DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 1998, n. 2557
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di Geologia marina - per la realizzazione della Carta geologica del mare Adriatico
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977, n.
32, relative alla "Formazione di una Cartografia regionale" e le
Leggi 67/88 e 305/89 inerenti la Cartografia geologica nazionale;
(omissis) delibera:
1) di approvare la convenzione con il Consiglio nazionale delle
ricerche - Istituto di Geologia marina - di Bologna, secondo lo
schema allegato alla presente deliberazione della quale ne
costituisce parte integrante;
2) di dare atto che ai sensi della deliberazione di Giunta regionale
2541/95 il Responsabile del Servizio Cartografico e Geologico
provvedera' alla stipula della convenzione;
3) di corrispondere al CNR e nella fattispecie all'"Istituto di
Geologia marina" di Bologna la somma di Lire 50.000.000 piu' Lire
10.000.000 per IVA 20%, secondo le modalita' di cui all'art. 5 e
sulla base del programma di lavoro svolto, di cui all'art. 2 della
convenzione allegata;
4) di impegnare la spesa complessiva di cui al punto 3) che precede,
di Lire 60.000.000, registrata con il n. 6461 di impegno, sul
Capitolo 03850 "Spese per la formazione di una Cartografia regionale"
(art.2) del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998 che e' dotato
della necessaria disponibilita';5) di dare atto che ai sensi
dell'art. 14 della L.R. 40/94 il responsabile del Servizio
Cartografico e Geologico provvedera', con propri atti formali, alla
liquidazione della spesa di cui al punto 4), sulla base
dell'attivita' svolta e secondo le modalita' di cui all'art. 5 della
convenzione, previa certificazione rilasciata dai tecnici del
Servizio Cartografico e Geologico regionale sulla corrispondenza del
lavoro svolto;
(omissis)
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto di Geologia
marina del Consiglio nazionale delle ricerche di Bologna per la
realizzazione della Carta geologica del mare Adriatico
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di
legge,
tra
la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Responsabile del
Servizio Cartografico e Geologico, che interviene nel presente atto
per dare attuazione alla deliberazione di Giunta n.2557 del
21/12/1998, esecutiva ai sensi di legge;
l'Istituto di Geologia marina del CNR di Bologna nella persona del
Direttore pro-tempore del suddetto Istituto, prof. Enrico Bonatti;
premesso:
- che la conoscenza fisica e geologica del territorio, nelle sue
espressioni superficiali e sotterranee, e' una condizione essenziale
per la sopravvivenza dell'uomo, dei suoi insediamenti, delle sue
attivita' e delle altre forme di vita organizzate negli ecosistemi;
- che la cartografia geologica in scala 1:50.000 non ricopre solo
interesse nazionale ma anche locale, per la redazione, ad esempio, di
piani di bacino, per la zonizzazione sismica e la costruzione di
grandi opere ingegneristiche (autostrade, ferrovie, dighe, ecc.);
- che la Regione Emilia-Romagna nell'ambito dei programmi ambientali
Legge 67/88 e Legge 305/89 sta realizzando 30 fogli geologici in
scala 1:50.000 in convenzione con il Servizio Geologico nazionale;
- che quattro dei trenta fogli geologici da predisporre riguardano la
costa da Cesenatico al delta del Po compreso una striscia di mare
larga 1-10 Km.;
- che lo studio geologico sia del suolo e del sottosuolo delle
pianure che marino richiede una rilevante disponibilita' di mezzi
economici, rendendosi indispensabili indagini costose quali
carotaggi, prospezioni geofisiche, analisi del carbonio 14,
palinologiche, ecc. E' quindi fondamentale disporre di
professionalita' e di ricercatori particolari, ossia di geologi
esperti sia nella stratigrafia fisica del sottosuolo delle pianure
che nell'esecuzione delle indagini geognostiche sopraddette;
- che la fascia costiera e marina rappresenta un'area di notevole
importanza economica ed ambientale; che per poter comprendere le
problematiche costiere (erosione, subsidenza, intrusione salina, ecc)
e marine, e' necessario confrontare e coordinare gli studi del
sottosuolo della pianura con quelli rilevati a mare;
