DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 1999, n. 2211
Approvazione della continuazione del Programma per l'individuazione dei Comuni tenuti a realizzare le aree di sosta e transito per nomadi (delibera della Giunta regionale 213/97) ex art. 15, L.R. 23/11/1988, n. 47 cosi' come modificato dall'art. 3, L.R. 6/9/1993, n. 34
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la L.R. 23 novembre 1988, n. 47 recante "Norme per le minoranze
nomadi in Emilia-Romagna", cosi' come modificata dalla L.R. 6
settembre 1993, n. 34 "Modifiche della L.R. 23 novembre 1988, n. 47";
- la L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e programmazione delle
funzioni di assistenza sociale";
visti:
- l'art. 4, comma 1, della L.R. 47/88 secondo cui le aree di sosta
per i nomadi vengono realizzate dai Comuni singoli o associati;
- l'art. 5, comma 1, della L.R. 47/88 secondo cui le aree di transito
per i nomadi vengono realizzate dai Comuni capoluogo di provincia e
dai Comuni singoli o associati interessati dalle migrazioni della
popolazione nomade;
- l'art. 7, comma 1, della L.R. 47/88 secondo cui i Comuni singoli o
associati possono realizzare aree sosta attrezzate (aree sosta a
destinazione particolare) sulle cui piazzole, individuate
all'interno dell'area, e' costituito il diritto reale di superficie
in favore dei nomadi che ne facciano richiesta;
- in particolare l'art. 15, comma 1, della L.R. 47/88 cosi' come
modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 34/93 che prevede la
concessione ai Comuni singoli o associati di contributi fino al 90%
della spesa riconosciuta ammissibile;
- la direttiva regionale - Linee di indirizzo per la progettazione e
la realizzazione di aree per nomadi - approvata con atto deliberativo
n. 3356 del 19 settembre 1995, esecutivo ai sensi di legge;
- l'art. 15, comma 2, della L.R. 47/88 cosi' come modificato
dall'art. 3, comma 2, della L.R. 34/93 che prevede da parte della
Giunta regionale, sentite le Province ed i Comuni interessati,
l'elaborazione di un Programma e l'individuazione dei Comuni tenuti a
realizzare le aree di sosta e di transito oltre a quelli gia'
individuati a norma dell'art. 5, comma 1, con priorita'
nell'assegnazione dei contributi ai Comuni cosi' individuati;
- il "Programma per l'individuazione dei Comuni tenuti a realizzare
le aree di sosta e di transito per nomadi" approvato con propria
deliberazione n. 213 del 25 febbraio 1997;
ritenuto opportuno:
- confermare la validita' del predetto Programma, in quanto
l'elaborazione analitica che ha dato luogo alla formulazione dello
stesso risulta ancora attuale;
- procedere al completamento del predetto Programma confermando i
Comuni di Piacenza, Parma, Modena, Bologna e Forli' come prioritari
nell'assegnazione dei contributi tra quanti ne facciano richiesta;
considerato altresi' opportuno, nell'ottica del completamento degli
interventi previsti dalla L.R. 47/88, procedere alla attivazione
delle aree di sosta a destinazione particolare secondo quanto
disposto dall'art. 7 della suddetta legge;
richiamata la L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 per quanto riguarda, in
genere, l'approvazione e il finanziamento delle opere, le modalita'
di finanziamento e, in particolare, l'art. 11 che prevede i termini
entro i quali deve essere avviata l'esecuzione delle opere pena la
revoca della somma assegnata;
valutato opportuno provvedere alla disciplina dei tempi, delle
modalita' e delle procedure previste per l'erogazione dei
finanziamenti;
considerato che l'incarico di Responsabile del Servizio "Politiche
per l'accoglienza e l'integrazione sociale" risulta attualmente
vacante in conseguenza di quanto previsto dalla propria delibera
1303/99 e successiva determinazione del Direttore generale "Politiche
sociali" n. 6858 del 3/8/1999 e che pertanto, come previsto dall'art.
16 della L.R. 41/92, cosi' come sostituito dall'art. 33 della L.R.
