DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 62
Protocollo d'intesa con la Confederazione Autonomie locali Emilia-Romagna (CALER) sulle tossicodipendenze
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di approvare lo schema di Protocollo d'intesa nel testo allegato
alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
2) di delegare l'Assessore alle Politiche sociali, educative e
familiari. Qualita' urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali, alla
sottoscrizione del Protocollo;
3) di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e Confederazione
Autonomie locali Emilia-Romagna (CALER) sulle tossicodipendenze
La Regione Emilia-Romagna, rappresentata dall'Assessore alle
Politiche sociali, educative e familiari - Qualita' urbana -
Immigrazione - Aiuti internazionali, Gianluca Borghi
la Confederazione Autonomie locali Emilia-Romagna (CALER),
rappresentata da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Premesso che:
- la deliberazione della Giunta regionale 722/95 "Progetto regionale
tossicodipendenze - Indirizzi programmatici e direttive
sull'organizzazione dei Servizi per le tossicodipendenze"(applicativa
del DPR 309/90 e della L.R. 19/94) e le sue successive modificazioni
delineano in forma organica e compiuta indirizzi programmatici,
obiettivi, funzioni, compiti e organizzazione del sistema dei
servizi. Successive norme attuative hanno ripreso alcuni degli
obiettivi previsti nella stessa deliberazione 722/95, fornendo linee
di indirizzo su temi specifici di particolare rilievo quali la
"riduzione del danno" (delibera di Giunta 3830/95), la prevenzione
primaria (delibera Giunta 655/97), la prevenzione dell'uso delle
nuove droghe (delibera Giunta 206/97);
- le attribuzioni degli Enti locali, previste dal DPR 309/90 e via
via riprese nella normativa regionale non hanno finora avuto il
dovuto risalto in un documento organico che ne evidenzi il ruolo
fondamentale in un settore in cui le competenze sociali confinano con
quelle sanitarie e raggiungono risultati efficaci solamente in
un'ottica di integrazione;
- occorre pertanto definire un modello operativo che evidenzi il
ruolo del sociale nell'attivita' di prevenzione, cura e
riabilitazione degli stati di dipendenza patologica che integri le
linee di indirizzo emanate nei confronti dei SERT;
- la normativa vigente valorizza l'esigenza dei Comuni di
riappropriarsi delle politiche sociali, anche in ragione della Legge
81/93 sull'elezione diretta del Sindaco e del rapporto che si
instaura con i cittadini, rilevante nella definizione delle linee di
indirizzo, nella programmazione e verifica degli interventi di
prevenzione primaria, degli interventi socio- assistenziali e piu'
in generale delle politiche sociali rivolte a queste fasce di utenza;
- il DPR 309/90 individua al Titolo X le attribuzioni regionali,
provinciali e locali ed i Servizi per le tossicodipendenze. In
particolare all'art. 114 vengono precisati i compiti di assistenza
degli Enti locali che sono:
a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale
mediante la progettazione e la realizzazione in forma diretta o
indiretta di interventi programmati;
b) rilevazione ed analisi anche in collaborazione con le autorita'
scolastiche delle cause locali di disagio familiare e sociale che
favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione
scolastica;
c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del
tossicodipendente;
- questi compiti sono peraltro coerenti con quanto contenuto agli
artt. 33 e 34 della L.R. 2/85 in cui si precisano alcune finalita'
dell'assistenza sociale all'infanzia, alle famiglie ed agli adulti
quali:
- assicurare aiuti alla famiglia che versi in difficolta' relazionali
e materiali;
- assicurare le condizioni materiali, familiari, affettive,
cognitive, relazionali e sociali per un armonico sviluppo psicofisico
del bambino e dell'adolescente;
- assicurare le essenziali condizioni materiali di vita;
- contrastare e contribuire a rimuovere i processi di emarginazione;
- favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo anche in
collaborazione con le strutture di formazione professionale ...
- occorre anche sottolineare che il DLgs 502/92 e successivamente la
L.R. 19/94 hanno modificato in modo sostanziale il rapporto fra SSN
ed Enti locali in materia di gestione dei servizi
socio-assistenziali, facendo decadere l'obbligatorieta' della
gestione associata in capo alle AUSL delle funzioni di competenza
degli Enti locali, prevista agli artt. 3, 11 e 12 della L.R. 2/85 e
che, pertanto, nel ridefinire le competenze e gli strumenti per
garantire l'integrazione fra interventi sanitari e interventi sociali
occorrera' tener conto delle scelte gestionali operate dagli Enti
locali;
- occorre comunque considerare che il quadro legislativo di
riferimento potra' risultare ulteriormente modificato dalle
disposizioni attuative del DLgs 112/98 (la cosiddetta Bassanini) nel
settore socio-sanitario, dalla riforma del welfare nazionale e
regionale, entrambe in corso di predisposizione legislativa, dal
Piano sanitario nazionale, che prevede uno specifico progetto
obiettivo, dalla revisione della L.R. 19/94 e dall'entrata a regime
della L.R. 34/98 sull'accreditamento e che, alla luce di tali norme,
potra' imporsi la necessita' di aggiornare il presente protocollo
d'intesa.
