendano inopportuna la                  
concessione dell'autorizzazione richiesta, avuto riferimento alle               
esigenze di servizio, da un lato, e all'impegno richiesto                       
dall'incarico, dall'altro. A seguito delle verifiche sopra                      
specificate il responsabile rilascia un parere sull'autorizzabilita'            
di quanto richiesto.                                                            
Il suddetto parere e' rilasciato dai direttori generali per i                   
responsabili di Servizio e per i dipendenti in posizione di staff o             
di dipendenza diretta, dall'Assessore per i direttori generali ed               
infine dai responsabili di Servizio per i dirigenti sottordinati e              
per gli altri collaboratori.                                                    
Sulle richieste con parere favorevole del responsabile di Servizio,             
inoltre, deve essere comunque apposto anche il visto del direttore              
generale di riferimento. Tale visto e' richiesto sia al fine di                 
garantire una maggiore omogeneita' di applicazione della presente               
normativa sia per consentire una verifica piu' puntuale sulle                   
attivita' svolte dal personale, che tenga conto delle competenze                
analitiche di tutti i Servizi ricompresi nell'area e delle specifiche           
normative di settore.                                                           
Nel modulo deve essere in ogni caso previsto che il dipendente                  
indichi:                                                                        
- l'oggetto dell'incarico;                                                      
- il soggetto a favore del quale svolge l'incarico;                             
- le modalita' di svolgimento;                                                  
- la quantificazione, in modo sia pure approssimativo, del tempo e              
dell'impegno richiesto;                                                         
- il compenso.                                                                  
Nel modulo stesso il dipendente deve inoltre dichiarare:                        
- che l'incarico non rientra fra i compiti del Servizio di                      
assegnazione, ovvero dell'Assessorato di assegnazione se il                     
richiedente e' un dirigente;                                                    
- che non sussistono motivi di incompatibilita' secondo le                      
indicazioni della presente deliberazione;                                       
- che l'incarico verra' svolto fuori dall'orario di lavoro, senza               
utilizzare beni, mezzi e attrezzature dell'Amministrazione;                     
- che egli assicurera' in ogni caso il tempestivo, puntuale e                   
corretto svolgimento dei compiti d'ufficio.                                     
Al fine di verificare le caratteristiche dell'incarico,                         
dell'attivita' o della carica da autorizzarsi, il direttore generale            
competente al rilascio dell'autorizzazione puo' chiedere ulteriori              
elementi di valutazione all'interessato, ovvero al soggetto a favore            
del quale la prestazione viene resa, o al responsabile del Servizio             
al quale e' assegnato il dipendente, o ai competenti ordini e collegi           
professionali, o comunque ai soggetti che ritenga utile interpellare            
a tal fine.                                                                     
Il procedimento di autorizzazione deve essere concluso entro il                 
termine massimo di 30 giorni, salvo il diverso termine previsto dal             
seguente punto 7.4).                                                            
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per           
incarichi da conferirsi da pubbliche Amministrazioni, si intende                
accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata, con           
l'eccezione delle tipologie previste al successivo punto 8).                    
7.3 Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale                           
Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione           
lavorativa superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno si                 
applicano i criteri e le disposizioni previste nel presente                     
provvedimento, salvo una valutazione dei singoli incarichi richiesti            
effettuata con maggior flessibilita' e con piu' ampie aperture alla             
possibilita' di svolgere attivita' lavorative non palesemente in                
contrasto con la posizione ricoperta.                                           
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione            
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno                
possono svolgere anche le attivita' di cui al punto 1) del presente             
provvedimento, con i limiti e le modalita' previste allo stesso punto           
1) nonche' al punto 3). Salvo il caso previsto al punto 3) devono               
precisare l'attivita' lavorativa che intendono svolgere al momento              
della richiesta di trasformazione del rapporto da tempo pieno a                 
part-time nonche' devono, quando sono gia' in part-time, comunicare             
all'Amministrazione entro 15 giorni l'inizio o la variazione della              
stessa attivita' lavorativa.                                                    
7.4 Dipendenti in posizione di comando                                          
I dipendenti in posizione di comando devono richiedere                          
l'autorizzazione all'ente di appartenenza, il quale deve attivarsi              
per addivenire ad un'intesa con l'Amministrazione presso cui il                 
dipendente presta servizio.In particolare, conseguentemente:                    
- per i dipendenti della Regione in comando presso altre                        
Amministrazioni: la Regione deve richiedere l'intesa                            
all'Amministrazione presso cui il dipendente presta servizio e puo'             
prescinderne se tale Amministrazione non si pronuncia entro 10 giorni           
dalla ricezione della suddetta richiesta di intesa.                             
