DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 1999, n. 16
Modifiche e/o integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale n. 6320 del 13/12/1994
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l'art. 6 "Incompatibilita'" della L.R. n. 31 del 4 agosto 1994,
che, tra l'altro, demanda alla Giunta regionale il compito di
determinare criteri oggettivi cui attenersi nell'autorizzare i
dipendenti all'espletamento di incarichi temporanei ed occasionali a
favore di soggetti pubblici e privati, ovvero all'assunzione di
cariche in societa' non aventi fine di lucro;
vista la propria precedente deliberazione n. 6320 del 13/12/1994,
avente ad oggetto "Incompatibilita' e criteri per le autorizzazioni
ai dipendenti regionali allo svolgimento di incarichi a favore di
altri soggetti. Attuazione art. 6, L.R. 31/94";
vista inoltre la propria precedente deliberazione n. 2193 del
10/9/1996, avente ad oggetto "Integrazione del punto 5.1 della
deliberazione di Giunta regionale 6320/94, in materia di criteri per
le autorizzazioni ai dipendenti regionali allo svolgimento di
incarichi a favore di altri soggetti";
considerato che, successivamente all'adozione della direttiva sopra
richiamata - come integrata dalla deliberazione 2193/96 - sono state
emanate alcune disposizioni legislative che hanno regolato e
specificato, anche in maniera difforme a quanto stabilito da questa
Amministrazione regionale, la materia relativa all'incompatibilita'
ed ai criteri per le autorizzazioni ai dipendenti pubblici allo
svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti;
richiamate, in particolare, le seguenti disposizioni normative:
- Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 1, commi 56, 58 e 60;
- Legge n. 127 del 15 maggio 1997, art. 17, comma 18;
- Legge n. 140 del 28 maggio 1997, art. 6, che ha aggiunto i commi 56
bis e 58 bis all'art. 1 della suddetta Legge 662/96;
- DLgs n. 80 del 31 marzo 1998, art. 26, che ha modificato ed
integrato l'art. 58 del DLgs n. 29 del 3 febbraio 1993;
- Legge n. 415 del 18 novembre 1998, art. 9, comma 30;
- DLgs n. 387 del 29 ottobre 1998, art. 9;
viste altresi' le seguenti circolari esplicative del Dipartimento
della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
- n. 3 del 19 febbraio 1997, avente ad oggetto "Legge 23/12/1996, n.
662, articolo 1, commi 56/65, tempo parziale e disciplina delle
incompatibilita'";
- n. 6 del 18 luglio 1997, avente ad oggetto "Lavoro a tempo parziale
e disciplina delle incompatibilita'. Art. 1, commi 56-65, Legge
662/96";
ritenuto di dover tener conto delle disposizioni e dei principi della
normativa sopra richiamata e quindi di dover recepire tale normativa
con i necessari adattamenti all'ordinamento regionale;
ritenuto di dover conseguentemente modificare e/o integrare i
seguenti punti del dispositivo della propria deliberazione 6320/94:
punti 1), 2), 3), 4), 4.2.3), 5), 7.2), 7.3), 7.4), 9.4), 9.6);
considerato che le modifiche e/o integrazioni apportate alla suddetta
deliberazione 6320/94 consistono in meri recepimenti di quanto
stabilito dalla normativa nazionale, salvo i punti di seguito
specificati:
- per quanto riguarda il punto 1) "Attivita' oggetto di divieto
assoluto", si ritiene di dover applicare in via analogica quanto
definito con riferimento ai dipendenti degli Enti locali dall'art.
17, comma 18 della Legge 127/97, tenendo conto delle ulteriori
precisazioni fornite dal punto 5 della circolare del Dipartimento
della Funzione pubblica 6/97. Il suddetto punto 5 specifica che i
dipendenti degli Enti locali a tempo parziale (con prestazione
lavorativa non superiore al 50%) possono prestare attivita'
lavorativa continuativa, anche subordinata, a favore di altro Ente
locale, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza; si intende
quindi applicare lo stesso principio ai dipendenti della Regione in
part-time (con prestazione lavorativa non superiore al 50%)
relativamente allo svolgimento di attivita' lavorativa continuativa
anche subordinata a favore di enti dello stesso comparto (altre
Regioni ovvero Enti locali);
- per quanto riguarda il punto 2) "Attivita' che non possono essere
oggetto di incarico" si ritiene di dover integrare le relative
disposizioni con i principi contenuti nell'art. 2, comma 3 e
nell'art. 24, comma 3 del DLgs 29/93 (con le modifiche apportate
dall'art. 9 del DLgs 387/98). In particolare si intende richiamare
espressamente il principio di onnicomprensivita' del trattamento
economico per le attivita', svolte dai dipendenti (compresi i
dirigenti), in rappresentanza della Regione o comunque rientranti nei
compiti d'ufficio;
- per quanto riguarda il punto 3) "Attivita' che possono essere
svolte previa autorizzazione" si ritiene di dover integrare le
relative disposizioni con il principio contenuto nell'art. 58, comma
7 del DLgs 29/93 (come modificato dall'art. 26 del DLgs 80/98), il
quale, sottolineando l'obbligo posto in capo al dipendente di
richiedere l'autorizzazione prima dello svolgimento dell'incarico
retribuito (o dell'assunzione della carica), stabilisce espressamente
la sanzione conseguente all'inosservanza di detto obbligo;
- per quanto riguarda il punto 4.2.3) "Incompatibilita' relative allo
svolgimento di incarichi di collaudo, di progettazione, di direzione
lavori o di componente di Commissioni preposte alla aggiudicazione di
appalti-concorso" si ritiene di dover applicare, con i necessari
adattamenti, quanto disposto dall'art. 9, comma 30 della Legge n. 415
del 18 novembre 1998. Tale articolo integra le disposizioni dell'art.
