COMUNICATO
Approvazione del Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato ai sensi dell'art. 1 del DL 11 giugno 1998, n. 180 e successive modificazioni (delibera n. 85 del 29 ottobre 1999)
Il Comitato istituzionale, vista la Legge 18 maggio 1989, n. 183
recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo";
visto l'art. 17, comma VI-bis, della predetta legge che prevede
l'adozione da parte del Comitato istituzionale delle misure di
salvaguardia;
visto l'articolo 1, comma 1-bis, del DL 11 giugno 1998, n. 180, e
successive modificazioni, che prevede l'approvazione entro il 31
ottobre 1999, di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni
a rischio idrogeologico molto elevato nonche' l'adozione delle misure
di salvaguardia, con il contenuto di cui al comma VI-bis
dell'articolo 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, oltre che con i
contenuti di cui alla lettera d), comma III, del medesimo articolo
17;
vista la proposta di programma concordata con le Regioni interessate,
giusta la nota del 15 luglio 1999, UCM/99/2845, del Ministero
dell'Ambiente;
considerato che il Comitato tecnico ha elaborato il Piano
straordinario sulla base delle proposte presentate dalla Segreteria
Tecnico-Operativa dell'Autorita' di Bacino, con il supporto di studi
specialistici che hanno consentito di comporre il quadro delle
conoscenze e degli squilibri del bacino idrografico del Tevere,
relativamente all'individuazione ed alla perimetrazione delle
situazioni a rischio idrogeologico molto elevato;
visto il parere del Comitato tecnico espresso nella seduta del 19
ottobre 1999;
viste le modifiche apportate in data 29 ottobre 1999 al testo della
"Normativa di attuazione", articoli 5 e 7, elaborato dal Comitato
tecnico;
considerate le disposizioni normative in premessa richiamate;
delibera:
Art. 1
approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del DL 11 giugno
1998, n. 180, e successive modificazioni, il Piano straordinario
diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato, costituito
da:
- Relazione generale
- Allegati cartografici
A) perimetrazione delle aree a rischio del reticolo idrografico
principale;
B) perimetrazione delle aree a rischio del reticolo idrografico
secondario;
C) perimetrazione delle aree a rischio per movimenti franosi
- Normativa
appendice 1)
- elenco dei Comuni nel cui territorio ricade un'area soggetta a
rischio molto elevato per fenomeno di inondazione e/o frana
appendice 2)
- elenco dei Comuni per i quali, allo stato attuale, relativamente al
reticolo idrografico e' disponibile lo strumento per la corretta
valutazione del pericolo idraulico
appendice 3)
- elenco dei Comuni con dichiarazioni dello stato di calamita' ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 225/92.La suddetta
normativa costituisce adozione delle misure di salvaguardia, ai sensi
del comma VI-bis, dell'articolo 17 della Legge 18 maggio 1989, n.
183, secondo le modifiche in premessa citate.
Art. 2
Della suddetta approvazione viene data immediata pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale, e nei
Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente competenti ed
adeguata pubblicita' mediante il deposito del Piano straordinario
presso il Ministero dei Lavori pubblici, Ministero dell'Ambiente,
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
civile, le Regioni territorialmente interessate e presso l'Autorita'
di bacino del fiume Tevere.
Art. 3
Di prendere atto della proposta di programma di interventi allegata
alla presente delibera, e di provvedere all'invio della stessa al
Ministero dell'Ambiente per la successiva istruttoria e
sottoposizione all'approvazione del Comitato dei Ministri di cui
all'articolo 4 della Legge 18 maggio 1989, n. 183.
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Mario Goretti IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Enrico Micheli
NORMATIVA DI ATTUAZIONE
INDICE
Art. 1 - Finalita' e contenuti
Art. 2 - Effetti del Piano
Art. 3 - Individuazione e delimitazione delle aree interessate
Art. 4 - Integrazioni e modifiche al Piano
TITOLO I - AREE A RISCHIO DI INONDAZIONE
Art. 5 - Limitazione all'attivita' di trasformazione del territorio
Art. 6 - Interventi di realizzazione di infrastrutture pubbliche o di
interesse pubblico
TITOLO II - AREE A RISCHIO DI MOVIMENTI FRANOSI
Art. 7 - Limitazione all'attivita' di trasformazione del territorio
Art. 8 - Interventi di realizzazione di infrastrutture pubbliche o di
interesse pubblico
TITOLO III - RAPPORTI CON NORME REGIONALI
Art. 9 - Rapporti con norme regionali
APPENDICE 1 - Elenco dei Comuni nel cui territorio ricade un'area
perimetrata cosi' come allegati cartografici A-B-C
APPENDICE 2 - Elenco dei Comuni per i quali, allo stato attuale,
relativamente al reticolo idrografico principale e' disponibile lo
strumento per la corretta valutazione del pericolo idraulico
APPENDICE 3 - Elenco dei Comuni con dichiarazioni stato di calamita'
ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della Legge 225/92
Art. 1
Finalita' e contenuti
1. Il Piano straordinario definito da ora in poi PST di cui
all'articolo 1, comma 1-bis del DL 11 giugno 1998, n. 180, convertito
con modificazioni nella Legge 3 agosto 1998, n. 267 e modificato dal
DL 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni nella Legge
13 luglio 1999, n. 226, (nel presente testo indicato come DL 180/98),
disciplina con le norme di seguito elencate le attivita' di
trasformazione del territorio nelle aree individuate e perimetrate
negli allegati A)-B)-C), definite come aree a maggior rischio per
l'incolumita' delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e
del patrimonio ambientale e culturale in relazione ai fenomeni di
inondazione e di frana.
