REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 40

PROMOZIONE DELLE CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

          Art. 4                                                                
Progetti "Citta' amiche dei bambini e delle bambine"                            
1. Per il perseguimento delle finalita' della presente legge i Comuni           
si dotano di progetti di intervento "Citta' amiche delle bambine e              
dei bambini", orientati al miglioramento della qualita' di vita dei             
bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti nelle citta'.                
2. I progetti individuano le azioni e le iniziative da realizzare con           
particolare riferimento alle tipologie indicate dal comma 2 dell'art.           
2 e individuano procedure semplificate ed accelerate di                         
realizzazione.                                                                  
3. Per promuovere la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, ed           
in particolare degli interventi indicati ai punti a), b), c), d) ed             
e) del comma 2 dell'art. 2, la Regione concede contributi ai Comuni             
sulla base dei criteri e delle modalita' definite periodicamente                
dalla Giunta regionale. Tali contributi non potranno superare il 50%            
della spesa considerata ammissibile.                                            
4. La Giunta regionale individua annualmente almeno un progetto                 
pilota, tra quelli presentati dai Comuni, che si caratterizza per la            
particolare innovativita' e trasversalita', al fine di sostenerne la            
realizzazione e promuoverne la conoscenza e la trasferibilita'.                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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