In un quadro normativo modificato la Regione Emilia-Romagna e la
CALER:
- ritengono necessario precisare le responsabilita', le competenze e
gli strumenti in grado di garantire l'integrazione degli interventi
sanitari e sociali indicata dalla L.R. 19/94 come uno degli obiettivi
prioritari e condizione imprescindibile per l'efficacia degli
interventi nel campo delle dipendenze patologiche;
- si impegnano, avendo a riferimento le norme di riordino della
Autonomie locali e del sistema di welfare nazionale e regionale, a
costruire un sistema che, chiarendo le differenze fra competenze
istituzionali e gestione degli interventi, consenta anche di
individuare, qualunque sia la forma di gestione dei servizi sociali
prescelta in sede locale, modalita' di rapporto fra AUSL ed Enti
locali che garantiscano unitarieta' di programmazione e di indirizzi
e integrazione operativa rispetto a una materia complessa, in cui
competenze del Servizio sanitario e degli Enti locali sono
compresenti in buona parte della gamma degli interventi previsti
dalla normativa nazionale e regionale;
- ritengono inoltre che l'assunzione di responsabilita', sia a
livello regionale che locale, e la definizione delle sedi di
indirizzo e programmazione riferite in particolare a quell'insieme di
interventi di prevenzione, cura e riabilitazione che richiedono
l'azione congiunta di Aziende Unita' sanitarie locali ed Enti locali,
costituiscano i prerequisiti affinche' il sistema dei servizi
previsto al punto 2. e 2.2 dell'allegato alla deliberazione della
Giunta 722/95 e successive modificazioni, possa svolgere appieno i
suoi compiti. In particolare il Gruppo tecnico consultivo regionale
(GTCR) ed i Coordinamenti tecnici territoriali (CTT) (previsti dalla
delibera 722/95) che vedono la partecipazione dei tecnici delle
Azienda Unita' sanitaria locale, rappresentanti degli Enti locali,
del privato sociale e del volontariato, costituiscono uno strumento
fondamentale per garantire a livello regionale ed a livello locale,
la realizzazione di risposte integrate ai cittadini in condizione di
dipendenza, alle famiglie ed alle comunita' locali, all'interno di un
quadro di riferimento complessivo che ne salvaguardi la coerenza con
la programmazione regionale e locale. A livello locale il CTT
interviene nella fase di formazione dei piani territoriali con un
ruolo di supporto tecnico alla programmazione e successivamente, in
fase di attuazione dei piani, con un ruolo di coordinamento tecnico
degli interventi previsti.
A livello regionale l'esercizio delle funzioni programmatorie ha
avuto nel corso degli anni uno sviluppo ampio ed articolato
coinvolgendo in maniera organica e continuativa i servizi per le
tossicodipendenze. Occorre ora valorizzare il livello locale
attribuendo agli Enti locali il ruolo che loro compete e favorendo
una forte sinergia fra questi e la stessa Regione, condizione
indispensabile per un uso condiviso, corretto ed integrato delle
risorse economiche ed umane disponibili.
La Regione Emilia-Romagna con le deliberazioni della Giunta piu'
sopra citate ha definito in forma molto dettagliata le competenze
dei SERT, ampliandone nel corso del tempo gli obiettivi e di
conseguenza individuando nuove tipologie di azioni e iniziative da
intraprendere in relazione al mutare del problema, particolarmente
rapido in questo settore d'intervento.
Gli Enti locali hanno via via assunto i compiti loro propri
impegnando risorse proprie o derivate da finanziamenti nazionali e/o
regionali.
In considerazione degli elementi sopra riportati la Regione
Emilia-Romagna si impegna a definire in un quadro organico le azioni
da intraprendere e le iniziative da realizzare affinche' a livello
locale si possano effettivamente attivare, nell'ambito di una
programmazione condivisa fra Enti locali ed Aziende Unita' sanitarie
locali, le sinergie necessarie per la realizzazione di compiti per i
quali e' necessario il concorso di entrambe le componenti.
Tutto cio' premesso, la Regione Emilia-Romagna e la CALER:
- condividono e approvano il documento tecnico, che costituisce parte
integrante della presente intesa, che precisa le competenze
istituzionali e definisce le azioni che ciascun soggetto deve mettere
in campo per attuare una efficace politica nei confronti della
tossicodipendenza;
- si impegnano, ciascuno per la proprie competenze, a promuovere la
condivisione e l'applicazione a livello locale del presento
protocollo d'intesa convenendo sulle seguenti indicazioni.
Gli indirizzi e la programmazione
La normativa vigente consente di utilizzare a livello locale le sedi
e le modalita' nel cui ambito Enti locali ed Aziende Unita' sanitarie
locali possano esprimere in forma piena indirizzi e programmi
finalizzati alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della
dipendenza.
Lo stesso DPR 309/90, specificando le attribuzioni provinciali e
locali, richiede l'impegno di volonta' integrate senza le quali gli
organismi tecnici previsti nell'ambito del sistema dei servizi non
sarebbero in grado di operare.
Si individua nella Conferenza dei Sindaci o nella Consulta
provinciale la sede per la definizione degli indirizzi e dei
programmi che impegnino congiuntamente i Comuni e la Aziende Unita'
sanitarie locali all'assunzione dei compiti previsti nel documento
tecnico e nel Comitato di Distretto la sede in cui tali indirizzi
vengono specificati relativamente alle risorse da impegnare ed alle
forme di collaborazione fra SERT e servizi sociali comunali.