In questo caso il termine per provvedere, da parte della Regione, e'            
di 45 giorni dall'avvio del procedimento;                                       
- per i dipendenti di altre Amministrazioni in comando presso la                
Regione: in caso di richiesta di intesa da parte dell'ente di                   
appartenenza del dipendente, la Regione si pronuncia sull'intesa                
stessa trasmettendo un parere espresso dal dirigente competente in              
materia di personale sull'autorizzabilita' di quanto richiesto in               
base alla presente direttiva, sentito il parere del dirigente del               
Servizio (o della Direzione) di assegnazione.                                   
8) Incarichi che non sono soggetti ad autorizzazione espressa                   
8.1 Individuazione tipologie e limiti                                           
Si individuano di seguito i tipi di incarichi per i quali non e'                
necessaria un'autorizzazione espressa:                                          
a) partecipazione a commissioni di concorso, di esame e simili in               
numero non superiore a 10 all'anno;                                             
b) svolgimento di lezioni fino ad un massimo di 100 ore all'anno;               
c) incarichi di altro genere, ad esclusione di quelli previsti al               
punto 4.2.3 (collaudi, progettazioni, direzione lavori, ecc.), che              
non superino l'importo di Lire 2.500.000 ciascuno per un massimo di 5           
all'anno e che non siano incompatibili con i compiti d'ufficio.                 
In caso di svolgimento di incarichi di vario genere, di cui ai punti            
a), b) e c) che precedono, l'importo complessivo non deve comunque              
superare l'importo di Lire 12.500.000.                                          
I suddetti tetti quantificati in lire saranno adeguati a cadenza                
biennale con riferimento all'aumento del costo della vita determinato           
sulla base degli indici ISTAT con atto del direttore generale                   
competente in materia di personale.                                             
Detti incarichi possono essere svolti anche da chi svolge funzioni di           
vigilanza o di controllo, dai dipendenti del CORECO, da chi cura la             
concessione di finanziamenti.                                                   
8.2 Procedimento da seguire                                                     
Per tali incarichi il procedimento e' il seguente:                              
- il dipendente, prima di iniziare lo svolgimento di uno degli                  
incarichi sopraindicati, presenta una richiesta al direttore generale           
competente in materia di personale indicando gli stessi elementi e              
completando la richiesta con gli stessi visti apposti nel caso in cui           
si debba dare un'autorizzazione espressa (vedi punto 7.2: soggetto,             
oggetto, compenso ecc.). A questo scopo sara' predisposto apposito              
modulo dal Servizio personale;                                                  
- il direttore generale competente in materia di personale, anche su            
richiesta del responsabile del Servizio di appartenenza del                     
dipendente puo' chiedere, nel termine di 20 giorni dal ricevimento              
della comunicazione, ulteriori chiarimenti all'interessato, o al                
Servizio, o comunque ai soggetti che ritiene di interpellare, oppure            
adottare un provvedimento di diniego;                                           
- decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione senza che sia           
stato adottato alcun provvedimento o inoltrata una richiesta di                 
ulteriori informazioni, l'attivita' si intende autorizzata.                     
I venti giorni decorrono dal ricevimento al protocollo del Servizio             
Personale della richiesta dell'interessato.                                     
Di questi incarichi si tiene comunque conto nella valutazione                   
complessiva degli incarichi svolti dal dipendente, al fine della                
concessione di altre autorizzazioni.                                            
Essi vengono inoltre indicati nell'elenco degli incarichi dei                   
pubblici dipendenti di cui al punto 10).                                        
Se invece il dipendente intende svolgere incarichi che rientrano                
nelle tipologie sopra indicate, ma che superano i limiti stabiliti,             
deve essere previamente autorizzato secondo le modalita' ordinarie.             
8.3 Svolgimento della pratica necessaria per sostenere l'esame di               
abilitazione all'esercizio di una professione                                   
Quando la normativa vigente prevede che l'esame di abilitazione                 
all'esercizio di determinate professioni sia preceduto dal compimento           
di un periodo di pratica, il dipendente regionale puo' svolgere detta           
pratica alle seguenti condizioni:                                               
- che l'impegno richiesto non influenzi negativamente lo svolgimento            
dei compiti d'ufficio. Il dipendente e' tenuto ad assicurare la                 
presenza in servizio ogni qualvolta ve ne sia la necessita' secondo             
le esigenze d'ufficio;                                                          
- che il dipendente si astenga dal curare qualunque questione nella             
quale possa ravvisarsi un conflitto di interessi con la Regione;                
- che la pratica non dissimuli l'esercizio di una libera professione            
e che sia finalizzata al sostenimento dell'esame di abilitazione.               