18 della Legge 109/94 con il sottoriportato comma 2-ter: "I pubblici
dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non
possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di
appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche
Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del DLgs 29/93 e
successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego";
si intende conseguentemente modificare la lettera b) del suddetto
punto 4.2.3), sancendo un divieto, per i dipendenti assegnati a
Servizi provinciali della Regione, allo svolgimento delle attivita'
previste dallo stesso punto 4.2.3), nell'ambito territoriale di
competenza del Servizio di assegnazione, eliminando l'eccezione
attualmente vigente e specificando che tale divieto vale anche per i
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di qualunque
tipologia oraria;
- per quanto riguarda il punto 7.2) "Procedimento" si e' precisato e
integrato con quanto previsto al comma 10 del DLgs 29/93 (aggiunto
dall'art. 26 del DLgs 80/98), tenendo conto della procedura gia'
stabilita dalla deliberazione 6320/94, secondo la quale, in
particolare, la richiesta di autorizzazione deve essere presentata
dal dipendente interessato allo svolgimento dell'incarico;
ritenuto inoltre di integrare la deliberazione 6320/94, oltre che
secondo quanto sopra precisato per adeguarsi alla normativa in
premessa richiamata, anche ai seguenti punti:
- al punto 3) "Attivita' che possono essere svolte previa
autorizzazione" e' aggiunto, per dare attuazione al criterio indicato
nell'art. 6, comma 2 della L.R. 31/94 che, nel caso di autorizzazione
relativa ad incarichi che rientrino nell'ambito di una materia
delegata dalla Regione ad altro Ente da rendersi a favore dell'ente
delegato, occorre prestare particolare attenzione anche alla mancanza
di eventuali ragioni di inopportunita', con particolare riferimento
all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato
dell'Amministrazione;
- allo stesso punto 3) "Attivita' che possono essere svolte previa
autorizzazione", inoltre, e' precisato, per non dar luogo a
disparita' di trattamento, che l'autorizzazione all'assunzione di
cariche puo' essere richiesta non soltanto per societa' cooperative,
sportive, ricreative e culturali, ma anche per enti, associazioni o
societa' che comunque non abbiano fini di lucro ed il cui atto
costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti per
il perseguimento esclusivo dell'attivita' dell'ente, associazione o
societa';
- al punto 7.2) "Procedimento" e' aggiunto, per dare maggiore
concretezza e per evidenziare il principio generale di
responsabilizzazione della dirigenza pubblica, che i dirigenti della
struttura di assegnazione dei richiedenti l'autorizzazione devono
verificare che l'incarico, l'attivita' o la carica non siano
ricomprese nei compiti d'ufficio del dipendente;
- al punto 7.2) "Procedimento" e' aggiunto, inoltre, che sulla
richiesta di autorizzazione deve essere in ogni caso apposto il visto
del direttore generale dell'area di assegnazione del dipendente e
cio' sia al fine di garantire una maggiore omogeneita' di
applicazione della normativa in questione sia al fine di consentire
una verifica piu' puntuale sulle attivita' svolte dal personale, che
tenga conto delle competenze analitiche di tutti i Servizi ricompresi
in ciascuna area e delle specifiche normative di settore;
ritenuto infine opportuno adeguare, tenuto conto dell'aumento del
costo della vita degli ultimi quattro anni calcolato sulla base degli
indici ISTAT, i tetti di importo fissati per gli incarichi di cui al
punto 8.1), vale a dire gli incarichi per i quali non e' necessaria
l'autorizzazione espressa, portandoli, rispettivamente, da Lire 2
milioni a Lire 2.500.000 milioni e da Lire 10 milioni a Lire
12.500.000 milioni;
ritenuto inoltre opportuno continuare ad adeguare i suddetti tetti di
importo sulla base degli indici ISTAT con cadenza biennale e con atto
del direttore generale competente in materia di personale;
rilevato che la presente disciplina e' stata esaminata anche dal
Comitato di direzione in data 1 dicembre 1998 e si e' tenuto conto
dei rilievi formulati;
rilevato che la presente disciplina e' stata esaminata dall'Ufficio
di Presidenza del Consiglio, il quale adottera' un proprio atto
deliberativo che conterra' i medesimi principi, da valere per i
dipendenti dell'organico consiliare, nell'ambito dell'uniformita' di
trattamento giuridico ed economico da riservare ai dipendenti di
entrambi gli organici regionali;acquisito il parere di regolarita'
tecnica del Responsabile del Servizio Amministrazione, Valutazione e
Sistemi incentivanti del personale, dott.ssa Patrizia Bertuzzi;
acquisito il parere di legittimita' del Direttore generale
all'Organizzazione, dott. Gaudenzio Garavini;
su proposta dell'Assessore agli "Affari istituzionali. Autonomie
locali. Organizzazione",
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di modificare ed integrare la propria precedente deliberazione n.
6320 del 13 dicembre 1994 ai punti 1), 2), 3), 4.1), 4.2.3), 5),
7.2), 7.3), 7.4), 8) e 9.4) e di aggiungere il punto 9.6), nel testo
di seguito riportato, per le motivazioni espresse in parte narrativa
che qui si intendono integralmente richiamate:
- punto 1) "Attivita' oggetto di divieto assoluto": "(omissis). Le
attivita' suddette non possono in nessun caso essere autorizzate
dall'Amministrazione ai dipendenti regionali con prestazione
lavorativa a tempo pieno o con contratti di lavoro a tempo parziale
con prestazione lavorativa superiore al 50 per cento di quella a
tempo pieno (omissis). Tali divieti non riguardano il personale con
contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Al personale sopra
specificato e' fatto divieto di svolgere attivita' in palese
contrasto con quella svolta presso l'Amministrazione di appartenenza
o in concorrenza con essa nonche' di svolgere attivita' di lavoro
subordinato a favore di altre pubbliche Amministrazioni, salvo il
caso in cui tale attivita' debba essere svolta a favore di un ente
dello stesso comparto contrattuale della Regione Emilia-Romagna
(altre Regioni ovvero Enti locali). In quest'ultimo caso e nel caso
in cui comunque si intenda svolgere un'attivita' continuativa di
lavoro autonomo a favore di un ente dello stesso comparto, il
personale deve richiedere all'Amministrazione l'autorizzazione di cui
al punto 3)";
- punto 2) "Attivita' che non possono essere oggetto di incarico":
"(omissis) Tali attivita' rientrano nei compiti e doveri d'ufficio.
Il dipendente e' tenuto a svolgerle durante l'orario di lavoro e non
puo' percepire ulteriori compensi.
Il compenso eventualmente dovuto per le suddette attivita' deve
pertanto essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del
percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'ente presso il
quale il dipendente presta servizio.
Nel caso in cui l'attivita' sia stata svolta da un dirigente
regionale, il compenso deve confluire nelle risorse destinate al
trattamento economico accessorio della dirigenza (omissis)";
- punto 3) "Attivita' che possono essere svolte previa
autorizzazione": "(omissis) b) assumere cariche in enti,
associazioni, societa' senza fini di lucro, il cui atto costitutivo
preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nell'ente,
associazione, societa' per il perseguimento esclusivo dell'attivita'
sociale. Tra le suddette societa' rientrano, a titolo
esemplificativo, le societa' cooperative, nonche' le societa'
sportive, ricreative e culturali (omissis).
Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno
puo', inoltre, previa autorizzazione, svolgere attivita' di lavoro
subordinato oppure attivita' di lavoro autonomo continuativa a favore
di un ente dello stesso comparto contrattuale della Regione
Emilia-Romagna (altre Regioni o Enti locali). Questo e' l'unico caso
in cui il personale sopra specificato deve richiedere
l'autorizzazione, in tutti gli altri casi si applica il seguente
punto 7.3) (omissis).
Al dipendente e' quindi vietato lo svolgimento di incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dalla Regione.
Non e' possibile chiedere l'autorizzazione a sanatoria, vale a dire a
conclusione dell'attivita'. Le autorizzazioni a parziale sanatoria,
vale a dire richieste durante lo svolgimento dell'attivita', possono
essere concesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati.
Tra questi rientra, a titolo esemplificativo, il caso di attivita'
iniziata precedentemente all'assunzione presso la Regione.
La valutazione relativa alle suddette motivazioni sara' effettuata
con maggiore flessibilita' con riferimento alle tipologie di cui al
successivo punto 8).
Nel caso in cui il dipendente abbia svolto un incarico che non sia
stato conferito o previamente autorizzato dalla Regione e non rientri
nei casi eccezionali per i quali puo' essere concessa
l'autorizzazione a parziale sanatoria, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere erogato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata
del bilancio della Regione per essere destinato ad incremento del
fondo di produttivita' oppure, qualora il divieto sia stato
inosservato da un dirigente regionale, del fondo destinato al
trattamento economico accessorio della dirigenza (omissis).