31/94, in caso di vacanza del Responsabile del Servizio, tale
funzione e' svolta dal Direttore generale, in quanto Responsabile
della struttura sovraordinata;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
"Politiche sociali" dr. Francesco Cossentino in merito alla
legittimita' e alla regolarita' tecnica della presente deliberazione,
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19/11/1992, n. 41,
nonche' della propria deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali educative e
familiari. Qualita' urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il "Bando per la presentazione delle domande di
ammissione ai contributi in conto capitale di cui alla L.R. 34/93,
art. 3 per le opere di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 47/88"
finalizzato al completamento del "Programma per l'individuazione dei
Comuni tenuti a realizzare le aree di sosta e di transito per la
popolazione nomade della Regione Emilia-Romagna", approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 213 del 25 febbraio 1997,
nell'ambito del quale si individuano i Comuni di Piacenza, Parma,
Modena, Bologna e Forli' quali Comuni tenuti a realizzare le aree di
sosta e di transito, con priorita' nell'assegnazione dei contributi,
contenuto nell'allegato A della presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante;
2) di approvare il "Bando per la presentazione delle domande di
ammissione ai contributi in conto capitale di cui alla L.R. 34/93,
art. 3 per le opere di cui all'art. 7 della L.R. 47/88" finalizzato
alla predisposizione di aree a destinazione particolare contenuto
nell'allegato B alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante;
3) di stabilire che il presente atto deliberativo sara' pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Bando per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi
in conto capitale di cui alla L.R. 34/93, art. 3 per le opere di cui
agli artt. 4 e 5 della L.R. 47/88
1. Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo
a) Comuni singoli o associati a norma della Legge 142/90.
2. Tipologia degli interventi ammessi a contributo
a) Acquisto dell'area per la realizzazione delle aree di sosta e di
transito per nomadi;
b) realizzazione delle opere di infrastrutture delle aree di sosta e
di transito per nomadi.
3. Criteri per l'assegnazione dei contributi
I criteri per l'assegnazione dei contributi sono quelli stabiliti,
per quello che riguarda le caratteristiche dei progetti, dagli artt.
4 e 5 della L.R. 47/88 e dalle "Linee di indirizzo per la
progettazione e la realizzazione di aree per nomadi" (deliberazione
di Giunta regionale 19/9/1995, n. 3356).
Criteri di priorita'
Al fine della predisposizione di una graduatoria, le richieste di
contributo che perverranno da parte dei Comuni saranno valutate
secondo i seguenti criteri:
a) sanatoria di situazioni che destino preoccupazione dal punto di
vista della tensione sociale, dell'ordine pubblico e delle emergenze
socio-sanitarie;
b) raggiungimento di una dispersione omogenea, sul territorio
regionale, delle aree attrezzate per nomadi;
c) esistenza nei progetti, onde ottenere una migliore qualita' della
vita all'interno delle aree, di caratteristiche qualitative e di
progettazione quali: - numero di utenti limitato a 60 nei Comuni
capoluogo; - numero di utenti limitato a 20 nei Comuni con
popolazione inferiore ai 20.000 abitanti; - omogeneita' etnica
all'interno delle aree.
4. Presentazione delle domande di ammissione a contributo
Le domande di ammissione a contributo devono essere presentate alla
Regione Emilia-Romagna - Assessorato Politiche sociali, educative e
familiari. Qualita' urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali, Viale
A. Moro n. 30 - 40127 Bologna.
Le domande e le relative documentazioni, in originale o in copia
autenticata, devono essere prodotte in conformita' alle vigenti norme
in materia di imposta di bollo.
Le istanze dovranno specificare il tipo di contributo richiesto ed
essere corredate dalla documentazione cosi' come specificato al punto
5. di questo Allegato.
Nelle domande di contributo i Comuni dovranno inoltre dare atto di
aver seguito, relativamente alla individuazione della ubicazione
delle aree, le procedure e le indicazioni contenute nel comma 3
dell'art. 4 della L.R. 47/88.
