REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 1999, n. 2211

Approvazione della continuazione del Programma per l'individuazione dei Comuni tenuti a realizzare le aree di sosta e transito per nomadi (delibera della Giunta regionale 213/97) ex art. 15, L.R. 23/11/1988, n. 47 cosi' come modificato dall'art. 3, L.R. 6/9/1993, n. 34

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamate:                                                                     
- la L.R. 23 novembre 1988, n. 47 recante "Norme per le minoranze               
nomadi in Emilia-Romagna", cosi' come modificata  dalla L.R. 6                  
settembre 1993, n. 34 "Modifiche della L.R. 23 novembre 1988, n. 47";           
- la L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e programmazione  delle               
funzioni di assistenza sociale";                                                
visti:                                                                          
- l'art. 4, comma 1, della L.R. 47/88 secondo cui le aree di sosta              
per i nomadi vengono realizzate dai Comuni singoli o associati;                 
- l'art. 5, comma 1, della L.R. 47/88 secondo cui le aree di transito           
per i nomadi vengono realizzate dai Comuni capoluogo di provincia e             
dai Comuni singoli o associati interessati dalle migrazioni della               
popolazione nomade;                                                             
- l'art. 7, comma 1, della L.R. 47/88 secondo cui i Comuni singoli o            
associati possono realizzare aree sosta attrezzate (aree sosta a                
destinazione particolare) sulle cui piazzole, individuate                       
all'interno dell'area, e' costituito il diritto reale di superficie             
in favore dei nomadi che ne facciano richiesta;                                 
- in particolare l'art. 15, comma 1, della L.R. 47/88 cosi' come                
modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 34/93 che prevede la                
concessione ai Comuni singoli o associati di contributi fino al 90%             
della spesa riconosciuta ammissibile;                                           
- la direttiva regionale - Linee di indirizzo per la progettazione e            
la realizzazione di aree per nomadi - approvata con atto deliberativo           
n. 3356 del 19 settembre 1995, esecutivo ai sensi di legge;                     
- l'art. 15, comma 2, della L.R. 47/88 cosi' come modificato                    
dall'art. 3, comma 2, della L.R. 34/93 che prevede da parte della               
Giunta regionale, sentite le Province ed i Comuni interessati,                  
l'elaborazione di un Programma e l'individuazione dei Comuni tenuti a           
realizzare le aree di sosta e di transito oltre a quelli gia'                   
individuati a norma dell'art. 5, comma 1, con priorita'                         
nell'assegnazione  dei contributi ai Comuni cosi' individuati;                  
- il "Programma per l'individuazione dei Comuni tenuti a realizzare             
le aree di sosta e di transito per nomadi" approvato con propria                
deliberazione n. 213 del 25 febbraio 1997;                                      
ritenuto opportuno:                                                             
- confermare la validita' del predetto Programma, in quanto                     
l'elaborazione analitica che ha dato luogo alla formulazione dello              
stesso risulta ancora attuale;                                                  
- procedere al completamento del predetto Programma confermando i               
Comuni di Piacenza, Parma,  Modena, Bologna e Forli' come prioritari            
nell'assegnazione dei contributi tra quanti ne facciano richiesta;              
considerato altresi' opportuno, nell'ottica  del completamento degli            
interventi previsti dalla L.R. 47/88, procedere alla attivazione                
delle aree di sosta a destinazione particolare secondo quanto                   
disposto dall'art. 7 della suddetta legge;                                      
richiamata la L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 per quanto riguarda, in              
genere, l'approvazione e il finanziamento delle opere, le modalita'             
di finanziamento e, in particolare, l'art. 11 che prevede i termini             
entro i quali deve essere avviata l'esecuzione delle opere pena la              
revoca della somma assegnata;                                                   
valutato opportuno provvedere alla disciplina dei tempi, delle                  
modalita' e delle procedure previste per l'erogazione  dei                      
finanziamenti;                                                                  
considerato che l'incarico di Responsabile del Servizio "Politiche              
per l'accoglienza e l'integrazione sociale" risulta attualmente                 
vacante in conseguenza di quanto previsto dalla propria delibera                
1303/99 e successiva determinazione del Direttore generale "Politiche           
sociali" n. 6858 del 3/8/1999 e che pertanto, come previsto dall'art.           
16 della L.R. 41/92, cosi' come sostituito dall'art. 33 della L.R.              
