AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE - ROMA

COMUNICATO

Approvazione del Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato ai sensi dell'art. 1 del DL 11 giugno 1998, n. 180 e successive modificazioni (delibera n. 85 del 29 ottobre 1999)

Il Comitato istituzionale, vista la Legge 18 maggio 1989, n. 183                
recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della                
difesa del suolo";                                                              
visto l'art. 17, comma VI-bis, della predetta legge che prevede                 
l'adozione da parte del Comitato istituzionale delle misure di                  
salvaguardia;                                                                   
visto l'articolo 1, comma 1-bis, del DL 11 giugno 1998, n. 180, e               
successive modificazioni, che prevede l'approvazione entro il 31                
ottobre 1999, di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni           
a rischio idrogeologico molto elevato nonche' l'adozione delle misure           
di salvaguardia, con il contenuto di cui al comma VI-bis                        
dell'articolo 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, oltre che con i            
contenuti di cui alla lettera d), comma III, del medesimo articolo              
17;                                                                             
vista la proposta di programma concordata con le Regioni interessate,           
giusta la nota del 15 luglio 1999, UCM/99/2845, del Ministero                   
dell'Ambiente;                                                                  
considerato che il Comitato tecnico ha elaborato il Piano                       
straordinario sulla base delle proposte presentate dalla Segreteria             
Tecnico-Operativa dell'Autorita' di Bacino, con il supporto di studi            
specialistici che hanno consentito di comporre il quadro delle                  
conoscenze e degli squilibri del bacino idrografico del Tevere,                 
relativamente all'individuazione ed alla perimetrazione delle                   
situazioni a rischio idrogeologico molto elevato;                               
visto il parere del Comitato tecnico espresso nella seduta del 19               
ottobre 1999;                                                                   
viste le modifiche apportate in data 29 ottobre 1999 al testo della             
"Normativa di attuazione", articoli 5 e 7, elaborato dal Comitato               
tecnico;                                                                        
considerate le disposizioni normative in premessa richiamate;                   
delibera:                                                                       
Art. 1                                                                          
approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del DL 11 giugno               
1998, n. 180, e successive modificazioni, il Piano straordinario                
diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato, costituito           
da:                                                                             
- Relazione generale                                                            
- Allegati cartografici                                                         
A) perimetrazione delle aree a rischio del reticolo idrografico                 
principale;                                                                     
B) perimetrazione delle aree a rischio del reticolo idrografico                 
secondario;                                                                     
C) perimetrazione delle aree a rischio per movimenti franosi                    
- Normativa                                                                     
appendice 1)                                                                    
- elenco dei Comuni nel cui territorio ricade un'area soggetta a                
rischio molto elevato per fenomeno di inondazione e/o frana                     
appendice 2)                                                                    
- elenco dei Comuni per i quali, allo stato attuale, relativamente al           
reticolo idrografico e' disponibile lo strumento per la corretta                
valutazione del pericolo idraulico                                              
appendice 3)                                                                    
- elenco dei Comuni con dichiarazioni dello stato di calamita' ai               
sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 225/92.La suddetta                  
normativa costituisce adozione delle misure di salvaguardia, ai sensi           
del comma VI-bis, dell'articolo 17 della Legge 18 maggio 1989, n.               
183, secondo le modifiche in premessa citate.                                   
Art. 2                                                                          
Della suddetta approvazione viene data immediata pubblicazione nella            
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale, e nei            
Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente competenti ed               
adeguata pubblicita' mediante il deposito del Piano straordinario               
presso il Ministero dei Lavori pubblici, Ministero dell'Ambiente,               
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione           
civile, le Regioni territorialmente interessate e presso l'Autorita'            
di bacino del fiume Tevere.                                                     
Art. 3                                                                          
Di prendere atto della proposta di programma di interventi allegata             
alla presente delibera, e di provvedere all'invio della stessa al               
Ministero dell'Ambiente per la successiva istruttoria e                         
sottoposizione all'approvazione del Comitato dei Ministri di cui                
all'articolo 4 della Legge 18 maggio 1989, n. 183.                              
IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE                                           
Mario Goretti  IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI                                  
  Enrico Micheli                                                                
NORMATIVA DI ATTUAZIONE                                                         
INDICE                                                                          
Art. 1 - Finalita' e contenuti                                                  
Art. 2 - Effetti del Piano                                                      
Art. 3 - Individuazione e delimitazione delle aree interessate                  
Art. 4 - Integrazioni e modifiche al Piano                                      
TITOLO I - AREE A RISCHIO DI INONDAZIONE                                        
Art. 5 - Limitazione all'attivita' di trasformazione del territorio             
Art. 6 - Interventi di realizzazione di infrastrutture pubbliche o di           
interesse pubblico                                                              
TITOLO II - AREE A RISCHIO DI MOVIMENTI FRANOSI                                 
Art. 7 - Limitazione all'attivita' di trasformazione del territorio             
Art. 8 - Interventi di realizzazione di infrastrutture pubbliche o di           
interesse pubblico                                                              
TITOLO III - RAPPORTI CON NORME REGIONALI                                       
Art. 9 - Rapporti con norme regionali                                           
APPENDICE 1 - Elenco dei Comuni nel cui territorio ricade un'area               
perimetrata cosi' come allegati cartografici A-B-C                              
APPENDICE 2 - Elenco dei Comuni per i quali, allo stato attuale,                
relativamente al reticolo idrografico principale e' disponibile lo              
strumento per la corretta valutazione del pericolo idraulico                    
APPENDICE 3 - Elenco dei Comuni con dichiarazioni stato di calamita'            
ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della Legge 225/92                            
Art. 1                                                                          
Finalita' e contenuti                                                           
1. Il Piano straordinario definito da ora in poi PST di cui                     
all'articolo 1, comma 1-bis del DL 11 giugno 1998, n. 180, convertito           
con modificazioni nella Legge 3 agosto 1998, n. 267 e modificato dal            
DL 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni nella Legge             
13 luglio 1999, n. 226, (nel presente testo indicato come DL 180/98),           
disciplina con le norme di seguito elencate le attivita' di                     
trasformazione del territorio nelle aree individuate e perimetrate              
negli allegati A)-B)-C), definite come aree a maggior rischio per               
l'incolumita' delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e           
del patrimonio ambientale e culturale in relazione ai fenomeni di               
inondazione e di frana.                                                         
2. Il PST persegue l'obiettivo di ridurre l'attuale livello di                  
rischio nelle aree di cui al precedente comma mediante:                         
a) l'individuazione dell'area soggetta a rischio idrogeologico la cui           
delimitazione risulta dallo stato attuale delle conoscenze;                     
b) la costituzione di limitazioni alle attivita' di trasformazione              
del territorio all'interno dell'area perimetrata;                               
c) l'individuazione di un quadro di possibili interventi strutturali.           
3. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni piu' restrittive               
contenute nella legislazione statale in materia di beni culturali e             
ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di                      
pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e                 
comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio ivi compresi            
i piani paesistici.                                                             
Art. 2                                                                          
Effetti del Piano                                                               
1. Le previsioni e prescrizioni del PST con il contenuto di cui                 
all'art. 17, comma 6 bis della Legge 18 maggio 1989, n. 183, hanno              
comunque valore fino all'adozione del Piano stralcio per l'assetto              
idrogeologico di cui all'art. 1 del DL 180/98, e successive                     
modificazioni.                                                                  
2. Le infrastrutture ed i fabbricati, ricompresi nelle aree                     
perimetrate di cui all'articolo 3, sono proposti per l'inserimento              
nei piani urgenti di emergenza di cui al comma 4, art. 1 del DL                 
180/98.                                                                         
2-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis del DL 180/98 e                    
successive modificazioni, nelle estensioni territoriali di cui alle             
ordinanze di dichiarazione dello stato di emergenza previste                    
dall'articolo 5, comma 1 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, dei              
Comuni di cui all'appendice 3 si applicano le prescrizioni di cui               
alle presenti norme.                                                            
3. Gli interventi di messa in sicurezza di cui all'articolo 5, punto            
e) ed all'articolo 7, punto e), tesi alla riduzione del rischio e               
finanziati prevalentemente con fondi pubblici, sono subordinati alla            
verifica della conformita' degli edifici e delle opere esistenti alle           
norme degli strumenti urbanistici vigenti.                                      
