LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 40
PROMOZIONE DELLE CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
Art. 4
Progetti "Citta' amiche dei bambini e delle bambine"
1. Per il perseguimento delle finalita' della presente legge i Comuni
si dotano di progetti di intervento "Citta' amiche delle bambine e
dei bambini", orientati al miglioramento della qualita' di vita dei
bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti nelle citta'.
2. I progetti individuano le azioni e le iniziative da realizzare con
particolare riferimento alle tipologie indicate dal comma 2 dell'art.
2 e individuano procedure semplificate ed accelerate di
realizzazione.
3. Per promuovere la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, ed
in particolare degli interventi indicati ai punti a), b), c), d) ed
e) del comma 2 dell'art. 2, la Regione concede contributi ai Comuni
sulla base dei criteri e delle modalita' definite periodicamente
dalla Giunta regionale. Tali contributi non potranno superare il 50%
della spesa considerata ammissibile.
4. La Giunta regionale individua annualmente almeno un progetto
pilota, tra quelli presentati dai Comuni, che si caratterizza per la
particolare innovativita' e trasversalita', al fine di sostenerne la
realizzazione e promuoverne la conoscenza e la trasferibilita'.