Coerentemente con le scelte di gestione dei servizi sociali
effettuate dagli Enti locali, per gli accordi fra Comuni ed Aziende
Unita' sanitarie locali si fara' riferimento agli strumenti previsti
dalla normativa vigente (convenzione nel caso di gestione delegata
dei servizi socio-assistenziali o di parte di essi, convenzione nel
caso di delega della materia specifica, protocollo di intesa ecc.).
Se la Consulta provinciale/Conferenza dei Sindaci ed il Comitato di
Distretto sono gli organismi deputati all'esercizio delle funzioni
programmatorie sanitarie e sociali, essi appaiono insufficienti a
garantire la piena realizzazione di strategie condivise fra tutte le
istituzioni a cui il DPR 309/90 attribuisce specifiche competenze in
materia, in particolare Prefettura e Provveditorato agli Studi.
Inoltre il sistema dei servizi cosi' come si e' venuto sviluppando
nella regione richiede il coinvolgimento degli Enti ausiliari e delle
Associazioni di volontariato anche rispetto alle funzioni
programmatorie negli specifici ambiti territoriali.
Il coinvolgimento dei diversi soggetti titolari di funzioni nel
settore delle tossicodipendenze non richiede la costituzione di nuovi
organismi; e' piu' opportuno invece utilizzare funzionalmente quelli
previsti dalla normativa vigente.
L'esecutivo della Conferenza dei Sindaci, integrato con la Provincia,
la Prefettura ed il Provveditorato agli Studi, e' l'organismo che
meglio puo' assumere la funzione di elaborazione dei piani
territoriali.
Per l'ambito territoriale della provincia di Bologna, tale organismo
puo' essere costituito dagli esecutivi delle Conferenze dei Sindaci
delle Aziende Unita' sanitarie locali provinciali, oltreche' da
Provincia, Prefettura e Provveditorato agli Studi.
Il coordinamento puo' essere assunto o dalla Provincia o dal Sindaco
di uno dei Comuni che presiedono i Comitati di Distretto.
La Regione e la CALER si impegnano ad approfondire nelle diverse sedi
locali (ambito provinciale) i contenuti della presente intesa quale
azione preliminare all'avvio della elaborazione dei piani
territoriali tra i soggetti istituzionali competenti in materia: Enti
locali, Aziende Unita' sanitarie locali, Provveditorato, Prefettura,
piani per cui e' da prevedere la consultazione obbligatoria degli
Enti ausiliari e delle Associazioni di volontariato facenti parte del
sistema dei servizi. I piani territoriali, di durata triennale,
dovranno definire le modalita' di attuazione coordinata ed integrata
delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti che aderiranno
all'accordo e dovranno specificare:
- gli obiettivi rilevanti da perseguire;
- le deleghe alle Aziende Unita' sanitarie locali da parte dei Comuni
o gli accordi o i protocolli da definire tra le parti;
- gli interventi di competenza di ciascun soggetto, il costo, i tempi
di realizzazione, il finanziamento, le obbligazioni assunte dalle
parti (anche in riferimento alle risorse che ciascun soggetto si
impegna a destinare ai singoli interventi), i rapporti che devono
intercorrere tra i soggetti;
- le modalita' di coordinamento e di integrazione procedurale e
finanziaria.
In questa fase il CTT interviene con un ruolo di supporto tecnico
alle scelte di programmazione.
Si ritiene opportuno definire i piani territoriali attraverso lo
strumento dell'accordo di programma.
Gli accordi, che dovranno tenere conto della dimensione provinciale,
in quanto propria della maggior parte delle Aziende Unita' sanitarie
locali, dei Provveditorati e delle Prefetture potranno, a seconda
delle specifiche situazioni locali, articolarsi per ambiti piu'
ristretti, generalmente distrettuali.
Le competenze e le azioni
Nel documento tecnico vengono individuate le competenze degli Enti
locali evidenziando due tipologie di interventi: una riconducibile in
senso stretto alle funzioni socio-assistenziali finalizzate ad
assicurare le essenziali condizioni di vita ed al recupero delle
competenze scolastiche, lavorative e di integrazione sociale e
quindi rivolte in modo diretto alle persone tossicodipendenti
(servizi alla persona), l'altra riconducibile invece ai compiti
propri degli Enti locali in materia di prevenzione primaria.
Questa differenziazione e' necessaria in quanto le due tipologie
richiedono diverse strategie di programmazione e gestione degli
interventi.
1. I servizi alla persona
I servizi alla persona fortemente connessi ai progetti personalizzati
di cura e riabilitazione dovranno essere ricondotti al SERT quale
punto unico di erogazione.
Enti locali ed Aziende Unita' sanitarie locali dovranno annualmente
concordare l'entita' delle risorse da assegnare ai SERT per gli
interventi di natura economica e le procedure di accesso per i
servizi indicati nel documento tecnico.
Rientrano tra i servizi alla persona anche gli interventi rivolti a
persone tossicodipendenti nell'ambito di progetti individuali
orientati alla riduzione del danno.
Tali interventi, indicati piu' compiutamente al punto 2.b) del
documento tecnico, presentano caratteristiche di complessita'
maggiore sia per le caratteristiche delle persone cui si rivolgono
che per la diversita' delle possibili forme di organizzazione
(strutture residenziali e semiresidenziali di accoglienza e Unita' di
strada) e non possono essere effettuati se non in stretto raccordo
con i SERT nell'ambito del sistema dei servizi.