In questo caso occorre prestare una maggiore attenzione, nel
rilasciare l'autorizzazione, anche alla mancanza di eventuali ragioni
di inopportunita', con particolare riferimento all'esigenza di
assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione";
- punto 4.1) "Incompatibilita' generali": "Puo' essere autorizzato lo
svolgimento di incarichi e l'assunzione di cariche (e, nel caso di
personale con contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento, attivita' di lavoro
subordinato oppure attivita' continuativa di lavoro autonomo a favore
di altri enti dello stesso comparto contrattuale della Regione
Emilia-Romagna) che non siano incompatibili con i compiti d'ufficio
(omissis)";
- punto 4.2.3) "Incompatibilita' relative allo svolgimento di
incarichi di collaudo, di progettazione, di direzione lavori o di
componente di Commissioni preposte alla aggiudicazione di
appalti-concorso": "(omissis) Il dipendente regionale non puo'
svolgere collaudi ed altri incarichi del tipo sopra indicato se:
lettera a) (omissis); lettera b) e' assegnato ad un Servizio
provinciale e si tratta di incarichi da effettuarsi nell'ambito di
competenza del Servizio stesso, qualunque sia l'ente a favore del
quale gli incarichi vengono svolti e quindi anche quando si tratti di
un ente con il quale il Servizio non ha rapporti istituzionali.
Tale divieto vale anche per i dipendenti che hanno un rapporto di
lavoro a tempo parziale di qualunque tipologia oraria. Per i
collaboratori assegnati ai Servizi centrali, invece, e' necessario
effettuare una valutazione caso per caso, sulla base delle competenze
del Servizio di assegnazione.
Nelle valutazioni al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di
collaudi e altri incarichi di cui al presente punto si terra' conto
della eventuale necessita' dell'ente richiedente di conferire a
dipendenti regionali incarichi che richiedono professionalita'
specifiche e particolari specializzazioni, difficilmente rinvenibili
sul mercato";
- punto 5) "Criteri per le autorizzazioni": "(omissis) I criteri di
cui ai seguenti punti 5.1) e 5.3), al contrario, non si applicano ai
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, nei
casi in cui richiedano, come specificato al punto 3),
l'autorizzazione per lo svolgimento di una attivita' di lavoro
subordinato oppure un'attivita' continuativa di lavoro autonomo a
favore di altri enti dello stesso comparto contrattuale della Regione
Emilia-Romagna (altre Regioni o Enti locali). In tale caso
l'autorizzazione sara' rilasciata tenendo conto degli altri criteri,
relativi alla mancanza di incompatibilita' ed inopportunita'
dell'attivita' lavorativa che si intende svolgere, senza alcuna
valutazione relativamente alla compatibilita' da un punto di vista
organizzativo";
- punto 7.2) "Procedimento": "Il procedimento si intende avviato
quando il dipendente regionale interessato allo svolgimento
dell'incarico o dell'attivita' ovvero all'assunzione di una carica
presenti una richiesta, completa del parere e del visto di seguito
precisati, al direttore generale competente in materia di personale
(omissis). La richiesta deve essere previamente esaminata dal
responsabile del Servizio di assegnazione. Quest'ultimo deve in primo
luogo verificare che l'incarico, l'attivita' o la carica non siano
ricomprese nei compiti d'ufficio del dipendente, nel qual caso si
deve applicare il punto 2) del presente provvedimento (omissis). A
seguito delle verifiche sopra specificate il responsabile rilascia un
parere sull'autorizzabilita' di quanto richiesto. Il suddetto parere
e' rilasciato dai direttori generali per i responsabili di Servizio e
per i dipendenti in posizione di staff o di dipendenza diretta,
dall'Assessore per i direttori generali ed infine dai responsabili di
Servizio per i dirigenti sottordinati e per gli altri collaboratori.
Sulle richieste con parere favorevole del Responsabile di Servizio,
inoltre, deve essere comunque apposto anche il visto del direttore
generale di riferimento. Tale visto e' richiesto sia al fine di
garantire una maggiore omogeneita' di applicazione della presente
normativa sia per consentire una verifica piu' puntuale sulle
attivita' svolte dal personale, che tenga conto delle competenze
analitiche di tutti i Servizi ricompresi nell'area e delle specifiche
normative di settore (omissis). Il procedimento di autorizzazione
deve essere concluso entro il termine massimo di 30 giorni, salvo il
diverso termine previsto dal seguente punto 7.4). Decorso il termine
per provvedere l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da
conferirsi da pubbliche Amministrazioni, si intende accordata; in
ogni altro caso, si intende definitivamente negata, con l'eccezione
delle tipologie previste al successivo punto 8)";
- punto 7.3) "Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale": "Al
dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno si
applicano i criteri e le disposizioni previste nel presente
provvedimento, salvo una valutazione effettuata con maggiore
flessibilita' e con piu' ampie aperture alla possibilita' di svolgere
attivita' lavorative non palesemente in contrasto con la posizione
ricoperta.
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno
possono svolgere anche le attivita' di cui al punto 1) del presente
provvedimento, con i limiti e le modalita' previste allo stesso punto
1) nonche' al punto 3). Salvo il caso previsto al punto 3) devono
precisare l'attivita' lavorativa che intendono svolgere al momento
della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a part-time nonche' devono, quando sono gia' in part-time,
comunicare all'Amministrazione entro 15 giorni l'inizio o la
variazione della stessa attivita' lavorativa";
- punto 7.4) "Dipendenti in posizione di comando": "I dipendenti in
posizione di comando devono richiedere l'autorizzazione all'ente di
appartenenza, il quale deve attivarsi per addivenire ad un'intesa con
l'Amministrazione presso cui il dipendente presta servizio.
In particolare, conseguentemente:
- per i dipendenti della Regione in comando presso altre
Amministrazioni: la Regione deve richiedere l'intesa
all'Amministrazione presso cui il dipendente presta servizio e puo'
prescinderne se tale Amministrazione non si pronuncia entro 10 giorni
dalla ricezione della suddetta richiesta di intesa.
In questo caso il termine per provvedere, da parte
dell'Amministrazione regionale, e' di 45 giorni dall'avvio del
procedimento;
- per i dipendenti di altre Amministrazioni in comando presso la
Regione: in caso di richiesta di intesa da parte dell'ente di
appartenenza del dipendente, la Regione si pronuncia sull'intesa
stessa trasmettendo un parere espresso dal dirigente competente in
materia di personale sull'autorizzabilita' di quanto richiesto in
base alla presente direttiva, sentito il parere del dirigente del
Servizio (o della Direzione) di assegnazione";
- punto 8.1) "Individuazione tipologie e limiti": "(omissis) c)
incarichi di altro genere, ad esclusione di quelli previsti al punto
4.2.3 (collaudi, progettazioni, direzione lavori, ecc.), che non
superino l'importo di Lire 2.500.000 ciascuno per un massimo di 5
all'anno, che non siano incompatibili con i compiti d'ufficio. In
caso di svolgimento di incarichi di vario genere, di cui ai punti a),
b) e c) che precedono, l'importo complessivo non deve comunque
superare l'importo di Lire 12.500.000. I suddetti tetti quantificati
in lire saranno adeguati a cadenza biennale con riferimento
all'aumento del costo della vita determinato sulla base degli indici
ISTAT con atto del direttore generale competente in materia di
personale (omissis)";
- punto 9.4) "Iscrizione ad un Albo professionale": "(omissis) Tale
divieto non opera nei confronti del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per
cento di quella a tempo pieno";
- punto 9.6) "Tipologie di incarichi per le quali non e' necessario
richiedere l'autorizzazione": "Il dipendente non deve richiedere
l'autorizzazione per le seguenti tipologie di incarichi o attivita':
A. qualunque incarico non retribuito ovvero per il quale e'
corrisposto soltanto il rimborso delle spese documentate; B.