4. Fino all'adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico             
di cui all'art. 1 del DL 180/98 e successive modificazioni, le                  
Amministrazioni comunali comprese nell'elenco di cui all'appendice 2,           
prima del rilascio del provvedimento abilitativo alla realizzazione             
delle previsioni edificatorie relative ad aree di completamento ed              
espansione urbanistica contenute negli strumenti urbanistici, devono            
richiedere all'autorita' idraulica competente la verifica della                 
pericolosita' idraulica.                                                        
5. All'interno del perimetro dei centri edificati, cosi' come                   
definiti dall'articolo 18 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 i                 
manufatti interessati, anche marginalmente, dalla linea che                     
costituisce perimetrazione dell'area di cui agli allegati                       
cartografici A) e B) sono sottoposti alle prescrizioni di cui                   
all'articolo 5 delle presenti norme.                                            
Art. 3                                                                          
Individuazione e delimitazione delle aree interessate                           
1. Il PST individua le aree interessate dai fenomeni di dissesto                
distinte in relazione a:                                                        
- frane                                                                         
- inondazioni.                                                                  
2. La delimitazione delle aree interessate, articolata in aree a                
maggior rischio, di frana o di inondazione, e' rappresentata                    
cartograficamente negli elaborati di cui agli allegati cartografici             
A)-B)-C).                                                                       
Art. 4                                                                          
Integrazioni e modifiche al Piano                                               
1. Il PST puo' essere integrato e modificato con le modalita'                   
previste dall'articolo 1, comma 1-bis del DL 180/98.                            
2. Qualsiasi proposta di modifica, rettifica o integrazione                     
presentata dalle Amministrazioni interessate e finalizzata                      
all'esclusione di aree soggette a pericolo idrogeologico, e'                    
sottoposta all'Autorita' di Bacino che provvede all'eventuale                   
variazione del PST con le modalita' di cui al comma 1.                          
3. Si procede ai sensi del comma precedente anche nei casi in cui               
l'avvenuta esecuzione, anche graduale, delle opere o degli                      
interventi, abbia ridotto il rischio.                                           
TITOLO I                                                                        
AREE A RISCHIO DI INONDAZIONE                                                   
Art. 5                                                                          
Limitazione all'attivita' di trasformazione del territorio                      
1. Nelle zone individuate a maggior rischio per fenomeni di                     
inondazione sono esclusivamente consentiti:                                     
a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;                           
b) gli interventi ed opere sul patrimonio edilizio esistente, di                
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento                   
conservativo cosi' come definiti dall'articolo 31, lettere a), b),              
e), d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457 senza aumento di volumi;               
c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il           
rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza ed                
igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche,              
nonche' interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi              
sismici e di miglioramento ed adeguamento sismico;                              
d) gli interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e                     
straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche           
e delle opere idrauliche esistenti, nonche' delle reti viarie;                  
e) gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree            
a rischio, previa approvazione dell'autorita' idraulica competente              
che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza idraulica a            
monte e a valle dell'area oggetto di intervento;                                
f) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d)           
dell'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e gli interventi             
di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) della medesima           
Legge, in attuazione dei piani e programmi di recupero di cui                   
all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e di cui alle Leggi 4             
dicembre 1993, n. 493 e 30 marzo 1998, n. 61, dei programmi integrati           
di intervento di cui all'art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179           
e di altri strumenti attuativi di PRG, a condizione che tali                    
interventi siano preceduti dagli interventi di messa in sicurezza di            
cui al precedente punto e);                                                     
g) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilita' dei beni e           
degli edifici esposti al rischio senza aumento di superficie e di               
volume debitamente autorizzati dall'autorita' idraulica competente.             
2. Gli interventi di cui al comma precedente non debbono comunque               
comportare un cambio di destinazione d'uso con incremento                       
dell'attuale livello di rischio.                                                
Art. 6                                                                          
Interventi di realizzazione di infrastrutture pubbliche                         
o di interesse pubblico                                                         
1. All'interno delle zone perimetrate sono consentiti l'ampliamento             
e/o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse           
pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonche'           
la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali. Tali             
interventi non debbono incrementare le attuali condizioni di rischio,           
precludere la possibilita' di interventi che riducano o eliminino               
tali condizioni e debbono comunque essere coerenti con quanto                   
previsto dal Piano di protezione civile. I progetti debbono essere              
corredati da uno studio di compatibilita' idraulica da sottoporre               
all'approvazione dell'autorita' idraulica competente.                           