Tali interventi sono stati finora attivati con il prevalente concorso
dei finanziamenti previsti dal DPR 309/90.
Tenendo conto degli indirizzi assunti dagli Enti locali in sede di
Conferenza dei Sindaci o Consulta provinciale o, per quanto riguarda
in particolare le strutture di accoglienza, in sede di Comitato di
Distretto, verificata attraverso il CTT la fattibilita' degli
interventi e il coordinamento della gestione, la Regione, a sostegno
degli indirizzi assunti nella delibera di Giunta 3030/96 "Linee di
intervento regionali sulla ôriduzione del danno' da uso di droga", si
impegna a destinare una quota dei fondi disponibili all'attivazione
ed al mantenimento di questi servizi.
2. La prevenzione
Fra le azioni integrate previste al punto 2.3. del documento tecnico
la prevenzione primaria costituisce il tema di piu' forte pertinenza
degli Enti locali: il piu' significativo per ampiezza degli obiettivi
ed il piu' complesso, sia per la molteplicita' degli interventi che
richiede, sia perche' la loro efficacia dipende in larga misura dalla
capacita' di comprendere in una visione unitaria interventi di natura
diversa collegati fra di loro.
Regione e CALER convengono sulla necessita' di avviare uno studio
finalizzato allo sviluppo di politiche rivolte alla preadolescenza ed
alla adolescenza che consentano di migliorare le condizioni
ambientali, relazionali ed educative nei diversi contesti di vita, di
promuovere nuove opportunita' per facilitare i percorsi individuali e
di gruppo di sviluppo delle identita' e delle autonomie, di
promuovere specifiche azioni positive nelle situazioni in cui sia
piu' elevato il rischio di emarginazione e di disagio sociale.
A partire dalle molteplici e diversificate situazioni presenti nel
territorio regionale e dalle esperienze maturate dai Comuni occorre
delineare quadri di riferimento e strategie complessive ed
individuare la azioni differenziate e coordinate che consentano di
sviluppare linee progettuali condivise, utilizzabili in tutto il
territorio regionale ed adattabili alle diverse situazioni
territoriali.
La Regione si impegna ad avviare questo percorso anche attraverso il
Servizio Politiche familiari, infanzia, adolescenza e l'apporto
integrato delle competenze dei diversi uffici e servizi regionali,
degli Enti locali, delle Aziende Unita' sanitarie locali e degli
esperti che si riterra' utile individuare.
Le risorse per la prevenzione primaria vanno individuate fra quelle
attualmente gia' impiegate dai Comuni nei loro diversi ambiti di
intervento: servizi sociali, tempo libero, cultura, formazione;
finanziamenti derivati dalla Legge 285/97, finanziamenti regionali ex
L.R. 2/85 (in raccordo con i servizi per i minori); finanziamenti
regionali ex DPR 309/90; risorse di personale dipendente della
Azienda Unita' sanitaria locale che concorre attraverso i propri
servizi specialistici: SERT, Servizi o U.O. consultoriali e di
neuropsichiatria infantile, alla realizzazione di progetti di
prevenzione e di educazione alla salute.
L'uso integrato delle risorse richiede l'individuazione di una sede
specifica per la progettazione tecnica degli interventi di
prevenzione primaria che possa funzionare da efficace supporto alle
scelte degli Enti locali in materia di politiche giovanili (piani
adolescenti e piani giovani).
Tali sedi, in capo agli Enti locali, dovrebbero vedere coinvolti
Aziende Unita' sanitarie locali - Provveditorato - Volontariato -
Privato sociale impegnato nella materia.
La dimensione distrettuale si configura in generale come la piu'
idonea per una funzione progettuale che possa coinvolgere gli attori
reali degli interventi.
Compiti della Regione e finanziamento delle attivita'
La Regione, in riferimento alle priorita' dei piani territoriali ed
in relazione alle risorse disponibili, approva i piani territoriali;
assegna i finanziamenti, impegnandosi a concorrere con una quota
parte dei fondi disponibili al mantenimento dei servizi finalizzati
al raggiungimento degli obiettivi prioritari definiti dalle normative
regionali; verifica il conseguimento degli obiettivi programmatici;
valuta l'efficacia degli interventi finanziati, riferita alle risorse
impegnate ed ai risultati raggiunti.
Fermo restando l'obiettivo prioritario della razionalizzazione degli
interventi da realizzarsi con l'uso integrato delle risorse, la
Regione, nell'assegnare i finanziamenti, si impegna a:
- garantire una quota pari almeno al 40% delle risorse disponibili
del Fondo nazionale di lotta alla droga (art. 127, DPR 309/90)
trasferito alla Regione a progetti gestiti dagli Enti locali;
- destinare una quota del Fondo di cui all'art. 41, lettera c) della
L.R. 2/85 al finanziamento di progetti di intervento, anche
sperimentali, finalizzati al recupero dei tossicodipendenti, tramite
inserimenti in strutture socio-assistenziali residenziali e
semiresidenziali e tramite interventi di riduzione del danno, nelle
aree urbane ove il problema si manifesta in forme piu' complesse ed
evidenti.
Compiti dei coordinamenti tecnici territoriali
Il CTT assume il ruolo di coordinamento tecnico degli interventi
previsti nei piani territoriali, ne definisce annualmente la
fattibilita', ne coordina la realizzazione e la integrazione
nell'ambito del Sistema dei servizi.