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; C.
utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere
dell'ingegno o di invenzioni industriali; D. partecipazione a
convegni o seminari; E. incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, comando o di fuori
ruolo; F. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a
dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non
retribuita";
B) di dare atto che, nell'ambito dell'uniformita' di trattamento
giuridico ed economico dei dipendenti di entrambi gli organici
regionali, l'Ufficio di Presidenza adottera' un proprio atto
deliberativo che conterra' i medesimi principi, da valere per i
dipendenti dell'organico consiliare, come in premessa specificato;
C) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, con allegato il testo coordinato delle
disposizioni di cui alla lettera A) con la propria precedente
deliberazione 6320/94.
ALLEGATO
INCOMPATIBILITA' E CRITERI PER LE AUTORIZZAZIONI AI DIPENDENTI
REGIONALI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI.
ATTUAZIONE ART. 6, L.R. 31/94
1) Attivita' oggetto di divieto assoluto
Il dipendente regionale non puo':
a) esercitare una attivita' di tipo commerciale, industriale o
professionale;
b) instaurare, in costanza del rapporto di lavoro con la Regione,
altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di Enti pubblici che
alle dipendenze di privati;
c) assumere cariche in societa' con fini di lucro;
d) rientrano nel divieto anche l'esercizio dell'attivita' di
artigiano, di imprenditore agricolo a titolo principale e di
coltivatore diretto.
Le attivita' suddette non possono in nessun caso essere autorizzate
dall'Amministrazione ai dipendenti regionali con prestazione
lavorativa a tempo pieno o con contratti di lavoro a tempo parziale
con prestazione lavorativa superiore al 50 per cento di quella a
tempo pieno.
Eccezionalmente e per motivi particolari il dipendente regionale puo'
essere autorizzato a compiere singoli atti isolati riconducibili
all'esercizio di una libera professione.
In particolare il dipendente puo' essere autorizzato quando si tratta
di atti che riguardano la cura di propri interessi o di quelli di
propri familiari, purche' non sussista conflitto di interessi con la
Regione.
Non vale a superare i suddetti divieti il fatto che il dipendente si
trovi in congedo straordinario non retribuito.
Tali divieti peraltro non riguardano il personale con contratto di
lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
50 per cento di quella a tempo pieno.
Al personale sopra specificato e' fatto divieto di svolgere attivita'
in palese contrasto con quella svolta presso la Regione o in
concorrenza con essa nonche' di svolgere attivita' di lavoro
subordinato a favore di altre pubbliche Amministrazioni, salvo il
caso in cui tale attivita' debba essere svolta a favore di un ente
dello stesso comparto contrattuale della Regione Emilia-Romagna
(altre Regioni ovvero Enti locali). In quest'ultimo caso e nel caso
in cui comunque si intenda svolgere un'attivita' continuativa di
lavoro autonomo a favore di un ente dello stesso comparto, il
personale deve richiedere all'Amministrazione l'autorizzazione di cui
al punto 3).
2) Attivita' che non possono essere oggetto di incarico
Non possono essere oggetto di incarico:
a) attivita' o prestazioni che rientrano nei compiti d'ufficio del
dipendente, secondo quanto sotto specificato;
b) attivita' o prestazioni rese in connessione con la carica o in
rappresentanza dell'Amministrazione, secondo quanto sotto
specificato.
Tali attivita' rientrano nei compiti e doveri d'ufficio. Il
dipendente e' tenuto a svolgerle durante l'orario di lavoro e non
puo' percepire ulteriori compensi.
Il compenso eventualmente dovuto per le suddette attivita' deve
pertanto essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del
percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'ente presso il
quale il dipendente presta servizio.
Nel caso in cui l'attivita' sia stata svolta da un dirigente
regionale, il compenso deve confluire nelle risorse destinate al
trattamento economico accessorio della dirigenza.
a) Prestazioni che rientrano nei compiti d'ufficio
Non possono essere oggetto di incarico le attivita' che rientrano nei
compiti attribuiti al dipendente o che comunque rientrano fra i
compiti del Servizio di assegnazione o, nel caso di dirigenti,
dell'Assessorato di assegnazione.
b) Prestazioni rese in connessione con la carica o in rappresentanza
dell'Amministrazione
Si considerano rese in connessione con la carica quelle prestazioni
alle quali il dipendente e' tenuto in quanto ricopre quel posto o
quell'incarico.
Si considerano rese in rappresentanza dell'Amministrazione quelle
prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto della Regione,
rappresentando la sua volonta' e i suoi interessi, anche per delega o
mandato ricevuto da organi della stessa.
3) Attivita' che possono essere svolte previa autorizzazione
Fatto salvo quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono, in generale
il dipendente regionale puo', previa autorizzazione:
a) svolgere qualunque tipo di incarico temporaneo a favore di
soggetti sia pubblici che privati (fanno eccezione gli incarichi di
collaudo e simili, indicati al punto 4.2.3, che possono essere svolti
solo a favore di soggetti pubblici);
b) assumere cariche in enti, associazioni, societa' senza fini di
lucro, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano
interamente reinvestiti nell'ente, associazione, societa' per il
perseguimento esclusivo dell'attivita' sociale. Tra le suddette
societa' rientrano, a titolo esemplificativo, le societa'
cooperative, nonche' le societa' sportive, ricreative e culturali. In
ogni caso la societa' non deve essere di rilevante dimensione
economica.
Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno
puo', inoltre, previa autorizzazione, svolgere attivita' di lavoro
subordinato oppure attivita' di lavoro autonomo continuativa a favore
di un ente dello stesso comparto contrattuale della Regione
Emilia-Romagna (altre Regioni o Enti locali). Questo e' l'unico caso
in cui il personale sopra specificato deve richiedere
l'autorizzazione, in tutti gli altri casi si applica il seguente
punto 7.3).
Il dipendente deve aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione prima di
iniziare l'incarico o l'attivita' oppure di assumere la carica. Al
dipendente e' quindi vietato lo svolgimento di incarichi retribuiti
che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dalla
Regione.
Non e' possibile chiedere l'autorizzazione a sanatoria, vale a dire a
conclusione dell'attivita'. Le autorizzazioni a parziale sanatoria,
vale a dire richieste durante lo svolgimento dell'attivita', possono
essere concesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati.Tra
questi rientra, a titolo esemplificativo, il caso di attivita'
iniziata precedentemente all'assunzione presso la Regione.
La valutazione relativa alle suddette motivazioni sara' effettuata
con maggiore flessibilita' con riferimento alle tipologie di cui al
successivo punto 8).
Nel caso in cui il dipendente abbia svolto un incarico che non sia
stato conferito o previamente autorizzato dalla Regione e non rientri
nei casi eccezionali per i quali puo' essere concessa
l'autorizzazione a parziale sanatoria, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere erogato, a cura
dell'erogante, o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata
del bilancio della Regione per essere destinato ad incremento del
fondo di produttivita' oppure, qualora il divieto sia stato
inosservato da un dirigente regionale, del fondo destinato al
trattamento economico accessorio della dirigenza.
Possono essere autorizzati anche incarichi che rientrano nell'ambito
di una materia delegata dalla Regione ad un altro ente, da rendersi a
favore dell'ente delegato. In questo caso occorre prestare una
maggiore attenzione, nel rilasciare l'autorizzazione, anche alla
mancanza di eventuali ragioni di inopportunita', con particolare
riferimento all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato
dell'Amministrazione.