Il dipendente e' tenuto a comunicare lo svolgimento della pratica               
prima del suo inizio. Nella comunicazione il dipendente dichiara di             
obbligarsi a rispettare le condizioni sopra indicate.                           
9) Attivita' che possono essere svolte senza autorizzazione                     
9.1 Attivita' di manifestazione del pensiero                                    
Sono consentite senza necessita' di autorizzazione le attivita'                 
saltuarie che, a norma dell'art. 21 della Costituzione, concretizzano           
la libera manifestazione del proprio pensiero con le parole, lo                 
scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, ancorche' comportino un              
compenso.                                                                       
9.2 Attivita' sportive e artistiche                                             
Non sono soggette ad autorizzazione - sempre che non si concretizzino           
in attivita' di tipo professionale - le attivita' sportive,                     
artistiche e quelle che comunque costituiscono manifestazione dei               
diritti di liberta' del singolo.                                                
9.3 Partecipazione a societa' di capitali e societa' in accomandita             
semplice (socio accomandante)                                                   
Oltre all'ovvia possibilita' di partecipare senza necessita' di                 
autorizzazione a societa' di capitali, nell'ambito delle societa' di            
persone il dipendente regionale puo' partecipare ad una societa' in             
accomandita semplice in qualita' di socio accomandante che, come                
tale, non puo' compiere atti di amministrazione.                                
9.4 Iscrizione ad un Albo professionale                                         
Il dipendente regionale puo' iscriversi ad un Albo professionale                
senza richiedere l'autorizzazione alla Regione, fermo restando il               
divieto di svolgimento della libera professione. Tale divieto non               
opera, come gia' evidenziato al punto 1), per i dipendenti con                  
rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non              
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.                              
9.5 Incarichi conferiti dalla Regione                                           
Il dipendente non deve richiedere autorizzazione ai sensi delle norme           
in esame per attivita' o incarichi conferiti direttamente dalla                 
Regione.                                                                        
La Regione inoltre, nel conferire direttamente incarichi o cariche,             
puo' agire anche in deroga ai criteri indicati nel presente                     
provvedimento, qualora vi sia un interesse pubblico specifico che la            
Regione intenda perseguire (art. 6, comma 6, L.R. 31/94).                       
9.6 Tipologie di incarichi per le quali non e' necessario richiedere            
l'autorizzazione                                                                
Il dipendente non deve richiedere l'autorizzazione per le seguenti              
tipologie di incarichi o attivita':                                             
A) qualunque incarico non retribuito ovvero qualunque incarico per il           
quale e' corriposto soltanto il rimborso delle spese documentate;               
B) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;                   
C) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere            
dell'ingegno o di invenzioni industriali;                                       
D) partecipazione a convegni o seminari;                                        
E) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in             
posizione di aspettativa, comando o di fuori ruolo;                             
F) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti              
presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.                    
10) Elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche             
assunte dai dipendenti regionali                                                
istituito presso le competenti strutture dell'Assessorato che ha                
competenza in materia di personale un elenco contenente:                        
- gli incarichi e le cariche direttamente attribuite                            
dall'Amministrazione;                                                           
- gli incarichi e le cariche autorizzate dall'Amministrazione stessa.           
Esso contiene in ordine alfabetico l'elenco dei dipendenti che hanno            
ricevuto incarichi nell'anno in corso. A fianco di ciascuno sono                
indicati tutti gli incarichi allo stesso attribuiti o autorizzati               
nell'anno, gli enti a favore dei quali sono stati resi, il compenso             
ricevuto, gli estremi del provvedimento autorizzativo o di                      
conferimento.                                                                   
Ogni nuovo incarico viene automaticamente inserito in apposita banca            
dati.                                                                           
Di essi viene fatta una stampa mensilmente. L'elenco che risulta da             
questa stampa mensile dei dati informatizzati puo' essere consultato            
da chiunque.                                                                    
I diretti destinatari, coloro che intervengono nel procedimento ai              
sensi dell'art. 13 della L.R. n. 32 del 6 settembre 1993 e coloro che           
vi abbiano comunque interesse per la tutela di situazioni                       
giuridicamente rilevanti hanno diritto inoltre di consultare non solo           
l'elenco, ma anche i provvedimenti in esso citati, gli atti                     
preparatori dei provvedimenti medesimi, e inoltre di ottenerne copia            
previa richiesta motivata alla competente struttura dell'Assessorato            
competente in materia di personale, ai sensi della L.R. 32/93.                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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