Formazione del personale degli Enti locali
Al fine dell'elaborazione e della gestione dei piani territoriali e
di una piu' efficace sinergia fra Regione ed Enti locali, la Regione
si impegna a mettere a disposizione le risorse per un percorso
formativo da progettare e realizzare in collaborazione con gli Enti
locali, rivolto ai funzionari dei Comuni, delle Province e delle
Comunita' Montane e con il coinvolgimento dei SERT, orientato in due
diverse direzioni principali: una relativa all'approfondimento delle
competenze socio-assistenziali; l'altra relativa alle competenze
piu' complesse necessarie per la progettazione di interventi di
prevenzione primaria (rilevazione dei bisogni e degli indicatori di
rischio sociale, elaborazione di metodologie differenziate di
intervento, individuazione di indicatori di processo e di esito per
la valutazione degli interventi). Comune ad entrambi i percorsi e' lo
sviluppo di competenze relative all'integrazione operativa nel lavoro
interistituzionale ed interprofessionale ad alla gestione di
situazioni complesse.
per REGIONE EMILIA-ROMAGNA per LA CALER
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Gianluca Borghi
Bologna, . . . . . . . . . . . .
Documento tecnico
1. I servizi per i tossicodipendenti
Le attivita' di tutela e promozione della salute, di cura, recupero e
riabilitazione degli stati di dipendenza patologica di competenza
delle Aziende Unita' sanitarie locali sono attribuiti ai SERT. Ai
costituiti Dipartimenti sono demandate invece le funzioni aziendali
di programmazione, indirizzo e verifica.
Il mandato terapeutico assegnato ai SERT si esplica nei confronti di
chi accede volontariamente al servizio perche' in uno stato di
sofferenza derivante da una condizione di dipendenza, nei confronti
dei soggetti inviati dalle autorita' competenti ed anche attraverso
azioni volte alla conoscenza ed alla ricerca dei soggetti in
condizioni di dipendenza patologica.
La normativa vigente prevede una costante collaborazione del SERT
con altre istituzioni ed enti quali: il Provveditorato agli Studi, le
Autorita' militari, il Servizio sanitario penitenziario, l'Autorita'
giudiziaria ed i Prefetti per l'espletamento delle specifiche
funzioni nell'esecuzione delle rispettive competenze e funzioni.
L'ampia bibliografia prodotta e l'esperienza di questi anni di lavoro
hanno messo in evidenza come, alla base della condizione di
dipendenza patologica vi sia sempre un complesso intreccio di
fattori, sia individuali che sociali, che concorrono nel determinarne
le cause.
Analogamente, questo concetto di complessita' deve essere alla base
delle strategie di prevenzione, di contrasto alla diffusione del
fenomeno, di comprensione del mercato, delle azioni tese al
contenimento del danno ed in particolare dei modelli e strumenti per
costruire piani di trattamento individuali.
L'ambito di intervento del SERT, come d'altra parte la stessa
presenza di profili professionali diversi evidenzia, prende in
considerazione la totalita' della persona nelle sue tre componenti di
base e cioe' l'ambito biologico, mentale e relazionale. Da una
impostazione di questo tipo discendono piani di trattamento
articolati che comprendono al proprio interno competenze
professionali e relativi strumenti di carattere sanitario,
psicologico e sociale.
Altri aspetti caratterizzano tutti i programmi di trattamento e fra
questi certamente e' da evidenziare l'unicita' di ciascun progetto
che deve corrispondere esclusivamente a quella persona per cui e'
stato formulato.
Nello stesso tempo il trattamento deve essere contestuale cioe'
tenere conto della situazione soggettiva e relazionale della persona
e dell'esperienza precedente, che non puo' essere tralasciata, ma che
deve anzi accompagnare il soggetto dipendente nel suo percorso di
emancipazione dalle sostanze.
Complessita', globalita', unicita' e temporalita' sono gli aspetti
che debbono caratterizzare il lavoro con il soggetto
tossicodipendente e vengono a definire quale integrato e multimodale
il piano di trattamento all'interno del quale non e' prevalente
un'area rispetto all'altra, bensi' vi e' una rilevanza transitoria di
una delle professionalita' e relativo intervento sia esso medico,
psicologico o sociale a seconda dei bisogni primari di quel periodo.
2. Individuazione degli interventi
All'interno dei SERT vengono erogate prestazioni ed interventi che
afferiscono in modo chiaro e definito totalmente al sanitario in
quanto finalizzati alla cura dei soggetti in condizione di dipendenza
patologica.
Nell'ambito delle dipendenze patologiche gran parte degli interventi
erogati rientra tuttavia nella categoria delle azioni integrate,
finalizzate contemporaneamente ad obiettivi di natura sanitaria,
sociale, educativa ed assistenziale e necessarie a contrastare il
condizionamento posto da stati patologici e prepatologici a rischio,
sia fisici che psichici.
Tali interventi richiedono l'apporto di competenze ed istituzioni
diverse, fatte salve le competenze economico-finanziarie dei diversi
soggetti.