4) Incompatibilita'
4.1 Incompatibilita' generali
Puo' essere autorizzato lo svolgimento di incarichi e l'assunzione di
cariche (e, nel caso di personale con contratto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento,
attivita' di lavoro subordinato oppure attivita' continuativa di
lavoro autonomo a favore di altri enti dello stesso comparto
contrattuale della Regione Emilia-Romagna) che non siano
incompatibili con i compiti d'ufficio. In generale, e fatte salve le
incompatibilita' specifiche di cui si parlera' in seguito, sono
incompatibili gli incarichi o le cariche:
a) che generano conflitto di interessi con le funzioni svolte dal
dipendente o dal Servizio di assegnazione;
b) che vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei
quali il dipendente o il Servizio di assegnazione svolgono funzioni
di controllo o di vigilanza;
c) che vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei
quali il dipendente o il Servizio di assegnazione svolgono funzioni
relative alla concessione di finanziamenti, con le precisazioni sotto
indicate;
d) che sono incompatibili da un punto di vista organizzativo, vale a
dire gli incarichi che, per l'impegno richiesto o per le loro
modalita' di svolgimento, non consentirebbero un tempestivo e
puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio da parte del dipendente in
relazione alle esigenze del Servizio.
Sul punto c) che precede si precisa quanto segue:
c) incompatibilita' derivanti dallo svolgimento di funzioni relative
alla concessione di finanziamenti
Il collaboratore assegnato ad un Servizio che svolge l'istruttoria su
un atto di finanziamento non puo' svolgere incarichi a favore del
beneficiario del finanziamento, intendendosi con il termine
"beneficiario" il destinatario finale del finanziamento.
Non si intendono invece ricompresi in tale espressione i soggetti
intermedi che ricevono il finanziamento solo per distribuirlo senza
alcuna discrezionalita' ad altri soggetti, facendo quindi solo da
tramite per il passaggio materiale del finanziamento stesso.
Non rientrano nel divieto neppure gli incarichi resi a favore di
soggetti che beneficiano di finanziamenti o trasferimenti di fondi ad
opera (o comunque con la partecipazione) del Servizio di assegnazione
del dipendente, qualora in tale finanziamento non vi sia, e non sia
possibile, alcuna forma di discrezionalita' da parte del Servizio di
assegnazione, come accade per esempio qualora il finanziamento sia
gia' predeterminato in forma fissa e generale.
4.2 Incompatibilita' specifiche
4.2.1 Incompatibilita' dei dipendenti del Comitato regionale di
controllo
I dipendenti regionali assegnati alle Sezioni del CORECO non possono
essere autorizzati allo svolgimento di incarichi a favore degli enti
che sono assoggettati a controllo dell'Organo regionale, ad eccezione
degli incarichi non soggetti ad autorizzazione espressa di cui al
punto 8.
I dipendenti del CORECO possono inoltre svolgere, al pari degli altri
dipendenti regionali, incarichi a favore di soggetti diversi da
quelli sopra indicati.
4.2.2 Incompatibilita' relative allo svolgimento di funzioni di
programmazione e controllo del personale della Formazione
professionale
Il personale regionale che appartiene ai Servizi della Formazione
professionale che programmano o controllano i piani formativi non
possono essere autorizzati a svolgere prestazioni ne' di
progettazione ne' di coordinamento o di insegnamento riferite ad
attivita' comprese negli stessi piani.
Qualora si renda opportuno un intervento di docenza da parte di un
dipendente regionale che si trovi nella situazione sopra delineata,
questi potra' svolgere la docenza quale compito di ufficio.
4.2.3 Incompatibilita' relative allo svolgimento di incarichi di
collaudo, di progettazione, di direzione lavori o di componente di
Commissioni preposte alla aggiudicazione di appalti-concorso
Per gli incarichi di collaudo, di progettazione, di direzione lavori
o di componente di commissioni preposte alla aggiudicazione di
appalti-concorso, che il dipendente regionale chieda di svolgere a
favore di altri enti, si fa riferimento ai criteri gia' individuati
per gli incarichi del medesimo tipo relativi a lavori, opere,
forniture regionali, che l'Amministrazione regionale affida a propri
dipendenti o a dipendenti di altre pubbliche Amministrazioni.
Tali criteri sono individuati nella deliberazione consiliare n.2480
del 5/4/1989 e successive modifiche e integrazioni.
Gli incarichi di questo tipo possono essere svolti solo a favore di
Enti pubblici.
Il dipendente regionale non puo' svolgere collaudi ed altri incarichi
del tipo sopra indicato se:
a) appartiene ad un Servizio che e' in qualche modo intervenuto nelle
fasi precedenti al collaudo, e in particolare se il Servizio,
attraverso il dipendente interessato o altri collaboratori: - ha
curato la progettazione; - ha curato la fase di affidamento dei
lavori; - ha svolto la direzione lavori; - ha curato aspetti relativi
al finanziamento dei lavori; - ha svolto funzioni di vigilanza o
controllo, sotto qualsiasi aspetto, tecnico o amministrativo, sui
lavori o sui soggetti a cui e' affidata la realizzazione dei lavori
stessi;
b) e' assegnato ad un Servizio provinciale e si tratta di incarichi
da effettuarsi nell'ambito di competenza del Servizio stesso,
qualunque sia l'ente a favore del quale gli incarichi vengono svolti
e quindi anche quando si tratti di un ente con il quale il Servizio
non ha rapporti istituzionali. Tale divieto vale anche per i
dipendenti che hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale di
qualunque tipologia oraria. Per i collaboratori assegnati ai Servizi
centrali, invece, e' necessario effettuare una valutazione caso per
caso, sulla base delle competenze del Servizio di assegnazione.
Nelle valutazioni al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di
collaudi e altri incarichi di cui al presente punto si terra' conto
della eventuale necessita' dell'ente richiedente di conferire a
dipendenti regionali incarichi che richiedono professionalita'
specifiche e particolari specializzazioni, difficilmente rinvenibili
sul mercato.
5) Criteri per le autorizzazioni
I criteri che vengono indicati nel prosieguo riguardano sia lo
svolgimento di incarichi, che - se ed in quanto applicabili alla
fattispecie - l'assunzione di cariche in enti e societa' non aventi
fini di lucro. Si applicano inoltre all'assunzione di cariche negli
Enti pubblici, anche economici.
I criteri di cui ai seguenti punti 5.1) e 5.3), al contrario, non si
applicano ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale con
prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a
tempo pieno, nei casi in cui richiedano, come specificato al punto
3), l'autorizzazione per lo svolgimento di una attivita' di lavoro
subordinato oppure un'attivita' continuativa di lavoro autonomo a
favore di altri enti dello stesso comparto contrattuale della Regione
Emilia-Romagna (altre Regioni o Enti locali). In tale caso
l'autorizzazione sara' rilasciata tenendo conto degli altri criteri,
relativi alla mancanza di incompatibilita' ed inopportunita'
dell'attivita' lavorativa che si intende svolgere, senza alcuna
valutazione relativamente alla compatibilita' da un punto di vista
organizzativo.
5.1 Valutazione del tempo e dell'impegno necessari per lo svolgimento
dell'incarico richiesto. Valutazione anche degli incarichi gia'
autorizzati
L'Amministrazione, nel concedere l'autorizzazione, valuta se il tempo
e l'impegno necessari per lo svolgimento dell'incarico o della carica
richiesti possano consentire al dipendente un completo, tempestivo e
puntuale assolvimento dei compiti e doveri di ufficio, o comunque non
influenzare negativamente il loro svolgimento.