2. Il PST persegue l'obiettivo di ridurre l'attuale livello di
rischio nelle aree di cui al precedente comma mediante:
a) l'individuazione dell'area soggetta a rischio idrogeologico la cui
delimitazione risulta dallo stato attuale delle conoscenze;
b) la costituzione di limitazioni alle attivita' di trasformazione
del territorio all'interno dell'area perimetrata;
c) l'individuazione di un quadro di possibili interventi strutturali.
3. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni piu' restrittive
contenute nella legislazione statale in materia di beni culturali e
ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di
pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e
comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio ivi compresi
i piani paesistici.
Art. 2
Effetti del Piano
1. Le previsioni e prescrizioni del PST con il contenuto di cui
all'art. 17, comma 6 bis della Legge 18 maggio 1989, n. 183, hanno
comunque valore fino all'adozione del Piano stralcio per l'assetto
idrogeologico di cui all'art. 1 del DL 180/98, e successive
modificazioni.
2. Le infrastrutture ed i fabbricati, ricompresi nelle aree
perimetrate di cui all'articolo 3, sono proposti per l'inserimento
nei piani urgenti di emergenza di cui al comma 4, art. 1 del DL
180/98.
2-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis del DL 180/98 e
successive modificazioni, nelle estensioni territoriali di cui alle
ordinanze di dichiarazione dello stato di emergenza previste
dall'articolo 5, comma 1 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, dei
Comuni di cui all'appendice 3 si applicano le prescrizioni di cui
alle presenti norme.
3. Gli interventi di messa in sicurezza di cui all'articolo 5, punto
e) ed all'articolo 7, punto e), tesi alla riduzione del rischio e
finanziati prevalentemente con fondi pubblici, sono subordinati alla
verifica della conformita' degli edifici e delle opere esistenti alle
norme degli strumenti urbanistici vigenti.
4. Fino all'adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico
di cui all'art. 1 del DL 180/98 e successive modificazioni, le
Amministrazioni comunali comprese nell'elenco di cui all'appendice 2,
prima del rilascio del provvedimento abilitativo alla realizzazione
delle previsioni edificatorie relative ad aree di completamento ed
espansione urbanistica contenute negli strumenti urbanistici, devono
richiedere all'autorita' idraulica competente la verifica della
pericolosita' idraulica.
5. All'interno del perimetro dei centri edificati, cosi' come
definiti dall'articolo 18 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 i
manufatti interessati, anche marginalmente, dalla linea che
costituisce perimetrazione dell'area di cui agli allegati
cartografici A) e B) sono sottoposti alle prescrizioni di cui
all'articolo 5 delle presenti norme.
Art. 3
Individuazione e delimitazione delle aree interessate
1. Il PST individua le aree interessate dai fenomeni di dissesto
distinte in relazione a:
- frane
- inondazioni.
2. La delimitazione delle aree interessate, articolata in aree a
maggior rischio, di frana o di inondazione, e' rappresentata
cartograficamente negli elaborati di cui agli allegati cartografici
A)-B)-C).
Art. 4
Integrazioni e modifiche al Piano
1. Il PST puo' essere integrato e modificato con le modalita'
previste dall'articolo 1, comma 1-bis del DL 180/98.
2. Qualsiasi proposta di modifica, rettifica o integrazione
presentata dalle Amministrazioni interessate e finalizzata
all'esclusione di aree soggette a pericolo idrogeologico, e'
sottoposta all'Autorita' di Bacino che provvede all'eventuale
variazione del PST con le modalita' di cui al comma 1.
3. Si procede ai sensi del comma precedente anche nei casi in cui
l'avvenuta esecuzione, anche graduale, delle opere o degli
interventi, abbia ridotto il rischio.
TITOLO I
AREE A RISCHIO DI INONDAZIONE
Art. 5
Limitazione all'attivita' di trasformazione del territorio
1. Nelle zone individuate a maggior rischio per fenomeni di
inondazione sono esclusivamente consentiti:
a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
b) gli interventi ed opere sul patrimonio edilizio esistente, di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
conservativo cosi' come definiti dall'articolo 31, lettere a), b),
e), d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457 senza aumento di volumi;
c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il
rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche,
nonche' interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi
sismici e di miglioramento ed adeguamento sismico;
d) gli interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e
straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche
e delle opere idrauliche esistenti, nonche' delle reti viarie;
e) gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree
a rischio, previa approvazione dell'autorita' idraulica competente
che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza idraulica a
monte e a valle dell'area oggetto di intervento;
f) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d)
dell'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e gli interventi
di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) della medesima
Legge, in attuazione dei piani e programmi di recupero di cui
all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e di cui alle Leggi 4
dicembre 1993, n. 493 e 30 marzo 1998, n. 61, dei programmi integrati
di intervento di cui all'art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179
e di altri strumenti attuativi di PRG, a condizione che tali
interventi siano preceduti dagli interventi di messa in sicurezza di
cui al precedente punto e);
g) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilita' dei beni e
degli edifici esposti al rischio senza aumento di superficie e di
volume debitamente autorizzati dall'autorita' idraulica competente.