2.1. Interventi sanitari
Sono interventi prettamente sanitari:
1) attivita' di osservazione e diagnosi, definizione del progetto
terapeutico, interventi di tutela della salute, compresi quelli
medico-farmacologici e di diagnostica strumentale;
2) interventi di sostegno psicologico e psicoterapie (individuali,
di gruppo, familiari);
3) interventi medico-farmacologici sulla tossicodipendenza e le
patologie correlate, comprese le terapie con farmaci sostitutivi e
l'attivita' di consulenza per le degenze ospadaliere di
tossicodipendenti;
4) interventi di prevenzione e trattamento dell'infezione HIV nei
tossicodipendenti e loro familiari e partners, compresa la consulenza
e la collaborazione per l'assistenza domiciliare ai
tossicodipendenti malati di AIDS;
5) inserimento in strutture per tossicodipendenti autorizzate;
6) inserimenti lavorativi con finalita' di miglioramento della
qualita' della vita dell'utente, in presenza di gravi patologie
sanitarie psicofisiche;
7) interventi sanitari connessi a progetti di riduzione del danno;
8) consulenze di operatori sanitari a progetti e attivita' di Enti
pubblici ed ausiliari.
2.2. Interventi sociali
Sono interventi sociali quelli erogati dai servizi sociali a favore
dei singoli o dei nuclei familiari quando sia compiuto il percorso
terapeutico- riabilitativo.
Il SERT in questa fase svolge un'azione di testimone del trattamento
eseguito ed ha una funzione di supporto e consulenza nei confronti
del servizio sociale.
Dovranno essere evitati passaggi di competenze e forme di tutela che,
anziche' favorire l'autonomia delle persone e delle famiglie,
inducano alla cronicizzazione ed alla dipendenza dai servizi.
2.3. Azioni integrate
Si intendono per azioni integrate quelle rivolte a persone, a gruppi
e organizzazioni, che, per la loro efficacia, richiedono il concorso
di competenze proprie del Servizio Sanitario nazionale e di
competenze proprie delle funzioni socio-assistenziali degli Enti
locali.
Tali azioni faranno riferimento a programmi e indirizzi concordati
tra Aziende Unita' sanitarie locali ed Enti locali ed a percorsi
operativi coerenti con la forma di gestione dei servizi sociali
assunta dai Comuni (singola, associata nelle forme previste dalla
Legge 142/90 e successive modificazioni, delegata alla Azienda Unita'
sanitaria locale).
necessario differenziare fra azioni che concorrono a definire i
servizi alla persona per cui l'integrazione si attiva in relazione ad
uno specifico progetto di cura e riabilitazione ed azioni rivolte a
fasce di popolazione che, per loro natura, richiedono il concorso
degli Enti locali e del Servizio Sanitario nazionale.
Appartengono a questa seconda tipologia di azioni gli interventi
degli Enti locali mirati alla realizzazione di programmi e di
attivita' che favoriscano l'autonomia e le opportunita' di
realizzazione dei singoli e dei gruppi e contribuiscano a rimuovere
gli ostacoli che limitano la fruizione di servizi sociali ed
educativi da parte dei soggetti piu' deboli (prevenzione primaria).
Vi appartengono inoltre gli interventi di prevenzione secondaria e
terziaria riconducibili al contesto teorico "riduzione del danno",
che non siano di natura strettamente sanitaria e che siano rivolti a
fasce di popolazione tossicodipendente.
Questa differenziazione si rende necessaria in quanto le azioni
integrate afferenti all'una o all'altra tipologia richiedono
strategie gestionali e percorsi operativi diversi.
Nel primo caso occorre che le attivita', fortemente connesse al
progetto personalizzato di cura e riabilitazione, siano ricondotte
al SERT quale punto unico di erogazione, nel secondo caso forme e
sedi di progettazione tecnica e di gestione degli interventi dovranno
essere individuati sulla base di accordi da stipularsi fra le parti
tenendo conto che gli interventi di prevenzione primaria dovranno
trovare riferimento prioritario e privilegiato nei servizi degli Enti
locali e gli interventi di "riduzione del danno" nel sistema dei
servizi e nel CTT.
Sono azioni integrate:
1) prevenzione primaria nella scuola, nei quartieri, nei gruppi
formali ed informali ecc.;
2) integrazione sociale anche in collaborazione con il volontariato
e l'associazionismo (attivita' ricreative, culturali, del tempo
libero ecc.);
3) interventi di riduzione del danno;
4) interventi in carcere;
5) inserimento scolastico e lavorativo (recupero dispersione
scolastica, formazione professionale ed inserimento lavorativo);
6) inserimenti in strutture socio-assistenziali semiresidenziali e
residenziali;
7) assistenza sociale e tutela giuridica (domanda di invalidita',
pratiche relative alla casa ecc.);
8) sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o
familiare;
9) mensa e trasporti;
10) assistenza domiciliare con finalita' di aiuto alla famiglia e di
aiuto domestico.
L'importanza che assumono le azioni integrate nell'ambito degli
interventi rivolti alla prevenzione, cura e riabilitazione degli
stati di dipendenza patologica, rende necessaria nelle sedi
istituzionali di cui al punto "Gli indirizzi e la programmazione" la
definizione di programmi che consentano strategie operative e
percorsi definiti per l'uso delle risorse disponibili e per l'accesso
ai servizi.