A questo fine l'Amministrazione tiene conto anche delle attivita'
gia' autorizzate, degli incarichi dati direttamente dalla stessa
Amministrazione e degli incarichi comunicati dall'interessato e non
soggetti ad autorizzazione espressa, in modo tale da evitare lo
svolgimento di un numero eccessivo di incarichi da parte dello stesso
dipendente.
Si considerano a questo fine sia gli incarichi relativi all'anno in
corso che quelli relativi all'anno precedente.
consentito, previa autorizzazione, l'esercizio di un'impresa agricola
non a titolo principale e non come coltivatore diretto, purche'
l'impegno di tempo conseguente non superi il limite di 50 giornate
lavorative all'anno considerate di 8 ore ciascuna. Tale verifica
sara' effettuata secondo le disposizioni che saranno assunte dal
dirigente generale competente in materia di agricoltura.
Considerato quanto disposto al successivo punto 5.2, il dirigente
regionale puo' essere autorizzato all'esercizio di un'impresa
agricola purche' l'impegno di tempo conseguente non superi il limite
di 30 giornate lavorative all'anno considerate di 8 ore ciascuna. Il
dirigente assegnato ad un Servizio provinciale Agricoltura che
intende esercitare un'impresa agricola situata nell'ambito di
competenza del Servizio di assegnazione, deve essere assegnato ad
altro Servizio, ovvero, nel caso in cui non fosse possibile procedere
ad una diversa assegnazione per motivate esigenze organizzative, le
istruttorie relative alla suddetta impresa agricola, devono essere
affidate ad un dirigente di altra struttura.
5.2 Incarichi dei dirigenti
I dirigenti, e in particolare i direttori generali e i dirigenti dei
Servizi, possono essere autorizzati soltanto allo svolgimento di
incarichi del tutto occasionali e temporanei, che comportino un
impegno assolutamente ininfluente ai fini dell'assolvimento delle
funzioni loro assegnate, considerato che e' loro richiesto di
destinare ogni risorsa lavorativa a tempo pieno e in modo esclusivo
all'espletamento dell'incarico affidato. In base a tale criterio
potranno in particolare essere svolte attivita' che determinino un
arricchimento professionale, quali attivita' didattico-scientifiche,
di ricerca e di partecipazione a comitati e organismi
tecnico-scientifici di particolare rilevanza in relazione alla
posizione del dirigente.
5.3 Il compenso. Fissazione di un limite annuo indicativo
Costituisce un criterio indicativo dell'entita' dell'incarico la
valutazione del compenso e delle indennita' corrisposte.A tal fine si
indica un parametro, da assumere orientativamente come limite annuo,
corrispondente al 50 per cento dello stipendio base annuo netto di un
dirigente.
Si verificano ai fini dell'autorizzazione sia i compensi complessivi
relativi agli incarichi autorizzati, comunicati o conferiti nell'anno
in corso, sia i compensi relativi agli incarichi dell'anno
precedente.
Questo limite non ha carattere assoluto, bensi' orientativo e
indicativo dell'entita' complessiva degli incarichi svolti, data
l'estrema differenza fra le diverse tipologie di incarichi e dei
relativi compensi.
L'incarico puo' essere autorizzato anche se supera il limite indicato
se non comporta un impegno eccessivo secondo quanto indicato al punto
precedente.
6) Indicazioni specifiche relative ad alcuni tipi di incarichi
6.1 Partecipazione di dipendenti regionali, in qualita' di docenti, a
corsi di formazione organizzati da societa' esterne e rivolti a
dipendenti regionali
Se la Regione incarica una societa' di formazione per l'effettuazione
di corsi rivolti a dipendenti regionali, puo' avvalersi anche di
propri dipendenti in qualita' di docenti, qualora lo ritenga
opportuno rispetto al programma e agli obiettivi del corso, in
accordo con la societa' incaricata della gestione del corso stesso.
In tal caso la Regione corrisponde il compenso direttamente ai propri
dipendenti secondo tariffe prefissate che prevedano un costo
abbattuto rispetto ai prezzi di mercato. Le tariffe verranno definite
con separato provvedimento di Giunta, che potra' regolare anche, in
un unico quadro di coerenza, i compensi da erogare direttamente
quando i corsi sono organizzati dalla Regione.
In questi casi le docenze generalmente vengono svolte fuori
dall'orario d'ufficio. Tuttavia il dipendente puo' scegliere di
effettuarle in orario d'ufficio senza percepire alcun compenso
ulteriore.
Gli incarichi di questo genere non sono soggetti al meccanismo
autorizzativo previsto dall'art. 6 della L.R. 31/94, in quanto il
dipendente viene incaricato con la stessa delibera con la quale viene
approvato il programma del corso.
6.2 Docenti della formazione professionale. Possibilita' di
svolgimento di ulteriori incarichi di docenza
Il personale della Formazione professionale con qualifica di docente
puo' essere autorizzato allo svolgimento di una ulteriore attivita'
di formazione, oltre a quella a lui attribuita nell'ambito dei suoi
compiti d'ufficio presso un Centro di formazione professionale
diverso da quello di appartenenza, con incarico da autorizzarsi ai
sensi della presente normativa, subordinatamente alla verifica che il
suo orario presso la struttura di appartenenza sia completo. A questo
scopo il docente dovra' allegare alla richiesta apposita
dichiarazione del direttore del Centro di formazione professionale di
appartenenza.
6.3 Precisazioni sugli incarichi relativi alla partecipazione a
commissioni di concorso, di esami e simili, ovvero a commissioni di
altro tipo
In linea generale il dipendente regionale puo' partecipare a
commissioni di concorso, d'esami o simili a favore di altre
Amministrazioni, con le stesse modalita' previste per lo svolgimento
degli altri incarichi. Al riguardo risultano opportune le distinzioni
di seguito indicate. Tali distinzioni non riguardano ne' la
partecipazione a commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso
agli impieghi regionali - disciplinata dalla L.R. 11 dicembre 1986,
n. 44 - ne' la partecipazione a commissioni, comitati o ad organi
collegiali operanti in ambito regionale, disciplinata dalla L.R. 15
dicembre 1977, n. 49, modificata con L.R. 18 marzo 1985, n. 8.
a) Partecipazione a commissioni in virtu' dell'ufficio ricoperto. Se
la partecipazione a commissioni avviene "in virtu' dell'ufficio
ricoperto", rientra fra i compiti d'ufficio del dipendente.
Quest'ultimo vi partecipa quindi in orario d'ufficio e gli eventuali
compensi vengono versati alla Regione. Non deve chiedere
autorizzazione.
b) Partecipazione su designazione della Regione. Se la partecipazione
ad una commissione su designazione della Regione si configura come
attivita' rientrante fra i compiti di ufficio, si rientra nel caso
indicato al punto precedente. Se invece la Regione si limita ad
indicare il nominativo di una persona in virtu' della
professionalita' specifica da lei posseduta in relazione all'incarico
da svolgere, senza che il dipendente vi partecipi perche' ricopre un
determinato posto, ne' in rappresentanza dell'Amministrazione, la sua
partecipazione - anche se la designazione o comunque l'indicazione e'
stata data dalla Regione - e' in tutto e per tutto simile a quella di
una qualsiasi altra commissione e va trattata alla stessa stregua
(deve essere chiesta l'autorizzazione e il dipendente partecipa fuori
dall'orario d'ufficio, percependo il compenso).
c) Partecipazione di dipendenti della Formazione professionale a
commissioni di esami che danno una qualifica pubblica. In questo caso
se la partecipazione avviene in qualita' di membro interno, rientra
fra i compiti e doveri d'ufficio o comunque fra quelle prestazioni
rese in rappresentanza dell'Amministrazione regionale. Se invece la
partecipazione avviene in qualita' di membro esterno, la prestazione
non rientra fra i compiti e doveri d'ufficio e quindi il dipendente
puo' percepire il compenso ed e' tenuto a svolgere l'incarico fuori
dall'orario di lavoro, previa autorizzazione.