31/94, in caso di vacanza del Responsabile del Servizio, tale                   
funzione e' svolta dal Direttore generale, in quanto Responsabile               
della struttura sovraordinata;                                                  
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
"Politiche sociali" dr. Francesco Cossentino in merito alla                     
legittimita' e alla regolarita' tecnica della presente deliberazione,           
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19/11/1992, n. 41,                
nonche' della propria deliberazione 2541/95;                                    
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali educative e                   
familiari. Qualita' urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali;                 
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare il "Bando per la presentazione delle domande di                 
ammissione ai contributi in conto capitale di cui alla L.R. 34/93,              
art. 3 per le opere di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 47/88"                   
finalizzato al completamento del "Programma per l'individuazione dei            
Comuni tenuti a realizzare le aree di sosta e di transito per la                
popolazione nomade della Regione Emilia-Romagna", approvato con                 
deliberazione della Giunta regionale n. 213 del 25 febbraio 1997,               
nell'ambito del quale si individuano i Comuni di Piacenza, Parma,               
Modena, Bologna e Forli' quali Comuni tenuti a realizzare le aree di            
sosta e di transito, con priorita' nell'assegnazione dei contributi,            
contenuto nell'allegato A della presente deliberazione di cui                   
costituisce parte integrante;                                                   
2) di approvare il "Bando per la presentazione delle domande di                 
ammissione ai contributi in conto capitale di cui alla L.R. 34/93,              
art. 3 per le opere di cui all'art. 7 della L.R. 47/88" finalizzato             
alla predisposizione di aree a destinazione particolare contenuto               
nell'allegato B alla presente deliberazione di cui costituisce parte            
integrante;                                                                     
3) di stabilire che il presente atto deliberativo sara' pubblicato              
nel Bollettino Ufficiale della  Regione Emilia-Romagna.                         
ALLEGATO A                                                                      
Bando per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi            
in conto capitale di cui alla L.R. 34/93, art. 3 per le opere di cui            
agli artt. 4 e 5 della L.R. 47/88                                               
1. Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo                          
a) Comuni singoli o associati a norma della Legge 142/90.                       
2. Tipologia degli interventi ammessi a contributo                              
a) Acquisto dell'area per la realizzazione delle aree di sosta e di             
transito per nomadi;                                                            
b) realizzazione delle opere di infrastrutture delle aree di sosta e            
di transito per nomadi.                                                         
3. Criteri per l'assegnazione dei contributi                                    
I criteri per l'assegnazione dei contributi sono quelli stabiliti,              
per quello che riguarda le caratteristiche dei progetti, dagli artt.            
4 e 5 della L.R. 47/88 e dalle "Linee di indirizzo per la                       
progettazione e la realizzazione di aree per nomadi" (deliberazione             
di Giunta regionale 19/9/1995, n. 3356).                                        
Criteri di priorita'                                                            
Al fine della predisposizione di una graduatoria, le richieste di               
contributo che perverranno da parte dei Comuni saranno valutate                 
secondo i seguenti criteri:                                                     
a) sanatoria di situazioni che destino preoccupazione dal punto di              
vista della tensione  sociale, dell'ordine pubblico e delle emergenze           
socio-sanitarie;                                                                
b) raggiungimento di una dispersione omogenea, sul territorio                   
regionale, delle aree attrezzate per nomadi;                                    
c) esistenza nei progetti, onde ottenere una migliore qualita' della            
vita all'interno delle aree, di caratteristiche qualitative e di                
progettazione quali: - numero di utenti limitato a 60 nei Comuni                
capoluogo; - numero di utenti limitato a 20 nei Comuni con                      
popolazione inferiore ai 20.000 abitanti; - omogeneita' etnica                  
all'interno delle aree.                                                         
4. Presentazione delle domande di ammissione a contributo                       
Le domande di ammissione a contributo devono essere presentate alla             
Regione Emilia-Romagna - Assessorato Politiche sociali, educative e             
familiari. Qualita' urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali, Viale           
A. Moro n. 30 - 40127 Bologna.                                                  
Le domande e le relative documentazioni, in originale o in copia                
autenticata, devono essere prodotte in conformita' alle vigenti norme           
in materia di imposta di bollo.                                                 
Le istanze dovranno specificare il tipo di contributo richiesto ed              
essere corredate dalla documentazione cosi' come specificato al punto           
5. di questo Allegato.                                                          
Nelle domande di contributo i Comuni dovranno inoltre dare atto di              
aver seguito, relativamente alla individuazione  della ubicazione               