Di seguito si evidenziano gli interventi che richiedono una
particolare attenzione da parte dei soggetti istituzionali preposti
(Enti locali ed Azienda Unita' sanitaria locale):
a) La prevenzione primaria
Gli obiettivi prioritari delle attivita' di prevenzione primaria, di
competenza degli Enti locali, si possono cosi' sintetizzare:
- favorire lo sviluppo di condizioni educative, sociali ed ambientali
che possano facilitare il prodursi di autonomie e l'assunzione di
responsabilita' da parte degli adolescenti e dei giovani nei loro
diversi contesti di vita;
- aumentare la responsabilita' e le competenze educative degli adulti
che quotidianamente vivono a contatto con i giovani;
- promuovere specifiche azioni positive che tengano conto di
situazioni in cui sia piu' elevato il rischio di emarginazione e di
disagio sociale, inteso come riduzione delle opportunita' e delle
possibilita' di scelta dei singoli e dei gruppi rispetto ai propri
progetti di vita.
La natura di questi obiettivi e' di forte pertinenza degli Enti
locali a cui la normativa vigente (Legge 142/90, DPR 309/90, DPR
502/92, Legge 285/97, L.R. 2/85, L.R. 21/96) attribuisce un ruolo di
indirizzo, programmazione, coordinamento e gestione delle politiche
giovanili e degli interventi di prevenzione primaria a cui concorrono
competenze istituzionali diverse: scuola, formazione, servizi
sanitari.
La complessita' della materia richiede indirizzi programmatici
aderenti alle specifiche situazioni territoriali e coerenti con le
politiche di sviluppo del territorio che tengano conto delle
competenze e delle risorse attribuite dalla normativa nazionale e
regionale ai diversi soggetti istituzionali.
Occorre inoltre sottolineare che l'efficacia di queste attivita',
rivolte sia ai giovani che agli adulti, dipende dalla definizione di
obiettivi condivisi e da una progettualita' che, pur facendo capo ad
Enti diversi (in particolare Enti locali ed Aziende Unita' sanitarie
locali), preveda modalita' di coordinamento e comunicazione tali da
consentire la effettiva messa in rete delle risorse e delle diverse
competenze, istituzionali e professionali.
Gli interventi di prevenzione primaria possono comprendere:
- progetti adolescenti e giovani che prevedano attivita' di
aggregazione rivolte anche ai gruppi naturali;
- progetti integrati con enti, istituzioni ed associazioni private
che intervengono nell'area del disagio giovanile e delle dipendenze
patologiche;
- progetti integrati con istituzioni culturali, ricreative e
sportive pubbliche e private che migliorino le potenzialita'
educative e le informazioni in tema d'uso e abuso delle sostanze;
- progetti integrati con le agenzie di formazione e progetti
occupazionali mirati;
- informazione e consulenza nelle scuole;
- formazione degli insegnanti;
- attivita' di formazione, informazione, consulenza e sostegno alle
famiglie;
- progetti ed iniziative specifiche rivolte alla prevenzione del
consumo di nuove droghe.
I SERT, quali servizi specialistici, concorrono, unitamente agli
altri servizi o unita' operative del Distretto, alla realizzazione di
progetti di prevenzione e di educazione alla salute nell'ambito delle
politiche definite dagli Enti locali e concordate con l'Azienda
Unita' sanitaria locale.
b) Interventi per la riduzione del danno
Rientra in questo ambito un insieme di attivita' sanitarie e
sociali, di competenza mista Enti locali ed Aziende Unita' sanitarie
locali, finalizzate a salvaguardare la salute ed a contrastare
l'emarginazione delle persone tossicodipendenti quando sia fallito o
non sia praticabile un progetto di uscita dalla dipendenza. Tali
attivita' sono orientate a prevenire le forme di deterioramento della
salute e di emarginazione sociale dannose per la persona, la famiglia
e la comunita'.
Gli interventi di riduzione del danno comprendono servizi sanitari e
sociali definiti "a bassa soglia" il cui obiettivo e' di raggiungere
il maggior numero possibile di persone tossicodipendenti, accolte
indipendentemente dalla loro decisione di accettare un programma
finalizzato all'uscita dalla tossicodipendenza.
In questi servizi gli obiettivi della cura e del prendersi cura,
fortemente integrati, richiedono il concorso del Servizio Sanitario
nazionale, degli Enti locali e del privato sociale integrato nel
sistema dei servizi e quindi la definizione delle competenze
economiche rispetto ai progetti concordati.
Accanto ai servizi di natura strettamente sanitaria assumono
fondamentale importanza servizi socio-assistenziali che consentano di
garantire alle persone tossicodipendenti condizioni di vita
dignitose.
Rientrano tra questi servizi, oltre a quelli indicati al punto e),
strutture residenziali e semiresidenziali di accoglienza anche
temporanea.
Un cenno particolare richiedono le Unita' di strada in quanto
strumenti operativi per cui e' necessaria la massima integrazione fra
operatori del SERT, degli Enti locali (educatori, animatori,
mediatori culturali ecc.) e del privato sociale integrato nel
sistema dei servizi.
Le Unita' mobili dovranno essere utilizzate in stretta integrazione
con i SERT attraverso un impiego flessibile che consenta di
affrontare anche gli altri problemi di marginalita' sociale legati
alla tossicodipendenza, quali la prostituzione e fasce specifiche di
popolazione immigrata.
c) Interventi negli istituti di detenzione e pena
Sono di competenza mista Enti locali e Aziende Unita' sanitarie
locali.
Il DPR 309/90 attribuisce ai detenuti con problemi di dipendenza
patologica il diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza
necessaria alla riabilitazione, assegnando in particolare ai SERT il
compito di attivare progetti finalizzati al recupero e
riabilitazione dei soggetti dipendenti in stato di detenzione.