7) Modalita' di svolgimento e procedimento
7.1 Modalita' di svolgimento
Gli incarichi, le cariche e le attivita' del personale con contratto
a part-time di cui al presente provvedimento devono essere svolti
fuori dall'orario di ufficio.
Il dipendente puo' percepire per il loro svolgimento apposito
compenso.
Il dipendente non puo' utilizzare mezzi, beni e attrezzature
regionali.
Egli, inoltre, deve comunque assicurare un completo, tempestivo e
puntuale svolgimento dei compiti e doveri d'ufficio, che non devono
essere in alcun modo influenzati dallo svolgimento dell'attivita' di
cui trattasi.
7.2 Procedimento
Il procedimento si intende avviato quando il dipendente regionale
interessato allo svolgimento dell'incarico, dell'attivita' ovvero
all'assunzione della carica presenta una richiesta, completa del
parere e del visto di seguito precisati, al direttore generale
competente in materia di personale sui moduli che verranno
predisposti dal Servizio competente, allegando la richiesta del
soggetto a favore del quale svolge l'incarico, l'attivita', od assume
la carica.
La richiesta deve essere previamente esaminata dal Responsabile del
Servizio di assegnazione. Quest'ultimo deve in primo luogo verificare
che l'incarico, l'attivita' o la carica non siano ricomprese nei
compiti d'ufficio del dipendente, nel qual caso si deve applicare il
punto 2) del presente provvedimento. Deve poi verificare che
l'incarico non sia incompatibile con i compiti del Servizio, secondo
quanto illustrato in precedenza. Deve verificare inoltre che non vi
sia incompatibilita' sotto il profilo organizzativo, vale a dire che
non vi siano esigenze organizzative che rendano inopportuna la
concessione dell'autorizzazione richiesta, avuto riferimento alle
esigenze di servizio, da un lato, e all'impegno richiesto
dall'incarico, dall'altro. A seguito delle verifiche sopra
specificate il responsabile rilascia un parere sull'autorizzabilita'
di quanto richiesto.
Il suddetto parere e' rilasciato dai direttori generali per i
responsabili di Servizio e per i dipendenti in posizione di staff o
di dipendenza diretta, dall'Assessore per i direttori generali ed
infine dai responsabili di Servizio per i dirigenti sottordinati e
per gli altri collaboratori.
Sulle richieste con parere favorevole del responsabile di Servizio,
inoltre, deve essere comunque apposto anche il visto del direttore
generale di riferimento. Tale visto e' richiesto sia al fine di
garantire una maggiore omogeneita' di applicazione della presente
normativa sia per consentire una verifica piu' puntuale sulle
attivita' svolte dal personale, che tenga conto delle competenze
analitiche di tutti i Servizi ricompresi nell'area e delle specifiche
normative di settore.
Nel modulo deve essere in ogni caso previsto che il dipendente
indichi:
- l'oggetto dell'incarico;
- il soggetto a favore del quale svolge l'incarico;
- le modalita' di svolgimento;
- la quantificazione, in modo sia pure approssimativo, del tempo e
dell'impegno richiesto;
- il compenso.
Nel modulo stesso il dipendente deve inoltre dichiarare:
- che l'incarico non rientra fra i compiti del Servizio di
assegnazione, ovvero dell'Assessorato di assegnazione se il
richiedente e' un dirigente;
- che non sussistono motivi di incompatibilita' secondo le
indicazioni della presente deliberazione;
- che l'incarico verra' svolto fuori dall'orario di lavoro, senza
utilizzare beni, mezzi e attrezzature dell'Amministrazione;
- che egli assicurera' in ogni caso il tempestivo, puntuale e
corretto svolgimento dei compiti d'ufficio.
Al fine di verificare le caratteristiche dell'incarico,
dell'attivita' o della carica da autorizzarsi, il direttore generale
competente al rilascio dell'autorizzazione puo' chiedere ulteriori
elementi di valutazione all'interessato, ovvero al soggetto a favore
del quale la prestazione viene resa, o al responsabile del Servizio
al quale e' assegnato il dipendente, o ai competenti ordini e collegi
professionali, o comunque ai soggetti che ritenga utile interpellare
a tal fine.
Il procedimento di autorizzazione deve essere concluso entro il
termine massimo di 30 giorni, salvo il diverso termine previsto dal
seguente punto 7.4).
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per
incarichi da conferirsi da pubbliche Amministrazioni, si intende
accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata, con
l'eccezione delle tipologie previste al successivo punto 8).
7.3 Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno si
applicano i criteri e le disposizioni previste nel presente
provvedimento, salvo una valutazione dei singoli incarichi richiesti
effettuata con maggior flessibilita' e con piu' ampie aperture alla
possibilita' di svolgere attivita' lavorative non palesemente in
contrasto con la posizione ricoperta.
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno
possono svolgere anche le attivita' di cui al punto 1) del presente
provvedimento, con i limiti e le modalita' previste allo stesso punto
1) nonche' al punto 3). Salvo il caso previsto al punto 3) devono
precisare l'attivita' lavorativa che intendono svolgere al momento
della richiesta di trasformazione del rapporto da tempo pieno a
part-time nonche' devono, quando sono gia' in part-time, comunicare
all'Amministrazione entro 15 giorni l'inizio o la variazione della
stessa attivita' lavorativa.
7.4 Dipendenti in posizione di comando
I dipendenti in posizione di comando devono richiedere
l'autorizzazione all'ente di appartenenza, il quale deve attivarsi
per addivenire ad un'intesa con l'Amministrazione presso cui il
dipendente presta servizio.In particolare, conseguentemente:
- per i dipendenti della Regione in comando presso altre
Amministrazioni: la Regione deve richiedere l'intesa
all'Amministrazione presso cui il dipendente presta servizio e puo'
prescinderne se tale Amministrazione non si pronuncia entro 10 giorni
dalla ricezione della suddetta richiesta di intesa.
In questo caso il termine per provvedere, da parte della Regione, e'
di 45 giorni dall'avvio del procedimento;
- per i dipendenti di altre Amministrazioni in comando presso la
Regione: in caso di richiesta di intesa da parte dell'ente di
appartenenza del dipendente, la Regione si pronuncia sull'intesa
stessa trasmettendo un parere espresso dal dirigente competente in
materia di personale sull'autorizzabilita' di quanto richiesto in
base alla presente direttiva, sentito il parere del dirigente del
Servizio (o della Direzione) di assegnazione.