delle aree, le procedure e le indicazioni contenute nel comma 3                 
dell'art. 4 della L.R. 47/88.                                                   
5. Atti ed elaborati da allegare alla domanda                                   
a) Dichiarazione del Comune ove ricade l'intervento, relativa alla              
destinazione d'uso dell'area e relativo stralcio dello strumento                
urbanistico vigente in conformita' di quanto  richiesto dall'art. 4             
della L.R. 47/88;                                                               
b) in sostituzione della dichiarazione di cui al punto a), copia                
della delibera di  Consiglio comunale (e relativi allegati tecnici)             
di adozione di variante allo strumento urbanistico vigente atto a               
classificare la zona oggetto d'intervento quale zona omogenea di cui            
agli artt. 4 e/o 5 della L.R. 47/88;                                            
c) atto formale, esecutivo ai sensi di legge, assunto dall'organo               
competente, nel quale risultino evidenziati: - l'intervento da                  
realizzare, i relativi preventivi di spesa e il programma di                    
attuazione; - il piano finanziario che, a fronte dell'assegnazione              
del contributo regionale, assicura il reperimento della quota di                
spesa non coperta;                                                              
d) contratto preliminare di compravendita o l'attestazione  di                  
proprieta' del terreno sul  quale insisteranno le aree di sosta e di            
transito;                                                                       
e) planimetria catastale e perizia tecnica di valutazione dell'area             
da acquistare e progetto di massima di realizzazione dell'area di               
sosta o transito;                                                               
f) relazione illustrativa delle finalita' e delle funzioni dell'area            
e delle sue caratteristiche in ordine alle opere di urbanizzazione              
primaria e ai servizi che insistono sull'area e che devono essere               
conformi a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della L.R. 47/88;                  
g) relazione descrittiva relativa al numero di presenze previste                
all'interno delle aree di sosta e transito e alla loro provenienza              
etnica.                                                                         
6. Termine per la presentazione delle domande                                   
I Comuni, singoli o associati, devono presentare le domande di                  
ammissione a contributo, entro 180 giorni, pena l'esclusione, dalla             
data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
7. Indicazioni aggiuntive                                                       
In applicazione dell'art. 11 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29, con            
gli atti deliberativi per l'assegnazione  dei contributi verranno               
indicati i termini perentori entro i quali dovra' essere avviata                
l'esecuzione  delle opere finanziate ed i termini massimi ordinatori            
per il completamento delle procedure di spesa.                                  
ALLEGATO B                                                                      
Bando per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi            
in conto capitale di cui alla L.R. 34/93, art. 3 per le opere di cui            
all'art. 7 della L.R. 47/88                                                     
1. Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo                          
a) Comuni singoli o associati a norma della Legge 142/90.                       
2. Tipologia degli interventi ammessi a contributo                              
a) Acquisto dell'area per la realizzazione delle aree di sosta a                
destinazione particolare per nomadi;                                            
b) realizzazione delle opere di infrastrutture delle aree di sosta a            
destinazione particolare per nomadi.                                            
3. Criteri per l'assegnazione dei contributi                                    
L'assegnazione dei contributi sara' effettuata, sulla base della                
verifica del rispetto dei seguenti requisiti che definiscono la                 
tipologia specifica delle aree di sosta a destinazione particolare              
nell'ambito delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 47/88 e delle              
"Linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione di aree             
per nomadi" (deliberazione di Giunta regionale 19/9/1995, n. 3356):             
- ciascuna unita' areale (piazzola) ad uso abitativo dovra' avere le            
seguenti caratteristiche:                                                       
- area di parcheggio di dimensioni adeguate alla sosta di un caravan;           
- struttura prefabbricata con copertura a doppia falda, singola o con           
una parete perimetrale in comune con un'altra unita' abitativa; -               
superficie abitabile massima pari a 70 mq; - coefficiente termico               
delle pareti perimetrali e del coperto: k minore 0,6; -                         
pavimentazioni interne: materiali economici e di alta durabilita'               
(es. polvere di granito in monocottura);                                        
- distribuzione interna:                                                        
- uno spazio con funzioni di ingresso mensa e cucina;                           
- un vano per servizi igienico-sanitari con antistante disimpegno;              
- zona notte composta da uno, due o tre vani;                                   
- lavatoio posto all'esterno dell'abitazione;                                   
- riscaldamento autonomo a gas metano o GPL;                                    
- impianti tecnologici (luce, gas e acqua) ad utenza.                           