Contemporaneamente i Comuni hanno il compito di promuovere attivita'
di assistenza penitenziaria e post-penitenziaria come disposto dal
DPR 616/77.
In particolare tali compiti sono:
- assistenza economica in favore di famiglie bisognose dei detenuti e
delle vittime del delitto;
- assistenza post-penitenziaria, curando in particolare il periodo di
reinserimento sociale e occupazionale del detenuto.
Pertanto, come per gli altri interventi sopra descritti, si rende
necessario definire modalita' di integrazione tra gli interventi
effettuati dai Comuni nei confronti della popolazione detenuta ed i
SERT che intervengono sui detenuti tossicodipendenti.
Si ritiene indispensabile, fatte salve le rispettive autonomie e le
diverse competenze, che i progetti relativi all'insieme degli
interventi, sia nell'ambito che all'esterno degli istituti di pena e
quelli rivolti ai singoli, trovino momenti di integrazione che
consentano azioni coordinate ed un miglior utilizzo delle risorse.
Questi obiettivi possono essere raggiunti attraverso l'individuazione
di modalita' di lavoro integrato fra i servizi sociali ed i SERT
finalizzati in particolare a reperire ed organizzare le risorse per
attivita' di formazione professionale all'interno ed all'esterno del
carcere, nei casi in cui sia possibile utilizzare l'istituto della
semiliberta', favorire l'utilizzo di questo stesso istituto
individuando all'esterno del carcere condizioni di vita sociale che
non si limitino all'attivita' lavorativa, coordinare le azioni che
favoriscano il reinserimento sociale ed occupazionale degli ex
detenuti.
Il lavoro integrato puo' costituire un veicolo importante per
entrambe le istituzioni (Comune e Azienda Unita' sanitaria locale)
per favorire la collaborazione con le autorita' penitenziarie.
d) Interventi tesi al recupero delle competenze scolastiche e
lavorative e di integrazione sociale
Rientrano in questo ambito gli interventi di integrazione sociale,
anche in collaborazione con il volontariato e l'associazionismo
(attivita' ricreative, culturali, del tempo libero ecc.) e di
inserimento scolastico e lavorativo (recupero dispersione scolastica,
formazione professionale ed inserimento lavorativo), di competenza
degli Enti locali.
Queste attivita' che costituiscono parte integrante dei progetti di
trattamento attuati dai SERT, sono particolarmente significative in
quanto riguardano aree di sviluppo dell'identita' spesso gravemente
compromesse e da cui dipende la credibilita' dei progetti di vita.
In questo contesto e' necessario tenere conto del ruolo
dell'Amministrazione provinciale per le sue competenze istituzionali
in materia di formazione professionale e lavoro; e' necessario
inoltre fare riferimento, nelle specifiche situazioni locali, ai
servizi di inserimento lavorativo gestiti nell'ambito dei servizi
sociali o di servizi o agenzie esterne al fine di perseguire
opportunita' di apprendimento e sperimentazione di abilita'
specifiche coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e di
evitare dispersioni e contrapposizioni nell'utilizzo delle risorse
disponibili.
Per quanto riguarda i processi di integrazione sociale e' necessario
tener conto del ruolo fondamentale del volontariato e
dell'associazionismo.
Le consulte del volontariato, in ambito provinciale e comunale,
possono essere utili punti di riferimento per la definizione delle
opportunita' e delle strategie di utilizzo delle risorse disponibili.
e) Interventi tesi ad assicurare le essenziali condizioni di vita
Rientrano in quest'ambito gli interventi di assistenza sociale e
tutela giuridica (domanda di invalidita', pratiche relative alla casa
ecc.), sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o
familiare, mensa e trasporti, assistenza domiciliare con finalita' di
aiuto alla famiglia e di aiuto domestico, di competenza degli Enti
locali.
Queste attivita' sono fortemente connesse con i piani di intervento,
possono avere carattere transitorio o di breve periodo o carattere di
continuita' per periodi anche prolungati nei confronti di persone e/o
famiglie che necessitino di aiuto per fronteggiare situazioni di non
autonomia temporanea.
Sono finalizzati a garantire il soddisfacimento di bisogni
fondamentali o di stati di bisogno straordinario, nell'ambito di
progetti personalizzati di cura e riabilitazione ed a prevenire
condizioni di rischio di cronicita' sociale.
Pur trattandosi di interventi di natura economica e materiale devono
essere inclusi nel processo terapeutico teso anche a sostenere un
progetto orientato alla riappropriazione di capacita', risorse e
strumenti adeguati per dirigere con competenza la propria vita.
necessario pertanto che agli utenti sia garantito nel SERT un
riferimento unico e che siano concordate preventivamente le risorse
disponibili per gli interventi economici e le modalita' di accesso ai
servizi (mensa, assistenza domiciliare, trasporti, soluzioni
abitative transitorie e straordinarie ecc.) affinche' gli operatori
siano messi in grado di utilizzare in maniera appropriata le risorse
disponibili, evitando percorsi dispersivi che incidono negativamente
nel processo terapeutico.
Questi obiettivi possono essere raggiunti utilizzando gli strumenti
previsti dalla normativa vigente (deleghe, protocolli d'intesa ecc.)
ed in ogni caso la condizione di erogazione degli interventi e'
determinata dalla situazione di bisogno valutata sulla base dei
regolamenti locali per l'accesso all'assistenza.