5. Atti ed elaborati da allegare alla domanda
a) Dichiarazione del Comune ove ricade l'intervento, relativa alla
destinazione d'uso dell'area e relativo stralcio dello strumento
urbanistico vigente in conformita' di quanto richiesto dall'art. 4
della L.R. 47/88;
b) in sostituzione della dichiarazione di cui al punto a), copia
della delibera di Consiglio comunale (e relativi allegati tecnici)
di adozione di variante allo strumento urbanistico vigente atto a
classificare la zona oggetto d'intervento quale zona omogenea di cui
agli artt. 4 e/o 5 della L.R. 47/88;
c) atto formale, esecutivo ai sensi di legge, assunto dall'organo
competente, nel quale risultino evidenziati: - l'intervento da
realizzare, i relativi preventivi di spesa e il programma di
attuazione; - il piano finanziario che, a fronte dell'assegnazione
del contributo regionale, assicura il reperimento della quota di
spesa non coperta;
d) contratto preliminare di compravendita o l'attestazione di
proprieta' del terreno sul quale insisteranno le aree di sosta e di
transito;
e) planimetria catastale e perizia tecnica di valutazione dell'area
da acquistare e progetto di massima di realizzazione dell'area di
sosta o transito;
f) relazione illustrativa delle finalita' e delle funzioni dell'area
e delle sue caratteristiche in ordine alle opere di urbanizzazione
primaria e ai servizi che insistono sull'area e che devono essere
conformi a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della L.R. 47/88;
g) relazione descrittiva relativa al numero di presenze previste
all'interno delle aree di sosta e transito e alla loro provenienza
etnica.
6. Termine per la presentazione delle domande
I Comuni, singoli o associati, devono presentare le domande di
ammissione a contributo, entro 180 giorni, pena l'esclusione, dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
7. Indicazioni aggiuntive
In applicazione dell'art. 11 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29, con
gli atti deliberativi per l'assegnazione dei contributi verranno
indicati i termini perentori entro i quali dovra' essere avviata
l'esecuzione delle opere finanziate ed i termini massimi ordinatori
per il completamento delle procedure di spesa.
ALLEGATO B
Bando per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi
in conto capitale di cui alla L.R. 34/93, art. 3 per le opere di cui
all'art. 7 della L.R. 47/88
1. Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo
a) Comuni singoli o associati a norma della Legge 142/90.
2. Tipologia degli interventi ammessi a contributo
a) Acquisto dell'area per la realizzazione delle aree di sosta a
destinazione particolare per nomadi;
b) realizzazione delle opere di infrastrutture delle aree di sosta a
destinazione particolare per nomadi.
3. Criteri per l'assegnazione dei contributi
L'assegnazione dei contributi sara' effettuata, sulla base della
verifica del rispetto dei seguenti requisiti che definiscono la
tipologia specifica delle aree di sosta a destinazione particolare
nell'ambito delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 47/88 e delle
"Linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione di aree
per nomadi" (deliberazione di Giunta regionale 19/9/1995, n. 3356):
- ciascuna unita' areale (piazzola) ad uso abitativo dovra' avere le
seguenti caratteristiche:
- area di parcheggio di dimensioni adeguate alla sosta di un caravan;
- struttura prefabbricata con copertura a doppia falda, singola o con
una parete perimetrale in comune con un'altra unita' abitativa; -
superficie abitabile massima pari a 70 mq; - coefficiente termico
delle pareti perimetrali e del coperto: k minore 0,6; -
pavimentazioni interne: materiali economici e di alta durabilita'
(es. polvere di granito in monocottura);
- distribuzione interna:
- uno spazio con funzioni di ingresso mensa e cucina;
- un vano per servizi igienico-sanitari con antistante disimpegno;
- zona notte composta da uno, due o tre vani;
- lavatoio posto all'esterno dell'abitazione;
- riscaldamento autonomo a gas metano o GPL;
- impianti tecnologici (luce, gas e acqua) ad utenza.
Criteri di priorita'
Al fine della predisposizione di una graduatoria, le richieste di
contributo che perverranno da parte dei Comuni saranno valutate
secondo l'analisi qualitativa dei progetti basata sui seguenti
criteri:
- dimensione della superficie riservata a ciascuna unita' areale
(piazzola);
- numero di unita' areali previste all'interno dell'area a
destinazione particolare.