Criteri di priorita'                                                            
Al fine della predisposizione di una graduatoria, le richieste di               
contributo che perverranno da parte dei Comuni saranno valutate                 
secondo l'analisi qualitativa dei progetti basata sui seguenti                  
criteri:                                                                        
- dimensione della superficie riservata a ciascuna unita' areale                
(piazzola);                                                                     
- numero di unita' areali previste  all'interno dell'area a                     
destinazione particolare.                                                       
4. Presentazione delle domande di ammissione a contributo                       
Le domande di ammissione a contributo devono essere presentate alla             
Regione Emilia-Romagna - Assessorato Politiche sociali, educative e             
familiari.  Qualita' urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali,                
Viale A. Moro n. 30 - 40127 Bologna.                                            
Le domande e le relative documentazioni, in originale o in copia                
autenticata, devono essere prodotte in conformita'  alle vigenti                
norme in materia di imposta di bollo.                                           
Le istanze dovranno specificare il tipo di contributo richiesto ed              
essere corredate dalla documentazione cosi' come specificato al punto           
5. di questo Allegato.                                                          
Nelle domande di contributo i Comuni dovranno inoltre dare atto di              
aver seguito, relativamente alla individuazione della ubicazione                
delle aree, le procedure e le indicazioni contenute nel comma 3                 
dell'art. 4 della L.R. 47/88.                                                   
5. Atti ed elaborati da allegare alla domanda                                   
a) Dichiarazione del Comune ove ricade l'intervento, relativa alla              
destinazione d'uso dell'area e relativo stralcio dello strumento                
urbanistico vigente  in conformita' di quanto richiesto dall'art. 4             
della L.R. 47/88;                                                               
b) in sostituzione della dichiarazione di cui al punto a), copia                
della delibera di Consiglio comunale (e relativi allegati tecnici) di           
adozione di variante allo strumento urbanistico vigente atto a                  
classificare la zona oggetto d'intervento quale zona omogenea di cui            
all'art. 4 della L.R. 47/88;                                                    
c) atto formale, esecutivo ai sensi di legge, assunto dall'organo               
competente, nel quale risultino evidenziati: - l'intervento da                  
realizzare, i relativi preventivi di spesa e il programma di                    
attuazione; - il piano finanziario che, a fronte dell'assegnazione              
del contributo regionale, assicura il reperimento della quota di                
spesa non coperta;                                                              
d) contratto preliminare di compravendita o l'attestazione  di                  
proprieta' del terreno sul quale insisteranno le aree di sosta a                
destinazione particolare;                                                       
e) planimetria catastale e progetto di massima di realizzazione                 
dell'area di sosta a destinazione particolare;                                  
f) relazione illustrativa delle finalita' e delle funzioni dell'area            
e delle sue caratteristiche in ordine alle opere di urbanizzazione              
primaria e ai servizi che insistono sull'area e che devono essere               
conformi a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della L.R. 47/88;                  
g) relazione descrittiva relativa al numero di presenze previste                
all'interno delle aree di sosta a destinazione particolare e alla               
loro provenienza etnica.                                                        
6. Termine per la presentazione delle domande                                   
I Comuni, singoli o associati, devono presentare le domande di                  
ammissione a contributo, entro 270 giorni, pena l'esclusione, dalla             
data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
7. Indicazioni aggiuntive                                                       
In applicazione dell'art. 11 della L.R. 12 dicembre 1985,  n.29, con            
gli atti deliberativi per l'assegnazione  dei contributi verranno               
indicati i termini perentori entro i quali dovra' essere avviata                
l'esecuzione  delle opere finanziate ed i termini massimi ordinatori            
per il completamento delle procedure di spesa.                                  
8. Guida alle azioni finalizzate alla realizzazione degli interventi            
La tipologia specifica delle aree a  destinazione particolare prevede           
inoltre, al fine del rispetto delle finalita' degli interventi,                 
l'effettuazione delle seguenti  azioni:                                         
- i Comuni, singoli o associati, possono realizzare aree sosta                  
attrezzate provviste di  strutture destinate alla residenza ed                  
eventualmente alle attivita' produttive; sulle aree interessate da              
tali strutture e' costituito il diritto reale di superficie a favore            
dei nomadi che ne facciano richiesta;                                           
- i suddetti Enti provvedono alle opere di urbanizzazione  primaria e           
di eventuali attrezzature di servizio di uso comune e adottano i                
criteri per la costituzione del diritto citato e per la                         
corresponsione  di un canone relativo alle spese di manutenzione                
degli impianti tecnologici ad uso esclusivo di ciascuna unita' areale           
(piazzole);                                                                     
- contestualmente alla costituzione del diritto di superficie devono            
essere rifuse dai beneficiari le complessive spese sostenute per                
quanto realizzato sulle unita' areali.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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