- che l'Istituto di Geologia marina del CNR di Bologna ha una
notevole esperienza nel campo della geologia marina italiana ed
estera, inoltre ha acquisito un notevole patrimonio di dati geologici
del mar Adriatico e sta realizzando una carta geologica marina in
scala 1:250.000 della fascia marina che va da Pesaro al delta del Po
nell'ambito del Programma ambientale Legge 67/88 per il Servizio
Geologico nazionale;
- che l'Istituto di Geologia marina ha rilevato e predisposto la
Carta geologica costiera del delta del Po fino a Riccione a
completamento dei quattro fogli geologici che la Regione ha avuto in
affidamento da parte dello Stato;
- che la Regione Emilia-Romagna ha realizzato una Carta geologica di
sintesi del sottosuolo della Pianura Padana in collaborazione con
l'ENI-AGIP, potendo utilizzare tutti i dati geofisici prodotti per la
ricerca mineraria;
- che l'ENI-AGIP ha dato la sua disponibilita' a collaborare e
fornire i dati geofisici che ha prodotto dallo studio in mare
Adriatico, per realizzare una Carta geologica del sottosuolo del mare
Adriatico;
- che la Regione Emilia-Romagna, l'Istituto di Geologia marina e
l'AGIP hanno gia' collaborato ad una ricerca comune (delibera n. 1180
del 24 maggio 1996) per l'acquisizione dei dati, la sperimentazione
di metodologie geofisiche e la valutazione del loro impatto
ambientale sul fiume Po;
considerato:
- che la Regione ha gia' avviato una collaborazione scientifica e uno
scambio di dati con l'Istituto di Geologia marina del CNR di Bologna,
finalizzata al rilevamento geologico dell'area costiera e la parte a
mare della durata di tre anni (1996/98);
- che l'Istituto di Geologia marina ha dato la sua disponibilita' ad
interpretare i dati geofisici e di pozzo che saranno messi a
disposizione dall'AGIP presso la sede di Milano ed integrarli con i
suoi dati prodotti in circa 40 anni di ricerca scientifica e
realizzare quindi in collaborazione con l'Ufficio Geologico
regionale, la Carta geologica del sottosuolo del mare Adriatico
adiacente la costa emiliano-romagnola fino ai confini delle acque
territoriali;
- che e' opportuno, nell'interesse delle due parti, regolare i
rapporti che derivano da proficua collaborazione;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto e soggetti della convenzione
La presente convenzione e' inerente la realizzazione della Carta
geologica del sottosuolo del mare Adriatico.
La realizzazione della carta in oggetto avverra' alla scala
1:250.000.
L'Istituto di Geologia marina collaborera' con l'ENI-AGIP e la
Regione alla realizzazione della Cartografia geologica dell'area
relativa alla costa adriatica e marina, secondo un programma di
lavoro sottoscritto dalle parti.
Il CNR e la Regione Emilia-Romagna di comune accordo hanno
individuato come responsabili scientifici della realizzazione della
Cartografia geologica marina il dr. Marco Roveri, ricercatore
dell'IGM del CNR di Bologna, e il dr. Gianmarco Di Dio dell'Ufficio
Geologico regionale.
Art. 2
Programma di lavoro
La Carta geologica marina sara' realizzata mediante l'elaborazione di
dati in possesso dell'ENI-AGIP e dell'Istituto di Geologia marina del
CNR di Bologna integrati con nuovi dati che verranno raccolti con
specifici rilievi marini nella fase finale solo nelle aree piu'
problematiche.
In particolare si concorda il seguente programma di lavoro per il
primo anno:
a) inventario, valutazione e georeferenzazione di tutti i dati
geognostici che saranno resi disponibili dall'ENI-AGIP;
b) progetto di fattibilita' e qualita' del lavoro con i dati
disponibili;
c) integrazione dei dati e ricostruzione della geologia del
sottosuolo dell'area del delta del Po, in continuita' con quella
della pianura.
Art. 3
Durata della convenzione
La realizzazione della carta in oggetto richiedera' circa tre anni di
lavoro.
La presente convenzione decorre dalla data di stipula ed ha durata
massima di un anno ed e' relativa al programma del primo anno di
attivita'.
Al termine dell'anno di collaborazione la Regione e il CNR
redigeranno un rendiconto dell'attivita' svolta, sottoscritta dai
referenti dei due Enti e definiranno il programma di lavoro da
svolgere, eventualmente, per l'anno successivo e l'importo del
rinnovo della convenzione.