2. Gli interventi di cui al comma precedente non debbono comunque
comportare un cambio di destinazione d'uso con incremento
dell'attuale livello di rischio.
Art. 6
Interventi di realizzazione di infrastrutture pubbliche
o di interesse pubblico
1. All'interno delle zone perimetrate sono consentiti l'ampliamento
e/o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse
pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonche'
la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali. Tali
interventi non debbono incrementare le attuali condizioni di rischio,
precludere la possibilita' di interventi che riducano o eliminino
tali condizioni e debbono comunque essere coerenti con quanto
previsto dal Piano di protezione civile. I progetti debbono essere
corredati da uno studio di compatibilita' idraulica da sottoporre
all'approvazione dell'autorita' idraulica competente.
2. L'autorita' competente in via primaria o principale alla
realizzazione dell'opera stessa e' tenuta a convocare una conferenza
di servizi ai sensi dell'articolo 14 della Legge 8 agosto 1990, n.
241 nella quale e' necessaria la partecipazione dell'Autorita' di
Bacino del Tevere e dell'autorita' idraulica competente al fine di
acquisire i necessari pareri.
TITOLO II
AREE A RISCHIO DI MOVIMENTI FRANOSI
Art. 7
Limitazione all'attivita' di trasformazione del territorio
1. Nelle zone individuate a maggior rischio per fenomeni franosi sono
esclusivamente consentiti:
a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
b) gli interventi ed opere sul patrimonio edilizio esistente, di
manutenzione ordinaria straordinaria, restauro, risanamento
conservativo cosi' come definito dall'articolo 31, lettere a), b),
c), d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457 senza aumento di volumi;
c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il
rispetto delle legislazioni in vigore in materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche,
nonche' interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi
sismici e di miglioramento ed adeguamento sismico;
d) gli interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e
straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche
e delle opere di consolidamento esistenti, nonche' delle reti viarie;
e) gli interventi di consolidamento volti alla messa in sicurezza
delle aree a rischio, previa autorizzazione del soggetto competente
alla tutela del vincolo idrogeologico, che non pregiudichino le
attuali condizioni di sicurezza all'intorno dell'area oggetto
dell'intervento;
f) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d)
dell'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e gli interventi
di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) della medesima
legge, in attuazione dei piani e programmi di recupero di cui
all'art. 28 della Legge 5 agosto 1978, n.457 e di cui alle Leggi 4
dicembre 1993, n. 493 e 30 marzo 1998, n. 61 dei Programmi integrati
di intervento di cui all'art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179
e di altri strumenti attuativi di PRG, a condizione che tali
interventi siano preceduti dagli interventi di messa in sicurezza di
cui al punto precedente;
g) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilita' dei beni e
degli edifici esposti al rischio senza aumento di superficie e di
volume debitamente autorizzati dal soggetto competente alla tutela
del vincolo idrogeologico.
2. Gli interventi di cui al comma precedente non debbono comunque
comportare un cambio di destinazione d'uso con incremento
dell'attuale livello di rischio.
Art. 8
Interventi di realizzazione di infrastrutture pubbliche
o di interesse pubblico
1. All'interno delle zone perimetrate sono consentiti l'ampliamento
e/o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse
pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonche'
la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali. Tali
interventi non debbono incrementare le attuali condizioni di rischio,
precludere la possibilita' di interventi che riducano o eliminino
tali condizioni e debbono comunque essere coerenti con quanto
previsto dal Piano di protezione civile. I progetti debbono essere
corredati da uno studio di compatibilita' da sottoporre
all'approvazione del soggetto competente alla tutela del vincolo
idrogeologico.
2. L'Autorita' competente in via primaria o principale alla
realizzazione dell'opera stessa e' tenuta a convocare una conferenza
di servizi ai sensi dell'articolo 14 della Legge 8 agosto 1990, n.
241 nella quale e' necessaria la partecipazione dell'Autorita' di
Bacino del Tevere e del soggetto competente alla tutela del vincolo
idrogeologico al fine di acquisire i necessari pareri.
TITOLO III
RAPPORTI CON NORME REGIONALI
Art. 9
Rapporti con norme regionali
Nelle aree perimetrate a rischio di frana o di inondazione sono fatte
salve le disposizioni in esecuzione delle leggi regionali emanate in
attuazione della Legge 9 luglio 1908, n. 445 e della Legge 2 febbraio
1974, n. 64.
(segue allegato fotografato)