2. L'autorita' competente in via primaria o principale alla                     
realizzazione dell'opera stessa e' tenuta a convocare una conferenza            
di servizi ai sensi dell'articolo 14 della Legge 8 agosto 1990, n.              
241 nella quale e' necessaria la partecipazione dell'Autorita' di               
Bacino del Tevere e dell'autorita' idraulica competente al fine di              
acquisire i necessari pareri.                                                   
TITOLO II                                                                       
AREE A RISCHIO DI MOVIMENTI FRANOSI                                             
Art. 7                                                                          
Limitazione all'attivita' di trasformazione del territorio                      
1. Nelle zone individuate a maggior rischio per fenomeni franosi sono           
esclusivamente consentiti:                                                      
a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;                           
b) gli interventi ed opere sul patrimonio edilizio esistente, di                
manutenzione ordinaria straordinaria, restauro, risanamento                     
conservativo cosi' come definito dall'articolo 31, lettere a), b),              
c), d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457 senza aumento di volumi;               
c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il           
rispetto delle legislazioni in vigore in materia di sicurezza ed                
igiene sul lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche,              
nonche' interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi              
sismici e di miglioramento ed adeguamento sismico;                              
d) gli interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e                     
straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche           
e delle opere di consolidamento esistenti, nonche' delle reti viarie;           
e) gli interventi di consolidamento volti alla messa in sicurezza               
delle aree a rischio, previa autorizzazione del soggetto competente             
alla tutela del vincolo idrogeologico, che non pregiudichino le                 
attuali condizioni di sicurezza all'intorno dell'area oggetto                   
dell'intervento;                                                                
f) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d)           
dell'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e gli interventi             
di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) della medesima           
legge, in attuazione dei piani e programmi di recupero di cui                   
all'art. 28 della Legge 5 agosto 1978,  n.457 e di cui alle Leggi 4             
dicembre 1993, n. 493 e 30 marzo 1998, n. 61 dei Programmi integrati            
di intervento di cui all'art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179           
e di altri strumenti attuativi di PRG, a condizione che tali                    
interventi siano preceduti dagli interventi di messa in sicurezza di            
cui al punto precedente;                                                        
g) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilita' dei beni e           
degli edifici esposti al rischio senza aumento di superficie e di               
volume debitamente autorizzati dal soggetto competente alla tutela              
del vincolo idrogeologico.                                                      
2. Gli interventi di cui al comma precedente non debbono comunque               
comportare un cambio di destinazione d'uso con incremento                       
dell'attuale livello di rischio.                                                
Art. 8                                                                          
Interventi di realizzazione di infrastrutture pubbliche                         
o di interesse pubblico                                                         
1. All'interno delle zone perimetrate sono consentiti l'ampliamento             
e/o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse           
pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonche'           
la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali. Tali             
interventi non debbono incrementare le attuali condizioni di rischio,           
precludere la possibilita' di interventi che riducano o eliminino               
tali condizioni e debbono comunque essere coerenti con quanto                   
previsto dal Piano di protezione civile. I progetti debbono essere              
corredati da uno studio di compatibilita' da sottoporre                         
all'approvazione del soggetto competente alla tutela del vincolo                
idrogeologico.                                                                  
2. L'Autorita' competente in via primaria o principale alla                     
realizzazione dell'opera stessa e' tenuta a convocare una conferenza            
di servizi ai sensi dell'articolo 14 della Legge 8 agosto 1990, n.              
241 nella quale e' necessaria la partecipazione dell'Autorita' di               
Bacino del Tevere e del soggetto competente alla tutela del vincolo             
idrogeologico al fine di acquisire i necessari pareri.                          
TITOLO III                                                                      
RAPPORTI CON NORME REGIONALI                                                    
Art. 9                                                                          
Rapporti con norme regionali                                                    
Nelle aree perimetrate a rischio di frana o di inondazione sono fatte           
salve le disposizioni in esecuzione delle leggi regionali emanate in            
attuazione della Legge 9 luglio 1908, n. 445 e della Legge 2 febbraio           
1974, n. 64.                                                                    
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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