Art. 4
Responsabili della convenzione
Per l'applicazione della presente convenzione e del suo eventuale
rinnovo che seguira', per il completamento del progetto, sono
individuati quali referenti per parte regionale il dr. Raffaele
Pignone dell'Ufficio Geologico regionale e il prof. Enrico Bonatti
Direttore pro-tempore dell'Istituto di Geologia marina del CNR di
Bologna. A detti referenti compete altresi' la predisposizione,
annualmente di un resoconto sull'andamento della ricerca e del lavoro
svolto e proporre il programma da svolgere per l'anno successivo.
Art. 5
Importo della convenzione
Per lo svolgimento del programma di ricerca definito sulla base
dell'art. 2 della presente convenzione, la Regione Emilia-Romagna si
impegna a corrispondere, a presentazione di regolari fatture, al CNR
di Bologna, nella fattispecie all'"Istituto di Geologia marina", un
finanziamento di Lire 50.000.000 piu' IVA 20% per complessive Lire
60.000.000, somma da utilizzare nel quadro della ricerca prevista
dalla convenzione:
- Lire 30.000.000 previa stipula della convenzione, dopo la
realizzazione delle attivita' previste alla lettera a) dell'art. 2 e
previa attestazione di regolarita' e congruita' del lavoro svolto;
- Lire 30.000.000 al completamento della ricerca in oggetto previa
attestazione di regolarita' e congruita' della ricerca svolta.
Art. 6
Responsabilita' civile penale
La Regione e' sollevata da ogni responsabilita' civile e penale per
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del CNR
durante la permanenza presso i propri uffici, salvo i casi di dolo o
colpa grave. Il CNR esonera e comunque tiene indenne la Regione da
qualsiasi impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad
essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente
contratto, da parte del proprio personale dipendente.
Il CNR, da parte sua, e' sollevato da ogni responsabilita' civile e
penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale
della Regione durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi
di dolo o colpa grave.
La Regione esonera e comunque tiene indenne il CNR da qualsiasi
impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad esso
derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente
contratto, da parte del proprio personale dipendente.
Art. 7
Proprieta' ed utilizzazione dei dati
La Regione, il CNR e l'ENI-AGIP hanno il diritto di utilizzare per i
propri fini istituzionali i risultati del lavoro in oggetto della
presente convenzione.La pubblicazione dei risultati, anche parziali,
da parte di uno dei partecipanti alla ricerca dovra' essere
autorizzata contestualmente dagli altri due Enti.
Art. 8
Risoluzione per inadempimento
espressamente convenuto che la presente convenzione si risolve su
dichiarazione della Regione, qualora il CNR non abbia adempiuto alle
obbligazioni di cui agli artt. 7 e 8, e la diffida all'adempimento,
notificata per lettera raccomandata al CNR sia rimasta senza effetto
nel termine di 20 giorni.
Nel caso di inadempimenti diversi da quelli previsti al punto
precedente, ogni parte contraente puo' risolvere il presente
contratto conformemente alle disposizioni di legge.
Il CNR si riserva eventualmente di risolvere il contratto nel caso di
insorgenze di non prevedibili ed oggettive difficolta' scientifiche
riscontrate anche dal Responsabile della Regione. In tal caso, i
responsabili del contratto valuteranno congiuntamente l'ammontare che
la Regione dovra' corrispondere al CNR per l'attivita' fino allora
svolta.
Art. 9
Definizione delle controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia
che possa nascere dal presente contratto. Nel caso in cui non sia
possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni eventuale
vertenza che insorgesse tra le parti relativamente alla validita',
interpretazione od esecuzione del presente contratto sara' risolta
mediante arbitrario rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti
Codice di procedura civile ad opera di un Collegio di tre arbitri che
saranno nominati da ciascuna delle parti e il terzo, che fungera' da
Presidente del Collegio arbitrale, dai primi due o, in caso di
disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da
parte di una dei due contraenti, dal Presidente del Tribunale di
Bologna.
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni
saranno vincolanti per le parti e inappellabili.
Art. 10
Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi
dell'art. 5, II comma del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive
modifiche.
inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. B, del DPR 26
ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre
1982, n. 955.
Bologna, li'
per la REGIONE per il CONSIGLIO NAZIONALE
EMILIA-ROMAGNA DELLE RICERCHE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
CARTOGRAFICO DI GEOLOGIA MARINA
E GEOLOGICO DI BOLOGNA
Luigi di Bello Enrico Bonatti