8) Incarichi che non sono soggetti ad autorizzazione espressa
8.1 Individuazione tipologie e limiti
Si individuano di seguito i tipi di incarichi per i quali non e'
necessaria un'autorizzazione espressa:
a) partecipazione a commissioni di concorso, di esame e simili in
numero non superiore a 10 all'anno;
b) svolgimento di lezioni fino ad un massimo di 100 ore all'anno;
c) incarichi di altro genere, ad esclusione di quelli previsti al
punto 4.2.3 (collaudi, progettazioni, direzione lavori, ecc.), che
non superino l'importo di Lire 2.500.000 ciascuno per un massimo di 5
all'anno e che non siano incompatibili con i compiti d'ufficio.
In caso di svolgimento di incarichi di vario genere, di cui ai punti
a), b) e c) che precedono, l'importo complessivo non deve comunque
superare l'importo di Lire 12.500.000.
I suddetti tetti quantificati in lire saranno adeguati a cadenza
biennale con riferimento all'aumento del costo della vita determinato
sulla base degli indici ISTAT con atto del direttore generale
competente in materia di personale.
Detti incarichi possono essere svolti anche da chi svolge funzioni di
vigilanza o di controllo, dai dipendenti del CORECO, da chi cura la
concessione di finanziamenti.
8.2 Procedimento da seguire
Per tali incarichi il procedimento e' il seguente:
- il dipendente, prima di iniziare lo svolgimento di uno degli
incarichi sopraindicati, presenta una richiesta al direttore generale
competente in materia di personale indicando gli stessi elementi e
completando la richiesta con gli stessi visti apposti nel caso in cui
si debba dare un'autorizzazione espressa (vedi punto 7.2: soggetto,
oggetto, compenso ecc.). A questo scopo sara' predisposto apposito
modulo dal Servizio personale;
- il direttore generale competente in materia di personale, anche su
richiesta del responsabile del Servizio di appartenenza del
dipendente puo' chiedere, nel termine di 20 giorni dal ricevimento
della comunicazione, ulteriori chiarimenti all'interessato, o al
Servizio, o comunque ai soggetti che ritiene di interpellare, oppure
adottare un provvedimento di diniego;
- decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione senza che sia
stato adottato alcun provvedimento o inoltrata una richiesta di
ulteriori informazioni, l'attivita' si intende autorizzata.
I venti giorni decorrono dal ricevimento al protocollo del Servizio
Personale della richiesta dell'interessato.
Di questi incarichi si tiene comunque conto nella valutazione
complessiva degli incarichi svolti dal dipendente, al fine della
concessione di altre autorizzazioni.
Essi vengono inoltre indicati nell'elenco degli incarichi dei
pubblici dipendenti di cui al punto 10).
Se invece il dipendente intende svolgere incarichi che rientrano
nelle tipologie sopra indicate, ma che superano i limiti stabiliti,
deve essere previamente autorizzato secondo le modalita' ordinarie.
8.3 Svolgimento della pratica necessaria per sostenere l'esame di
abilitazione all'esercizio di una professione
Quando la normativa vigente prevede che l'esame di abilitazione
all'esercizio di determinate professioni sia preceduto dal compimento
di un periodo di pratica, il dipendente regionale puo' svolgere detta
pratica alle seguenti condizioni:
- che l'impegno richiesto non influenzi negativamente lo svolgimento
dei compiti d'ufficio. Il dipendente e' tenuto ad assicurare la
presenza in servizio ogni qualvolta ve ne sia la necessita' secondo
le esigenze d'ufficio;
- che il dipendente si astenga dal curare qualunque questione nella
quale possa ravvisarsi un conflitto di interessi con la Regione;
- che la pratica non dissimuli l'esercizio di una libera professione
e che sia finalizzata al sostenimento dell'esame di abilitazione.
Il dipendente e' tenuto a comunicare lo svolgimento della pratica
prima del suo inizio. Nella comunicazione il dipendente dichiara di
obbligarsi a rispettare le condizioni sopra indicate.
9) Attivita' che possono essere svolte senza autorizzazione
9.1 Attivita' di manifestazione del pensiero
Sono consentite senza necessita' di autorizzazione le attivita'
saltuarie che, a norma dell'art. 21 della Costituzione, concretizzano
la libera manifestazione del proprio pensiero con le parole, lo
scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, ancorche' comportino un
compenso.
9.2 Attivita' sportive e artistiche
Non sono soggette ad autorizzazione - sempre che non si concretizzino
in attivita' di tipo professionale - le attivita' sportive,
artistiche e quelle che comunque costituiscono manifestazione dei
diritti di liberta' del singolo.
9.3 Partecipazione a societa' di capitali e societa' in accomandita
semplice (socio accomandante)
Oltre all'ovvia possibilita' di partecipare senza necessita' di
autorizzazione a societa' di capitali, nell'ambito delle societa' di
persone il dipendente regionale puo' partecipare ad una societa' in
accomandita semplice in qualita' di socio accomandante che, come
tale, non puo' compiere atti di amministrazione.
9.4 Iscrizione ad un Albo professionale
Il dipendente regionale puo' iscriversi ad un Albo professionale
senza richiedere l'autorizzazione alla Regione, fermo restando il
divieto di svolgimento della libera professione. Tale divieto non
opera, come gia' evidenziato al punto 1), per i dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
9.5 Incarichi conferiti dalla Regione
Il dipendente non deve richiedere autorizzazione ai sensi delle norme
in esame per attivita' o incarichi conferiti direttamente dalla
Regione.
La Regione inoltre, nel conferire direttamente incarichi o cariche,
puo' agire anche in deroga ai criteri indicati nel presente
provvedimento, qualora vi sia un interesse pubblico specifico che la
Regione intenda perseguire (art. 6, comma 6, L.R. 31/94).
9.6 Tipologie di incarichi per le quali non e' necessario richiedere
l'autorizzazione
Il dipendente non deve richiedere l'autorizzazione per le seguenti
tipologie di incarichi o attivita':
A) qualunque incarico non retribuito ovvero qualunque incarico per il
quale e' corriposto soltanto il rimborso delle spese documentate;
B) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
C) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere
dell'ingegno o di invenzioni industriali;
D) partecipazione a convegni o seminari;
E) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in
posizione di aspettativa, comando o di fuori ruolo;
F) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti
presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
10) Elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche
assunte dai dipendenti regionali
istituito presso le competenti strutture dell'Assessorato che ha
competenza in materia di personale un elenco contenente:
- gli incarichi e le cariche direttamente attribuite
dall'Amministrazione;
- gli incarichi e le cariche autorizzate dall'Amministrazione stessa.
Esso contiene in ordine alfabetico l'elenco dei dipendenti che hanno
ricevuto incarichi nell'anno in corso. A fianco di ciascuno sono
indicati tutti gli incarichi allo stesso attribuiti o autorizzati
nell'anno, gli enti a favore dei quali sono stati resi, il compenso
ricevuto, gli estremi del provvedimento autorizzativo o di
conferimento.
Ogni nuovo incarico viene automaticamente inserito in apposita banca
dati.
Di essi viene fatta una stampa mensilmente. L'elenco che risulta da
questa stampa mensile dei dati informatizzati puo' essere consultato
da chiunque.
I diretti destinatari, coloro che intervengono nel procedimento ai
sensi dell'art. 13 della L.R. n. 32 del 6 settembre 1993 e coloro che
vi abbiano comunque interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti hanno diritto inoltre di consultare non solo
l'elenco, ma anche i provvedimenti in esso citati, gli atti
preparatori dei provvedimenti medesimi, e inoltre di ottenerne copia
previa richiesta motivata alla competente struttura dell'Assessorato
competente in materia di personale, ai sensi della L.R. 32/93.