4. Presentazione delle domande di ammissione a contributo
Le domande di ammissione a contributo devono essere presentate alla
Regione Emilia-Romagna - Assessorato Politiche sociali, educative e
familiari. Qualita' urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali,
Viale A. Moro n. 30 - 40127 Bologna.
Le domande e le relative documentazioni, in originale o in copia
autenticata, devono essere prodotte in conformita' alle vigenti
norme in materia di imposta di bollo.
Le istanze dovranno specificare il tipo di contributo richiesto ed
essere corredate dalla documentazione cosi' come specificato al punto
5. di questo Allegato.
Nelle domande di contributo i Comuni dovranno inoltre dare atto di
aver seguito, relativamente alla individuazione della ubicazione
delle aree, le procedure e le indicazioni contenute nel comma 3
dell'art. 4 della L.R. 47/88.
5. Atti ed elaborati da allegare alla domanda
a) Dichiarazione del Comune ove ricade l'intervento, relativa alla
destinazione d'uso dell'area e relativo stralcio dello strumento
urbanistico vigente in conformita' di quanto richiesto dall'art. 4
della L.R. 47/88;
b) in sostituzione della dichiarazione di cui al punto a), copia
della delibera di Consiglio comunale (e relativi allegati tecnici) di
adozione di variante allo strumento urbanistico vigente atto a
classificare la zona oggetto d'intervento quale zona omogenea di cui
all'art. 4 della L.R. 47/88;
c) atto formale, esecutivo ai sensi di legge, assunto dall'organo
competente, nel quale risultino evidenziati: - l'intervento da
realizzare, i relativi preventivi di spesa e il programma di
attuazione; - il piano finanziario che, a fronte dell'assegnazione
del contributo regionale, assicura il reperimento della quota di
spesa non coperta;
d) contratto preliminare di compravendita o l'attestazione di
proprieta' del terreno sul quale insisteranno le aree di sosta a
destinazione particolare;
e) planimetria catastale e progetto di massima di realizzazione
dell'area di sosta a destinazione particolare;
f) relazione illustrativa delle finalita' e delle funzioni dell'area
e delle sue caratteristiche in ordine alle opere di urbanizzazione
primaria e ai servizi che insistono sull'area e che devono essere
conformi a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della L.R. 47/88;
g) relazione descrittiva relativa al numero di presenze previste
all'interno delle aree di sosta a destinazione particolare e alla
loro provenienza etnica.
6. Termine per la presentazione delle domande
I Comuni, singoli o associati, devono presentare le domande di
ammissione a contributo, entro 270 giorni, pena l'esclusione, dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
7. Indicazioni aggiuntive
In applicazione dell'art. 11 della L.R. 12 dicembre 1985, n.29, con
gli atti deliberativi per l'assegnazione dei contributi verranno
indicati i termini perentori entro i quali dovra' essere avviata
l'esecuzione delle opere finanziate ed i termini massimi ordinatori
per il completamento delle procedure di spesa.
8. Guida alle azioni finalizzate alla realizzazione degli interventi
La tipologia specifica delle aree a destinazione particolare prevede
inoltre, al fine del rispetto delle finalita' degli interventi,
l'effettuazione delle seguenti azioni:
- i Comuni, singoli o associati, possono realizzare aree sosta
attrezzate provviste di strutture destinate alla residenza ed
eventualmente alle attivita' produttive; sulle aree interessate da
tali strutture e' costituito il diritto reale di superficie a favore
dei nomadi che ne facciano richiesta;
- i suddetti Enti provvedono alle opere di urbanizzazione primaria e
di eventuali attrezzature di servizio di uso comune e adottano i
criteri per la costituzione del diritto citato e per la
corresponsione di un canone relativo alle spese di manutenzione
degli impianti tecnologici ad uso esclusivo di ciascuna unita' areale
(piazzole);
- contestualmente alla costituzione del diritto di superficie devono
essere rifuse dai beneficiari le complessive spese sostenute per
quanto realizzato sulle unita' areali.